Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG PU N. 603/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 603/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 30.4.2025,
DA
, CF: , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], e , CF: , Controparte_1 C.F._2
nato in [...], il [...], residente a [...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Sala (C.F.: ) e Antonella Capobianco (C.F: C.F._3
) presso lo studio professionale delle quali, in Milano viale Tunisia n.38, sono C.F._4
elettivamente domiciliati giusta procura alle liti allegata al ricorso, indirizzi PEC
e presso i quali Email_1 Email_2
eleggono domicilio digitale;
1
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) VIA CP_2 P.IVA_1
DOMODOSSOLA 17 cap 20145; debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC in data 5.5.2025, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 11.6.2025; rilevato che, quanto al richiesto rinvio dell'udienza di un mese da parte del legale rappresentante, va precisato che – essendovi l'opposizione dei ricorrenti, il cui difensore ha insistito per la richiesta pronuncia come da ricorso - non sussiste l'opportunità ad avviso del Collegio per procedervi: infatti non sussiste in capo alla debitrice un diritto soggettivo “pieno” ad ottenere la richiesta dilazione di carattere processuale, considerate le speciali esigenze di rapidità e concentrazione alla base delle procedure concorsuali in genere, anche in ragione dell'assenza di prova di un attuale impedimento di carattere sanitario o per intervento chirurgico, che non emerge dalla documentazione medica pregressa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23111 del
30/10/2014, Sez. 1, Sentenza n. 16950 del 10/08/2016; vedi da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
18310 del 27/06/2023 (Rv. 668300 - 02) “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, nè il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare.”);
OSSERVA
La competenza territoriale.
2 Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta dalla visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a
MILANO (MI) VIA DOMODOSSOLA 17 cap 20145 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“…ALTRE ATTIVITA' POSTALI E DI CORRIERE SENZA OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
ULTERIORI SPECIFICHE: RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DI PLICHI, PACCHI E SACCHI
OLTRE ALLE ATTIVITA' ACCESSORIE DI CARICO/SCARICO MEZZI…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi 2023-2024 quanto all'ultimo triennio di riferimento, essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2022, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 963.825,00.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti come da atto di precetto in rinnovazione notificati via PEC in data 10.10.2024 (ricorrente ) pari a € 3.326,38 oltre interessi e Pt_1
3 rivalutazione, nonché via PEC in data 16.9.2024 (ricorrente ) pari a € 6.354,01 oltre CP_1
interessi e rivalutazione.
Sussistono inoltre debiti tributari/previdenziali scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
789.066,94 sorti a partire da maggio 2022.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento in relazione al debito verso i lavoratori ricorrenti (ultime mensilità di retribuzione, competenze di fine rapporto e TFR, come da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi ex art. 647 cpc) fisiologicamente adempibile quale normale costo di produzione da un'impresa non in crisi, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
4 b) dall'omesso deposito dei bilanci delle annualità 2023-2024, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
c) dalla dichiarazione negativa dell'istituto di credito terzo pignorato in CP_3
data 2.8.2024, che ha attestato l'assenza di un saldo attivo di conto corrente;
d) dagli ingenti debiti di natura erariale e previdenziale, di risalente formazione (a partire dal
2022), per circa € 790.000.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e P. IVA CP_2
), con sede legale a MILANO (MI) VIA DOMODOSSOLA 17 cap 20145, P.IVA_1
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che ha i Persona_1
requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 ottobre 2025 ore 11.30 in modalità da remoto con l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di
5 trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_5
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti,
anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
6 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 12 giugno
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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