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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1123/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BUSIN Parte_2 C.F._2
KATIA (C.F. ), elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._3
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ A) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione famigliare sita in Ponso via Vittorio, 38 unitamente alla madre alla quale viene assegnata la Pt_2 casa con tutti gli arredi e corredi;
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
C) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei Per_1
1 tempi e con le modalità indicate nel sintetico piano genitoriale. Dal lunedì al mercoledì il padre andrà a prendere il figlio a casa alle ore 8.00 e lo accompagnerà all'asilo/scuola. Sarà cura della madre preparare il figlio per l'uscita. Nei giorni del giovedì e venerdì sarà invece la madre ad accompagnarlo all'asilo/scuola. Il padre, dal lunedì al venerdì, andrà a prendere all'uscita Per_1 dell'asilo/scuola alle ore 15.30 e starà con il figlio fino all'inizio del lavoro circa alle ore 17.00, per lasciarlo poi alle cure dei nonni fino alle 20.30, orario di arrivo della madre. Quest'ultima, andrà a prendere a casa dei nonni che avranno riguardo di farlo trovare pronto per l'uscita. Qualora Per_1
la madre rientri dal lavoro prima del predetto orario avviserà prontamente i nonni dell'uscita anticipata così che possa rincasare con la madre. Il lunedì (giorno libero del padre stante Per_1 la chiusura della pizzeria) starà con il papà dall'uscita dell'asilo fino alle 18.30, orario di Per_1
inizio del corso di psicomotricità tenuto della madre e al quale partecipa. Pertanto, il padre Per_1
accompagnerà il figlio a tale corso per andarlo poi a riprendere al termine, ore 19.30, e tenerlo con sé fino alle ore 21.30 ove lo riaccompagnerà a casa. Nei periodi in cui il corso di psicomotricità non si tiene starà con il padre. Il martedì e il venerdì dalle ore 16.45 alle 17.45 frequenta Per_1 Per_1
il corso di Karate a Ponso (PD). Sarà quindi, accompagnato dal padre o dai nonni e poi questi ultimi andranno a prenderlo al termine e lo terranno con sé fino al rientro della madre. Il mercoledì dalle
18.00 alle 19.15 si dedica al calcio presso la scuola di Ponso (PD). I nonni provvederanno Per_1 sia ad accompagnarlo che ad andarlo a prendere all'uscita e a tenerlo con sé fino all'arrivo della madre. Quando avrà maturato la capacità e la volontà di dormire fuori casa potrà Per_1 pernottare dal padre nella giornata del lunedì o del mercoledì. Il sabato, stante l'uscita mattutina della madre per la necessaria frequenza ad un corso universitario, starà con la baby-sitter Per_1
o con i nonni dalle ore 07.00 alle ore 9.00, orario in cui il padre andrà a prenderlo per tenerlo con sé fino alle ore 16.00. Dopodiché, starà con la baby-sitter o con i nonni fino al ritorno della madre.
L'intera giornata della domenica IN la trascorrerà con la madre. Nei periodi in cui non è prevista la scuola i genitori seguiranno comunque il calendario sopra indicato. Il giorno di Natale e di Pasqua il padre andrà a prendere alle ore 17.00 e lo terrà con sé fino alle ore 23.00. Per_1
Relativamente alle vacanze di Natale e di Pasqua starà con il padre due giorni, anche non Per_1
consecutivi. , durante le vacanze estive, potrà trascorrere una settimana, anche non Per_1
consecutiva, con il padre. I genitori valuteranno la possibile frequenza del figlio ai centri estivi.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto dei propri impegni lavorativi e degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
D) Il sig. Pt_1 corrisponderà a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio l'importo di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. La somma verrà versata, a decorrere dal mese di aprile 2025,
2 entro il giorno uno di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e noto alle parti;
Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% di tutte le Pt_2 Pt_1 Pt_2
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice Per_1
presentazione, di mese in mese, del documento fiscale/ricevuta comprovante la relativa spesa. I genitori potranno, in ugual misura, fiscalmente detrarle. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse/rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse/rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private/ripetizioni; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. E) L'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora nella misura del Pt_2
100% e quindi, il sig. rinuncia a percepirlo;
F) I genitori si impegnano reciprocamente a Pt_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.3.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
3 l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio , Per_1
secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato in data [...] . Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 18.000,00 circa, mentre Parte_1 [...]
di euro 12.000,00 circa. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto dell'11.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 2.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 2.5.25, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1123/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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