Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
185/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI Trieste
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024
da
, C.F.: e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, C.F._2
dall'avv. Carla Gregoratti, del Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Udine, V. del Gelso, n.3
ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trieste
Conclusioni dei ricorrenti:
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto in data 24.11.2023, e dichiarata esecutiva con decreto del Tribunale della Segnatura Apostolica in data 20.05.2024, che ha accertato in sede di giurisdizione ecclesiastica la nullità del matrimonio celebrato tra
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Parte_1 Parte_2
16.06.1982, in Comune di Pocenia (UD), il giorno 19.05.2018; 2) ordinare all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Pocenia di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni a norma di legge.
Motivi della Decisione
1.Con sentenza pronunciata in data 24.11.2023 il Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto dichiarava la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 19.5.2018 a Pocenia (Udine) tra e per Parte_1 Parte_2
'esclusione della prole da parte della donna'. In data 20.5.2024 il Tribunale della
Segnatura Apostolica muniva la sentenza del decreto di esecutività.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024 e Parte_1 Parte_2
ritenuto ricorrerne i presupposti, hanno chiesto dichiararsi l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza emessa dalla giurisdizione ecclesiastica, disponendosi gli adempimenti conseguenti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. Sussistono i requisiti per l'accoglimento del ricorso, atteso che: i) la domanda proposta congiuntamente dagli ex coniugi dispensa in questa sede da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa;
ii) la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio - celebrato con il rito concordatario (art. 8, primo comma, L. 25.3.1985, n. 121) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2018, parte 2, serie A, numero 2, del Comune di Pocenia
- è esistente ed autentica, è stata pronunciata dal giudice ecclesiastico competente ed è
munita del decreto di esecutività, apposto in data 20.5.2024 dall'organo giurisdizionale a ciò deputato;
iii) le parti sono state ritualmente evocate nel procedimento avanti al giudice ecclesiastico e vi hanno ritualmente rassegnato le proprie istanze. E' stato così
salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non è
compromesso dalla mera diversità di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica;
né del resto lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto il presente ricorso in forma congiunta;
iv) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità di parti ed oggetto,
precedentemente instaurato;
v) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. In
particolare, occorre rilevare che il matrimonio è stato celebrato nel maggio 2018 e la domanda di nullità è stata presentata nel settembre 2021.
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente decidendo nella causa intestata, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) riconosce efficacia nell'ordinamento italiano alla sentenza pronunciata in data
24.11.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e dichiarata esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica in data 20.5.2024, che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato il giorno 19 maggio 2018 a Pocenia
(Udine) tra i sig.ri nato a [...], il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pocenia di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 8 aprile 2025 Il Presidente
Arturo Picciotto
Il consigliere estensore
Alberto Valle