Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1943/2022 con OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati PO- Parte_1 P.IVA_1
TOTSCHNIG PAOLO, MAZZOLETTI VALERIA e CAZZANI ELISA.
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , (C.F. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avvo- Controparte_4 C.F._4 cati FROSINI ANDREA e PASQUINI LUCIA.
APPELLATI
C.F. ). Controparte_5 C.F._5
APPELLATO-CONTUMACE
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 798/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 29/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 11 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, ferma l'inammissibilità dell'“Appello incidentale condizio- nato” (cfr. comp. di risp. in appello eredi p. 24), e, in quanto nuove, delle CP_2 deduzioni avversarie formulate tardivamente nel giudizio di primo grado, quando or- mai erano maturate le preclusioni assertive, reiterate nella comparsa di risposta in appello, e delle deduzioni ex adverso formulate per la prima volta nel presente giudizio di appello, per le ragioni esposte in atti, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- in riforma della sentenza n. 798/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere tutte le domande avversarie proposte contro l'attrice appellante, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi di primo e di secondo grado e, Parte_1 per l'effetto, condannare e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 alla restituzione in favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
273.945,69 loro corrisposta in forza della sentenza n. 798/2022 del Tribunale di Pi- stoia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
- in riforma della sentenza n. 798/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere tutte le domande avversarie proposte contro l'attrice appellante, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le ragioni esposte dalla negli atti dei CP_6 giudizi di primo e di secondo grado e, per l'effetto, condannare Controparte_3 [...]
e alla restituzione in favore di CP_4 Controparte_2 Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
della somma di Euro 273.945,69 loro corrisposta in forza della sentenza n. Parte_2
798/2022 del Tribunale di Pistoia;
NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE,
- in riforma della sentenza n. 798/2022 del Tribunale di Pistoia, respingere le domande avversarie proposte contro l'attrice appellante, tenuto conto del decisivo e assorbente concorso del fatto del sig. ex art. 1227 c.c., nonché della sua incidenza Parte_3 sul pregiudizio lamentato, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi Parte_1 di primo e di secondo grado e, per l'effetto, condannare Controparte_3 CP_7
e alla restituzione in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 273.945,69 loro corrisposta in forza della sentenza n.
[...]
798/2022 del Tribunale di Pistoia;
IN OGNI CASO,
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle do- mande che precedono;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA,
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dal sig. in quanto Parte_3 inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni già esposte nel primo grado di giudizio (cfr. fasc. primo grado , ns. mem. ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., pp. 9-12).” CP_6
Per la parte appellata Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_8 Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
- In tesi, per tutti i motivi dedotti nel premessa del presente atto, dichiarare inammissi- bile e/o rigettare l'appello proposto da e confermare integral- Parte_1 mente la sentenza impugnata;
3 - In ipotesi di riforma della sentenza, in via di appello incidentale, “accertare e dichia- rare la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento degli CP_6 obblighi derivanti dal contratto di negoziazione e di apertura di conto corrente banca- rio, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., e, per l'effetto, condannarla a pagare all'attore la somma di Euro 215.000,00.=, o la diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli asse- gni al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si insisteva per le istanze formulate con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammesse in primo grado, che qui si riportano integral- mente:
1. ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., disporre nei confronti della l'ordine di esibi- CP_9 zione, delle note datate 8 febbraio 2016, 15 aprile 2016 e 19 maggio 2016, con cui la stessa è stata informata di quanto emerso in merito all'operato del sig. CP_9 [...] nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, con comunicazione, CP_10 tra l'altro, degli esiti degli accertamenti condotti da e di Parte_4 quanto dichiarato dal medesimo sig. nel corso dell'incontro con funzionari CP_5 dell' in data 5 novembre 2015, in conseguenza delle quali con delibera Parte_5
n.20043 del 21.06.2017 la ha disposto la radiazione dal sig. CP_9 CP_11 all'albo unico dei consulenti finanziari;
[...]
2. ai sensi dell'art 213 c.p.c., disporre la richiesta d'informazioni scritte alla Consob ri- guardante gli atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare nei confronti di onclusosi con la radiazione del medesimo disposta con la delibera Controparte_5
n.20043 del 21.06.2017;
3. - disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione da parte della convenuta del verbale delle dichiarazioni rese dal sig. el corso dell'incontro Parte_1 CP_5 svoltosi con i propri funzionari in data 5 novembre 2015 e gli ulteriori accertamenti
4 eseguiti dalla Banca e depositati alla nell'ambito del procedimento disciplinare CP_9 conclusosi con la radiazione dall'albo dei consulenti finanziari dello stesso Parte_6
[...]
4. - stante l'impossibilità di accedere ai relativi fascicoli per la pendenza delle indagini presso la Procura Repubblica di Pistoia (Proc. 2566/2017) – e successivamente trasfe- rita per competenza presso la Procura della Repubblica di Milano -, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si chiede l'acquisizione dei fascicoli relativi alle indagini penali eseguite, presso le suddette Procure della Repubblica, in relazione alle denunce sporte nei confronti di per l'attività dal medesimo svolta Controparte_5 di offerta fuori sede in qualità di consulente finanziario per conto di Parte_1
(già ).” Parte_4
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel novembre 2019 con- Parte_3 veniva davanti al Tribunale di Pistoia e Controparte_5 Parte_1
esponendo:
[...]
- di intrattenere da anni rapporti con (già Parte_1 Parte_4
per il tramite del promotore finanziario
[...] Controparte_5
- di aver effettuato vari investimenti: € 75.000,00 nel marzo 2007 tramite tre asse- gni circolari emessi dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a favore di DW Invest- ment SA, con sottoscrizione di una scheda di prenotazione obbligazioni;
Parte_1
€ 25.000,00 il successivo 12 marzo 2007 con analoghe modalità; € 50.000,00 il 27 no- vembre 2009 con analoghe modalità; € 20.000,00 il 5 settembre 2012 tramite due asse- gni bancari tratti sulla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con beneficiario il CP_5 sottoscrizione di una scheda di prenotazione obbligazioni;
€ 20.000,00 il Parte_1
12 settembre 2012 tramite due assegni bancari tratti sulla Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia con beneficiario il sottoscrizione di un modulo versamento assegni;
CP_5
5 - che, inoltre, dall'esame di un estratto del conto corrente bancario Parte_1
n. 845150 risultava in data 24/06/2014 un pagamento di Euro 25.000,00.=, a favore di terzi ( ) mai autorizzato;
Parte_7
- di aver successivamente appreso che era stato radiato Controparte_5 dall'Albo unico dei consulenti finanziari con Delibera n. 20043 del 21/06/2017 CP_9
“per aver distratto somme di pertinenza della clientela, fornito false informazioni in merito all'utilizzo di assegni circolari intestati alla società prodotto ed alla qualifica- zione delle somme derivanti dalla liquidazione delle quote di un fondo, falsificato la firma della clientela sulla modulistica”;
- di aver presentato denunzia-querela e che era stato promosso un procedimento penale nei confronti del er truffe anche a danno di altri soggetti;
CP_5
- che sussisteva una responsabilità della banca convenuta ex art. 31 TUF.
Parte attrice chiedeva la condanna in solido dei convenuti al pagamento di com- plessivi € 215.000,00, oltre interessi.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande;
Parte_1 proponeva in via subordinata domanda di regresso nei confronti di
[...] CP_5
[...]
A seguito del decesso di il giudizio era proseguito dagli eredi Parte_3
ed Controparte_1 CP_3 CP_4 Parte_8
la causa con documenti e prove orali il Tribunale di Pistoia con sentenza n.
[...]
798/2022 pubblicata il 29/09/2022 così statuiva:
“1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Parte_1 quale incorporante e in solido tra Parte_4 Controparte_5 di loro, al pagamento in favore degli Eredi di della somma di € Parte_9
215.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in motivazione;
2) condanna e in solido tra di loro, alla Parte_1 Controparte_5 refusione delle spese di lite in favore delle parti attrici, liquidate in € 909,68 per esbor- si, ed € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6 3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
liquidate in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimbor- Parte_1 so spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna tenere indenne di quanto Controparte_5 Parte_1 quest'ultima dovrà corrispondere alla parte attrice per effetto dei capi 1) e 2) del dispo- sitivo”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di prescrizione come for- mulata dalla , atteso che i fatti narrati dall'attore si sono verificati tra il Parte_1 marzo 2007 e sino al settembre 2012. Come già statuito in un precedente del Tribunale di Pistoia avente ad oggetto fatti analoghi e lo stesso istituto di credito e promotore fi- nanziario convenuto (v. sentenza Trib. Pistoia, dott. Latour, n. 286/2022 pubbl. il
24/03/2022, RG n. 2914/2019, Repert. n. 613/2022 del 24/03/2022) al quale si inten- dere dare continuità, occorre premettere che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della deriva- zione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. Civ., 21.2.2020, n. 4683). Ebbene, nel caso di specie, la stessa chiarisce di avere iniziato a nutrire sospetti circa l'operato del Parte_1 suo promotore nel corso del 2015 e precisa che veniva radiato Controparte_5 dall'albo dei consulenti finanziari nel giugno 2017 (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di ). Appare, allora, del tutto coerente che l'attore, dopo Parte_1 avere avuto notizia della radiazione del promotore dall'albo, abbia iniziato a richiede- re, nel luglio 2018 (doc. 22 e ss. all.ti atto introduttivo parte attrice), informazioni circa l'andamento dei propri investimenti.
Solamente ad esito delle risposte di , risalenti agli anni 2018 e Parte_1
2019, l'attore ha raggiunto la consapevolezza che non si aveva alcuna notizia dell'esito degli investimenti da lui compiuti nel 2007-9 e nel 2013. Né appare, invero, rilevante che l'attore abbia ricevuto, nel corso del tempo, gli estratti trimestrali del dossier titoli e le situazioni patrimoniali e previdenziali, ove non vi era traccia degli investimenti per
7 cui è causa. Va considerato, difatti, che l'attore aveva piena fiducia nell'operato di
[...]
il quale si occupava da lungo tempo della sua situazione finanziaria, CP_12 così che lo stesso non aveva motivo alcuno di ritenere che il promotore avesse distratto l'ingente importo di € 215.000,00. Pertanto, sebbene l'attore non abbia compiuto un'attenta disamina di detta documentazione, non si ritiene gli si possa imputare di non essersi reso conto di una condotta illecita, di cui la stessa , sino al 2015, non CP_6 aveva avuto contezza alcuna […]
Passando al merito, deve rimarcarsi che grava sull'attore/investitore l'onere della prova della illiceità della condotta del promotore, del danno sofferto per l'illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l'illecito e il danno (cfr. in questo senso Cass. Civ., 19.3.2010, n. 6708).
Nel caso di specie, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio.
La prova delle condotte poste in essere dal stata data a mezzo della do- CP_5 cumentazione versata in atti (non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di o del , dalla quale si evince che (docc.2-3-5-6-8-10-11-14 Parte_1 CP_5 fascicolo di parte attrice) nell'occasione di effettuare gli investimenti oggetto della pre- sente causa, tramite il consulente finanziario della convenuta , venivano Parte_1 sottoscritti moduli, riportanti l'intestazione della stessa convenuta, per CP_6
l'acquisto degli strumenti finanziari proposti e per il relativo versamento degli assegni a tale scopo consegnati da al convenuto Parte_3 Controparte_5
Le circostanze sono state tutte confermate all'esito dell'interrogatorio formale del convenuto nonché dalle testimonianze rese dai sigg.ri Controparte_5 Tes_1
e (testi intimati di parte attrice). […] All'esito delle suddette
[...] Testimone_2 prove orali ha inoltre trovato espressa conferma che nell'occasione della sottoscrizione dei moduli per gli investimenti, intestati alla , sono stati consegnati nelle Parte_1 mani del seguenti assegni per la complessiva somma di Euro 190.000,00: […] CP_5
Dalla documentazione prodotta emerge, allora, che l'attore sottoscriveva schede di prenotazione di obbligazioni su modulistica Deutsche Bank s.p.a., per il tramite di promotore finanziario di;
in date coin- Controparte_5 Parte_4 cidenti con la sottoscrizione delle suddette schede, venivano emessi assegni circolari,
8 addebitati su conto corrente del di importi corrispondenti a quelli di cui alle Pt_9 schede di prenotazione;
detti assegni, che avevano come beneficiario DW Investment
S.A., venivano regolarmente negoziati da Parte_1
La coincidenza di date e importi tra le schede di prenotazione e gli assegni circo- lari emessi, consente di ritenere che detti assegni circolari venivano consegnati al Ro- mei, il quale, successivamente, ne curava la negoziazione. […]
A detta somma va aggiunta quella di Euro 25.000,00, che è stata addebitata in data 24/06/2014 sul conto corrente n. 545150, intestato a Parte_1 Parte_3
(doc..17 – fascicolo di parte attrice), per un pagamento a favore di terzi (
[...] Per_1
), da lui mai autorizzato e, pertanto, contestato al Nonostante in ta- Parte_10 CP_5 le occasione il assicurò il cliente che si trattasse di un errore commesso dalla CP_5
Banca che, pertanto, avrebbe provveduto a rimborsare il tutto, nulla è mai stato resti- tuito al CP_2
Quanto alla responsabilità di si ricordi che, ex art. 31 com- Parte_1 ma 3 d.lgs. n. 58/1998, il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
[…]
Il nesso di occasionalità tra la condotta di le incombenze af- Controparte_5 fidategli da appare sussistere. Parte_1
Innanzitutto, va evidenziato che il promotore finanziario ha utilizzato la moduli- stica dell'istituto di credito, da ciò risultando che lo stesso ha speso la sua qualità di promotore di per facilitare la corresponsione della somma da parte Parte_4 del Pt_9
3.6. La , poi, ha allegato la negligenza del cliente nel verificarsi dell'illecito. CP_6
In particolare, l'istituto di credito afferma che l'attore abbia accettato di utilizzare forme di pagamento irregolari, violando le regole contrattuali e di buon senso, nono- stante fosse a conoscenza di come operasse per avere avuto già Parte_1 altri rapporti con l'istituto di credito […] la giurisprudenza di legittimità precisa che non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore di una riconoscibile
9 violazione di regole comportamentali ad escludere la responsabilità dell'intermediario, né è possibile far derivare tale “fattiva acquiescenza” da una ingenuità dell'investitore ingannato dal promotore, “perché la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata se si accollasse al risparmiatore stesso la respon- sabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari” (cfr. in questo Cass.
Civ., 19.3.2010, n. 6708). […] per liberarsi da responsabilità avrebbe dovuto fornire la prova di una collusione in proprio danno, o quantomeno di una sorta di acquiescenza da parte dell'investitore alla violazione delle regole, che, in tale caso, non è stata data”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata erra- Parte_1 ta e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione
1) erroneità della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di prescri- zione degli asseriti diritti risarcitori del Sig. (ora eredi;
CP_2 CP_2
2) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto assolto l'onere probato- rio da parte dell'attore e, in particolar modo, provata la consegna di somme al Sig. CP_5 da parte del sig. (ora eredi;
CP_2 CP_2
3) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di non dover escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF;
4) erroneità della sentenza impugnata laddove non ha considerato il concorso del sig. ex art. 1227 c.c.. CP_2
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza im- pugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. imaneva contumace. Controparte_5
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 11 dicembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
10 Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“erroneità della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione degli asseriti diritti risarcitori del Sig. (ora eredi CP_2
”) parte appellante in sintesi lamenta che non sia stata accolta l'eccezione di CP_2 prescrizione, deducendo che la responsabilità ex art. 31 TUF avrebbe natura extracon- trattuale, con termine di prescrizione quindi quinquennale.
Il motivo è infondato.
L'art. 31 TUF (“Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”) delinea una forma di responsabilità di carattere solidale.
Come evidenziato in dottrina la responsabilità del consulente finanziario nei con- fronti del cliente è chiaramente una responsabilità di tipo contrattuale e nello stesso mo- do deve qualificarsi pure la solidale responsabilità dell'intermediario che ha conferito l'incarico, secondo lo schema delineato dall'art. 1228 c.c. della responsabilità per fatto degli ausiliari.
4. Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenu- to assolto l'onere probatorio da parte dell'attore e, in particolar modo, provata la con- segna di somme al Sig. a parte del sig. (ora eredi ”) parte CP_5 CP_2 CP_2 appellante in sintesi deduce che il giudice di prime cure avrebbe “erroneamente ritenuto che sarebbe stata raggiunta la prova della consegna della provvista al . CP_5
Il motivo è infondato.
La consegna degli importi al merge dagli assegni prodotti. CP_5
In primo grado poi la difesa della convenuta non aveva in alcun Parte_1 modo contestato la “consegna della provvista al , ma aveva dedotto la diversa CP_5 circostanza che gli importi non risultavano “mai pervenuti né a , né a Parte_4
, presso cui erano intrattenuti il conto corrente e il dossier titoli a suo Parte_1 tempo accesi da controparte”.
11 5. Con il terzo motivo (“erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di non dover escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF”) parte appel- lante tra l'altro deduce: “la pronuncia di primo grado ha sostanzialmente ignorato, sin dalla ricostruzione delle difese svolte dalle parti, le gravi e numerose irregolarità che hanno connotato i rapporti tra il sig. e il sig. benché tutte specifica- CP_2 CP_5 mente allegate e documentate in atti […] il sig. avrebbe fornito assegni cir- CP_2 colari intestati a DW Investment S.A. (cfr. doc. nn. 4,7 e 9, fasc. primo grado attore), quale provvista per l'acquisto di titoli non riferibili a fondi gestiti da tale soggetto, ma emessi su mercati regolamentati da e quindi da un soggetto diverso da Parte_1
DW […] Tanto più che l'attore, come visto, aveva in passato già effettuato diverse operazioni, regolari, proprio in fondi riferibili alla Società Prodotto DW […] Per la prenotazione delle obbligazioni emesse da di cui alle relative schede ex Parte_1 adverso prodotte, l'unica modalità di pagamento prevista, chiaramente indicata nei re- lativi moduli, era infatti l'addebito sul conto corrente dell'investitore acceso presso
, con immissione dei relativi titoli nel dossier collegato […] Pur avendo Parte_1 disponibilità sufficienti sul conto corrente intrattenuto presso , il sig. Parte_1 ha provveduto a “creare” appositamente su un conto in essere presso altro CP_2 istituto di credito, diverso dall'esponente (la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), la provvista necessaria al fine dell'emissione degli assegni circolari e bancari […] Tali anomalie avrebbero dovuto essere ritenute gravi e sintomatiche di un diretto coinvol- Cont gimento del sig. nella gestione parallela e irregolare perpetrata dal sig. CP_2 al di fuori della posizione di investimento regolare a suo tempo intrattenuta dal
[...] cliente presso […] Era pacifico che il sig. avesse illegitti- Parte_4 CP_2 mamente continuato a rivolgersi direttamente ed esclusivamente al sig. anche CP_5 dopo l'interruzione del rapporto lavorativo di quest'ultimo con la e addirittura CP_6 sino a poche settimane prima della radiazione dell'ex consulente dall'albo”.
Il motivo è fondato.
5.1. I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “in tema di intermedia- zione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'inve- stitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai
12 sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idonei- tà a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravan- ti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riser- vato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il di- vieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore” (così Cassazione civile sez. III, 16/11/2023,
n.31894, che in motivazione ricorda: “più in generale, elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal nume- ro o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valo- re complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti fi- nanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni cultura- li e socio-economiche (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013, Rv. 628778 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30161 del 22/11/2018, Rv. 651665 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020,
Rv. 656687 - 01)”); vedi anche Cass, 25/10/2022, n.31453 “la responsabilità dell'inter- mediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneg- giato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla viola- zione delle regole gravanti sul promotore”).
5.2. La Corte ritiene che nella fattispecie vi siano in effetti elementi obbiettivi che attestano una “condotta agevolatrice con connotati di anomalia”, con “consapevole ac- quiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”.
In particolare:
A) il Sig. aveva in passato effettuato regolari investimenti tramite Parte_3
e l'allora ; di tali investimenti era dato conto nelle si- Parte_1 Parte_4 tuazioni patrimoniali trasmesse dalla banca (vedi doc. 6 di in primo gra- Parte_1
13 do); il Sig. era quindi perfettamente a conoscenza, per pregressa esperienza CP_2 diretta, delle corrette modalità di investimento, del necessario riscontro degli investi- menti effettuati nei rendiconti periodici;
B) non è contestato che la banca abbia correttamente inviato trimestralmente gli estratti del conto corrente e semestralmente le “Situazioni Patrimoniali e Previdenziali”, nelle quali non vi era riscontro alcuno dei dedotti investimenti eseguiti tramite il CP_5 era quindi palese in base ai rendiconti che la banca aveva periodicamente inviato che i plurimi e consistenti investimenti prospettati dal d oggetto di causa, erano avve- CP_5 nuti comunque al di fuori del regolare rapporto in essere con , conside- Parte_1 rando anche che il primo dedotto investimento risale al marzo 2007;
C) gli importi sono stati corrisposti sempre tramite assegni tratti su istituto banca- rio diverso da (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia); in alcune occasio- Parte_1 ni tramite assegni aventi come beneficiario diretto il in altri con beneficiario la CP_5
DW Investment S.A. (società i cui prodotti di investimento erano distribuiti da diversi operatori del mercato tra i quali anche e l'allora ); le Parte_1 Parte_4
“schede di prenotazione” prodotte da parte attrice in primo grado fanno riferimento ad operazioni del tutto incongruenti rispetto agli assegni: prestiti obbligazionari Parte_1
i cui moduli peraltro indicano chiaramente come unica modalità di pagamento
[...] prevista l'addebito sul conto corrente dell'investitore acceso presso , con Parte_1 successiva conferma scritta dell'avvenuto investimento e comunque sono compilati in modo del tutto sommario, senza indicazione dei dati essenziali (vedi doc. 5, 8, 10 di parte attrice in primo grado).
14 Per altri investimenti, effettuati con assegni con beneficiario direttamente
[...] risulta invece prodotto unicamente un “modulo versamento assegni” (nel CP_13 quale, peraltro è specificato che l'intestazione deve essere necessariamente “all'ordine di
”: vedi per investimento del 12 settembre 2012 doc. 14-16 di parte attrice Parte_1 in primo grado).
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D) dal doc. 18 prodotto da parte attrice in primo grado (indicato come “fogli scritti a mano”) emerge un rapporto sostanzialmente “diretto” con il con indicazione di CP_5 futuri rimborsi con assegni dello stesso asciati in garanzia, annotazione di pre- CP_5 gressi “versamenti” che sarebbero stati effettuati a favore del sempre sul con- CP_2 to aperto presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
16 E) Tale rapporto “diretto” con il merge anche dalla denunzia-querela in CP_5 data 11 giugno 2018 prodotta in primo grado come doc. 25, nella quale il Sig. CP_2
17 dichiara di aver iniziato a richiedere la restituzione degli importi al più o meno CP_5 nell'anno 2013” e di aver ricevuto dallo stesso “circa € 120.000” (“ad oggi, in CP_5 maniera frazionata, mi ha restituito circa € 120.000,00 su un Controparte_5 investimento complessivo di circa € 270.000,00”), mentre la prime richiesta documen- tata indirizzata a risultano essere stata formulata nel luglio 2018 (vedi Parte_1 doc. 22 di parte attrice in primo grado.
Tali elementi complessivamente e congiuntamente valutati conducono in effetti a ritenere che il Sig. pur pienamente consapevole, anche per diretta esperienza, CP_2 delle corrette modalità con le quali dovevano essere effettuati gli investimenti, abbia te- nuto una condotta del tutto anomala, di “consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”, indicativa del fatto che gli eventuali investimenti sareb- bero comunque avvenuti al di fuori dell'iniziale rapporto con e l'allora Parte_1
(gli importi provenivano da altro istituto di credito, erano versati con Parte_4 assegni intestati anche direttamente al dai rendiconti del lungo arco temporale CP_5 emergeva in modo palese che nessun investimento era effettuato tramite Parte_1
il Sig. ha ottenuto importi, promesse di pagamento e assegni in garan-
[...] CP_2 zia dal con il quale risulta aver instaurato un rapporto diretto), con esclusione CP_5 quindi della responsabilità ex art. 31 TUF.
6. Rimane assorbito il quarto motivo, relativo al concorso ex art. 1227 c.c.
7. Parte appellata deve essere condannata, come richiesto, al rimborso degli impor- ti versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass. 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli in- teressi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass. 23/03/2010, n.6942; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
18 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado in € 11.229,00 (fase di studio € 1.772,00; fase introduttiva € 1.169,00; fase istruttoria € 5.206,00; fase decisionale € 3.082,00) e per il presente giudizio di appello in € 7.120,00 (fase di studio € 2.195,00; fase introduttiva € 1.276,00; fase decisionale €
3.649,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] quali eredi di avverso la senten- CP_3 Controparte_4 Parte_3 za n. 798/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 29/09/2022, così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1) rigetta le domande nei confronti di Parte_1
2) condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 [...]
a restituire a li im- CP_14 Controparte_4 Parte_1 porti versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 [...]
a rimborsare a le CP_14 Controparte_4 Parte_1 spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.229,00 e per il pre- sente giudizio di appello in € 7.120,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA co- me per legge.
19 Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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