Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 739/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 739/2025, promossa con ricorso depositato il 24/02/2025da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con gli Avv.ti Claudio Casiraghi e Monica Nilsson
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 25 giugno 1982
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Claudio Casiraghi e Monica Nilsson
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ON IN in data 19 settembre 2009;
(anno 2009 atto n. 5 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 27.03.2019 omologato con decreto del
02.04.2019 depositato il 03.05.2019
con i seguenti figli minorenni:
, nato il [...] in [...]_3
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.02.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, nella casa coniugale sita in ON
IN (VA), via Caduti di Nassirya, n.° 27
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Pt_1 abitazione e quella dei figli e , purché ne dia notizia al IG. con Pt_3 Pt_4 Pt_2 congruo preavviso.
2) La casa coniugale sita a ON IN (VA), Via Caduti di Nassirya n.27 rimane assegnata alla IG.ra , anche ai fini della residenza anagrafica dei figli;
Pt_1
3) Fatto salvo diverso accordo tra i genitori ed in considerazione anche delle eIGenze dei figli minori, (anni 13) e (anni 10), il padre terrà con sé gli stessi Pt_3 Pt_4 secondo le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.00 al sabato alle 18.00 il primo, e dal sabato alle 18.00 alla domenica alle 18.00 il week end successivo e così via;
durante la settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 15.00 alle 21.00;
le vacanze estive: i minori trascorreranno due periodi di giorni 15 ciascuno nel mese di agosto (1-15/16-31) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie, una settimana per ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. I periodi verranno alternati di anno in anno tra i genitori;
il periodo Pasquale di vacanza scolastica verrà trascorso ad anni alterni con la madre o con il padre;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra mensilmente, a titolo Pt_2 Pt_1 di partecipazione al mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 600,00 (euro seicento virgola zero zero) (corrispondente ad € 300,00 per ciascun figlio), per 12 mensilità all'anno, e dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante bonifico bancario sul c/c n.° 3506 avente il Pt_1
pagina2 di 4 seguente IBAN: IT 93 Z 03069 50260 1000 0000 3506 intestato alla IG.ra Pt_1 presso la Banca Intesa, filiale di ZA NO (VA) entro il giorno dieci di ogni mese.
La IG.ra , a sua volta, si impegna a rimborsare, al IG. il 50% Pt_1 Pt_2 dell'assegno unico da lei ricevuto per conto di entrambi i genitori;
tale rimborso verrà effettuato mediante parziale compensazione dell'importo convenuto per il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal IG. come sopra indicato. Pt_2
5) Entrambi i genitori terranno a proprio carico in eguale misura (50% ciascuno) le spese straordinarie dei figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Varese in data 1° febbraio 2018 che si allegano (Doc. 6);
6) Le parti, relativamente al contratto di mutuo fondiario n. 05/256/00983318000000 acceso da entrambi per l'acquisto della casa coniugale, della quale essi sono cointestatari, si danno reciprocamente atto del fatto che la IG.ra si è fatta carico Pt_1 del pagamento dell'intera rata di mutuo mensile fin dal mese di aprile 2024 e che continuerà a farsene carico in via esclusiva fino al mese di aprile 2027 compreso.
Entro il predetto termine (mese di aprile 2027 compreso), la IGnora acquisterà Pt_1 la quota di proprietà dell'immobile dal IGnor di cui è attualmente intestatario, Pt_2 versando a favore del medesimo la somma di € 40.000,00 (diconsi €uro quarantamila virgola zero zero) ed accollandosi integralmente la quota residua del mutuo sopra descritto;
Le spese riferite al predetto immobile, siano esse ordinarie o straordinarie, sono poste integralmente a carico della IGnora . Pt_1
Saranno altresì a carico della sola IGnora le spese notarili legate al predetto Pt_1 acquisto della quota di proprietà dell'immobile.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare a qualsiasi richiesta di assegno l'uno nei confronti dell'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina3 di 4 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 19 settembre 2009 in ON IN, con atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
ON IN (VA) (anno 2009 atto n. 5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relazione
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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