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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7344/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. U., 30/06/2025 n. 17603), non si riscontrano, in linea di massima, ostacoli alla sostituzione dell'udienza pubblica con le modalità di celebrazione della stessa ex art. 127 ter c.p.c. (sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche apportate con D.lgs. n. 164/2024); che, infatti, per quanto attiene specificamente al cd. rito lavoro, la trattazione scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che oggi avviene in modo automatico e, per quanto disposto dal novellato art. 127 ter ult. co. c.p.c., si considera letto in udienza se il provvedimento viene depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note (come peraltro già affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo ed in mancanza di opposizione delle parti;
viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
N. 7344/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 7344/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via Cavour n. 4 presso lo studio dell'Avv. DI GIROLAMO GUIDO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione di intimazione di sfratto,
- Ricorrente
E
(c.f.: ), non costituito Controparte_1 C.F._3
- Resistente
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità
[...]
ha convenuto in giudizio deducendo: - di Parte_1 Controparte_1
essere proprietario dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Milanesi n. 22,
catastalmente meglio individuato in atti;
- di aver stipulato in data 04/09/2024 contratto di locazione con per la durata di anni 3 (con decorrenza dal Controparte_1
4.09.2024 al 3.09.2027) con eventuale proroga per altri due anni in caso di mancata disdetta;
- che il canone mensile convenuta tra le parti era di euro 500,00; - che il conduttore, dal mese di Gennaio dell'anno 2025 si rendeva moroso nei pagamenti del canone di locazione per un importo complessivo pari ad Euro 3.000,00, corrispondenti a 6 mensilità; - che il cennato inadempimento è grave e giustifica la risoluzione del contratto, con condanna di parte intimata al pagamento di quanto dovuto in forza del predetto contratto.
Non si è costituito e, dal momento che la notifica Controparte_1
nei suoi confronti si è perfezionata ex art. 143 c.p.c., lo sfratto non è stato convalidato ed è
stato disposto il mutamento del rito.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha insistito per “la convalida dello sfratto e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti dal mese di
Gennaio 2025 al mese di Dicembre 2025 per un importo complessivo all'attualità di Euro
6.000,00 oltre interessi, nonché di tutti i canoni di locazione da scadere fino alla data di
effettiva liberazione dell'immobile”, con il favore delle spese di lite.
Parte resistente non si costituiva, nonostante regolare citazione in giudizio, onde ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
***
Nel merito, come anticipato, la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, è noto che il perfezionamento della notifica di intimazione dello sfratto per morosità ex art. 143 c.p.c. osta alla relativa convalida ed al rilascio dell'immobile
(art. 660 c.p.c.).
La notifica ex art. 143, con la sua fictio juris di conoscenza, dal momento che si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale o presso il pubblico ministero,
non si concilia con l'esigenza di effettiva conoscenza dell'intimazione, né, consente di applicare il disposto di cui all'art. 660, 3° comma c.p.c., che richiede, per il caso di notifica non fatta nelle mani dell'intimato, la spedizione di un avviso raccomandato dell'avvenuta notificazione.
In altri termini, la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non consente la pronuncia dell'ordinanza di convalida, perché in iure difetta il presupposto dell'implicita ammissione dei fatti da parte dell'intimato.
Per altro verso, la stessa notificazione può essere idonea a sorreggere la successiva fase ordinaria in quanto in essa l'intimante non può avvalersi della ficta confessio che caratterizza la fase sommaria ma è tenuto a fornire la prova di tutti i presupposti posti a fondamento della domanda (dall'esistenza del contratto di locazione alla durata dello stesso;
dalla titolarità
attiva e passiva del rapporto all'ammontare dei canoni) e che , dunque, la fictio juris di conoscenza di cui all'art. 143 c.p.c. sia sufficiente – in quanto prevista dall'ordinamento – alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase a cognizione piena in cui la contumacia del convenuto non assume alcun significato di riconoscimento delle altrui ragioni.
Per tali ragioni, lo sfratto non venne convalidato ed è stato disposto il mutamento del rito.
Ciò posto, nel merito la domanda per inadempimento risulta fondata e va accolta, in quanto ancora oggi, a fronte della dedotta morosità (con decorrenza dal mese di gennaio
2025), ancora non sanata, parte convenuta non ha esibito atti idonei che attestino il pagamento di quanto dovuto dal conduttore.
Sul punto è noto che a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392 la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è
più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n.
392 (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
In diritto, è utile ricordare il principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, avente durata triennale per tale via dimostrando il titolo negoziale in base al quale ha agito in giudizio, ed ha allegato l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni a far data dal mese di gennaio 2025 e protrattosi senza soluzione di continuità sino alla data odierna, la cui gravità, come si è detto, è predeterminata per legge.
Si rammenta, infatti, anche il pagamento di un solo canone è di per sé sufficiente ad integrare un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza secondo il criterio legale precostituito ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392/1978.
Ne deriva, dunque, che il contratto tra le parti intercorso deve essere dichiarato risolto per fatto e colpa del conduttore, che va altresì condannato al pagamento dei canoni scaduti e rimasti impagati, con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
Deve dunque essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione del cespite in favore del locatore. Ai sensi dell'art. 56 della L. n. 392/1978, deve essere fissata, valutate le contrapposte esigenze delle parti e il rilevante ammontare della morosità, la data del rilascio dell'immobile al 16.02.2026.
Corollario di quanto precede è anche l'accoglimento della ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, volta alla condanna del resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti. Tali canoni, tuttavia, andranno quantificati fino alla data della presente decisione e non, come invece richiesto dal ricorrente, fino all'effettivo rilascio dell'immobile da parte del resistente. Ed invero, tale forma di condanna in futuro è consentita solo in caso di pronuncia del decreto ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, come disposto dall'art. 664 c.p.c.; tale norma è da intendersi di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione analogica al di fuori della specifica casistica in essa disciplinata, per la natura eccezionale dello strumento della condanna in futuro nell'ambito del sistema civilistico, sia contrattuale che risarcitorio.
Ne consegue che, ammontando ad euro 500,00 mensili il canone di locazione pattuito tra le parti in forza del contratto in atti, ed essendo state 12 le mensilità rimaste insolute sino alla presente pronuncia (ossia dal gennaio al dicembre 2025), il resistente
[...]
va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma CP_1
di euro 6000,00, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti fino alla data della presente decisione (16/12/2025).
Alla soccombenza segue la condanna di al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente delle spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 (scaglione sino ad euro 26.000,00, valori minimi per le fasi processuali espletate in ragione dell'esiguo valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile terraneo sito in
Giugliano in Campania (NA) alla via Milanesi n. 22, catastalmente meglio individuato in atti, per grave inadempimento di;
Controparte_1
- condanna quest'ultimo alla restituzione, in favore del ricorrente, del predetto immobile, fissando per il rilascio la data del 16.02.2026; - condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma di euro 6000,00 per canoni scaduti sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda sino al completo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 188,80 per spese ed Euro 1.700,00
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA
come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 16/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. U., 30/06/2025 n. 17603), non si riscontrano, in linea di massima, ostacoli alla sostituzione dell'udienza pubblica con le modalità di celebrazione della stessa ex art. 127 ter c.p.c. (sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche apportate con D.lgs. n. 164/2024); che, infatti, per quanto attiene specificamente al cd. rito lavoro, la trattazione scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale) ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che oggi avviene in modo automatico e, per quanto disposto dal novellato art. 127 ter ult. co. c.p.c., si considera letto in udienza se il provvedimento viene depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note (come peraltro già affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza, non ravvisandosi ragioni ostative al riguardo ed in mancanza di opposizione delle parti;
viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
N. 7344/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 7344/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via Cavour n. 4 presso lo studio dell'Avv. DI GIROLAMO GUIDO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione di intimazione di sfratto,
- Ricorrente
E
(c.f.: ), non costituito Controparte_1 C.F._3
- Resistente
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione di intimazione di sfratto per morosità
[...]
ha convenuto in giudizio deducendo: - di Parte_1 Controparte_1
essere proprietario dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Milanesi n. 22,
catastalmente meglio individuato in atti;
- di aver stipulato in data 04/09/2024 contratto di locazione con per la durata di anni 3 (con decorrenza dal Controparte_1
4.09.2024 al 3.09.2027) con eventuale proroga per altri due anni in caso di mancata disdetta;
- che il canone mensile convenuta tra le parti era di euro 500,00; - che il conduttore, dal mese di Gennaio dell'anno 2025 si rendeva moroso nei pagamenti del canone di locazione per un importo complessivo pari ad Euro 3.000,00, corrispondenti a 6 mensilità; - che il cennato inadempimento è grave e giustifica la risoluzione del contratto, con condanna di parte intimata al pagamento di quanto dovuto in forza del predetto contratto.
Non si è costituito e, dal momento che la notifica Controparte_1
nei suoi confronti si è perfezionata ex art. 143 c.p.c., lo sfratto non è stato convalidato ed è
stato disposto il mutamento del rito.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha insistito per “la convalida dello sfratto e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti dal mese di
Gennaio 2025 al mese di Dicembre 2025 per un importo complessivo all'attualità di Euro
6.000,00 oltre interessi, nonché di tutti i canoni di locazione da scadere fino alla data di
effettiva liberazione dell'immobile”, con il favore delle spese di lite.
Parte resistente non si costituiva, nonostante regolare citazione in giudizio, onde ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
***
Nel merito, come anticipato, la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, è noto che il perfezionamento della notifica di intimazione dello sfratto per morosità ex art. 143 c.p.c. osta alla relativa convalida ed al rilascio dell'immobile
(art. 660 c.p.c.).
La notifica ex art. 143, con la sua fictio juris di conoscenza, dal momento che si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale o presso il pubblico ministero,
non si concilia con l'esigenza di effettiva conoscenza dell'intimazione, né, consente di applicare il disposto di cui all'art. 660, 3° comma c.p.c., che richiede, per il caso di notifica non fatta nelle mani dell'intimato, la spedizione di un avviso raccomandato dell'avvenuta notificazione.
In altri termini, la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non consente la pronuncia dell'ordinanza di convalida, perché in iure difetta il presupposto dell'implicita ammissione dei fatti da parte dell'intimato.
Per altro verso, la stessa notificazione può essere idonea a sorreggere la successiva fase ordinaria in quanto in essa l'intimante non può avvalersi della ficta confessio che caratterizza la fase sommaria ma è tenuto a fornire la prova di tutti i presupposti posti a fondamento della domanda (dall'esistenza del contratto di locazione alla durata dello stesso;
dalla titolarità
attiva e passiva del rapporto all'ammontare dei canoni) e che , dunque, la fictio juris di conoscenza di cui all'art. 143 c.p.c. sia sufficiente – in quanto prevista dall'ordinamento – alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase a cognizione piena in cui la contumacia del convenuto non assume alcun significato di riconoscimento delle altrui ragioni.
Per tali ragioni, lo sfratto non venne convalidato ed è stato disposto il mutamento del rito.
Ciò posto, nel merito la domanda per inadempimento risulta fondata e va accolta, in quanto ancora oggi, a fronte della dedotta morosità (con decorrenza dal mese di gennaio
2025), ancora non sanata, parte convenuta non ha esibito atti idonei che attestino il pagamento di quanto dovuto dal conduttore.
Sul punto è noto che a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392 la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è
più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n.
392 (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
In diritto, è utile ricordare il principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, avente durata triennale per tale via dimostrando il titolo negoziale in base al quale ha agito in giudizio, ed ha allegato l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni a far data dal mese di gennaio 2025 e protrattosi senza soluzione di continuità sino alla data odierna, la cui gravità, come si è detto, è predeterminata per legge.
Si rammenta, infatti, anche il pagamento di un solo canone è di per sé sufficiente ad integrare un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza secondo il criterio legale precostituito ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392/1978.
Ne deriva, dunque, che il contratto tra le parti intercorso deve essere dichiarato risolto per fatto e colpa del conduttore, che va altresì condannato al pagamento dei canoni scaduti e rimasti impagati, con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
Deve dunque essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione del cespite in favore del locatore. Ai sensi dell'art. 56 della L. n. 392/1978, deve essere fissata, valutate le contrapposte esigenze delle parti e il rilevante ammontare della morosità, la data del rilascio dell'immobile al 16.02.2026.
Corollario di quanto precede è anche l'accoglimento della ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, volta alla condanna del resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti. Tali canoni, tuttavia, andranno quantificati fino alla data della presente decisione e non, come invece richiesto dal ricorrente, fino all'effettivo rilascio dell'immobile da parte del resistente. Ed invero, tale forma di condanna in futuro è consentita solo in caso di pronuncia del decreto ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, come disposto dall'art. 664 c.p.c.; tale norma è da intendersi di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione analogica al di fuori della specifica casistica in essa disciplinata, per la natura eccezionale dello strumento della condanna in futuro nell'ambito del sistema civilistico, sia contrattuale che risarcitorio.
Ne consegue che, ammontando ad euro 500,00 mensili il canone di locazione pattuito tra le parti in forza del contratto in atti, ed essendo state 12 le mensilità rimaste insolute sino alla presente pronuncia (ossia dal gennaio al dicembre 2025), il resistente
[...]
va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma CP_1
di euro 6000,00, a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti fino alla data della presente decisione (16/12/2025).
Alla soccombenza segue la condanna di al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente delle spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 (scaglione sino ad euro 26.000,00, valori minimi per le fasi processuali espletate in ragione dell'esiguo valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile terraneo sito in
Giugliano in Campania (NA) alla via Milanesi n. 22, catastalmente meglio individuato in atti, per grave inadempimento di;
Controparte_1
- condanna quest'ultimo alla restituzione, in favore del ricorrente, del predetto immobile, fissando per il rilascio la data del 16.02.2026; - condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma di euro 6000,00 per canoni scaduti sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda sino al completo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 188,80 per spese ed Euro 1.700,00
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA
come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 16/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )