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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8474 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 50849/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50849/2024 promossa da:
, n. il 25/09/1965 a FEDERAZIONE RUSSA Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. TOSI SUSANNA CodiceFiscale_1
LA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE LUNIGIANA N. 46 20125
MILANO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Susanna Angela Tosi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma che ha rigettato la sua domanda di ricongiungimento familiare. La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre e, conseguentemente, la disposizione per il rilascio del visto necessario in assenza di nulla osta. Il ricorso è stato proposto nei confronti della , del e del Controparte_2 Controparte_1 [...]
, costituitisi in giudizio tramite Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale di Roma.
1 Il è rimasto contumace. CP_1
IN FATTO
La sig.ra , residente in [...], in data 14.07.2023 Parte_1 presentava domanda di Richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento familiare in favore della madre, con numero identificativo pratica , CodiceFiscale_2
RM1408589591. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma
9, del D.P.R. 394/1999, e permanendo il silenzio della Prefettura sul rilascio del Nulla
Osta, l'istante proponeva ricorso all per Controparte_4 sollecitare una definizione della pratica. Un primo ricorso all'IGA risulta essere stato presentato in data 03/11/2023.
Solo a seguito dell'intervento dell' la Controparte_4 CP_4
, in data 29/12/2023, provvedeva ad emettere un primo preavviso di Controparte_2 rigetto della domanda tramite il portale Cives. Con tale preavviso, veniva richiesta un'integrazione documentale e comunicato all'istante che la Questura di Roma aveva espresso parere negativo, motivando tale parere negativo sul fatto che la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, ritenuto non idoneo per la pratica di ricongiungimento familiare.
Sempre in data 29/12/2023, la procuratrice della ricorrente inviava, a mezzo PEC
(consegnata in pari data), l'integrazione documentale richiesta, contestando l'interpretazione della Questura di Roma riguardo alla presunta inidoneità del permesso di soggiorno per residenza elettiva per la richiesta di ricongiungimento familiare e spiegando i motivi giuridici a sostegno della tesi contraria.
Nonostante le memorie depositate e le integrazioni documentali trasmesse, il silenzio della continuava a perdurare. Di conseguenza, per sbloccare la situazione e CP_2 ottenere una definizione della pratica, veniva richiesto un nuovo intervento dell'Ispettorato Generale Amministrativo (IGA), evidenziando l'inerzia dell'Amministrazione e la necessità di un provvedimento definitivo sulla domanda di ricongiungimento familiare. Questo secondo ricorso all'IGA risulta datato 18/06/2024.
Solo a seguito di questo ulteriore intervento dell' Controparte_4
la emetteva il provvedimento definitivo di rigetto, datato 07/11/2024,
[...] CP_2
Pag. 2 di 4 oggetto del presente giudizio. Tale rigetto si basa nuovamente ed esclusivamente sul parere negativo della Questura di Roma, che ha ribadito il suo orientamento ritenendo il permesso di soggiorno per residenza elettiva della richiedente, con scadenza
30/01/2025 e rinnovato due volte, non idoneo ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, sostenendo che tale tipologia di permesso non rientri tra quelle tassativamente previste dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 286/1998.
Avverso tale decisione, la sig.ra proponeva il presente Parte_1 ricorso giudiziale, iscritto al R.G. n. 50849/2024. Le Note scritte per l'udienza del
07/04/2025 datate 26/11/2024 venivano depositate. Successivamente, in occasione dell'udienza del 02/05/2025, il Giudice rilevava la mancata prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, disponendo il rinvio dell'udienza alla data del 04/06/2025 e assegnando termine fino al 15/05/2025 per procedere alla notificazione. In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, in data 06/05/2025, la procuratrice provvedeva al deposito della prova dell'avvenuta nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle Amministrazioni resistenti. Note scritte per l'udienza del 04/06/2025 sono state depositate in data 15/05/2025.
IN DIRITTO
il ricorso avverso Il rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare per il genitore del cittadino straniero regolarmente soggiornante va respinto per mancanza di prova dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 286/1998.
Secondo tale norma è ammesso il ricongiungimento con i genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero qualora siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. La norma richiede dunque la duplice condizione dell'età anagrafica e della vivenza effettiva a carico del figlio soggiornante.
Poiché l'odierno giudizio non riguarda la legittimità del provvedimento ma la sussistenza del diritto all'unità familiare e al conseguente ricongiungimento, in assenza di prova adeguata e documentata del requisito dell'età o in merito allo stato di bisogno del genitore, alla dipendenza economica effettiva e continuativa, nonché alla mancanza di supporto familiare nel Paese di origine, non può ritenersi integrato il presupposto della “vivenza a carico”, che implica non solo un sostegno economico, ma
Pag. 3 di 4 anche la dimostrazione dell'impossibilità per il genitore di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
La Direttiva 2003/86/CE, all'art. 4, paragrafo 2, lett. a), consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento dei genitori a carico, ma subordina tale facoltà alla condizione che siano “a carico” del richiedente e che non dispongano del necessario sostegno familiare nel Paese d'origine. L'onere della prova sulla dipendenza effettiva ricade sul richiedente e spetta all'autorità nazionale verificare rigorosamente tale condizione, anche alla luce del principio di proporzionalità e del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Nel caso di specie, la richiedente non ha fornito idonea documentazione atta a dimostrare né l'età superiore ai sessantacinque anni del genitore, né la sua condizione di effettiva e continuativa dipendenza economica, né tantomeno l'impossibilità degli eventuali altri figli di garantire il sostegno nel Paese di origine. In assenza di tali elementi, non risulta integrato il quadro normativo che consente l'autorizzazione al ricongiungimento familiare. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata per difetto dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla sulle spese perché la resistente contumace è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 50849/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese
Roma 04/05/2025
Il Giudice
SS RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 50849/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50849/2024 promossa da:
, n. il 25/09/1965 a FEDERAZIONE RUSSA Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. TOSI SUSANNA CodiceFiscale_1
LA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE LUNIGIANA N. 46 20125
MILANO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Susanna Angela Tosi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma che ha rigettato la sua domanda di ricongiungimento familiare. La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre e, conseguentemente, la disposizione per il rilascio del visto necessario in assenza di nulla osta. Il ricorso è stato proposto nei confronti della , del e del Controparte_2 Controparte_1 [...]
, costituitisi in giudizio tramite Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale di Roma.
1 Il è rimasto contumace. CP_1
IN FATTO
La sig.ra , residente in [...], in data 14.07.2023 Parte_1 presentava domanda di Richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento familiare in favore della madre, con numero identificativo pratica , CodiceFiscale_2
RM1408589591. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma
9, del D.P.R. 394/1999, e permanendo il silenzio della Prefettura sul rilascio del Nulla
Osta, l'istante proponeva ricorso all per Controparte_4 sollecitare una definizione della pratica. Un primo ricorso all'IGA risulta essere stato presentato in data 03/11/2023.
Solo a seguito dell'intervento dell' la Controparte_4 CP_4
, in data 29/12/2023, provvedeva ad emettere un primo preavviso di Controparte_2 rigetto della domanda tramite il portale Cives. Con tale preavviso, veniva richiesta un'integrazione documentale e comunicato all'istante che la Questura di Roma aveva espresso parere negativo, motivando tale parere negativo sul fatto che la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, ritenuto non idoneo per la pratica di ricongiungimento familiare.
Sempre in data 29/12/2023, la procuratrice della ricorrente inviava, a mezzo PEC
(consegnata in pari data), l'integrazione documentale richiesta, contestando l'interpretazione della Questura di Roma riguardo alla presunta inidoneità del permesso di soggiorno per residenza elettiva per la richiesta di ricongiungimento familiare e spiegando i motivi giuridici a sostegno della tesi contraria.
Nonostante le memorie depositate e le integrazioni documentali trasmesse, il silenzio della continuava a perdurare. Di conseguenza, per sbloccare la situazione e CP_2 ottenere una definizione della pratica, veniva richiesto un nuovo intervento dell'Ispettorato Generale Amministrativo (IGA), evidenziando l'inerzia dell'Amministrazione e la necessità di un provvedimento definitivo sulla domanda di ricongiungimento familiare. Questo secondo ricorso all'IGA risulta datato 18/06/2024.
Solo a seguito di questo ulteriore intervento dell' Controparte_4
la emetteva il provvedimento definitivo di rigetto, datato 07/11/2024,
[...] CP_2
Pag. 2 di 4 oggetto del presente giudizio. Tale rigetto si basa nuovamente ed esclusivamente sul parere negativo della Questura di Roma, che ha ribadito il suo orientamento ritenendo il permesso di soggiorno per residenza elettiva della richiedente, con scadenza
30/01/2025 e rinnovato due volte, non idoneo ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, sostenendo che tale tipologia di permesso non rientri tra quelle tassativamente previste dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 286/1998.
Avverso tale decisione, la sig.ra proponeva il presente Parte_1 ricorso giudiziale, iscritto al R.G. n. 50849/2024. Le Note scritte per l'udienza del
07/04/2025 datate 26/11/2024 venivano depositate. Successivamente, in occasione dell'udienza del 02/05/2025, il Giudice rilevava la mancata prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, disponendo il rinvio dell'udienza alla data del 04/06/2025 e assegnando termine fino al 15/05/2025 per procedere alla notificazione. In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, in data 06/05/2025, la procuratrice provvedeva al deposito della prova dell'avvenuta nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle Amministrazioni resistenti. Note scritte per l'udienza del 04/06/2025 sono state depositate in data 15/05/2025.
IN DIRITTO
il ricorso avverso Il rigetto della richiesta di ricongiungimento familiare per il genitore del cittadino straniero regolarmente soggiornante va respinto per mancanza di prova dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 286/1998.
Secondo tale norma è ammesso il ricongiungimento con i genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero qualora siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. La norma richiede dunque la duplice condizione dell'età anagrafica e della vivenza effettiva a carico del figlio soggiornante.
Poiché l'odierno giudizio non riguarda la legittimità del provvedimento ma la sussistenza del diritto all'unità familiare e al conseguente ricongiungimento, in assenza di prova adeguata e documentata del requisito dell'età o in merito allo stato di bisogno del genitore, alla dipendenza economica effettiva e continuativa, nonché alla mancanza di supporto familiare nel Paese di origine, non può ritenersi integrato il presupposto della “vivenza a carico”, che implica non solo un sostegno economico, ma
Pag. 3 di 4 anche la dimostrazione dell'impossibilità per il genitore di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
La Direttiva 2003/86/CE, all'art. 4, paragrafo 2, lett. a), consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento dei genitori a carico, ma subordina tale facoltà alla condizione che siano “a carico” del richiedente e che non dispongano del necessario sostegno familiare nel Paese d'origine. L'onere della prova sulla dipendenza effettiva ricade sul richiedente e spetta all'autorità nazionale verificare rigorosamente tale condizione, anche alla luce del principio di proporzionalità e del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Nel caso di specie, la richiedente non ha fornito idonea documentazione atta a dimostrare né l'età superiore ai sessantacinque anni del genitore, né la sua condizione di effettiva e continuativa dipendenza economica, né tantomeno l'impossibilità degli eventuali altri figli di garantire il sostegno nel Paese di origine. In assenza di tali elementi, non risulta integrato il quadro normativo che consente l'autorizzazione al ricongiungimento familiare. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata per difetto dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla sulle spese perché la resistente contumace è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 50849/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese
Roma 04/05/2025
Il Giudice
SS RA
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