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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6616/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
TRA
e , quali eredi di Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
Antonello Rivellese e come da procura in atti;
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Calicchio, Parte_2 come da procura in atti
OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rotondi, CP_2 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' faceva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1449/2015 emesso in data 23/10/2015 dal
Tribunale di Nocera Inferiore e ad essa notificato da per il CP_2 pagamento della somma di euro 54.263,16 oltre accessori, in solido con per prestazioni professionali, deducendo a motivi Persona_1 in rito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Vallo della
Lucania o di Lagonegro, nel merito la non debenza della somma in quanto non determinata in contratto e provata con il parere del ordine professionale degli architetti, laddove le prestazioni furono eseguite all'epoca dal CP_2 come geometra.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Con autonomo atto di citazione, anche faceva Persona_1 opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, deducendo a motivi in rito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente di Vallo della Lucania come foro inderogabile del consumatore, nel merito la non debenza della somma in quanto non determinata in contratto e provata con il parere del ordine professionale degli architetti, laddove le prestazioni furono eseguite all'epoca dal come geometra. CP_2
Il giudizio di opposizione instaurato dalla Persona_1 iscritto al n. 9/2016, veniva riunito al presente giudizio n. 6616/2015 R.G. Part relativo all'opposizione della per connessione oggettiva e Parte_2 parzialmente soggettiva e, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 16.11.2017, i procuratori dell'opponente Persona_1 dichiaravano la morte di quest'ultima avvenuta in Polla (SA) in data
[...]
11.4.2017, per cui, il processo veniva interrotto e poi riassunto dagli eredi della sig.ra e Persona_1 Parte_1 CP
, che si riportavano alle deduzioni e richieste della de cuius.
[...]
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. Le opposizioni sono fondate in relazione all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente.
Vero che la sig.ra nella scrittura privata di Persona_1 conferimento di incarico al geom. , ebbe a richiamare anche la sua CP_2 qualità di amministratrice della “Arminio de Falco Tourist s.r.l.”, ma non vi è dubbio che l'incarico lo ebbe a conferire quale comproprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, quindi quale semplice privato consumatore, con conseguente applicabilità del d.lgs. 206/2005, in tema di foro inderogabile del consumatore. La disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), quale può essere l'avvocato, l'architetto, il geometra (cfr. Cass. Civ. sez. VI n.
1464/2014).
Di certo i lavori per i quali il eseguì la sua prestazione CP_2 professionale, a seguito del contratto preliminare di permuta dell'1.12.2007 e successivo atto pubblico dell'11.07.2008 per Notar di Avellino, Per_2 erano finalizzati alla costruzione di appartamenti, di cui soltanto tre restavano nella proprietà dei germani ( e ); i Per_1 Per_1 Per_3 Per_1 Per_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 rimanenti, quale corrispettivo dell'atto di permuta in corrispettivo di appalto, divenivano di proprietà della senza alcun coinvolgimento Parte_3 dell'attività economica statutaria svolta dall'Arminio de Falco Tourist s.r.l. I lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile
[...]
” (cfr. Permesso di Costruire n. 47 del 14.12.2007 rilasciato dal CP_3
Comune di Fisciano) esulavano, quindi, completamente dalle attività ricomprese nell' oggetto sociale della “Arminio de Falco Tourist s.r.l.”.
Considerato che la ristrutturazione del palazzo di cui la Persona_1
era comproprietaria insieme ai fratello era estranea alla sua attività
[...] professionale richiamata nelle scrittura privata di conferimento di incarico,
l'azione volta al recupero del credito del professionista doveva essere radicata davanti al giudice competente per valore del luogo ove il cliente/consumatore aveva la residenza ai sensi dell' art. 33, comma 2, lett. u)
d.lgs. 206/2005.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs, n.
5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per la sua tutela (cfr. Cass. 13944/2014), ma laddove si difenda in giudizio come convenuto in senso sostanziale, il foro inderogabile del consumatore previsto dalla legge prevale a tutela della parte debole del rapporto contrattuale.
La competenza esclusiva andava individuata, quindi, presso il Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, vale a dire il Tribunale di
Lagonegro (PZ). Infatti, al momento del deposito del ricorso monitorio
(21.10.2015) la sig.ra , aveva la sua residenza in Persona_1
Montesano sulla Marcellana (SA), via Cupa 6 e già da tempo non rivestiva più la duplice qualità di comproprietaria dell'immobile e di amministratrice della Arminio de Falco Tourist s.r.l.
Rileva, inoltre, che con atto pubblico per Notar Persona_5
(Repertorio n. 36297 in Salerno, registrato in data 02.07.2009 n. 6385 in
Salerno ed atto iscritto il 13.09.2009), la Arminio De Falco Tourist s.r.l. fu interamente ceduta alla per cui la Arminio de Falco cessò Parte_2 dalla carica di amministratore unico. Ne deriva che, in virtù del combinato disposto degli artt. 5 c.p.c. e 33 d.lgs. 206/2005, essendo la sig.ra Arminio de
Falco, nel momento in cui venne depositato il ricorso monitorio presso la cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, semplice “persona fisica” che agisce per “scopi estranei alla sua attività professionale, artigianale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 imprenditoriale e commerciale eventualmente svolta”, era applicabile la disciplina pro consumatore con la competenza dell' Ufficio Giudiziario presso il Foro luogo di residenza dell'opponente. In giudizio è stato provato –
e la circostanza non è stata contestata, che sig.ra Persona_1 Parte_4 era residente in [...]sulla Marcellana (SA) addirittura dall'1.2.1974.
Ma il Tribunale di Lagonegro (PZ) era competente anche perchè Foro del luogo di residenza e di sede legale delle debitrici opponenti (la Parte_2 aveva la sede legale in Camerota).
[...]
L' art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell' adempimento”, stabilisce espressamente che per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, l'obbligazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore (c. 2); altrimenti essa va adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (c. 3). Orbene, nel caso specifico, la fonte dell'obbligazione di pagamento è una lettera d'incarico professionale la quale non quantifica, in maniera compiuta, il compenso spettante al geom. , CP_2 ma rimanda la quantificazione dello stesso alla conclusione dei lavori, parametrandolo ai criteri della L. 143/1947 (art. 4 lettera d' incarico professionale) tanto è vero che il tecnico per la parcella si è dovuto rivolgere all' Ordine degli Architetti di Salerno a incarico concluso già da tempo. Alla luce di ciò, l'obbligazione di pagamento azionata in monitorio era priva di quei caratteri di liquidità ed esigibilità, legittimanti l'adempimento della stessa presso il domicilio del creditore;
trattandosi, invece, di un debito illiquido ed inesigibile, il luogo di adempimento era quello del domicilio delle opponenti ex art. 1182, ult. comma, c.c.: “La competenza a decidere sul decreto ingiuntivo chiesto dal professionista per ottenere dal cliente il pagamento della sua prestazione spetta al foro del domicilio del debitore.
Non si tratta infatti di obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, perché il compenso può essere parametrato all'effettiva attività svolta”(Cassazione
Civile nr. 21000 del 12 ottobre 2011 – ex plurimis Cass. 28.3.2001 n. 4511;
Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629). In proposito, in sentenza si legge che «poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito
l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3
Cc, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 debitore». Il corollario di queste considerazioni è che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito «è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20
Cpc, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art.
1182 Cc, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo». Né il parere espresso dall' Ordine degli Architetti di Salerno, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, può costituire liquidazione del credito vantato dall' Arch. : “ la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio CP_2 dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui
l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art.
1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3)”( Cass. civ. sez. III n. 6096/2013).
Alla luce di tutto quanto esposto, competente per la pretesa creditoria dell'opposto era il Tribunale di Vallo della Lucania, nel cui circondario aveva la sede legale (Camerota) la ed il Tribunale di Lagonegro, Parte_2 nel cui circondario aveva la residenza (Montesano sulla Marcellana) la
Persona_1
La particolarità della vicenda e l'oscillante giurisprudenza in materia di competenza in caso di obbligazioni pecuniarie induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Lagonegro e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6616/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
TRA
e , quali eredi di Parte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
Antonello Rivellese e come da procura in atti;
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Calicchio, Parte_2 come da procura in atti
OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rotondi, CP_2 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' faceva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1449/2015 emesso in data 23/10/2015 dal
Tribunale di Nocera Inferiore e ad essa notificato da per il CP_2 pagamento della somma di euro 54.263,16 oltre accessori, in solido con per prestazioni professionali, deducendo a motivi Persona_1 in rito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Vallo della
Lucania o di Lagonegro, nel merito la non debenza della somma in quanto non determinata in contratto e provata con il parere del ordine professionale degli architetti, laddove le prestazioni furono eseguite all'epoca dal CP_2 come geometra.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Con autonomo atto di citazione, anche faceva Persona_1 opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, deducendo a motivi in rito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente di Vallo della Lucania come foro inderogabile del consumatore, nel merito la non debenza della somma in quanto non determinata in contratto e provata con il parere del ordine professionale degli architetti, laddove le prestazioni furono eseguite all'epoca dal come geometra. CP_2
Il giudizio di opposizione instaurato dalla Persona_1 iscritto al n. 9/2016, veniva riunito al presente giudizio n. 6616/2015 R.G. Part relativo all'opposizione della per connessione oggettiva e Parte_2 parzialmente soggettiva e, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 16.11.2017, i procuratori dell'opponente Persona_1 dichiaravano la morte di quest'ultima avvenuta in Polla (SA) in data
[...]
11.4.2017, per cui, il processo veniva interrotto e poi riassunto dagli eredi della sig.ra e Persona_1 Parte_1 CP
, che si riportavano alle deduzioni e richieste della de cuius.
[...]
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. Le opposizioni sono fondate in relazione all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente.
Vero che la sig.ra nella scrittura privata di Persona_1 conferimento di incarico al geom. , ebbe a richiamare anche la sua CP_2 qualità di amministratrice della “Arminio de Falco Tourist s.r.l.”, ma non vi è dubbio che l'incarico lo ebbe a conferire quale comproprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, quindi quale semplice privato consumatore, con conseguente applicabilità del d.lgs. 206/2005, in tema di foro inderogabile del consumatore. La disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), quale può essere l'avvocato, l'architetto, il geometra (cfr. Cass. Civ. sez. VI n.
1464/2014).
Di certo i lavori per i quali il eseguì la sua prestazione CP_2 professionale, a seguito del contratto preliminare di permuta dell'1.12.2007 e successivo atto pubblico dell'11.07.2008 per Notar di Avellino, Per_2 erano finalizzati alla costruzione di appartamenti, di cui soltanto tre restavano nella proprietà dei germani ( e ); i Per_1 Per_1 Per_3 Per_1 Per_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 rimanenti, quale corrispettivo dell'atto di permuta in corrispettivo di appalto, divenivano di proprietà della senza alcun coinvolgimento Parte_3 dell'attività economica statutaria svolta dall'Arminio de Falco Tourist s.r.l. I lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile
[...]
” (cfr. Permesso di Costruire n. 47 del 14.12.2007 rilasciato dal CP_3
Comune di Fisciano) esulavano, quindi, completamente dalle attività ricomprese nell' oggetto sociale della “Arminio de Falco Tourist s.r.l.”.
Considerato che la ristrutturazione del palazzo di cui la Persona_1
era comproprietaria insieme ai fratello era estranea alla sua attività
[...] professionale richiamata nelle scrittura privata di conferimento di incarico,
l'azione volta al recupero del credito del professionista doveva essere radicata davanti al giudice competente per valore del luogo ove il cliente/consumatore aveva la residenza ai sensi dell' art. 33, comma 2, lett. u)
d.lgs. 206/2005.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs, n.
5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per la sua tutela (cfr. Cass. 13944/2014), ma laddove si difenda in giudizio come convenuto in senso sostanziale, il foro inderogabile del consumatore previsto dalla legge prevale a tutela della parte debole del rapporto contrattuale.
La competenza esclusiva andava individuata, quindi, presso il Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, vale a dire il Tribunale di
Lagonegro (PZ). Infatti, al momento del deposito del ricorso monitorio
(21.10.2015) la sig.ra , aveva la sua residenza in Persona_1
Montesano sulla Marcellana (SA), via Cupa 6 e già da tempo non rivestiva più la duplice qualità di comproprietaria dell'immobile e di amministratrice della Arminio de Falco Tourist s.r.l.
Rileva, inoltre, che con atto pubblico per Notar Persona_5
(Repertorio n. 36297 in Salerno, registrato in data 02.07.2009 n. 6385 in
Salerno ed atto iscritto il 13.09.2009), la Arminio De Falco Tourist s.r.l. fu interamente ceduta alla per cui la Arminio de Falco cessò Parte_2 dalla carica di amministratore unico. Ne deriva che, in virtù del combinato disposto degli artt. 5 c.p.c. e 33 d.lgs. 206/2005, essendo la sig.ra Arminio de
Falco, nel momento in cui venne depositato il ricorso monitorio presso la cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, semplice “persona fisica” che agisce per “scopi estranei alla sua attività professionale, artigianale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 imprenditoriale e commerciale eventualmente svolta”, era applicabile la disciplina pro consumatore con la competenza dell' Ufficio Giudiziario presso il Foro luogo di residenza dell'opponente. In giudizio è stato provato –
e la circostanza non è stata contestata, che sig.ra Persona_1 Parte_4 era residente in [...]sulla Marcellana (SA) addirittura dall'1.2.1974.
Ma il Tribunale di Lagonegro (PZ) era competente anche perchè Foro del luogo di residenza e di sede legale delle debitrici opponenti (la Parte_2 aveva la sede legale in Camerota).
[...]
L' art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell' adempimento”, stabilisce espressamente che per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, l'obbligazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore (c. 2); altrimenti essa va adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (c. 3). Orbene, nel caso specifico, la fonte dell'obbligazione di pagamento è una lettera d'incarico professionale la quale non quantifica, in maniera compiuta, il compenso spettante al geom. , CP_2 ma rimanda la quantificazione dello stesso alla conclusione dei lavori, parametrandolo ai criteri della L. 143/1947 (art. 4 lettera d' incarico professionale) tanto è vero che il tecnico per la parcella si è dovuto rivolgere all' Ordine degli Architetti di Salerno a incarico concluso già da tempo. Alla luce di ciò, l'obbligazione di pagamento azionata in monitorio era priva di quei caratteri di liquidità ed esigibilità, legittimanti l'adempimento della stessa presso il domicilio del creditore;
trattandosi, invece, di un debito illiquido ed inesigibile, il luogo di adempimento era quello del domicilio delle opponenti ex art. 1182, ult. comma, c.c.: “La competenza a decidere sul decreto ingiuntivo chiesto dal professionista per ottenere dal cliente il pagamento della sua prestazione spetta al foro del domicilio del debitore.
Non si tratta infatti di obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, perché il compenso può essere parametrato all'effettiva attività svolta”(Cassazione
Civile nr. 21000 del 12 ottobre 2011 – ex plurimis Cass. 28.3.2001 n. 4511;
Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629). In proposito, in sentenza si legge che «poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito
l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3
Cc, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 debitore». Il corollario di queste considerazioni è che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito «è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20
Cpc, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art.
1182 Cc, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo». Né il parere espresso dall' Ordine degli Architetti di Salerno, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, può costituire liquidazione del credito vantato dall' Arch. : “ la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio CP_2 dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui
l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art.
1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3)”( Cass. civ. sez. III n. 6096/2013).
Alla luce di tutto quanto esposto, competente per la pretesa creditoria dell'opposto era il Tribunale di Vallo della Lucania, nel cui circondario aveva la sede legale (Camerota) la ed il Tribunale di Lagonegro, Parte_2 nel cui circondario aveva la residenza (Montesano sulla Marcellana) la
Persona_1
La particolarità della vicenda e l'oscillante giurisprudenza in materia di competenza in caso di obbligazioni pecuniarie induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Lagonegro e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5