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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RUSSO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 VINCENZI IVAN e dell'avv. MARAZZI FEDERICA ( ) VIA CIRO C.F._2 MENOTTI 43 41125 MODENA;
, elettivamente domiciliato in Piazza dei Martiri n. 42 - 41012 Carpi, presso il difensore avv. VINCENZI IVAN
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario per risarcimento danni da responsabilità professionale, con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state rassegnate in apposito foglio e richiamate in note scritte dep. telematicamente in data 14 maggio 2025, valide per la trattazione dell'udienza figurata del 15 maggio 2025, fissata proprio per la precisazione delle conclusioni;
per l'effetto, ivi rassegnate e qui di seguito riprodotte testualmente:
● accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto Dr. , condannarlo al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti dall'attrice i, nella misura complessiva di Euro 28.625,23, di cui agli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate richiamati in narrativa o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di pagina 1 di 14 giustizia;
● rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal Dr. perché infondata in CP_1 fatto e in diritto.
- Per parte convenuta, le conclusioni sono state rassegnate direttamente in note scritte dep. telematicamente in data 7 maggio 2025, valide per la trattazione dell'udienza figurata del 15 maggio 2025, fissata proprio per la precisazione delle conclusioni;
per l'effetto, ivi rassegnate e qui di seguito riprodotte testualmente.
1. in via principale, rigettarsi tutte le domande della -compresa, nel caso essa si Parte_1 ritenga formulata benché non riportata fra le conclusioni, di risarcimento del danno pari ad € 10.000 per pretese espressioni offensive - perché tutte quante infondate in fatto e in diritto,
2. accertarsi e dichiararsi l'irritualità, tardività ed inammissibilità della causa petendi introdotta con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc con riferimento all'attività di consigliere in passato svolta dal Dott.
, e quindi della domanda su di essa fondata;
in subordine rigettarsi ogni pretesa avversaria fondata su CP_1 tale causa petendi perché infondata ed in subordine prescritta ed in ulteriore subordine perché la responsabilità andrebbe imputata, in tutto o in parte alla allora Presidente del c.d.a. ed attuale Amministratore Unico signora
, con gli effetti anche dell'art. 1227 cc., Parte_2
3. rigettarsi ogni altrui pretesa anche perché, nella causa n. 2263/17 RG. C. App. Torino, la ha rinunciato a chiedere alla il risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni pari alle sanzioni ed interessi oggetto della domanda qui svolta nei confronti del Dott.
, e tale rinuncia libera anche l'eventuale (negato) obbligato in solido Controparte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 1301 cc.,
[...]
4. in denegata ipotesi si ritenga ritualmente formulata la domanda risarcitoria da espressioni offensive, accennata in premessa dell'atto avversario ma non richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, rigettarla anch'essa perché infondata in fatto e diritto;
5. in subordine, ridurre il preteso danno chiesto da anche in via equitativa, nei Parte_1 limiti di quanto in denegata ipotesi strettamente imputabile al convenuto, anche in virtù delle responsabilità altrui, di terzi e della stessa attrice, nella produzione e/o aggravio del danno ed in ogni caso riducendo l'eventuale risarcimento in ragione di quanto spiegato al capitolo 2 della comparsa di costituzione e risposta, oltre che per effetto della rinuncia di a coltivare la stessa domanda risarcitoria che Parte_1 aveva già svolto verso la Controparte_2
6. in via riconvenzionale, dirsi tenuta e condannarsi la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Paruzzaro (NO) v. Borgomanero n. 40, pi. a P.IVA_1 corrispondere al convenuto Dott. il saldo del suo compenso per le parcelle allegate alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, pari ad € 7.981,31 oltre interessi al tasso di mora da ciascuna parcella al saldo;
7. in denegata ipotesi di accertamento di un altrui credito, portarlo in compensazione con quello qui chiesto in via riconvenzionale;
8. con vittoria di spese di lite.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Il vero e proprio “antefatto” dell'odierna controversia è rappresentato dalla sentenza emessa in data 31 marzo 2017 dal Tribunale di Verbania;
con detto provvedimento la stessa Autorità Giudiziaria accertava la responsabilità di conseguentemente la condannava al Controparte_2
pagina 2 di 14 risarcimento dei danni patiti da in conseguenza di quanto verificato in sede di Parte_1 accertamento tributario;
precisando tuttavia quanto segue: “la convenuta non debba essere dichiarata tenuta a risarcire come ulteriore danno anche l'esborso sostenuto o da sostenersi ad opera della per interessi e sanzioni applicate successivamente ai controlli della Agenzia Parte_1 delle Entrate non essendovi nesso di causalità tra tale assunto danno e l'inadempimento imputabile alla società convenuta posto che sarebbe comunque stato onere allo stesso contribuente (ovvero al professionista da questi incaricato per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi), rientrante nella ordinaria diligenza, prima di provvedere a inserire la detrazione nelle dichiarazioni, verificare la sussistenza delle condizioni richieste (e quindi chiedere al tecnico incaricato l'esibizione della documentazione e della ricevuta della comunicazione all' ”. CP_3
Alla luce di ciò, con atto di citazione datato 8 aprile 2022 e notificato il successivo 14 aprile, la
(con il patrocinio dell'avv. Giuseppe RUSSO) citava il Dr. Parte_1
per l'udienza di vocatio del 18 luglio 2022 – differita, previa Controparte_1 assegnazione allo scrivente giudice, al giorno 26 ottobre 2022 – per vedere accogliere le conclusioni di cui sopra (riportate in versione definitiva) nei confronti del predetto convenuto.
In data 16 giugno 2022 e con il patrocinio degli avv. Federica MARAZZI e Ivan VINCENZI, si costituiva il Dr. chiedendo il rigetto delle avverse domande, proponendo domanda CP_1 riconvenzionale e, più precisamente, per vedere accogliere le sopra riportate (in versione definitiva) conclusioni.
All'esito della prima udienza, lo scrivente giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando al 15 marzo 2023; in detta sede, alla luce delle memorie depositate dalle parti e alla luce delle istanze svolte dalle parti, lo stesso scrivente disponeva consulenza tecnica d'ufficio e nominava quale C.T.U. il Dr. (professionista al di fuori del circondario Persona_1
Novarese, come richiesto dalle parti e anche per ovvie ragioni), su quesito già formulato in provvedimento di nomina, ma “rivisto / integrato” all'udienza del 30 maggio 2023.
Una volta depositata relazione definitiva da parte del TU dott. , all'esito Per_1 dell'udienza del 16/10/2024, lo scrivente rinviava all'udienza del 15 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta;
ivi, venivano concessi i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e la causa trattenuta a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 14 Premesso che i rapporti contrattuali (incarico professionale – più precisamente, commercialista
– conferito da al dott. ) appaiono pacifici, come altrettanto pacifico che lo Pt_1 CP_1 stesso dott. abbia operato per . Quel che appare controverso è invece il fatto CP_1 Pt_1 che, proprio nello svolgimento del predetto mandato professionale, il dott. abbia CP_1 causato un danno a , come altrettanto contestato è – per contro – la debenza (vantata in via Pt_1 riconvenzionale) di somme dovute a titolo di compenso dall'attrice in favore del convenuto.
A tal fine, il panorama probatorio, non essendovi stata istruttoria orale (peraltro, non richiesta dalle parti), è formato dai riscontri documentali (da doc. 1 a doc. 11 per la società attrice e da doc. 1 a doc. 21 per il convenuto), ma soprattutto dalle risultanze di TU. La controversia – infatti – non può che essere decisa in base a valutazioni squisitamente tecniche.
Ed allora non vi è dubbio come, in una situazione come quella sopra descritta, sia essenziale stabilire se effettivamente la sussistenza di eventuale responsabilità (per negligenza e/o omissioni e/o per operato comunque non conforme) in capo al dott. e, d'altra parte, stabilire il valore CP_1 dello stesso operato, scontando eventuale danno derivante dalla predetta ed altrettanto eventuale responsabilità; per tali finalità, ovviamente, il primo e più importante elemento o risultanza di causa che lo scrivente dovrà tenere in considerazione è rappresentato dalla relazione di TU espletata in e svoltasi nel formale e sostanziale contraddittorio delle parti oggi in causa;
… dopo tutto, quando un giudice ritiene opportuno avvalersi di un suo Consulente, è proprio perché ritiene di non poter avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della
TU stessa o non disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo di accertamento). Ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di TU (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017); elementi “avversi” non presenti agli atti di causa dell'epigrafato giudizio (che – tra il resto e per motivi meglio emersi in fase istruttoria – non ha visto svolgimento di istruttoria orale…).
Addirittura, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n°
3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di
Cassazione n° 4743 / 2007). Parimenti si osservi che la TU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la pagina 4 di 14 TU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi, in tal senso, Corte di
Cassazione n. 17685/2016).
Ed allora appare quanto mai opportuno qui di seguito riportare testualmente le conclusioni cui è pervenuto il dott. in riferimento ai quesiti posti dallo scrivente giudice sulla scorta Persona_1 di quelli proposti dalle parti:
“… a) verifichi il TU nominando la correttezza degli importi per sanzioni ed interessi sostenuti da
[...]
(così come calcolati dalla Rag. nel suo conteggio) e verifichi se il convenuto Dr. Parte_1 Per_2
abbia inserito correttamente (in riferimento a quanto messo a disposizione della società attrice) le CP_1 riferite detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi della società attrice. In relazione alla prima parte del quesito i conteggi per sanzioni e interessi presenti nella relazione della Rag. sono sostanzialmente corretti nel loro conteggio e vengono di seguito riassunti: da conteggi Persona_3 Per_ Rag. da conteggi del c.t.u. Sanzioni pagate in sede di pagamento parziale della comunicazione bonaria e di pagamento parziale delle cartelle di pagamento euro 5.308,51 euro 5.292,43 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto dovuto a seguito della comunicazione bonaria euro 1.272,52 euro 1.272,52 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 1.267,63 euro 662,23 interessi di mora pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 55,68 Spese di notifica delle cartelle euro 11,76 Oneri di riscossione pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 215,10 Interessi di dilazione “rottamazione delle cartelle” DL 119/2018 euro 1.725,48 euro 1.725,48 Interessi e oneri ancora dovuti sulle imposte già iscritte a ruolo Oneri di “rottamazione” in corso di pagamento euro 10.595,09 Interessi non cancellati a seguito della “rottamazione delle cartelle” euro 8.608,49 Oneri di riscossione spettanti all' ” euro 3.068,08 Controparte_4
Per un totale complessivo di euro 20.169,23 euro 20.911,77 di cui Sanzioni euro 5.308,51 euro 5.292,43 di cui Interessi euro 4.265,63 euro 12.324,40 di cui Oneri e spese di riscossione euro 10.595,09 euro 3.294,94 Si fa presente che i conteggi effettuati potrebbero differire da quanto oggettivamente pagato a titolo di oneri e interessi per un importo di circa euro 340,00 dovuti alla mancanza di un documento attestante o un pagamento parziale o un riconteggio delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla cartella di pagamento n. 07320170001607022 relativa all'anno 2012. Questo si evince dalla differenza di importo del “carico” iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento pari ad euro 27.580,76 e l'importo indicato nel “prospetto del piano di ammortamento” del 24/11/2017 redatto dall'Agenzia delle Entrate pari ad Per_ euro 26.261,87. In merito ai conteggi effettuati dalla ragioniera Ivana relativi ad interessi calcolati sulle quote di detrazione perdute, riguardanti gli anni 2013 e 2014, pari ad euro 40.000,00 non oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto non indicati nella dichiarazione dei redditi: premesso che il quesito pagina 5 di 14 sottopostomi fa riferimento a “sanzioni ed interessi sostenuti” dalla società mentre gli Parte_1 interessi così calcolati non sono stati sostenuti materialmente dalla società ma sono Parte_1 considerati dalla parte ricorrente alla stregua di un lucro cessante rappresentante il mancato guadagno, il profitto finanziario che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso, senza entrare nel merito, cosa non di mia competenza, posso soltanto dire che il conteggio delle somme è stato effettuato tenendo conto di un tasso di interesse “semplice” nella misura del 3,5 per cento conteggiato fino alla data del 31/12/2020 e gli interessi così calcolati ammontano ad euro 4.578,00 per l'anno 2013 e ad euro 3.878,00 per l'anno 2014. In relazione alla seconda parte del quesito ovvero se il dott. abbia agito Controparte_1 correttamente nella compilazione del Modello dichiarativo, (in riferimento a quanto messo a disposizione della società per l'anno di imposta 2010 e per quelli dei periodi di imposta 2011 e 2012 Parte_1 occorre rilevare quanto segue: a) il modello dichiarativo per gli anni 2010/2011 e 2012 è stato correttamente compilato indicando il credito di imposta al rigo RS80, colonna 6 e indicando nelle colonne 1-2-3-4 e 5 rispettivamente l'anno della spesa (2010), il totale della spesa massima consentita, la detrazione spettante, il numero di rate e la rata dell'anno. Il credito di imposta è stato poi riportato correttamente nel quadro RN al rigo RN10. Secondo il parere dello scrivente, pertanto, se i documenti a supporto messi a disposizione dalla società erano completi e formalmente esistenti, i modelli delle dichiarazioni Società di Parte_1 capitali redatti per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, nella parte che qui interessa, sono stati formalmente e correttamente compilati ed i crediti correttamente inseriti nei righi e quadri dei modelli. b) Il codice di deontologia professionale all'art. 22 stabilisce:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.
4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. Sempre a sommesso parere dello scrivente, nella eventualità che la documentazione messa a disposizione della società Parte_1
[... non fosse stata completa ed in particolare mancante del documento attestante la trasmissione all' CP_3 dell'asseverazione dei lavori effettuati, in quanto dalla sua inesistenza discende la decadenza dal diritto al credito, il consulente fiscale avrebbe potuto, viste anche le norme deontologiche, richiedere alla società attrice la visione della ricevuta di presentazione del documento ed in caso di sua inesistenza compilare il modello dichiarativo senza l'indicazione del credito non spettante. b) Verifichi comunque le sanzioni che avrebbe dovuto versare nel caso che Parte_1 la stessa avesse ottemperato immediatamente, ossia nel 2014, all'avviso di rettifica relativo al 2010 e nello stesso momento avesse sanato con ravvedimento operoso, senza attendere i relativi avvisi di rettifica, le identiche problematiche riferite al 2011 e 2012; Richiamate tutte le norme sopra indicate e in particolare le norme sul ravvedimento operoso la società non avrebbe potuto sanare nel 2014 con il ravvedimento operoso le violazioni relative Parte_1 agli anni di imposta 2011 e 2012 in quanto queste avrebbero dovuto essere regolarizzate rispettivamente entro il 30/09/2013 e entro il 30/09/2014. La società avrebbe potuto regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso soltanto a seguito dell'approvazione della legge 190/2014 con effetti dal 01/01/2015. Per il principio del “favor rei”, come più sopra indicato, le nuove norme sul ravvedimento avrebbero potuto essere utilizzate per sanare anche le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge. Le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 relative alle annualità di imposta del 2011 e 2012 sono state ricevute dalla società rispettivamente dopo il 27/02/2015 e dopo il 28/01/2016 pertanto si sarebbe Parte_1 potuto usufruire delle nuove norme sul ravvedimento. Pertanto la società non poteva sanare le irregolarità del 2011 e del 2012 con il ravvedimento operoso nello stesso momento in cui ha ricevuto la comunicazione art. pagina 6 di 14 36/ter per l'anno 2010. La società avrebbe potuto usufruire del ravvedimento operoso soltanto a partire dal 01/01/2015. Le sanzioni che la avrebbe pagato se avesse sanato le irregolarità dopo Parte_1
l'entrata in vigore delle modifiche al D.lgs. 472/1997 (a seguito dell'approvazione della legge 190/2014 con effetto dal 01/01/2015) ma prima delle notifiche delle comunicazioni di cui all'art. 36ter per gli anni 2011 e 2012 sarebbero state: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 (30% di 20.000 ridotto di un terzo) Sanzioni anno 2011 euro 1000,00 (30% di 20.000 ridotto ad un sesto) Sanzioni anno 2012 euro 857,14 (30% di 20.000 ridotto ad un settimo) Totale euro 5.857,14 c) Verifichi le sanzioni che avrebbe dovuto versare ove avesse scelto di Parte_1 attendere tutti e tre gli avvisi di rettifica per il 2010-11-12 e li avesse pagati tempestivamente invece che chiedere le dilazioni rimaste poi inadempiute;
Richiamate nuovamente tutte le norme più sopra indicate, le sanzioni che avrebbe pagato la
[...]
Parte_1
[... in questo caso sarebbero state pari al 30% del credito non spettante ridotte di un terzo: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 Sanzioni anno 2011 euro 4.000,00 Sanzioni anno 2012 euro 4.000,00 Totale euro 12.000,00 d) Verifichi le sanzioni che in ogni caso sarebbero state comminate a Parte_1 laddove non fossero state portate in detrazione le spese di cui è causa, dal momento che Parte_1 CP_ non ha pagato tout court le imposte ( per i relativi 3 anni 2010-11-12, neppure nella misura ridotta
[...] a seguito delle detrazioni medesime;
L'art. 13 del D.lgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 30% dell'importo non versato entro il termine per le violazioni relative ai versamenti, sanzione che: è pari al 15% se si tratta di ritardo non superiore a 90 giorni;
è pari al 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni. Per rispondere compiutamente al quesito occorre procedere con due conteggi in quanto le sanzioni vengono constatate dall'Agenzia delle Entrate in due momenti successivi e con modalità e sanzioni differenti:
1) Tenendo conto delle sanzioni che sarebbero state erogate con ”l'avviso bonario" (comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, inerente agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36- bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) il conteggio delle sanzioni è: ha Pt_1 Parte_1 esposto nel Modello dichiarativo Unico/2011, periodo di imposta 2010, un debito di euro 23.434,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2012, periodo di imposta 2011, un Parte_1 debito di euro 26.046,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2013, periodo di Parte_1 imposta 2012, un debito di (al netto degli acconti pagati di euro 2.418,00) euro 26.781,00 Le sanzioni che la avrebbe pagato in questo caso sarebbero state: Sanzioni sul mancato versamento Parte_1 debito IRES 2010 riferito alla quota di credito non spettante euro 2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2010 euro 343,40 Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2011 riferito alla quota di credito non spettante euro 2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2011 euro 604,60 Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2012 riferito alla quota di credito non spettante euro
2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2012 euro 878,10 Per un totale complessivo di euro 7.826,10 di cui riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00 di cui riferito alle eccedenze residue di debito euro 1.626,10 2) Se il contribuente non aderisce all'avviso bonario versando quanto dovuto le sanzioni vengono erogate in misura piena e cioè del 30% dei mancati versamenti. Pertanto, le sanzioni che sarebbero state pagina 7 di 14 erogate con la successiva iscrizione a ruolo ed addebitate con la “Cartella di Pagamento" sono così conteggiate:
ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2011, periodo di Pt_1 Parte_1 imposta 2010, un debito di euro 23.434,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2012, periodo di Parte_1 imposta 2011, un debito di euro 26.046,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2013, periodo di Parte_1 imposta 2012, un debito di (al netto degli acconti pagati di euro 2.418,00) euro 26.781,00 Le sanzioni che la avrebbe pagato in questo caso sarebbero state: Parte_1
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2010 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2010 euro 1.030,20
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2011 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2011 euro 1.813,80
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2012 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2012 euro 2.634,30 Per un totale complessivo di euro 23.478,30 di cui riferito alla quota di credito non spettante euro 18.000,00 di cui riferito alle eccedenze residue di debito euro 5.478,30 e) Verifichi le somme nel complesso addebitate a per sanzioni e interessi di ogni Parte_1 natura per la vicenda de quo, indicandone la relativa imputazione e causale, e quelle annullate a seguito di rottamazione;
Le somme nel complesso addebitate alla società sono così riassunti: Parte_1
Sanzioni addebitate (30% di 60.000,00) euro 18.000,00 Interessi addebitati e iscritti nelle cartelle di pagamento
- per l'anno 2010 euro 2.931,50
- per l'anno 2011 euro 3.128,53
- per l'anno 2012 euro 2.787,14 per un totale di euro 8.847,17 Interessi di mora e da dilazione delle cartelle pagati euro 1.272,52 Oneri di riscossione addebitati e iscritti nelle cartelle di pagamento
- anno 2010 euro 1.061,29
- anno 2011 euro 1.382,85 + 5,88
- anno 2012 euro 1.654,85+5,88 per un totale di euro 4.110,75 Totale somme addebitate euro 32.230,44 Somme annullate per sanzioni a seguito della rottamazione delle cartelle
- anno 2010 euro 3.110,30
- anno 2011 euro 4.559,55
- anno 2012 euro 5.721,60 al netto di quanto già pagato e non annullabile euro - 699,96 per un totale di euro 12.691,49 Somme annullate per oneri a seguito della rottamazione delle cartelle
- per oneri di riscossione (12.691,49)*6% euro 761,49 (sanzioni iscritte a ruolo al netto di quanto pagato con la rateazione delle cartelle) Totale somme annullate euro 13.452,98 Interessi da dilazione per la “rottamazione delle cartelle” euro 1.725,48 pagina 8 di 14 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 662,23 interessi di mora pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 55,68 Differenza rimasta a carico euro 21.220,85…”.
Proprio sulla scorta dell'elaborato sopra riproposto, che ipotizza e fornisce allo scrivente diverse soluzioni (quali puntuali risposte ciò ai diversi quesiti proposti, peraltro e come già detto, nel contraddittorio e sulla base delle istanze delle parti) e che appare indiscutibilmente approfondito e dettagliato, lo scrivente ritiene di esaminare le rispettive domande.
_____________
Iniziando dalla domanda di parte attrice, occorre – in primis – verificare il c.d. an debeatur della stessa, ossia la sussistenza in capo a parte convenuta di una responsabilità o meno.
Ovviamente, è appena il caso di puntualizzare che la responsabilità del dott. si dovrà, CP_1 sempre eventualmente, collocare – per tipologia - nell'alveo delle responsabilità contrattuali e, ancor più nello specifico, nelle responsabilità professionali;
a tal proposito, appare quanto mai pertinente il richiamo operato dal TU delle norme “deontologiche” applicabili al caso de quo:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.
4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
Altrettanto opportunamente, svolge le ulteriori e discendenti considerazioni: Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. Sempre a sommesso parere dello scrivente, nella eventualità che la documentazione messa a disposizione della società non fosse stata completa ed in particolare mancante del Parte_1 documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei lavori effettuati, in quanto dalla sua CP_3 inesistenza discende la decadenza dal diritto al credito, il consulente fiscale avrebbe potuto, viste anche le norme deontologiche, richiedere alla società attrice la visione della ricevuta di presentazione del documento ed in caso di sua inesistenza compilare il modello dichiarativo senza l'indicazione del credito non spettante.
Lo scrivente non può che convenire col TU sul fatto che una qual certa responsabilità, da parte del professionista, vi sia stata. Certo, non si tratta di una “macroscopica” negligenza (es. mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione di una dichiarazione, oppure errore nell'applicazione di un'aliquota …), ma una “mancanza” nella “diligenza” richiesta ad un pagina 9 di 14 professionista e, precisamente, concretatasi nel non rilevare l'incompletezza della documentazione fornita dal cliente e l'omessa richiesta – ragionevolmente doverosa alla luce delle richiamate norme deontologiche - a quest'ultimo di fornire, con opportuna integrazione, la documentazione mancante.
In tema, si ribadiscono poi i principi in dottrina e giurisprudenza ove la diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune
(c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ... Il professionista, infatti, risponde di regola per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso. Precedente della Suprema Corte, afferma che “… la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020)
Certo, una “negligenza” rappresentata dalla mancata produzione da parte del professionista di documenti effettivamente consegnati dal cliente sarebbe sicuramente più grave rispetto al non avere sollecitato il cliente stesso a fornire documentazione che non era stata consegnata. Ma, alla luce degli elementi in possesso di questo giudice, i fatti “di causa” ci dicono quanto segue: non ebbe a Pt_1 consegnare al dott. il documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei CP_1 CP_3 lavori effettuati (agli atti non risulta nessuna idonea prova del fatto positivo della consegna, né parte attrice si è mai offerta di dimostrare lo stesso fatto…), mentre il dott. non ebbe a CP_1 sollecitare la la consegna di detto documento, depositando una dichiarazione incompleta Pt_1
(anche in questo caso, nessuna prova – per assurdo - del fatto positivo della richiesta, né parte convenuta si è mai offerta di dimostrare lo stesso fatto…). Quanto appena esposto, come precisato in parentesi, semplicemente in applicazione dell'ordinario onere della prova, sancito dall'art. 2697 CC.
Alla luce di ciò, allo scrivente sembrerebbe ragionevole “graduare” simile responsabilità per corresponsabilità del cliente (ipotesi – nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – peraltro sostenuta, seppure in via subordinata, dalla difesa del dott. ). In favore di simile CP_1 possibilità, si richiama, in via analogica, precedente in cui la Corte di Cassazione (sez. III, sentenza
02/04/2009 n° 8016) ha affermato che “… se il cliente non informa correttamente il proprio avvocato, potrà trovare applicazione l'istituto del concorso del fatto colposo del creditore. …”.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, il concorso da parte della (che – stante proprio l'attività sociale Pt_1 svolta – avrebbe potuto e ragionevolmente dovuto essere a conoscenza della necessità del documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei lavori effettuati …) può essere quantificato nella CP_3 misura di circa 1/3; ciò, anche in considerazione dei diversi “gradi” di diligenza tra professionista e cliente (sebbene non semplice cittadino contribuente…).
_____________
Svolte le considerazioni del caso sull'an debeatur, si passi ad alcune brevi considerazioni in merito al quantum.
Se è vero come il TU abbia confermato la correttezza del calcolo delle sanzioni applicate nei confronti della (parametro da cui partire per quantificare il danno patito dall'attrice), è Pt_1 altrettanto vero che lo stesso TU – rispondendo in modo puntuale e dettagliato alle domande postegli
– ha svolto detto calcolo in diverse ipotesi e, in particolare:
- nell'ipotesi in cui l'odierna attrice avesse ottemperato immediatamente, ossia nel 2014, all'avviso di rettifica relativo al 2010 e nello stesso momento avesse sanato con ravvedimento operoso, senza attendere i relativi avvisi di rettifica, le identiche problematiche riferite al 2011 e 2012;
- nell'ipotesi in cui avesse scelto di attendere tutti e tre gli avvisi di rettifica per il 2010-11-12 e li avesse pagati tempestivamente invece che chiedere le dilazioni rimaste poi inadempiute;
- infine nell'ipotesi in cui le sanzioni che in ogni caso sarebbero state comminate a
[...] laddove non fossero state portate in detrazione le spese di cui è causa, dal momento che Parte_1 CP non ha pagato tout court le imposte ) per i relativi 3 anni 2010-11-12, Parte_1 neppure nella misura ridotta a seguito delle detrazioni medesime.
L'ipotesi, a parere dello scrivente giudice, più adeguata al caso che ci occupa è proprio la seconda;
non si può pretendere (anche se sarebbe stato “consigliabile”…) che , ricevuto il primo avviso, agisse per Pt_1 accedere a “ravvedimento operoso” (prima ipotesi), ma neppure è ragionevole che non abbia provveduto ai versamenti richiesti alle scadenze previste e neppure dopo essersi avvalsa della c.d. “rottamazione” (ultima ipotesi sopra riportata)…
Ragionevole, “normale” e, se si vuole, pure conforme alla diligenza ordinaria di cui all'art. 1176 CC sarebbe stato provvedere ai pagamenti (avvalendosi della espressa facoltà di pagamento in misura ridotta) ogni volta avesse ricevuto ogni singolo ricevuto. Che poi fosse in difficoltà economica non pare Pt_1 circostanza da “addossare” al dott. ; sia poi consentita – a tal proposito – un'analogia: come il CP_1 proprietario di immobile che non versa le somme in realtà dovute dall'inquilino (es. per riscaldamento), a fronte di legittima richiesta dell'amministratore condominiale, non potrebbe poi chiedere allo stesso inquilino il rimborso delle spese legali resesi necessarie per il suo ritardato adempimento, ugualmente il contribuente che pagina 11 di 14 riceve un avviso di pagamento dalla p.a., ma del quale ritiene responsabile il proprio consulente, non può chiedere allo stesso il “rimborso” delle somme maggiorate perché non ha provveduto nei termini indicati nell'avviso (e senza che possa invocare circostanze non certo attribuibili al professionista).
Pertanto, la misura che a questo giudice risulta congrua è quella quantificata dal TU proprio per detta seconda ipotesi: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 - Sanzioni anno 2011 euro 4.000,00 - Sanzioni anno 2012 euro 4.000,00 Totale euro 12.000,00
Misura poi da “rivedere” alla luce del concorso del fatto colposo del “creditore” (e di cui sopra si è già argomentato, quantificandone l'incidenza in circa 1/3); alla luce di ciò, il risarcimento del danno da riconoscersi a parte attrice può attestarsi in una somma vicina agli 8.000,00= euro, somma, come si vedrà immediatamente di seguito, decisamente “prossima” al quantum della domanda riconvenzionale proposta dal dott. . CP_1
______________
Si passi ora proprio alla domanda riconvenzionale di parte convenuta. In argomento, risultando pacifico il mandato professionale conferito da al dott. , risultando chiaro, a prescindere dalle Pt_1 CP_1 contestazioni sollevate dalla stessa cliente, l'espletamento di detto mandato, risulta assolutamente tranchant quanto chiarito dal TU sul punto:
“… Dal confronto con le tariffe prese a riferimento risulta che gli importi richiesti dal dott. CP_1
per le prestazioni professionali rese alla società sono tutti ricompresi
[...] Parte_1 all'interno della forbice. In merito alle ultime due voci della proposta di parcella del 10/01/2020 si osserva quanto segue: il convenuto dott. nelle sue osservazioni alla mia bozza di perizia relaziona Controparte_1 che avendo avuto disdetta del mandato da parte della società soltanto nel mese di Parte_1 maggio 2019 il suo studio aveva già predisposto tutti gli adempimenti tecnici e formali per la gestione della fatturazione elettronica anche per l'anno 2019 e similmente per le “Comunicazioni periodiche iva”.
Dal che la legittimità della domanda riconvenzionale, sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia – appunto – del quantum (ossia € 7.981,31=)
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Da tutte le considerazioni finora svolte in fatto e diritto in merito alla domanda attorea e in merito alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, potrebbero già discendere i motivi per ritenere superflua ogni altra considerazioni sulle ulteriori domande / eccezioni delle parti.
In particolare circa la domanda di riconoscimento di interessi svolta da , non appare Pt_1 condivisibile la tesi per cui vi sarebbe stato un lucro cessante per avere sostenuto “sanzioni ed interessi sostenuti” da parte della società (una sorta di mancato guadagno, dato dal profitto finanziario Pt_1 che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso). Ma, come denotato dal TU, trattasi di “… interessi … non … sostenuti materialmente dalla società ; Parte_1
pagina 12 di 14 peraltro, si evidenzia che “la società si è avvalsa di tali norme per la definizione Parte_1 della contestazione fiscale ma non avendo ottemperato a quanto prescritto è decaduta dalla rateazione e conseguentemente dalla riduzione della sanzione che è stata applicata in misura piena peri al 30%, con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e la notifica delle relative cartelle di pagamento”.
In particolare circa la domanda di parte attrice e tendente ad ottenere il risarcimento del danno pari ad € 10.000 per pretese espressioni offensive, essa, non solo perché non riportata fra le conclusioni, non può trovare accoglimento, in quanto infondata (… e semmai solo indicativa di un clima che – purtroppo – non ha favorito una auspicabile ed auspicata soluzione conciliativa).
Relativamente, infine, alla pretesa di responsabilità del dott. con riferimento CP_1 all'attività di consigliere svolta dal Dott. , essa si appalesa effettivamente tardivamente CP_1 introdotta, comunque infondata e, con ogni probabilità, da escludere per responsabilità esclusiva dell'allora Presidente del c.d.a. ed attuale Amministratore Unico della . Pt_1
__________________________________________
Sulle spese legali.
Come noto – recentemente – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n.
132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n. 162/2014) aveva di fatto ristretto;
ciò posto giuridicamente e anche alla luce di ragioni che nel caso de quo possono veramente essere considerate peculiari, la compensazione potrebbe già essere giustificata.
Ma quel che più conta è, da una parte, l'accoglimento (seppur parziale) delle domande di parte attrice nei confronti di parte convenuta e, dall'altra e viceversa, l'accoglimento delle domande di parte convenuta nei confronti della stessa parte attrice (peraltro giungendo – come si vedrà nel successivo dispositivo - ad una compensazione tra credito e controcredito); ciò non può che rappresentare una pagina 13 di 14 chiara “reciproca soccombenza”, che, a prescindere dalle sopra svolte considerazioni giuridiche in merito alle ulteriori possibilità di compensare le spese legali, può comunque fondare una compensazione delle stesse tra le parti oggi in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- nel merito, da una parte, ACCERTA E DICHIARA la responsabilità del convenuto Dr.
, in merito ai fatti di causa di cui in citazione, più precisamente, a Controparte_1 quanto rilevato in avviso di rettifica AGENZIA DELLE ENTRATE, datato 20/03/2014
(Modello dichiarativo Unico/2011 SC, periodo di imposta 2010), a quello del 26/02/2015
(Modello Unico/2012 SC, periodo di imposta 2011) e quello datato 28/01/2016 (Modello
Unico/2013 SC, periodo di imposta 2012), con conseguente CONDANNA dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali effettivamente subiti dall'attrice
[...] quantificati, per concorso del fatto dello stesso creditore o comunque Parte_1 corresponsabilità dello stesso, in circa 2/3 di euro 12.000,00=; dall'altra, ACCERTA e
DICHIARA il credito del dott. , a titolo di compenso a saldo Controparte_1 dell'attività professionale svolta (e come da allegate parcelle), pari ad € 7.981,31=, con conseguente CONDANNA di pagamento per pari importo di Parte_1 in favore del convenuto;
COMPENSA integralmente tra di loro i predetti crediti
[...]
(trattandosi, in entrambi i casi, di crediti certi, liquidi ed esigibili e soprattutto di importo sostanzialmente identico).
- Compensa integralmente tra le parti oggi in causa le spese legali di questo giudizio (ivi comprese quelle di TU – CTP).
Novara lì 3 nov. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RUSSO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 VINCENZI IVAN e dell'avv. MARAZZI FEDERICA ( ) VIA CIRO C.F._2 MENOTTI 43 41125 MODENA;
, elettivamente domiciliato in Piazza dei Martiri n. 42 - 41012 Carpi, presso il difensore avv. VINCENZI IVAN
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario per risarcimento danni da responsabilità professionale, con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state rassegnate in apposito foglio e richiamate in note scritte dep. telematicamente in data 14 maggio 2025, valide per la trattazione dell'udienza figurata del 15 maggio 2025, fissata proprio per la precisazione delle conclusioni;
per l'effetto, ivi rassegnate e qui di seguito riprodotte testualmente:
● accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto Dr. , condannarlo al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti dall'attrice i, nella misura complessiva di Euro 28.625,23, di cui agli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate richiamati in narrativa o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di pagina 1 di 14 giustizia;
● rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal Dr. perché infondata in CP_1 fatto e in diritto.
- Per parte convenuta, le conclusioni sono state rassegnate direttamente in note scritte dep. telematicamente in data 7 maggio 2025, valide per la trattazione dell'udienza figurata del 15 maggio 2025, fissata proprio per la precisazione delle conclusioni;
per l'effetto, ivi rassegnate e qui di seguito riprodotte testualmente.
1. in via principale, rigettarsi tutte le domande della -compresa, nel caso essa si Parte_1 ritenga formulata benché non riportata fra le conclusioni, di risarcimento del danno pari ad € 10.000 per pretese espressioni offensive - perché tutte quante infondate in fatto e in diritto,
2. accertarsi e dichiararsi l'irritualità, tardività ed inammissibilità della causa petendi introdotta con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc con riferimento all'attività di consigliere in passato svolta dal Dott.
, e quindi della domanda su di essa fondata;
in subordine rigettarsi ogni pretesa avversaria fondata su CP_1 tale causa petendi perché infondata ed in subordine prescritta ed in ulteriore subordine perché la responsabilità andrebbe imputata, in tutto o in parte alla allora Presidente del c.d.a. ed attuale Amministratore Unico signora
, con gli effetti anche dell'art. 1227 cc., Parte_2
3. rigettarsi ogni altrui pretesa anche perché, nella causa n. 2263/17 RG. C. App. Torino, la ha rinunciato a chiedere alla il risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni pari alle sanzioni ed interessi oggetto della domanda qui svolta nei confronti del Dott.
, e tale rinuncia libera anche l'eventuale (negato) obbligato in solido Controparte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 1301 cc.,
[...]
4. in denegata ipotesi si ritenga ritualmente formulata la domanda risarcitoria da espressioni offensive, accennata in premessa dell'atto avversario ma non richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, rigettarla anch'essa perché infondata in fatto e diritto;
5. in subordine, ridurre il preteso danno chiesto da anche in via equitativa, nei Parte_1 limiti di quanto in denegata ipotesi strettamente imputabile al convenuto, anche in virtù delle responsabilità altrui, di terzi e della stessa attrice, nella produzione e/o aggravio del danno ed in ogni caso riducendo l'eventuale risarcimento in ragione di quanto spiegato al capitolo 2 della comparsa di costituzione e risposta, oltre che per effetto della rinuncia di a coltivare la stessa domanda risarcitoria che Parte_1 aveva già svolto verso la Controparte_2
6. in via riconvenzionale, dirsi tenuta e condannarsi la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Paruzzaro (NO) v. Borgomanero n. 40, pi. a P.IVA_1 corrispondere al convenuto Dott. il saldo del suo compenso per le parcelle allegate alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, pari ad € 7.981,31 oltre interessi al tasso di mora da ciascuna parcella al saldo;
7. in denegata ipotesi di accertamento di un altrui credito, portarlo in compensazione con quello qui chiesto in via riconvenzionale;
8. con vittoria di spese di lite.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Il vero e proprio “antefatto” dell'odierna controversia è rappresentato dalla sentenza emessa in data 31 marzo 2017 dal Tribunale di Verbania;
con detto provvedimento la stessa Autorità Giudiziaria accertava la responsabilità di conseguentemente la condannava al Controparte_2
pagina 2 di 14 risarcimento dei danni patiti da in conseguenza di quanto verificato in sede di Parte_1 accertamento tributario;
precisando tuttavia quanto segue: “la convenuta non debba essere dichiarata tenuta a risarcire come ulteriore danno anche l'esborso sostenuto o da sostenersi ad opera della per interessi e sanzioni applicate successivamente ai controlli della Agenzia Parte_1 delle Entrate non essendovi nesso di causalità tra tale assunto danno e l'inadempimento imputabile alla società convenuta posto che sarebbe comunque stato onere allo stesso contribuente (ovvero al professionista da questi incaricato per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi), rientrante nella ordinaria diligenza, prima di provvedere a inserire la detrazione nelle dichiarazioni, verificare la sussistenza delle condizioni richieste (e quindi chiedere al tecnico incaricato l'esibizione della documentazione e della ricevuta della comunicazione all' ”. CP_3
Alla luce di ciò, con atto di citazione datato 8 aprile 2022 e notificato il successivo 14 aprile, la
(con il patrocinio dell'avv. Giuseppe RUSSO) citava il Dr. Parte_1
per l'udienza di vocatio del 18 luglio 2022 – differita, previa Controparte_1 assegnazione allo scrivente giudice, al giorno 26 ottobre 2022 – per vedere accogliere le conclusioni di cui sopra (riportate in versione definitiva) nei confronti del predetto convenuto.
In data 16 giugno 2022 e con il patrocinio degli avv. Federica MARAZZI e Ivan VINCENZI, si costituiva il Dr. chiedendo il rigetto delle avverse domande, proponendo domanda CP_1 riconvenzionale e, più precisamente, per vedere accogliere le sopra riportate (in versione definitiva) conclusioni.
All'esito della prima udienza, lo scrivente giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando al 15 marzo 2023; in detta sede, alla luce delle memorie depositate dalle parti e alla luce delle istanze svolte dalle parti, lo stesso scrivente disponeva consulenza tecnica d'ufficio e nominava quale C.T.U. il Dr. (professionista al di fuori del circondario Persona_1
Novarese, come richiesto dalle parti e anche per ovvie ragioni), su quesito già formulato in provvedimento di nomina, ma “rivisto / integrato” all'udienza del 30 maggio 2023.
Una volta depositata relazione definitiva da parte del TU dott. , all'esito Per_1 dell'udienza del 16/10/2024, lo scrivente rinviava all'udienza del 15 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta;
ivi, venivano concessi i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e la causa trattenuta a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 14 Premesso che i rapporti contrattuali (incarico professionale – più precisamente, commercialista
– conferito da al dott. ) appaiono pacifici, come altrettanto pacifico che lo Pt_1 CP_1 stesso dott. abbia operato per . Quel che appare controverso è invece il fatto CP_1 Pt_1 che, proprio nello svolgimento del predetto mandato professionale, il dott. abbia CP_1 causato un danno a , come altrettanto contestato è – per contro – la debenza (vantata in via Pt_1 riconvenzionale) di somme dovute a titolo di compenso dall'attrice in favore del convenuto.
A tal fine, il panorama probatorio, non essendovi stata istruttoria orale (peraltro, non richiesta dalle parti), è formato dai riscontri documentali (da doc. 1 a doc. 11 per la società attrice e da doc. 1 a doc. 21 per il convenuto), ma soprattutto dalle risultanze di TU. La controversia – infatti – non può che essere decisa in base a valutazioni squisitamente tecniche.
Ed allora non vi è dubbio come, in una situazione come quella sopra descritta, sia essenziale stabilire se effettivamente la sussistenza di eventuale responsabilità (per negligenza e/o omissioni e/o per operato comunque non conforme) in capo al dott. e, d'altra parte, stabilire il valore CP_1 dello stesso operato, scontando eventuale danno derivante dalla predetta ed altrettanto eventuale responsabilità; per tali finalità, ovviamente, il primo e più importante elemento o risultanza di causa che lo scrivente dovrà tenere in considerazione è rappresentato dalla relazione di TU espletata in e svoltasi nel formale e sostanziale contraddittorio delle parti oggi in causa;
… dopo tutto, quando un giudice ritiene opportuno avvalersi di un suo Consulente, è proprio perché ritiene di non poter avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della
TU stessa o non disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo di accertamento). Ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di TU (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017); elementi “avversi” non presenti agli atti di causa dell'epigrafato giudizio (che – tra il resto e per motivi meglio emersi in fase istruttoria – non ha visto svolgimento di istruttoria orale…).
Addirittura, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n°
3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di
Cassazione n° 4743 / 2007). Parimenti si osservi che la TU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la pagina 4 di 14 TU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi, in tal senso, Corte di
Cassazione n. 17685/2016).
Ed allora appare quanto mai opportuno qui di seguito riportare testualmente le conclusioni cui è pervenuto il dott. in riferimento ai quesiti posti dallo scrivente giudice sulla scorta Persona_1 di quelli proposti dalle parti:
“… a) verifichi il TU nominando la correttezza degli importi per sanzioni ed interessi sostenuti da
[...]
(così come calcolati dalla Rag. nel suo conteggio) e verifichi se il convenuto Dr. Parte_1 Per_2
abbia inserito correttamente (in riferimento a quanto messo a disposizione della società attrice) le CP_1 riferite detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi della società attrice. In relazione alla prima parte del quesito i conteggi per sanzioni e interessi presenti nella relazione della Rag. sono sostanzialmente corretti nel loro conteggio e vengono di seguito riassunti: da conteggi Persona_3 Per_ Rag. da conteggi del c.t.u. Sanzioni pagate in sede di pagamento parziale della comunicazione bonaria e di pagamento parziale delle cartelle di pagamento euro 5.308,51 euro 5.292,43 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto dovuto a seguito della comunicazione bonaria euro 1.272,52 euro 1.272,52 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 1.267,63 euro 662,23 interessi di mora pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 55,68 Spese di notifica delle cartelle euro 11,76 Oneri di riscossione pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 215,10 Interessi di dilazione “rottamazione delle cartelle” DL 119/2018 euro 1.725,48 euro 1.725,48 Interessi e oneri ancora dovuti sulle imposte già iscritte a ruolo Oneri di “rottamazione” in corso di pagamento euro 10.595,09 Interessi non cancellati a seguito della “rottamazione delle cartelle” euro 8.608,49 Oneri di riscossione spettanti all' ” euro 3.068,08 Controparte_4
Per un totale complessivo di euro 20.169,23 euro 20.911,77 di cui Sanzioni euro 5.308,51 euro 5.292,43 di cui Interessi euro 4.265,63 euro 12.324,40 di cui Oneri e spese di riscossione euro 10.595,09 euro 3.294,94 Si fa presente che i conteggi effettuati potrebbero differire da quanto oggettivamente pagato a titolo di oneri e interessi per un importo di circa euro 340,00 dovuti alla mancanza di un documento attestante o un pagamento parziale o un riconteggio delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla cartella di pagamento n. 07320170001607022 relativa all'anno 2012. Questo si evince dalla differenza di importo del “carico” iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento pari ad euro 27.580,76 e l'importo indicato nel “prospetto del piano di ammortamento” del 24/11/2017 redatto dall'Agenzia delle Entrate pari ad Per_ euro 26.261,87. In merito ai conteggi effettuati dalla ragioniera Ivana relativi ad interessi calcolati sulle quote di detrazione perdute, riguardanti gli anni 2013 e 2014, pari ad euro 40.000,00 non oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto non indicati nella dichiarazione dei redditi: premesso che il quesito pagina 5 di 14 sottopostomi fa riferimento a “sanzioni ed interessi sostenuti” dalla società mentre gli Parte_1 interessi così calcolati non sono stati sostenuti materialmente dalla società ma sono Parte_1 considerati dalla parte ricorrente alla stregua di un lucro cessante rappresentante il mancato guadagno, il profitto finanziario che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso, senza entrare nel merito, cosa non di mia competenza, posso soltanto dire che il conteggio delle somme è stato effettuato tenendo conto di un tasso di interesse “semplice” nella misura del 3,5 per cento conteggiato fino alla data del 31/12/2020 e gli interessi così calcolati ammontano ad euro 4.578,00 per l'anno 2013 e ad euro 3.878,00 per l'anno 2014. In relazione alla seconda parte del quesito ovvero se il dott. abbia agito Controparte_1 correttamente nella compilazione del Modello dichiarativo, (in riferimento a quanto messo a disposizione della società per l'anno di imposta 2010 e per quelli dei periodi di imposta 2011 e 2012 Parte_1 occorre rilevare quanto segue: a) il modello dichiarativo per gli anni 2010/2011 e 2012 è stato correttamente compilato indicando il credito di imposta al rigo RS80, colonna 6 e indicando nelle colonne 1-2-3-4 e 5 rispettivamente l'anno della spesa (2010), il totale della spesa massima consentita, la detrazione spettante, il numero di rate e la rata dell'anno. Il credito di imposta è stato poi riportato correttamente nel quadro RN al rigo RN10. Secondo il parere dello scrivente, pertanto, se i documenti a supporto messi a disposizione dalla società erano completi e formalmente esistenti, i modelli delle dichiarazioni Società di Parte_1 capitali redatti per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, nella parte che qui interessa, sono stati formalmente e correttamente compilati ed i crediti correttamente inseriti nei righi e quadri dei modelli. b) Il codice di deontologia professionale all'art. 22 stabilisce:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.
4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. Sempre a sommesso parere dello scrivente, nella eventualità che la documentazione messa a disposizione della società Parte_1
[... non fosse stata completa ed in particolare mancante del documento attestante la trasmissione all' CP_3 dell'asseverazione dei lavori effettuati, in quanto dalla sua inesistenza discende la decadenza dal diritto al credito, il consulente fiscale avrebbe potuto, viste anche le norme deontologiche, richiedere alla società attrice la visione della ricevuta di presentazione del documento ed in caso di sua inesistenza compilare il modello dichiarativo senza l'indicazione del credito non spettante. b) Verifichi comunque le sanzioni che avrebbe dovuto versare nel caso che Parte_1 la stessa avesse ottemperato immediatamente, ossia nel 2014, all'avviso di rettifica relativo al 2010 e nello stesso momento avesse sanato con ravvedimento operoso, senza attendere i relativi avvisi di rettifica, le identiche problematiche riferite al 2011 e 2012; Richiamate tutte le norme sopra indicate e in particolare le norme sul ravvedimento operoso la società non avrebbe potuto sanare nel 2014 con il ravvedimento operoso le violazioni relative Parte_1 agli anni di imposta 2011 e 2012 in quanto queste avrebbero dovuto essere regolarizzate rispettivamente entro il 30/09/2013 e entro il 30/09/2014. La società avrebbe potuto regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso soltanto a seguito dell'approvazione della legge 190/2014 con effetti dal 01/01/2015. Per il principio del “favor rei”, come più sopra indicato, le nuove norme sul ravvedimento avrebbero potuto essere utilizzate per sanare anche le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge. Le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 relative alle annualità di imposta del 2011 e 2012 sono state ricevute dalla società rispettivamente dopo il 27/02/2015 e dopo il 28/01/2016 pertanto si sarebbe Parte_1 potuto usufruire delle nuove norme sul ravvedimento. Pertanto la società non poteva sanare le irregolarità del 2011 e del 2012 con il ravvedimento operoso nello stesso momento in cui ha ricevuto la comunicazione art. pagina 6 di 14 36/ter per l'anno 2010. La società avrebbe potuto usufruire del ravvedimento operoso soltanto a partire dal 01/01/2015. Le sanzioni che la avrebbe pagato se avesse sanato le irregolarità dopo Parte_1
l'entrata in vigore delle modifiche al D.lgs. 472/1997 (a seguito dell'approvazione della legge 190/2014 con effetto dal 01/01/2015) ma prima delle notifiche delle comunicazioni di cui all'art. 36ter per gli anni 2011 e 2012 sarebbero state: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 (30% di 20.000 ridotto di un terzo) Sanzioni anno 2011 euro 1000,00 (30% di 20.000 ridotto ad un sesto) Sanzioni anno 2012 euro 857,14 (30% di 20.000 ridotto ad un settimo) Totale euro 5.857,14 c) Verifichi le sanzioni che avrebbe dovuto versare ove avesse scelto di Parte_1 attendere tutti e tre gli avvisi di rettifica per il 2010-11-12 e li avesse pagati tempestivamente invece che chiedere le dilazioni rimaste poi inadempiute;
Richiamate nuovamente tutte le norme più sopra indicate, le sanzioni che avrebbe pagato la
[...]
Parte_1
[... in questo caso sarebbero state pari al 30% del credito non spettante ridotte di un terzo: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 Sanzioni anno 2011 euro 4.000,00 Sanzioni anno 2012 euro 4.000,00 Totale euro 12.000,00 d) Verifichi le sanzioni che in ogni caso sarebbero state comminate a Parte_1 laddove non fossero state portate in detrazione le spese di cui è causa, dal momento che Parte_1 CP_ non ha pagato tout court le imposte ( per i relativi 3 anni 2010-11-12, neppure nella misura ridotta
[...] a seguito delle detrazioni medesime;
L'art. 13 del D.lgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 30% dell'importo non versato entro il termine per le violazioni relative ai versamenti, sanzione che: è pari al 15% se si tratta di ritardo non superiore a 90 giorni;
è pari al 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni. Per rispondere compiutamente al quesito occorre procedere con due conteggi in quanto le sanzioni vengono constatate dall'Agenzia delle Entrate in due momenti successivi e con modalità e sanzioni differenti:
1) Tenendo conto delle sanzioni che sarebbero state erogate con ”l'avviso bonario" (comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, inerente agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36- bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) il conteggio delle sanzioni è: ha Pt_1 Parte_1 esposto nel Modello dichiarativo Unico/2011, periodo di imposta 2010, un debito di euro 23.434,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2012, periodo di imposta 2011, un Parte_1 debito di euro 26.046,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2013, periodo di Parte_1 imposta 2012, un debito di (al netto degli acconti pagati di euro 2.418,00) euro 26.781,00 Le sanzioni che la avrebbe pagato in questo caso sarebbero state: Sanzioni sul mancato versamento Parte_1 debito IRES 2010 riferito alla quota di credito non spettante euro 2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2010 euro 343,40 Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2011 riferito alla quota di credito non spettante euro 2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2011 euro 604,60 Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2012 riferito alla quota di credito non spettante euro
2.000,00 Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2012 euro 878,10 Per un totale complessivo di euro 7.826,10 di cui riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00 di cui riferito alle eccedenze residue di debito euro 1.626,10 2) Se il contribuente non aderisce all'avviso bonario versando quanto dovuto le sanzioni vengono erogate in misura piena e cioè del 30% dei mancati versamenti. Pertanto, le sanzioni che sarebbero state pagina 7 di 14 erogate con la successiva iscrizione a ruolo ed addebitate con la “Cartella di Pagamento" sono così conteggiate:
ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2011, periodo di Pt_1 Parte_1 imposta 2010, un debito di euro 23.434,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2012, periodo di Parte_1 imposta 2011, un debito di euro 26.046,00 ha esposto nel Modello dichiarativo Unico/2013, periodo di Parte_1 imposta 2012, un debito di (al netto degli acconti pagati di euro 2.418,00) euro 26.781,00 Le sanzioni che la avrebbe pagato in questo caso sarebbero state: Parte_1
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2010 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2010 euro 1.030,20
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2011 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2011 euro 1.813,80
Sanzioni sul mancato versamento debito IRES 2012 riferito alla quota di credito non spettante euro 6.000,00
Sanzioni sull'eccedenza del residuo debito IRES anno 2012 euro 2.634,30 Per un totale complessivo di euro 23.478,30 di cui riferito alla quota di credito non spettante euro 18.000,00 di cui riferito alle eccedenze residue di debito euro 5.478,30 e) Verifichi le somme nel complesso addebitate a per sanzioni e interessi di ogni Parte_1 natura per la vicenda de quo, indicandone la relativa imputazione e causale, e quelle annullate a seguito di rottamazione;
Le somme nel complesso addebitate alla società sono così riassunti: Parte_1
Sanzioni addebitate (30% di 60.000,00) euro 18.000,00 Interessi addebitati e iscritti nelle cartelle di pagamento
- per l'anno 2010 euro 2.931,50
- per l'anno 2011 euro 3.128,53
- per l'anno 2012 euro 2.787,14 per un totale di euro 8.847,17 Interessi di mora e da dilazione delle cartelle pagati euro 1.272,52 Oneri di riscossione addebitati e iscritti nelle cartelle di pagamento
- anno 2010 euro 1.061,29
- anno 2011 euro 1.382,85 + 5,88
- anno 2012 euro 1.654,85+5,88 per un totale di euro 4.110,75 Totale somme addebitate euro 32.230,44 Somme annullate per sanzioni a seguito della rottamazione delle cartelle
- anno 2010 euro 3.110,30
- anno 2011 euro 4.559,55
- anno 2012 euro 5.721,60 al netto di quanto già pagato e non annullabile euro - 699,96 per un totale di euro 12.691,49 Somme annullate per oneri a seguito della rottamazione delle cartelle
- per oneri di riscossione (12.691,49)*6% euro 761,49 (sanzioni iscritte a ruolo al netto di quanto pagato con la rateazione delle cartelle) Totale somme annullate euro 13.452,98 Interessi da dilazione per la “rottamazione delle cartelle” euro 1.725,48 pagina 8 di 14 Interessi pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 662,23 interessi di mora pagati in sede di versamento parziale di quanto richiesto a seguito delle cartelle di pagamento euro 55,68 Differenza rimasta a carico euro 21.220,85…”.
Proprio sulla scorta dell'elaborato sopra riproposto, che ipotizza e fornisce allo scrivente diverse soluzioni (quali puntuali risposte ciò ai diversi quesiti proposti, peraltro e come già detto, nel contraddittorio e sulla base delle istanze delle parti) e che appare indiscutibilmente approfondito e dettagliato, lo scrivente ritiene di esaminare le rispettive domande.
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Iniziando dalla domanda di parte attrice, occorre – in primis – verificare il c.d. an debeatur della stessa, ossia la sussistenza in capo a parte convenuta di una responsabilità o meno.
Ovviamente, è appena il caso di puntualizzare che la responsabilità del dott. si dovrà, CP_1 sempre eventualmente, collocare – per tipologia - nell'alveo delle responsabilità contrattuali e, ancor più nello specifico, nelle responsabilità professionali;
a tal proposito, appare quanto mai pertinente il richiamo operato dal TU delle norme “deontologiche” applicabili al caso de quo:
1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.
4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
Altrettanto opportunamente, svolge le ulteriori e discendenti considerazioni: Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. Sempre a sommesso parere dello scrivente, nella eventualità che la documentazione messa a disposizione della società non fosse stata completa ed in particolare mancante del Parte_1 documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei lavori effettuati, in quanto dalla sua CP_3 inesistenza discende la decadenza dal diritto al credito, il consulente fiscale avrebbe potuto, viste anche le norme deontologiche, richiedere alla società attrice la visione della ricevuta di presentazione del documento ed in caso di sua inesistenza compilare il modello dichiarativo senza l'indicazione del credito non spettante.
Lo scrivente non può che convenire col TU sul fatto che una qual certa responsabilità, da parte del professionista, vi sia stata. Certo, non si tratta di una “macroscopica” negligenza (es. mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione di una dichiarazione, oppure errore nell'applicazione di un'aliquota …), ma una “mancanza” nella “diligenza” richiesta ad un pagina 9 di 14 professionista e, precisamente, concretatasi nel non rilevare l'incompletezza della documentazione fornita dal cliente e l'omessa richiesta – ragionevolmente doverosa alla luce delle richiamate norme deontologiche - a quest'ultimo di fornire, con opportuna integrazione, la documentazione mancante.
In tema, si ribadiscono poi i principi in dottrina e giurisprudenza ove la diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune
(c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ... Il professionista, infatti, risponde di regola per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso. Precedente della Suprema Corte, afferma che “… la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020)
Certo, una “negligenza” rappresentata dalla mancata produzione da parte del professionista di documenti effettivamente consegnati dal cliente sarebbe sicuramente più grave rispetto al non avere sollecitato il cliente stesso a fornire documentazione che non era stata consegnata. Ma, alla luce degli elementi in possesso di questo giudice, i fatti “di causa” ci dicono quanto segue: non ebbe a Pt_1 consegnare al dott. il documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei CP_1 CP_3 lavori effettuati (agli atti non risulta nessuna idonea prova del fatto positivo della consegna, né parte attrice si è mai offerta di dimostrare lo stesso fatto…), mentre il dott. non ebbe a CP_1 sollecitare la la consegna di detto documento, depositando una dichiarazione incompleta Pt_1
(anche in questo caso, nessuna prova – per assurdo - del fatto positivo della richiesta, né parte convenuta si è mai offerta di dimostrare lo stesso fatto…). Quanto appena esposto, come precisato in parentesi, semplicemente in applicazione dell'ordinario onere della prova, sancito dall'art. 2697 CC.
Alla luce di ciò, allo scrivente sembrerebbe ragionevole “graduare” simile responsabilità per corresponsabilità del cliente (ipotesi – nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – peraltro sostenuta, seppure in via subordinata, dalla difesa del dott. ). In favore di simile CP_1 possibilità, si richiama, in via analogica, precedente in cui la Corte di Cassazione (sez. III, sentenza
02/04/2009 n° 8016) ha affermato che “… se il cliente non informa correttamente il proprio avvocato, potrà trovare applicazione l'istituto del concorso del fatto colposo del creditore. …”.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, il concorso da parte della (che – stante proprio l'attività sociale Pt_1 svolta – avrebbe potuto e ragionevolmente dovuto essere a conoscenza della necessità del documento attestante la trasmissione all' dell'asseverazione dei lavori effettuati …) può essere quantificato nella CP_3 misura di circa 1/3; ciò, anche in considerazione dei diversi “gradi” di diligenza tra professionista e cliente (sebbene non semplice cittadino contribuente…).
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Svolte le considerazioni del caso sull'an debeatur, si passi ad alcune brevi considerazioni in merito al quantum.
Se è vero come il TU abbia confermato la correttezza del calcolo delle sanzioni applicate nei confronti della (parametro da cui partire per quantificare il danno patito dall'attrice), è Pt_1 altrettanto vero che lo stesso TU – rispondendo in modo puntuale e dettagliato alle domande postegli
– ha svolto detto calcolo in diverse ipotesi e, in particolare:
- nell'ipotesi in cui l'odierna attrice avesse ottemperato immediatamente, ossia nel 2014, all'avviso di rettifica relativo al 2010 e nello stesso momento avesse sanato con ravvedimento operoso, senza attendere i relativi avvisi di rettifica, le identiche problematiche riferite al 2011 e 2012;
- nell'ipotesi in cui avesse scelto di attendere tutti e tre gli avvisi di rettifica per il 2010-11-12 e li avesse pagati tempestivamente invece che chiedere le dilazioni rimaste poi inadempiute;
- infine nell'ipotesi in cui le sanzioni che in ogni caso sarebbero state comminate a
[...] laddove non fossero state portate in detrazione le spese di cui è causa, dal momento che Parte_1 CP non ha pagato tout court le imposte ) per i relativi 3 anni 2010-11-12, Parte_1 neppure nella misura ridotta a seguito delle detrazioni medesime.
L'ipotesi, a parere dello scrivente giudice, più adeguata al caso che ci occupa è proprio la seconda;
non si può pretendere (anche se sarebbe stato “consigliabile”…) che , ricevuto il primo avviso, agisse per Pt_1 accedere a “ravvedimento operoso” (prima ipotesi), ma neppure è ragionevole che non abbia provveduto ai versamenti richiesti alle scadenze previste e neppure dopo essersi avvalsa della c.d. “rottamazione” (ultima ipotesi sopra riportata)…
Ragionevole, “normale” e, se si vuole, pure conforme alla diligenza ordinaria di cui all'art. 1176 CC sarebbe stato provvedere ai pagamenti (avvalendosi della espressa facoltà di pagamento in misura ridotta) ogni volta avesse ricevuto ogni singolo ricevuto. Che poi fosse in difficoltà economica non pare Pt_1 circostanza da “addossare” al dott. ; sia poi consentita – a tal proposito – un'analogia: come il CP_1 proprietario di immobile che non versa le somme in realtà dovute dall'inquilino (es. per riscaldamento), a fronte di legittima richiesta dell'amministratore condominiale, non potrebbe poi chiedere allo stesso inquilino il rimborso delle spese legali resesi necessarie per il suo ritardato adempimento, ugualmente il contribuente che pagina 11 di 14 riceve un avviso di pagamento dalla p.a., ma del quale ritiene responsabile il proprio consulente, non può chiedere allo stesso il “rimborso” delle somme maggiorate perché non ha provveduto nei termini indicati nell'avviso (e senza che possa invocare circostanze non certo attribuibili al professionista).
Pertanto, la misura che a questo giudice risulta congrua è quella quantificata dal TU proprio per detta seconda ipotesi: Sanzioni anno 2010 euro 4.000,00 - Sanzioni anno 2011 euro 4.000,00 - Sanzioni anno 2012 euro 4.000,00 Totale euro 12.000,00
Misura poi da “rivedere” alla luce del concorso del fatto colposo del “creditore” (e di cui sopra si è già argomentato, quantificandone l'incidenza in circa 1/3); alla luce di ciò, il risarcimento del danno da riconoscersi a parte attrice può attestarsi in una somma vicina agli 8.000,00= euro, somma, come si vedrà immediatamente di seguito, decisamente “prossima” al quantum della domanda riconvenzionale proposta dal dott. . CP_1
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Si passi ora proprio alla domanda riconvenzionale di parte convenuta. In argomento, risultando pacifico il mandato professionale conferito da al dott. , risultando chiaro, a prescindere dalle Pt_1 CP_1 contestazioni sollevate dalla stessa cliente, l'espletamento di detto mandato, risulta assolutamente tranchant quanto chiarito dal TU sul punto:
“… Dal confronto con le tariffe prese a riferimento risulta che gli importi richiesti dal dott. CP_1
per le prestazioni professionali rese alla società sono tutti ricompresi
[...] Parte_1 all'interno della forbice. In merito alle ultime due voci della proposta di parcella del 10/01/2020 si osserva quanto segue: il convenuto dott. nelle sue osservazioni alla mia bozza di perizia relaziona Controparte_1 che avendo avuto disdetta del mandato da parte della società soltanto nel mese di Parte_1 maggio 2019 il suo studio aveva già predisposto tutti gli adempimenti tecnici e formali per la gestione della fatturazione elettronica anche per l'anno 2019 e similmente per le “Comunicazioni periodiche iva”.
Dal che la legittimità della domanda riconvenzionale, sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia – appunto – del quantum (ossia € 7.981,31=)
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Da tutte le considerazioni finora svolte in fatto e diritto in merito alla domanda attorea e in merito alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, potrebbero già discendere i motivi per ritenere superflua ogni altra considerazioni sulle ulteriori domande / eccezioni delle parti.
In particolare circa la domanda di riconoscimento di interessi svolta da , non appare Pt_1 condivisibile la tesi per cui vi sarebbe stato un lucro cessante per avere sostenuto “sanzioni ed interessi sostenuti” da parte della società (una sorta di mancato guadagno, dato dal profitto finanziario Pt_1 che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso). Ma, come denotato dal TU, trattasi di “… interessi … non … sostenuti materialmente dalla società ; Parte_1
pagina 12 di 14 peraltro, si evidenzia che “la società si è avvalsa di tali norme per la definizione Parte_1 della contestazione fiscale ma non avendo ottemperato a quanto prescritto è decaduta dalla rateazione e conseguentemente dalla riduzione della sanzione che è stata applicata in misura piena peri al 30%, con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e la notifica delle relative cartelle di pagamento”.
In particolare circa la domanda di parte attrice e tendente ad ottenere il risarcimento del danno pari ad € 10.000 per pretese espressioni offensive, essa, non solo perché non riportata fra le conclusioni, non può trovare accoglimento, in quanto infondata (… e semmai solo indicativa di un clima che – purtroppo – non ha favorito una auspicabile ed auspicata soluzione conciliativa).
Relativamente, infine, alla pretesa di responsabilità del dott. con riferimento CP_1 all'attività di consigliere svolta dal Dott. , essa si appalesa effettivamente tardivamente CP_1 introdotta, comunque infondata e, con ogni probabilità, da escludere per responsabilità esclusiva dell'allora Presidente del c.d.a. ed attuale Amministratore Unico della . Pt_1
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Sulle spese legali.
Come noto – recentemente – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n.
132/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto di detto provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa non solo nelle ipotesi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l'appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In altre parole, i Giudici Costituzionali sono dunque tornati ad ampliare il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il D.l. n. 132/2014 (convertito in Legge n. 162/2014) aveva di fatto ristretto;
ciò posto giuridicamente e anche alla luce di ragioni che nel caso de quo possono veramente essere considerate peculiari, la compensazione potrebbe già essere giustificata.
Ma quel che più conta è, da una parte, l'accoglimento (seppur parziale) delle domande di parte attrice nei confronti di parte convenuta e, dall'altra e viceversa, l'accoglimento delle domande di parte convenuta nei confronti della stessa parte attrice (peraltro giungendo – come si vedrà nel successivo dispositivo - ad una compensazione tra credito e controcredito); ciò non può che rappresentare una pagina 13 di 14 chiara “reciproca soccombenza”, che, a prescindere dalle sopra svolte considerazioni giuridiche in merito alle ulteriori possibilità di compensare le spese legali, può comunque fondare una compensazione delle stesse tra le parti oggi in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- nel merito, da una parte, ACCERTA E DICHIARA la responsabilità del convenuto Dr.
, in merito ai fatti di causa di cui in citazione, più precisamente, a Controparte_1 quanto rilevato in avviso di rettifica AGENZIA DELLE ENTRATE, datato 20/03/2014
(Modello dichiarativo Unico/2011 SC, periodo di imposta 2010), a quello del 26/02/2015
(Modello Unico/2012 SC, periodo di imposta 2011) e quello datato 28/01/2016 (Modello
Unico/2013 SC, periodo di imposta 2012), con conseguente CONDANNA dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali effettivamente subiti dall'attrice
[...] quantificati, per concorso del fatto dello stesso creditore o comunque Parte_1 corresponsabilità dello stesso, in circa 2/3 di euro 12.000,00=; dall'altra, ACCERTA e
DICHIARA il credito del dott. , a titolo di compenso a saldo Controparte_1 dell'attività professionale svolta (e come da allegate parcelle), pari ad € 7.981,31=, con conseguente CONDANNA di pagamento per pari importo di Parte_1 in favore del convenuto;
COMPENSA integralmente tra di loro i predetti crediti
[...]
(trattandosi, in entrambi i casi, di crediti certi, liquidi ed esigibili e soprattutto di importo sostanzialmente identico).
- Compensa integralmente tra le parti oggi in causa le spese legali di questo giudizio (ivi comprese quelle di TU – CTP).
Novara lì 3 nov. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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