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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 400/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci del foro di
Milano ed elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'avv. Gaetano Biocca, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, e , tutti elettivamente CP_11 Controparte_12 Controparte_13 domiciliati in Teramo (TE), al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dall'avv. Domenico Di
Sabatino, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Cerniglia, come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 970/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
23.10.2023 – Intermediazione finanziaria.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, rigettata ogni contraria eccezione, difesa o istanza, in riforma della sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di Teramo, nella persona della dott.ssa Erika Capanna Pisce', pubblicata in data 23 ottobre 2023, a definizione del giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n. 3007/2019, per tutti i motivi sopra illustrati, così giudicare:
- in via preliminare e di riproposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie svolte in primo grado dagli appellanti con riferimento agli acquisti oggetto di causa e, per l'effetto condannare gli appellanti alla restituzione in favore della delle somme da questa Pt_1 pagate in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di
Teramo;
- in via principale, rigettare tutte le domande avversarie svolte in primo grado dagli odierni appellati, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare
i sig.ri , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
e alla restituzione in CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 favore della delle somme pagate da (già Pt_1 Parte_1 Parte_2
in favore degli appellati in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n.
[...]
970/2023 resa dal Tribunale di Teramo, per le ragioni illustrate in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo a (già Parte_1
, escludere l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ovvero Parte_2 ridurre l'ammontare delle somme in ipotesi dovute agli odierni appellati in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultimi ai sensi dell'art. 1227, I c., cod. civ., con condanna alla restituzione in favore di (già della Parte_1 Parte_2 differenza rispetto a quanto corrisposto in favore dei sig.ri , Controparte_1 CP_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n. CP_12 Controparte_13
970/2023 resa dal Tribunale di Teramo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”. Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito rigettare integralmente i motivi d'appello proposti dalla Parte_2 in quanto infondati in fatto e in diritto, apodittici, indimostrati, indeterminati, indeterminabili ed inammissibili, oltre che inconferenti e irrilevanti, per l'effetto confermando integralmente la sentenza impugnata,
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere altresì le domande attoree di primo grado, qui riproposte ex art. 346
C.P.C., come in appresso trascritte:
“CONCLUSIONI
A) In via preliminare riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità agli odierni attori della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificata, descritta e contestata nella parte in diritto del presente atto, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_14
B) In via principale e di merito, valutata ed accertata la legittimità ed efficacia delle operazioni d'acquisto dei titoli per cui è causa e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità agli odierni attori,
1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-29 del Reg.
n. 11522/1998, dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e CP_14 CP_14
12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. CP_14
DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. CP_14
33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art.
1455 c.c. della Banca TERCAS, in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) conseguentemente, condannare la quale avente causa della Parte_2
TERCAS, al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da liquidarsi per ciascuno degli attori nei seguenti importi:
euro 49.500,00 Controparte_1
euro 54.000,00 CP_2
euro 15.750,00 Controparte_3
euro 4.500,00 Controparte_4 euro 6.750,00 Controparte_5
euro 4.500,00 Controparte_6
euro 9.000,00 Controparte_7
euro 13.500,00 CP_8
euro 4.500,00 CP_9
euro 33.750,00 CP_10
euro 9.000,00 Controparte_11
euro 21.045,00 Controparte_12
euro 9.000,00 Controparte_13 oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo,
o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli, costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto dei titoli e la somma realizzata con la loro vendita o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno;
3) nonché condannare la quale avente causa della TERCAS, al Parte_2 risarcimento del danno per responsabilità da mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa.
C) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca TERCAS, ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per gli acquisti dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi
D) In via subordinata e salvo gravame,
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856
c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n.
58/1998, degli artt. 28 e 29 del Reg. del 1998, e dell'art. 18 del Reg. n. CP_14 CP_14
17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata
Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento CP_14 CP_14
n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Banca TERCAS, in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la quale avente Parte_2 causa della TERCAS, a risarcire agli attori la somma di cui al punto B-2), nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059
c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
E) In via ulteriormente subordinata,
1) accertare e dichiarare la responsabilità della TERCAS, per la mancata tempestiva informativa sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. n. 16190/2007, come CP_14 precisati nella Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009; CP_14
2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la Parte_2 quale avente causa della TERCAS, al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de quibus, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito.
F) Riconosciuta ed accertata la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli d'ordine, dichiarandola per l'effetto nulla, illegittima, invalida, inefficace ed inopponibile agli attori, nonché dichiarata la predetta clausola illegittima anche ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg.
Consob n. 11522/1998, per l'effetto, condannare la quale avente Parte_2 causa della TERCAS, per il conseguente grave inadempimento, al risarcimento dei danni, per un importo pari alle somme di cui al punto B-2).
G) Riconoscere e dichiarare che, anche in assenza di una valida clausola di inadeguatezza, le negoziazioni per cui è causa sono illegittime e viziate per grave inadempimento della
Banca TERCAS, condannando la quale avente causa della Parte_2
TERCAS, alla restituzione di tutte le somme di cui al punto B-2).
H) Con condanna di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 3007/2019 -promosso dagli odierni appellati contro l'allora (oggi , onde Parte_2 Parte_1 ottenere, previo accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale, da disinvestimento e da illecito civile di quest'ultima, la declaratoria di invalidità del contratto quadro di acquisto di titoli azionari sottoscritto ed il risarcimento del danno patito– il
Tribunale di Teramo così statuiva: “dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta Banca ER per i fatti di causa e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno in favore di , , Controparte_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, nella misura di seguito indicata: € 44.976,25;
[...] Controparte_1 CP_2
€ 48.330,00; € 15076,00; €
[...] Controparte_3 Controparte_4
4027,50; € 5770,00; € Controparte_5 Controparte_6
4027,50; € 10.068,75; € 8055,00; Controparte_12 Controparte_7
€ 8055,00; € 12660,00; € Controparte_13 CP_8 CP_9
4027,50; € 30.206,25; € 8055,00, oltre CP_10 Controparte_11 rivalutazione e interessi, come indicato in parte in motiva, nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, da liquidarsi in €
786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli attori avevano convenuto in giudizio l'allora quale società incorporante per fusione la Banca Parte_2
ER, esponendo: - di avere un basso grado di istruzione ed una altrettanto bassa conoscenza finanziaria;
- di essere clienti della ER e di aver sottoscritto, su pressione degli addetti alla filiale, un modulo di proposta per contratto “quadro” di negoziazione titoli a questa indirizzato, senza che all'atto della firma gli fossero state illustrate le singole clausole contrattuali;
- che, all'epoca della sottoscrizione del predetto contratto, il loro profilo di rischio era prudente e conservativo;
- che, nel corso del 2006, erano contattati dal Direttore della loro Filiale, il quale, descrivendole come un titolo sicuro, aveva loro proposto l'acquisto delle azioni emesse dalla ER;
- che, nel corso di tali incontri con il direttore, non erano state esposte le caratteristiche ed i rischi del titolo azionario, in particolare, si era omesso di precisare che si trattava di titoli non quotati in un mercato regolamentato e, quindi, del tutto illiquidi, ragion per cui dovevano essere considerati prodotti finanziari speculativi e ad alto rischio;
- che l'istituto di credito, dopo l'emanazione della comunicazione CP_14
DIN8019104, non aveva provveduto a porre in essere gli adempimenti periodici ivi stabiliti;
- che nei moduli sottoscritti la banca aveva inserito una generica clausola di inadeguatezza nella quale non venivano precisati i motivi per i quali le specifiche operazioni erano inadeguate rispetto ai profili dei clienti e dei risparmiatori;
- che l'operazione posta in essere, avendo gli attori una propensione al rischio bassa, era inadeguata per tutti loro;
- che la seconda firma, stabilita dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, richiesta per operazioni inadeguate, nella maggior parte dei casi non era apposta sotto l'inefficace segnalazione di inadeguatezza, ma sotto la presa d'atto da parte del cliente dell'esecuzione della specifica operazione in conflitto d'interessi; - che nel 2013 la Banca d'AL aveva posto la convenuta in gestione commissariale, per gravi situazioni di irregolarità, e che nel 2014, quando la ER era stata rilevata dal Gruppo Banca Popolare di Bari e si era deliberato l'azzeramento del valore delle azioni possedute da tutti gli azionisti, essi attori avevano perduto tutti i loro risparmi.
Avevano, pertanto, contestato all'istituto convenuto: - la violazione degli artt. 21 TUF e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essersi comportata con diligenza, correttezza e trasparenza;
- la conseguente assenza di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione professionale e l'abuso di diritto;
- la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per aver venduto azioni di propria emissione, quali titoli illiquidi, privi di rating e rischiosi, omettendo di spiegare ai risparmiatori i motivi per cui la stessa vendita era inadeguata, violando anche doveri di informazione previsti dal Codice del Consumo;
- la violazione della Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 e CP_14 dell'art. 56 del Reg. n. 16190/2007, avendo collocato le azioni quali prodotti CP_14 finanziari “illiquidi”, senza rispettare una serie di specifici adempimenti posti a carico dell'intermediario, sia ex ante che ex post.
1.2. Dava, inoltre, atto che si era costituito l'istituto di credito convenuto contestando le avverse domande, rilevando, in sintesi: - che i moduli sottoscritti contenevano al loro interno la dicitura che il cliente, con riferimento agli strumenti finanziari non quotati, prendeva atto che tali investimenti potevano comportare: il rischio di non essere facilmente liquidabili;
la carenza di informazioni appropriate che ne rendevano possibile l'agevole accertamento del valore corrente;
la variabilità del valore degli investimenti effettuati, oltre che la dicitura che il cliente prendeva atto che non aveva alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati;
- che gli attori avevano, inoltre, sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che gli attori avevano acquistato titoli azionari di Banca ER nel settembre 2006, aderendo all'offerta pubblica di vendita promossa dalla stessa banca ed avente ad oggetto n.
7.500.000 azioni da essa emesse, con riferimento alle quali gli attori avevano previamente compilato il questionario sul proprio profilo di rischio, barrando gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio;
- che, pertanto, aderendo all'offerta pubblica e compilando i relativi moduli, gli attori avevano ricevuto le necessarie informazioni sui titoli che andavano ad acquistare.
1.3. Ciò detto, il Tribunale, dapprima, disattendeva l'eccezione di nullità dell'azione avanzata dalla convenuta, rilevando che, dalle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle difese svolte dalla stessa convenuta, la domanda attorea risultava sufficientemente determinata in ordine sia all'individuazione del petitum, che della causa petendi.
1.4. Successivamente, effettuando un'analisi relativa alla natura giuridica della responsabilità configurabile nei confronti dell'intermediario finanziario, rigettava anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rilevando che il contratto quadro rappresenta un accordo tra intermediario e cliente, che ha ad oggetto una delle prestazioni previste dall'art. 1 del TUF, cui segue l'esecuzione degli ordini del cliente, con un autonomo atto e, pertanto, lo stesso è costituito da una struttura bifasica, formata, a monte, dal contratto quadro e, a valle, dai singoli ordini in attuazione del primo, ordini che assumono la veste di negozi giuridici.
Spiegava, dunque, che in entrambe le fasi del rapporto l'intermediario è tenuto a dare le informazioni necessarie affinché il cliente risparmiatore sia in grado di poter conoscere e decidere di conseguenza sull'opportunità o meno di effettuare un determinato investimento.
Da ciò, proseguiva il Tribunale, derivano due distinte ipotesi di responsabilità in caso di omessa o errata informazione, una di tipo precontrattuale (violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente la sottoscrizione del contratto quadro), una di tipo contrattuale in relazione ai singoli atti di disposizione.
A seguito di ciò, evidenziava che, nella specie, gli attori avevano contestato la carenza di informazioni afferenti alla fase di ordine di acquisto dello strumento finanziario che dovevano essere fornite al momento esecutivo del contratto quadro, e, di conseguenza, la violazione degli obblighi informativi concretizzava un inadempimento contrattuale, con conseguente prescrizione decennale della relativa azione.
1.5. Passando all'esame della ripartizione degli oneri probatori in relazione alla domanda attorea, il primo giudice spiegava: - che, secondo la maggioritaria giurisprudenza in materia, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D. Lgs. n. 58/1998 e dalla normativa secondaria, impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta;
- che, in virtù della normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, l'obbligo informativo assumeva una direzione biunivoca in quanto, da un lato, imponeva una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente, oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento e del possibile rendimento e, dall'altro, imponeva anche all'intermediario un obbligo d'informazione preventiva, quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto;
- che, in particolare, secondo la Corte di Cassazione, gli obblighi informativi debbono essere particolarmente estesi e penetranti, poiché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini;
- che, in conseguenza di ciò, gli obblighi informativi non potevano dirsi soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula operazione non adeguata per tipologia, così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola rischio Paese o, ancora, dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità; - che, in applicazione di tali principi al caso di specie, in ragione della normativa applicabile a tali acquisti, effettuati nel 2006, appariva evidente l'insufficienza del corredo documentale offerto in comunicazione dalla banca, al fine di attestare l'assolvimento dei pregnanti obblighi informativi su di essa gravanti;
- che, infatti, non poteva ritenersi sufficiente, a tale scopo, il prospetto informativo ex art. 94 TUF che, sebbene necessario, non si rivelava idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria, della quale la convenuta non aveva fornito alcuna prova;
- che allo stesso modo inidoneo si rivelava il documento sui rischi generali dell'investimento, la cui consegna non esaurisce l'obbligo informativo, poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi;
- che anche la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto, con la quale si dava atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità non può essere qualificata come confessione stragiudiziale.
Riteneva, dunque, che la parte convenuta non aveva ottemperato ai propri obblighi informativi.
1.6. Con riferimento alla violazione dagli artt. 28 e 29 del Reg. n. 11522/1998, CP_14 lamentata dagli attori, per avere la banca introdotto, nei moduli di negoziazione, una generica clausola di inadeguatezza, senza premurarsi di chiarire le ragioni che rendevano l'operazione non adeguata, osservava il primo giudice: - che è principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del
Reg. Consob in parola;
- che, tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese;
- che, in forza della relativa previsione normativa e della giurisprudenza sul punto, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, il giudice deve verificare se, in presenza di un'operazione inadeguata, l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni che la rendano inopportuna, anche se tali ragioni non devono poi necessariamente emergere dall'ordine scritto, in cui è sufficiente il riferimento all'avere ricevuto le avvertenze;
- che, nella specie, gli investitori avevano lamentato di non essere stati informati delle ragioni che sconsigliavano l'investimento da parte degli operatori di filiale, i quali non si sarebbero curati di indicare in modo specifico e comprensibile i motivi per cui l'operazione era inadeguata, tenuto conto che tali operazioni erano inadeguate per tutti gli attori, anzitutto, per tipologia ed oggetto, avendo ciascuno degli attori una propensione al rischio medio-bassa, mentre le azioni in oggetto, in quanto titoli illiquidi, erano caratterizzate da un livello di rischio molto alto;
- che gli attori avevano, inoltre, lamentato che tali operazioni erano inadeguate non solo per dimensione, ma anche per frequenza;
- che la convenuta non aveva allegato di aver specificamente informato gli attori in ordine ai motivi di inadeguatezza e al loro concreto significato né aveva articolato istanze istruttorie volte a dimostrare tale adempimento;
- che nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario, sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni classiche e, inoltre, l'informativa sull'illiquidità del prodotto deve essere tempestivamente fornita dall'intermediario, già al momento della sottoscrizione del titolo e resa in modo tale da rappresentare adeguatamente il rischio di liquidità; - che, in tal caso e qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, che, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'acquisto, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato;
- che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo, gravante sull'intermediario finanziario, preordinata al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti, in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, nella specie, non fornita;
- che nella specie, tra l'altro, era ben evidente, soprattutto agli occhi di un operatore qualificato come il funzionario di banca, che gli attori non avessero alcuna propensione al rischio, come facilmente desumibile dall'apposito questionario di profilatura, in atti;
- che non potevano essere condivise le deduzioni della convenuta, secondo cui alcuni degli attori, in sede di questionario di profilatura, le avevano dichiarato di avere quale obiettivo quello di investire in azioni poiché quelle illiquide, come nella specie, sono parificate per pericolosità ai cd. derivati.
Riteneva, pertanto, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e, di conseguenza, sussistenti i presupposti per la sua condanna al risarcimento del danno lamentato dagli attori, che veniva quantificato nell'intera somma corrisposta per l'acquisto delle azioni, in quanto le stesse avevano subito la totale perdita del loro valore nel 2014. Riteneva, invece, insussistente il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché lo stesso non poteva configurarsi nella mera sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, non potendosi qualificare negligente la condotta dell'investitore che l'abbia firmata, pur non avendo compreso il suo significato a causa dell'omessa informativa da parte del funzionario di banca.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, articolati in svariate censure, con i quali ha denunciato: 1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.; 2) La violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, comma
6 del T.U.F. e 1218 c.c. e la contraddittorietà della motivazione;
3) La violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, comma 6 del T.U.F., 1218 e 2697 c.c. e la contraddittorietà della motivazione.
Ha poi proposto, in via subordinata un quarto motivo di appello, censurando la violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., per avere il primo giudice escluso la sussistenza del concorso di colpa degli attori nella causazione del danno.
Ha, infine, richiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme versate in conseguenza della sentenza di primo grado e la riproposizione delle difese ritenute assorbite dalla medesima pronuncia.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati ed hanno a lungo contestato i motivi di gravame, concludendo come riportato in epigrafe.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 01.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellata ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante censura le parti della sentenza nelle quali si è ritenuta infondata la sua eccezione di prescrizione. Nello specifico sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato la decorrenza del dies a quo della prescrizione decennale dalla data di annullamento delle azioni ER nel 2014, in luogo di quella relativa al momento della sottoscrizione delle stesse da parte degli appellati, avvenuto nel 2006.
Secondo quanto prospettato dall'appellante, una simile impostazione non consentirebbe di individuare un momento inziale certo di decorrenza del relativo termine, ma ne rimetterebbe allo stesso investitore l'individuazione ad libitum, secondo un criterio di percezione individuale.
Assume che la giurisprudenza di legittimità individua il dies a quo nel momento in cui si è consumato l'inadempimento informativo dell'intermediario.
Ritiene, dunque, che nella specie, non essendo la lesione lamentata dalla controparte relativa alla sorte contingente dello strumento finanziario, ovvero alla perdita di valore del titolo, ma essendo invece relativa al fatto di averlo acquistato senza avere avuto piena cognizione ex ante dei relativi rischi, in ragione di una condotta inadempiente dell'intermediario, il dies a quo della prescrizione andrebbe ancorato alla condotta inadempiente e non, invece, agli imponderabili effetti economici dell'investimento.
Sostiene che detta visione –secondo cui, nel caso di violazione degli obblighi informativi, il danno conseguenza, alla cui verificazione si deve ancorare il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, consiste nella lesione della libertà negoziale dell'investitore e non nella perdita patrimoniale, che è solo eventuale- è sostenuta anche da diversa giurisprudenza di merito, tra cui la Corte territoriale in intestazione.
Chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con reiterazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria ex adverso intrapresa, con riferimento agli acquisti di azioni ER effettuati nel 2006.
5.2. Il Collegio ritiene opportuno premettere come, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, condivisa da questa Corte, la violazione degli obblighi informativi in tema di contratti di intermediazione mobiliare non comporta la nullità del contratto ma può essere fonte di responsabilità e risarcimento danni, che ha natura precontrattuale e, quindi, extracontrattuale, se attinente al contratto quadro, mentre ha natura contrattuale, se attinente i singoli successivi contratti di investimento con specifici ordini di acquisto (cfr. in tal senso Cass. S.U. Sent. n. 26724/2007; Cass. 8762/2024).
Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale (senza che sul punto siano stati formulati rilievi dall'appellante), la natura della responsabilità di cui è lite è di natura contrattuale, sicché il termine di prescrizione ha durata decennale. 5.3 Parte appellante censura invece la parte della sentenza relativa all'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, avendo il primo giudice ancorato il dies a quo al momento della verificazione del danno, coincidente con l'annullamento e azzeramento delle azioni ER, avvenuto nel 2014, avendo in particolare affermato che la prescrizione, appunto decennale “[…] decorre dal momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, nella specie, collocabile nell'anno 2014, a seguito dell'azzeramento del valore delle azioni per cui
è causa...”.
5.4 In punto di individuazione del dies a quo della decorrenza del termine della prescrizione in materia di responsabilità contrattuale esiste un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento il dies a quo deve ancorarsi alla verificazione del danno ed alla concreta conoscibilità dello stesso, come per la domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale;
- per un secondo orientamento il termine prescrizionale per la responsabilità contrattuale decorre dalla conclusione del contratto di investimento, quindi dal fatto lesivo della libertà di autodeterminazione per violazione degli obblighi informativi.
Quest'ultimo indirizzo, secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale decorrerebbe dall'ordine di acquisto dell'investimento, trae origine dalla decisione della Suprema Corte di
Cassazione n. 1547/2004, che, in tema di responsabilità contrattuale del medico per danno alla persona, ha stabilito che il dies a quo della decorrenza della prescrizione decennale debba ancorarsi al momento della verificazione del fatto lesivo e non a quello della manifestazione esteriore della lesione, spiegando che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali.
Tale orientamento, in materia di intermediazione mobiliare, risulta seguito in forma maggioritaria dalla giurisprudenza di merito, specie per ragioni di certezza del diritto, risultando con certezza il momento della decorrenza prescrizionale fissato con l'ordine di acquisto, invece che con la percezione della verificazione del danno, che potrebbe essere soggetto a percezione soggettiva della non vantaggiosità dell'investimento e comunque collegato a circostanze future ed incerte.
Anche questa Corte di Appello ha, in più occasioni, condiviso tale orientamento giurisprudenziale.
Tuttavia, come già chiarito da questa Corte territoriale nella pronuncia n. 10/2024 deve prendersi atto di come da ultimo sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, sposando il primo orientamento secondo cui il termine di prescrizione decennale per responsabilità contrattuale da inadempimento per violazione degli obblighi informativi della banca debba decorrere dal verificarsi dell'evento di danno, avendo l'investitore da tale momento contezza della lesione e potendo, pertanto, da tale momento agire per risarcimento.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta” (cfr. Cass. Ord. n.
2066/2023, cfr. anche in tema di decorrenza della prescrizione dalla manifestazione oggettiva del danno Cass. Sent. n. 1889/2018).
Tale impostazione, peraltro, si pone nel solco della precedente decisione Cass. n.
5504/2012 con la quale la Suprema Corte si era esplicitamente posta in contrasto con le decisioni che avevano posto la decorrenza della prescrizione contrattuale dal verificarsi del fatto lesivo e non da quello della manifestazione esteriore della lesione (cfr. Cass. Sent. n.
1547/2004), con ciò dando continuità all'orientamento opposto, con applicazione per la prima volta nel capo dell'acquisto di titoli azionari.
5.6. Di conseguenza, condividendo quanto sostenuto dal primo giudice, la decorrenza della prescrizione decennale deve fissarsi nel 2014, quando, con l'azzeramento delle azioni
ER, gli attori hanno avuto contezza del danno subito, potendo quindi consapevolmente agire per ottenerne il risarcimento, sicché nella specie l'azione (proposta con atto citazione del 2019) deve ritenersi tempestiva.
6. Infondati si rivelano anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione congiunta.
6.1. Con il secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere configurato l'inadempimento dei doveri informativi posti a suo carico.
In primo luogo, contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, comma 6 del TUF
e 1218 c.c., sostenendo che il Tribunale, pur avendo inizialmente individuato in modo corretto le regole e la giurisprudenza disciplinanti il riparto degli oneri di allegazione e di prova, le avrebbe poi applicate in modo errato.
Sostiene, in particolare, che, in virtù delle allegazioni della controparte, essa avrebbe dovuto provare esclusivamente di aver reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità che caratterizzava le azioni ER, prova che avrebbe fornito con la produzione in giudizio del prospetto informativo ex art. 94 T.U.F. Lamenta che il primo giudice, da un lato ha rilevato che la banca ha provato di aver fornito le informazioni che gli investitori lamentavano di non aver ricevuto, ma, dall'altro, ha ritenuto insufficienti tali informazioni.
Assume, a riguardo che il ragionamento del giudice sarebbe errato anche in considerazione del fatto che il giudizio è stato promosso da tredici diversi investitori, a distanza di oltre dieci anni dall'impartizione degli ordini di investimento, con conseguente difficoltà per la banca di recuperare un numero assai elevato di ex funzionari di Banca ER in grado di ricordare tutte le specifiche informazioni rese oralmente agli investitori dell'epoca.
Assume, infine, che dal medesimo prospetto informativo prodotto emerge anche il fatto che la banca era stata oggetto di rating da parte della società Standard & Poor's e che, quindi, la stessa ha esplicitato il giudizio ricevuto agli investitori, avvertendoli sui rischi derivanti da un'eventuale futura variazione peggiorativa.
Con il terzo motivo censura la sentenza nelle parti in cui si è ritenuta la violazione da parte della banca all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento.
Osserva in particolare che il giudice di prime cure ha sovrapposto e confuso gli obblighi informativi ex ante di cui all'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, rispetto al diverso e distinto obbligo di valutazione dell'adeguatezza e del conseguente obbligo di informare l'investitore circa le ragioni di inadeguatezza.
Assume a riguardo che, dalla lettura della parte della sentenza impugnata, emerge che, secondo il ragionamento del Tribunale, non è stata integrata la violazione dell'art. 29 del richiamato Regolamento in ragione della mancata valutazione dell'adeguatezza CP_14 delle operazioni contestate, ma perché la banca avrebbe omesso di informare gli investitori circa le ragioni che determinavano l'inadeguatezza segnalata.
Deduce che la controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata a contestare di non aver segnalato che le operazioni erano inadeguate per tipologia, oggetto e dimensioni dell'investimento, ovvero che tale segnalazione sarebbe stata generica e non precisata mediante corretta barratura dei singoli profili per “tipologia”, “oggetto”, “frequenza”
e “dimensione”, senza però allegare né in alcun modo precisare quali sarebbero state le specifiche informazioni omesse.
In conseguenza di tali allegazioni sostiene aver correttamente adempiuto all'onere di provare di avere segnalato in modo chiaro e comprensibile le specifiche ragioni di inadeguatezza, relative al singolo investitore, mediante la produzione in giudizio dei moduli di adesione contenenti l'apposita clausola di inadeguatezza sottoscritta da ciascun appellato. Più nello specifico, sostiene che, a fronte delle generiche contestazioni operate dalla controparte, essa appellante, producendo in giudizio il questionario denominato
“informazioni per la prestazione dei servizi di investimento” ed i singoli ordini di acquisto dai quali si potevano intendere tutti i vari profili dell'eventuale inadeguatezza, avrebbe ottemperato ai propri obblighi informativi effettuando delle specifiche analisi individuali sui singoli profili degli investitori, come emergerebbe anche dalla sentenza impugnata in cui si scinderebbe la posizione del sig. e del sig. i quali, dopo CP_2 Controparte_13 aver ricevuto le informative, avrebbero specificamente autorizzato l'istituto di credito al compimento dell'acquisto di azioni ER.
6.2. Il Collegio, prima di procedere alla disamina delle doglianze di parte appellante, ritiene utile operare una ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale all'interno della quale deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
6.2.1. Da un punto di vista normativo va innanzi tutto rilevato che l'art. 21 T.U.F., nella formulazione vigente al tempo della sottoscrizione delle operazioni per cui è causa, stabiliva al primo comma che “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi”.
L'art. 23, comma 6, del T.U.F., anch'esso vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
L'art. 28 del regolamento (n. 11522/98) al secondo comma così recitava “Gli CP_14 intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
L'art. 29, comma 3, del già menzionato regolamento stabiliva “Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
6.2.2. Quanto, invece, ai principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza con riguardo al tema dell'onere della prova -in termini di riparto e di contenuto- merita osservare che la stessa è risultata netta nello stabilire che “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n.
7288/2023).
Scendendo ancor più nel dettaglio, si vuol significare che “[…] grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione” (cfr.
Cass. Sez I, Sent. n. 36768/2022).
Ed allora è possibile concludere che l'intermediario deve “[…] provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n.
36584/2022).
Il mancato rispetto di tali regole comporta che “[…] il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti” (cfr. Cass. Sez. I,
Sent. n. 19322/2023).
Relativamente, poi, all'art. 21 T.U.F. è stato chiarito che “[…] è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Sez. III n. 31712/2023).
In ultimo, quanto agli articoli 28 e 29 del regolamento è stato rilevato che CP_14
“Nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non CP_14 può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario,
a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi” (cfr. Cass. Sez.
III, n. 25635/2023).
6.2.3. Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopraesposte, risulta dunque: - che l'intermediario è tenuto a fornire la prova di aver correttamente ed adeguatamente informato l'investitore sulle caratteristiche specifiche dell'operazione; - che tale obbligo deve riguardare, anche nell'ipotesi di soggetto aduso all'utilizzo di tali modalità di investimento, le caratteristiche del prodotto, la sua propensione al rendimento e ad ogni altra singola caratteristica dello stesso;
- che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'investitore, l'intermediario non può ritenere assolto il proprio obbligo assumendo di aver fatto sottoscrivere il prospetto informativo occorrendo un indispensabile quid pluris finalizzato a provare di aver adottato un comportamento diligente;
- che, soltanto una volta soddisfatto tale onere probatorio potrà ritenersi superata la presunzione legale sulla sussistenza del nesso di causa, secondo il paramento del più probabile che non, tra l'inadempimento ed il danno patito;
- che la firma del prospetto informativo non può rappresentare un fattore decisivo a sostegno delle ragioni dell'intermediario trattandosi di un documento che, in effetti, contiene una descrizione generica dell'operazione di investimento;
- che, allo stesso tempo, anche la sola sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, in caso chiaramente di contestazione dell'investitore, non può rappresentare un valido argomento per escludere la responsabilità dell'intermediario, non essendo ad essa riconducibile alcuna valenza confessoria.
6.3. Venendo, ora all'applicazione di tali principi al caso di specie, parte appellante, originaria convenuta in primo grado, per dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi ha prodotto: - i contratti per la negoziazione di titoli sottoscritti dagli investitori in cui vi è il conferimento alla banca di procedere alla negoziazione di strumenti finanziari, indicati in via generale;
- i documenti sui rischi, sottoscritti sempre dagli investitori, anche in questo caso molto generici e non riferiti specificatamente all'operazione in;
- il questionario sui rischi in cui vengono individuate le caratteristiche degli investitori e, dai quali è emersa anche la loro inesperienza in settori finanziari, acclarata anche nel procedimento di primo grado;
- il prospetto informativo di oltre 200 pagine;
- l'adesione all'offerta pubblica di vendita;
- gli ordini di acquisto contenenti la clausola di inadeguatezza.
6.4. Il Collegio -premesso che questa Corte territoriale di recente si è più volte occupata, proprio in cause relative alla vendita di azioni ER, della questione relativa assolvimento degli obblighi informativi della banca e della relativa prova (vedi al riguardo sentenza n.
1187/2022; sentenza n. 1454/2023; sentenza n. 10/2024 R.G.C.; sentenza n. 74/2024 con le quali è stato rigettato l'appello proposto dalla banca avverso decisioni di primo grado di accoglimento delle domande dei risparmiatori sotto il profilo dell'inadempimento della banca agli obblighi di cui all'art. 21 TUF e 28 Reg. n. 11522/1998; vedi inoltre sentenza CP_14
n. 958/2023, sentenza n. 452/2024, sentenza n. 606/2024 sentenza n. 267/2025 con le quali
è stato accolto l'appello dei risparmiatori avverso decisioni di primo grado che avevano rigettato la loro domanda risarcitoria sul rilievo della ritenuta, da parte del primo giudice, dimostrazione da parte della dell'adempimento degli obblighi informativi) rileva che Pt_3 con dette pronunce si è ultimo espresso un orientamento univoco al quale si intende, in questa sede, dare continuità.
6.5 In particolare come già ritenuto nei precedenti di questa Corte sopra richiamati, deve ravvisarsi la sussistenza della violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, nonché la sussistenza di un difetto informativo con riferimento agli acquisti dei titoli azionari controversi effettati dagli appellanti da ER.
6.5.1. Va in primo luogo chiarito come le informazioni (richiamate dall'appellante sulla natura e rischiosità dell'investimento) contenute nel contratto quadro non siano sufficienti ad adempiere allo specifico e concreto obbligo informativo imposto ex artt. 21 T.U.F. e 28
Regolamento Consob n. 11522/1998 anche per ciascun successivo investimento, dovendosi oltretutto rilevare che trattasi di informazioni generiche per categorie di prodotti oggetto di possibili investimenti, non riferite allo specifico investimento poi eseguito.
6.5.2. Con riferimento alle informazioni contenute nel documento rischi generali va osservato, analogamente a quanto già fatto da questa Corte in alcuni dei precedenti sopra richiamati (segnatamente nelle sentenze n. 958/2023, n. 606/2024 e n. 267/2025), che la
Suprema Corte ha più volte avuto occasione di precisare che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo, come indicato in apertura dell'allegato
3 del citato Regolamento Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri CP_14 aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (…) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macro- categorie degli investimenti (azioni, obbligazioni ecc.) e sul quale possa essere in astratto posta l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. E' tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto, così come richiesto nell'allegato 3 sopra citato, nel quale sono contenute le modalità attuative dell'assolvimento degli obblighi informativi indicati nell'articolo 28” (Cass. 8619/2017; Cass. 9066/2017; Cass. 18121/2020;
Cass. 18122/2020).
In definitiva deve escludersi che la banca possa assolvere all'obbligo informativo previsto dagli art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 attraverso la mera consegna del documento generale dei rischi, riguardando il predetto documento una informazione generica e standardizzata, non idonea a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato.
6.5.3. Quanto al prospetto informativo dell'offerta al pubblico (contenente, in alcune delle
226 pagine di cui si compone, informazioni relative alle caratteristiche ed ai rischi del prodotto intermediato), si rileva che deve escludersi che tale consegna soddisfi gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni sopra più volte richiamate.
Invero come già osservato da questa Corte nelle sentenze nn. 958/2023, 606/2024 e n.
267/2025 deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine (per l'esattezza 226) siano idonee a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in discussione.
Sul punto va in primo luogo ribadito che appare del tutto inverosimile che, pur a fronte della riconosciuta (in sede di sottoscrizione del modulo di adesione) ricezione del prospetto informativo e della dichiarazione (contenuta sempre nel modulo prestampato di adesione) di “di accettare le condizioni, le modalità e i termini dell'offerta ivi riportati e di avere preso visione dei “fattori di rischio” al capitolo 4 della sezione I e al capitolo 2 della sezione II del prospetto”, i risparmiatori abbiano potuto, non solo leggere, contestualmente alla negoziazione, un documento di ben 226 pagine o anche solo il capitolo 4 (relativo ai fattori di rischio), ma anche comprenderne il significato tecnico.
Va anche ribadito che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 Regolamento Consob
n. 11971/1998 costituisce l'oggetto di un obbligo distinto da quelli informativi ex artt. 21 TUF
e 28 Reg. n. 11522/1998, sicché l'adempimento del primo di tali obblighi non comporta comunque l'adempimento dei secondi.
Va oltretutto rilevato che nel prospetto informativo, come denunciato dalle appellanti, non solo non si parla della durata di lungo periodo dell'investimento, vista la sua totale illiquidità, ma si forniscono indicazioni tecniche specifiche (tipo l'indicazione del rating “BBB+” attribuito da Standard & Poor's), di difficile comprensione da parte di soggetti non esperti del settore, senza neanche indicazione che gli strumenti proposti erano altamente speculativi. 6.5.4. Con riferimento a questi ultimi rilievi va anche precisato che il prospetto informativo in discussione contiene informazioni relative alle sole caratteristiche ed ai rischi del prodotto fornite al pubblico indistinto degli investitori, senza alcun elemento riferito al rapporto specifico tra operazione e specifico profilo del cliente.
Alla luce della previsione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 (secondo cui “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia d'investimenti e dell'inizio delle prestazioni dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”) e della previsione dell'art. 21 TUF
(secondo cui “l'intermediario è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) va ritenuto che le informazioni debbono essere personalizzate rispetto alle caratteristiche del cliente che deve essere posto concretamente nelle condizioni di operare scelte consapevoli.
Ne deriva che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto attraverso la semplice consegna al cliente della documentazione contrattuale e del prospetto informativo, essendo necessario che allo stesso venga fornito l'ausilio, anche tecnico, necessario perché esprima una scelta consapevole, attraverso la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto, sì da rendere un'informazione chiara, specifica, comprensibile e trasparente.
6.5.5. Questa Corte ha anche avuto occasione di richiamare (nelle sentenze n. 958/2023,
n. 10/2024, n. 452/2024, n. 606/2024) la pronuncia della Suprema Corte n. 9460/2020 (i cui principi sono stati poi confermati dalla successiva pronuncia n. 10393/2021) la quale ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Reg. CP_14
n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare ai relativi costi e rischi patrimoniali”.
Nelle sentenze n. 10/2024 e 452/2024 questa Corte ha anche precisato che “tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio Pt_1 emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario in cui investire in relazione alle proprie finalità personali” aggiungendo che “pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dagli investitori, gravava sulla banca intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore”.
6.5.6. Neanche può ascriversi significativo rilievo al fatto che nell'ordine di acquisto gli acquirenti abbiano dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”.
Al riguardo si ribadisce quanto già affermato nei precedenti di questa Corte, ove (con richiamo ai principi enunciati da Cass. 11412/2012 Cass. 28175/2019), si è specificato che la responsabilità dell'intermediario non può essere esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard.
6.5.7. Deve in definitiva ritenersi che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla banca, non possa ritenersi dimostrato l'adempimento da parte dell'intermediario ai propri obblighi di informazione e cioè di aver fornito agli investitori informazioni specifiche e contestualizzate rispetto all'operazione da compiere ed alle caratteristiche del cliente stesso.
6.6. Con riferimento poi alle censure riguardanti la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto violati gli obblighi posti dagli artt. 28 e 29 Reg. va rilevato come alla luce CP_14 dei principi giurisprudenziali sopra richiamati si possa affermare che che l'intermediario deve offrire la prova di aver fornito all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e ciò nonostante questi ne abbia autorizzato l'esecuzione, manifestando questa volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute.
Infatti, in caso di contestazioni del cliente, incombe sull'Intermediario l'onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state effettivamente fornite, ovvero che non fossero dovute.
Si tratta di una soluzione che recepisce, facendolo proprio, l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione
d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n.
11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (cfr. Cass. 11578/2016).
Nella specie l'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione risulta dato mediante una generica frase standard prestampata, senza alcuna rappresentazione in modo puntuale e compiuto delle caratteristiche dell'operazione e della specifica, chiara e trasparente esplicitazione dei motivi della inadeguatezza rispetto al profilo del cliente, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del profilo di inadeguatezza (cioè per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza), in quanto meramente riassuntiva e generica non corredata da una indicazione delle caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell'investitore e della sua propensione al rischi, tale da poterne sconsigliare l'acquisto.
Ne consegue che a fronte dell'allegazione di specifici profili di inadempimento da parte degli attori (clausola di inadeguatezza generica e mancata informazione specifica in ordine alle ragioni di inadeguatezza, riportate solo per “tipologia”, “oggetto”, “dimensioni” e “frequenza”) sarebbe stato onere della dimostrare (e prima ancora allegare) di aver specificato ai Pt_1 clienti le singole ragioni dell'inadeguatezza.
7. Va infine disatteso il quarto motivo di gravame, spiegato in via subordinata dalla banca.
7.1. Con tale motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente escluso il concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c.
Sostiene al riguardo che gli appellati, nonostante fossero stati resi edotti dell'inadeguatezza dell'operazione, avrebbero espressamente richiesto alla banca di provvedervi e, pertanto, in virtù del principio di autoresponsabilità sancito dalla maggioritaria giurisprudenza, il loro comportamento avrebbe dato un fondamentale apporto causale alla realizzazione del lamentato danno. 7.2. Al riguardo, ribadito quanto già osservato da questa Corte nei precedenti più volte richiamati, va rilevato che alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine né nei precedenti documenti, in ragione del fatto che si trattava di moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti clausole di stile, né può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. allorquando risulti accertata, come nel caso in esame, la violazione degli obblighi informativi.
Invero nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. 26064/2017).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante al pagamento, in Pt_2 favore degli appellati delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri relativi allo scaglione relativo al valore della causa, fase istruttoria esclusa in quanto non svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese Pt_2 legali, che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e Cap come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 400/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci del foro di
Milano ed elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'avv. Gaetano Biocca, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, e , tutti elettivamente CP_11 Controparte_12 Controparte_13 domiciliati in Teramo (TE), al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dall'avv. Domenico Di
Sabatino, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Cerniglia, come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 970/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
23.10.2023 – Intermediazione finanziaria.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, rigettata ogni contraria eccezione, difesa o istanza, in riforma della sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di Teramo, nella persona della dott.ssa Erika Capanna Pisce', pubblicata in data 23 ottobre 2023, a definizione del giudizio iscritto a ruolo sub R.G. n. 3007/2019, per tutti i motivi sopra illustrati, così giudicare:
- in via preliminare e di riproposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie svolte in primo grado dagli appellanti con riferimento agli acquisti oggetto di causa e, per l'effetto condannare gli appellanti alla restituzione in favore della delle somme da questa Pt_1 pagate in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di
Teramo;
- in via principale, rigettare tutte le domande avversarie svolte in primo grado dagli odierni appellati, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare
i sig.ri , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
e alla restituzione in CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 favore della delle somme pagate da (già Pt_1 Parte_1 Parte_2
in favore degli appellati in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n.
[...]
970/2023 resa dal Tribunale di Teramo, per le ragioni illustrate in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo a (già Parte_1
, escludere l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ovvero Parte_2 ridurre l'ammontare delle somme in ipotesi dovute agli odierni appellati in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultimi ai sensi dell'art. 1227, I c., cod. civ., con condanna alla restituzione in favore di (già della Parte_1 Parte_2 differenza rispetto a quanto corrisposto in favore dei sig.ri , Controparte_1 CP_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
e in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza n. CP_12 Controparte_13
970/2023 resa dal Tribunale di Teramo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”. Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) nel merito rigettare integralmente i motivi d'appello proposti dalla Parte_2 in quanto infondati in fatto e in diritto, apodittici, indimostrati, indeterminati, indeterminabili ed inammissibili, oltre che inconferenti e irrilevanti, per l'effetto confermando integralmente la sentenza impugnata,
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere altresì le domande attoree di primo grado, qui riproposte ex art. 346
C.P.C., come in appresso trascritte:
“CONCLUSIONI
A) In via preliminare riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità agli odierni attori della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificata, descritta e contestata nella parte in diritto del presente atto, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_14
B) In via principale e di merito, valutata ed accertata la legittimità ed efficacia delle operazioni d'acquisto dei titoli per cui è causa e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità agli odierni attori,
1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-29 del Reg.
n. 11522/1998, dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e CP_14 CP_14
12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. CP_14
DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. CP_14
33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art.
1455 c.c. della Banca TERCAS, in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) conseguentemente, condannare la quale avente causa della Parte_2
TERCAS, al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da liquidarsi per ciascuno degli attori nei seguenti importi:
euro 49.500,00 Controparte_1
euro 54.000,00 CP_2
euro 15.750,00 Controparte_3
euro 4.500,00 Controparte_4 euro 6.750,00 Controparte_5
euro 4.500,00 Controparte_6
euro 9.000,00 Controparte_7
euro 13.500,00 CP_8
euro 4.500,00 CP_9
euro 33.750,00 CP_10
euro 9.000,00 Controparte_11
euro 21.045,00 Controparte_12
euro 9.000,00 Controparte_13 oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo,
o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli, costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto dei titoli e la somma realizzata con la loro vendita o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno;
3) nonché condannare la quale avente causa della TERCAS, al Parte_2 risarcimento del danno per responsabilità da mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa.
C) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca TERCAS, ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per gli acquisti dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi
D) In via subordinata e salvo gravame,
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856
c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n.
58/1998, degli artt. 28 e 29 del Reg. del 1998, e dell'art. 18 del Reg. n. CP_14 CP_14
17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata
Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento CP_14 CP_14
n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Banca TERCAS, in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la quale avente Parte_2 causa della TERCAS, a risarcire agli attori la somma di cui al punto B-2), nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059
c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
E) In via ulteriormente subordinata,
1) accertare e dichiarare la responsabilità della TERCAS, per la mancata tempestiva informativa sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. n. 16190/2007, come CP_14 precisati nella Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009; CP_14
2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la Parte_2 quale avente causa della TERCAS, al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de quibus, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito.
F) Riconosciuta ed accertata la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli d'ordine, dichiarandola per l'effetto nulla, illegittima, invalida, inefficace ed inopponibile agli attori, nonché dichiarata la predetta clausola illegittima anche ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg.
Consob n. 11522/1998, per l'effetto, condannare la quale avente Parte_2 causa della TERCAS, per il conseguente grave inadempimento, al risarcimento dei danni, per un importo pari alle somme di cui al punto B-2).
G) Riconoscere e dichiarare che, anche in assenza di una valida clausola di inadeguatezza, le negoziazioni per cui è causa sono illegittime e viziate per grave inadempimento della
Banca TERCAS, condannando la quale avente causa della Parte_2
TERCAS, alla restituzione di tutte le somme di cui al punto B-2).
H) Con condanna di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 3007/2019 -promosso dagli odierni appellati contro l'allora (oggi , onde Parte_2 Parte_1 ottenere, previo accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale, da disinvestimento e da illecito civile di quest'ultima, la declaratoria di invalidità del contratto quadro di acquisto di titoli azionari sottoscritto ed il risarcimento del danno patito– il
Tribunale di Teramo così statuiva: “dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta Banca ER per i fatti di causa e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno in favore di , , Controparte_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, nella misura di seguito indicata: € 44.976,25;
[...] Controparte_1 CP_2
€ 48.330,00; € 15076,00; €
[...] Controparte_3 Controparte_4
4027,50; € 5770,00; € Controparte_5 Controparte_6
4027,50; € 10.068,75; € 8055,00; Controparte_12 Controparte_7
€ 8055,00; € 12660,00; € Controparte_13 CP_8 CP_9
4027,50; € 30.206,25; € 8055,00, oltre CP_10 Controparte_11 rivalutazione e interessi, come indicato in parte in motiva, nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, da liquidarsi in €
786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli attori avevano convenuto in giudizio l'allora quale società incorporante per fusione la Banca Parte_2
ER, esponendo: - di avere un basso grado di istruzione ed una altrettanto bassa conoscenza finanziaria;
- di essere clienti della ER e di aver sottoscritto, su pressione degli addetti alla filiale, un modulo di proposta per contratto “quadro” di negoziazione titoli a questa indirizzato, senza che all'atto della firma gli fossero state illustrate le singole clausole contrattuali;
- che, all'epoca della sottoscrizione del predetto contratto, il loro profilo di rischio era prudente e conservativo;
- che, nel corso del 2006, erano contattati dal Direttore della loro Filiale, il quale, descrivendole come un titolo sicuro, aveva loro proposto l'acquisto delle azioni emesse dalla ER;
- che, nel corso di tali incontri con il direttore, non erano state esposte le caratteristiche ed i rischi del titolo azionario, in particolare, si era omesso di precisare che si trattava di titoli non quotati in un mercato regolamentato e, quindi, del tutto illiquidi, ragion per cui dovevano essere considerati prodotti finanziari speculativi e ad alto rischio;
- che l'istituto di credito, dopo l'emanazione della comunicazione CP_14
DIN8019104, non aveva provveduto a porre in essere gli adempimenti periodici ivi stabiliti;
- che nei moduli sottoscritti la banca aveva inserito una generica clausola di inadeguatezza nella quale non venivano precisati i motivi per i quali le specifiche operazioni erano inadeguate rispetto ai profili dei clienti e dei risparmiatori;
- che l'operazione posta in essere, avendo gli attori una propensione al rischio bassa, era inadeguata per tutti loro;
- che la seconda firma, stabilita dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, richiesta per operazioni inadeguate, nella maggior parte dei casi non era apposta sotto l'inefficace segnalazione di inadeguatezza, ma sotto la presa d'atto da parte del cliente dell'esecuzione della specifica operazione in conflitto d'interessi; - che nel 2013 la Banca d'AL aveva posto la convenuta in gestione commissariale, per gravi situazioni di irregolarità, e che nel 2014, quando la ER era stata rilevata dal Gruppo Banca Popolare di Bari e si era deliberato l'azzeramento del valore delle azioni possedute da tutti gli azionisti, essi attori avevano perduto tutti i loro risparmi.
Avevano, pertanto, contestato all'istituto convenuto: - la violazione degli artt. 21 TUF e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essersi comportata con diligenza, correttezza e trasparenza;
- la conseguente assenza di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione professionale e l'abuso di diritto;
- la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per aver venduto azioni di propria emissione, quali titoli illiquidi, privi di rating e rischiosi, omettendo di spiegare ai risparmiatori i motivi per cui la stessa vendita era inadeguata, violando anche doveri di informazione previsti dal Codice del Consumo;
- la violazione della Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 e CP_14 dell'art. 56 del Reg. n. 16190/2007, avendo collocato le azioni quali prodotti CP_14 finanziari “illiquidi”, senza rispettare una serie di specifici adempimenti posti a carico dell'intermediario, sia ex ante che ex post.
1.2. Dava, inoltre, atto che si era costituito l'istituto di credito convenuto contestando le avverse domande, rilevando, in sintesi: - che i moduli sottoscritti contenevano al loro interno la dicitura che il cliente, con riferimento agli strumenti finanziari non quotati, prendeva atto che tali investimenti potevano comportare: il rischio di non essere facilmente liquidabili;
la carenza di informazioni appropriate che ne rendevano possibile l'agevole accertamento del valore corrente;
la variabilità del valore degli investimenti effettuati, oltre che la dicitura che il cliente prendeva atto che non aveva alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati;
- che gli attori avevano, inoltre, sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che gli attori avevano acquistato titoli azionari di Banca ER nel settembre 2006, aderendo all'offerta pubblica di vendita promossa dalla stessa banca ed avente ad oggetto n.
7.500.000 azioni da essa emesse, con riferimento alle quali gli attori avevano previamente compilato il questionario sul proprio profilo di rischio, barrando gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio;
- che, pertanto, aderendo all'offerta pubblica e compilando i relativi moduli, gli attori avevano ricevuto le necessarie informazioni sui titoli che andavano ad acquistare.
1.3. Ciò detto, il Tribunale, dapprima, disattendeva l'eccezione di nullità dell'azione avanzata dalla convenuta, rilevando che, dalle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle difese svolte dalla stessa convenuta, la domanda attorea risultava sufficientemente determinata in ordine sia all'individuazione del petitum, che della causa petendi.
1.4. Successivamente, effettuando un'analisi relativa alla natura giuridica della responsabilità configurabile nei confronti dell'intermediario finanziario, rigettava anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rilevando che il contratto quadro rappresenta un accordo tra intermediario e cliente, che ha ad oggetto una delle prestazioni previste dall'art. 1 del TUF, cui segue l'esecuzione degli ordini del cliente, con un autonomo atto e, pertanto, lo stesso è costituito da una struttura bifasica, formata, a monte, dal contratto quadro e, a valle, dai singoli ordini in attuazione del primo, ordini che assumono la veste di negozi giuridici.
Spiegava, dunque, che in entrambe le fasi del rapporto l'intermediario è tenuto a dare le informazioni necessarie affinché il cliente risparmiatore sia in grado di poter conoscere e decidere di conseguenza sull'opportunità o meno di effettuare un determinato investimento.
Da ciò, proseguiva il Tribunale, derivano due distinte ipotesi di responsabilità in caso di omessa o errata informazione, una di tipo precontrattuale (violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente la sottoscrizione del contratto quadro), una di tipo contrattuale in relazione ai singoli atti di disposizione.
A seguito di ciò, evidenziava che, nella specie, gli attori avevano contestato la carenza di informazioni afferenti alla fase di ordine di acquisto dello strumento finanziario che dovevano essere fornite al momento esecutivo del contratto quadro, e, di conseguenza, la violazione degli obblighi informativi concretizzava un inadempimento contrattuale, con conseguente prescrizione decennale della relativa azione.
1.5. Passando all'esame della ripartizione degli oneri probatori in relazione alla domanda attorea, il primo giudice spiegava: - che, secondo la maggioritaria giurisprudenza in materia, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D. Lgs. n. 58/1998 e dalla normativa secondaria, impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta;
- che, in virtù della normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, l'obbligo informativo assumeva una direzione biunivoca in quanto, da un lato, imponeva una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente, oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento e del possibile rendimento e, dall'altro, imponeva anche all'intermediario un obbligo d'informazione preventiva, quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto;
- che, in particolare, secondo la Corte di Cassazione, gli obblighi informativi debbono essere particolarmente estesi e penetranti, poiché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini;
- che, in conseguenza di ciò, gli obblighi informativi non potevano dirsi soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula operazione non adeguata per tipologia, così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola rischio Paese o, ancora, dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità; - che, in applicazione di tali principi al caso di specie, in ragione della normativa applicabile a tali acquisti, effettuati nel 2006, appariva evidente l'insufficienza del corredo documentale offerto in comunicazione dalla banca, al fine di attestare l'assolvimento dei pregnanti obblighi informativi su di essa gravanti;
- che, infatti, non poteva ritenersi sufficiente, a tale scopo, il prospetto informativo ex art. 94 TUF che, sebbene necessario, non si rivelava idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria, della quale la convenuta non aveva fornito alcuna prova;
- che allo stesso modo inidoneo si rivelava il documento sui rischi generali dell'investimento, la cui consegna non esaurisce l'obbligo informativo, poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi;
- che anche la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto, con la quale si dava atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità non può essere qualificata come confessione stragiudiziale.
Riteneva, dunque, che la parte convenuta non aveva ottemperato ai propri obblighi informativi.
1.6. Con riferimento alla violazione dagli artt. 28 e 29 del Reg. n. 11522/1998, CP_14 lamentata dagli attori, per avere la banca introdotto, nei moduli di negoziazione, una generica clausola di inadeguatezza, senza premurarsi di chiarire le ragioni che rendevano l'operazione non adeguata, osservava il primo giudice: - che è principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del
Reg. Consob in parola;
- che, tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese;
- che, in forza della relativa previsione normativa e della giurisprudenza sul punto, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, il giudice deve verificare se, in presenza di un'operazione inadeguata, l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni che la rendano inopportuna, anche se tali ragioni non devono poi necessariamente emergere dall'ordine scritto, in cui è sufficiente il riferimento all'avere ricevuto le avvertenze;
- che, nella specie, gli investitori avevano lamentato di non essere stati informati delle ragioni che sconsigliavano l'investimento da parte degli operatori di filiale, i quali non si sarebbero curati di indicare in modo specifico e comprensibile i motivi per cui l'operazione era inadeguata, tenuto conto che tali operazioni erano inadeguate per tutti gli attori, anzitutto, per tipologia ed oggetto, avendo ciascuno degli attori una propensione al rischio medio-bassa, mentre le azioni in oggetto, in quanto titoli illiquidi, erano caratterizzate da un livello di rischio molto alto;
- che gli attori avevano, inoltre, lamentato che tali operazioni erano inadeguate non solo per dimensione, ma anche per frequenza;
- che la convenuta non aveva allegato di aver specificamente informato gli attori in ordine ai motivi di inadeguatezza e al loro concreto significato né aveva articolato istanze istruttorie volte a dimostrare tale adempimento;
- che nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario, sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni classiche e, inoltre, l'informativa sull'illiquidità del prodotto deve essere tempestivamente fornita dall'intermediario, già al momento della sottoscrizione del titolo e resa in modo tale da rappresentare adeguatamente il rischio di liquidità; - che, in tal caso e qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, che, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'acquisto, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato;
- che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo, gravante sull'intermediario finanziario, preordinata al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti, in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario, nella specie, non fornita;
- che nella specie, tra l'altro, era ben evidente, soprattutto agli occhi di un operatore qualificato come il funzionario di banca, che gli attori non avessero alcuna propensione al rischio, come facilmente desumibile dall'apposito questionario di profilatura, in atti;
- che non potevano essere condivise le deduzioni della convenuta, secondo cui alcuni degli attori, in sede di questionario di profilatura, le avevano dichiarato di avere quale obiettivo quello di investire in azioni poiché quelle illiquide, come nella specie, sono parificate per pericolosità ai cd. derivati.
Riteneva, pertanto, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e, di conseguenza, sussistenti i presupposti per la sua condanna al risarcimento del danno lamentato dagli attori, che veniva quantificato nell'intera somma corrisposta per l'acquisto delle azioni, in quanto le stesse avevano subito la totale perdita del loro valore nel 2014. Riteneva, invece, insussistente il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché lo stesso non poteva configurarsi nella mera sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, non potendosi qualificare negligente la condotta dell'investitore che l'abbia firmata, pur non avendo compreso il suo significato a causa dell'omessa informativa da parte del funzionario di banca.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, articolati in svariate censure, con i quali ha denunciato: 1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.; 2) La violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, comma
6 del T.U.F. e 1218 c.c. e la contraddittorietà della motivazione;
3) La violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, comma 6 del T.U.F., 1218 e 2697 c.c. e la contraddittorietà della motivazione.
Ha poi proposto, in via subordinata un quarto motivo di appello, censurando la violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., per avere il primo giudice escluso la sussistenza del concorso di colpa degli attori nella causazione del danno.
Ha, infine, richiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme versate in conseguenza della sentenza di primo grado e la riproposizione delle difese ritenute assorbite dalla medesima pronuncia.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati ed hanno a lungo contestato i motivi di gravame, concludendo come riportato in epigrafe.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 01.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellata ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante censura le parti della sentenza nelle quali si è ritenuta infondata la sua eccezione di prescrizione. Nello specifico sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato la decorrenza del dies a quo della prescrizione decennale dalla data di annullamento delle azioni ER nel 2014, in luogo di quella relativa al momento della sottoscrizione delle stesse da parte degli appellati, avvenuto nel 2006.
Secondo quanto prospettato dall'appellante, una simile impostazione non consentirebbe di individuare un momento inziale certo di decorrenza del relativo termine, ma ne rimetterebbe allo stesso investitore l'individuazione ad libitum, secondo un criterio di percezione individuale.
Assume che la giurisprudenza di legittimità individua il dies a quo nel momento in cui si è consumato l'inadempimento informativo dell'intermediario.
Ritiene, dunque, che nella specie, non essendo la lesione lamentata dalla controparte relativa alla sorte contingente dello strumento finanziario, ovvero alla perdita di valore del titolo, ma essendo invece relativa al fatto di averlo acquistato senza avere avuto piena cognizione ex ante dei relativi rischi, in ragione di una condotta inadempiente dell'intermediario, il dies a quo della prescrizione andrebbe ancorato alla condotta inadempiente e non, invece, agli imponderabili effetti economici dell'investimento.
Sostiene che detta visione –secondo cui, nel caso di violazione degli obblighi informativi, il danno conseguenza, alla cui verificazione si deve ancorare il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria, consiste nella lesione della libertà negoziale dell'investitore e non nella perdita patrimoniale, che è solo eventuale- è sostenuta anche da diversa giurisprudenza di merito, tra cui la Corte territoriale in intestazione.
Chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con reiterazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria ex adverso intrapresa, con riferimento agli acquisti di azioni ER effettuati nel 2006.
5.2. Il Collegio ritiene opportuno premettere come, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, condivisa da questa Corte, la violazione degli obblighi informativi in tema di contratti di intermediazione mobiliare non comporta la nullità del contratto ma può essere fonte di responsabilità e risarcimento danni, che ha natura precontrattuale e, quindi, extracontrattuale, se attinente al contratto quadro, mentre ha natura contrattuale, se attinente i singoli successivi contratti di investimento con specifici ordini di acquisto (cfr. in tal senso Cass. S.U. Sent. n. 26724/2007; Cass. 8762/2024).
Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale (senza che sul punto siano stati formulati rilievi dall'appellante), la natura della responsabilità di cui è lite è di natura contrattuale, sicché il termine di prescrizione ha durata decennale. 5.3 Parte appellante censura invece la parte della sentenza relativa all'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, avendo il primo giudice ancorato il dies a quo al momento della verificazione del danno, coincidente con l'annullamento e azzeramento delle azioni ER, avvenuto nel 2014, avendo in particolare affermato che la prescrizione, appunto decennale “[…] decorre dal momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, nella specie, collocabile nell'anno 2014, a seguito dell'azzeramento del valore delle azioni per cui
è causa...”.
5.4 In punto di individuazione del dies a quo della decorrenza del termine della prescrizione in materia di responsabilità contrattuale esiste un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento il dies a quo deve ancorarsi alla verificazione del danno ed alla concreta conoscibilità dello stesso, come per la domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale;
- per un secondo orientamento il termine prescrizionale per la responsabilità contrattuale decorre dalla conclusione del contratto di investimento, quindi dal fatto lesivo della libertà di autodeterminazione per violazione degli obblighi informativi.
Quest'ultimo indirizzo, secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale decorrerebbe dall'ordine di acquisto dell'investimento, trae origine dalla decisione della Suprema Corte di
Cassazione n. 1547/2004, che, in tema di responsabilità contrattuale del medico per danno alla persona, ha stabilito che il dies a quo della decorrenza della prescrizione decennale debba ancorarsi al momento della verificazione del fatto lesivo e non a quello della manifestazione esteriore della lesione, spiegando che la ratio di individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali.
Tale orientamento, in materia di intermediazione mobiliare, risulta seguito in forma maggioritaria dalla giurisprudenza di merito, specie per ragioni di certezza del diritto, risultando con certezza il momento della decorrenza prescrizionale fissato con l'ordine di acquisto, invece che con la percezione della verificazione del danno, che potrebbe essere soggetto a percezione soggettiva della non vantaggiosità dell'investimento e comunque collegato a circostanze future ed incerte.
Anche questa Corte di Appello ha, in più occasioni, condiviso tale orientamento giurisprudenziale.
Tuttavia, come già chiarito da questa Corte territoriale nella pronuncia n. 10/2024 deve prendersi atto di come da ultimo sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, sposando il primo orientamento secondo cui il termine di prescrizione decennale per responsabilità contrattuale da inadempimento per violazione degli obblighi informativi della banca debba decorrere dal verificarsi dell'evento di danno, avendo l'investitore da tale momento contezza della lesione e potendo, pertanto, da tale momento agire per risarcimento.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta” (cfr. Cass. Ord. n.
2066/2023, cfr. anche in tema di decorrenza della prescrizione dalla manifestazione oggettiva del danno Cass. Sent. n. 1889/2018).
Tale impostazione, peraltro, si pone nel solco della precedente decisione Cass. n.
5504/2012 con la quale la Suprema Corte si era esplicitamente posta in contrasto con le decisioni che avevano posto la decorrenza della prescrizione contrattuale dal verificarsi del fatto lesivo e non da quello della manifestazione esteriore della lesione (cfr. Cass. Sent. n.
1547/2004), con ciò dando continuità all'orientamento opposto, con applicazione per la prima volta nel capo dell'acquisto di titoli azionari.
5.6. Di conseguenza, condividendo quanto sostenuto dal primo giudice, la decorrenza della prescrizione decennale deve fissarsi nel 2014, quando, con l'azzeramento delle azioni
ER, gli attori hanno avuto contezza del danno subito, potendo quindi consapevolmente agire per ottenerne il risarcimento, sicché nella specie l'azione (proposta con atto citazione del 2019) deve ritenersi tempestiva.
6. Infondati si rivelano anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione congiunta.
6.1. Con il secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere configurato l'inadempimento dei doveri informativi posti a suo carico.
In primo luogo, contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, comma 6 del TUF
e 1218 c.c., sostenendo che il Tribunale, pur avendo inizialmente individuato in modo corretto le regole e la giurisprudenza disciplinanti il riparto degli oneri di allegazione e di prova, le avrebbe poi applicate in modo errato.
Sostiene, in particolare, che, in virtù delle allegazioni della controparte, essa avrebbe dovuto provare esclusivamente di aver reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità che caratterizzava le azioni ER, prova che avrebbe fornito con la produzione in giudizio del prospetto informativo ex art. 94 T.U.F. Lamenta che il primo giudice, da un lato ha rilevato che la banca ha provato di aver fornito le informazioni che gli investitori lamentavano di non aver ricevuto, ma, dall'altro, ha ritenuto insufficienti tali informazioni.
Assume, a riguardo che il ragionamento del giudice sarebbe errato anche in considerazione del fatto che il giudizio è stato promosso da tredici diversi investitori, a distanza di oltre dieci anni dall'impartizione degli ordini di investimento, con conseguente difficoltà per la banca di recuperare un numero assai elevato di ex funzionari di Banca ER in grado di ricordare tutte le specifiche informazioni rese oralmente agli investitori dell'epoca.
Assume, infine, che dal medesimo prospetto informativo prodotto emerge anche il fatto che la banca era stata oggetto di rating da parte della società Standard & Poor's e che, quindi, la stessa ha esplicitato il giudizio ricevuto agli investitori, avvertendoli sui rischi derivanti da un'eventuale futura variazione peggiorativa.
Con il terzo motivo censura la sentenza nelle parti in cui si è ritenuta la violazione da parte della banca all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento.
Osserva in particolare che il giudice di prime cure ha sovrapposto e confuso gli obblighi informativi ex ante di cui all'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, rispetto al diverso e distinto obbligo di valutazione dell'adeguatezza e del conseguente obbligo di informare l'investitore circa le ragioni di inadeguatezza.
Assume a riguardo che, dalla lettura della parte della sentenza impugnata, emerge che, secondo il ragionamento del Tribunale, non è stata integrata la violazione dell'art. 29 del richiamato Regolamento in ragione della mancata valutazione dell'adeguatezza CP_14 delle operazioni contestate, ma perché la banca avrebbe omesso di informare gli investitori circa le ragioni che determinavano l'inadeguatezza segnalata.
Deduce che la controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata a contestare di non aver segnalato che le operazioni erano inadeguate per tipologia, oggetto e dimensioni dell'investimento, ovvero che tale segnalazione sarebbe stata generica e non precisata mediante corretta barratura dei singoli profili per “tipologia”, “oggetto”, “frequenza”
e “dimensione”, senza però allegare né in alcun modo precisare quali sarebbero state le specifiche informazioni omesse.
In conseguenza di tali allegazioni sostiene aver correttamente adempiuto all'onere di provare di avere segnalato in modo chiaro e comprensibile le specifiche ragioni di inadeguatezza, relative al singolo investitore, mediante la produzione in giudizio dei moduli di adesione contenenti l'apposita clausola di inadeguatezza sottoscritta da ciascun appellato. Più nello specifico, sostiene che, a fronte delle generiche contestazioni operate dalla controparte, essa appellante, producendo in giudizio il questionario denominato
“informazioni per la prestazione dei servizi di investimento” ed i singoli ordini di acquisto dai quali si potevano intendere tutti i vari profili dell'eventuale inadeguatezza, avrebbe ottemperato ai propri obblighi informativi effettuando delle specifiche analisi individuali sui singoli profili degli investitori, come emergerebbe anche dalla sentenza impugnata in cui si scinderebbe la posizione del sig. e del sig. i quali, dopo CP_2 Controparte_13 aver ricevuto le informative, avrebbero specificamente autorizzato l'istituto di credito al compimento dell'acquisto di azioni ER.
6.2. Il Collegio, prima di procedere alla disamina delle doglianze di parte appellante, ritiene utile operare una ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale all'interno della quale deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
6.2.1. Da un punto di vista normativo va innanzi tutto rilevato che l'art. 21 T.U.F., nella formulazione vigente al tempo della sottoscrizione delle operazioni per cui è causa, stabiliva al primo comma che “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi”.
L'art. 23, comma 6, del T.U.F., anch'esso vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
L'art. 28 del regolamento (n. 11522/98) al secondo comma così recitava “Gli CP_14 intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
L'art. 29, comma 3, del già menzionato regolamento stabiliva “Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
6.2.2. Quanto, invece, ai principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza con riguardo al tema dell'onere della prova -in termini di riparto e di contenuto- merita osservare che la stessa è risultata netta nello stabilire che “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n.
7288/2023).
Scendendo ancor più nel dettaglio, si vuol significare che “[…] grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione” (cfr.
Cass. Sez I, Sent. n. 36768/2022).
Ed allora è possibile concludere che l'intermediario deve “[…] provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n.
36584/2022).
Il mancato rispetto di tali regole comporta che “[…] il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti” (cfr. Cass. Sez. I,
Sent. n. 19322/2023).
Relativamente, poi, all'art. 21 T.U.F. è stato chiarito che “[…] è necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo, 2) che il potenziale cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento e che, dunque, l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano, 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse;
in relazione al primo presupposto, peraltro, la sola provenienza dell'ordine dal cliente è del tutto insufficiente ad attestare l'effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Sez. III n. 31712/2023).
In ultimo, quanto agli articoli 28 e 29 del regolamento è stato rilevato che CP_14
“Nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non CP_14 può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario,
a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi” (cfr. Cass. Sez.
III, n. 25635/2023).
6.2.3. Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopraesposte, risulta dunque: - che l'intermediario è tenuto a fornire la prova di aver correttamente ed adeguatamente informato l'investitore sulle caratteristiche specifiche dell'operazione; - che tale obbligo deve riguardare, anche nell'ipotesi di soggetto aduso all'utilizzo di tali modalità di investimento, le caratteristiche del prodotto, la sua propensione al rendimento e ad ogni altra singola caratteristica dello stesso;
- che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'investitore, l'intermediario non può ritenere assolto il proprio obbligo assumendo di aver fatto sottoscrivere il prospetto informativo occorrendo un indispensabile quid pluris finalizzato a provare di aver adottato un comportamento diligente;
- che, soltanto una volta soddisfatto tale onere probatorio potrà ritenersi superata la presunzione legale sulla sussistenza del nesso di causa, secondo il paramento del più probabile che non, tra l'inadempimento ed il danno patito;
- che la firma del prospetto informativo non può rappresentare un fattore decisivo a sostegno delle ragioni dell'intermediario trattandosi di un documento che, in effetti, contiene una descrizione generica dell'operazione di investimento;
- che, allo stesso tempo, anche la sola sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, in caso chiaramente di contestazione dell'investitore, non può rappresentare un valido argomento per escludere la responsabilità dell'intermediario, non essendo ad essa riconducibile alcuna valenza confessoria.
6.3. Venendo, ora all'applicazione di tali principi al caso di specie, parte appellante, originaria convenuta in primo grado, per dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi ha prodotto: - i contratti per la negoziazione di titoli sottoscritti dagli investitori in cui vi è il conferimento alla banca di procedere alla negoziazione di strumenti finanziari, indicati in via generale;
- i documenti sui rischi, sottoscritti sempre dagli investitori, anche in questo caso molto generici e non riferiti specificatamente all'operazione in;
- il questionario sui rischi in cui vengono individuate le caratteristiche degli investitori e, dai quali è emersa anche la loro inesperienza in settori finanziari, acclarata anche nel procedimento di primo grado;
- il prospetto informativo di oltre 200 pagine;
- l'adesione all'offerta pubblica di vendita;
- gli ordini di acquisto contenenti la clausola di inadeguatezza.
6.4. Il Collegio -premesso che questa Corte territoriale di recente si è più volte occupata, proprio in cause relative alla vendita di azioni ER, della questione relativa assolvimento degli obblighi informativi della banca e della relativa prova (vedi al riguardo sentenza n.
1187/2022; sentenza n. 1454/2023; sentenza n. 10/2024 R.G.C.; sentenza n. 74/2024 con le quali è stato rigettato l'appello proposto dalla banca avverso decisioni di primo grado di accoglimento delle domande dei risparmiatori sotto il profilo dell'inadempimento della banca agli obblighi di cui all'art. 21 TUF e 28 Reg. n. 11522/1998; vedi inoltre sentenza CP_14
n. 958/2023, sentenza n. 452/2024, sentenza n. 606/2024 sentenza n. 267/2025 con le quali
è stato accolto l'appello dei risparmiatori avverso decisioni di primo grado che avevano rigettato la loro domanda risarcitoria sul rilievo della ritenuta, da parte del primo giudice, dimostrazione da parte della dell'adempimento degli obblighi informativi) rileva che Pt_3 con dette pronunce si è ultimo espresso un orientamento univoco al quale si intende, in questa sede, dare continuità.
6.5 In particolare come già ritenuto nei precedenti di questa Corte sopra richiamati, deve ravvisarsi la sussistenza della violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, nonché la sussistenza di un difetto informativo con riferimento agli acquisti dei titoli azionari controversi effettati dagli appellanti da ER.
6.5.1. Va in primo luogo chiarito come le informazioni (richiamate dall'appellante sulla natura e rischiosità dell'investimento) contenute nel contratto quadro non siano sufficienti ad adempiere allo specifico e concreto obbligo informativo imposto ex artt. 21 T.U.F. e 28
Regolamento Consob n. 11522/1998 anche per ciascun successivo investimento, dovendosi oltretutto rilevare che trattasi di informazioni generiche per categorie di prodotti oggetto di possibili investimenti, non riferite allo specifico investimento poi eseguito.
6.5.2. Con riferimento alle informazioni contenute nel documento rischi generali va osservato, analogamente a quanto già fatto da questa Corte in alcuni dei precedenti sopra richiamati (segnatamente nelle sentenze n. 958/2023, n. 606/2024 e n. 267/2025), che la
Suprema Corte ha più volte avuto occasione di precisare che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo, come indicato in apertura dell'allegato
3 del citato Regolamento Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri CP_14 aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (…) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macro- categorie degli investimenti (azioni, obbligazioni ecc.) e sul quale possa essere in astratto posta l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. E' tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto, così come richiesto nell'allegato 3 sopra citato, nel quale sono contenute le modalità attuative dell'assolvimento degli obblighi informativi indicati nell'articolo 28” (Cass. 8619/2017; Cass. 9066/2017; Cass. 18121/2020;
Cass. 18122/2020).
In definitiva deve escludersi che la banca possa assolvere all'obbligo informativo previsto dagli art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 attraverso la mera consegna del documento generale dei rischi, riguardando il predetto documento una informazione generica e standardizzata, non idonea a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato.
6.5.3. Quanto al prospetto informativo dell'offerta al pubblico (contenente, in alcune delle
226 pagine di cui si compone, informazioni relative alle caratteristiche ed ai rischi del prodotto intermediato), si rileva che deve escludersi che tale consegna soddisfi gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni sopra più volte richiamate.
Invero come già osservato da questa Corte nelle sentenze nn. 958/2023, 606/2024 e n.
267/2025 deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine (per l'esattezza 226) siano idonee a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in discussione.
Sul punto va in primo luogo ribadito che appare del tutto inverosimile che, pur a fronte della riconosciuta (in sede di sottoscrizione del modulo di adesione) ricezione del prospetto informativo e della dichiarazione (contenuta sempre nel modulo prestampato di adesione) di “di accettare le condizioni, le modalità e i termini dell'offerta ivi riportati e di avere preso visione dei “fattori di rischio” al capitolo 4 della sezione I e al capitolo 2 della sezione II del prospetto”, i risparmiatori abbiano potuto, non solo leggere, contestualmente alla negoziazione, un documento di ben 226 pagine o anche solo il capitolo 4 (relativo ai fattori di rischio), ma anche comprenderne il significato tecnico.
Va anche ribadito che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 Regolamento Consob
n. 11971/1998 costituisce l'oggetto di un obbligo distinto da quelli informativi ex artt. 21 TUF
e 28 Reg. n. 11522/1998, sicché l'adempimento del primo di tali obblighi non comporta comunque l'adempimento dei secondi.
Va oltretutto rilevato che nel prospetto informativo, come denunciato dalle appellanti, non solo non si parla della durata di lungo periodo dell'investimento, vista la sua totale illiquidità, ma si forniscono indicazioni tecniche specifiche (tipo l'indicazione del rating “BBB+” attribuito da Standard & Poor's), di difficile comprensione da parte di soggetti non esperti del settore, senza neanche indicazione che gli strumenti proposti erano altamente speculativi. 6.5.4. Con riferimento a questi ultimi rilievi va anche precisato che il prospetto informativo in discussione contiene informazioni relative alle sole caratteristiche ed ai rischi del prodotto fornite al pubblico indistinto degli investitori, senza alcun elemento riferito al rapporto specifico tra operazione e specifico profilo del cliente.
Alla luce della previsione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 (secondo cui “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia d'investimenti e dell'inizio delle prestazioni dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”) e della previsione dell'art. 21 TUF
(secondo cui “l'intermediario è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) va ritenuto che le informazioni debbono essere personalizzate rispetto alle caratteristiche del cliente che deve essere posto concretamente nelle condizioni di operare scelte consapevoli.
Ne deriva che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto attraverso la semplice consegna al cliente della documentazione contrattuale e del prospetto informativo, essendo necessario che allo stesso venga fornito l'ausilio, anche tecnico, necessario perché esprima una scelta consapevole, attraverso la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto, sì da rendere un'informazione chiara, specifica, comprensibile e trasparente.
6.5.5. Questa Corte ha anche avuto occasione di richiamare (nelle sentenze n. 958/2023,
n. 10/2024, n. 452/2024, n. 606/2024) la pronuncia della Suprema Corte n. 9460/2020 (i cui principi sono stati poi confermati dalla successiva pronuncia n. 10393/2021) la quale ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Reg. CP_14
n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare ai relativi costi e rischi patrimoniali”.
Nelle sentenze n. 10/2024 e 452/2024 questa Corte ha anche precisato che “tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio Pt_1 emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario in cui investire in relazione alle proprie finalità personali” aggiungendo che “pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dagli investitori, gravava sulla banca intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore”.
6.5.6. Neanche può ascriversi significativo rilievo al fatto che nell'ordine di acquisto gli acquirenti abbiano dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”.
Al riguardo si ribadisce quanto già affermato nei precedenti di questa Corte, ove (con richiamo ai principi enunciati da Cass. 11412/2012 Cass. 28175/2019), si è specificato che la responsabilità dell'intermediario non può essere esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard.
6.5.7. Deve in definitiva ritenersi che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla banca, non possa ritenersi dimostrato l'adempimento da parte dell'intermediario ai propri obblighi di informazione e cioè di aver fornito agli investitori informazioni specifiche e contestualizzate rispetto all'operazione da compiere ed alle caratteristiche del cliente stesso.
6.6. Con riferimento poi alle censure riguardanti la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto violati gli obblighi posti dagli artt. 28 e 29 Reg. va rilevato come alla luce CP_14 dei principi giurisprudenziali sopra richiamati si possa affermare che che l'intermediario deve offrire la prova di aver fornito all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e ciò nonostante questi ne abbia autorizzato l'esecuzione, manifestando questa volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute.
Infatti, in caso di contestazioni del cliente, incombe sull'Intermediario l'onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state effettivamente fornite, ovvero che non fossero dovute.
Si tratta di una soluzione che recepisce, facendolo proprio, l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione
d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n.
11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (cfr. Cass. 11578/2016).
Nella specie l'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione risulta dato mediante una generica frase standard prestampata, senza alcuna rappresentazione in modo puntuale e compiuto delle caratteristiche dell'operazione e della specifica, chiara e trasparente esplicitazione dei motivi della inadeguatezza rispetto al profilo del cliente, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del profilo di inadeguatezza (cioè per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza), in quanto meramente riassuntiva e generica non corredata da una indicazione delle caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell'investitore e della sua propensione al rischi, tale da poterne sconsigliare l'acquisto.
Ne consegue che a fronte dell'allegazione di specifici profili di inadempimento da parte degli attori (clausola di inadeguatezza generica e mancata informazione specifica in ordine alle ragioni di inadeguatezza, riportate solo per “tipologia”, “oggetto”, “dimensioni” e “frequenza”) sarebbe stato onere della dimostrare (e prima ancora allegare) di aver specificato ai Pt_1 clienti le singole ragioni dell'inadeguatezza.
7. Va infine disatteso il quarto motivo di gravame, spiegato in via subordinata dalla banca.
7.1. Con tale motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente escluso il concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c.
Sostiene al riguardo che gli appellati, nonostante fossero stati resi edotti dell'inadeguatezza dell'operazione, avrebbero espressamente richiesto alla banca di provvedervi e, pertanto, in virtù del principio di autoresponsabilità sancito dalla maggioritaria giurisprudenza, il loro comportamento avrebbe dato un fondamentale apporto causale alla realizzazione del lamentato danno. 7.2. Al riguardo, ribadito quanto già osservato da questa Corte nei precedenti più volte richiamati, va rilevato che alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine né nei precedenti documenti, in ragione del fatto che si trattava di moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti clausole di stile, né può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. allorquando risulti accertata, come nel caso in esame, la violazione degli obblighi informativi.
Invero nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. 26064/2017).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante al pagamento, in Pt_2 favore degli appellati delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri relativi allo scaglione relativo al valore della causa, fase istruttoria esclusa in quanto non svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese Pt_2 legali, che liquida in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e Cap come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)