Decreto cautelare 28 maggio 2024
Ordinanza cautelare 1 luglio 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2024, proposto da
AM LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Casula e Silvio IN, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via San Lucifero n. 65;
contro
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ARGEA Sardegna – Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura,
- LAORE Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura
- AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura,
non costituite in giudizio;
nei confronti
- ER NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ines Dau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- TT LA, LA NI, DD IN, ES IO TI, CI CA, GI RE, ND AN, ND RI, TO GI, OD VI, NI NI, IN CO, TU RE, TR CI, NO ND, NI IS, US NE, AT OV LU, CI IL, ON ND IO, ER ES RE, ER IO, RI AR LA, RR ZI, SA LE, CQ NT, non costituiti in giudizio;
Con il ricorso introduttivo,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 8/1 del 17 aprile 2024;
- del decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna n. 12 del 23 aprile 2024;
- della determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna n. 505 (prot. uscita 10936) del 29 aprile 2024 e dell’allegato “ Avviso Pubblico per la costituzione dell’Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti delle Agenzie Regionali AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna ”;
- ove adottati, degli atti con cui l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha dato esecuzione all’impugnata deliberazione della Giunta n. 8/1 del 17 aprile 2024 e proceduto alla costituzione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti delle Agenzie regionali AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;
- ove adottati, degli atti con cui la Giunta regionale ha proceduto alla designazione dei nuovi revisori di ARGEA Sardegna in sostituzione di quelli designati con la revocata delibera della Giunta n. 6/3 del 23 febbraio 2024 ed il Presidente della Giunta regionale alla loro nomina;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati (anche di ARGEA Sardegna), nessuno escluso;
con il ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento
- della determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 720 (prot. uscita 15618) del 14 giugno 2024 e dell’allegato “ elenco dei soggetti idonei alla nomina a Revisore dei Conti delle Agenzie Regionali AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna ”;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 24/26 del 10 luglio 2024 di designazione dei Presidenti e dei componenti dei Collegi dei revisori di ARGEA, di LAORE Sardegna e di AGRIS Sardegna;
- del decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 102 (prot. uscita n. 13966) del 29 luglio 2024 di nomina del Collegio dei revisori di ARGEA;
- del decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 103 (prot. uscita n. 13967) del 29 luglio 2024 di nomina del Collegio dei revisori di LAORE Sardegna;
- del decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 104 (prot. uscita n. 14219) del 31 luglio 2024 di nomina del Collegio dei revisori di AGRIS Sardegna;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli ulteriormente impugnati con i motivi aggiunti, nessuno escluso (espressamente compresi tutti gli atti posti in essere nell’ambito della procedura di evidenza pubblica per la costituzione dell’Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei Conti delle Agenzie Regionali AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione autonoma della Sardegna e di ER NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1. Il dott. AM LA è Dottore Commercialista e Revisore Legale regolarmente iscritto ai relativi albi professionali, nonché Revisore dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna ex L.R. 4.2.2016 n. 2, iscritto al n. 933 (fascia I e II).
2. Con delibera n. 6/3 del 23 febbraio 2024 la Giunta Regionale – in attuazione di quanto disposto dall’art. 31, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, per il quale “ il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni ” lo designava, unitamente agli altri componenti del medesimo Collegio, quale componente e Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia ARGEA Sardegna, stabilendo la spettanza agli stessi dell’indennità di carica come definita dalla deliberazione G.R. n. 15/22 del 29.3.2013.
2.1 Gli effetti dell’anzidetta nomina venivano peraltro condizionati alla positiva verifica da parte della
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per la nomina.
3. Anziché addivenire al completamento del procedimento di nomina e di insediamento del nuovo organo di controllo contabile, tuttavia, la nuova Giunta Regionale - insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 25.2.2024 - con l’impugnata deliberazione n. 8/1 del 17 aprile 2024, ritirava la deliberazione n. 6/3 del 23 febbraio 2024.
3.1 L’atto di ritiro era motivato dalla necessità “ sulla scorta della pacifica giurisprudenza in materia, che anche le designazioni dei presidenti e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti siano precedute da una essenziale fase di evidenza pubblica, finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire tali incarichi ed alla successiva costituzione di un elenco dei candidati ” e dava mandato all’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale “ di provvedere, con proprio decreto, ad adottare le disposizioni attuative alle quali dovranno uniformarsi le competenti strutture dell’Assessorato nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina ” (pagina 1 e s. del documento n. 4 depositato dal ricorrente).
3.1 Al riguardo, con decreto dell’Assessore dell’agricoltura n. 12 del 23 aprile 2024 si prevedeva “ di stabilire che per tutti gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni in materia di revisori dei conti delle Agenzie agricole trovino applicazione le disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7 ed i principi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n.3/SEZAUT/2012/INPR dell’8 febbraio 2012, in quanto compatibili ” (pagina 3 del documento n. 4 depositato dal ricorrente).
4. Con il ricorso principale il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della precitata deliberazione n. 8/1 del 17 aprile 2024 (e degli altri atti in epigrafe indicati) lamentando:
1) violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241- eccesso di potere per difetto dei presupposti: in tesi, il provvedimento impugnato, da qualificarsi quale “revoca” e soggetto alla conseguente disciplina giuridica, sarebbe illegittimo per carenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 21- quinquies ;
2) violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 3, 21- quinquies e 7, l. n. 241/1990 - eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione - violazione dei principi di buona fede, di leale collaborazione tra privato e p.a. e del buon andamento dell'azione amministrativa: secondo il ricorrente, l’amministrazione, in assenza di ragioni d’urgenza, non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, ciò che avrebbe precluso l’instaurazione del contraddittorio procedimentale e non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla introduzione di una fase ad evidenza pubblica, non prevista dalla normativa di riferimento, con riferimento a nomine già effettuate con la revocata deliberazione della Giunta n. 6/3 del 23 febbraio 2024;
3) incompetenza assoluta - violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 31 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13: l’introduzione di una fase di evidenza pubblica, in quanto non prevista dalla normativa di riferimento - costituita dall’art. 31, c. 1, l.r. 13/2006, secondo cui “ il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni ” - comporterebbe la nullità per incompetenza assoluta della delibera della Giunta n. 8/1 del 17 aprile 2024 e del decreto assessoriale n. 12 prot. n. 1183 del 23 aprile 2024;
4) sviamento di potere - violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione delle direttive di cui al decreto n. 12 prot. n. 1183 del 23 aprile 2024 e degli artt. 2 c. 1 e c. 6 e 11 c. 1 della legge regionale 5 ottobre 2023 e del richiamato art. 2, c. 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2022, n. 160 cui detto decreto rimanda - eccesso di potere per contraddittorietà fra atti dell’amministrazione - violazione del principio della par condicio e del buon andamento dell’azione amministrativa: in tesi, la nuova Giunta regionale, insediatasi all’esito delle consultazioni elettorali del 25 febbraio 2024, avrebbe utilizzato lo strumento della revoca al fine di attuare un non consentito “spoil system”, senza, peraltro, introdurre alcuna seria procedura di evidenza pubblica, escludendo irragionevolmente dall’elenco da cui attingere, senza sorteggio, i revisori coloro che siano stati legati, nei due anni precedenti, ad una delle amministrazioni del sistema Regione in virtù di un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale, in contrasto con le direttive di cui al decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 12 del 23 aprile 2024, che rinviavano a quanto stabilito dalla legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7, in quanto quest’ultima prevede per la nomina dei revisori dei conti della Regione, in virtù del rinvio operato dall’art. 2, c. 1 all’art. 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160, l’estrazione dall’elenco.
5. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione cautelare anche ex art. 56 cpa, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
6. Con decreto presidenziale n. 141 del 28 maggio 2024 l’istanza cautelare ex art. 56 cpa è stata respinta.
7. Si sono costituiti in giudizio la Regione autonoma della Sardegna e il controinteressato ER NI che, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso non avendo il provvedimento impugnato acquisito efficacia, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
8. Con ordinanza n. 178 del 1° luglio 2024 l’istanza cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum .
9. Con ricorso per motivi aggiunti il Dott. AM LA ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’amministrazione, ad esito di procedura ad evidenza pubblica, ha approvato l’elenco dei soggetti idonei alla nomina di revisore dei conti delle agenzie regionali AGRIS, LAORE e ARGEA – nel quale non è ricompreso il suo nominativo - e sono stati designati e nominati i nuovi Presidenti e componenti dei collegi dei revisori delle predette agenzie, lamentando i medesimi vizi prospettati con riferimento agli atti impugnato con il ricorso principale.
10. In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente e la resistente hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
11. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va respinto e tale infondatezza esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione in rito formulata dalla difesa dell’amministrazione, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” ( ex multis , Consiglio di Stato, n. 4279/2022, Consiglio di Stato n. 2733/2025, T.A.R. Sardegna n. 554/2025, T.A.R. Sardegna n. 903/2024).
2. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 7 e 21- quinquies , l. 241/1990, ritenendo che la deliberazione n. 8/1 del 17 aprile 2024 vada inquadrata nell’ambito della revoca.
2.1 I motivi non sono fondati, per la dirimente ragione che la menzionata deliberazione è un mero ritiro, in quanto pacificamente avente ad oggetto un provvedimento inefficace, essendo gli effetti della deliberazione n. 6/3 del 23 febbraio 2024 sospensivamente condizionati alla “ positiva verifica, da parte della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa ” (pagina 3 del documento n. 1 depositato dal ricorrente).
Non è inoltre superfluo ricordare in proposito che l'art. 31 della L.R. 13/2006 dispone che il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione e che pertanto, fino all'adozione di tale provvedimento, il collegio designato non può qualificarsi come già costituito, sicché - comunque - la deliberazione della Giunta regionale n. 6/3 del 23 febbraio 2024 non potrebbe definirsi quale atto costitutivo dell’organo di controllo tecnico-contabile.
A ciò segue che la classificazione del provvedimento impugnato come atto di mero ritiro comporta l’applicazione di un regime giuridico diverso da quello che contraddistingue gli altri atti di autotutela, come l’annullamento e la revoca.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, il provvedimento di mero ritiro “ è regolato da un regime diverso da quello concernente gli atti di ritiro propriamente detti (per esempio, la revoca), espressione di autotutela decisoria, in quanto l'inefficacia originaria dell'atto ritirato non obbliga la p.a. procedente a valutare l'incidenza esterna delle sue precedenti statuizioni (in relazione all'eventuale affidamento ingenerato nei terzi ed alla concreta valenza dell'interesse pubblico attuale alla rimozione) e giustifica il ritiro per ragioni di merito o per fatti sopravvenuti o senza considerazione delle posizioni soggettive coinvolte nella vicenda ” (Consiglio di Stato, n. 3359/2017; ex multis , Consiglio di Stato n. 1600/2016; Consiglio di Stato n. 4405/2000; Consiglio di Stato n. 599/2000; T.A.R. Lazio, sede Roma, n. 6734/2024; T.A.R. Veneto, n. 1003/2023; T.A.R. Lombardia, sede Milano, n. 1322/2019). Esso, inoltre, “ non è subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, non necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento ” (T.A.R. Puglia, sede Lecce, n. 3102/2008; ex multis , T.A.R. Lazio, sede Roma, n.14137/2023).
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’esercizio da parte dell’amministrazione di poteri riservati al Legislatore, il quale non avrebbe previsto - e quindi, in tesi, non consentirebbe - alcuna procedura di evidenza pubblica per la nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie agricole regionali, espressamente prevista, invece, per la nomina del collegio dei revisori della Regione in virtù del combinato disposto dell’art. 2, l.r. n. 7/2023 e dell’art. 2, d.lgs. n. 160/2022.
Il motivo non è fondato, in quanto l’art. 31, c. 1, l.r. 13/2006 disciplina una procedura di nomina caratterizzata da elevato tasso di discrezionalità, che l’amministrazione può, attraverso autovincoli, disciplinare nel dettaglio, prevedendo sub-procedimenti volti a ridurre tale ampia discrezionalità al fine di garantire il buon andamento, la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa. Si tratta di scelta discrezionale che, in quanto coerente con la normativa primaria retrostante e con i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, non è sindacabile dal giudice amministrativo.
4. Con il quarto motivo, che si articola in plurime doglianze, la ricorrente lamenta, da un lato, che l’amministrazione regionale, attraverso la procedura ad evidenza pubblica, avrebbe attuato un non consentito meccanismo di spoils system e contesta, dall’altro lato, le modalità di svolgimento della richiamata procedura ad evidenza pubblica, in quanto: i) non è prevista l’estrazione a sorte dagli elenchi dei nominativi dei revisori dei conti delle agenzie regionali, diversamente da quanto previsto per i revisori dei conti della Regione, la cui disciplina viene richiamata per gli aspetti non disciplinati e in quanto compatibile, dal decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 12 del 23 aprile 2024 e ii) sono esclusi dagli elenchi stilati sulla base di procedura ad evidenza pubblica i revisori che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi presso amministrazioni del “sistema regione”.
Il motivo non è fondato, in quanto, in primo luogo, come detto, attesa la richiamata inefficacia della deliberazione n. 8/1 del 17 aprile 2024 e il mancato completamento dell’iter procedimentale previsto dall’art. 31 della L.R. 13/2006, l’amministrazione regionale, con gli atti impugnati con il ricorso principale e con quello incidentale, non ha attuato alcun meccanismo di spoils system .
In secondo luogo, come correttamente sostenuto dall’amministrazione resistente, la natura fiduciaria dei componenti dei collegi dei revisori delle agenzie agricole regionali risiede nello stesso art. 31, c. 1, l.r. 13/2006, con conseguente non applicabilità, per questo specifico profilo regolato dalla norma speciale, della disciplina prevista in via generale per i revisori dei conti della Regione, che prevede invece la scelta mediante estrazione a sorte dei componenti.
Diversamente, la scelta di introdurre le medesime cause di esclusione e di incompatibilità previste per i revisori dei conti della Regione rientra nell’ambito delle scelte discrezionali, per le quali salvo profili di illogicità e irragionevolezza manifesta resta precluso il sindacato in sede giurisdizionale, trattandosi di aspetto non disciplinato dalla l.r. n. 13/2006 e affidato, dunque, alla valutazione insindacabile dell’amministrazione.
5. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
6. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
IO Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO