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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAREGA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PIETRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN CROCE, 3 20136 MILANO presso il difensore avv. IETRO GIUSEPPE Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLLITTO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AVV. STEFANO BORSOTTI - VIA ORRIGONI N. 15
VARESE presso il difensore avv. SOLLITTO GIUSEPPE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, previe tutte le declaratorie del caso, in via preliminare: per il caso in cui proponga istanza per la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà del Decreto Ingiuntivo N. 11135/2023 – R.G.N. 19274/2023 notificato il 28.06.2023 qui opposto, respingere tale richiesta, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; nel merito:
- revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso al di fuori delle previsioni di
Legge;
- rigettare per l'effetto la domanda proposta da poiché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
in via istruttoria: concedere termini ex art. 183 c.p.c. per la formulazione dei capitoli di prova, l'indicazione dei Testi, anche a prova contraria, la produzione di ulteriori documenti, con l'inerente formulazione dei quesiti ed ogni altra deduzione ed integrazione istruttoria, fra cui segnatamente l'istanza ex art. 210 c.p.c.. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successivi occorrendi, spese generali
12,50%, CPA ed I.V.A. secondo Legge.”
Per Controparte_1
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. n. 11135/2023 (R.G. 19274/2023) ivi opposto;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'avv. ha convenuto in Parte_1
giudizio la società , opponendosi al decreto ingiuntivo n.11135/23 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano che gli ha ingiunto il pagamento di € 51.664,50 per sorte capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per il saldo della fornitura di opere librarie.
L'opponente ha eccepito dapprima l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto rilevando la mancata prova della consegna delle opere librarie riferitesi agli ordini CL 912938 e
918156, nonché la mancata produzione delle fatture relative ai contratti 905654 e 912938.
La società si è costituita ritualmente in giudizio contestando integralmente Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Preliminarmente parte opposta ha precisato che il rapporto contrattuale è sorto tra l'opponente e la
EC ET PA.
Successivamente il credito è stato oggetto di cessione pro soluto in favore di ed infine di CP_2
retrocessione in favore di EC ET PA (doc.4).
In data 29.12.2022, con effetto dal 27 dicembre 2022, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, con contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge
130/99 e dell'art. 58 del T.U.B., ha acquistato pro soluto da EC ET PA un portafoglio clienti pecuniari, tra i quali rientra quella del presente giudizio (cfr doc.3 del fascicolo monitorio).
Parte opposta costituendosi afferma che il proprio credito risulta essere provato alla luce dei contratti, delle fatture e dei documenti di trasporti prodotti in atti (doc.4 del fascicolo monitorio, doc.5-6-8-9).
Nei termini di legge sono state depositate le memorie ex art. 171 ter n.1 per la sola parte opposta e la memoria ex art. 171 ter n.3 per l'opponente.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza, a seguito di scioglimento di riserva, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché, stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni, la causa perviene alla decisione.
L'opposizione è infondata e pertanto viene rigettata.
In via preliminare l'opponente ha eccepito l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto del decreto in quanto i documenti prodotti non sono sufficienti ad integrare la prova della liquidità e certezza del credito.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che sono prove scritte idonee per emettere un decreto ingiuntivo
«tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca
l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta» (Trib.
Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Nel caso in esame sono stati prodotti nel fascicolo monitorio i contratti sottoscritti dall'opponente che costituiscono la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, quindi vi è prova scritta del diritto di credito della ricorrente in via monitoria di euro 51.664,50.
Infatti, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez.
III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez.
I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
L'opposta ha effettuato altre produzioni documentali costituendosi nel giudizio di opposizione, per cui risultano prodotti:
- il contratto n.CL893225 sottoscritto in data 12.06.2019, la fattura emessa ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio);
- il contratto n. CL905654 sottoscritto in data 05.02.2020 ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio) oltre alla relativa fattura (doc.5);
- il contratto n. CL912938 sottoscritto in data 20.07.2020 ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio e doc.8-9) oltre alla relativa fattura (doc.6);
pagina 3 di 4 - il contratto n. CL918156 sottoscritto in data 23.11.2020, la fattura ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio e doc.8-9).
Il credito dell'opposta risulta quindi provato anche nel giudizio di opposizione, essendo stata fornita la prova anche dell'avvenuto adempimento della prestazione.
Di contro parte opponente non ha contestato la fornitura ricevuta, ma si è limitata ad eccepire:
- per il contratto 893225 il mancato inoltro della fattura alla pec dell'opponente;
- per il contratto 905654 l'assenza della fattura;
- per il contratto n. 912938 l'assenza della fattura e del relativo ddt;
- per il contratto n. 918156 il mancato inoltro della fattura inviata via pec ed il relativo ddt.
Il mancato inoltro della fattura via pec non inficia di invalidità il documento fiscale essendo stato riportati in esso il codice fiscale e la partita iva del destinatario, non contestati, pertanto ritenuti corretti.
La fattura relativa al contratto n.905654 è stata prodotta nel presente giudizio (doc.5), così come è agli atti la fattura relativa al contratto n- 912938 (doc.6).
Parimenti risultano in atti i documenti di trasporto relativi al contratto n. 912938 e n. 918156 (doc.8-9)
L'opposizione risulta quindi infondata pertanto va rigettata.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc e seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle fasi del processo introduttiva, di studio e decisoria stante la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale e con l'esclusione della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 11135/23, già esecutivo;
2. Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Euro 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Milano, 10 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAREGA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PIETRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN CROCE, 3 20136 MILANO presso il difensore avv. IETRO GIUSEPPE Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLLITTO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AVV. STEFANO BORSOTTI - VIA ORRIGONI N. 15
VARESE presso il difensore avv. SOLLITTO GIUSEPPE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, previe tutte le declaratorie del caso, in via preliminare: per il caso in cui proponga istanza per la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà del Decreto Ingiuntivo N. 11135/2023 – R.G.N. 19274/2023 notificato il 28.06.2023 qui opposto, respingere tale richiesta, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.; nel merito:
- revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso al di fuori delle previsioni di
Legge;
- rigettare per l'effetto la domanda proposta da poiché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
in via istruttoria: concedere termini ex art. 183 c.p.c. per la formulazione dei capitoli di prova, l'indicazione dei Testi, anche a prova contraria, la produzione di ulteriori documenti, con l'inerente formulazione dei quesiti ed ogni altra deduzione ed integrazione istruttoria, fra cui segnatamente l'istanza ex art. 210 c.p.c.. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successivi occorrendi, spese generali
12,50%, CPA ed I.V.A. secondo Legge.”
Per Controparte_1
pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. n. 11135/2023 (R.G. 19274/2023) ivi opposto;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'avv. ha convenuto in Parte_1
giudizio la società , opponendosi al decreto ingiuntivo n.11135/23 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano che gli ha ingiunto il pagamento di € 51.664,50 per sorte capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per il saldo della fornitura di opere librarie.
L'opponente ha eccepito dapprima l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto rilevando la mancata prova della consegna delle opere librarie riferitesi agli ordini CL 912938 e
918156, nonché la mancata produzione delle fatture relative ai contratti 905654 e 912938.
La società si è costituita ritualmente in giudizio contestando integralmente Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Preliminarmente parte opposta ha precisato che il rapporto contrattuale è sorto tra l'opponente e la
EC ET PA.
Successivamente il credito è stato oggetto di cessione pro soluto in favore di ed infine di CP_2
retrocessione in favore di EC ET PA (doc.4).
In data 29.12.2022, con effetto dal 27 dicembre 2022, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, con contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge
130/99 e dell'art. 58 del T.U.B., ha acquistato pro soluto da EC ET PA un portafoglio clienti pecuniari, tra i quali rientra quella del presente giudizio (cfr doc.3 del fascicolo monitorio).
Parte opposta costituendosi afferma che il proprio credito risulta essere provato alla luce dei contratti, delle fatture e dei documenti di trasporti prodotti in atti (doc.4 del fascicolo monitorio, doc.5-6-8-9).
Nei termini di legge sono state depositate le memorie ex art. 171 ter n.1 per la sola parte opposta e la memoria ex art. 171 ter n.3 per l'opponente.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza, a seguito di scioglimento di riserva, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché, stante la natura documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni, la causa perviene alla decisione.
L'opposizione è infondata e pertanto viene rigettata.
In via preliminare l'opponente ha eccepito l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto del decreto in quanto i documenti prodotti non sono sufficienti ad integrare la prova della liquidità e certezza del credito.
L'eccezione è infondata.
Occorre premettere che sono prove scritte idonee per emettere un decreto ingiuntivo
«tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca
l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta» (Trib.
Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Nel caso in esame sono stati prodotti nel fascicolo monitorio i contratti sottoscritti dall'opponente che costituiscono la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, quindi vi è prova scritta del diritto di credito della ricorrente in via monitoria di euro 51.664,50.
Infatti, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez.
III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez.
I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
L'opposta ha effettuato altre produzioni documentali costituendosi nel giudizio di opposizione, per cui risultano prodotti:
- il contratto n.CL893225 sottoscritto in data 12.06.2019, la fattura emessa ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio);
- il contratto n. CL905654 sottoscritto in data 05.02.2020 ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio) oltre alla relativa fattura (doc.5);
- il contratto n. CL912938 sottoscritto in data 20.07.2020 ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio e doc.8-9) oltre alla relativa fattura (doc.6);
pagina 3 di 4 - il contratto n. CL918156 sottoscritto in data 23.11.2020, la fattura ed il relativo ddt (doc. allegati al fascicolo monitorio e doc.8-9).
Il credito dell'opposta risulta quindi provato anche nel giudizio di opposizione, essendo stata fornita la prova anche dell'avvenuto adempimento della prestazione.
Di contro parte opponente non ha contestato la fornitura ricevuta, ma si è limitata ad eccepire:
- per il contratto 893225 il mancato inoltro della fattura alla pec dell'opponente;
- per il contratto 905654 l'assenza della fattura;
- per il contratto n. 912938 l'assenza della fattura e del relativo ddt;
- per il contratto n. 918156 il mancato inoltro della fattura inviata via pec ed il relativo ddt.
Il mancato inoltro della fattura via pec non inficia di invalidità il documento fiscale essendo stato riportati in esso il codice fiscale e la partita iva del destinatario, non contestati, pertanto ritenuti corretti.
La fattura relativa al contratto n.905654 è stata prodotta nel presente giudizio (doc.5), così come è agli atti la fattura relativa al contratto n- 912938 (doc.6).
Parimenti risultano in atti i documenti di trasporto relativi al contratto n. 912938 e n. 918156 (doc.8-9)
L'opposizione risulta quindi infondata pertanto va rigettata.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc e seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle fasi del processo introduttiva, di studio e decisoria stante la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale e con l'esclusione della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 11135/23, già esecutivo;
2. Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Euro 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Milano, 10 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 4 di 4