Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 dicembre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2019 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23849 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Giurisprudenza • +500
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- annullamento permesso a costruire·
- giurisdizione esclusiva·
- affidamento incolpevole·
- diritto soggettivo·
- regolamento preventivo di giurisdizione·
- potere amministrativo·
- giurisdizione amministrativa esclusiva·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 133 c.p.a.·
- comportamento materiale·
- danno da affidamento incolpevole·
- art. 7 d.lgs. n. 104/2010 c.p.a.·
- interesse legittimo·
- responsabilità da contatto sociale
Versioni del testo
- Titolo I : Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. (19)
Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ((cinque)) sezioni con sede a Roma. (19)
------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° luglio 2015. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))