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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio
Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3210/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vito De Matteis
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'attrice v. note scritte del p.c. del 10.02.2025; per la convenuta v. note scritte di p.c. del 05.02.2025
*****
1
Con ricorso in opposizione, depositato il 05.09.2024, Parte_1
conveniva in giudizio la IT individuale , lamentando CP_1
l'illegittimità del pignoramento presso terzi iscritto a ruolo nella causa n.r.g.e.
239/2024, per la non debenza degli importi richiesti e chiedendo la sospensione cautelare della procedura esecutiva. In primo luogo, parte attrice contesta l'an e il quantum, deducendo l'insussistenza del credito portato da decreto ingiuntivo n.
426/2023, pari ad Euro 102.338,9, che scaturirebbe da lavori di ristrutturazione commissionati alla IT , in realtà parzialmente e malamente CP_1
effettuati.
L'attrice espone infatti di aver instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo, N.r.g. 3473/2023, alla luce del quale sarebbe emersa un'incongruenza tra il credito vantato e il credito effettivamente dovuto. Non solo la signora avrebbe corrisposto Euro 89.100,00 in favore della IT Pt_1
individuale , bensì dalla CTU esperita, il corrispettivo per i lavori CP_1
effettivamente eseguiti si attesterebbe in Euro 38.803,00. A fronte di danni causati per Euro 23.249,00, il credito residuo di parte convenuta ammonterebbe ad Euro
15.533,00. A tal fine, contesta l'inidoneità delle fatture allegate in sede monitoria,
a costituire prova delle prestazioni oggetto del ricorso.
In secondo luogo, chiede la condanna di parte convenuta a risarcire un danno di Euro 50.000,00 per violazione dei principi di correttezza, buona fede e abuso del diritto ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e 88, 96 c.p.c.
Con provvedimento del 5.09.2024, il Giudice, rilevata la mancata corrispondenza tra la numerazione riportata nell'indice allegato e la documentazione prodotta, ne ordinava il deposito.
2 La IT individuale si costituiva in giudizio mezzo del legale CP_1
rappresentante , concludendo per il rigetto dell'opposizione e CP_2
dell'istanza di sospensione.
In specie, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo l'attrice decaduta dai termini per proporre opposizione al ricorso monitorio, in ogni caso contestando nel merito le doglianze avanzate nel ricorso.
Rilevava altresì la mancata integrazione della documentazione prodotta con atto di citazione, in spregio all'ordinanza del 05.09.2024.
All'udienza del 09.01.2025 il Giudice disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale al 10.02.2025, assegnando termine per deposito di note scritte entro tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
parte esecutata nella procedura esecutiva mobiliare Parte_1
n.r.g.e. 239/2024, lamenta l'illegittimità del pignoramento presso terzi e domanda la sospensione dell'esecuzione, per presunta insussistenza del diritto di agire in executivis del creditore portatore di titolo (decreto ingiuntivo), in quanto emesso alla luce di documentazione inidonea a supporto del credito. A ciò segue una richiesta di risarcimento del danno per violazione, da parte della convenuta, dei principi di cui agli artt. 1175, 1776 c.c. e 88, 96 c.p.c.
In via preliminare occorre pronunciarsi sulla qualificazione del ricorso in oggetto. Si osserva infatti che parte attrice inquadra la domanda ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ossia quale opposizione del terzo all'esecuzione. Tale qualificazione risulta impropria. Infatti, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento di un diritto (reale) dell'opponente sui beni pignorati, che il terzo
3 contesta, e non anche la loro pignorabilità, che è oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c.
Anche se entrambi gli accertamenti hanno come conseguenza quella di escludere un bene dall'esecuzione forzata, l'oggetto delle due opposizioni è quindi diverso.
In particolare, con l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. si contesta il diritto della parte istante a procedere, o a continuare, l'esecuzione forzata.
È quello che si è verificato nel caso di specie in cui l'opponente contesta l'an e il quantum delle somme pignorate, di talché il ricorso è da riqualificarsi ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è inammissibile per le ragioni che seguono.
L'oggetto della presente controversia origina dal decreto ingiuntivo n.
426/2023 emesso dal Tribunale di Pavia, definitivamente esecutivo in data
21.02.2023, che ha riconosciuto alla IT individuale un credito di € CP_1
102.338,93, per lavori di ristrutturazioni effettuati su un immobile di proprietà della signora Pt_1
Nonostante la regolarità delle notifiche, l'odierna attrice non proponeva opposizione al ricorso monitorio, oggi paventando precarie condizioni di salute.
Tuttavia, come correttamente eccepito dalla convenuta, siffatta argomentazione appare apodittica, in quanto generica e non documentata.
L'attrice nulla allega in ordine a tali asserite impossibilità, di talché deve ritenersi decaduta dalla possibilità di proporre le eccezioni qui svolte che, in questa sede, risultano inammissibili.
Invero, è nota a questo Collegio la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. da ultimo Cass. n. 27159/2006) secondo cui “Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il debitore non può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione, fatti anteriori alla formazione di un titolo giudiziale, dovendo egli
4 attivarsi nel giudizio in cui il titolo stesso si è formato per impedirne il passaggio in giudicato. In sede di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso (…).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del Giudice è infatti limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità (…).
Pertanto, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza del
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come nel caso di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 cod. proc. Civ., il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.”
Nel caso di specie, le doglianze mosse da parte attrice, in quanto circoscritte alla fondatezza del credito, non determinano l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo e inoltre la cognizione di ogni questione di merito posta risulta tra quelle che sono di esclusiva spettanza del giudice del procedimento monitorio.
Infatti, l'asserita inidoneità delle fatture a costituire prova del credito e la denunciata violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, non attengono a circostanze successive alla formazione del decreto ingiuntivo portato ad esecuzione, eventualmente idonee a determinarne l'inefficacia o l'invalidità, bensì concernono fatti antecedenti alla formazione del titolo, deducibili esclusivamente in sede monitoria, ossia nel procedimento preordinato alla formazione del titolo.
5 È inoltre pacifico che il decreto ingiuntivo n. n. 426/2023 è stato regolarmente notificato alla sig.ra di talché quest'ultima avrebbe potuto Pt_1
ricorrere in opposizione ex art. 645 c.p.c. nei successivi 40 giorni, al fine di far valere le asserite ragioni di diniego del credito.
Ammesso e non concesso lo stato di malattia che avrebbe impedito alla debitrice di opporsi al decreto, cessato l'impedimento la medesima avrebbe ben potuto e dovuto chiedere al giudice del rito monitorio di essere rimessa in termini, secondo la disciplina codicistica, per dispiegare opposizione davanti al giudice competente, cosa che non risulta essere stata fatta con conseguente decadenza dal diritto di farlo ora in questa sede.
Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In ragione di ciò, risulta superflua la trattazione delle altre questioni poste dalle parti.
SULLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei procedimenti di merito, fasi studio, introduttiva e decisionale (scaglione da €
52.001,00 a €260.000), applicando il parametro minimo al fine di riequilibrare lo scaglione in relazione all'effettivo valore e alla semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione
RESPINGE il ricorso perché l'opposizione è inammissibile.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della IT individuale che liquida nella misura di € 4.500,00 CP_1
6 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, venerdì 28 febbraio 2025
Il giudice
Erminio Rizzi
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