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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Luciano Guaglione Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1887 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2176/2021, resa dal Tribunale di Bari, depositata il 04/06/2021 e pubblicata il 07/06/2021, non notificata, avente ad oggetto: nullità contratto di mutuo ipotecario tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Parte_1 Parte_2
D'Agosto, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante = e
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni in forza di procura generale alle liti autenticata nella firma in data 16.10.2007 per Notar di Roma, Per_1 elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata= e nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, per mandato allegato alla comparsa di intervento in appello del 14.03.2024, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Modugno (BA)
=Interventrice Volontaria in appello=
All'udienza collegiale del 21 giugno 2024, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. pagina 1 di 10 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Proposta, con atto di citazione notificato il 29.01.2013, da Parte_1 in qualità di debitore principale, e da , in qualità di fideiubente, Parte_2 domanda volta ad accertare e dichiarare, per i motivi descritti in citazione, l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nei contratti di mutuo del 15.5.2007 e del 22.6.2011, stipulati con la convenuta , con conseguenziale gratuità Controparte_1 degli stessi e rideterminazione dei rapporti di dare/avere, l'adito Tribunale di Bari, nel contraddittorio della convenuta e previo espletamento di CTU econometrica, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha rigettato la domanda, regolando le spese secondo soccombenza.
Con tale pronuncia, il Tribunale, rilevato preliminarmente che, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari, quelli corrispettivi non potevano cumularsi a quelli moratori e che l'eventuale usurarietà di questi ultimi non poteva riflettersi sui primi, che restavano comunque dovuti, precisava che, realizzatosi l'inadempimento, rilevava unicamente il tasso che di fatto era stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente, per cui veniva meno l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso di mora astratto non applicato in concreto, stante la diversa funzione assolta dagli stessi rispetto a quelli corrispettivi, potendo, in siffatta ipotesi, il debitore, conseguire soltanto una pronuncia di accertamento, in astratto, circa detta illegittimità, laddove il tasso in questione fosse stato, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Nel caso di specie, non era stato allegato l'inadempimento del debitore e l'applicazione di interessi moratori da parte della banca convenuta;
l'espletata CTU aveva evidenziato che, alla data di stipula dei contratti di mutuo, i tassi corrispettivi pattuiti per ciascuno di essi non erano superiori al tasso soglia vigente, e ciò anche nella ipotesi della inclusione di tutti gli oneri esposti nelle condizioni economiche nel calcolo del Taeg. Con riferimento, invece, al tasso di mora effettivamente applicato, il CTU aveva concluso per il pieno rispetto del tasso soglia in relazione ad entrambi i contratti di mutuo. In particolare, quanto al contratto del 15.5.2007, “al momento della pattuizione scritta tra le parti il tasso di mora fattosi promettere era pari al tegm del secondo trimestre 2007, appartenente alla categoria dei mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria, aumentato della metà. Vale a dire 5.72% (tegm) che, aumentato della metà, formalizza un tasso di mora pari all'8,58% annuo, uguale al tasso soglia dello stesso periodo. Il calcolo del tasso di mora (…) altro non era che il tasso soglia come previsto e calcolato nei DD.MM. sin dal 1997 e fino al 13/05/2011”. Quanto al contratto del 22.6.2011, il CTU aveva rilevato che “al momento della pattuizione scritta tra le parti il tasso di mora fattosi promettere era pari al tasso soglia del secondo trimestre 2011, cioè 10,4375%, appartenente alla categoria dei mutui al tasso fisso con garanzia ipotecaria, vale a dire 5,150% (tegm) aumentato di un quarto + un ulteriore margine di 4 punti percentuali. Il calcolo del tasso di mora (…) altro non era che il tasso soglia come previsto e calcolato nei DD.MM. a partire dal 14/05/2011”.
pagina 2 di 10 Il Tribunale disattendeva, infine, anche la domanda, proposta dagli attori solo in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo alla luce dell'asserita occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di cd. “capitalizzazione composta” e degli effetti da essa rivenienti sulla misura degli interessi in concreto applicati. Secondo quanto accertato dal CTU vi era piena corrispondenza tra le pattuizioni contrattuali ed il piano di ammortamento (c.d. alla francese) allegato per entrambi i contratti di mutuo, con conseguente coincidenza tra l'importo della rata calcolato nel piano di ammortamento e quello previsto in contratto. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discendeva non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo imponeva di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrispondeva un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22/12/2021, Parte_3
hanno proposto appello avverso tale pronuncia, chiedendone, previo
[...] espletamento di nuova CTU, l'integrale riforma anche per aver omesso, il primo Giudice, di rilevare ex officio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1375 e 1419 cod. civ. ed infine artt. 117 e 125 bis del TUB l'art. 1956 cod. civ., la nullità per vessatorietà e abusività del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi applicato ad entrambi i piani di ammortamento dei mutui in parola.
Con comparsa depositata l'8.03.2022 si è costituita la Controparte_1 Contro (in seguito per brevità, anche solo la quale ha contestato
[...] estensivamente il gravame, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Con comparsa depositata il 05.04.2024, è intervenuta in giudizio, quale cessionaria dei crediti rivenienti dai contratti di mutuo dedotti in giudizio, CP_2 la quale, aderendo alle difese della banca cedente, ha, a sua volta, chiesto il rigetto del gravame.
Acquisita la documentazione in atti, all'udienza collegiale del 21 giugno 2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 10 =Motivi della decisione=
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla sollevata dagli appellanti in ragione della asserita mancata CP_2 iscrizione della interventrice nell'albo speciale di cui all'art. 106 Tub. Tanto, per l'assorbente considerazione che, nella specie, non è intervenuta una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ma una cessione specifica ex art. 1260 c.c., del solo credito vantato dalla cedente nei confronti degli odierni appellanti, così come documentalmente provato dall'interventrice con la produzione, all'atto della sua costituzione in giudizio, del contratto di cessione concluso in data 28/02/2024 a mezzo scambio di lettere commerciali e del successivo atto ricognitivo autenticato nelle firme il 01.03.2024. La cessione risulta altresì comunicata ai creditori ceduti con note del 05/03/2024, anch'esse allegate agli atti. Va peraltro precisato che l'iscrizione in parola nemmeno è considerato requisito necessario di validità della cessione ex art. 58 TUB (cfr. Cass. n. 21821/2023 e Cass. n. 4427/2024). Né con il proposto intervento, la società cessionaria ha proposto domande e/o eccezioni nuove, essendosi limitata ad invocare l'accoglimento delle conclusioni già formulate dalla banca cedente. Va quindi affermata la legittimazione ad intervenire, ex art. 111 c.p.c., della CP_2
in ossequio al principio affermato, tra le altre, da Cass. 31/08/2018 n. 21492,
[...] secondo cui “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima, senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo” (conf.: App. Bari 20/06/2022, n. 988).
Tale principio va peraltro integrato con il disposto di cui all'art. 111 c.p.c., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (primo comma) laddove il successore a titolo particolare ha la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (terzo comma) fermo restando che la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui (quarto comma).
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.. Con la proposta impugnazione, infatti, gli appellanti, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censurano i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. pagina 4 di 10 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Ciò posto, passando all'esame del merito del gravame, esso è affidato ai seguenti motivi, così sinteticamente riassunti:
I)-con il primo, gli appellanti -richiamati estensivamente i fatti di causa e, segnatamente, le osservazioni mosse alla espletata CTU riguardo al calcolo degli interessi ed alla verifica del tasso soglia nonché le eccezioni inerenti alla nullità di entrambi i contratti di mutuo rivenienti dal sistema di ammortamento alla francese in regime composto adottato per entrambi, come proposte in sede di precisazione delle conclusioni- lamentano l'omesso rilievo -che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare, anche ex officio- della nullità dei contratti oggetto di causa riveniente dal suddetto sistema di ammortamento, considerata, altresì, che essi appellanti erano entrambi privati consumatori. Invero, a parere degli appellanti, quand'anche in ipotesi ed in astratto, ritenendo derogabile la normativa contenuta negli artt. 820, 821, 1194 e 1282 c.c., fosse valida e possibile l'applicazione del regime composto, poiché approvato implicitamente con la sottoscrizione dei relativi piani di ammortamento, nel caso di specie, in cui l'ammortamento in parola era stato invece previsto in contratti cui si applica la disciplina consumeristica, l'accordo implicito sotteso alla sottoscrizione del piano di ammortamento e del contratto senza menzione alcuna del regime finanziario, era nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 c.c., dell'art. 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, dell'art. 1175, 1176, 1322, 1325, 1375 e 1419 c.c. ed infine degli artt. 117 e 125 bis del TUB. Conseguentemente il piano di ammortamento dei due mutui avrebbe dovuto ricalcolarsi senza alcuna clausola di capitalizzazione composta e con l'applicazione del tasso legale.
II)-con il secondo motivo, gli appellanti assumono che il ridetto invalido regime finanziario di capitalizzazione avrebbe dovuto valutarsi anche in relazione alla remunerazione che avevano prodotto ai fini della verifica della usurarietà pattizia di ogni finanziamento, almeno in relazione alla effettiva dazione della differenza tra la remunerazione prodotta dal regime straordinario applicato e quella effettivamente che sarebbe stata dovuta ex art. 821 c.c., essendo peraltro erronea, la sentenza impugnata, per il capo che non aveva accolto la domanda di usurarietà in relazione ai TEG pattuiti. Al riguardo, il Tribunale, condividendo le erronee conclusioni del CTU, secondo cui il tasso di mora previsto in entrambi i contratti era conforme al tasso soglia, non aveva considerato che il TEG avrebbe dovuto comprendere tutti gli oneri e spese collegate all'erogazione e nemmeno la remunerazione occulta imposta dal regime finanziario di capitalizzazione composta prevista dai rispettivi piani di ammortamento. Quindi, anche il tasso di mora, onde verificarne la conformità a quello soglia, avrebbe dovuto considerare i suddetti oneri e spese, oltre che la suddetta remunerazione occulta.
pagina 5 di 10 III)-con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la nullità della clausola sugli interessi moratori non portava con sé anche quella degli interessi corrispettivi, che restavano dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale. Tale principio, sebbene espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 19597/2020) viene contestato dagli appellanti con plurime argomentazioni fondate su una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 29 del 15.02.2002) che ne minerebbero la condivisibilità.
Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, va premesso che nella comparsa conclusionale (pag. 6) gli appellanti, preso atto dei principi espressi dalla Suprema Corte, con riferimento anche ai mutui stipulati dai privati consumatori, nell'arresto delle Sezioni Unite n. 1530/2024 relativamente al cosiddetto ammortamento alla francese con sviluppo del piano di ammortamento secondo il regime composto, hanno dichiarato espressamente di rinunciare a tutte le eccezioni formulate negli atti di causa sul regime finanziario applicato al sistema di ammortamento dei mutui oggetto di causa, insistendo soltanto nelle ulteriori domande volte ad accertare la nullità degli stessi per violazione della normativa antiusura in ragione della dedotta erroneità dei calcoli effettuati dal CTU con riferimento alla verifica del TAEG e del TEG senza aver tenuto conto, tra l'altro, di tutte le spese ed oneri connessi all'erogazione dei due mutui in questione. Sull'ammissibilità di una rinuncia alla domanda in comparsa conclusionale, è sufficiente richiamare quanto precisato, sul punto, dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale, pur avendo a più riprese sostenuto come la comparsa conclusionale abbia, come funzione precipua, quella di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché da essa non dovrebbe potersi trarre la portata effettiva del petitum azionato, ha, però, altresì affermato come sia perfettamente ammissibile la rinuncia, in conclusionale, ad una domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 8737 del 15/04/2014); del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte (Cass. n. 33761/2019) e ben può intervenire, anche in sede conclusionale, con riferimento a singoli capi della domanda, essendo espressione del potere delle parti di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 21848/2013), potere peraltro che rientra nelle ordinarie attribuzioni del difensore e non abbisogna delle forme previste dall'art. 306 c.p.c. per la rinuncia agli atti (Cass. n. 140/2002).
Ciò posto, delineato l'ambito delle questioni oggetto di delibazione, ritiene la Corte che l'appello sia giuridicamente infondato con riferimento a tutte le censure poste con lo stesso.
Innanzitutto, è incontestato che la domanda originariamente proposta dagli appellanti era intesa ad accertare la nullità dei due contratti di mutuo dedotti in giudizio con riferimento al tasso di mora in esso previsto, ritenuto superiore a quello soglia.
pagina 6 di 10 Il Giudice di prime cure, non avendo gli appellanti allegato il loro inadempimento e l'avvenuto pagamento dei detti interessi, ha qualificata la domanda come di mero accertamento, in quanto finalizzata ad evitare che in caso di futuro inadempimento del mutuatario, il tasso in questione fosse utilizzato dal finanziatore. Sul punto non vi è stata censura in sede di gravame.
Ha poi precisato, condivisibilmente, che, pur essendo entrambi i tassi (corrispettivi e di mora) assoggettabili alla normativa antiusura, tanto non comportava che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari gli interessi corrispettivi dovessero cumularsi a quelli moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Il principio è stato affermato oltre che dalla giurisprudenza richiamata in sentenza anche da numerosi successivi arresti della Corte di legittimità (cfr., tra le ultime, Cass. 27/06/2024, n.17756, Cass. 03/07/2024, n.18239; Cass. 13/06/2024, n.16526; Cass. 7/3/2022 n. 7352) nei quali è stato altresì ribadito che, nella verifica del superamento del tasso soglia, non si può procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori e che l'eventuale usurarietà di questi ultimi non rende illecita la pattuizione di quelli corrispettivi che continuano ad essere dovuti.
La denunciata usurarietà dei tassi applicati ai due contratti è stata esclusa sulla base delle risultanze della espletata CTU.
Gli appellanti contestano siffatta conclusione del CTU, condivisa dal Giudice di prime cure, assumendo che erroneamente il tasso di interesse (sia corrispettivo che di mora) sarebbe stato calcolato secondo la formula: (capitale x 0,0858 x 100) / 360 invece di (capitale x 0,0858 x 100) / 365. Deducono, inoltre, richiamando le considerazioni del proprio CTP, che anche il calcolo del tasso soglia avrebbe dovuto tener conto degli oneri e spese inerenti all'erogazione del finanziamento. Per il primo mutuo (quello del 2007) l'incidenza delle spese sarebbe stata pari al 0,9027% (ovvero TAEG 5,8527 - TAN 4,95), per cui il TEG applicato al rapporto sarebbe stato pari al 9,4827%, ben superiore al tasso soglia per tempo vigente del 8,580%, mentre per il secondo mutuo (quello del 2011) l'incidenza delle spese sarebbe stata pari al 0,9918% (ovvero TAEG 5,9918 - TAN 5), quindi anche in questo caso il TEG applicato al rapporto sarebbe stato pari al 8,0118%, ben superiore al tasso soglia per tempo vigente del 7,020%. Infine, sempre il CTP aveva osservato che: "in entrambi i casi e secondo i calcoli operati nella CTU entrambi gli ISC riferiti in contratto sono erronei, infatti per il mutuo del 2007 a fronte di un ISC dichiarato in contratto del 5,011% il vero ISC è pari al 5,8527% e per il mutuo del 2011 a fronte di un ISC dichiarato in contratto del 5,14% il vero ISC è pari al 5,9918. Pertanto, entrambi i contratti in riferimento a questo elemento essenziale hanno violato l'art. 117 del TUB con le conseguenza della nullità dei tassi corrispettivi pattuiti e l'applicazione alternativa o del tasso BOT dei dodici mesi precedenti o l'interesse legale.".
A parte la novità della deduzione dell'asserita nullità dei contratti con riferimento anche ai tassi corrispettivi, va rilevato che le richiamate doglianze non colgono nel segno.
pagina 7 di 10 Il nominato ausiliare, nella relazione del 10.05.2017, dopo aver analiticamente descritto i documenti esaminati (contratto di mutuo del 15/05/2007 per € 1.500.000 e del 22/06/2011 per € 800.000, con i relativi piani di ammortamento, documenti di sintesi ed atti integrativi e quietanza), ha preliminarmente verificato la rispondenza dei piani di ammortamento allegati ai due contratti (sviluppato secondo il c.d. metodo alla francese) al tasso di interesse ivi previsto (4,95% fisso per trenta rate costanti semestrali, il primo;
5,00% tasso fisso per n. 180 rate costanti mensili) rilevandone la conformità al tasso concordato.
Ha quindi proceduto ad accertare se al momento dell'erogazione delle somme mutuate i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi fossero inferiori a quelli soglia vigente in quel momento, rilevando che, per il mutuo del 2007, il TAEG era pari al 5,0112554447% a fronte di un tasso soglia dell'8,58% (TEGM 5,720%) mentre per il mutuo del 2011 il TAEG era pari al a 5,1360756934% a fronte di un tasso soglia del 10,4375%. Il CTU nell'accertamento del TAEG ha dato atto di aver considerato tutti gli oneri e le Parte spese inerenti all'erogazione del finanziamento, come indicate dai DD. in vigore all'epoca della stipula dei due contratti.
L'ausiliare ha altresì sviluppato un calcolo alternativo del TAEG, includendovi anche Parte ulteriori spese non previste nei citati DD includendovi anche le penali relative all'estinzione anticipata del mutuo e le spese di istruttoria e di assicurazione e tutte quelle connesse con il finanziamento, pervenendo alla determinazione del TAEG in misura del 5,8527738018%, per il primo contratto, e del 5,9919893630%, per il secondo, inferiore, quindi, ai tassi soglia al momento della relativa stipula.
L'ausiliare, dopo aver premesso che nella specie non era stata allegato l'inadempimento del mutuatario e, quindi, l'avvenuto pagamento di interessi moratori, ha comunque proceduto -rispondendo al quesito integrativo in tal senso formulatogli dal Giudicante- a verificare se al momento della stipula dei due contratti il tasso di mora convenuto (o tasso sostitutivo) fosse anch'esso conforme al tasso soglia. Ha quindi rilevato che per il contratto del 2007 il tasso di mora era stato determinato in misura corrispondente al TEGM riferito all'anno, aumentato della metà (quindi, in misura corrispondente al tasso soglia al momento della stipula); per il contratto del 2011 il tasso di mora era stato determinato in misura corrispondente al tasso soglia antiusura come rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l. 108/96 per i mutui a tasso fisso;
anch'esso era quindi compreso nei limiti del tasso soglia.
A fronte dell'analitica ricostruzione contabile operata dall'ausiliare -le cui conclusioni pienamente si condividono, in quanto metodologicamente corrette ed immuni da errori di calcolo- non assume rilevo la censura di parte appellante circa la formula utilizzata per individuare il TEG, dovendosi considerare a tal fine quello nominale annuo indicato in contratto, laddove il concreto calcolo degli interessi in ipotesi dovuti viene in rilievo ove essi debbano calcolarsi ad anno, a mese o a giorni, utilizzandosi solo in quest'ultimo caso il divisore 360 (anno commerciale) ovvero 365 (anno civile).
pagina 8 di 10 Apodittico e privo di dimostrazione è poi l'ulteriore assunto degli appellanti secondo cui l'incidenza delle spese collegate al mutuo del 2007 sarebbe stata pari allo 0,9027% con conseguente rideterminazione del TAEG in misura del 5,8527% mentre per il mutuo del 2011 l'incidenza delle spese sarebbe stata pari al 0,9918% con conseguente rideterminazione del TAEG in misura del 5,9918%. In ogni caso, anche a voler considerare i TAEG indicati dagli appellanti, non vi sarebbe stato comunque superamento del tasso soglia né riguardo agli interessi corrispettivi né riguardo a quelli moratori (stante la determinazione di questi ultimi mediante rinvio al tasso soglia previsto al momento dell'insorgenza della mora) esclusa, per le ragioni già sopra evidenziate, la sommatoria tra i due tassi.
Infondata è altresì la doglianza secondo cui non vi sarebbe corrispondenza tra gli ISC riportati nei due contratti e quelli effettivamente accertati dal CTU. A parte l'insussistenza della dedotta divergenza, riferita dagli appellanti alla seconda ipotesi di calcolo del TAEG elaborata dal CTU anche con riferimento a spese eventuali e non direttamente necessarie all'erogazione del finanziamento (quale la penale e/o commissione di estinzione anticipata) va ricordato che, per oramai consolidata giurisprudenza, In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr., tra le ultime, Cass. 10/06/2024, n. 16121 e Cass. 19/09/2024, n. 25199).
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della impugnata sentenza.
In ossequio al principio della soccombenza, gli appellanti dovranno rifondere le spese del grado in favore dell'appellata e della interventrice, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m., considerato che l'appellata non ha depositato comparse conclusionali né precisato le conclusioni mentre l'interventrice ha spiegato il suo intervento quando la causa era giunta alla fase delle conclusioni.
Sussistono inoltre le condizioni perché trovi applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02 (Cfr.: Corte Cost. n. 120/2016; Cass. 09/11/2016 n. 22867).
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 nel contraddittorio di in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_2
pagina 9 di 10 tempore, avverso la sentenza n. 1470/2019, resa dal Tribunale di Trani il 12/06/2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)- condanna l'appellante a rifondere all'appellata ed all'interventrice volontaria le spese del presente grado del giudizio che liquida, per compensi, in € 8.500,00 in favore della ed in € 8.000,00 in favore di oltre al Controparte_1 CP_2 rimborso, per entrambe le suddette parti, delle spese generali 15%, cap ed iva, come e se per legge dovuta;
3)- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 16 Settembre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Guaglione Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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