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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5953/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038982866000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22297/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TARI 2012, limitatamente alla cartella per tarsu 2012, lamentando che non risulta notificato alcun atto presupposto;
che il credito tributario è estinto per prescrizione e decadenza.
AdER ha controdedotto che il ricorso è inammissibile per tardività; che la cartella presupposta è stata notificata il 05.8.2019; che in ogni caso non è maturata la prescrizione.
Il Comune di Giugliano ha controdedotto che l'accertamento è curato da SAPNA.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile per tardività. Il ricorrente dichiara, in ricorso, di avere ricevuto la notificazione il
26.12.2024, sicché i 60 giorni sono scaduti il lunedì 24.02.2025, ma la pec contenente il ricorso è stata notificata mercoledì 26.02.2025, in ritardo di 2 giorni, sicché sarebbe tardivo anche se volesse far decorrere il termine dal venerdì 27.12.2024, in quanto giorno feriale, perché in tal caso i 60 giorni sarebbero comunque scaduti martedì 25.02.2025, con conseguente tardività, anche in questo caso, della notifica della pec solo mercoledi 26.02.2025. Le spese vanno compensate in ragione del rilievo per cui l'inammissibilità sarebbe stata rilevata di ufficio se gli uffici intimati non si fossero costituiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5953/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038982866000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22297/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TARI 2012, limitatamente alla cartella per tarsu 2012, lamentando che non risulta notificato alcun atto presupposto;
che il credito tributario è estinto per prescrizione e decadenza.
AdER ha controdedotto che il ricorso è inammissibile per tardività; che la cartella presupposta è stata notificata il 05.8.2019; che in ogni caso non è maturata la prescrizione.
Il Comune di Giugliano ha controdedotto che l'accertamento è curato da SAPNA.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile per tardività. Il ricorrente dichiara, in ricorso, di avere ricevuto la notificazione il
26.12.2024, sicché i 60 giorni sono scaduti il lunedì 24.02.2025, ma la pec contenente il ricorso è stata notificata mercoledì 26.02.2025, in ritardo di 2 giorni, sicché sarebbe tardivo anche se volesse far decorrere il termine dal venerdì 27.12.2024, in quanto giorno feriale, perché in tal caso i 60 giorni sarebbero comunque scaduti martedì 25.02.2025, con conseguente tardività, anche in questo caso, della notifica della pec solo mercoledi 26.02.2025. Le spese vanno compensate in ragione del rilievo per cui l'inammissibilità sarebbe stata rilevata di ufficio se gli uffici intimati non si fossero costituiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese.