Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 531/2024 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 13244/2024 emessa il
5.3.2024 e pubblicata il 14.5.2024; avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/01/2025; promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Faggioli, presso il cui studio sito in Bologna (BO) è elettivamente domiciliata;
ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto in Bologna (BO); resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra conveniva, innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, l perché fosse accertato il proprio diritto a percepire il CP_1
T.F.R. maturato in relazione ai successivi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Comune di Bologna dal 2001 al 2008.
Si costituiva in giudizio l che contestava la fondatezza delle pretese azionate CP_1
in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Con sentenza n. 416/16 il Tribunale di Bologna: 1) disattendeva l'eccezione di prescrizione quinquennale sulla base del rilievo che i crediti azionati dall'allora ricorrente erano stati riconosciuti dall che ne aveva posticipato il momento di esigibilità all'interruzione CP_1 del rapporto previdenziale;
2) richiamava l'orientamento del Supremo Collegio a Sezioni
Unite espresso sulla questione dedotta in giudizio con la sentenza n. 24280/14: accertava, quindi, il diritto della lavoratrice a percepire i T.F.R. maturati con riguardo alle prestazioni rese in favore del Comune di Bologna in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi dal 2001/2002 al 2007/2008 e, conseguentemente, condannava l a corrispondere a le somme dovute a tale titolo con gli interessi CP_1 Parte_1 legali dal dovuto al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta decisione interponeva appello l' che censuraca la sentenza del CP_1
Tribunale di Bologna lamentando l'erronea reiezione dell'eccezione di prescrizione quinquennale non avendo esso riconosciuto il diritto della controparte al pagamento del
T.F.R. in relazione ai singoli periodi di lavoro prestati.
La Sig.ra si costituiva nel giudizio d'appello sostenendo che: a) l'eccezione di Pt_1 prescrizione dell era incompatibile con la difesa principale che aveva sostenuto CP_1
l'inesigibilità temporanea delle somme e la contestuale promessa di futuro pagamento;
b) l' aveva espressamente affermato nel giudizio di primo grado che il diritto alle somme CP_1 richieste non si era prescritto, essendo dette somme solamente inesigibili c) l pertanto CP_1 non poteva proporre l'eccezione di prescrizione stante la promessa del futuro pagamento d) la Sig.ra on aveva alcuna colpa nel ritardo della richiesta di pagamento, poiché Pt_1 era stato lo stesso comportamento dell a ingenerare il legittimo affidamento nel futuro
CP_1 spontaneo pagamento, e pertanto l'inerzia non poteva essere interpretata come manifestazione di disinteresse a far valere i propri diritti e) il comportamento dell'
CP_1 aveva natura permanente, e pertanto la prescrizione non poteva iniziare il proprio decorso prima della cessazione della condotta antigiuridica dell' f) in ogni caso la prescrizione
CP_1 non poteva considerarsi quinquennale, ma decennale, non avendo mai l' messo a
CP_1 disposizione le somme richieste, e pertanto nella peggiore delle ipotesi potevano considerarsi prescritte solo le somme per il TFR relativamente ai contratti risalenti a più di dieci anni, prima della notifica del ricorso.
Questa Corte d'Appello con sentenza n. 1182/2017 rilevava che l'eccezione di prescrizione dell' era ammissibile, poiché era stata proposta in via subordinata, e non CP_1 risultando la rinuncia all'eccezione di prescrizione accoglieva il gravame e dichiarava prescritto il diritto al singolo TFR oltre il quinquennio a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo compensando per un terzo le spese di lite di ambo i gradi del Contr giudizio e condannando l a rifondere all'appellata i residui due terzi delle spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza di appello ricorreva la sig.ra Parte_1 Contr prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. Resisteva l con controricorso.
I quattro motivo di ricorso per cassazione formulati dalla lavoratrice sono così sintetizzati nell'ordinanza rescindente: “(…) Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2937 e 2944 cod. civ.
La lavoratrice ha premesso che era stata assunta dal Comune di Bologna come maestra d'infanzia, con contratto a tempo determinato, per sette volte consecutive, dal 2001 al
2008, e che i contratti iniziavano il 1° settembre e terminavano il 31 agosto dell'anno successivo .
Alla scadenza di ogni rapporto di lavoro non aveva percepito il TFR, atteso che l' NPS, con la circolare INPDAP n. 30 del 2002, ne aveva affermato l'inesigibilità in ragione della unità del rapporto previdenziale.
Le indicazioni della circolare erano state poste a fondamento delle difese prospettate dall' nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, così dando ad intendere di CP_1 ritenere esistente il diritto azionato volto all'attribuzione del TFR, sia pure differito.
Tale condotta processuale era incompatibile con la proposizione in subordine dell'eccezione di prescrizione.
La Corte d'Appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare l'incompatibilità di tale comportamento con l'eccezione di prescrizione.
2. Con il secondo motivo .di ricorso è stata dedotta la violazione del principio del legittimo affidamento e dell'istituto del prospective overulling, quali principi generali dell'ordinamento giuridico, e dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.
La circolare n. 30 del 2002 dell'INPDAP aveva ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento che tali somme sarebbero state corrisposte una volta cessata l'unità previdenziale.
Pertanto, non vi era inerzia colpevole da parte della ricorrente, che aveva deciso di chiedere le somme, e .quindi agire in giudizio, solo dopo che le Sezioni Unite civili della
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24280 del 2014, avevano ritenuto l'unità previdenziale una finzione giuridica, smentendo la circolare dell'INPDAP.
3. Con il terzo motivo è dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza.
L'eccezione di prescrizione dell aveva costituito espressione di abuso del diritto. CP_1
A sostegno della censura ha richiamato alcune sentenze di legittimità di cui ha illustrato il contenuto .
4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente assume la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., dell'art. 2947, cod. civ., e la falsa applicazione dell'art. 2948, n. 5, cod. civ., sul termine quinquennale di prescrizione.
Assume la ricorrente che il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale .
Tale eccezione era stata dedotta, ma sul punto la Corte d'Appello, nell'affermare la prescrizione quinquennale, non aveva svolto specifiche considerazioni. (…)”. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13244/2024, emessa il 5.3.2024 e pubblicata il 14.5.2024, ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza n. 1182/2017 di questa Corte d'appello in relazione ai motivi accolti, con rinvio della controversia a questa Corte di Merito, in diversa composizione, che “nel riesaminare la fattispecie dovrà valutare l'affidamento ingenerato nella lavoratrice nei termini anzidetti, e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità”. La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto dalla sig.ra i è così espressa nella citata ordinanza rescindente: “(…) Tuttavia, Parte_1 la Corte d'Appello, nel dare ingresso all'eccezione di prescrizione, ha omesso di valutare l'affidamento ingenerato nella lavoratrice dalla circolare INPDAP n. 30 del 2002, che ha trovato conferma nelle deduzioni esposte dall' quale prima difesa, nella comparsa CP_1 di costituzione dinanzi al Tribunale, laddove l' ha richiamato il principio CP_1 dell'unicità del rapporto previdenziale come impedimento (temporale e non nel merito) alla liquidazione del TFR (si v., pag. 2 del controricorso per cassazione). Ciò, anche considerando che la costituzione dell' nel giudizio di primo grado è intervenuta CP_1 successivamente alla sentenza Cass., S.U., n. 24280 del 2014, che il suddetto principio ha disatteso, allorquando, dunque, il tema della prescrizione del diritto aveva assunto primario rilievo nelle vicende in questione.
6. All'accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.” Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 13/08/2024, la sig.ra ha Parte_1 provveduto a riassumere la controversia innanzi a questa Corte di Appello, riepilogando quanto accaduto nei precedenti gradi del giudizio, argomentando in relazione all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale illo tempore sollevata dall' alla luce dei principi di diritto stabiliti nell'ordinanza rescindente e chiedendo CP_1 di: “rigettare l'appello di controparte e confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, e del giudizio di rinvio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, riepilogata la vicenda processuale per cui è CP_1 causa, si è limitato a richiamare le difese svolte nei precedenti atti difensivi, riportandosi alle proprie conclusioni in atti.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nei precedenti gradi del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la residua materia del contendere è circoscritta alla valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall in via subordinata nel CP_1 corso del giudizio di prime cure.
Al riguardo, va innanzitutto rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione”
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).
Svolta questa doverosa premessa, ritiene la Corte che l'odierna ricorrente in riassunzione, ben comprendendo il senso di quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza rescindente, a commento della stessa abbia correttamente osservato che: << (…) La giurisprudenza ha introdotto dei temperamenti al principio della intangibilità dei meccanismi decadenziali e prescrizionali, onde rendere tali principi compatibili con la effettività della tutela dei diritti soggettivi. In particolare, sembra emergere l'esigenza che il meccanismo delle decadenze e della prescrizione con cui si tende a garantire la certezza del diritto venga inserito in un quadro armonico che sanzioni le inerzie del titolare di diritti soltanto quando esse siano frutto di trascuratezza, e non quando derivino da forza maggiore o da errore incolpevole;
tanto più quando questo errore risulti indotto da soggetti pubblici. In questa prospettiva la prescrizione non si ricollegherebbe esclusivamente al decorso del tempo, ma si configurerebbe, almeno in parte, come sanzione dell'inerzia colpevole. Tale ottica innovativa risente, in definitiva, della generalissima tendenza dell'ordinamento a rifuggire da forme di responsabilità
(nell'accezione più ampia di questa parola) senza colpa. Emblematica, al riguardo, è la storica sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude l'ignoranza inevitabile dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale.
Ma si consideri anche (in tutt'altro altro ramo dell'ordinamento, ma nella medesima prospettiva dello sfavore dell'ordinamento per la produzione di effetti giuridici pregiudizievoli scollegati dalla colpa del soggetto nella cui sfera giuridica tali effetti si producono) l'intervento della stessa Corte Costituzionale nel campo delle notificazioni;
intervento che trova la propria base concettuale nel principio di autoresponsabilità colposa espresso con l'affermazione, contenuta nella sentenza n. 477 del 2002, che è
"palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi
(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo ". Nello stesso senso - spostando dall'attività del giudice delle leggi a quella del legislatore la rassegna degli indici che consentono di cogliere la linea evolutiva a cui si fa riferimento - può considerarsi l'art. 37 del recente Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104/10, che precisa ed amplia la portata dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, già presente nella originaria disciplina del processo amministrativo in forza dell'art. 34 T.U. n. 1054/24, poi ripreso dalla L. n. 1034 del 1971, art. 34. Così come non privo di significato appare, nella prospettiva che si sta cercando di lumeggiare, l'intervento di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19, e art. 46, comma 3, che, abrogando l'art. 184 bis c.p.c., e trasferendone il contenuto nel comma aggiunto all'art. 153 c.p.c., ha spostato la disposizione sulla rimessione in termini nel processo civile dal Libro II (Del processo di cognizione) al Libro
I (Disposizioni generali) del codice di procedura civile, in tal modo enfatizzandone la valenza di principio generale dell'ordinamento processuale. Il fondamentale problema riguarda la portata e l'interpretazione dell'art. 2935 c.c., il quale prevede che: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ebbene il problema si pone per stabilire la sussistenza di una ignorantia legis incolpevole e stabilire il dies a quo da cui comincerebbe a decorrere il termine prescrizionale. La problematica è stata affrontata e risolta dalla famosa 6 sentenza della Corte costituzionale n.364/1988, sulla portata del principio previsto dall'art. 5 c.p., ma estensibile a tutto l'ordinamento giuridico. In tale sentenza, la Corte ha stabilito che l'ignoranza può anche essere indotta dal comportamento dell'amministrazione che induca con il suo comportamento nel cittadino incolpevole la convinzione sulla legittimità di una determinata situazione, come nel caso in questione, in cui si è continuato ancora ad omettere ancora nel 2012 nei cedolini il riferimento alla legge 388/2000. La Corte di
Cassazione ha confermato con riferimento all'art. 2935 c.c. che l'ignoranza incolpevole ai fini della prescrizione può essere indotta da un comportamento doloso della controparte,Cass.4235/1996; in questo caso, sicuramente è ravvisabile un comportamento gravemente volontario e quindi doloso della pubblica amministrazione, su una materia tecnica che non consentiva alla ricorrente la percezione immediata del proprio diritto, celato dalla pubblica amministrazione tramite l'artificioso riferimento all'unità previdenziale e formalizzato in una circolare, pertanto sino al momento in cui la ricorrente non è venuta a conoscenza della finzione giuridica costruita dall'ente non può decorrere alcun termine prescrizionale dei singoli ratei. Occorre inoltre considerare che la materia in questione esula dallo stretto ordinamento privatistico, posto che essendo parte del rapporto una pubblica amministrazione, va tenuto presente il principio del legittimo affidamento, come previsto nell'art. 1 della legge 241/1990 come modificato dalla legge 15/2005, in cui si prevede l'applicazione dei principi dell'ordinamento comunitario.
Anche in una ottica strettamente privatistica, una più recente giurisprudenza della stessa
Corte di Cassazione ha ricondotto la tutela del legittimo affidamento anche all'inerzia dell'esercizio del diritto sia per situazioni creditorie che potestative. Difatti, la Cassazione, con la sentenza n. 9924/2009 è ritornata sull'argomento, affermando la sussistenza del principio nemo venire contra factum proprium determinante il legittimo affidamento, anche nell'ambito del nostro ordinamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, arrivando a considerare assorbita in esso anche la
, intesa come inerzia nell'esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un CP_3 legittimo affidamento nella controparte. Il passaggio della Corte è importante, poiché sottende necessariamente, per la sua interpretazione ed applicazione, la specifica previsione così come contenuta nell'art. 1. 8 dei principi UNIDROIT: “dall'art. 1175, che assoggetta il creditore alla regole della correttezza, e dall'art. 1375 c. c. , che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza di questa Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, come idoneo a determinare la perdita della situazione soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi casi di come di una CP_3 sorta di decadenza derivante dal divieto, più familiare agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha così la preclusione di un'azione o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa del comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a ritenere l'abbandono”. In effetti, tale considerazioni si basano quindi sulla rilettura dell'art. 1175 e 1375 c.c. secondo l'interpretazione datane dall'art.
1.8 dei principi UNIDROIT nemo venire contra factum proprium, che rientra specificamente in questa fattispecie: Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio. In questo caso, la circolare n. 30/2002 dell'Inpdap, non si può 7 negare che abbia ingenerato un legittimo affidamento nel fatto che il TFR sarebbe stato corrisposto solamente se tra un contratto e l'atro fosse intercorso almeno un giorno. Va pure segnalata ai fini della decorrenza del termine prescrizionale la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26188/2011, ove si è affermato che :…la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano riconoscibili. E dunque, è di tutta evidenza che avendo l'amministrazione di fatto occultato l'esigibilità del diritto della ricorrente, non può decorrere alcun termine prescrizionale. Pertanto, in questi termini una ignorantia legis indotta, non può ritenersi un comportamento corretto, nè può pretendersi nel caso della ricorrente, di conoscere tutti gli sviluppi della vicenda per la quale sono intervenute diverse volte le pronunce di questa Corte. Alla luce di queste argomentazioni, non può essere disconosciuto il diritto sino al momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza concreta dell'assenza di limitazioni al proprio diritto come prospettate dalla circolare Inpdap n. 30/2002, in assenza di una data certa ed in mancanza di prova contraria dell'amministrazione, non può che avere decorrenza dalla data della relata di notifica del ricorso all'amministrazione. Per quanto sopra esposto, non può essere riconosciuto all il CP_1 diritto ad esercitare l'eccezione di presscrizione, sino a quando non sarà cessato il doloso comportamento che ha ingenerato il legittimo affidamento, che nessuna prescrizione stava decorrendo. (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta disamina delle linee evolutive del nostro ordinamento giuridico, desunte sia dai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di buona fede e correttezza, sia dagli sviluppi legislativi, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass.
S.U. sent. N. 642/2015).
Volendo sintetizzare, l'eccezione di prescrizione proposta dall contrasta con il CP_1 principio del legittimo affidamento, violando altresì l'art. 2941 n. 8 c.c., dovendosi considerare come tramite la circolare dell'Inpdap n. 30/2002 l'ente abbia artificialmente creato una situazione di apparente inesigibilità del diritto, non confortata da alcuna norma di legge, e nel contempo abbia ingenerato il legittimo affidamento che il termine prescrizionale non avrebbe iniziato il proprio decorso e quindi sarebbe rimasto sospeso, se tra un contratto e l'atro non fosse intercorso almeno un giorno.
Avuto riguardo ai suesposti principi di diritto, deve ritenersi che nel caso di specie la prescrizione abbia iniziato a decorrere solo a seguito dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24280/2014 (richiamata dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 416/16 R.S.) che, superando il dettato della circolare Inpdap n. 30/2002, ha stabilito il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenza di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120
c.c., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro” con lo Stato o con l'ente locale. Con la dovuta precisazione che i principi affermati dal Giudice della nomofilachia non si riferiscano solo all'ipotesi di mutamento del datore di lavoro, come precisato dalla stessa Suprema Corte secondo cui: “Forse il più suggestivo argomento per fondare la tesi della infrazionalità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, fondato sul presupposto della “natura previdenziale e non retributiva dell'indennità di fine servizio”, ovvero su affermazione “discutibile e discussa”, “a parte la considerazione, di ordine esegetico, che la L. n. 152 del 1968, art. 2, parla di cessazione dal servizio e non di estinzione del rapporto previdenziale”, “oggi non è più spendibile, essendo cambiato il quadro normativo … con la riforma delle pensioni (l. del 335 del 1995 …”. Con la precisazione che “oggi” deve intendersi “con la riforma delle pensioni” del “1995”. “Alla stregua di questa normativa”, proseguono le Sezioni Unite nella citata sentenza, <il tfr spetta ogni caso di cessazione del rapporto lavoro subordinato c.c.> comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano>>.
Successivamente, la prescrizione è stata interrotta nel 2015 dalla sig.ra Parte_1 con la notifica all' del libello introduttivo di questo giudizio e, pertanto, nessuna CP_1 prescrizione risulta essere maturata in danno della lavoratrice.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 416/16 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro CP_1 va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
Le spese dei vari gradi del giudizio, tenuto conto del carattere indubbiamente innovativo dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio
(non constando altri specifici precedenti in terminis), vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3 e poste a carico dell' ex art. 91 c.p.c. nella restante parte, vista la sua CP_1 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia da considerarsi di bassa complessità, all'assenza di attività istruttoria nei vari gradi del giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierna ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall avverso la sentenza n. 416/16 R.S. del Tribunale di CP_1
Bologna, Sezione Lavoro che, per l'effetto, si conferma integralmente;
- compensa fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 restante parte che si liquida, per il giudizio di appello, in € 2.350,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
per il giudizio di legittimità, in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per la presente fase di rinvio, in € 2.350,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Faggioli, procuratore dell'odierna ricorrente in riassunzione, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini