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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4837/2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 23 ottobre 2025, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giovanni Cosentino, giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Gabetti, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.10.2022, e Parte_1
premesso di aver proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per Parte_2 ottenere in via d'urgenza la cancellazione del nominativo degli stessi dalla Centrale Rischi Finanziari, accolto in sede di reclamo con ordinanza del 19.08.2022, hanno agito in giudizio di chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti a causa dell'illegittima iscrizione. A fondamento della domanda proposta, hanno esposto di aver richiesto la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento n. 20722639, sottoscritto in data 30.04.2019, a causa della perdita del lavoro da parte di , conseguente all'emergenza epidemiologica Covid- Parte_1
19, alla banca convenuta, la quale, dopo aver rigettato l'istanza, in violazione della normativa sulla moratoria Assofin, avrebbe, senza alcuna preventiva informazione e in violazione dell'art. 125, comma III, del D.lgs. n. 385/93, proceduto alla segnalazione, così impedendo a parte attrice di rinegoziare un mutuo sottoscritto con la e di ottenerne la Controparte_2 surroga da parte della Hanno, quindi, chiesto Controparte_3 l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione e la condanna della CP_1 alla cancellazione della stessa e al risarcimento dei danni subiti.
[...]
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 della domanda, esponendo di aver tempestivamente richiesto la cancellazione della segnalazione in seguito all'accogliemnto del reclamo, in data 31.08.2022. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dei nominativi degli odierni attori da parte della è Controparte_1 fondata e va accolta. Come già precisato dal Collegio, in sede di reclamo avverso l'ordinanza cautelare, infatti, deve rilevarsi la violazione da parte di Controparte_1 degli obblighi di informazione preventiva di cui all'art. 125, comma III, TUB, finalizzati a consentire al debitore di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza. Come da giurisprudenza consolidatasi in argomento, è illegittima la segnalazione del credito a sofferenza presso i sistemi CRIF se non preceduta dalla comunicazione dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento, così come previsto, peraltro, dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'Istituto bancario avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25.05.2021, n. 14382; v. anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale Firenze, sez. III, 09.01.2019, n. 42; Tribunale Firenze, sez. III, 20.06.2016, n. 2304), gravando sull'intermediario finanziario l'onere di provare che la comunicazione al cliente abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario (ex multis, Cass. Civ., 13.6.2017 n. 14685). Ebbene, deve ritenersi che non vi sia prova in atti della ricezione da parte degli interessati dei preavvisi di segnalazione, non essendo a tal fine sufficiente la copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata ai debitori, senza prova della ricezione della stessa da parte di questi ultimi, attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Gli estratti del sito internet di con gli esiti della spedizione delle raccomandate del CP_4
15.04.2021, versati in atti dalla banca (all. 10, 10 bis, 11 e 11 bis al fascicolo di parte conevenuta), non possono, infatti, ritenersi una prova idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica agli attori delle raccomandate di preavviso. Come precisato dalla giurisprudenza, la stampa della pagina web, sebbene emessa dalla società che eroga il servizio, non può, invero, sostituirsi alla certificazione del pubblico ufficiale attestante l'avvenuta consegna ma solo dimostrare la presa in carico da parte dell'Ufficio postale, avendo finalità
2 meramente informativa (Cass. Civ., 16.03.2018 n. 6524; Cass. Civ., Cass. Civ., 28.11.2014 n. 25285; Cass. Civ., sez. VI, 08.11.2012 n. 19387: “ai fini della prova della ricezione da parte del destinatario di un atto notificato a mezzo posta, il foglio stampato dal servizio on line di non può tener CP_4 luogo del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento, dal momento che l'indicazione della data di consegna della raccomandata contenuta in tale foglio non prova la consegna reale”). È, invece, infondata la censura di parte attrice secondo la quale l'istituto di credito convenuto non avrebbe tempestivamente proceduto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione in seguito all'emissione dell'ordinanza del 19.08.2022. Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, la presentazione da parte della banca della richiesta di cancellazione della segnalazione a CRIF e ad Experian in data 01.09.2022 e 02.09.2022 (all. 22 e 23 alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Né tale circostanza è smentita dalla comunicazione del 13.12.2022 con la quale l'Ufficio CRIF ha rappresentato, in seguito a richiesta della banca, l'inesistenza in quel momento nei propri sistemi di informazione creditizia di dati riferibili agli attori, essendo la data ivi indicata correlata al riscontro della richiesta presentata ed essendo indimostrata la presentazione della domanda di cancellazione in una data successiva rispetto a quella indicata dalla CP_1
[...]
Non può parimenti essere accolta l'eccezione formulata da parte attrice di illegittimità della segnalazione per violazione della normativa sulla moratoria dei finanziamenti dell'European Banking Authority del 02.04.2020, recepita da
, che consente di usufruire di un periodo di sospensione del pagamento CP_5 delle rate del finanziamento in presenza di una carenza temporanea di liquidità, quale effetto diretto dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, in caso di lavoratore subordinato la cui attività lavorativa sia stata sospesa o interrotta a partire dal 21.02.2020 per un periodo uguale o superiore a 30 giorni. Ebbene, i predetti requisiti non ricorrono nel caso di specie, atteso che nella lettera di licenziamento in atti da (all. 2 alla citazione) è Parte_1 indicata quale data di cessazione del rapporto di lavoro quella del 14.02.2020 (precedente al periodo preso in considerazione dalla moratoria) e per ragioni non connesse all'emergenza epidemiologica in corso (“per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati”). La domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice deve, tuttavia, essere rigettata. Ai fini della risarcibilità del danno, occorre, invero, che il creditore alleghi, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma anche l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione di un bene della vita di cui chiede il ristoro, e fornisca la prova della riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno
3 risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova dell'effettivo pregiudizio subito dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il risarcimento del danno, in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi di CA d'IT (CRIF o EXPERIAN) non può ritenersi in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa (cfr., Cass. Civ., 08.01.2019, n. 207, ha precisato che “alla stregua del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa – l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la perdita, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”; conf. Cass. Civ., 05.08.2019, n. 20885). Traslando tali principi al caso di specie, deve ritenersi insufficiente, ai fini dell'accertamento di un danno patrimoniale, quanto allegato da Pt_2
4 la quale non avrebbe potuto ottenere la rinegoziazione del mutuo Parte_2 sottoscritto con la a causa della Controparte_2 segnalazione, non avendo l'attrice fornito prova della richiesta e del relativo rifiuto, né del mancato accesso ad una rinegoziazione a condizioni più vantaggiose. Analogamente, in ordine al rifiuto di surroga del mutuo da parte di
[...] del 24.01.2022, va rilevato che il mutuatario ha omesso di Controparte_3 provare il pregiudizio economico in concreto patito, non emergendo dalla comunicazione in atti (all. 7 alla citazione) le condizioni della surroga del mutuo ipotecario (tasso di interesse più basso o una rata ridotta) e, di conseguenza, il beneficio economico che avrebbe altrimenti conseguito e che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (ex multis, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Catania, sez. IV, 12.06.2020, n. 2027; Tribunale Catanzaro, sez. II, 22.05.2023, n. 791; Tribunale Benevento, 20.06.2022, n. 1433; Tribunale Napoli, 18.05.2023, n. 5130). Anche in ordine ai danni non patrimoniali per patema d'animo, sconforto, tensione e stato d'ansia, e per il danno all'immagine ed alla reputazione asseritamente subiti da parte attrice, occorre evidenziare la mancanza di indicazione di circostanze specifiche a fondamento della domanda risarcitoria svolta, nella specie non allegate né oggetto di prova costituita o costituenda, stante la genericità della prova testimoniale articolata sul punto, non supportata da adeguata documentazione medica. L'esistenza del danno non patrimoniale non è, invero, immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di un comportamento illegittimo ma, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficienti al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza (Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972; Cass. Civ., 28.02.2013, n. 5096). In particolare, il danno all'immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Civ., 28.03.2018, n. 7594: conf. Cass. Civ., 13.11.2024, n. 29252: “Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole
5 della libera concorrenza (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)”. Parimenti, in ordine alla domanda di risarcimento del danno cd. da perdita di chances, correlata alla mancata assunzione dell'attore a causa dell'iscrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha più volte affermato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., 11.05.2010 n. 11353; Cass. Civ., 19.02.2009 n. 4052). Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, del più probabile che non, sicché la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (Cass. Civ., 17.02.2022 n, 5231; Cass. Civ., 17.09.2013 n. 21255). Occorre, quindi, che
“dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (Cass. Civ., 08.11.2007, n. 23304). Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi provata la lamentata correlazione tra la mancata assunzione di da parte di altri datori di lavoro e Parte_1
l'illegittima segnalazione, non potendo il mancato possesso da parte del lavoratore di un conto corrente, ove versare lo stipendio, essere imputato all'avvenuta iscrizione al CRIF, non essendo la stessa ostativa all'apertura di un conto corrente ordinario. A norma del Testo Unico CArio (TUB) - D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - e delle normative europee e nazionali, tra cui il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) e il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (portabilità dei conti), sono requisiti necessari per l'apertura in IT di un conto corrente italiano solo la maggiore età, il possesso di un documento di identità e di codice fiscale o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. In ordine alla seconda occasione lavorativa perduta, va invece rilevata l'illegittimità dell'eventuale rifiuto manifestato dal datore di lavoro di stipulare con l'attore un contratto di lavoro, quale addetto alla sicurezza in cantiere, poichè lo stesso risultava essere segnalato alla CRIF S.p.a. (all. 5 e 6 all'atto di citazione), non rientrando l'affidabilità creditizia tra i criteri legali di selezione del personale e
6 non implicando, peraltro, la posizione lavorativa offerta all'attore neppure delle responsabilità di carattere finanziario. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, anche in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 05.02.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4837/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara l'illegittimità della segnalazione in Crif S.p.a. effettuata da Controparte_1
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
3. compensa le spese. Si comunichi. Messina,20 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giovanni Cosentino, giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Gabetti, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.10.2022, e Parte_1
premesso di aver proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per Parte_2 ottenere in via d'urgenza la cancellazione del nominativo degli stessi dalla Centrale Rischi Finanziari, accolto in sede di reclamo con ordinanza del 19.08.2022, hanno agito in giudizio di chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti a causa dell'illegittima iscrizione. A fondamento della domanda proposta, hanno esposto di aver richiesto la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento n. 20722639, sottoscritto in data 30.04.2019, a causa della perdita del lavoro da parte di , conseguente all'emergenza epidemiologica Covid- Parte_1
19, alla banca convenuta, la quale, dopo aver rigettato l'istanza, in violazione della normativa sulla moratoria Assofin, avrebbe, senza alcuna preventiva informazione e in violazione dell'art. 125, comma III, del D.lgs. n. 385/93, proceduto alla segnalazione, così impedendo a parte attrice di rinegoziare un mutuo sottoscritto con la e di ottenerne la Controparte_2 surroga da parte della Hanno, quindi, chiesto Controparte_3 l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione e la condanna della CP_1 alla cancellazione della stessa e al risarcimento dei danni subiti.
[...]
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 della domanda, esponendo di aver tempestivamente richiesto la cancellazione della segnalazione in seguito all'accogliemnto del reclamo, in data 31.08.2022. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dei nominativi degli odierni attori da parte della è Controparte_1 fondata e va accolta. Come già precisato dal Collegio, in sede di reclamo avverso l'ordinanza cautelare, infatti, deve rilevarsi la violazione da parte di Controparte_1 degli obblighi di informazione preventiva di cui all'art. 125, comma III, TUB, finalizzati a consentire al debitore di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza. Come da giurisprudenza consolidatasi in argomento, è illegittima la segnalazione del credito a sofferenza presso i sistemi CRIF se non preceduta dalla comunicazione dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento, così come previsto, peraltro, dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'Istituto bancario avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25.05.2021, n. 14382; v. anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale Firenze, sez. III, 09.01.2019, n. 42; Tribunale Firenze, sez. III, 20.06.2016, n. 2304), gravando sull'intermediario finanziario l'onere di provare che la comunicazione al cliente abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario (ex multis, Cass. Civ., 13.6.2017 n. 14685). Ebbene, deve ritenersi che non vi sia prova in atti della ricezione da parte degli interessati dei preavvisi di segnalazione, non essendo a tal fine sufficiente la copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata ai debitori, senza prova della ricezione della stessa da parte di questi ultimi, attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Gli estratti del sito internet di con gli esiti della spedizione delle raccomandate del CP_4
15.04.2021, versati in atti dalla banca (all. 10, 10 bis, 11 e 11 bis al fascicolo di parte conevenuta), non possono, infatti, ritenersi una prova idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica agli attori delle raccomandate di preavviso. Come precisato dalla giurisprudenza, la stampa della pagina web, sebbene emessa dalla società che eroga il servizio, non può, invero, sostituirsi alla certificazione del pubblico ufficiale attestante l'avvenuta consegna ma solo dimostrare la presa in carico da parte dell'Ufficio postale, avendo finalità
2 meramente informativa (Cass. Civ., 16.03.2018 n. 6524; Cass. Civ., Cass. Civ., 28.11.2014 n. 25285; Cass. Civ., sez. VI, 08.11.2012 n. 19387: “ai fini della prova della ricezione da parte del destinatario di un atto notificato a mezzo posta, il foglio stampato dal servizio on line di non può tener CP_4 luogo del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento, dal momento che l'indicazione della data di consegna della raccomandata contenuta in tale foglio non prova la consegna reale”). È, invece, infondata la censura di parte attrice secondo la quale l'istituto di credito convenuto non avrebbe tempestivamente proceduto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione in seguito all'emissione dell'ordinanza del 19.08.2022. Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, la presentazione da parte della banca della richiesta di cancellazione della segnalazione a CRIF e ad Experian in data 01.09.2022 e 02.09.2022 (all. 22 e 23 alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Né tale circostanza è smentita dalla comunicazione del 13.12.2022 con la quale l'Ufficio CRIF ha rappresentato, in seguito a richiesta della banca, l'inesistenza in quel momento nei propri sistemi di informazione creditizia di dati riferibili agli attori, essendo la data ivi indicata correlata al riscontro della richiesta presentata ed essendo indimostrata la presentazione della domanda di cancellazione in una data successiva rispetto a quella indicata dalla CP_1
[...]
Non può parimenti essere accolta l'eccezione formulata da parte attrice di illegittimità della segnalazione per violazione della normativa sulla moratoria dei finanziamenti dell'European Banking Authority del 02.04.2020, recepita da
, che consente di usufruire di un periodo di sospensione del pagamento CP_5 delle rate del finanziamento in presenza di una carenza temporanea di liquidità, quale effetto diretto dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, in caso di lavoratore subordinato la cui attività lavorativa sia stata sospesa o interrotta a partire dal 21.02.2020 per un periodo uguale o superiore a 30 giorni. Ebbene, i predetti requisiti non ricorrono nel caso di specie, atteso che nella lettera di licenziamento in atti da (all. 2 alla citazione) è Parte_1 indicata quale data di cessazione del rapporto di lavoro quella del 14.02.2020 (precedente al periodo preso in considerazione dalla moratoria) e per ragioni non connesse all'emergenza epidemiologica in corso (“per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati”). La domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice deve, tuttavia, essere rigettata. Ai fini della risarcibilità del danno, occorre, invero, che il creditore alleghi, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma anche l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione di un bene della vita di cui chiede il ristoro, e fornisca la prova della riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno
3 risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova dell'effettivo pregiudizio subito dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il risarcimento del danno, in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi di CA d'IT (CRIF o EXPERIAN) non può ritenersi in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa (cfr., Cass. Civ., 08.01.2019, n. 207, ha precisato che “alla stregua del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa – l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la perdita, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”; conf. Cass. Civ., 05.08.2019, n. 20885). Traslando tali principi al caso di specie, deve ritenersi insufficiente, ai fini dell'accertamento di un danno patrimoniale, quanto allegato da Pt_2
4 la quale non avrebbe potuto ottenere la rinegoziazione del mutuo Parte_2 sottoscritto con la a causa della Controparte_2 segnalazione, non avendo l'attrice fornito prova della richiesta e del relativo rifiuto, né del mancato accesso ad una rinegoziazione a condizioni più vantaggiose. Analogamente, in ordine al rifiuto di surroga del mutuo da parte di
[...] del 24.01.2022, va rilevato che il mutuatario ha omesso di Controparte_3 provare il pregiudizio economico in concreto patito, non emergendo dalla comunicazione in atti (all. 7 alla citazione) le condizioni della surroga del mutuo ipotecario (tasso di interesse più basso o una rata ridotta) e, di conseguenza, il beneficio economico che avrebbe altrimenti conseguito e che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (ex multis, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Catania, sez. IV, 12.06.2020, n. 2027; Tribunale Catanzaro, sez. II, 22.05.2023, n. 791; Tribunale Benevento, 20.06.2022, n. 1433; Tribunale Napoli, 18.05.2023, n. 5130). Anche in ordine ai danni non patrimoniali per patema d'animo, sconforto, tensione e stato d'ansia, e per il danno all'immagine ed alla reputazione asseritamente subiti da parte attrice, occorre evidenziare la mancanza di indicazione di circostanze specifiche a fondamento della domanda risarcitoria svolta, nella specie non allegate né oggetto di prova costituita o costituenda, stante la genericità della prova testimoniale articolata sul punto, non supportata da adeguata documentazione medica. L'esistenza del danno non patrimoniale non è, invero, immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di un comportamento illegittimo ma, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficienti al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza (Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972; Cass. Civ., 28.02.2013, n. 5096). In particolare, il danno all'immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Civ., 28.03.2018, n. 7594: conf. Cass. Civ., 13.11.2024, n. 29252: “Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole
5 della libera concorrenza (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)”. Parimenti, in ordine alla domanda di risarcimento del danno cd. da perdita di chances, correlata alla mancata assunzione dell'attore a causa dell'iscrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha più volte affermato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., 11.05.2010 n. 11353; Cass. Civ., 19.02.2009 n. 4052). Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, del più probabile che non, sicché la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (Cass. Civ., 17.02.2022 n, 5231; Cass. Civ., 17.09.2013 n. 21255). Occorre, quindi, che
“dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (Cass. Civ., 08.11.2007, n. 23304). Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi provata la lamentata correlazione tra la mancata assunzione di da parte di altri datori di lavoro e Parte_1
l'illegittima segnalazione, non potendo il mancato possesso da parte del lavoratore di un conto corrente, ove versare lo stipendio, essere imputato all'avvenuta iscrizione al CRIF, non essendo la stessa ostativa all'apertura di un conto corrente ordinario. A norma del Testo Unico CArio (TUB) - D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - e delle normative europee e nazionali, tra cui il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) e il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (portabilità dei conti), sono requisiti necessari per l'apertura in IT di un conto corrente italiano solo la maggiore età, il possesso di un documento di identità e di codice fiscale o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. In ordine alla seconda occasione lavorativa perduta, va invece rilevata l'illegittimità dell'eventuale rifiuto manifestato dal datore di lavoro di stipulare con l'attore un contratto di lavoro, quale addetto alla sicurezza in cantiere, poichè lo stesso risultava essere segnalato alla CRIF S.p.a. (all. 5 e 6 all'atto di citazione), non rientrando l'affidabilità creditizia tra i criteri legali di selezione del personale e
6 non implicando, peraltro, la posizione lavorativa offerta all'attore neppure delle responsabilità di carattere finanziario. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, anche in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 05.02.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4837/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara l'illegittimità della segnalazione in Crif S.p.a. effettuata da Controparte_1
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
3. compensa le spese. Si comunichi. Messina,20 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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