Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1953 ed a fissarne le relative modalita'.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1953 ed a fissarne le relative modalita'.