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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Unica civile
Il Tribunale Ordinario di Locri, nella persona del Giudice Unico, dr. Martina Castaldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.), vertente
T R A
IN PERSONA DEL SUO TUTORE GIUDIZIARIO Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamento domiciliato in VIA Parte_2 C.F._1
CIRCONVALLAZIONE NORD N. 3 89048 SIDERNO, presso lo studio dell'avv. COLUCCIO
BEATRICE, che lo rappresenta e difende;
ATTORE/I
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Roberto Franco (codice fiscale: ), CodiceFiscale_2 con studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3 che la rappresenta e difende;
CONVENUTO/I
Conclusioni: come in atti
Rimessa in decisione all'udienza del 27.10.2025. pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione spiegata da , in persona del suo tutore giudiziario, avverso il pignoramento Parte_1 immobiliare proposto nei suoi confronti dal creditore Controparte_1
Nello specifico la , con atto di pignoramento notificato in data 1.9.2023 Controparte_1
e trascritto in data 28.9.2023, ha sottoposto ad espropriazione forzata il bene immobile di proprietà di sito in Siderno (RC), Via dello Sport, immobile a tre elevazioni fuori terra, Parte_1 vani catastali 12, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, p.lla 2589, sub. 7 (già sub.3) (cat. A/7) sulla base del contratto di mutuo a rogito notar del 12.11.2010 Persona_1
(rep.n. 24025, racc. n. 11651), munito di formula esecutiva in data 15.11.2010, di cui sono rimaste insolute n.39 rate a partire dal 29.02.2020 per un totale precettato di € 168.925,03, oltre interessi nella misura pattuita nel contratto di finanziamento dal 23.5.2023 all'effettivo soddisfo, spese e compensi professionali.
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 secondo comma, c.p.c., il debitore esecutato
, in persona del suo Tutore Giudiziario ha contestato: - nullità Parte_1 Persona_2 del pignoramento per violazione della normativa vigente in materia di sovra indebitamento;
- insussistenza del titolo esecutivo per illiquidità; nullità del precetto;
- decadenza dal beneficio del termine, violazione dell'art. 1186 c.c.;- violazione del canone della buona fede e correttezza;
- usurarietà degli interessi di mora;
- riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.; frazionamento del cespite oggetto di pignoramento.
All'esito della fase sommaria della spiegata opposizione, il GE con ordinanza del 20.06.2024 ha rigettato la richiesta sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio fino al 31 luglio 2024 per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo tutore Parte_1 giudiziario, ha introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni : “a) In via preliminare: - sospendere l'esecuzione, con decreto inaudita altera parte o, comunque, con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti in premessa ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.;
b) In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'inidoneità, la nullità, l'illegittimità e la conseguente pagina 2 di 10 inefficacia dell'atto di precetto e di pignoramento in quanto fondati su un titolo esecutivo carente dell'efficacia esecutiva
e, per l'effetto, dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno all'opponente; - accogliere il presente atto per le ulteriori ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno all'opponente; In subordine: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi precedenti, Voglia l'Ill.mo G.U. rideterminare le somme effettivamente dovute, anche previo espletamento di CTU contabile che sin d'ora si chiede;
- procedere alla riduzione del pignoramento, ovvero Voglia considerare la possibilità di effettuare l'operazione di frazionamento con la quale la banca consentirà che l'ipoteca, gravante sull'intera unità immobiliare, venga divisa per le unità necessarie coinvolte, ognuna delle quali garantirà il credito in questione anche esso frazionato. - disporre
l'attivazione delle stipulate polizze assicurative n. 5301/03 e 5202/02 abbinate al contratto di mutuo, sussistendone i presupposti;
- disporre un piano di ristrutturazione del debito che tenga conto delle condizioni concrete in cui versa il debitore esecutato. c) In ogni caso: - condannare la (capitale Controparte_1 sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Roma e partita I.V.A. ), con sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30, P.IVA_1 iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la
Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Controparte_2
– in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed in
[...] carica, come in atti rappresentata e difesa, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere la stessa intrapreso una procedura esecutiva illegittima ed ingiusta;
- condannare la , alla rifusione CP_1 Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria si chiede disporsi
CTU contabile al fine di accertare il corretto rapporto di dare/avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato, nonché sulla base del contratto di mutuo e dell'eventuale variazione delle condizioni economiche da parte della banca nel corso dell'esecuzione dello stesso”.
Si è costituito in giudizio la creditrice procedente la quale ha Controparte_1 chiesto “in via principale e nel merito: - accertato e dichiarato che, per i motivi sopra esposti, la domanda deve ritenersi inammissibile ed infondata in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio, rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condannarlo alla soccombenza per non aver Parte_1 fornito adeguata prova della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e dei relativi fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità, validità ed efficacia del contratto di mutuo a rogito notar
del 12.11.2010 (rep. n. 24025, racc. n. 11651), munito di formula esecutiva in data Persona_1
pagina 3 di 10 15.11.2010, in quanto attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di “BNL” di procedere ad esecuzione forzata, in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito - pari, alla data del 22.5.2023 a complessivi €
167.969,11, di cui € 130.428,05 per capitale residuo ed € 37.541,06 per rate insolute ed interessi, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto dal 23.5.2024 fino al soddisfo, spese sostenute e successive occorrende - per effetto dell'inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 16.6.2023 e di tutti i successivi atti esecutivi e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- quindi, rigettare la richiesta di condanna della banca ex art. 96 c.p.c., non essendo provata né allegata alcuna responsabilità per aver intrapreso una procedura esecutiva illegittima ed ingiusta né alcun danno patito dall'opponente; - rigettare, infine, l'istanza di riduzione del pignoramento per mancata sussistenza dei presupposti, nonché l'istanza di frazionamento, per i motivi esposti. In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere rilevate e provate somme precettate non dovute, accertare e dichiarare che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di quest'ultimo e, per l'effetto, limitare la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di esse e respingere la domanda attorea per la somma dovuta a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa: - ancora, nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovesse essere accertato un credito a favore dell'opponente nei confronti della banca convenuta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti.”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale, non potendosi ammettere la richiesta ctu attesa la genericità dell'eccezione e tenuto conto che essa presuppone la dedizione dei fatti principali posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (vedi sul punto SSUU gemelle
Cassazione 3086/2022 e 6500/2022 oltre a Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048 sull'inammissibilità delle ctu a carattere meramente esplorativo avendo la stessa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze).
2. Tanto premesso ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata per le ragioni di seguito specificate.
2.1. La prima eccezione ha ad oggetto la nullità del pignoramento per violazione della normativa vigente in materia di sovra indebitamento. Parte attrice sostiene sia che il creditore procedente non ha tenuto in considerazione le sue proposte di ridefinizione del debito, sia la sua intenzione di pagina 4 di 10 avvalersi di un accordo di composizione della crisi o piano di rientro, al fine di evitare l'espropriazione dell'immobile pignorato.
Tale eccezione risulta infondata in quanto l'istituto di credito a fronte dell'inadempimento del mutuatario, non è tenuto ad approvare un “piano di rientro” proposto da quest'ultimo, ma può esigere l'adempimento della controparte e può chiedere la risoluzione del contratto in presenza delle condizioni di cui agli articoli 1453 e ss. c.c..
Con riferimento alla volontà di avvalersi di uno strumento per la regolarizzazione della crisi da sovraindebitamento, ad oggi non risulta che ciò sia stato fatto e comunque solo il giudice della procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti, può sospendere il processo esecutivo e non il giudice dell'esecuzione (o del merito dell'opposizione).
2.2. Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente, odierno attore, ha eccepito l'insussistenza del titolo esecutivo per illiquidità del credito e la nullità del precetto in quanto generico. Più nel dettaglio ha affermato che il credito non è liquido in quanto non risulta possibile stabilire il quantum dovuto considerato che negli anni sono intervenuti i pagamenti di alcune rate del mutuo e che il precetto è generico perché non consente di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto dell'intimazione e in particolare non è possibile sapere come si sia giunti all'importo di € 3.673,37 a titolo di interessi di mora richiedendo inoltre il pagamento degli interessi di mora dal 22 maggio in poi senza indicare la base di calcolo per determinare gli interessi stessi;
Anche tale eccezione è infondata.
L'istituto di credito ha agito sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il quale risulta essere un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.
L'aver provveduto al pagamento di alcune rate non priva il contratto di mutuo della sua qualità di titolo esecutivo. Nel caso in cui si proceda per il recupero del credito, il creditore procedente è tenuto ad indicare nell'atto di precetto la somma che egli ritiene dovuta, come è stato fatto nel caso di specie, in cui nel corpo dell'atto di precetto è indicata la somma dovuta e a che titolo ( si veda pagina 3 dell'atto di precetto) e il debitore, qualora non concordi con la somma precettata, deve effettuare una specifica contestazione producendo la documentazione necessaria per provarne la fondatezza.
A conferma di quanto detto, si condivide quanto recentemente ricordato dalla Cassazione con sentenza n. 8096/2022 che, conformemente ad altri precedenti sul punto, ha affermato che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna pagina 5 di 10 spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
Ciò che è richiesto ai fini della validità, quindi, è la necessaria indicazione nell'atto di precetto dell'
“obbligo risultante dal titolo esecutivo” (art. 480 c. I c.p.c.), cioè la specificazione dell'importo preteso dal creditore e non anche la specificazione dei calcoli che hanno condotto a quel risultato, del numero e dei ratei non pagati.
La stessa conclusione vale con riferimento alla base di calcolo degli ulteriori interessi di mora, che, nel caso di specie, è stabilita all'art 4 paragrafo 2 del contratto di mutuo e quindi facilmente ricavabile.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione si eccepisce l'erronea applicazione dell'art 1186 c.c. e la decadenza dal beneficio del termine, non essendosi configurata, a parere dell'odierno attore, alcuna delle ipotesi previste dalla norma, e la vessatorietà della clausola sulla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di un solo rateo del finanziamento previsto dall'art 9 del capitolato di patti e condizioni generali di cui all'allegato A del contratto di mutuo, perché riconosce alla banca la facoltà di risolvere il contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni non significative, consente all'istituto di credito di estendere la decadenza del termine al caso di mancato pagamento di una sola rata in violazione dell'articolo 40 c. II del d. lgs. n. 385/1993.
L'art 9 del capitolato di parti e condizioni generali di cui all'allegato “A” del contratto di mutuo, rubricato “decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento” prevede che in caso di mancato pagamento di una rata e trascorsi 180 giorni dalla relativa scadenza, la banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art
1186 c.c., o avrà diritto a risolvere ipso iure ai sensi dell'art 1456 c.c. il contratto, in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
In sostanza la nel caso in cui non si provveda al pagamento anche di una sola rata e decorsi CP_1
180 giorni dalla relativa scadenza, secondo quanto risultante dal suddetto art 9 può sia chiedere l'immediato pagamento del debito residuo (nonostante il piano originale prevedeva un pagamento rateale) sia diritto a risolvere il contratto.
Secondo parte attrice non si sono verificati i requisiti alternativi previsti dall'art 1186 c.c.
(“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”). pagina 6 di 10 Pur non essendo variata la garanzia data, si ritiene che nel caso di specie vi siano i profili di insolvenza. Infatti l'importo precettato equivale a 39 rate a partire dal 29.2.2020 (infatti il rateo mensile previsto dal contratto è di € 858,31 che, moltiplicato per 39, da la somma totale di euro
33.474,09), per cui non si tratta del mancato pagamento di poche rate, che, sia chiaro, potrebbero comunque condurre alla decadenza dal beneficio del termine e alla risoluzione del contratto, ma di oltre tre anni di rate non pagate, potendosi quindi ritenere che il debitore non sia più nella posizione di far fronte agli impegni di natura economica e agli obblighi assunti nel contratto di mutuo con i normali mezzi di pagamento (viceversa non si ritiene vi sia insolvenza qualora il debitore sia in grado di adempiere in un lasso di tempo ragionevole al pagamento pattuito).
Con riferimento alla risoluzione del contratto, la scrivente ritiene di condividere quanto affermato dalla Cassazione civile sez. 1 con ordinanza N. 12177 del 2025 che ha stabilito la legittimità della risoluzione di un contratto di mutuo basata su una clausola risolutiva espressa, anche a fronte del mancato pagamento di sole tre rate. In tale pronuncia è stato inoltre chiarito la notifica dell'atto di precetto manifesta la volontà della banca di avvalersi di tale clausola, rendendo superflua una precedente diffida ad adempiere.
Come si è già avuto modo di precisare, nel caso in analisi le rate insolute sono ben superiori a quelle previste dalla Suprema Corte rendendo superflua ogni valutazione circa la possibile vessatorietà della clausola prevista negli art 9, 10, 11 del capitolato allegato “A” del contratto di mutuo in quanto la morosità appare ben più rilevante di quella in base al quale la banca avrebbe potuto agire
Non si ritiene neanche condivisibile il richiamo all'art. 40 comma 2 Tub, in quanto tale norma disciplina l'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo da parte della banca qualora vi sia il ritardato pagamento di una rata almeno per sette volte, anche non consecutive. Nel caso in analisi non si tratta di un pagamento ritardato ma di un mancato pagamento, come si è già precedentemente chiarito e comunque di gran lunga superiore alle 7 rate previste dalla norma.
Ad ogni buon conto e per maggior chiarezza, se pur ci trovassimo di fronte ad una clausola vessatoria inserita negli art 9,10 e 11 del capitolato di parti e condizioni generali previsti dall'allegato “A”, la conseguente nullità della stessa non farebbe venire meno il resto del contratto che rimane valido ed efficace e la clausola nulla viene sostituita dalla disciplina legale, nel caso in analisi quella prevista dagli art gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ., anche alla luce dell'interpretazioni giurisprudenziali, non rilevandosi, quindi, un concreto ed attuale interesse circa la verifica della pagina 7 di 10 presenza di eventuali clausole vessatorie.
2.4. Il quarto motivo di opposizione ha ad oggetto la violazione del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto concretizzatasi nella mancata valutazione della volontà del debitore di rimodulare il pagamento delle rate a causa della mutata condizione economica.
Seppur condivisibile la ricostruzione fatta da parte attrice con riferimento alla buona fede e correttezza anche alla luce del principio solidaristico previsto dall'art 2 della Costituzione, il richiamo a tale principio sicuramente non comprende un dovere della banca alla rinegoziazione la quale può accettare o meno la richiesta a seguito di una valutazione del merito di credito nel rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale ad essa applicabile, con la conseguenza che è fatta comunque salva la libertà della di negoziare o meno, non essendoci un “diritto di CP_1 rinegoziazione” (41 bis comma 5, D.L n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, novellato), mentre va ritenuto esistente un dovere di risposta alla richiesta avanzata dal debitore (per cui non è comunque prevista ancora alcuna sanzione).
Nel caso in analisi, dalla documentazione depositata in atti, pare possibile affermare che la banca ha partecipato attivamente alla richiesta di ristrutturazione del mutuo (si veda mail del 30.07.2021 a cui il debitore ha risposto in data 07.09.2021 e le successive comunicazioni del 30.12.2021 dove lo stesso debitore, per il tramite del suo legale, da atto di un oggettivo ritardo nella produzione documentale richiesta) ma non ha ritenuto di proseguire nella richiesta rinegoziazione.
Non si vede quindi configurabile una ipotesi di violazione del canone della buona fede e di abuso del diritto, che, comunque, se ritenuti sussistenti, darebbero luogo, al più, al risarcimento del danno senza compromettere il diritto della banca al pagamento del credito vantato.
2.5. Con il quinto motivo di opposizione si sostiene l'usurarietà dei tassi di mora.
L'eccezione risulta infondata, generica e comunque non provata. Infatti l'art 4 del contratto di mutuo e determinativo degli interessi di mora e del tasso applicabile in caso di ritardato adempimento, stabilisce che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente in misura pari al tasso soglia antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” rilevato trimestralmente … attualmente pari al “tasso soglia antiusura” (6,765%)” per tanto è lo stesso contratto di mutuo che prevede una clausola di salvaguardia che impedisce di fatto il verificarsi dell'usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia. Qualsiasi eccezione riguardante l'usura, per tanto, deve essere specifica perché volta a dimostrare che nonostante la presenza di tale clausola di salvaguardia, in concreto, vi sia stato il superamento del tasso soglia. pagina 8 di 10 Anche l'eccezione di nullità della capitalizzazione degli interessi, oltre a non essere in alcun modo provata, è infondata in quanto la stessa può può riguardare il contratto di conto corrente e non un mutuo, in cui non vi sono dei rapporti di credito/debito con interessi attivi e passivi da regolare per tanto non appare necessario approfondire ulteriormente la questione.
2.6. Infine il debitore esecutato chiede: di procedere alla riduzione del pignoramento, ovvero
Voglia considerare la possibilità di effettuare l'operazione di frazionamento con la quale la banca consentirà che l'ipoteca, gravante sull'intera unità immobiliare, venga divisa per le unità necessarie coinvolte, ognuna delle quali garantirà il credito in questione anche esso frazionato;
- disporre l'attivazione delle stipulate polizze assicurative n. 5301/03 e 5202/02 abbinate al contratto di mutuo, sussistendone i presupposti;
- disporre un piano di ristrutturazione del debito che tenga conto delle condizioni concrete in cui versa il debitore esecutato.
Tutte le richieste su elencate risultano inammissibili in questa sede per i motivi di seguito esplicati.
Preliminarmente la riduzione del pignoramento viene disposta dal giudice dell'esecuzione su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente per tanto non risulta questa la sede giusta per proporre tale richiesta.
Le medesime conclusioni vanno effettuate con la richiesta di frazionamento del bene oggetto di pignoramento.
La richiesta attivazione delle polizze assicurative n 5201/03 e 5202/02 mediante la chiamata in causa dell'assicurazione non risulta ammissibile. La chiamata in casa di un terzo, infatti, è un istituto previsto dall'art 269 del c.p.c. a disposizione del convenuto e non dell'attore (che poteva provvedere alla citazione in giudizio di una ulteriore parte, qualora interessato). Inoltre, nel merito, non si ravvisa una esigenza di simultaneus porcessus in quanto la finalità dell'opposizione all'esecuzione e quella di verificare il diritto del creditore procedente a dar luogo all'esecuzione stessa. Se, come nel caso di specie, si vuol far valere il dovere di un terzo di adempiere all'obbligazione a fronte dell'impossibilità oggettiva a produrre reddito da parte del debitore principale, tale ricorrenza se provata, comunque non incide sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo quindi venir meno qualsiasi esigenza di cumulare nel presente procedimento molteplici domande.
Per tutto quanto fin ora detto non si configura neanche l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e va per tanto rigettata anche la conseguente richiesta di condanna. pagina 9 di 10 In conclusione, e alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte l'opposizione spiegata da Parte_1
, in persona del suo tutore giudiziario, avverso il pignoramento immobiliare proposto nei
[...] suoi confronti dal creditore non può essere accolta essendo Controparte_1 state rigettare tutte le domande proproste.
3. La statuizione sulle spese di lite della fase a cognizione ordinaria segue la soccombenza;
queste si liquidano come in dispositivo a carico di e in favore di Parte_1 [...]
ai sensi della tabella n. 10 allegata al d.m. n. 55/2014. Controparte_1
L'attore ha di fatto contestato il diritto della controparte di avviare il processo esecutivo e per tale ragione si ritiene (in ossequio ai principi enunciati da Cass. Civ. n. 1360/2014, ribaditi da Cass. Civ.
n. 38370/2021; in sintesi, bisogna avere riguardo agli effetti economici concreti dell'accoglimento dell'opposizione e in via residuale al valore del bene esecutato) che il valore della causa sia pari all'importo indicato nell'atto di precetto, si individua dunque lo scaglione da € 52.000,01 a €
256.000,00 valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate in giudizio, considerato altresì il fatto che la fase a cognizione ordinaria è uno sviluppo di quella a cognizione sommaria e con riduzione della fase l'istruttoria che, in sostanza, non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Locri, in persona del g.u., dr. Martina Castaldo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite della presente fase a cognizione sommaria sostenute da quest'ultima,
[...] liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data
19.11.2025
Il Giudice
dr. Martina Castaldo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Unica civile
Il Tribunale Ordinario di Locri, nella persona del Giudice Unico, dr. Martina Castaldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2' comma c.p.c.), vertente
T R A
IN PERSONA DEL SUO TUTORE GIUDIZIARIO Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamento domiciliato in VIA Parte_2 C.F._1
CIRCONVALLAZIONE NORD N. 3 89048 SIDERNO, presso lo studio dell'avv. COLUCCIO
BEATRICE, che lo rappresenta e difende;
ATTORE/I
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Roberto Franco (codice fiscale: ), CodiceFiscale_2 con studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3 che la rappresenta e difende;
CONVENUTO/I
Conclusioni: come in atti
Rimessa in decisione all'udienza del 27.10.2025. pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione spiegata da , in persona del suo tutore giudiziario, avverso il pignoramento Parte_1 immobiliare proposto nei suoi confronti dal creditore Controparte_1
Nello specifico la , con atto di pignoramento notificato in data 1.9.2023 Controparte_1
e trascritto in data 28.9.2023, ha sottoposto ad espropriazione forzata il bene immobile di proprietà di sito in Siderno (RC), Via dello Sport, immobile a tre elevazioni fuori terra, Parte_1 vani catastali 12, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, p.lla 2589, sub. 7 (già sub.3) (cat. A/7) sulla base del contratto di mutuo a rogito notar del 12.11.2010 Persona_1
(rep.n. 24025, racc. n. 11651), munito di formula esecutiva in data 15.11.2010, di cui sono rimaste insolute n.39 rate a partire dal 29.02.2020 per un totale precettato di € 168.925,03, oltre interessi nella misura pattuita nel contratto di finanziamento dal 23.5.2023 all'effettivo soddisfo, spese e compensi professionali.
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 secondo comma, c.p.c., il debitore esecutato
, in persona del suo Tutore Giudiziario ha contestato: - nullità Parte_1 Persona_2 del pignoramento per violazione della normativa vigente in materia di sovra indebitamento;
- insussistenza del titolo esecutivo per illiquidità; nullità del precetto;
- decadenza dal beneficio del termine, violazione dell'art. 1186 c.c.;- violazione del canone della buona fede e correttezza;
- usurarietà degli interessi di mora;
- riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.; frazionamento del cespite oggetto di pignoramento.
All'esito della fase sommaria della spiegata opposizione, il GE con ordinanza del 20.06.2024 ha rigettato la richiesta sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio fino al 31 luglio 2024 per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo tutore Parte_1 giudiziario, ha introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni : “a) In via preliminare: - sospendere l'esecuzione, con decreto inaudita altera parte o, comunque, con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti in premessa ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.;
b) In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'inidoneità, la nullità, l'illegittimità e la conseguente pagina 2 di 10 inefficacia dell'atto di precetto e di pignoramento in quanto fondati su un titolo esecutivo carente dell'efficacia esecutiva
e, per l'effetto, dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno all'opponente; - accogliere il presente atto per le ulteriori ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno all'opponente; In subordine: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi precedenti, Voglia l'Ill.mo G.U. rideterminare le somme effettivamente dovute, anche previo espletamento di CTU contabile che sin d'ora si chiede;
- procedere alla riduzione del pignoramento, ovvero Voglia considerare la possibilità di effettuare l'operazione di frazionamento con la quale la banca consentirà che l'ipoteca, gravante sull'intera unità immobiliare, venga divisa per le unità necessarie coinvolte, ognuna delle quali garantirà il credito in questione anche esso frazionato. - disporre
l'attivazione delle stipulate polizze assicurative n. 5301/03 e 5202/02 abbinate al contratto di mutuo, sussistendone i presupposti;
- disporre un piano di ristrutturazione del debito che tenga conto delle condizioni concrete in cui versa il debitore esecutato. c) In ogni caso: - condannare la (capitale Controparte_1 sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Roma e partita I.V.A. ), con sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30, P.IVA_1 iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la
Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Controparte_2
– in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed in
[...] carica, come in atti rappresentata e difesa, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere la stessa intrapreso una procedura esecutiva illegittima ed ingiusta;
- condannare la , alla rifusione CP_1 Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria si chiede disporsi
CTU contabile al fine di accertare il corretto rapporto di dare/avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato, nonché sulla base del contratto di mutuo e dell'eventuale variazione delle condizioni economiche da parte della banca nel corso dell'esecuzione dello stesso”.
Si è costituito in giudizio la creditrice procedente la quale ha Controparte_1 chiesto “in via principale e nel merito: - accertato e dichiarato che, per i motivi sopra esposti, la domanda deve ritenersi inammissibile ed infondata in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio, rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condannarlo alla soccombenza per non aver Parte_1 fornito adeguata prova della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e dei relativi fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità, validità ed efficacia del contratto di mutuo a rogito notar
del 12.11.2010 (rep. n. 24025, racc. n. 11651), munito di formula esecutiva in data Persona_1
pagina 3 di 10 15.11.2010, in quanto attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di “BNL” di procedere ad esecuzione forzata, in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito - pari, alla data del 22.5.2023 a complessivi €
167.969,11, di cui € 130.428,05 per capitale residuo ed € 37.541,06 per rate insolute ed interessi, oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto dal 23.5.2024 fino al soddisfo, spese sostenute e successive occorrende - per effetto dell'inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 16.6.2023 e di tutti i successivi atti esecutivi e, conseguentemente, la sussistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;
- quindi, rigettare la richiesta di condanna della banca ex art. 96 c.p.c., non essendo provata né allegata alcuna responsabilità per aver intrapreso una procedura esecutiva illegittima ed ingiusta né alcun danno patito dall'opponente; - rigettare, infine, l'istanza di riduzione del pignoramento per mancata sussistenza dei presupposti, nonché l'istanza di frazionamento, per i motivi esposti. In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere rilevate e provate somme precettate non dovute, accertare e dichiarare che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di quest'ultimo e, per l'effetto, limitare la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di esse e respingere la domanda attorea per la somma dovuta a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa: - ancora, nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovesse essere accertato un credito a favore dell'opponente nei confronti della banca convenuta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti.”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale, non potendosi ammettere la richiesta ctu attesa la genericità dell'eccezione e tenuto conto che essa presuppone la dedizione dei fatti principali posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (vedi sul punto SSUU gemelle
Cassazione 3086/2022 e 6500/2022 oltre a Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048 sull'inammissibilità delle ctu a carattere meramente esplorativo avendo la stessa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze).
2. Tanto premesso ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata per le ragioni di seguito specificate.
2.1. La prima eccezione ha ad oggetto la nullità del pignoramento per violazione della normativa vigente in materia di sovra indebitamento. Parte attrice sostiene sia che il creditore procedente non ha tenuto in considerazione le sue proposte di ridefinizione del debito, sia la sua intenzione di pagina 4 di 10 avvalersi di un accordo di composizione della crisi o piano di rientro, al fine di evitare l'espropriazione dell'immobile pignorato.
Tale eccezione risulta infondata in quanto l'istituto di credito a fronte dell'inadempimento del mutuatario, non è tenuto ad approvare un “piano di rientro” proposto da quest'ultimo, ma può esigere l'adempimento della controparte e può chiedere la risoluzione del contratto in presenza delle condizioni di cui agli articoli 1453 e ss. c.c..
Con riferimento alla volontà di avvalersi di uno strumento per la regolarizzazione della crisi da sovraindebitamento, ad oggi non risulta che ciò sia stato fatto e comunque solo il giudice della procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti, può sospendere il processo esecutivo e non il giudice dell'esecuzione (o del merito dell'opposizione).
2.2. Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente, odierno attore, ha eccepito l'insussistenza del titolo esecutivo per illiquidità del credito e la nullità del precetto in quanto generico. Più nel dettaglio ha affermato che il credito non è liquido in quanto non risulta possibile stabilire il quantum dovuto considerato che negli anni sono intervenuti i pagamenti di alcune rate del mutuo e che il precetto è generico perché non consente di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto dell'intimazione e in particolare non è possibile sapere come si sia giunti all'importo di € 3.673,37 a titolo di interessi di mora richiedendo inoltre il pagamento degli interessi di mora dal 22 maggio in poi senza indicare la base di calcolo per determinare gli interessi stessi;
Anche tale eccezione è infondata.
L'istituto di credito ha agito sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il quale risulta essere un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.
L'aver provveduto al pagamento di alcune rate non priva il contratto di mutuo della sua qualità di titolo esecutivo. Nel caso in cui si proceda per il recupero del credito, il creditore procedente è tenuto ad indicare nell'atto di precetto la somma che egli ritiene dovuta, come è stato fatto nel caso di specie, in cui nel corpo dell'atto di precetto è indicata la somma dovuta e a che titolo ( si veda pagina 3 dell'atto di precetto) e il debitore, qualora non concordi con la somma precettata, deve effettuare una specifica contestazione producendo la documentazione necessaria per provarne la fondatezza.
A conferma di quanto detto, si condivide quanto recentemente ricordato dalla Cassazione con sentenza n. 8096/2022 che, conformemente ad altri precedenti sul punto, ha affermato che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna pagina 5 di 10 spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
Ciò che è richiesto ai fini della validità, quindi, è la necessaria indicazione nell'atto di precetto dell'
“obbligo risultante dal titolo esecutivo” (art. 480 c. I c.p.c.), cioè la specificazione dell'importo preteso dal creditore e non anche la specificazione dei calcoli che hanno condotto a quel risultato, del numero e dei ratei non pagati.
La stessa conclusione vale con riferimento alla base di calcolo degli ulteriori interessi di mora, che, nel caso di specie, è stabilita all'art 4 paragrafo 2 del contratto di mutuo e quindi facilmente ricavabile.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione si eccepisce l'erronea applicazione dell'art 1186 c.c. e la decadenza dal beneficio del termine, non essendosi configurata, a parere dell'odierno attore, alcuna delle ipotesi previste dalla norma, e la vessatorietà della clausola sulla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di un solo rateo del finanziamento previsto dall'art 9 del capitolato di patti e condizioni generali di cui all'allegato A del contratto di mutuo, perché riconosce alla banca la facoltà di risolvere il contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni non significative, consente all'istituto di credito di estendere la decadenza del termine al caso di mancato pagamento di una sola rata in violazione dell'articolo 40 c. II del d. lgs. n. 385/1993.
L'art 9 del capitolato di parti e condizioni generali di cui all'allegato “A” del contratto di mutuo, rubricato “decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento” prevede che in caso di mancato pagamento di una rata e trascorsi 180 giorni dalla relativa scadenza, la banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art
1186 c.c., o avrà diritto a risolvere ipso iure ai sensi dell'art 1456 c.c. il contratto, in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
In sostanza la nel caso in cui non si provveda al pagamento anche di una sola rata e decorsi CP_1
180 giorni dalla relativa scadenza, secondo quanto risultante dal suddetto art 9 può sia chiedere l'immediato pagamento del debito residuo (nonostante il piano originale prevedeva un pagamento rateale) sia diritto a risolvere il contratto.
Secondo parte attrice non si sono verificati i requisiti alternativi previsti dall'art 1186 c.c.
(“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”). pagina 6 di 10 Pur non essendo variata la garanzia data, si ritiene che nel caso di specie vi siano i profili di insolvenza. Infatti l'importo precettato equivale a 39 rate a partire dal 29.2.2020 (infatti il rateo mensile previsto dal contratto è di € 858,31 che, moltiplicato per 39, da la somma totale di euro
33.474,09), per cui non si tratta del mancato pagamento di poche rate, che, sia chiaro, potrebbero comunque condurre alla decadenza dal beneficio del termine e alla risoluzione del contratto, ma di oltre tre anni di rate non pagate, potendosi quindi ritenere che il debitore non sia più nella posizione di far fronte agli impegni di natura economica e agli obblighi assunti nel contratto di mutuo con i normali mezzi di pagamento (viceversa non si ritiene vi sia insolvenza qualora il debitore sia in grado di adempiere in un lasso di tempo ragionevole al pagamento pattuito).
Con riferimento alla risoluzione del contratto, la scrivente ritiene di condividere quanto affermato dalla Cassazione civile sez. 1 con ordinanza N. 12177 del 2025 che ha stabilito la legittimità della risoluzione di un contratto di mutuo basata su una clausola risolutiva espressa, anche a fronte del mancato pagamento di sole tre rate. In tale pronuncia è stato inoltre chiarito la notifica dell'atto di precetto manifesta la volontà della banca di avvalersi di tale clausola, rendendo superflua una precedente diffida ad adempiere.
Come si è già avuto modo di precisare, nel caso in analisi le rate insolute sono ben superiori a quelle previste dalla Suprema Corte rendendo superflua ogni valutazione circa la possibile vessatorietà della clausola prevista negli art 9, 10, 11 del capitolato allegato “A” del contratto di mutuo in quanto la morosità appare ben più rilevante di quella in base al quale la banca avrebbe potuto agire
Non si ritiene neanche condivisibile il richiamo all'art. 40 comma 2 Tub, in quanto tale norma disciplina l'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo da parte della banca qualora vi sia il ritardato pagamento di una rata almeno per sette volte, anche non consecutive. Nel caso in analisi non si tratta di un pagamento ritardato ma di un mancato pagamento, come si è già precedentemente chiarito e comunque di gran lunga superiore alle 7 rate previste dalla norma.
Ad ogni buon conto e per maggior chiarezza, se pur ci trovassimo di fronte ad una clausola vessatoria inserita negli art 9,10 e 11 del capitolato di parti e condizioni generali previsti dall'allegato “A”, la conseguente nullità della stessa non farebbe venire meno il resto del contratto che rimane valido ed efficace e la clausola nulla viene sostituita dalla disciplina legale, nel caso in analisi quella prevista dagli art gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ., anche alla luce dell'interpretazioni giurisprudenziali, non rilevandosi, quindi, un concreto ed attuale interesse circa la verifica della pagina 7 di 10 presenza di eventuali clausole vessatorie.
2.4. Il quarto motivo di opposizione ha ad oggetto la violazione del canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto concretizzatasi nella mancata valutazione della volontà del debitore di rimodulare il pagamento delle rate a causa della mutata condizione economica.
Seppur condivisibile la ricostruzione fatta da parte attrice con riferimento alla buona fede e correttezza anche alla luce del principio solidaristico previsto dall'art 2 della Costituzione, il richiamo a tale principio sicuramente non comprende un dovere della banca alla rinegoziazione la quale può accettare o meno la richiesta a seguito di una valutazione del merito di credito nel rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale ad essa applicabile, con la conseguenza che è fatta comunque salva la libertà della di negoziare o meno, non essendoci un “diritto di CP_1 rinegoziazione” (41 bis comma 5, D.L n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, novellato), mentre va ritenuto esistente un dovere di risposta alla richiesta avanzata dal debitore (per cui non è comunque prevista ancora alcuna sanzione).
Nel caso in analisi, dalla documentazione depositata in atti, pare possibile affermare che la banca ha partecipato attivamente alla richiesta di ristrutturazione del mutuo (si veda mail del 30.07.2021 a cui il debitore ha risposto in data 07.09.2021 e le successive comunicazioni del 30.12.2021 dove lo stesso debitore, per il tramite del suo legale, da atto di un oggettivo ritardo nella produzione documentale richiesta) ma non ha ritenuto di proseguire nella richiesta rinegoziazione.
Non si vede quindi configurabile una ipotesi di violazione del canone della buona fede e di abuso del diritto, che, comunque, se ritenuti sussistenti, darebbero luogo, al più, al risarcimento del danno senza compromettere il diritto della banca al pagamento del credito vantato.
2.5. Con il quinto motivo di opposizione si sostiene l'usurarietà dei tassi di mora.
L'eccezione risulta infondata, generica e comunque non provata. Infatti l'art 4 del contratto di mutuo e determinativo degli interessi di mora e del tasso applicabile in caso di ritardato adempimento, stabilisce che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente in misura pari al tasso soglia antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” rilevato trimestralmente … attualmente pari al “tasso soglia antiusura” (6,765%)” per tanto è lo stesso contratto di mutuo che prevede una clausola di salvaguardia che impedisce di fatto il verificarsi dell'usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia. Qualsiasi eccezione riguardante l'usura, per tanto, deve essere specifica perché volta a dimostrare che nonostante la presenza di tale clausola di salvaguardia, in concreto, vi sia stato il superamento del tasso soglia. pagina 8 di 10 Anche l'eccezione di nullità della capitalizzazione degli interessi, oltre a non essere in alcun modo provata, è infondata in quanto la stessa può può riguardare il contratto di conto corrente e non un mutuo, in cui non vi sono dei rapporti di credito/debito con interessi attivi e passivi da regolare per tanto non appare necessario approfondire ulteriormente la questione.
2.6. Infine il debitore esecutato chiede: di procedere alla riduzione del pignoramento, ovvero
Voglia considerare la possibilità di effettuare l'operazione di frazionamento con la quale la banca consentirà che l'ipoteca, gravante sull'intera unità immobiliare, venga divisa per le unità necessarie coinvolte, ognuna delle quali garantirà il credito in questione anche esso frazionato;
- disporre l'attivazione delle stipulate polizze assicurative n. 5301/03 e 5202/02 abbinate al contratto di mutuo, sussistendone i presupposti;
- disporre un piano di ristrutturazione del debito che tenga conto delle condizioni concrete in cui versa il debitore esecutato.
Tutte le richieste su elencate risultano inammissibili in questa sede per i motivi di seguito esplicati.
Preliminarmente la riduzione del pignoramento viene disposta dal giudice dell'esecuzione su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente per tanto non risulta questa la sede giusta per proporre tale richiesta.
Le medesime conclusioni vanno effettuate con la richiesta di frazionamento del bene oggetto di pignoramento.
La richiesta attivazione delle polizze assicurative n 5201/03 e 5202/02 mediante la chiamata in causa dell'assicurazione non risulta ammissibile. La chiamata in casa di un terzo, infatti, è un istituto previsto dall'art 269 del c.p.c. a disposizione del convenuto e non dell'attore (che poteva provvedere alla citazione in giudizio di una ulteriore parte, qualora interessato). Inoltre, nel merito, non si ravvisa una esigenza di simultaneus porcessus in quanto la finalità dell'opposizione all'esecuzione e quella di verificare il diritto del creditore procedente a dar luogo all'esecuzione stessa. Se, come nel caso di specie, si vuol far valere il dovere di un terzo di adempiere all'obbligazione a fronte dell'impossibilità oggettiva a produrre reddito da parte del debitore principale, tale ricorrenza se provata, comunque non incide sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo quindi venir meno qualsiasi esigenza di cumulare nel presente procedimento molteplici domande.
Per tutto quanto fin ora detto non si configura neanche l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e va per tanto rigettata anche la conseguente richiesta di condanna. pagina 9 di 10 In conclusione, e alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte l'opposizione spiegata da Parte_1
, in persona del suo tutore giudiziario, avverso il pignoramento immobiliare proposto nei
[...] suoi confronti dal creditore non può essere accolta essendo Controparte_1 state rigettare tutte le domande proproste.
3. La statuizione sulle spese di lite della fase a cognizione ordinaria segue la soccombenza;
queste si liquidano come in dispositivo a carico di e in favore di Parte_1 [...]
ai sensi della tabella n. 10 allegata al d.m. n. 55/2014. Controparte_1
L'attore ha di fatto contestato il diritto della controparte di avviare il processo esecutivo e per tale ragione si ritiene (in ossequio ai principi enunciati da Cass. Civ. n. 1360/2014, ribaditi da Cass. Civ.
n. 38370/2021; in sintesi, bisogna avere riguardo agli effetti economici concreti dell'accoglimento dell'opposizione e in via residuale al valore del bene esecutato) che il valore della causa sia pari all'importo indicato nell'atto di precetto, si individua dunque lo scaglione da € 52.000,01 a €
256.000,00 valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate in giudizio, considerato altresì il fatto che la fase a cognizione ordinaria è uno sviluppo di quella a cognizione sommaria e con riduzione della fase l'istruttoria che, in sostanza, non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Locri, in persona del g.u., dr. Martina Castaldo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite della presente fase a cognizione sommaria sostenute da quest'ultima,
[...] liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data
19.11.2025
Il Giudice
dr. Martina Castaldo
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