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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1606/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
e nato in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACCARIO FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi stabilivamo l'ultima residenza coniugale in Mango (CN), Via V. Bertorello nr. 21, e la
SI.ra si è allontanata unitamente al figlio minore dall'abitazione coniugale il 17 gennaio Pt_1
2025, con il consenso del padre, ed attualmente vive in Mango, Via Re Umberto nr.13, e da allora le parti hanno due diverse abitazioni. Si dà in ogni caso atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere, fra loro, stoviglie, tovagliato, lenzuola, tendaggi e altri arredi e suppellettili non sopra indicati e, comunque, i loro effetti personali.
Figlio minore
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile Per_1
collocazione e residenza principale presso la madre in Mango, Via Re Umberto nr. 13 e quelle successive.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé il figlio minore, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì il martedì ed il mercoledì, con pernottamento presso il medesimo;
il mercoledì sera sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
la madre terrà con sé il minore dal mercoledì sera al mattino del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola. La settimana successiva, i sopradescritti periodi saranno alternati tra i genitori. I genitori provvederanno ad accompagnare e prelevare dalla scuola il figlio minore nei giorni di rispettiva spettanza nonché a curarsi del medesimo moralmente e materialmente, anche in caso di malattia, ed attraverso l'accompagnamento alle attività scolastiche ed extrascolastiche dello stesso. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, applicando il criterio dell'alternanza, il figlio minore trascorrerà con la madre il 2
5 ed il 1° gennaio;
mentre con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre a far data dell'anno in corso (2025). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio il giorno di Pasqua, e l'altro, il Lunedì dell'Angelo. A far data dal 2025, trascorrerà con Per_1
la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo il periodo sarà invertito. Per quanto concerne le vacanze estive, nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della figlia minore nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, ciascun genitore terrà con sé i medesimi per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente con un preavviso entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio -
2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse. Per l'anno 2025: il
1° novembre il figlio lo trascorrerà con il padre ed l'8 dicembre con la madre. Per l'anno 2025: il 25 aprile ed il 2 giugno il figlio li trascorrerà con la madre mentre il 1° maggio con il padre.
5) Ogni ulteriore occasione di incontro tra il figlio minore ed i genitori, al di fuori dei periodi e delle modalità sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del medesimo o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra genitore e figlio.
6) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici della minore ovvero dei genitori stessi.
7) Considerata la permanenza pressoché paritetica del minore presso ciascun genitore, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, nel periodo in cui il minore sarà presso sé, sin dal deposito del presente ricorso, e sino all'indipendenza economica dello stesso.
8) In punto spese straordinarie, si disciplinano come segue:
Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da ogni parte, i genitori richiamano il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17 elenco decreti, doc.3) sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del 50% del costo sostenuto.
9) Le parti statuiscono espressamente che gli assegni familiari e le detrazioni fiscali riconosciute per il figlio minore a carico saranno destinati ad entrambi al 50%.
10) I ricorrenti dichiarano, fatto salvo quanto sopra esposto, di aver risolto con la presente separazione ogni loro questione di natura patrimoniale, rilasciandosi peraltro ampia e finale quietanza liberatoria e dichiarandosi altresì titolari di redditi propri ed autonomi economicamente. 11) Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente;
12) Le spese legali sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in via solidale nel senso che ognuno sosterrà le proprie”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: nata in [...] il [...] e da nato in Parte_1 Parte_2
ALBANIA il 27/04/1984, celebrato in ALBANIA in data 06/12/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di MANGO al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1606/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
e nato in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACCARIO FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi stabilivamo l'ultima residenza coniugale in Mango (CN), Via V. Bertorello nr. 21, e la
SI.ra si è allontanata unitamente al figlio minore dall'abitazione coniugale il 17 gennaio Pt_1
2025, con il consenso del padre, ed attualmente vive in Mango, Via Re Umberto nr.13, e da allora le parti hanno due diverse abitazioni. Si dà in ogni caso atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere, fra loro, stoviglie, tovagliato, lenzuola, tendaggi e altri arredi e suppellettili non sopra indicati e, comunque, i loro effetti personali.
Figlio minore
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile Per_1
collocazione e residenza principale presso la madre in Mango, Via Re Umberto nr. 13 e quelle successive.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé il figlio minore, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore il lunedì il martedì ed il mercoledì, con pernottamento presso il medesimo;
il mercoledì sera sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
la madre terrà con sé il minore dal mercoledì sera al mattino del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola. La settimana successiva, i sopradescritti periodi saranno alternati tra i genitori. I genitori provvederanno ad accompagnare e prelevare dalla scuola il figlio minore nei giorni di rispettiva spettanza nonché a curarsi del medesimo moralmente e materialmente, anche in caso di malattia, ed attraverso l'accompagnamento alle attività scolastiche ed extrascolastiche dello stesso. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, applicando il criterio dell'alternanza, il figlio minore trascorrerà con la madre il 2
5 ed il 1° gennaio;
mentre con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre a far data dell'anno in corso (2025). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con il figlio il giorno di Pasqua, e l'altro, il Lunedì dell'Angelo. A far data dal 2025, trascorrerà con Per_1
la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo il periodo sarà invertito. Per quanto concerne le vacanze estive, nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della figlia minore nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, ciascun genitore terrà con sé i medesimi per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente con un preavviso entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio -
2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse. Per l'anno 2025: il
1° novembre il figlio lo trascorrerà con il padre ed l'8 dicembre con la madre. Per l'anno 2025: il 25 aprile ed il 2 giugno il figlio li trascorrerà con la madre mentre il 1° maggio con il padre.
5) Ogni ulteriore occasione di incontro tra il figlio minore ed i genitori, al di fuori dei periodi e delle modalità sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del medesimo o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra genitore e figlio.
6) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici della minore ovvero dei genitori stessi.
7) Considerata la permanenza pressoché paritetica del minore presso ciascun genitore, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, nel periodo in cui il minore sarà presso sé, sin dal deposito del presente ricorso, e sino all'indipendenza economica dello stesso.
8) In punto spese straordinarie, si disciplinano come segue:
Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da ogni parte, i genitori richiamano il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17 elenco decreti, doc.3) sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del 50% del costo sostenuto.
9) Le parti statuiscono espressamente che gli assegni familiari e le detrazioni fiscali riconosciute per il figlio minore a carico saranno destinati ad entrambi al 50%.
10) I ricorrenti dichiarano, fatto salvo quanto sopra esposto, di aver risolto con la presente separazione ogni loro questione di natura patrimoniale, rilasciandosi peraltro ampia e finale quietanza liberatoria e dichiarandosi altresì titolari di redditi propri ed autonomi economicamente. 11) Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente;
12) Le spese legali sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in via solidale nel senso che ognuno sosterrà le proprie”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: nata in [...] il [...] e da nato in Parte_1 Parte_2
ALBANIA il 27/04/1984, celebrato in ALBANIA in data 06/12/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di MANGO al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.