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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 2.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 553/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Olbia, via IV novembre n. 10/A presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f.
[...]
, che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(p. iva ) difesa dall'avv. Vittore Davini (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Via C.F._3 CP_1
Principessa Jolanda n. 44,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare illegittima la
[...] sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, protocollata al n. 35817 del
1 27/07/2017, e del successivo procedimento amministrativo di recupero della somma di € 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017. b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dalla sig.ra ed ordinare la Parte_1 cancellazione della sanzione dal fascicolo personale dipendente;
c) per l'effetto condannare,
in persona dell'amministratore straordinario a rifondere le CP_1 CP_1 CP_2 quattro ore di paga all'odierna ricorrente, d) con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che in data 22/06/2017 veniva consegnata a mani della sig.ra Parte_1 contestazione di addebito protocollata al n. 30026, firmata dal Dirigente Responsabile U.D.P. della con cui si imputava alla lavoratrice l'omesso versamento Controparte_1 dell'IRPEF relativo al mese di gennaio del 2017, di competenza del Servizio Adempimenti
Fiscali e Previdenziali, per una somma pari ad € 118.934,72;
- Che nella richiamata nota si contestava alla lavoratrice di aver sottoposto, in data 09/02/2017, alla firma del Dirigente i mandati di pagamento n.409,411,412,413, 414, 415 e 417 senza, tuttavia, provvedere all'invio telematico del modello F24EP relativo al suddetto tributo;
- Che soltanto in data 21/04/2017, senza che il Dirigente venisse messo a conoscenza della vicenda, è stato elaborato il modello F24EP inviato poi dalla dott.ssa solo il successivo Per_1
26 aprile con il versamento dell'Irpef di gennaio, senza che si procedesse al necessario ravvedimento operoso per il pagamento di interessi e sanzioni fino ad allora maturati;
- Che per i fatti esposti è stato quantificato un danno economico per l'Ente pari a complessivi
€ 3.147,74;
- Che il 27/07/2017 è stata comminata alla sig.ra la sanzione disciplinare Parte_1 della multa pari a 4 ore di retribuzione;
- che in data 03/08/2017, con nota riservata prot. 37167, si invitava la lavoratrice alla restituzione, in solido con la collega della somma definitivamente Parte_2 quantificata in € 2.456,80, dovuta alla Controparte_1
Costituitasi, la ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Come si evince dalla contestazione d'addebito ricevuta da parte ricorrente il 23.6.2017, il primo inadempimento imputatole è consistito nel mancato invio telematico del modello F24EP relativo all'Irpef del mese di gennaio 2017. Tale attività, come confermato anche da parte resistente
2 al punto n. 4 di pagina 2 della comparsa di costituzione, poteva essere eseguita solo da determinati soggetti, i gestori abilitati, tra i quali non vi era la . Inoltre, tale procedura è stata confermata dal Pt_1 teste di parte ricorrente , dirigente della Provincia Olbia-Tempio e poi della Testimone_1 fino al 30 ottobre 2016, e dal 1° novembre 2016 nominata sub commissario della Controparte_1 fino al 30 giugno 2019. Tale teste, da ritenersi pienamente attendibile in quanto Controparte_1
a conoscenza dei fatti in virtù delle funzioni apicali ricoperte e totalmente disinteressata, in quanto non avente rapporti con le parti in causa, rispondendo ai capitoli di cui al ricorso n. 1, 3, 8 e 10 ha riferito che la ricorrente, in qualità di istruttore contabile, si occupava di calcolare gli importi relativi ad IRPEF lavoro autonomo e di comunicare tali dati al collega il quale, dopo Testimone_2 aver inserito gli importi con relativi codici da lavoro autonomo comunicati dalla collega , Pt_1 elaborava i dati dell'F24 sul software stipendi e doveva provvedere all'invio del file telematico, che poteva essere effettuato solo da un gestore abilitato, tra cui non figurava la . Pt_1
Appare inopinabile, dunque, che alcuna responsabilità possa essere addebitata alla ricorrente, in quanto quest'ultima, non abilitata, non poteva autonomamente inviare il file telematico.
Per ciò che concerne il secondo inadempimento imputato alla ricorrente e consistente nella mancata attivazione dell'istituto del ravvedimento operoso nel termine di novanta giorni, va osservato che il ricorso a tale istituto poteva avvenire anche successivamente al pagamento dell'importo Irpef di gennaio 2017, purché entro il suddetto termine. Conseguentemente, nel caso in disamina, una volta effettuato il versamento dell'Irpef il 21.4.2017, per accedere al ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovevano essere versati entro il 17.5.2017.
Il fatto che ciò non sia avvenuto integra una responsabilità della ricorrente, la quale in qualità di istruttrice responsabile degli adempimenti fiscali mensili IVA, IRPEF e IRAP, una volta sanata la precedente irregolarità, anche se ad ella non addebitabile, avrebbe dovuto attivarsi al fine di impedire il prodursi di ulteriori danni all'Ente. In tale ottica, la condotta della ricorrente è aggravata dal fatto di non aver riferito a stretto giro alla dirigente l'evento del mancato pagamento dell'Irpef. CP_3
Infatti, la circostanza che dal 21.4.2017, data del pagamento dell'Irpef di gennaio 2017, la dirigente sia stata informata dell'accaduto solo il 6.6.2017, evidenzia una condotta negligente e priva di legittima giustificazione.
La mancata attivazione del ravvedimento operoso e la mancata comunicazione relativa al mancato pagamento tempestivo dell'irpef di gennaio 2017 alla dirigente di settore concretizzano sicuramente una condotta riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3 co. 4 lett. b), c) CCNL
11.4.2008. Tenuto conto dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, alla luce del fatto che la dirigente, anziché essere avvisata
3 nell'immediatezza, è stata resa edotta della vicenda circa un mese e mezzo dopo il pagamento dell'irpef, si ritiene legittima la sanzione irrogata.
Quanto alla legittimità del procedimento di recupero della somma di euro 2.456,80 integrante il danno subito dall'Amministrazione a causa della mancata attivazione del procedimento del ravvedimento operoso, si ritiene che poiché il suddetto danno integra una ipotesi di danno erariale, ai fini della condanna al suo pagamento in favore della PA deve esserci l'accertamento della responsabilità in capo alla dipendente, che con la propria condotta lo ha causato. Ai sensi del d. lgs.
174/2016 la competenza giurisdizionale spetta alla Corte dei Conti, con la conseguenza che solo a seguito dell'accertamento da parte della suddetta corte della responsabilità della dipendente, potrà pretendersi da quest'ultima la restituzione della somma integrante il danno erariale cagionato. In assenza di un accertamento giudiziale della responsabilità amministrativa, la P.A. non ha titolo per richiedere la restituzione delle somme integranti il danno erariale asseritamente causato dalla lavoratrice. Per tali ragioni, dunque, va dichiarata l'illegittimità del procedimento amministrativo di recupero della somma di € 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017.
Tenuto conto dell'accertamento della legittimità della sanzione irrogata, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente il
27.7.2017 protocollo n. 35817;
2) accerta e dichiara l'illegittimità del procedimento amministrativo di recupero della somma di
€ 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 05/12/2025
Il giudice
UG NI
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In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 2.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 553/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Olbia, via IV novembre n. 10/A presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f.
[...]
, che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(p. iva ) difesa dall'avv. Vittore Davini (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Via C.F._3 CP_1
Principessa Jolanda n. 44,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare illegittima la
[...] sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, protocollata al n. 35817 del
1 27/07/2017, e del successivo procedimento amministrativo di recupero della somma di € 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017. b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dalla sig.ra ed ordinare la Parte_1 cancellazione della sanzione dal fascicolo personale dipendente;
c) per l'effetto condannare,
in persona dell'amministratore straordinario a rifondere le CP_1 CP_1 CP_2 quattro ore di paga all'odierna ricorrente, d) con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che in data 22/06/2017 veniva consegnata a mani della sig.ra Parte_1 contestazione di addebito protocollata al n. 30026, firmata dal Dirigente Responsabile U.D.P. della con cui si imputava alla lavoratrice l'omesso versamento Controparte_1 dell'IRPEF relativo al mese di gennaio del 2017, di competenza del Servizio Adempimenti
Fiscali e Previdenziali, per una somma pari ad € 118.934,72;
- Che nella richiamata nota si contestava alla lavoratrice di aver sottoposto, in data 09/02/2017, alla firma del Dirigente i mandati di pagamento n.409,411,412,413, 414, 415 e 417 senza, tuttavia, provvedere all'invio telematico del modello F24EP relativo al suddetto tributo;
- Che soltanto in data 21/04/2017, senza che il Dirigente venisse messo a conoscenza della vicenda, è stato elaborato il modello F24EP inviato poi dalla dott.ssa solo il successivo Per_1
26 aprile con il versamento dell'Irpef di gennaio, senza che si procedesse al necessario ravvedimento operoso per il pagamento di interessi e sanzioni fino ad allora maturati;
- Che per i fatti esposti è stato quantificato un danno economico per l'Ente pari a complessivi
€ 3.147,74;
- Che il 27/07/2017 è stata comminata alla sig.ra la sanzione disciplinare Parte_1 della multa pari a 4 ore di retribuzione;
- che in data 03/08/2017, con nota riservata prot. 37167, si invitava la lavoratrice alla restituzione, in solido con la collega della somma definitivamente Parte_2 quantificata in € 2.456,80, dovuta alla Controparte_1
Costituitasi, la ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Come si evince dalla contestazione d'addebito ricevuta da parte ricorrente il 23.6.2017, il primo inadempimento imputatole è consistito nel mancato invio telematico del modello F24EP relativo all'Irpef del mese di gennaio 2017. Tale attività, come confermato anche da parte resistente
2 al punto n. 4 di pagina 2 della comparsa di costituzione, poteva essere eseguita solo da determinati soggetti, i gestori abilitati, tra i quali non vi era la . Inoltre, tale procedura è stata confermata dal Pt_1 teste di parte ricorrente , dirigente della Provincia Olbia-Tempio e poi della Testimone_1 fino al 30 ottobre 2016, e dal 1° novembre 2016 nominata sub commissario della Controparte_1 fino al 30 giugno 2019. Tale teste, da ritenersi pienamente attendibile in quanto Controparte_1
a conoscenza dei fatti in virtù delle funzioni apicali ricoperte e totalmente disinteressata, in quanto non avente rapporti con le parti in causa, rispondendo ai capitoli di cui al ricorso n. 1, 3, 8 e 10 ha riferito che la ricorrente, in qualità di istruttore contabile, si occupava di calcolare gli importi relativi ad IRPEF lavoro autonomo e di comunicare tali dati al collega il quale, dopo Testimone_2 aver inserito gli importi con relativi codici da lavoro autonomo comunicati dalla collega , Pt_1 elaborava i dati dell'F24 sul software stipendi e doveva provvedere all'invio del file telematico, che poteva essere effettuato solo da un gestore abilitato, tra cui non figurava la . Pt_1
Appare inopinabile, dunque, che alcuna responsabilità possa essere addebitata alla ricorrente, in quanto quest'ultima, non abilitata, non poteva autonomamente inviare il file telematico.
Per ciò che concerne il secondo inadempimento imputato alla ricorrente e consistente nella mancata attivazione dell'istituto del ravvedimento operoso nel termine di novanta giorni, va osservato che il ricorso a tale istituto poteva avvenire anche successivamente al pagamento dell'importo Irpef di gennaio 2017, purché entro il suddetto termine. Conseguentemente, nel caso in disamina, una volta effettuato il versamento dell'Irpef il 21.4.2017, per accedere al ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovevano essere versati entro il 17.5.2017.
Il fatto che ciò non sia avvenuto integra una responsabilità della ricorrente, la quale in qualità di istruttrice responsabile degli adempimenti fiscali mensili IVA, IRPEF e IRAP, una volta sanata la precedente irregolarità, anche se ad ella non addebitabile, avrebbe dovuto attivarsi al fine di impedire il prodursi di ulteriori danni all'Ente. In tale ottica, la condotta della ricorrente è aggravata dal fatto di non aver riferito a stretto giro alla dirigente l'evento del mancato pagamento dell'Irpef. CP_3
Infatti, la circostanza che dal 21.4.2017, data del pagamento dell'Irpef di gennaio 2017, la dirigente sia stata informata dell'accaduto solo il 6.6.2017, evidenzia una condotta negligente e priva di legittima giustificazione.
La mancata attivazione del ravvedimento operoso e la mancata comunicazione relativa al mancato pagamento tempestivo dell'irpef di gennaio 2017 alla dirigente di settore concretizzano sicuramente una condotta riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3 co. 4 lett. b), c) CCNL
11.4.2008. Tenuto conto dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, alla luce del fatto che la dirigente, anziché essere avvisata
3 nell'immediatezza, è stata resa edotta della vicenda circa un mese e mezzo dopo il pagamento dell'irpef, si ritiene legittima la sanzione irrogata.
Quanto alla legittimità del procedimento di recupero della somma di euro 2.456,80 integrante il danno subito dall'Amministrazione a causa della mancata attivazione del procedimento del ravvedimento operoso, si ritiene che poiché il suddetto danno integra una ipotesi di danno erariale, ai fini della condanna al suo pagamento in favore della PA deve esserci l'accertamento della responsabilità in capo alla dipendente, che con la propria condotta lo ha causato. Ai sensi del d. lgs.
174/2016 la competenza giurisdizionale spetta alla Corte dei Conti, con la conseguenza che solo a seguito dell'accertamento da parte della suddetta corte della responsabilità della dipendente, potrà pretendersi da quest'ultima la restituzione della somma integrante il danno erariale cagionato. In assenza di un accertamento giudiziale della responsabilità amministrativa, la P.A. non ha titolo per richiedere la restituzione delle somme integranti il danno erariale asseritamente causato dalla lavoratrice. Per tali ragioni, dunque, va dichiarata l'illegittimità del procedimento amministrativo di recupero della somma di € 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017.
Tenuto conto dell'accertamento della legittimità della sanzione irrogata, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente il
27.7.2017 protocollo n. 35817;
2) accerta e dichiara l'illegittimità del procedimento amministrativo di recupero della somma di
€ 2.456,80, protocollato al n. 37167 del 04/08/2017;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 05/12/2025
Il giudice
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