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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LAURA RT P.IVA_1
FIORAVANTI
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. PAOLA PIEROBON e l'avv. CP_1 P.IVA_2
MARISTELLA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Vendita.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale:
1 - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Vicenza essendo competente il Tribunale Ordinario di Torino;
in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 349/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Vicenza (R.G. n.828/2024) in data 7.3.2024, pubblicato in data
8.3.2024 e notificato in data 11.3.2024, sia in quanto l'odierna opposizione è fondata su prova scritta e, comunque, di pronta soluzione, sia in quanto il credito azionato difetta dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità;
in via principale:
- dichiarare inefficace e/o inammissibile e/o infondato e/o illegittimo il ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.
349/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza (R.G. n.828/2024) in data 7.3.2024, pubblicato in data 8.3.2024 e notificato in data 11.3.2024, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., difettando i requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato;
rigettare le avverse eccezioni, deduzioni e domande, ivi comprese quelle azionate in via riconvenzionale, poiché inammissibili e infondate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi compresa la restituzione del contributo unificato a carico dell'opponente e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale: confermare la competenza del Tribunale adito a conoscere e decidere la fase monitoria da cui trae origine la causa che ci occupa nonché il presente procedimento per i motivi esposti in atti;
2 in via preliminare: accertata la presenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del d.i. n. 349/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
07.03.2024 (stante l'espresso riconoscimento da parte della debitrice dell'importo richiesto e posto che l'opposizione proposta non risulta fondata né su prova scritta né di pronta soluzione), dichiararsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, anche in via riconvenzionale: rigettarsi l'opposizione proposta e le domande tutte svolte dal stante le intervenute decadenza e prescrizione RT nonché siccome assolutamente infondate per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto N. 349/2024 d.i. emesso dal Tribunale di Vicenza in data 07.03.2024 dichiarandolo esecutivo e definitivo nonché condannare l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.121,11 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma dell'opposto decreto, accertarsi e dichiararsi che l'opponente è debitrice nei confronti della della somma capitale di € 832.678,89 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, CP_1
condannare la stessa al pagamento in favore della convenuta-opposta del predetto importo ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/02 maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente ex adverso richiesti (chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi); si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in atti e, in particolare nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da intendersi qui integralmente riprodotta
(nella gradazione ivi riportata);
in ogni caso: accertare e dichiarare che l'attrice-opponente ha agito con malafede e/o colpa grave per i motivi tutti esposti e, conseguentemente, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
3 Spese ed onorari di lite della presente fase e di quella monitoria interamente rifusi.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. 37/2018 posto che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati (cfr. Tribunale Di Vicenza,
Sentenza n. 2127/2022 del 12-12-2022).
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del giudizio
Con ricorso monitorio 27.2.2024 ha dedotto di avere fornito materiale per CP_1
costruzioni al e di essere creditrice per Controparte_2 tale fornitura di un saldo di € 807.557,78, dovuto in forza di 23 fatture prodotte, emesse dal
31.12.2015 al 31.7.2016. Questo Tribunale ha quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 349/24 dell'8.3.2024 intimando al il pagamento, entro il termine di 40 giorni, RT
della somma suindicata, oltre a spese ed interessi, in favore della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il RT eccependo l'incompetenza per territorio di questo ufficio e chiedendo, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'eccezione di incompetenza e, nel merito, CP_1 ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.121,11. In via subordinata, nel caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma capitale di € 832.67889, oltre interessi.
Con ordinanza 30.12.2024 il giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha mandato la causa in decisione.
4 All'esito dell'udienza del 10.4.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2. Eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
In allegato al ricorso monitorio sono stati prodotti due ordini, emessi il 10.10.2014 e il
10.6.2015, relativi alla fornitura di “calcestruzzo preconfezionato” e “misto granulare stabilizzato” destinati a servire per la costruzione della superstrada Gli Controparte_3 ordini indicano i prezzi unitari del materiale che si è obbligata a consegnare “a CP_1 piè d'opera”, secondo le richieste e nei quantitativi concordati, subordinati alle necessità dell'ordinante.
Il evidenzia di avere sede a Torino e deduce che l'obbligazione sarebbe RT sorta a Torino, cosicché l'azione, a suo dire, avrebbe dovuto essere intentata avanti il
Tribunale di tale città.
ha replicato sostenendo che il contratto sarebbe stato concluso a Vicenza, dove CP_1 ha sede l'opposta, e che in ogni caso Vicenza sarebbe il luogo destinato per l'esecuzione dell'obbligazione dedotta in causa, in relazione a quanto previsto dall'art. 1182 comma 3 c.c.
L'eccezione non ha fondamento.
I crediti azionati sono liquidi, derivando dall'applicazione di prezzi unitari concordati in sede di contratto ai quantitativi effettivamente forniti, e pertanto è corretto il riferimento all'art. 1182 comma 3 c.c., il quale prevede l'obbligo di pagamento di somme di denaro liquide al domicilio del creditore, ove pertanto viene a collocarsi il forum destinatae solutionis.
Si aggiunga che al contratto in esame, qualificabile come somministrazione, si applica, in forza dell'art. 1570 c.c., l'art. 1498 c.c. che disciplina il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita e prescrive che, ove il pagamento non coincida con la consegna, esso debba essere effettuato al domicilio del venditore. Nel caso in esame i contratti prevedevano che il
5 prezzo venisse pagato, non all'atto della consegna, ma con bonifico entro il termine di 120 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. Il pagamento, pertanto, doveva avvenire al domicilio del venditore-creditore e quindi presso la sede di a Vicenza. CP_1
3. Merito
3.1 Il lamenta, in primo luogo, che la controparte non avrebbe dato RT prova dell'adempimento degli obblighi a suo carico, della presentazione delle fatture all'opponente e della “misurazione in contraddittorio delle quantità fatturate”.
In secondo luogo, l'attrice opponente deduce che – oltre alla cessione di una CP_1
parte dei propri crediti verso a Beton Brenta s.r.l., di cui si dà atto nel RT
ricorso monitorio, con conseguente detrazione dal credito ingiunto della corrispondente somma di € 25.121,11 – avrebbe ceduto anche altri crediti verso l'attrice opponente ad un'altra società, la Granulati del Brenta s.r.l. (anch'essa debitrice di , RT
così come Beton Brenta s.r.l.).
Inoltre, deduce l'opponente, tutte le poste creditorie di cui alle fatture azionate con il ricorso monitorio sarebbero state a suo tempo cedute da a CP_1 Controparte_4
e di ciò sarebbe stata resa edotta la debitrice. In seguito, in forza della legge n. 99/17 e
[...]
del DM 22.2.2018, i crediti della banca sarebbero transitati in capo ad e anche CP_5
di ciò sarebbe stata data formale comunicazione a dalla stessa RT [...]
con missiva del 4.12.2019. CP_5
3.2 Alle dette contestazioni ha replicato deducendo che l'emissione delle fatture CP_1
sarebbe avvenuta sempre a seguito del benestare dato da rispetto al RT
conteggio dei quantitativi consegnati e comunque sulla base delle quantità riportate nei documenti di trasporto, sottoscritti per accettazione dal cessionario, che l'opposta ha dimesso in atti.
6 Viene inoltre dedotto che le fatture sarebbero sempre state regolarmente inoltrate all'opponente, tanto che la stessa, a seguito delle comunicazioni ricevute circa le cessioni di credito cui la stessa citazione fa riferimento, mai avrebbe richiesto chiarimenti o contestato alcunché.
Con riguardo alla cessione dei crediti, ha dedotto di avere effettivamente chiesto CP_1
l'anticipo delle fatture in discorso a mediante cessione pro CP_4 Controparte_4
solvendo all'istituto dei relativi crediti. A seguito del mancato pagamento di RT
, la banca avrebbe poi revocato le anticipazione concesse e intimato a la
[...] CP_1 restituzione delle stesse. Per definire questa posizione debitoria verso l'istituto di credito, poi transitata in capo ad la convenuta avrebbe quindi trovato un accordo con CP_5 quest'ultima sottoscrivendo un accordo, nel dicembre 2013, in forza del quale e gli CP_1
altri obbligati in solido sono stati liberati di ogni obbligazione verso la società. Di tale circostanza la convenuta avrebbe dato notizia all'attrice.
Anche le altre cessioni di credito cui si riferisce l'opponente (in favore di Beton Brenta s.r.l. e di Granulati del Brenta s.r.l.) sarebbero state poste in essere al fine di risolvere i problemi creati dal mancato pagamento di e comunque avrebbero in seguito RT
perso efficacia. Ciò sarebbe avvenuto in forza di un espresso accordo concluso dall'attrice con
Granulati del Brenta s.r.l., mentre la cessione dei crediti in favore di Beton Brenta s.r.l. sarebbe stata rifiutata da , tanto da giustificare la domanda RT
riconvenzionale svolta da in questa sede per il pagamento della somma CP_1 corrispondente a tale cessione (€ 25.121,11), che nel ricorso monitorio era stata detratta dai crediti della ricorrente.
La convenuta deduce anche che l'attrice avrebbe espressamente riconosciuto il debito per cui
è causa, in forza di una comunicazione del 10.7.2017, in risposta ad una diffida di CP_1 relativa ad un credito di € 565.708,95, e di un accordo sottoscritto da
[...] RT
con Granulati del Brenta s.r.l. il 20.5.2019 (ed espressamente condiviso da
[...] CP_1 in forza del quale l'attrice dava atto di non ritenere efficace nei suoi confronti la cessione da
7 parte di dell'ulteriore credito di € 241.848,83 verso alla CP_1 RT
stessa Granulati del Brenta s.r.l., atteso che lo stesso credito era già stato ceduto in precedenza a . In tal modo l'attrice avrebbe dato confermato di non avere nulla Controparte_4
da eccepire in ordine al proprio debito complessivo di € 807.557,78 (€ 565.708,95 + €
241.848,83), corrispondente all'importo in linea capitale per il quale è stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
4. Sulla domanda di conferma del decreto ingiuntivo opposto
4.1 La prima eccezione sollevata dall'attrice in riferimento alla debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativa alla unilaterale definizione del credito, cui l'opposta sarebbe pervenuta, a dire del , senza consentire all'opponente di verificare i RT
quantitativi consegnati e quindi la correttezza degli importi fatturati.
L'eccezione è infondata.
Parte convenuta ha dimesso (docc. 33/75) i documenti di trasporto, sottoscritti dalla destinataria nei quali sono indicate le quantità di materiale RT consegnato con causale “vendita”. Ogni contestazione relativa all'ammontare del prezzo avrebbe dovuto indicare in qual modo sia errato il calcolo del credito complessivo dedotto in causa, ottenuto dalla mera moltiplicazione del prezzo unitario contrattualmente fissato per le quantità fornite da Le osservazioni sul punto di parte convenuta sono invece CP_1
connotate da una assoluta genericità, sicché deve ritenersi fondata la prova del credito dell'attrice, con riguardo alla quantificazione del dovuto.
4.2 La seconda eccezione di parte attrice fa leva sull'avvenuta cessione pro solvendo delle fatture qui azionate a (doc. 9 attore). Controparte_4
L'eccezione è stata validamente confutata dai documenti dimessi da parte attrice.
8 dà atto di avere ceduto le fatture al suddetto istituto di credito nell'ambito di un CP_1
rapporto di “anticipo fatture” e che, in seguito al DL n. 99/17 e al DM 221/18, tali crediti sono stati ceduti ad CP_5
Deduce, tuttavia, che già nel 2017 , preso atto del mancato rientro Controparte_4
degli anticipi di fatture scadute concessi, aveva revocato le agevolazioni concesse, intimando a tra l'altro, l'immediato rimborso dell'esposizione maturata sul conto anticipi CP_1
n. 10/1281754 (doc. 80). In seguito, nel 2023, la convenuta ha trovato un accordo con
[...]
(doc. 82) in forza del quale quest'ultima ha accettato lo stralcio della posizione debitoria CP_5
di identificata con ndg 777013883 (nella quale erano inclusi gli anticipi delle CP_1
fatture per cui è causa), con conseguente “liberazione delle società debitrici e di obbligati in solido”; del positivo esito di tale accordo è stata data prova mediante la produzione della comunicazione di el 15.1.2024 (doc. 83). CP_5
Sulla base di questa documentazione può dirsi provato che l'originaria cessione a terzi del credito per cui è causa è venuta meno e che è tornata ad essere unica titolare del CP_1
credito medesimo.
4.3 Quanto all'ulteriore cessione dei crediti di verso il a CP_1 RT
Granulati del Brenta s.r.l., di cui al contratto 24.11.2016 (doc. 3 attore), è la stessa parte attrice ad avere dichiarato – nella scrittura del 20.5.2019 prodotta come doc. 81 dalla convenuta – di non ritenere a sé opponibile detta cessione – in quanto avente ad oggetto crediti già in precedenza trasferiti a - sicché essa non può in Controparte_4
questa sede opporre alle pretese della convenuta l'efficacia di tale cessione.
5. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta
Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva scomputato dal proprio credito la CP_1 somma di € 25.121,11 in quanto relativa a crediti ceduti a Beton Brenta s.r.l. con contratto del
9 21.7.2016. Detta cessione sarebbe avvenuta al fine di determinare l'estinzione per un pari importo del corrispondente debito di Beton Brenta s.r.l. verso . Anche detta RT
cessione – e la conseguente compensazione delle reciproche poste - è stata disconosciuta da tanto che quest'ultima ha intimato a Beton Brenta s.r.l. il RT
pagamento della somma in questione il 7.6.2018 (doc. 5 attrice) ed il 25.10.2021 (doc. 8 attrice).
Preso atto di ciò, la convenuta opposta ha chiesto che sia RT
condannato in questa sede al pagamento di € 25.121,11. Sul punto la replica dell'attrice, che rivendica il proprio credito verso Beton Brenta s.r.l., è solo apparentemente volta a contraddire la domanda di condanna di che è invece riscontrata proprio da CP_1
questa deduzione dell'opponente.
6. Sugli interessi moratori
Il fatto che i crediti maturati da verso siano stati CP_1 RT
ceduti a terzi ed in seguito retrocessi non rileva ai fini del calcolo degli interessi giacché, evidentemente, la debitrice ha omesso di pagare le fatture scadute, tanto alla banca cessionaria quanto all'odierna ingiungente. Neppure è stato dedotto o provato che vi sia mai stata una situazione di incertezza tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte dell'opponente. Gli interessi, trattandosi di transazioni commerciali, sono quelli legali di mora di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.L.vo n. 231/02 e, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, decorrono dalla scadenza indicata nelle fatture azionate.
7. Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo merita integrale conferma, così come va accolta la domanda riconvenzionale di CP_1
10 Alla soccombenza di segue la sua condanna alla rifusione delle RT
spese legali, liquidate, come in dispositivo, in conformità alle tariffe vigenti, tenuto conto del valore e della complessità della causa.
Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
349/24 dell'8.3.2024;
2) condanna a pagare a l'ulteriore somma di RT CP_1
€ 25.121,11, maggiorata con gli interessi al tasso di mora ex D.L.vo n. 231/02 con decorrenza dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese del RT CP_1
giudizio di opposizione, liquidate in € 22.245,00, di cui € 18.500,00 per compensi, €
879,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LAURA RT P.IVA_1
FIORAVANTI
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. PAOLA PIEROBON e l'avv. CP_1 P.IVA_2
MARISTELLA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Vendita.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale:
1 - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Vicenza essendo competente il Tribunale Ordinario di Torino;
in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 349/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Vicenza (R.G. n.828/2024) in data 7.3.2024, pubblicato in data
8.3.2024 e notificato in data 11.3.2024, sia in quanto l'odierna opposizione è fondata su prova scritta e, comunque, di pronta soluzione, sia in quanto il credito azionato difetta dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità;
in via principale:
- dichiarare inefficace e/o inammissibile e/o infondato e/o illegittimo il ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.
349/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza (R.G. n.828/2024) in data 7.3.2024, pubblicato in data 8.3.2024 e notificato in data 11.3.2024, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., difettando i requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato;
rigettare le avverse eccezioni, deduzioni e domande, ivi comprese quelle azionate in via riconvenzionale, poiché inammissibili e infondate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi compresa la restituzione del contributo unificato a carico dell'opponente e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale: confermare la competenza del Tribunale adito a conoscere e decidere la fase monitoria da cui trae origine la causa che ci occupa nonché il presente procedimento per i motivi esposti in atti;
2 in via preliminare: accertata la presenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del d.i. n. 349/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
07.03.2024 (stante l'espresso riconoscimento da parte della debitrice dell'importo richiesto e posto che l'opposizione proposta non risulta fondata né su prova scritta né di pronta soluzione), dichiararsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, anche in via riconvenzionale: rigettarsi l'opposizione proposta e le domande tutte svolte dal stante le intervenute decadenza e prescrizione RT nonché siccome assolutamente infondate per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto N. 349/2024 d.i. emesso dal Tribunale di Vicenza in data 07.03.2024 dichiarandolo esecutivo e definitivo nonché condannare l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.121,11 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma dell'opposto decreto, accertarsi e dichiararsi che l'opponente è debitrice nei confronti della della somma capitale di € 832.678,89 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, CP_1
condannare la stessa al pagamento in favore della convenuta-opposta del predetto importo ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/02 maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori eventualmente ex adverso richiesti (chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi); si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in atti e, in particolare nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da intendersi qui integralmente riprodotta
(nella gradazione ivi riportata);
in ogni caso: accertare e dichiarare che l'attrice-opponente ha agito con malafede e/o colpa grave per i motivi tutti esposti e, conseguentemente, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
3 Spese ed onorari di lite della presente fase e di quella monitoria interamente rifusi.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. 37/2018 posto che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati (cfr. Tribunale Di Vicenza,
Sentenza n. 2127/2022 del 12-12-2022).
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del giudizio
Con ricorso monitorio 27.2.2024 ha dedotto di avere fornito materiale per CP_1
costruzioni al e di essere creditrice per Controparte_2 tale fornitura di un saldo di € 807.557,78, dovuto in forza di 23 fatture prodotte, emesse dal
31.12.2015 al 31.7.2016. Questo Tribunale ha quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 349/24 dell'8.3.2024 intimando al il pagamento, entro il termine di 40 giorni, RT
della somma suindicata, oltre a spese ed interessi, in favore della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il RT eccependo l'incompetenza per territorio di questo ufficio e chiedendo, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'eccezione di incompetenza e, nel merito, CP_1 ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.121,11. In via subordinata, nel caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma capitale di € 832.67889, oltre interessi.
Con ordinanza 30.12.2024 il giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha mandato la causa in decisione.
4 All'esito dell'udienza del 10.4.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2. Eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
In allegato al ricorso monitorio sono stati prodotti due ordini, emessi il 10.10.2014 e il
10.6.2015, relativi alla fornitura di “calcestruzzo preconfezionato” e “misto granulare stabilizzato” destinati a servire per la costruzione della superstrada Gli Controparte_3 ordini indicano i prezzi unitari del materiale che si è obbligata a consegnare “a CP_1 piè d'opera”, secondo le richieste e nei quantitativi concordati, subordinati alle necessità dell'ordinante.
Il evidenzia di avere sede a Torino e deduce che l'obbligazione sarebbe RT sorta a Torino, cosicché l'azione, a suo dire, avrebbe dovuto essere intentata avanti il
Tribunale di tale città.
ha replicato sostenendo che il contratto sarebbe stato concluso a Vicenza, dove CP_1 ha sede l'opposta, e che in ogni caso Vicenza sarebbe il luogo destinato per l'esecuzione dell'obbligazione dedotta in causa, in relazione a quanto previsto dall'art. 1182 comma 3 c.c.
L'eccezione non ha fondamento.
I crediti azionati sono liquidi, derivando dall'applicazione di prezzi unitari concordati in sede di contratto ai quantitativi effettivamente forniti, e pertanto è corretto il riferimento all'art. 1182 comma 3 c.c., il quale prevede l'obbligo di pagamento di somme di denaro liquide al domicilio del creditore, ove pertanto viene a collocarsi il forum destinatae solutionis.
Si aggiunga che al contratto in esame, qualificabile come somministrazione, si applica, in forza dell'art. 1570 c.c., l'art. 1498 c.c. che disciplina il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita e prescrive che, ove il pagamento non coincida con la consegna, esso debba essere effettuato al domicilio del venditore. Nel caso in esame i contratti prevedevano che il
5 prezzo venisse pagato, non all'atto della consegna, ma con bonifico entro il termine di 120 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. Il pagamento, pertanto, doveva avvenire al domicilio del venditore-creditore e quindi presso la sede di a Vicenza. CP_1
3. Merito
3.1 Il lamenta, in primo luogo, che la controparte non avrebbe dato RT prova dell'adempimento degli obblighi a suo carico, della presentazione delle fatture all'opponente e della “misurazione in contraddittorio delle quantità fatturate”.
In secondo luogo, l'attrice opponente deduce che – oltre alla cessione di una CP_1
parte dei propri crediti verso a Beton Brenta s.r.l., di cui si dà atto nel RT
ricorso monitorio, con conseguente detrazione dal credito ingiunto della corrispondente somma di € 25.121,11 – avrebbe ceduto anche altri crediti verso l'attrice opponente ad un'altra società, la Granulati del Brenta s.r.l. (anch'essa debitrice di , RT
così come Beton Brenta s.r.l.).
Inoltre, deduce l'opponente, tutte le poste creditorie di cui alle fatture azionate con il ricorso monitorio sarebbero state a suo tempo cedute da a CP_1 Controparte_4
e di ciò sarebbe stata resa edotta la debitrice. In seguito, in forza della legge n. 99/17 e
[...]
del DM 22.2.2018, i crediti della banca sarebbero transitati in capo ad e anche CP_5
di ciò sarebbe stata data formale comunicazione a dalla stessa RT [...]
con missiva del 4.12.2019. CP_5
3.2 Alle dette contestazioni ha replicato deducendo che l'emissione delle fatture CP_1
sarebbe avvenuta sempre a seguito del benestare dato da rispetto al RT
conteggio dei quantitativi consegnati e comunque sulla base delle quantità riportate nei documenti di trasporto, sottoscritti per accettazione dal cessionario, che l'opposta ha dimesso in atti.
6 Viene inoltre dedotto che le fatture sarebbero sempre state regolarmente inoltrate all'opponente, tanto che la stessa, a seguito delle comunicazioni ricevute circa le cessioni di credito cui la stessa citazione fa riferimento, mai avrebbe richiesto chiarimenti o contestato alcunché.
Con riguardo alla cessione dei crediti, ha dedotto di avere effettivamente chiesto CP_1
l'anticipo delle fatture in discorso a mediante cessione pro CP_4 Controparte_4
solvendo all'istituto dei relativi crediti. A seguito del mancato pagamento di RT
, la banca avrebbe poi revocato le anticipazione concesse e intimato a la
[...] CP_1 restituzione delle stesse. Per definire questa posizione debitoria verso l'istituto di credito, poi transitata in capo ad la convenuta avrebbe quindi trovato un accordo con CP_5 quest'ultima sottoscrivendo un accordo, nel dicembre 2013, in forza del quale e gli CP_1
altri obbligati in solido sono stati liberati di ogni obbligazione verso la società. Di tale circostanza la convenuta avrebbe dato notizia all'attrice.
Anche le altre cessioni di credito cui si riferisce l'opponente (in favore di Beton Brenta s.r.l. e di Granulati del Brenta s.r.l.) sarebbero state poste in essere al fine di risolvere i problemi creati dal mancato pagamento di e comunque avrebbero in seguito RT
perso efficacia. Ciò sarebbe avvenuto in forza di un espresso accordo concluso dall'attrice con
Granulati del Brenta s.r.l., mentre la cessione dei crediti in favore di Beton Brenta s.r.l. sarebbe stata rifiutata da , tanto da giustificare la domanda RT
riconvenzionale svolta da in questa sede per il pagamento della somma CP_1 corrispondente a tale cessione (€ 25.121,11), che nel ricorso monitorio era stata detratta dai crediti della ricorrente.
La convenuta deduce anche che l'attrice avrebbe espressamente riconosciuto il debito per cui
è causa, in forza di una comunicazione del 10.7.2017, in risposta ad una diffida di CP_1 relativa ad un credito di € 565.708,95, e di un accordo sottoscritto da
[...] RT
con Granulati del Brenta s.r.l. il 20.5.2019 (ed espressamente condiviso da
[...] CP_1 in forza del quale l'attrice dava atto di non ritenere efficace nei suoi confronti la cessione da
7 parte di dell'ulteriore credito di € 241.848,83 verso alla CP_1 RT
stessa Granulati del Brenta s.r.l., atteso che lo stesso credito era già stato ceduto in precedenza a . In tal modo l'attrice avrebbe dato confermato di non avere nulla Controparte_4
da eccepire in ordine al proprio debito complessivo di € 807.557,78 (€ 565.708,95 + €
241.848,83), corrispondente all'importo in linea capitale per il quale è stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
4. Sulla domanda di conferma del decreto ingiuntivo opposto
4.1 La prima eccezione sollevata dall'attrice in riferimento alla debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativa alla unilaterale definizione del credito, cui l'opposta sarebbe pervenuta, a dire del , senza consentire all'opponente di verificare i RT
quantitativi consegnati e quindi la correttezza degli importi fatturati.
L'eccezione è infondata.
Parte convenuta ha dimesso (docc. 33/75) i documenti di trasporto, sottoscritti dalla destinataria nei quali sono indicate le quantità di materiale RT consegnato con causale “vendita”. Ogni contestazione relativa all'ammontare del prezzo avrebbe dovuto indicare in qual modo sia errato il calcolo del credito complessivo dedotto in causa, ottenuto dalla mera moltiplicazione del prezzo unitario contrattualmente fissato per le quantità fornite da Le osservazioni sul punto di parte convenuta sono invece CP_1
connotate da una assoluta genericità, sicché deve ritenersi fondata la prova del credito dell'attrice, con riguardo alla quantificazione del dovuto.
4.2 La seconda eccezione di parte attrice fa leva sull'avvenuta cessione pro solvendo delle fatture qui azionate a (doc. 9 attore). Controparte_4
L'eccezione è stata validamente confutata dai documenti dimessi da parte attrice.
8 dà atto di avere ceduto le fatture al suddetto istituto di credito nell'ambito di un CP_1
rapporto di “anticipo fatture” e che, in seguito al DL n. 99/17 e al DM 221/18, tali crediti sono stati ceduti ad CP_5
Deduce, tuttavia, che già nel 2017 , preso atto del mancato rientro Controparte_4
degli anticipi di fatture scadute concessi, aveva revocato le agevolazioni concesse, intimando a tra l'altro, l'immediato rimborso dell'esposizione maturata sul conto anticipi CP_1
n. 10/1281754 (doc. 80). In seguito, nel 2023, la convenuta ha trovato un accordo con
[...]
(doc. 82) in forza del quale quest'ultima ha accettato lo stralcio della posizione debitoria CP_5
di identificata con ndg 777013883 (nella quale erano inclusi gli anticipi delle CP_1
fatture per cui è causa), con conseguente “liberazione delle società debitrici e di obbligati in solido”; del positivo esito di tale accordo è stata data prova mediante la produzione della comunicazione di el 15.1.2024 (doc. 83). CP_5
Sulla base di questa documentazione può dirsi provato che l'originaria cessione a terzi del credito per cui è causa è venuta meno e che è tornata ad essere unica titolare del CP_1
credito medesimo.
4.3 Quanto all'ulteriore cessione dei crediti di verso il a CP_1 RT
Granulati del Brenta s.r.l., di cui al contratto 24.11.2016 (doc. 3 attore), è la stessa parte attrice ad avere dichiarato – nella scrittura del 20.5.2019 prodotta come doc. 81 dalla convenuta – di non ritenere a sé opponibile detta cessione – in quanto avente ad oggetto crediti già in precedenza trasferiti a - sicché essa non può in Controparte_4
questa sede opporre alle pretese della convenuta l'efficacia di tale cessione.
5. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta
Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva scomputato dal proprio credito la CP_1 somma di € 25.121,11 in quanto relativa a crediti ceduti a Beton Brenta s.r.l. con contratto del
9 21.7.2016. Detta cessione sarebbe avvenuta al fine di determinare l'estinzione per un pari importo del corrispondente debito di Beton Brenta s.r.l. verso . Anche detta RT
cessione – e la conseguente compensazione delle reciproche poste - è stata disconosciuta da tanto che quest'ultima ha intimato a Beton Brenta s.r.l. il RT
pagamento della somma in questione il 7.6.2018 (doc. 5 attrice) ed il 25.10.2021 (doc. 8 attrice).
Preso atto di ciò, la convenuta opposta ha chiesto che sia RT
condannato in questa sede al pagamento di € 25.121,11. Sul punto la replica dell'attrice, che rivendica il proprio credito verso Beton Brenta s.r.l., è solo apparentemente volta a contraddire la domanda di condanna di che è invece riscontrata proprio da CP_1
questa deduzione dell'opponente.
6. Sugli interessi moratori
Il fatto che i crediti maturati da verso siano stati CP_1 RT
ceduti a terzi ed in seguito retrocessi non rileva ai fini del calcolo degli interessi giacché, evidentemente, la debitrice ha omesso di pagare le fatture scadute, tanto alla banca cessionaria quanto all'odierna ingiungente. Neppure è stato dedotto o provato che vi sia mai stata una situazione di incertezza tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte dell'opponente. Gli interessi, trattandosi di transazioni commerciali, sono quelli legali di mora di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.L.vo n. 231/02 e, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, decorrono dalla scadenza indicata nelle fatture azionate.
7. Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo merita integrale conferma, così come va accolta la domanda riconvenzionale di CP_1
10 Alla soccombenza di segue la sua condanna alla rifusione delle RT
spese legali, liquidate, come in dispositivo, in conformità alle tariffe vigenti, tenuto conto del valore e della complessità della causa.
Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
349/24 dell'8.3.2024;
2) condanna a pagare a l'ulteriore somma di RT CP_1
€ 25.121,11, maggiorata con gli interessi al tasso di mora ex D.L.vo n. 231/02 con decorrenza dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese del RT CP_1
giudizio di opposizione, liquidate in € 22.245,00, di cui € 18.500,00 per compensi, €
879,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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