Art. 1. Articolo unico.
L'Ente morale "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze e l'ex "Istituto friulano orfani di guerra" di Rubignacco anche nella configurazione avuta sino all'aprile 1945, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo, anche con effetto retroattivo, o la facolta' della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni contenute nel comma precedente riguardanti la retroattivita' dell'iscrizione alla Cassa si applicano soltanto nei confronti del personale dei predetti Istituti che alla data del 1 gennaio 1950 e successivamente erano in servizio presso gli Istituti stessi o presso enti locali o istituti da essi dipendenti.
Gli oneri derivati dalla presente legge a carico dello ex "Istituto friulano orfani di guerra di Rubignacco" sono assunti dall'Ente friulano di assistenza che ne ha rilevato la consistenza patrimoniale.
L'Ente morale "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze e l'ex "Istituto friulano orfani di guerra" di Rubignacco anche nella configurazione avuta sino all'aprile 1945, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo, anche con effetto retroattivo, o la facolta' della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni contenute nel comma precedente riguardanti la retroattivita' dell'iscrizione alla Cassa si applicano soltanto nei confronti del personale dei predetti Istituti che alla data del 1 gennaio 1950 e successivamente erano in servizio presso gli Istituti stessi o presso enti locali o istituti da essi dipendenti.
Gli oneri derivati dalla presente legge a carico dello ex "Istituto friulano orfani di guerra di Rubignacco" sono assunti dall'Ente friulano di assistenza che ne ha rilevato la consistenza patrimoniale.