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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10817/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 5/05/2025
TRA
, con l'Avv. LORUSSO MARIALISA Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv. MORETTI GIOVANNI Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Bari in data 23/04/1977, unione dalla quale sono nati
[...]
i figli quattro figli, dei quali il primo deceduto e gli altri tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza parziale n. 2605/2016, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
A fronte delle sue precarie condizioni economiche e dell'indipendenza economica della resistente, chiede accogliersi la declaratoria invocata, senza riconoscimento di un assegno divorzile in favore di sua moglie e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contesta quanto dedotto in ordine alla sua autosufficienza economica deducendo di percepire esclusivamente una pensione di invalidità civile di €
313,00 mensili a fronte delle sue precarie condizioni di salute.
Lamenta, inoltre, che, a fronte nell'inadempimento di suo marito agli obblighi economici posti a suo carico all'epoca della separazione (assegno di mantenimento di € 500,00 mensili), ha agito nei suoi confronti sia penalmente che civilmente ed aggiunge che il ricorrente è solo formalmente disoccupato ma continua a svolgere attività di imprenditore.
Chiede, pertanto, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, il riconoscimento di un assegno divorzile
2 di € 500,00 mensili e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza del 5.5.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
3 Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il Collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
“SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE”. Dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi e, in particolare, l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente €
350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione
ISTAT. Sul punto, la stessa parte resistente ha dedotto e provato
4 una sua precaria condizione economica e di salute, mentre il ricorrente ha solo dedotto il suo stato di disoccupazione, omettendo di produrre la sua certificazione reddituale dalla quale desumere la sua complessiva capacità di reddito, per cui può essere confermato il citato provvedimento presidenziale.
“SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE”. A fronte del dedotto decesso del figlio IO e in assenza di prole minorenne o maggiorenne autosufficiente, va revocato con effetto immediato l'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale, il cui godimento per il futuro sarà disciplinato dal titolo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza del ricorrente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e della soccombenza della resistente sul quantum dell'assegno medesimo e sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/09/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 23/04/1977 tra Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in [...] Controparte_1
5 (SP) in data 25/01/1959, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 21 parte II, serie
A, anno 1977;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti adottati all'udienza del
21.02.2024;
5. REVOCA con effetto immediato l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10817/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 5/05/2025
TRA
, con l'Avv. LORUSSO MARIALISA Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, con l'Avv. MORETTI GIOVANNI Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Bari in data 23/04/1977, unione dalla quale sono nati
[...]
i figli quattro figli, dei quali il primo deceduto e gli altri tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza parziale n. 2605/2016, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
A fronte delle sue precarie condizioni economiche e dell'indipendenza economica della resistente, chiede accogliersi la declaratoria invocata, senza riconoscimento di un assegno divorzile in favore di sua moglie e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contesta quanto dedotto in ordine alla sua autosufficienza economica deducendo di percepire esclusivamente una pensione di invalidità civile di €
313,00 mensili a fronte delle sue precarie condizioni di salute.
Lamenta, inoltre, che, a fronte nell'inadempimento di suo marito agli obblighi economici posti a suo carico all'epoca della separazione (assegno di mantenimento di € 500,00 mensili), ha agito nei suoi confronti sia penalmente che civilmente ed aggiunge che il ricorrente è solo formalmente disoccupato ma continua a svolgere attività di imprenditore.
Chiede, pertanto, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, il riconoscimento di un assegno divorzile
2 di € 500,00 mensili e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza del 5.5.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
3 Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il Collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
“SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE”. Dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi e, in particolare, l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente €
350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione
ISTAT. Sul punto, la stessa parte resistente ha dedotto e provato
4 una sua precaria condizione economica e di salute, mentre il ricorrente ha solo dedotto il suo stato di disoccupazione, omettendo di produrre la sua certificazione reddituale dalla quale desumere la sua complessiva capacità di reddito, per cui può essere confermato il citato provvedimento presidenziale.
“SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE”. A fronte del dedotto decesso del figlio IO e in assenza di prole minorenne o maggiorenne autosufficiente, va revocato con effetto immediato l'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale, il cui godimento per il futuro sarà disciplinato dal titolo.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza del ricorrente sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e della soccombenza della resistente sul quantum dell'assegno medesimo e sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/09/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 23/04/1977 tra Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
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, nata in [...] Controparte_1
5 (SP) in data 25/01/1959, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 21 parte II, serie
A, anno 1977;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti adottati all'udienza del
21.02.2024;
5. REVOCA con effetto immediato l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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