Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 dicembre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 agosto 2026 |
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- 1. interesse culturale beneRedazione · https://ildiritto.it/ · 18 marzo 2025 · 1
Quesito con risposta a cura di Mariangela Bruno, Giusy Casamassima, Chiara Chirico, Anna Libraro, Oreste Masi, Raffaella Alessia Miccoli e Giuseppe Mosa L'art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile. – Cons. …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/09/2025, n. 26080Provvedimento: SENTENZA sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 7288/2024 R.G., proposto nel giudizio n. 1516/2022 dinanzi al TRIBUNALE di RIMINI da: ON RA, CA GI, rappresentati e difesi dall'avvocato RO DR. -RICORRENTI- contro COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato BRAGAGNI FRANCESCO. -CONTRORICORRENTE- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Civile Sent. Sez. U Num. 26080 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/09/2025 2 di 25 Udito il Pubblico Ministero in persona del SOSTITUTO PROCURATORE …Leggi di più...
- annullamento permesso a costruire·
- giurisdizione esclusiva·
- affidamento incolpevole·
- diritto soggettivo·
- regolamento preventivo di giurisdizione·
- potere amministrativo·
- giurisdizione amministrativa esclusiva·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 133 c.p.a.·
- comportamento materiale·
- danno da affidamento incolpevole·
- art. 7 d.lgs. n. 104/2010 c.p.a.·
- interesse legittimo·
- responsabilità da contatto sociale
Versioni del testo
- Titolo I : Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. (19)
Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ((cinque)) sezioni con sede a Roma. (19)
------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° luglio 2015. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))