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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.7679/2013 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.7679 del Ruolo Generale per l'anno 2013
promosso da
(CF ), (CF ), Pt_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 Parte_3
(CF ), (CF ), (CF C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (CF ), elettivamente domiciliati in C.F._5 Parte_6 C.F._6
Cagliari presso lo studio del prof. avv. Benedetto Ballero e dell'avv. Simone Ballero, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori e ricorrenti in riassunzione contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Sinnai presso Controparte_1 C.F._7
lo studio degli avv.ti Allessandra Suergiu e Andrea Pusceddu, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.12.2013
convenuta e chiamante in causa e contro
(CF , (CF Controparte_2 C.F._8 CP_3 C.F._9
pagina 1 di 14 e (CF ) - quali eredi dell'originaria chiamata in Controparte_4 C.F._10
causa -, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Persona_1
Curreli, che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata il 17.12.2018
chiamati in causa e convenuti in riassunzione oggetto: rivendica e scioglimento comunione ordinaria
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 25.5.2023): (I) (in via istruttoria) si insiste(a) sulle istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza del 18 gennaio 2016, di
cui si chiede la modifica, e (b) sulla rimessione in istruttoria al fine di predisporre il progetto di
divisione del terreno in comproprietà; (II) (nel merito) si insiste affinchè il giudice voglia accogliere le
conclusioni di cui all'atto di citazione, come di seguito ritrascritte: (1) previo accertamento che il
cortile pertinenziale dell'originaria abitazione in Comune di Laconi, via Pitziaedda 41, censito nel
catasto nel foglio 30 particella 162, è per circa mq 65 in comproprietà tra le parti in causa, mentre per
mq 30 è in proprietà esclusiva degli eredi del solo , (2) procedere alla divisione dello stesso Per_2
cortile, in base ai titoli posseduti da ciascuna parte, mediante la realizzazione di due singoli corpi
aderenti ciascuno alla proprietà dell'abitazione principale; (3) accertare e dichiarare che la stanza
posta nel confine tra le due proprietà, originariamente di e , è in realtà degli eredi Per_2 Persona_3
del primo, per cui la convenuta la possiede illegittimamente; (4) per l'effetto, ordinare alla CP_1
stessa convenuta l'immediato rilascio della stanza in oggetto in favore degli attori; (4) con vittoria di
competenze legali, da distrarsi in favore dei difensori.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 30.5.2023) si CP_1
confermano le conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) rigettare la domanda attrice in
pagina 2 di 14 ordine agli immobili di proprietà esclusiva del convenuto, così come descritti in espositiva, se ritenuto
disponendo la divisione del cortile, previo riconoscimento della piena proprietà della superficie
acquistata dalla convenuta;
2) in via subordinata, salvo gravame - nella denegata ipotesi che parte
attrice dimostrasse che le superficie vendute alla , sia con riferimento alla costruzione che al CP_1
cortile di pertinenza, siano in parte di loro proprietà -: condannare (ora i suoi eredi: Persona_1
nota del GI)), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1480 e segg. cc, (a) alla riduzione del prezzo e al
risarcimento del danno, nella misura accertata nel corso del giudizio, e in ogni caso (b) a manlevare e
tenere indenne la convenuta da un riconoscimento seppure parziale delle domande attrici;
3) con
vittoria di competenze, spese ed accessori.
Nell'interesse dei chiamati in causa (come da note ex art.127ter cpc depositate il 25.5.2023) voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigettare integralmente le domande
proposte dagli attori verso la convenuta in virtù dell'eccepita usucapione e per l'effetto assolvere la
chiamata in causa da qualsiasi pretesa;
2) con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.9.2013 gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
(da qui anche solo ) per concludere come sopra indicato al punto (II) dopo aver dedotto
[...] CP_1
che:
il 15.6.1953 è deceduto nato a [...] il [...], il quale con testamento Persona_4
pubblico ricevuto il 30 settembre 1951 in Cagliari dal notaio dottor repertorio n.331 Persona_5
(registrato con atto del 8 aprile 1986, repertorio d'archivio 2863, repertorio notarile 48856/12410)
aveva così diviso il proprio patrimonio tra i tre figli , e : CP_5 Per_2 Persona_3
“a) A il magazzino che fa parte della mia casa di Laconi, nella Via Pitziaedda e la parte CP_5
centrale del vigneto nella regione Maizzu;
”
“b) A la parte della casa su indicata che confina a e a strada, Per_2 Persona_6
comprendente tre vani terreno ed uno superiore nonché la porzione del vigneto regione Maizzo
pagina 3 di 14 confinante a ed ” (censita nel foglio 30 particella 165); Persona_7 Persona_8
“c) A l'altra parte della casa confinante a comprendente due vani terreno ed PE Persona_9
uno superiore nonché la parte del vigneto che confina agli eredi e ma ” Pt_7 Persona_10
(censita nel foglio 30 particella 166);
“Il vigneto pertanto deve essere diviso in tre parti uguali e la casa avrà in comune il piazzale, pertanto
dal piazzale è esclusa la figlia .”; CP_5
risulta evidente e chiaro dalla citata divisione che la casa è stata frazionata in due parti, che quella
assegnata a è composta da una camera in più nel piano terreno e che anche il cortile Per_2
pertinenziale è stato diviso tra le due sole proprietà di e Per_2 PE
per accordi successivi, non riprodotti in forma scritta, intervenuti tra e il cortile Per_2 PE
sarebbe però dovuto andare tutto a PE
alcuni anni dopo la divisione , non avendo bisogno dell'intera porzione ereditata dal padre, Per_2
ha concesso al fratello l'uso della stanza che si trovava al confine tra le rispettive proprietà PE
con l'accordo che la stessa dovesse essere usata come deposito del vino che produceva ed PE
essergli resa quando avrebbe smesso di produrre vino;
il 25 giugno 1994 è deceduto in Laconi Efisio Cau, chiamando a succedergli i figli - e per Per_11
esso i suoi eredi , e -, , e Pt_5 Parte_6 Parte_3 Pt_1 Pt_2 Parte_4 Per_12
(deceduta senza figli);
[...]
il 20 aprile 1996 è deceduto in Laconi , lasciando l'usufrutto del proprio patrimonio al Persona_3
coniuge e la nuda proprietà alla cognata , nata a [...] il 20 agosto Controparte_6 Persona_1
1927;
quest'ultima, una volta deceduta l'usufruttuaria, con atto del notaio del 23 luglio 2008 Per_13
repertorio 24976/13641 ha venduto alla convenuta la piena proprietà del fabbricato in Comune di
Laconi, via Pitziedda 41, censito nel catasto nel foglio 30, particella 166: unità immobiliare poco pagina 4 di 14 prima accatastata dalla stessa venditrice e comprensiva anche della stanza che aveva concesso Per_2
in mero godimento al fratello (ovvero al dante causa della ); PE Per_1
nello stesso atto la venditrice, in merito al cortile pertinenziale, ha dichiarato che esso era in
comproprietà ed aveva una superficie di circa mq 65;
ciò premesso, poiché la superficie catastale del predetto cortile risulta oggi di circa mq 95, la
differenza tra le due superfici è dovuta al fatto che circa 30 mq di detto terreno - pur accatastato
Pers complessivamente come se fosse dei due fratelli - era stato in realtà acquistato dal solo con Per_2
scrittura privata del 2 settembre 1928;
ne deriva che il cortile conteso è in parte in comproprietà degli eredi e aventi causa di e Per_2
- non potendosi provare il sopra citato accordo verbale tra i due fratelli - e in parte in Persona_3
proprietà esclusiva dei soli eredi di ; Per_2
gli attori hanno più volte tentato di accordarsi con la per dividere il cortile nelle modalità che CP_1
sarebbero state definite, tenendo però debitamente conto del fatto che circa 30 mq erano di loro
proprietà esclusiva;
non essendo stato possibile raggiungere alcuna intesa, gli esponenti intendono procedere alla divisione
giudiziale di una porzione di circa mq 65 del cortile pertinenziale dell'originaria abitazione in via
Pitziedda 41, attualmente distinto in catasto al foglio 30 particella 162, ed all'accertamento che mq 30
della medesima particella sono di proprietà esclusiva degli eredi di ; Per_2
quanto alla stanza a suo tempo concessa in comodato, la citata divisione testamentaria di Per_4
dimostra che l'abitazione di era composta da tre vani terreni ed uno superiore mentre
[...] Per_2
quella di era composta da due vani terreni ed uno superiore; PE
l'appartamento pervenuto agli eredi di comprende attualmente un vano in meno, poiché quello in Per_2
precedenza concesso in mero uso a non è stato mai restituito, e se ne chiede quindi alla PE CP_1
la sua formale restituzione ai legittimi proprietari;
la suddetta richiesta è pienamente fondata in quanto la dante causa della (erede di non CP_1 PE
pagina 5 di 14 poteva trasferire un bene altrui, ovvero quella stanza aggiuntiva che in forza della successione di
era stata trasferita ad ; Persona_4 Per_2
nel caso, non si potrebbe neppure affermare che tale porzione sia stata usucapita da o dai PE
successivi aventi causa, visto che il primo ha inizialmente ricevuto per concessione del proprietario la
detenzione del bene, continuata negli anni per mera tolleranza, e che in tale situazione non è mai
intervenuto alcun atto di interversione del possesso, requisito necessario per iniziare un valido
possesso utile al possibile acquisto ventennale della proprietà.
si è tempestivamente costituita per concludere come indicato in epigrafe, previa CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa di dopo aver dedotto che: Persona_1
con atto pubblico di compravendita del 23 luglio 2008 (doc.1) l'esponente ha acquistato da
[...]
l'immobile in Laconi, via Pitziedda, attualmente distinto in catasto al Foglio 30, particella Per_1
4058, e il cortile di pertinenza, per mq.69, distinto in catasto al Foglio 30, particella 171 (doc.3);
la ricostruzione delle vicende successorie offerta dagli attori è inveritiera e in ogni caso difforme dalla
realtà dei fatti, visto che l'immobile venduto alla ha mantenuto inalterata la propria superficie CP_1
fin dal 1953 ed è stato oggetto di trasferimenti per causa di morte ed atti tra vivi che rappresentano la
continuità del titolo, nello stato attuale, sino ai giorni nostri;
per meglio definire la vicenda occorre richiamare i seguenti dati, emersi dalle indagini catastali disposte dalla (relazione doc.4): CP_1
nel 1953 è succeduto al “de cuius” , per testamento, nella proprietà Persona_3 Persona_4
dell'immobile per cui è causa, all'epoca distinto al Foglio (rectius: mappale) 166, e del cortile di
pertinenza, distinto al mappale 162 (quest'ultimo in comunione col fratello , a sua volta Per_2
succeduto a nella proprietà esclusiva del mappale 165); Persona_4
da allora, e sino alla sua morte nel 1996, ha posseduto l'immobile nel suo stato attuale, Persona_3
compiendo anche atti di rilievo pubblico quali la richiesta di concessione edilizia del 4 aprile 1978
(doc.5) e la variazione catastale del 21 settembre 1987 (doc.6);
pagina 6 di 14 nel 1996 a sono succedute, in forza di testamento (doc.7), la moglie , Persona_3 Persona_14
per l'usufrutto, e la cognata , per la nuda proprietà; Persona_1
il 26 ottobre 1996, a causa della morte di e dell'estinzione dell'usufrutto, Persona_14 [...]
ha acquisito la piena proprietà del bene che ha poi venduto all'esponente; Per_1
ciò premesso, la stanza asseritamente degli attori è sempre stata fin dal 1953 parte integrante
dell'immobile acquistato dalla , che unendo al proprio possesso quello dei suoi danti causa l'ha CP_1
quindi posseduta per oltre vent'anni;
altrettanto è a dirsi in merito al cortile, che per la superficie di mq 69 attualmente distinta al Foglio 30
mappale 171 è stato ininterrottamente posseduto dai sopra citati danti causa sin dal 1953 ed è stato quindi validamente acquistato dalla convenuta, che può unire tale possesso al proprio;
quanto sopra è ulteriormente confermato dalla visura storica relativa all'immobile di proprietà degli
attori (doc.8), la cui superficie risulta anch'essa immutata fin dal 1953;
sono destituite di qualsivoglia fondamento anche le deduzioni degli attori sugli asseriti ma inesistenti
accordi che sarebbero intercorsi tra i fratelli ed sull'immobile oggetto del PE Per_2
presente giudizio;
in ogni caso, nella remota ipotesi che gli attori dimostrino che le superficie vendute alla - sia CP_1
con riferimento alla costruzione che al cortile di pertinenza - siano in parte di loro proprietà,
l'esponente intende chiamare la venditrice per essere dalla medesima manlevata e Persona_1
tenuta indenne in forza della vigente garanzia per evizione, nonché per ottenere la riduzione del prezzo
e il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1480 e segg. cc.
ritualmente citata dalla dopo l'autorizzazione del giudice ed il conseguente Persona_1 CP_1
spostamento della prima udienza, si è tempestivamente costituita per concludere come indicato in epigrafe dopo aver formulato difese sostanzialmente identiche a quelle della chiamante.
La stessa ha in particolare dedotto che:
l'esponente, così come il suo dante causa , era nel pieno, pubblico e pacifico possesso Persona_3
pagina 7 di 14 degli immobili per cui è causa quantomeno dagli anni '50;
l'immobile acquistato da , fin dall'origine, era composto da due vani al pian terreno ed Persona_3
uno al primo e confinava con la porzione posseduta da attraverso una loxia (= loggiato), Per_2
anch'essa facente parte dell'immobile posseduto da PE
non esisteva pertanto alcuna “terza” stanza che avrebbe concesso in comodato, in quanto il Per_2
vano che gli attori definiscono come tale era in realtà il loggiato sopra descritto, che era pertinenza
dell'immobile di PE
in particolare tale “lolla” o loggiato - che negli anni '50 era aperto nel lato verso il cortile e destinato a
locale di sgombero, deposito di legna e in parte a bagno - negli anni '70 è stato chiuso da PE
per realizzarvi un cucinino e un bagnetto: da allora ne ha disposto in modo pieno ed Persona_3
esclusivo, eseguendo ripetute modifiche, presentando progetti al Comune di Laconi e ristrutturando il
fabbricato prima nel 1982 e poi nel 1987 (ristrutturazioni a seguito delle quali il fabbricato è aumentato
di consistenza, passando da 3,5 vani a 5, proprio per la chiusura della “lolla”, oltre che per la
realizzazione al piano di sopra di un'altra stanza e di una terrazza sovrastante la lolla);
quanto al cortile, sia l'esponente che il suo dante causa ne hanno sempre goduto per tutta l'estensione
in cui esso si trovava nel 2008 e di comune accordo con : in particolare, vi Per_2 PE
ricoverava prima il carro ed in seguito l'autovettura;
l'esponente non conosce l'atto di compravendita del 2.9.29128, dichiara di ignorare le firme in esso
apposte (per la verità delle croci) e in ogni caso ne eccepisce la nullità e la sua non opponibilità a
terzi, essendo privo di valide sottoscrizioni e di precisi riferimenti idonei a descrivere il bene che ne è
oggetto, oltre che stipulato da soggetto non legittimato ( che ivi sostiene di agire per il Persona_4
figlio senza spendere regolare procura per iscritto); Per_2
fermo quanto sopra la , per il tramite del suo dante causa, è sempre stata nel possesso Per_1
dell'intero cortile, in comunione con , e della descritta “lolla” e, pertanto, eccepisce sia Per_2
l'usucapione abbreviata sia quella per possesso ultraventennale degli immobili compravenduti,
pagina 8 di 14 trattandosi di possesso esercitato col pubblico dominio su bene che nel tempo è stato radicalmente
trasformato e ristrutturato, e che si è quindi espresso manifestando l'animus possidendi a tutti i terzi,
compresi e i suoi aventi causa; Per_2
l'avversa domanda, salva quella per lo scioglimento della comunione sul cortile, è in conclusione
infondata, in quanto non è mai esistita alcuna tolleranza di e in quanto la e il suo Per_2 Per_1
dante causa hanno legittimamente posseduto i beni di cui si tratta, sui quali vantavano il legittimo titolo
di proprietà costituito dal testamento di Persona_4
Con le prime memorie ex art.183 cpc gli attori hanno confermato le proprie conclusioni ed ulteriormente dedotto che:
per quanto già detto sul testamento di è chiaro che la parte assegnata ad era Persona_4 Per_2
composta da una camera in più nel piano terreno rispetto a quella di PE
è altresì pacifico che la parte già di ha oggi una stanza in più e che questa stanza, e/o l'allora PE
, è quella che si trova al confine tra le due abitazioni create dalla divisione del padre; CP_7
la ricostruzione degli attori è perciò incontestabile, perché la stanza che manca ad oggi nella loro
proprietà non può che essere quella al confine con la proprietà della - e che quest'ultima CP_1
individua come l'ex loggiato -, visto che i restanti confini sono la strada (a sinistra), il cortile
pertinenziale (a destra) e la proprietà di terzi (in basso);
la prospettazione e i documenti prodotti dalla convenuta e dalla chiamata non dimostrano alcunchè in
confutazione della domanda attorea, ma semmai confermano che dopo il testamento , Persona_3
avendo avuto in prestito dal fratello una stanza, ha ristrutturato la sua intera abitazione
comprendendovi detta stanza, di cui aveva solo la detenzione e non il possesso “uti dominus”;
i progetti degli anni '70 prodotti dalla non hanno riguardato alcun ampliamento al piano Per_1
terra (essendo relativi rispettivamente al “rifacimento del tetto di copertura” e alla realizzazione di una
stanza aggiuntiva al piano primo, che così passava da una a due stanze);
l'eccezione di usucapione breve è infondata, in quanto tale istituto richiede un atto di trasferimento, la
pagina 9 di 14 trascrizione di quest'ultimo ed il trascorrere di 10 anni, mentre nel caso l'atto di compravendita della
è stato trascritto nel 2008; CP_1
in merito al cortile pertinenziale, la stessa venditrice ha dichiarato di trasferirne alla Per_1 CP_1
una superficie di mq 65, a fronte di una superficie catastale del predetto cortile di circa 95 mq.,
riconoscendo quindi che la differenza di circa 30 mq non trasferita è la parte acquistata dal solo Per_2
con la scrittura privata del 1928 (nella quale sono indicati precisamente i confini e le dimensioni
[...]
della porzione acquistata, che è dunque determinata e facilmente determinabile);
sulla contestata validità ed efficacia della citata scrittura occorre rilevare: che le parti, analfabete, si sono avvalse dei due testimoni che l'hanno sottoscritta;
che a prescindere dall'eccepita nullità essa dovrebbe comunque considerarsi come inizio di un possesso “uti dominus” della porzione sopra descritta, che già prima del testamento era stata acquistata per usucapione da , dante causa Per_2
degli attori;
alla luce di tali premesse, al momento della divisione del cortile pertinenziale la parte da assegnare agli attori dovrà necessariamente essere di circa mq 62,5 (65/2 + 30), mentre quella da assegnare alla
convenuta di non oltre mq 32,50.
La causa, interrotta all'udienza del 5.4.2018 per il dichiarato decesso di è stata Persona_1
ritualmente riassunta dagli attori con ricorso depositato il 15.6.2018, ritualmente notificato agli eredi
(impersonalmente) nei termini assegnati dal GI nel decreto di fissazione dell'udienza di Per_1
prosecuzione ed alla nel termine assegnato col successivo ordine di rinnovazione. CP_1
Con comparsa depositata il 17.12.2018 si sono costituiti e Controparte_2 CP_3 CP_4
in qualità di figli ed eredi legittimi di , per fare proprie tutte le istanze,
[...] Persona_15
eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dalla loro dante causa.
Con comparsa depositata il 21.5.2019 si è nuovamente costituita anche la , per confermare tutte le CP_1
precedenti difese e conclusioni.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, dopo il deposito di comparse pagina 10 di 14 conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art.190 cpc.
***
La richiesta di accertamento e declaratoria che “il cortile pertinenziale dell'originaria abitazione sia
per soli mq 65 circa in comproprietà tra le parti in causa”, e la conseguente richiesta di divisione della medesima porzione tra dette parti, è fondata.
Il fatto che abbia venduto a il diritto di comproprietà esclusivamente sulla Persona_1 CP_1
suddetta porzione risulta infatti documentato dallo stesso rogito 23.7.2008, ovvero dal titolo qui azionato dalla convenuta, dal quale risulta che quest'ultima ha acquistato quale “pertinenza” non la comproprietà dell'intera area cortilizia posta tra le proprietà esclusive delle attuali parti - cioè quella inclusiva anche della porzione attualmente distinta con la particella 173 (vedi allegato 5 CTU),
individuata nella planimetria di cui all'allegato 6 della relazione di CTU come Persona_16
” -, ma unicamente la porzione del “…cortile comune con il mappale 165 del foglio 30”, ovvero
[...]
con l'attuale proprietà esclusiva degli eredi di , “censito al foglio 30 mappale 162 di mq. 65 Per_2
(sessantacinque)”, cioè l'area esattamente corrispondente a quella di mq. 64,558 attualmente distinta alla particella 171 (all.5 CTU), individuata nello stesso allegato 6 sopra citato come CP_8
.
[...]
Ne deriva che la porzione ora distinta dalla particella 173 non è oggetto di comunione tra gli attori e la
, come allegato dai Cau, e non può quindi essere divisa tra le dette parti, potendo lo scioglimento CP_1
della comunione riferirsi esclusivamente all'area di m. 64,558 attualmente individuata dalla particella
171.
Ciò chiarito, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione delle operazioni divisionali,
essendo preliminarmente necessario disporre nuova CTU per formare un progetto di divisione della particella 171 in due lotti di pari valore, salvo conguagli, che renda ciascuna (nuova) porzione contigua alla proprietà principale di cui dovrebbe essere pertinenza, oltre che dotata di accesso alla via pubblica pagina 11 di 14 (con specificazione dei costi per le operazioni necessarie al frazionamento ed accatastamento dei nuovi lotti).
Le domande relative alla stanza posta nel confine tra le due proprietà sono invece infondate e meritevoli di rigetto.
Occorre premettere che deve considerarsi un dato pressochè pacifico - oltre che confermato dagli accertamenti del CTU - il fatto che la “stanza” di cui si parla corrisponda al vano che nella già citata planimetria di cui all'all.6 della relazione di CTU viene indicato come Per_17
( )”. Per_18
Ciò premesso la proprietà esclusiva del suddetto vano, pur originariamente attribuita a col Per_2
testamento del 1951 (come emerge dalle condivisibili e documentate argomentazioni esposte dal CTU
alle pagine 12 e seguenti della propria relazione), nel 1996 era stata sicuramente già acquistata da
[...]
, per maturata usucapione ventennale, ed alla sua morte si è quindi validamente trasferita alla PE
sua erede la quale, altrettanto validamente, l'ha poi venduta alla convenuta nel 2008. Persona_1
La suddetta conclusione è fondata sulle medesime ragioni addotte dalla e dalla , che CP_1 Per_1
sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni in materia:
le stesse argomentazioni possono essere pertanto integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in loro favore della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con le suddette parti può in particolare rilevarsi che la documentazione in atti - ovvero quella relativa agli interventi edilizi effettuati da negli anni '70 e negli anni '80 - PE
e le dichiarazioni dei testi dedotti dalla (pienamente attendibili perché del tutto disinteressati Per_1
ed a diretta conoscenza dei fatti di causa, quali frequentatori abituali dei luoghi dagli anni '70 alla seconda metà degli anni '90) costituiscono piena prova del fatto che da oltre vent'anni prima della sua morte abbia ininterrottamente e pubblicamente esercitato su tale vano un potere pieno, Persona_3
pagina 12 di 14 esclusivo, pacifico e mai contestato, che lo ha portato tra l'altro a chiuderlo completamente e sopra edificarlo (negli anni '80).
Tali attività di godimento, per le loro caratteristiche ed ampiezza, sono oggettivamente idonee a manifestare in modo inequivoco anche la (eventuale) volontà di trasformare in “possesso” l'originaria detenzione allegata dagli attori, essendo pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
esclusiva: diritto che deve essere dunque riconosciuto ai danti causa della ed alla stessa , ex CP_1 CP_1
art.1158 cc, visto che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 cc - nel senso della sussistenza anche del necessario elemento psicologico (e, contemporaneamente, ad
Pers escludere che possano essere state invece costantemente subordinate alla “tolleranza” allegata dai che appare anche logicamente assai poco compatibile con la lunghissima durata ed esclusività del possesso in esame).
Il rigetto della domanda attrice relativa alla “terza stanza” - e, quindi, il fatto che nessuna delle superficie vendute dalla ed acquistate dalla sia stata dichiarata di proprietà esclusiva Per_1 CP_1
degli attori - rende superfluo l'esame delle domande formulate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande degli attori di cui ai capi (II)3) e (II)4) delle conclusioni in epigrafe, aventi ad oggetto la “stanza posta nel confine tra le due proprietà”;
in accoglimento delle restanti domande degli attori, accerta che questi ultimi da una parte, e la convenuta , dall'altra, sono comproprietari per quote di pari valore dell'area cortilizia di mq CP_1
64,558 attualmente distinta in Catasto al foglio 30, particella 171 (individuata nella planimetria di cui all'allegato 6 della relazione di CTU a firma geom. ER IC come “ ), con CP_8
pagina 13 di 14 esclusione da detta comunione della contigua porzione di area cortilizia attualmente distinta al Foglio
30, particella 173 (individuata nella stessa planimetria di cui sopra come “ ”); Persona_16
dispone la divisione della suddetta comunione sulla particella 171 in due quote di pari valore, salvo conguagli, e rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza per la prosecuzione delle operazioni di divisione;
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.7679 del Ruolo Generale per l'anno 2013
promosso da
(CF ), (CF ), Pt_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 Parte_3
(CF ), (CF ), (CF C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (CF ), elettivamente domiciliati in C.F._5 Parte_6 C.F._6
Cagliari presso lo studio del prof. avv. Benedetto Ballero e dell'avv. Simone Ballero, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori e ricorrenti in riassunzione contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Sinnai presso Controparte_1 C.F._7
lo studio degli avv.ti Allessandra Suergiu e Andrea Pusceddu, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.12.2013
convenuta e chiamante in causa e contro
(CF , (CF Controparte_2 C.F._8 CP_3 C.F._9
pagina 1 di 14 e (CF ) - quali eredi dell'originaria chiamata in Controparte_4 C.F._10
causa -, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Persona_1
Curreli, che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata il 17.12.2018
chiamati in causa e convenuti in riassunzione oggetto: rivendica e scioglimento comunione ordinaria
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 25.5.2023): (I) (in via istruttoria) si insiste(a) sulle istanze istruttorie non ammesse con l'ordinanza del 18 gennaio 2016, di
cui si chiede la modifica, e (b) sulla rimessione in istruttoria al fine di predisporre il progetto di
divisione del terreno in comproprietà; (II) (nel merito) si insiste affinchè il giudice voglia accogliere le
conclusioni di cui all'atto di citazione, come di seguito ritrascritte: (1) previo accertamento che il
cortile pertinenziale dell'originaria abitazione in Comune di Laconi, via Pitziaedda 41, censito nel
catasto nel foglio 30 particella 162, è per circa mq 65 in comproprietà tra le parti in causa, mentre per
mq 30 è in proprietà esclusiva degli eredi del solo , (2) procedere alla divisione dello stesso Per_2
cortile, in base ai titoli posseduti da ciascuna parte, mediante la realizzazione di due singoli corpi
aderenti ciascuno alla proprietà dell'abitazione principale; (3) accertare e dichiarare che la stanza
posta nel confine tra le due proprietà, originariamente di e , è in realtà degli eredi Per_2 Persona_3
del primo, per cui la convenuta la possiede illegittimamente; (4) per l'effetto, ordinare alla CP_1
stessa convenuta l'immediato rilascio della stanza in oggetto in favore degli attori; (4) con vittoria di
competenze legali, da distrarsi in favore dei difensori.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 30.5.2023) si CP_1
confermano le conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) rigettare la domanda attrice in
pagina 2 di 14 ordine agli immobili di proprietà esclusiva del convenuto, così come descritti in espositiva, se ritenuto
disponendo la divisione del cortile, previo riconoscimento della piena proprietà della superficie
acquistata dalla convenuta;
2) in via subordinata, salvo gravame - nella denegata ipotesi che parte
attrice dimostrasse che le superficie vendute alla , sia con riferimento alla costruzione che al CP_1
cortile di pertinenza, siano in parte di loro proprietà -: condannare (ora i suoi eredi: Persona_1
nota del GI)), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1480 e segg. cc, (a) alla riduzione del prezzo e al
risarcimento del danno, nella misura accertata nel corso del giudizio, e in ogni caso (b) a manlevare e
tenere indenne la convenuta da un riconoscimento seppure parziale delle domande attrici;
3) con
vittoria di competenze, spese ed accessori.
Nell'interesse dei chiamati in causa (come da note ex art.127ter cpc depositate il 25.5.2023) voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigettare integralmente le domande
proposte dagli attori verso la convenuta in virtù dell'eccepita usucapione e per l'effetto assolvere la
chiamata in causa da qualsiasi pretesa;
2) con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.9.2013 gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
(da qui anche solo ) per concludere come sopra indicato al punto (II) dopo aver dedotto
[...] CP_1
che:
il 15.6.1953 è deceduto nato a [...] il [...], il quale con testamento Persona_4
pubblico ricevuto il 30 settembre 1951 in Cagliari dal notaio dottor repertorio n.331 Persona_5
(registrato con atto del 8 aprile 1986, repertorio d'archivio 2863, repertorio notarile 48856/12410)
aveva così diviso il proprio patrimonio tra i tre figli , e : CP_5 Per_2 Persona_3
“a) A il magazzino che fa parte della mia casa di Laconi, nella Via Pitziaedda e la parte CP_5
centrale del vigneto nella regione Maizzu;
”
“b) A la parte della casa su indicata che confina a e a strada, Per_2 Persona_6
comprendente tre vani terreno ed uno superiore nonché la porzione del vigneto regione Maizzo
pagina 3 di 14 confinante a ed ” (censita nel foglio 30 particella 165); Persona_7 Persona_8
“c) A l'altra parte della casa confinante a comprendente due vani terreno ed PE Persona_9
uno superiore nonché la parte del vigneto che confina agli eredi e ma ” Pt_7 Persona_10
(censita nel foglio 30 particella 166);
“Il vigneto pertanto deve essere diviso in tre parti uguali e la casa avrà in comune il piazzale, pertanto
dal piazzale è esclusa la figlia .”; CP_5
risulta evidente e chiaro dalla citata divisione che la casa è stata frazionata in due parti, che quella
assegnata a è composta da una camera in più nel piano terreno e che anche il cortile Per_2
pertinenziale è stato diviso tra le due sole proprietà di e Per_2 PE
per accordi successivi, non riprodotti in forma scritta, intervenuti tra e il cortile Per_2 PE
sarebbe però dovuto andare tutto a PE
alcuni anni dopo la divisione , non avendo bisogno dell'intera porzione ereditata dal padre, Per_2
ha concesso al fratello l'uso della stanza che si trovava al confine tra le rispettive proprietà PE
con l'accordo che la stessa dovesse essere usata come deposito del vino che produceva ed PE
essergli resa quando avrebbe smesso di produrre vino;
il 25 giugno 1994 è deceduto in Laconi Efisio Cau, chiamando a succedergli i figli - e per Per_11
esso i suoi eredi , e -, , e Pt_5 Parte_6 Parte_3 Pt_1 Pt_2 Parte_4 Per_12
(deceduta senza figli);
[...]
il 20 aprile 1996 è deceduto in Laconi , lasciando l'usufrutto del proprio patrimonio al Persona_3
coniuge e la nuda proprietà alla cognata , nata a [...] il 20 agosto Controparte_6 Persona_1
1927;
quest'ultima, una volta deceduta l'usufruttuaria, con atto del notaio del 23 luglio 2008 Per_13
repertorio 24976/13641 ha venduto alla convenuta la piena proprietà del fabbricato in Comune di
Laconi, via Pitziedda 41, censito nel catasto nel foglio 30, particella 166: unità immobiliare poco pagina 4 di 14 prima accatastata dalla stessa venditrice e comprensiva anche della stanza che aveva concesso Per_2
in mero godimento al fratello (ovvero al dante causa della ); PE Per_1
nello stesso atto la venditrice, in merito al cortile pertinenziale, ha dichiarato che esso era in
comproprietà ed aveva una superficie di circa mq 65;
ciò premesso, poiché la superficie catastale del predetto cortile risulta oggi di circa mq 95, la
differenza tra le due superfici è dovuta al fatto che circa 30 mq di detto terreno - pur accatastato
Pers complessivamente come se fosse dei due fratelli - era stato in realtà acquistato dal solo con Per_2
scrittura privata del 2 settembre 1928;
ne deriva che il cortile conteso è in parte in comproprietà degli eredi e aventi causa di e Per_2
- non potendosi provare il sopra citato accordo verbale tra i due fratelli - e in parte in Persona_3
proprietà esclusiva dei soli eredi di ; Per_2
gli attori hanno più volte tentato di accordarsi con la per dividere il cortile nelle modalità che CP_1
sarebbero state definite, tenendo però debitamente conto del fatto che circa 30 mq erano di loro
proprietà esclusiva;
non essendo stato possibile raggiungere alcuna intesa, gli esponenti intendono procedere alla divisione
giudiziale di una porzione di circa mq 65 del cortile pertinenziale dell'originaria abitazione in via
Pitziedda 41, attualmente distinto in catasto al foglio 30 particella 162, ed all'accertamento che mq 30
della medesima particella sono di proprietà esclusiva degli eredi di ; Per_2
quanto alla stanza a suo tempo concessa in comodato, la citata divisione testamentaria di Per_4
dimostra che l'abitazione di era composta da tre vani terreni ed uno superiore mentre
[...] Per_2
quella di era composta da due vani terreni ed uno superiore; PE
l'appartamento pervenuto agli eredi di comprende attualmente un vano in meno, poiché quello in Per_2
precedenza concesso in mero uso a non è stato mai restituito, e se ne chiede quindi alla PE CP_1
la sua formale restituzione ai legittimi proprietari;
la suddetta richiesta è pienamente fondata in quanto la dante causa della (erede di non CP_1 PE
pagina 5 di 14 poteva trasferire un bene altrui, ovvero quella stanza aggiuntiva che in forza della successione di
era stata trasferita ad ; Persona_4 Per_2
nel caso, non si potrebbe neppure affermare che tale porzione sia stata usucapita da o dai PE
successivi aventi causa, visto che il primo ha inizialmente ricevuto per concessione del proprietario la
detenzione del bene, continuata negli anni per mera tolleranza, e che in tale situazione non è mai
intervenuto alcun atto di interversione del possesso, requisito necessario per iniziare un valido
possesso utile al possibile acquisto ventennale della proprietà.
si è tempestivamente costituita per concludere come indicato in epigrafe, previa CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa di dopo aver dedotto che: Persona_1
con atto pubblico di compravendita del 23 luglio 2008 (doc.1) l'esponente ha acquistato da
[...]
l'immobile in Laconi, via Pitziedda, attualmente distinto in catasto al Foglio 30, particella Per_1
4058, e il cortile di pertinenza, per mq.69, distinto in catasto al Foglio 30, particella 171 (doc.3);
la ricostruzione delle vicende successorie offerta dagli attori è inveritiera e in ogni caso difforme dalla
realtà dei fatti, visto che l'immobile venduto alla ha mantenuto inalterata la propria superficie CP_1
fin dal 1953 ed è stato oggetto di trasferimenti per causa di morte ed atti tra vivi che rappresentano la
continuità del titolo, nello stato attuale, sino ai giorni nostri;
per meglio definire la vicenda occorre richiamare i seguenti dati, emersi dalle indagini catastali disposte dalla (relazione doc.4): CP_1
nel 1953 è succeduto al “de cuius” , per testamento, nella proprietà Persona_3 Persona_4
dell'immobile per cui è causa, all'epoca distinto al Foglio (rectius: mappale) 166, e del cortile di
pertinenza, distinto al mappale 162 (quest'ultimo in comunione col fratello , a sua volta Per_2
succeduto a nella proprietà esclusiva del mappale 165); Persona_4
da allora, e sino alla sua morte nel 1996, ha posseduto l'immobile nel suo stato attuale, Persona_3
compiendo anche atti di rilievo pubblico quali la richiesta di concessione edilizia del 4 aprile 1978
(doc.5) e la variazione catastale del 21 settembre 1987 (doc.6);
pagina 6 di 14 nel 1996 a sono succedute, in forza di testamento (doc.7), la moglie , Persona_3 Persona_14
per l'usufrutto, e la cognata , per la nuda proprietà; Persona_1
il 26 ottobre 1996, a causa della morte di e dell'estinzione dell'usufrutto, Persona_14 [...]
ha acquisito la piena proprietà del bene che ha poi venduto all'esponente; Per_1
ciò premesso, la stanza asseritamente degli attori è sempre stata fin dal 1953 parte integrante
dell'immobile acquistato dalla , che unendo al proprio possesso quello dei suoi danti causa l'ha CP_1
quindi posseduta per oltre vent'anni;
altrettanto è a dirsi in merito al cortile, che per la superficie di mq 69 attualmente distinta al Foglio 30
mappale 171 è stato ininterrottamente posseduto dai sopra citati danti causa sin dal 1953 ed è stato quindi validamente acquistato dalla convenuta, che può unire tale possesso al proprio;
quanto sopra è ulteriormente confermato dalla visura storica relativa all'immobile di proprietà degli
attori (doc.8), la cui superficie risulta anch'essa immutata fin dal 1953;
sono destituite di qualsivoglia fondamento anche le deduzioni degli attori sugli asseriti ma inesistenti
accordi che sarebbero intercorsi tra i fratelli ed sull'immobile oggetto del PE Per_2
presente giudizio;
in ogni caso, nella remota ipotesi che gli attori dimostrino che le superficie vendute alla - sia CP_1
con riferimento alla costruzione che al cortile di pertinenza - siano in parte di loro proprietà,
l'esponente intende chiamare la venditrice per essere dalla medesima manlevata e Persona_1
tenuta indenne in forza della vigente garanzia per evizione, nonché per ottenere la riduzione del prezzo
e il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1480 e segg. cc.
ritualmente citata dalla dopo l'autorizzazione del giudice ed il conseguente Persona_1 CP_1
spostamento della prima udienza, si è tempestivamente costituita per concludere come indicato in epigrafe dopo aver formulato difese sostanzialmente identiche a quelle della chiamante.
La stessa ha in particolare dedotto che:
l'esponente, così come il suo dante causa , era nel pieno, pubblico e pacifico possesso Persona_3
pagina 7 di 14 degli immobili per cui è causa quantomeno dagli anni '50;
l'immobile acquistato da , fin dall'origine, era composto da due vani al pian terreno ed Persona_3
uno al primo e confinava con la porzione posseduta da attraverso una loxia (= loggiato), Per_2
anch'essa facente parte dell'immobile posseduto da PE
non esisteva pertanto alcuna “terza” stanza che avrebbe concesso in comodato, in quanto il Per_2
vano che gli attori definiscono come tale era in realtà il loggiato sopra descritto, che era pertinenza
dell'immobile di PE
in particolare tale “lolla” o loggiato - che negli anni '50 era aperto nel lato verso il cortile e destinato a
locale di sgombero, deposito di legna e in parte a bagno - negli anni '70 è stato chiuso da PE
per realizzarvi un cucinino e un bagnetto: da allora ne ha disposto in modo pieno ed Persona_3
esclusivo, eseguendo ripetute modifiche, presentando progetti al Comune di Laconi e ristrutturando il
fabbricato prima nel 1982 e poi nel 1987 (ristrutturazioni a seguito delle quali il fabbricato è aumentato
di consistenza, passando da 3,5 vani a 5, proprio per la chiusura della “lolla”, oltre che per la
realizzazione al piano di sopra di un'altra stanza e di una terrazza sovrastante la lolla);
quanto al cortile, sia l'esponente che il suo dante causa ne hanno sempre goduto per tutta l'estensione
in cui esso si trovava nel 2008 e di comune accordo con : in particolare, vi Per_2 PE
ricoverava prima il carro ed in seguito l'autovettura;
l'esponente non conosce l'atto di compravendita del 2.9.29128, dichiara di ignorare le firme in esso
apposte (per la verità delle croci) e in ogni caso ne eccepisce la nullità e la sua non opponibilità a
terzi, essendo privo di valide sottoscrizioni e di precisi riferimenti idonei a descrivere il bene che ne è
oggetto, oltre che stipulato da soggetto non legittimato ( che ivi sostiene di agire per il Persona_4
figlio senza spendere regolare procura per iscritto); Per_2
fermo quanto sopra la , per il tramite del suo dante causa, è sempre stata nel possesso Per_1
dell'intero cortile, in comunione con , e della descritta “lolla” e, pertanto, eccepisce sia Per_2
l'usucapione abbreviata sia quella per possesso ultraventennale degli immobili compravenduti,
pagina 8 di 14 trattandosi di possesso esercitato col pubblico dominio su bene che nel tempo è stato radicalmente
trasformato e ristrutturato, e che si è quindi espresso manifestando l'animus possidendi a tutti i terzi,
compresi e i suoi aventi causa; Per_2
l'avversa domanda, salva quella per lo scioglimento della comunione sul cortile, è in conclusione
infondata, in quanto non è mai esistita alcuna tolleranza di e in quanto la e il suo Per_2 Per_1
dante causa hanno legittimamente posseduto i beni di cui si tratta, sui quali vantavano il legittimo titolo
di proprietà costituito dal testamento di Persona_4
Con le prime memorie ex art.183 cpc gli attori hanno confermato le proprie conclusioni ed ulteriormente dedotto che:
per quanto già detto sul testamento di è chiaro che la parte assegnata ad era Persona_4 Per_2
composta da una camera in più nel piano terreno rispetto a quella di PE
è altresì pacifico che la parte già di ha oggi una stanza in più e che questa stanza, e/o l'allora PE
, è quella che si trova al confine tra le due abitazioni create dalla divisione del padre; CP_7
la ricostruzione degli attori è perciò incontestabile, perché la stanza che manca ad oggi nella loro
proprietà non può che essere quella al confine con la proprietà della - e che quest'ultima CP_1
individua come l'ex loggiato -, visto che i restanti confini sono la strada (a sinistra), il cortile
pertinenziale (a destra) e la proprietà di terzi (in basso);
la prospettazione e i documenti prodotti dalla convenuta e dalla chiamata non dimostrano alcunchè in
confutazione della domanda attorea, ma semmai confermano che dopo il testamento , Persona_3
avendo avuto in prestito dal fratello una stanza, ha ristrutturato la sua intera abitazione
comprendendovi detta stanza, di cui aveva solo la detenzione e non il possesso “uti dominus”;
i progetti degli anni '70 prodotti dalla non hanno riguardato alcun ampliamento al piano Per_1
terra (essendo relativi rispettivamente al “rifacimento del tetto di copertura” e alla realizzazione di una
stanza aggiuntiva al piano primo, che così passava da una a due stanze);
l'eccezione di usucapione breve è infondata, in quanto tale istituto richiede un atto di trasferimento, la
pagina 9 di 14 trascrizione di quest'ultimo ed il trascorrere di 10 anni, mentre nel caso l'atto di compravendita della
è stato trascritto nel 2008; CP_1
in merito al cortile pertinenziale, la stessa venditrice ha dichiarato di trasferirne alla Per_1 CP_1
una superficie di mq 65, a fronte di una superficie catastale del predetto cortile di circa 95 mq.,
riconoscendo quindi che la differenza di circa 30 mq non trasferita è la parte acquistata dal solo Per_2
con la scrittura privata del 1928 (nella quale sono indicati precisamente i confini e le dimensioni
[...]
della porzione acquistata, che è dunque determinata e facilmente determinabile);
sulla contestata validità ed efficacia della citata scrittura occorre rilevare: che le parti, analfabete, si sono avvalse dei due testimoni che l'hanno sottoscritta;
che a prescindere dall'eccepita nullità essa dovrebbe comunque considerarsi come inizio di un possesso “uti dominus” della porzione sopra descritta, che già prima del testamento era stata acquistata per usucapione da , dante causa Per_2
degli attori;
alla luce di tali premesse, al momento della divisione del cortile pertinenziale la parte da assegnare agli attori dovrà necessariamente essere di circa mq 62,5 (65/2 + 30), mentre quella da assegnare alla
convenuta di non oltre mq 32,50.
La causa, interrotta all'udienza del 5.4.2018 per il dichiarato decesso di è stata Persona_1
ritualmente riassunta dagli attori con ricorso depositato il 15.6.2018, ritualmente notificato agli eredi
(impersonalmente) nei termini assegnati dal GI nel decreto di fissazione dell'udienza di Per_1
prosecuzione ed alla nel termine assegnato col successivo ordine di rinnovazione. CP_1
Con comparsa depositata il 17.12.2018 si sono costituiti e Controparte_2 CP_3 CP_4
in qualità di figli ed eredi legittimi di , per fare proprie tutte le istanze,
[...] Persona_15
eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dalla loro dante causa.
Con comparsa depositata il 21.5.2019 si è nuovamente costituita anche la , per confermare tutte le CP_1
precedenti difese e conclusioni.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, dopo il deposito di comparse pagina 10 di 14 conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art.190 cpc.
***
La richiesta di accertamento e declaratoria che “il cortile pertinenziale dell'originaria abitazione sia
per soli mq 65 circa in comproprietà tra le parti in causa”, e la conseguente richiesta di divisione della medesima porzione tra dette parti, è fondata.
Il fatto che abbia venduto a il diritto di comproprietà esclusivamente sulla Persona_1 CP_1
suddetta porzione risulta infatti documentato dallo stesso rogito 23.7.2008, ovvero dal titolo qui azionato dalla convenuta, dal quale risulta che quest'ultima ha acquistato quale “pertinenza” non la comproprietà dell'intera area cortilizia posta tra le proprietà esclusive delle attuali parti - cioè quella inclusiva anche della porzione attualmente distinta con la particella 173 (vedi allegato 5 CTU),
individuata nella planimetria di cui all'allegato 6 della relazione di CTU come Persona_16
” -, ma unicamente la porzione del “…cortile comune con il mappale 165 del foglio 30”, ovvero
[...]
con l'attuale proprietà esclusiva degli eredi di , “censito al foglio 30 mappale 162 di mq. 65 Per_2
(sessantacinque)”, cioè l'area esattamente corrispondente a quella di mq. 64,558 attualmente distinta alla particella 171 (all.5 CTU), individuata nello stesso allegato 6 sopra citato come CP_8
.
[...]
Ne deriva che la porzione ora distinta dalla particella 173 non è oggetto di comunione tra gli attori e la
, come allegato dai Cau, e non può quindi essere divisa tra le dette parti, potendo lo scioglimento CP_1
della comunione riferirsi esclusivamente all'area di m. 64,558 attualmente individuata dalla particella
171.
Ciò chiarito, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione delle operazioni divisionali,
essendo preliminarmente necessario disporre nuova CTU per formare un progetto di divisione della particella 171 in due lotti di pari valore, salvo conguagli, che renda ciascuna (nuova) porzione contigua alla proprietà principale di cui dovrebbe essere pertinenza, oltre che dotata di accesso alla via pubblica pagina 11 di 14 (con specificazione dei costi per le operazioni necessarie al frazionamento ed accatastamento dei nuovi lotti).
Le domande relative alla stanza posta nel confine tra le due proprietà sono invece infondate e meritevoli di rigetto.
Occorre premettere che deve considerarsi un dato pressochè pacifico - oltre che confermato dagli accertamenti del CTU - il fatto che la “stanza” di cui si parla corrisponda al vano che nella già citata planimetria di cui all'all.6 della relazione di CTU viene indicato come Per_17
( )”. Per_18
Ciò premesso la proprietà esclusiva del suddetto vano, pur originariamente attribuita a col Per_2
testamento del 1951 (come emerge dalle condivisibili e documentate argomentazioni esposte dal CTU
alle pagine 12 e seguenti della propria relazione), nel 1996 era stata sicuramente già acquistata da
[...]
, per maturata usucapione ventennale, ed alla sua morte si è quindi validamente trasferita alla PE
sua erede la quale, altrettanto validamente, l'ha poi venduta alla convenuta nel 2008. Persona_1
La suddetta conclusione è fondata sulle medesime ragioni addotte dalla e dalla , che CP_1 Per_1
sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni in materia:
le stesse argomentazioni possono essere pertanto integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in loro favore della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con le suddette parti può in particolare rilevarsi che la documentazione in atti - ovvero quella relativa agli interventi edilizi effettuati da negli anni '70 e negli anni '80 - PE
e le dichiarazioni dei testi dedotti dalla (pienamente attendibili perché del tutto disinteressati Per_1
ed a diretta conoscenza dei fatti di causa, quali frequentatori abituali dei luoghi dagli anni '70 alla seconda metà degli anni '90) costituiscono piena prova del fatto che da oltre vent'anni prima della sua morte abbia ininterrottamente e pubblicamente esercitato su tale vano un potere pieno, Persona_3
pagina 12 di 14 esclusivo, pacifico e mai contestato, che lo ha portato tra l'altro a chiuderlo completamente e sopra edificarlo (negli anni '80).
Tali attività di godimento, per le loro caratteristiche ed ampiezza, sono oggettivamente idonee a manifestare in modo inequivoco anche la (eventuale) volontà di trasformare in “possesso” l'originaria detenzione allegata dagli attori, essendo pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
esclusiva: diritto che deve essere dunque riconosciuto ai danti causa della ed alla stessa , ex CP_1 CP_1
art.1158 cc, visto che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 cc - nel senso della sussistenza anche del necessario elemento psicologico (e, contemporaneamente, ad
Pers escludere che possano essere state invece costantemente subordinate alla “tolleranza” allegata dai che appare anche logicamente assai poco compatibile con la lunghissima durata ed esclusività del possesso in esame).
Il rigetto della domanda attrice relativa alla “terza stanza” - e, quindi, il fatto che nessuna delle superficie vendute dalla ed acquistate dalla sia stata dichiarata di proprietà esclusiva Per_1 CP_1
degli attori - rende superfluo l'esame delle domande formulate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e non definitivamente pronunciando:
rigetta le domande degli attori di cui ai capi (II)3) e (II)4) delle conclusioni in epigrafe, aventi ad oggetto la “stanza posta nel confine tra le due proprietà”;
in accoglimento delle restanti domande degli attori, accerta che questi ultimi da una parte, e la convenuta , dall'altra, sono comproprietari per quote di pari valore dell'area cortilizia di mq CP_1
64,558 attualmente distinta in Catasto al foglio 30, particella 171 (individuata nella planimetria di cui all'allegato 6 della relazione di CTU a firma geom. ER IC come “ ), con CP_8
pagina 13 di 14 esclusione da detta comunione della contigua porzione di area cortilizia attualmente distinta al Foglio
30, particella 173 (individuata nella stessa planimetria di cui sopra come “ ”); Persona_16
dispone la divisione della suddetta comunione sulla particella 171 in due quote di pari valore, salvo conguagli, e rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza per la prosecuzione delle operazioni di divisione;
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 14 di 14