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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/07/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 15/10/2024 e distinta al n. 621/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata in Sassari – Viale Umberto n. 119, presso Parte_1 lo studio del difensore, avv.to Salvatore Dettori, che la difende e rappresenta, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2024, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , esponendo (seguirà Controparte_1 un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente della scuola dell'infanzia, dal 1.9.2004;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fonni di Mamoiada;
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del , CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato in un arco di tempo che va dal 1986/87 al 2003/04 (cfr. doc. 1 in atti);
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 29.5.2007 (prot. n. 1681), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data della conferma dell'immissione in ruolo (1.9.2005), un'anzianità di servizio di soli 6 anni e 8 mesi “ai fini giuridici ed economici”, e di soli 1 anno e 4 mesi “ai soli fini economici”;
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
26.1.2024, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 5 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 2-8 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 485 del D. lgs. n. 297/1994, “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando orientamenti della giurisprudenza comunitaria, ha dapprima sancito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che “a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31149);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie in misura di 7 anni e 8 mesi (anziché, come erroneamente disposto dal , in 6 anni, 8 mesi CP_1
“ai fini giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente;
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 29.5.2007) quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
§ che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente alla data del 31.8.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 12 a 19 del ricorso), è pari ad euro 1.924,38 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13° mensilità).
1.2. ha rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Tribunale Parte_1 voglia, “previa disapplicazione di tutti gli atti necessari”:
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2017, ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_2 fini della ricostruzione di carriera al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2017, ovvero alla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 8, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2018con l'anzianità complessiva di anni 21, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.01.2020 applicata a tal fine dal datore; CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive tra qua e dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali pari alla data del 31.08.2024 ad
€. 1.924,38, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande dal 1° settembre 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo,
- condannare, infine, il alla regolarizzazione, in base agli importi dovuti, del Controparte_1 trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
…>>
1.3. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed è Controparte_1 stato dichiarato pertanto contumace (cfr. verbale di udienza in data odierna).
1.4. All'udienza di comparizione, celebrata in data di oggi, 29 luglio 2025 (la precedente udienza del 29 aprile 2025 è stata rinviata d'ufficio per il carico del ruolo), il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente premesso che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, sentenza del Tribunale di Velletri del 17.9.2024 (causa iscritta al 2546/2021), Tribunale di Bari n. 2846 del 21/10/2022, Tribunale Trani n. 1419 del 18.9.2023, Tribunale di Roma n. 6549 del 11.8.2023. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del personale docente, ha affermato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. sentenza n. 31149 del 2019, confermata da ultimo da Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021 n.25570). Non senza ricordare che questo stesso Tribunale si è già pronunciato su identici casi (cfr. sentenze n. 170, 171, 172 e 173 del 8.10.2024). E soggiungendo, peraltro, che sul tema è infine intervenuta Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16133 del 11 giugno 2024 (peraltro recentissimamente confermata, per quanto qui rileva, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13168 del 21 maggio 2025).
2.2. Valga del resto notare che, nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, ha, CP_1 nei fatti, rinunciato a difendersi sul punto, finendo per avallare, quindi, l'orientamento su cui riposano le rivendicazioni della ricorrente.
2.3. Se ne deve trarre la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale docente che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono esser compresi, ai fini giuridici e economici, tutti i servizi non di ruolo, maggiorati eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte ha ormai da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Da ultimo, il d.l. 69/2023 è intervenuto in materia, modificando l'art. 485 d.lgs. 297/1994, che ora dispone, sia pur limitatamente al personale immesso in ruolo dall'a.s. 2023/2024: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Poiché, nella fattispecie, è pacifico (oltreché documentalmente comprovato) che
[...]
abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, per un periodo pari Parte_1
a 7 anni e 8 mesi, non può che desumersene, dovendo tale periodo essere riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto del 29.5.2007 è errata. CP_1
2.4. Essendo, l'azione tesa alla ricostruzione della carriera, imprescrittibile, la ricorrente ha dunque diritto non solo alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) ma pure alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a un certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale (se sussistente e se formalmente eccepita!) al pagamento delle differenze retributive.
2.5. Con riguardo a queste ultime e alla loro quantificazione, valga quanto osservato al punto 2.8 che segue nel testo.
2.6. Traendo le fila di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_1 maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.9.2005, la ricorrente aveva maturato 7 anni e 8 mesi di anzianità.
2.7. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente: (I) dalla 007, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con l'anzianità di servizio di anni 9; (II) a decorrere dal 1.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21.
2.8. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 1.924,38 pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti 2.6 e 2.7.
2.8.1. Sotto il profilo della quantificazione degli importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 31.8.2024: cfr. infra, al punto 2.8.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in seno al ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza), “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata.
2.8.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 1.924,38 il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2.8.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 1.9.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai quali il ricorso Parte_1
è stato complessivamente accolto, anche tali importi), per altro e verso e tuttavia dovendo osservare che, con riguardo a tali importi, la condanna dell'Ente deve necessariamente essere disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato ancora illiquida per la cui determinazione e per il cui pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
In ordine alla loro quantificazione, pure ad ammettere, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminabile, ad avviso del Giudice occorre tener conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso diversi giudizi di analogo tenore), con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione alla metà degli onorari della fase di studio e decisionale, applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accerta e dichiara che Parte_1 la stessa ha diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici e economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto e oggetto di domanda, e di cui in premessa del ricorso, accertando che, alla data del 1.9.2005, la ricorrente aveva maturato 7 anni, 8 mesi di anzianità;
2) condanna per l'effetto il ad adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) dalla data 1.1.2007, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con l'anzianità di servizio di anni 9; (II) a decorrere dal 1.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21; 3) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate in conseguenza di quanto sopra fino al 1.9.2024, la somma di € 1.924,38, oltre alla maggior somma tra interessi, determinati al saggio legale, e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) condanna, inoltre, il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti svolti nel presente giudizio, a far data dal 31.8.2024 nella misura che risulterà all'esito di determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
5) condanna infine il convenuto a pagare a le spese, liquidandole in Parte_1 euro 1.700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 15/10/2024 e distinta al n. 621/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata in Sassari – Viale Umberto n. 119, presso Parte_1 lo studio del difensore, avv.to Salvatore Dettori, che la difende e rappresenta, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2024, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , esponendo (seguirà Controparte_1 un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente della scuola dell'infanzia, dal 1.9.2004;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fonni di Mamoiada;
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del , CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato in un arco di tempo che va dal 1986/87 al 2003/04 (cfr. doc. 1 in atti);
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 29.5.2007 (prot. n. 1681), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data della conferma dell'immissione in ruolo (1.9.2005), un'anzianità di servizio di soli 6 anni e 8 mesi “ai fini giuridici ed economici”, e di soli 1 anno e 4 mesi “ai soli fini economici”;
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
26.1.2024, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 5 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 2-8 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 485 del D. lgs. n. 297/1994, “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando orientamenti della giurisprudenza comunitaria, ha dapprima sancito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che “a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31149);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie in misura di 7 anni e 8 mesi (anziché, come erroneamente disposto dal , in 6 anni, 8 mesi CP_1
“ai fini giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente;
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 29.5.2007) quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
§ che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente alla data del 31.8.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 12 a 19 del ricorso), è pari ad euro 1.924,38 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13° mensilità).
1.2. ha rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Tribunale Parte_1 voglia, “previa disapplicazione di tutti gli atti necessari”:
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2017, ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_2 fini della ricostruzione di carriera al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2017, ovvero alla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 8, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2018con l'anzianità complessiva di anni 21, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.01.2020 applicata a tal fine dal datore; CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive tra qua e dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali pari alla data del 31.08.2024 ad
€. 1.924,38, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande dal 1° settembre 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo,
- condannare, infine, il alla regolarizzazione, in base agli importi dovuti, del Controparte_1 trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
…>>
1.3. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed è Controparte_1 stato dichiarato pertanto contumace (cfr. verbale di udienza in data odierna).
1.4. All'udienza di comparizione, celebrata in data di oggi, 29 luglio 2025 (la precedente udienza del 29 aprile 2025 è stata rinviata d'ufficio per il carico del ruolo), il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente premesso che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, sentenza del Tribunale di Velletri del 17.9.2024 (causa iscritta al 2546/2021), Tribunale di Bari n. 2846 del 21/10/2022, Tribunale Trani n. 1419 del 18.9.2023, Tribunale di Roma n. 6549 del 11.8.2023. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del personale docente, ha affermato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. sentenza n. 31149 del 2019, confermata da ultimo da Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021 n.25570). Non senza ricordare che questo stesso Tribunale si è già pronunciato su identici casi (cfr. sentenze n. 170, 171, 172 e 173 del 8.10.2024). E soggiungendo, peraltro, che sul tema è infine intervenuta Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16133 del 11 giugno 2024 (peraltro recentissimamente confermata, per quanto qui rileva, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13168 del 21 maggio 2025).
2.2. Valga del resto notare che, nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, ha, CP_1 nei fatti, rinunciato a difendersi sul punto, finendo per avallare, quindi, l'orientamento su cui riposano le rivendicazioni della ricorrente.
2.3. Se ne deve trarre la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale docente che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono esser compresi, ai fini giuridici e economici, tutti i servizi non di ruolo, maggiorati eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte ha ormai da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Da ultimo, il d.l. 69/2023 è intervenuto in materia, modificando l'art. 485 d.lgs. 297/1994, che ora dispone, sia pur limitatamente al personale immesso in ruolo dall'a.s. 2023/2024: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Poiché, nella fattispecie, è pacifico (oltreché documentalmente comprovato) che
[...]
abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, per un periodo pari Parte_1
a 7 anni e 8 mesi, non può che desumersene, dovendo tale periodo essere riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto del 29.5.2007 è errata. CP_1
2.4. Essendo, l'azione tesa alla ricostruzione della carriera, imprescrittibile, la ricorrente ha dunque diritto non solo alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) ma pure alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a un certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale (se sussistente e se formalmente eccepita!) al pagamento delle differenze retributive.
2.5. Con riguardo a queste ultime e alla loro quantificazione, valga quanto osservato al punto 2.8 che segue nel testo.
2.6. Traendo le fila di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_1 maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.9.2005, la ricorrente aveva maturato 7 anni e 8 mesi di anzianità.
2.7. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente: (I) dalla 007, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con l'anzianità di servizio di anni 9; (II) a decorrere dal 1.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21.
2.8. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 1.924,38 pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti 2.6 e 2.7.
2.8.1. Sotto il profilo della quantificazione degli importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 31.8.2024: cfr. infra, al punto 2.8.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in seno al ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza), “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata.
2.8.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 1.924,38 il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2.8.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 1.9.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai quali il ricorso Parte_1
è stato complessivamente accolto, anche tali importi), per altro e verso e tuttavia dovendo osservare che, con riguardo a tali importi, la condanna dell'Ente deve necessariamente essere disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato ancora illiquida per la cui determinazione e per il cui pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
In ordine alla loro quantificazione, pure ad ammettere, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminabile, ad avviso del Giudice occorre tener conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso diversi giudizi di analogo tenore), con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione alla metà degli onorari della fase di studio e decisionale, applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accerta e dichiara che Parte_1 la stessa ha diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici e economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto e oggetto di domanda, e di cui in premessa del ricorso, accertando che, alla data del 1.9.2005, la ricorrente aveva maturato 7 anni, 8 mesi di anzianità;
2) condanna per l'effetto il ad adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) dalla data 1.1.2007, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con l'anzianità di servizio di anni 9; (II) a decorrere dal 1.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21; 3) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate in conseguenza di quanto sopra fino al 1.9.2024, la somma di € 1.924,38, oltre alla maggior somma tra interessi, determinati al saggio legale, e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) condanna, inoltre, il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti svolti nel presente giudizio, a far data dal 31.8.2024 nella misura che risulterà all'esito di determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
5) condanna infine il convenuto a pagare a le spese, liquidandole in Parte_1 euro 1.700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau