Accoglimento
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07507/2025REG.PROV.COLL.
N. 06704/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6704 del 2022, proposto dalla signora NA CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Romano e Luigi Piacente, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e NAlisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 2721/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per l’appellante gli avvocati Enrico Romano e Luigi Piacente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora NA CA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del diniego del permesso di costruire n. 122 del 2 luglio 2018 del Comune di Napoli.
2. Il Comune di Napoli, con l’atto impugnato, comunicava il diniego del permesso di costruire in sanatoria, relativo alla pratica di condono edilizio n. 531/1/85 presentata dall’appellante in data 29 ottobre 1985, e ordinava la demolizione delle due unità abitative ubicate al piano terra di un edificio interamente abusivo composto da quattro livelli fuori terra, ricadente in area sottoposta a vincolo paesistico ambientale. Per le ulteriori opere abusive facenti parte del medesimo fabbricato, oggetto di domande di condono ai sensi della legge n. 724/1994 sono stati invece rilasciati i permessi di costruire in sanatoria.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando che la ragione per la quale è stato denegato il titolo edilizio in sanatoria è la mancata ultimazione dei lavori alla data dell’1 ottobre 1983 poiché il piano terreno non risultava ultimato come risultante dal verbale di sopralluogo del 16 giugno 2014.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta la valutazione circa la data di ultimazione dell’immobile poiché dal verbale di sequestro del 14 giugno 1984 risulterebbe un “corpo di fabbrica a struttura in cemento armato, costituito da piano terra al vento completo del solaio di copertura, dal quale si elevano casseformi in legno e ferro per la futura pilastratura”.
4.2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove afferma che la eventuale impossibilità alla demolizione e/o al ripristino andrebbe verificata solo in fase di esecuzione, né risultano valutabili, nel caso concreto, sanzioni alternative alla demolizione.
L’alternativa della sanzione pecuniaria al posto di quella ripristinatoria sarebbe applicabile quando risulti oggettivamente impossibile procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio, come nel caso di specie.
Infine, l'appellante richiama – oltre ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza - il legittimo affidamento del privato che ha confidato nella sanatoria di un immobile difforme, soprattutto alla luce di un provvedimento intervenuto a distanza di molti anni dall’ultimazione dell’opera edilizia abusiva, che, in quanto tale, dovrebbe essere espressamente motivato sulla base di ragioni di pubblico interesse., senza tenere conto delle specifiche circostanze, come il tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e l’impatto sulle persone residenti.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è fondato sulla scorta del primo motivo.
Il diniego del condono richiesto dipende da quanto riportato in un verbale di sopralluogo del 16 giugno 1984 nel quale si definiva il piano terra “a vento” pur in presenza di un solaio di copertura. Tale definizione atecnica è stata interpretata dal Comune come indicante la mancanza delle tompagnature laterali.
Orbene il sopralluogo, che è stato inviato anche alla Procura della repubblica unitamente alla comunicazione notizia di reato, non è accompagnato da nessuna fotografia che consenta di comprendere cosa significhi concretamente che il primo piano è “a vento” cioè se le tompagnature mancavano completamente o se invece erano esistenti su tre lati come affermato in una nota al Comune dall’appellante.
La motivazione del diniego de condono sulla scorta solamente dell’elemento indicato è insufficiente perché la descrizione del tecnico non consente una valutazione dello stato di avanzamento dei lavori sufficientemente dettagliata per dedurre se lo stato dei lavori aveva raggiunto entro il 1 ottobre 1983 uno stato tale che, anche in virtù dell’orientamento giurisprudenziali ormai consolidatosi, sia progredito ad un punto tale da poter ritenere l’immobile in via di ultimazione, ma ormai pienamente individuabile nella sua superficie e nel suo volume.
Il Comune di Napoli dovrà nuovamente reiterare il procedimento volto a definire l’istanza di condono verificando se vi siano altri elementi di prova che consentano di stabilire lo stato dell’immobile alla data indicata dal condono come termine ultimo per poter fruire del beneficio.
Il secondo motivo relativo all’epoca in cui è necessario compiere la verifica della demolibilità di quanto ordinato senza compromettere le parti legittime è allo stato assorbito dall’annullamento del diniego di condono.
7. le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Napoli a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 7.000 (settemila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO