Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1200 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv.to Anna Garofalo, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti;
Appellante
E
(P. IVA. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e _1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Antonio Cavaliere, in virtù di procura in atti;
Appellante incidentale – Appellata
E
(P. IVA , in persona dei legali rapp.ti p.t., rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Fortuna Sessa, giusta procura in atti;
Appellata – appellante incidentale
E
Appellata
E
(P. IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alberto Crisci e Giovanna Crisci, giusta mandato in atti;
Appellata
E
Controparte_5
Appellato contumace
NONCHÉ
CP_6
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumendo il giudizio già instaurato da dinanzi al Giudice di pace di Avellino (il quale aveva dichiarato la propria Controparte_7
incompetenza per valore) nei confronti di e di , Controparte_5 Controparte_4 Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, ,
[...] Controparte_5 [...]
, , e CP_8 TR Controparte_7 _10
. CP_6
deduceva che: Parte_1
-in data 27.1.2010, era alla guida della propria auto AT TI (tg BW420CT) e percorreva, ad andatura moderata, l'autostrada A16 tra gli svincoli di Avellino-Ovest e
Baiano in direzione Napoli;
-alle ore 13.20 circa, all'uscita della curva situata tra il km 29,450 e il km 29,250, dopo aver superato un autocarro IV che marciava molto lentamente, la sua auto aveva perso aderenza al manto stradale a causa della presenza di rivoli di fango sull'asfalto, sicché esso attore aveva perso il controllo della vettura, la quale era slittata, andando a urtare contro lo spartitraffico di separazione tra le carreggiate e, dopo una rotazione antioraria, contro il guardrail di destra;
-prima che la vettura si arrestasse, la stessa, tra la corsia di destra e quella di emergenza, era stata tamponata e sospinta verso lo spartitraffico sulla corsia di sorpasso dalla sopravveniente RO (tg CX569JK) condotta da , il quale aveva dichiarato Controparte_5
alla polizia stradale che, ancorché avvedutosi dello slittamento della , non era Pt_2
riuscito ad arrestare la marcia;
-in conseguenza dell'incidente, esso attore aveva riportato diversi danni fisici. In particolare, aveva subito l'asportazione della milza in via d'urgenza (subendo anche complicanze di tipo settico e la presenza di ematuria da cui erano residuate menomazioni e compromissioni a carico dell'organo) e aveva riportato, altresì, la frattura di costole e vertebre, nonché un disturbo post traumatico da stress;
-esso attore aveva, quindi, riportato un'invalidità temporanea dal 27.1.2020 al 15.10.2010
(prima nella misura del 100%, poi nella misura dell'85%, del 60% e, infine, del 30%) e un'invalidità permanente del 20%;
-a causa dell'incidente, della successiva operazione, della degenza ospedaliera e della lunga riabilitazione aveva riportato anche danno psichico e depressione.
Così illustrati i fatti, l affermava, allora, che la responsabilità del sinistro doveva Pt_1
essere attribuita esclusivamente ad e , e ciò sulla TR Controparte_5
base delle seguenti considerazioni:
-alla società dovevano imputarsi le pessime condizioni della strada – evidenti CP_9 all'esame della documentazione fotografica – e, dunque, la presenza, su entrambe le carreggiate, del fango proveniente dai cumuli di terreno non compattato al di sotto delle barriere di sicurezza. La detta società era responsabile delle condizioni della sede stradale in quanto custode tenuta a svolgere adeguata attività di vigilanza e, in ogni caso, anche a titolo contrattuale, trattandosi di autostrada a pedaggio;
-il doveva, invece, ritenersi responsabile del successivo tamponamento, CP_5
considerato che lo scontro non si sarebbe verificato se lo stesso avesse usato una condotta di guida diligente, osservando la dovuta distanza di sicurezza e mantenendo una velocità adeguata alle condizioni della strada.
Precisato di avere già indirizzato, in via stragiudiziale, richiesta di risarcimento dei danni subiti alla in qualità di compagnia assicuratrice dell'autovettura danneggiante e di CP_4 non aver ricevuto riscontro, l concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che la Pt_1
responsabilità del sinistro nel quale è rimasto coinvolto il prof. è da imputarsi in solido Pt_1 alle e al sig. ; per l'effetto, condannare le TR Controparte_5
, il sig. e la – compagnia TR Controparte_5 Controparte_4 assicurativa del – in solido, per i rispettivi titoli, al pagamento, in favore dell'istante CP_5
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro di cui è causa, nella misura di euro 200.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riferimento al danno biologico tanto fisico quanto psichico, sia temporaneo che permanente;
condannare le
, il sig. e la – compagnia TR Controparte_5 Controparte_4 assicurativa del – in solido, per i rispettivi titoli, al pagamento di euro 2.000, costi CP_5 sostenuti dall' per spese mediche, medicinali e rottamazione dell'auto; condannare le Pt_1
, il sig. e la – compagnia TR Controparte_5 Controparte_4 assicurativa del – in solido, per i rispettivi titoli, al pagamento di euro 7.000 per il CP_5
completo perimento della vettura , tg. BW420CT, ovvero della somma che sarà Parte_3
ritenuta di giustizia;
condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge.”
2.Si costituiva in giudizio la in qualità di impresa assicuratrice _10
del veicolo IV GI (tg. DP224AJ, trainante rimorchio tg. AF41139).
Nei confronti di e di , in qualità di compagnia CP _10 assicuratrice per la RCA dell'autoarticolato IV di proprietà di , (nonché di CP Pt_1
e di HDI Ass.ni), , citato in giudizio da dinnanzi al Giudice
[...] Controparte_5 CP
di pace di Avellino, aveva avanzato domanda riconvenzionale tesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di e/o . CP Parte_1
In via preliminare, la convenuta compagnia eccepiva:
-l'inammissibilità della domanda per: i) carenza di legittimazione attiva di;
Controparte_5
ii) mancato adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 209/2005;
-improcedibilità e improponibilità della domanda per: i) difetto di preventiva richiesta risarcitoria;
ii) violazione degli artt. 145 e 148 del d.lgs.209/2005, nonché degli artt. 5 e 6 del
DPR. 254/2006;
-la nullità dell'atto introduttivo: i) ai sensi dell'art. 164, co. 1 cpc, per omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) cpc;
ii) ai sensi dell'art. 164, co. 4 e 5 cpc, per violazione degli artt. 163, co. 3 e 164, co. 1 cpc per mancata indicazione della causa pretendi posta a fondamento della domanda e incertezza del petitum con specifico riferimento alla quantificazione dei danni oggetto di domanda risarcitoria. Nel merito, la compagnia prospettava una ricostruzione del sinistro diversa da quella dedotta dall' . In particolare, deduceva che: Pt_1
, alla guida della AT TI, stava percorrendo la carreggiata ovest Parte_1 dell'autostrada A16 nel tratto tra Avellino Ovest e Baiano quando, giunto in prossimità del km. 29,300 in agro di Baiano, nell'impegnare una curva sinistrorsa a visuale preclusa, in discesa e con il manto stradale bagnato a causa della pioggia in atto (nonché, secondo l , ricoperta di fango), con limite di velocità di 80 km/h, perdeva il controllo del veicolo Pt_1
e andava a scontrarsi con lo spartitraffico sulla sinistra per poi effettuare un testa-coda e collidere, infine, con il lato posteriore sinistro contro il guard-rail di destra, arrestandosi sulla corsia di sorpasso in senso contrario a quello di marcia, all'altezza del km 29,190;
-contestualmente, sopraggiungeva alla guida dell'auto RO C4, il quale, Controparte_5 al fine di evitare lo scontro con la , si spostava repentinamente dalla Parte_4
corsia di sorpasso (ove viaggiava alla dichiarata velocità di 90 km/h) sulla corsia di destra;
-nel cambiare corsia, la RO, condotta dal , interferiva con la marcia CP_5 dell'autoarticolato IV che, procedendo regolarmente sulla corsia di destra, sopraggiungeva da tergo e finiva per scontrarsi con la RO stessa;
-la RO completava la propria corsa collidendo contro il lato anteriore sinistro dell'auto
AT TI (nella corsia di sorpasso) e si arrestava sull'estrema destra della carreggiata, in normale assetto di marcia.
Ciò precisato, la compagnia contestava la sussistenza della responsabilità dell'assicurata
, nonché del nesso causale tra il fatto e l'evento per come dedotto dal . CP CP_5
Affermava, allora, che il sinistro in contestazione doveva essere imputato esclusivamente all'errata condotta di guida tenuta dal , il quale viaggiava a velocità superiore a CP_5 quella consentita, tale da non permettere il controllo e l'arresto tempestivo del veicolo innanzi all'ostacolo (la ). Parte_5
Nella specie, affermava che, nel caso in esame, doveva trovare applicazione l'art. 1227, co.
2, c.c. ovvero, in subordine, doveva riconoscersi, unitamente alla responsabilità del
, la responsabilità solidale e/o concorrente di , in quanto: CP_5 Parte_1
-il non aveva fornito la descrizione dei presunti danni alla propria vettura, con ciò CP_5
destando perplessità circa la dinamica del sinistro;
-dagli atti emergeva che il viaggiava a velocità superiore rispetto a quella CP_5
consentita ed effettuava una repentina manovra di cambio di corsia, senza segnalare il proprio spostamento e senza verificare preventivamente il sopraggiungere di veicoli da tergo, così violando gli artt. 154, co. 3, lett. a), 143 e 161 CdS, nonché gli artt. 2054, co. 1 e
2, 1175 e 1176 cc;
-l'interferenza con la regolare marcia dell'autocarro IV interrompeva il nesso di causalità del successivo tamponamento da parte del medesimo autocarro.
Con riferimento al quantum debeatur, la ontestava l'avversa richiesta risarcitoria, CP_10
ritenendola sproporzionata e non provata da idonea documentazione fiscale, e precisando che, in sede di stima dei danni da parte del perito incaricato da essa compagnia, la RO di proprietà del risultava già riparata, sicché non era stato possibile accertare i CP_5
pretesi danni né verificare il nesso causale tra danni e dinamica.
Ciò premesso, la concludeva chiedendo di: “A) in via _10
preliminare e pregiudiziale, in relazione alle eccezioni sollevate, dichiarare la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda in riconvenzionale, per come proposta da nei confronti di (…); B) Controparte_5 _11
subordinatamente e nel merito, in accoglimento integrale della domanda principale proposta da , come rapp.ta, rigettare la domanda riconvenzionale proposta in danno _12
di , come rapp.ta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
C) con vittoria di spese CP
di lite;
D) in via gradata, tenendo sempre e comunque indenne da qualsivoglia pregiudizio
e , ridurre la pretesa risarcitoria di in ogni caso _12 CP Controparte_5
nei limiti rigorosi del provato e comunque del suo grado di colpa concorrente, dichiarando e condannando alla rifusione dei danni patiti il e/o i terzi responsabili a qualsivoglia titolo;
esclusione dei danni non patrimoniali non provati e comunque non dovuti, ove risulti responsabilità in via presuntiva ovvero sussista corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso;
esclusione di interessi e/o svalutazione monetaria, in ogni caso non cumulabili;
E) compensazione integrale delle spese di lite;
subordinatamente, compensazione parziale, in relazione al grado di colpa concorrente nella causazione dell'evento dannoso lamentato e/o alla riduzione tra chiesto e pronunciato.”
3.Si costituiva in giudizio HDI Ass.ni, in qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. della
AT TI di proprietà di . Parte_1
Nei confronti di essa compagnia e dell' (nonché di e , _13 CP CP_10
aveva proposto, innanzi al giudice di pace di Avellino, domanda Controparte_5 riconvenzionale per l'accertamento esclusivo della responsabilità dell , nonché per la Pt_1
condanna di questo, in solido con la compagnia HDI, al risarcimento dei danni patiti. La contestava l'avversa prospettazione, affermando che il verificarsi del sinistro CP_6
doveva imputarsi esclusivamente, ovvero in modo concorrente e prevalente, a CP_5
e al conducente dell'autocarro IV.
[...]
In particolare, la compagnia deduceva che:
-la dinamica prospettata dai conducenti della RO e dell'autocarro IV, le cui dichiarazioni erano state raccolte nel rapporto redatto dalla Polstrada, erano diverse da quella riferita dalla Polstrada stessa e riproposta dal in citazione. Nello specifico: CP_5
i) secondo il rapporto della Polstrada, aveva dichiarato di viaggiare a 90 Controparte_5
km/h sulla corsia di sorpasso e che, dopo lo sbandamento della che stava davanti Pt_2
a lui, aveva colpito la stessa sulla parte posteriore sinistra, per poi spostarsi sulla destra ed essere colpita, nella parte superiore, dall'autocarro IV;
ii) secondo il rapporto della
Polstrada, il conducente dell'autocarro ( ) aveva dichiarato che la Persona_1 Pt_2
viaggiava a velocità non moderata e sbandava, finendo per girare su se stessa e arrestarsi sulla semicarreggiata di sinistra, allorquando sopraggiungeva, sulla corsia di sorpasso, la
RO del – anch'essa a velocità non moderata – si scontrava con la e CP_5 Pt_2 si spostava, poi, sulla destra, ove veniva collisa dall'autocarro; iii) la Polstrada prospettava una diversa dinamica (quella proposta dal in citazione), secondo cui, a seguito CP_5
della sbandata della , la RO si era spostata sulla destra per poi essere collisa Pt_2 dall'autocarro e, a causa della collisione, aveva urtato la;
Pt_2
-in ogni caso, qualsiasi versione dei fatti si fosse ritenuta attendibile, non poteva escludersi la responsabilità del e del conducente dell'autocarro, considerato che lo CP_5 sbandamento della condotta dall' aveva rappresentato la mera occasione Pt_2 Pt_1 dell'incidente che, però, si era verificato a causa del mancato rispetto, da parte del , CP_5
dei limiti di velocità, nonché del mancato rispetto, da parte di entrambi i conducenti, delle distanze di sicurezza.
Con riferimento al quantum, la HDI:
-contestava e disconosceva, nella forma e nella sostanza, con contestazione della conformità delle copie ai propri originali, tutti i documenti prodotti ex adverso relativamente ai presunti danni patiti dal alla propria vettura ed eccepiva la carenza di valore CP_5 probatorio – relativamente al preteso esborso di denaro - della relazione tecnica di danno prodotta;
-contestava e disconosceva, nella forma e nella sostanza, con contestazione della conformità delle copie ai propri originali, tutti i documenti prodotti ex adverso relativamente alle presunte lesioni personali patite dal , deducendo, in particolare, la mancata CP_5 corrispondenza dei parametri utilizzati nella CTP medica a quelli previsti dalle tabelle di valutazione del danno INAIL e RCA;
-affermava che nessuna rivalutazione era dovuta relativamente alla cifra eventualmente liquidata a titolo di danno biologico in quanto lo stesso sarebbe stato liquidato in base a tabelle ministeriali già aggiornate e che, in ogni caso, non potevano cumularsi rivalutazione e interessi compensativi.
Ciò premesso, la HDI concludeva come segue: “Voglia l'adito Tribunale, per i motivi espressi in premessa: nel merito, rigettare la domanda proposta contro la perché nulla, CP_6
inammissibile, improcedibile oltre che infondata in punto di fatto e di diritto e, comunque, sfornita di prova;
con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via gradata, salvo gravame, accertare il pari grado di responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, liquidando il danno secondo l'accertato grado di responsabilità nei limiti del giusto e dell'effettivamente dovuto;
condannare il sig. , per la sua soccombenza ai CP_5 sensi dell'art. 91 cpc, alle spese processuali.”
4.Si costituiva in giudizio . Controparte_5
Impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, il comparente, in via preliminare, eccepiva:
-la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc
-l'improponibilità di ogni avversa domanda per difetto dei requisiti di cui agli artt. 144, 145 e
148, d.lgs. 209/2005.
Nel merito, , nell'affermare l'infondatezza di ogni domanda avversa, Controparte_5
proponeva una diversa ricostruzione del fatto, deducendo, in particolare, che:
-nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate dall' , il medesimo, che precedeva Pt_1 la RO C4 condotta da esso e l'autocarro IV, nell'affrontare una curva a forte CP_5
velocità, perdeva il controllo della AT TI di cui era alla guida e andava ad urtare prima contro il guardrail di sinistra e, poi, quello di destra, finendo, dopo un testa-coda, sulla corsia di sorpasso;
-a questo punto, esso comparente, nonostante il rispetto della dovuta distanza di sicurezza e dei limiti di velocità, al fine di evitare l'impatto con la che si era ritrovato davanti, Pt_2
era costretto a sposarsi sulla destra, ove sopraggiungeva il veicolo IV;
-l'autocarro IV - che procedeva sulla corsia di destra a forte velocità e senza rispettare la distanza di sicurezza – urtava da tergo la C4 (causando ingenti danni alla parte posteriore della vettura); -a causa del forte tamponamento da parte dell'IV, il , alla guida della C4, finiva CP_5 contro la (e ciò determinava ulteriori danni alla parte anteriore dell'auto, Parte_4
in particolare al lato sinistro).
Così ricostruito l'evento dannoso oggetto di causa, spiegava domanda Controparte_5
riconvenzionale nei confronti di e di (in qualità di compagnia CP CP_10 assicuratrice per la RCA dell'autocarro IV), nonché nei confronti dell' – per Pt_1
violazione degli artt. 1218 e 2041 cc, e di (in qualità di compagnia assicuratrice CP_6
per la RCA della AT TI), affermando che:
-la Polstrada di Avellino-Ovest, intervenuta sui luoghi, espletava le necessarie indagini ed accertava che il sinistro si era verificato come prospettato da esso convenuto;
-a seguito del sinistro, l'auto RO C4 di proprietà di esso convenuto aveva riportato ingenti danni (desumibile dai rilievi fotografici allegati e dal rapporto della Polstrada), per la cui riparazione era stata necessaria la spesa di € 5.541,44 (come da perizia allegata).
Pertanto, ad esso convenuto era dovuto il ristoro di tale danno oltre che la sosta tecnica e legale, da quantificarsi in via equitativa, considerato il tipo di veicolo e il tempo di mancata utilizzazione;
-nel medesimo sinistro, esso convenuto aveva subito gravi lesioni personali (nella specie,
“cervicalgia post traumatica, algia regione lombo sacrale e regione dorsale”, come diagnosticato in occasione di accesso presso il PS della Casa di Cura “Villa dei Fiori”) che avevano reso necessari esami diagnostici e terapie, fino alla guarigione con postumi (come da certificazione del 19.03.2010, dott. ). In particolare, il consulente incaricato Persona_2 da esso convenuto – dott.ssa – aveva accertato un danno biologico pari al 4%, Per_3
15 giorni di ITT, nonché ITP al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 2 giorni. Tali danni, oltre al danno morale, potevano quantificarsi in € 6.435,75, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo.
Infine, data la chiamata in causa della ad opera dell' , il TR Pt_1 convenuto spiegava domanda riconvenzionale subordinata all'accertamento della responsabilità della detta società affinché, in tale ipotesi, l'avanzata pretesa risarcitoria fosse estesa nei confronti di quest'ultima.
Tutto quanto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “accertare i fatti così come CP_5
accertati; dichiarare la responsabilità di e/o di e/o di _1 Parte_1
; rigettare ogni avversa domanda nei confronti di TR
, giacché nulla, inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto Controparte_5
e in diritto;
per l'effetto, condannare in solido o per quanto di ragione, _1 in p.l.r.p.t., e/o in p.l.r.p.t., e/o , e/o _14 Parte_1 CP_6
, in p.l.r.p.t., e/o in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore
[...] TR
di , dei danni subiti dal veicolo RO C4 tg. CX569JK per effetto del Controparte_5 sinistro dedotto in narrativa e quantificati in €5.541,44, oltre al fermo tecnico e sosta legale nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
condannare, ancora, in solido o per quanto di ragione, in p.l.r.p.t., e/o in p.l.r.p.t., e/o _1 _14
, e/o , in p.l.r.p.t., e/o Parte_1 CP_6 TR in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore di delle lesioni patite dall'ospedale Controparte_5 tesso per effetto del medesimo sinistro e liquidate in €6.435,75 o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche a seguito di CTU;
oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di una avversa domanda nei confronti di , si chiede di estendere gli effetti Controparte_5
sfavorevoli del giudizio a , in p.l.r.p.t., Controparte_4
quale ente garante per la R.C.A. del veicolo RO C4 tg. CX569JK al tempo del sinistro;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
5.Si costituiva in giudizio la quale deduceva che: Controparte_7
-la responsabilità del sinistro doveva attribuirsi al , il quale, nelle predette CP_5
circostanze di tempo e di luogo, al fine di evitare lo scontro con la AT TI di cui il conducente, , aveva perso il controllo, si era spostato repentinamente dalla Parte_1 corsia di sinistra a quella di destra, sulla quale viaggiava regolarmente l'autocarro IV, il cui conducente, pur tentando, non era riuscito ad evitare la collisione con la C4;
-i danni subiti dalla carrozzeria del veicolo IV a causa dello scontro, quantificabili in €
5.462,00, dovevano, perciò, essere imputati al , il quale era tenuto al risarcimento CP_5
in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA del suo veicolo RO, Controparte_8
.
[...]
Ciò posto, la concludeva chiedendo di: “In via preliminare, all'esito e previo CP
accertamento delle rispettive responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , quale proprietario Controparte_5 dell'autovettura RO C4 tg. CX569JK, in ordine al sinistro di cui in premessa e, per
l'effetto, condannare in solido lo stesso sig. e la Controparte_5 _15 in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti
[...] dall''autocarro IV GI come specificati in premessa. Il tutto maggiorato di sosta tecnica, svalutazione commerciale dell'autoveicolo, interessi legali e rivalutazione monetaria del danno secondo i dati ISTAT. Quanto innanzi, in ogni caso, nei limiti di €5.200,00; 2) condannare i convenuti, in solido, alle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
6.Si costituiva in giudizio . TR
La società, eccepita – in via preliminare – la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, cpc, deduceva:
-il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù dell'assenza di responsabilità di essa comparente, sia ai sensi dell'art. 2051 cc che dell'art. 2043 cc, poiché la situazione di pericolo da cui era originato il sinistro non era immanentemente connessa alla struttura e alle pertinenze dell'autostrada, ma era stata causata dagli utenti della strada;
-che, in ogni caso, doveva ravvisarsi almeno il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, cc, giacché, ove i conducenti dei veicoli coinvolti avessero tenuto una condotta di guida prudente, certamente avrebbero potuto avvedersi della presenza, sul manto stradale, dei rivoli di fango, peraltro di lieve entità e situati sui lati esterni della carreggiata, oltre le strisce bianche che delimitavano l'area percorribile della strada;
-l'inapplicabilità, al caso di specie, oltre che dell'art. 2051 c.c., anche dell'art. 2043 c.c., vista l'assenza di una condotta colposa da parte di essa società, considerato anche che spettava all' istante provare che la carreggiata versava in condizioni tali da determinare la Pt_1 perdita di aderenza all'asfalto dell'autovettura;
-l'erroneità della quantificazione del danno operata dall'attore, nonché l'infondatezza della richiesta di ristoro del danno morale e di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione.
concludeva, perciò, chiedendo di: “1) dichiarare il difetto di TR legittimazione passiva e, per l'effetto, disporre l'estromissione della comparente società
dal presente giudizio non sussistendo una situazione di pericolo TR immanentemente connessa alla struttura dell'autostrada; 2) rigettare la domanda proposta per infondatezza, in fatto e in diritto, oltre che non provata;
3) rigettare, in ogni caso, la richiesta generica di danno patrimoniale e non, nonché la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.”
7.Si costituiva in giudizio, infine, , affermando che: Controparte_8 -sulla base del contenuto del verbale della Polstrada, la responsabilità del sinistro doveva ascriversi esclusivamente all' , la cui auto, dopo aver impattato contro il guardrail, si Pt_1 era posizionata trasversalmente rispetto all'asse stradale, così rendendo impossibile il transito della RO;
-in subordine, la responsabilità doveva ascrivesti alla società a causa TR
delle pessime condizioni della carreggiata;
-in ogni caso, non poteva riconoscersi, in favore dell' , il risarcimento del danno morale Pt_1 in via autonoma, né – ai sensi dell'art. 41, co. 2 cp, quello delle lesioni incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
analogamente, non poteva riconoscersi il cumulo di interessi e rivalutazione.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di: “In via preliminare, dichiarare Controparte_4
l'improcedibilità, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda formulata contro la
; nel merito rigettarla perché infondata, sia in ordine all'an che al Controparte_8
quantum debeatur;
con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.”
8.Con sentenza n. 179, pubblicata il 27.1.2020, il tribunale di Avellino rigettava la domanda promossa dall' nei confronti di , ritenendolo, invece, responsabile Pt_1 TR dello scontro con l'auto del , insieme a quest'ultimo, ciascuno nella misura del 50% CP_5
e, perciò, condannava il al ristoro, nei confronti dell'attore, di € 27.196,01 a titolo CP_5
di risarcimento. Analogamente, il tribunale accertava la concorrente responsabilità del e del conducente dell'autocarro di proprietà di nello scontro tra i relativi CP_5 CP
mezzi. Pertanto, previo rigetto della domanda avanzata da nei confronti di CP
e di , condannava la società al pagamento, nei confronti di Controparte_5 CP_4 CP_5
, della somma di €4.771,46 a titolo di risarcimento.
[...]
In motivazione, il giudice di primo grado analizzava, in via prioritaria, la causa della perdita di controllo del veicolo da parte dell' e, quindi, la domanda da questi formulata ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c. nei confronti di . In particolare, il tribunale riteneva TR che la prospettazione dell' (secondo cui la perdita di controllo del veicolo doveva Pt_1
imputarsi alle condizioni della carreggiata) non trovasse riscontro nel quadro probatorio.
A sostengo di tale convincimento, il giudice rilevava che:
-il ctu: 1) aveva individuato la causa della perdita di controllo della AT TI nella condotta di guida negligente dell' , il quale viaggiava alla velocità di almeno 104 km/h, Pt_1
superiore a quella consentita (80 km/h) e, comunque, non adeguata alle condizioni della strada, bagnata a causa della pioggia;
2) aveva affermato che, a causa di tale velocità, nel superare la fascia oltre la linea bianca longitudinale della corsia di sua pertinenza, “dopo aver striato il guardarail con la fiancata sx della sua TI, urtava contro uno dei montanti della barriera spartitraffico: il veicolo assumeva una evoluzione aberrante e dopo aver ruotato di circa 360°, urtava con la parte posteriore destra il guard rail di destra, oltre la corsia di emergenza e poi risospinta sulla corsia di sorpasso, con il muso diretto verso la direzione di provenienza”; 3) aveva accertato che la presenza di fanghiglia e il pietrisco sulla carreggiata era successiva allo scontro tra le auto (e riconducibile allo stesso), escludendo, quindi, che questa fosse stata la causa dello sbandamento della;
Pt_2
-le valutazioni del consulente trovavano conferma nelle dichiarazioni degli agenti della
Polizia stradale, i quali, nel verbale, non riportavano la presenza di fanghiglia e, sentiti come testimoni, confermavano il buono stato manutentivo della strada;
-dalle foto prodotte dall'attore poteva desumersi che l'esigua quantità di fango sulla carreggiata (comunque, da ritenersi dovuta allo scontro della con le barriere laterali) Pt_2
non potesse ritenersi tale da assurgere a causa (o concausa) della perdita di controllo del veicolo.
Così argomentando, il tribunale, disattendendo la tesi prospettata dall'attore, riteneva non dimostrato il nesso causale tra la res custodita e l'evento, accertando che lo sbandamento della AT TI fosse imputabile non alla dedotta e non dimostrata condizione della strada, bensì alla condotta di guida dello stesso conducente.
Con riferimento, poi, alla dinamica dello scontro tra la AT TI dell' e la RO Pt_1
C4, il tribunale affermava la pari responsabilità dei conducenti.
In questo senso, il giudice:
-evidenziava che lo stesso , sentito nell'immediatezza del sinistro dagli agenti di CP_5
Polizia, aveva dichiarato di procedere ad una velocità di circa 90 km/h (a fronte del limite di
80 km/h) e che, a causa della velocità, non era riuscito ad arrestare il mezzo e/o di evitare la;
Pt_2
- condivideva le conclusioni del consulente d'ufficio, secondo cui la RO C4 aveva trovato la corsia di sorpasso (sulla quale viaggiava) occupata dalla in rovina e, tentando di Pt_2
scansarla, aveva rallentato la corsa e si era spostato verso destra, finendo comunque per colpire il veicolo nella sua parte posteriore sinistra;
-non poteva condividersi, poiché rimasto sfornito di prova, l'assunto del , secondo CP_5 cui lo scontro con la era stato causato dalla spinta da tergo ad opera dall'autocarro Pt_2
IV CP_16 Con riferimento, infine, all'urto tra la RO C4 del e l'autocarro con rimorchio CP_5
della , il tribunale pure riteneva la corresponsabilità, in eguale misura, dei rispettivi CP
conducenti, precisando che:
-con specifico riguardo al primo e all'ultimo veicolo (nel caso in esame, l'autoarticolato) della colonna interessata dal tamponamento a catena, non trovava applicazione la presunzione ex art. 2054, co. 2 cc;
-pertanto, in caso di mancata prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e in assenza di eziologie concorrenti, i danni subiti nella parte anteriore dall'ultimo veicolo devono imputarsi unicamente alla condotta di guida del conducente dello stesso;
-di conseguenza, doveva rigettarsi la domanda di risarcimento avanzata, nei confronti del
, da parte di , giacché i danni prospettati erano stati causati CP_5 CP_1 esclusivamente dalla condotta di guida dell'autista dell'autoarticolato.
Passando, poi, alla valutazione del quantum debeatur, il tribunale di Avellino esaminava le posizioni dei danneggiati, ciascuna singolarmente.
1)Con riferimento ad , il tribunale: Parte_1
-condividendo le conclusioni sul punto rese dal ctu e considerando anche le note critiche del ctp, accertava il danno biologico nella misura del 16%, escludendo l'opportunità di una personalizzazione;
-applicando i criteri contenuti nelle cd. Tabelle di AN (aggiornate al 2018), quantificava il danno patito dall' , per invalidità permanente e temporanea, in complessivi Pt_1
€47.845,50 (somma già rivalutata all'attualità);
-visto il concorso di responsabilità dell' e del nella causazione del sinistro, Pt_1 CP_5 riduceva la somma alla metà (€ 23.922,75);
-a tale somma dovuta dal , aggiungeva € 800,00 a titolo di danno patrimoniale per CP_5 danni subiti dall'autovettura in seguito al tamponamento (per complessivi € 24.722,50);
-escludeva la risarcibilità del danno alla capacità lavorativa specifica perché non provata;
-riconosceva, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi da computarsi sull'importo dovuto devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno.
Il tribunale, quindi, condannava e la alla corresponsione Controparte_5 Controparte_4 di € 27.196,01 (comprensiva degli interessi compensativi calcolati come sopra).
2)Con riferimento ai danni patiti da , il tribunale: Controparte_5
-data l'assenza di consulenza tecnica d'ufficio sul punto, provvedeva a stimare il danno biologico sulla base della certificazione ospedaliera e lo valutava, in via equitativa, stimandolo nella misura dell'1,5% e liquidandolo complessivamente, comprensivo di quello da inabilità temporanea, in € 2.700,00 (somma comprensiva di interessi e rivalutazione);
-per la quantificazione del danno patrimoniale, faceva proprie le valutazioni del ctu che lo aveva quantificato in € 5.614,22. A tale somma aggiungeva interessi e rivalutazione, per un totale di € 6.842,92;
-perveniva, quindi, alla somma complessiva di € 9.542,92;
-nell'impossibilità di distinguere i danni derivanti dallo scontro della RO C4 con la AT
TI e quelli derivanti, anche come aggravamento dei primi, dallo scontro della RO con l'autoarticolato, considerata la ritenuta pari responsabilità del conducente della RO
e di quello dell'autocarro nella produzione dello scontro tra i detti veicoli, ha ridotto del 50% il risarcimento dovuto a , giungendo, quindi, alla somma finale di €4.771,46; Controparte_5
-pertanto, condannava la e al risarcimento, in favore di _12 CP
, al pagamento di tale somma. Controparte_5
9.Avverso la predetta sentenza, proponevano impugnazione, ciascuno autonomamente,
(r.g.n.r. 1200/2020) e (r.g.n.r. 1746/2020). All'appello proposto da Parte_1 CP
, aderiva poi la con impugnazione incidentale tardiva adesiva. CP Controparte_2
10.Con atto di citazione notificato il 25.03.2020 a mezzo pec, ha mosso le Parte_1
seguenti censure.
Con le prime cinque doglianze, l'appellante si duole del rigetto della domanda avanzata ex art. 2051 c.c. nei confronti di . TR
Al riguardo, l ha affermato che: Pt_1
-dalle foto in atti, scattate subito dopo il sinistro, può accertarsi la presenza di fango
(proveniente dal bordo della carreggiata su cui è infisso il guardrail) che attraversa la carreggiata in pendenza e si estende lungo la prima e la seconda corsia;
-i testi e , accorsi sul luogo del sinistro subito dopo la sua Testimone_1 Testimone_2
verificazione, hanno confermato la circostanza;
-l'agente della Polstrada, , pur non avendo documentato nel verbale la Testimone_3 presenza del fango, escusso come teste, ha affermato che trovava “anomala la presenza sulla corsia di emergenza di rivoli di fango (…)”;
-sono state dimostrate le circostanze per cui: i) nel punto in cui si osserva il fango, la strada ha una pendenza trasversale del 7% (come confermato anche dal ctu); ii) il giorno del sinistro pioveva;
iii) in quel tratto di strada, il guardrail è strutturalmente infisso su un cumulo di terreno sciolto che, perciò, in presenza di pioggia, è divenuto fango ed è defluito sulla carreggiata, anche a causa della pendenza della strada;
-il ctu ha rilevato che, in diversi punti, la strada è delimitata da dossi erbosi che fuoriescono dal profilo del guardrail e invadono il bordo di asfalto della strada e che, sul lato destro della strada, vi è terreno vegetale che fuoriesce dalla proiezione verticale della barriera guardrail;
la valutazione di non pericolosità operata dal ctu non prende in considerazione che il terreno de quo diventa fango in caso di pioggia;
-la contestazione, da parte della Polstrada, della violazione, ad opera dell' , degli artt. Pt_1
141, co. 3 e 8 e dell'art. 15, co. 2 CdS è priva di fondamento, considerato che gli agenti non hanno assistito al sinistro (sicché le dichiarazioni non sono sorrette da fede privilegiata;
ed infatti il relativo verbale di infrazione è stato annullato, a seguito di impugnazione, dal
Giudice di pace di Avellino);
-la relazione peritale è inattendibile e non condivisibile poiché contraddittoria e imprecisa in più punti, tra cui: 1) è contraddittoria nella parte in cui, per un verso, ritiene soltanto
“tangenziale” l'urto della RO contro la , tanto da non prendere in considerazione, Pt_2
nel calcolo della velocità di percorrenza della , lo spostamento della AT causato da Pt_2
tale urto (quantificato dal ctu in circa 50 cm) e, per altro verso, afferma che la era Pt_2
stata colpita dalla RO quando era in stato di quiete, da ciò potendosi desumere che la era stata sospinta in avanti per 25 metri (considerato che la è stata trovata Pt_2 Pt_2
a 95 metri dal primo punto di impatto – guardrail di sinistra – e che tra il primo e il secondo punto di impatto – guardrail di sinistra e di destra – intercorrono 25 metri). Tale contraddizione conduce all'erroneità del calcolo della velocità operato dal ctu in quanto lo spazio di arresto della era di 70 metri e non di 95 come affermato dal ctu;
2) è Pt_2
contraddittoria la consulenza tecnica anche nella parte in cui il perito, nonostante affermi che per l'abbattimento delle nove lame e degli undici montanti contestato dalla Polstrada sarebbe stata necessaria una velocità di gran lunga superiore a quella stimata di 104 km/h circa, afferma, poi, che le condizioni della dopo l'incidente sono compatibili sia con Pt_2
l'abbattimento di nove lame e undici montanti, sia con la velocità di percorrenza di 104 km/h;
-era stato dimostrato il nesso causale.
Con altro motivo, si duole della quantificazione del danno biologico nella Parte_1
misura del 16%, anziché del 23%.
Nella specie, l'appellante ha precisato che: -diversamente da quanto considerato dal ctu, le fratture patite a seguito del sinistro sono tre, ciascuna dal valore del 3%, sicché il danno complessivo per le fatture è del 9% (non del
2-5%);
-la percentuale del 9% deve essere aumentata, poi, in ragione delle limitazioni funzionali del rachide lombare e/o della sofferenza radicolare secondaria;
-è errata la quantificazione dei giorni di invalidità temporanea operata dal ctu;
diversamente, il periodo inabilità temporanea patito da esso appellante deve essere così determinato: 50 gg IT al 100%; 42 gg ITP al 75%; 19 gg ITP al 50%; 250 gg ITP al 25%;
Con altro motivo di appello, ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Parte_1 tribunale, in punto di danno morale. L'appellante afferma che tale somma deve essergli riconosciuta in virtù della sofferenza morale derivatagli dalle lesioni patite.
Ancora, articolando ulteriore motivo di appello, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, in punto di danno patrimoniale. Reitera, perciò, la domanda di rimborso delle spese sostenute per le cure mediche e per la rottamazione dell'auto, per complessivi € 2.000,00.
Tanto premesso, conclude chiedendo di: “accertare e dichiarare che il danno Parte_1
biologico patito da è pari al 23%; accertare e dichiarare che la responsabilità Parte_1
del sinistro nel quale è rimasto coinvolto il prof. è da imputarsi in solido alle Parte_1
e al sig. : la prima responsabile per la presenza TR Controparte_5 di fango sulla strada causa dello slittamento della vettura dell' ; il secondo per il Pt_1 successivo tamponamento;
per l'effetto condannare le il sig. TR
e la assicurativa del in solido, per i Controparte_5 _17 CP_5 rispettivi titoli, al pagamento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riferimento al danno biologico psicofisico -da determinarsi correttamente nella misura del 23%- sia temporaneo che permanente;
condannare le TR
il sig. e la - compagnia assicurativa del -
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_5 in solido, per i rispettivi titoli, al pagamento di euro 2.000, costi sostenuti dall' per Pt_1 spese mediche, medicinali e rottamazione dell'auto; condannare le CP_9 CP_9
il sig. e la - compagnia assicurativa del -
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_5
in solido, per i rispettivi titoli, al pagamento di euro 7.000 per il completo perimento della vettura TI, tg. BW420CT; condannare, altresì, gli stessi al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori di legge. “ 11.Con comparsa depositata il 10.11.2020, si è costituita in giudizio . TR
In via preliminare, la società eccepisce:
-la connessione con il giudizio di impugnazione avverso la medesima sentenza instaurato da e recante NRG 1746/2020; Controparte_7
-l'inammissibilità del gravame proposto da ai sensi degli artt. 348-bis e 342 Parte_1
cpc.
Nel merito, ha dedotto che: TR
-correttamente il tribunale ha ritenuto non dimostrata, da parte dell'appellante, il nesso causale tra il presunto fango sulla carreggiata e lo slittamento della vettura, considerato che simile dinamica non aveva trovato riscontro né nel verbale della Polstrada, né negli esiti dell'indagine peritale;
-l'assenza di fango sulla sede stradale è stata confermata anche dal ctu, il quale ha escluso che il terreno su cui poggiano i guardrail, pure in presenza di forti precipitazioni, potesse invadere la carreggiata;
-l'assenza di fanghiglia è stata, altresì, affermata dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro ed escussi in udienza;
-l non aveva assolto l'onere della prova richiesto dall'art. 2051 cc, non avendo Pt_1
dimostrato né il presunto fatto illecito, né la sussistenza del nesso causale tra il fatto e i danni da esso derivanti;
-la causa del sinistro deve essere individuata nella condotta di guida negligente tenuta dall' , il quale, secondo quanto accertato dal ctu, viaggiava a velocità superiore rispetto Pt_1
a quella consentita;
-la valutazione del danno biologico operata dal tribunale è corretta giacché fondata sulle conclusioni del ctu, rese sulla base di argomentazioni scientifiche e a seguito di accertamenti diagnostici;
-meritevoli di rigetto sono, altresì, le doglianze relative all'omessa pronuncia in punto di danno morale e patrimoniale.
rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) In via assolutamente TR
preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio promosso da Controparte_7
e recante NRG 1746/2020 atteso l'art. 335 cpc;
b) previo integrale rigetto del gravame proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
c) dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348 e 348 bis cpc;
d) dichiarare in ogni caso inammissibile e improponibile l'appello proposto per violazione del divieto dei nova ex art. 345 cpc;
e) in denegata ipotesi, contenere in ogni caso la pronuncia nei limiti dei danni effettivamente e concretamente provati, escludendo, per le ragioni menzionate, il pagamento di lesioni e danni non causalmente imputabili alla responsabilità dell'odierna appellata, con vittoria di spese e competenze di lite.”
12.Con comparsa depositata il 02.12.2020, si è costituita in giudizio la Controparte_4
In via preliminare, la compagnia eccepisce:
-la connessione con il giudizio di impugnazione avverso la medesima sentenza instaurato da e recante NRG 1746/2020; Controparte_7
-l'inammissibilità del gravame proposto da ai sensi dell'art. 342 cpc. Parte_1
Nel merito, la ha rilevato quanto segue: CP_4
-dagli atti di causa, emerge che la responsabilità dell'evento deve essere ascritta alla condotta imprudente dell'appellante, il quale perdeva il controllo del veicolo a causa della forte velocità, inadeguata anche alle condizioni atmosferiche;
-la sentenza deve, perciò, essere confermata laddove accerta il concorso dell' nella Pt_1
causazione del sinistro;
-con riferimento al quantum: i) la valutazione del danno biologico nella misura del 16% è stata espressamente confermata dal ctu a seguito di specifico rilievo di parte appellante in occasione delle osservazioni alla bozza di consulenza, sicché la questione non necessita di ulteriore analisi;
ii) il danno morale non può essere riconosciuto, non avendo l Pt_1
dimostrato di aver patito un danno ulteriore rispetto a quello meramente fisico;
iii) la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche, rottamazione e perimento della vettura) non è suffragata da alcuna argomentazione, sicché è meritevole di rigetto.
La compagnia ha, quindi, concluso chiedendo di: “disporre la riunione del presente giudizio
- R.g. 1200/2020, udienza 1.12.2020 - a quello promosso da – R.G. Controparte_7
1746/2020, udienza 09.03.2021, Dott.ssa D'RE MA – per le motivazioni innanzi esposte;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, rigettare comunque l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado, nei punti impugnata;
condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.”
13.Con atto di citazione notificato il 27.5.2020 a mezzo pec, ha proposto Controparte_7
autonomo gravame avverso la sentenza n. 179/2020 pubblicata dal tribunale di Avellino in data 27.1.2020. Con il primo motivo di appello, la società ha censurato la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di corresponsabilità del conducente dell'autoarticolato nello scontro con la RO C4, nonché del rigetto della domanda risarcitoria avanzata da . CP
In particolare, l'appellante ha evidenziato come il tribunale, pur avendo richiamato l'orientamento interpretativo che, in caso di tamponamento a catena, imputa la responsabilità esclusiva, salvo prova liberatoria contraria, al conducente dell'ultimo veicolo della fila (nel caso di specie, l'autocarro), successivamente dichiara la sussistenza del concorso di responsabilità tra il conducente di quest'ultimo e il . CP_5
La motivazione sarebbe, secondo l'appellante, contraddittoria anche nella parte in cui la pronuncia ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di CP
e della sebbene il sia stato ritenuto, dallo Controparte_5 Controparte_8 CP_5
stesso tribunale, responsabile della collisione nella misura del 50%.
Con il secondo motivo, ha censurato la ricostruzione della dinamica operata Controparte_7
dal primo giudice, affermando che, contrariamente a quanto da questi ritenuto, il conducente dell'autoarticolato aveva tenuto una condotta di guida priva di irregolarità.
Nella specie, l'appellante ha sottolineato che:
-il ctu ha accertato che: i) l'autoarticolato viaggiava a velocità tra i 75/80 km/h, mentre la
RO viaggiava a circa 90 km/h in spregio del limite consentito;
ii) la RO C4, mentre effettuava una manovra di sorpasso, era stata costretta a deviare verso la corsia di marcia, su cui viaggiava l'autoarticolato, per non urtare contro la AT TI;
iii) il cambio di corsia da parte della RO era stato repentino e non segnalato;
ST era stato destinatario di contravvenzione ai sensi dell'art. 154, co. 1 lett. A) CP_5
cds.
Reiterata, dunque, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sulla base di quanto stimato dal ctu (€ 4.256,00 oltre iva, con due giorni di sosta tecnica), ha concluso CP chiedendo la riforma della sentenza e, in particolare: “accertare e dichiarare la eslcusiva responsabilità di , proprietario e conducente dell'autovettura RO C4 RG Controparte_5
CX569JK nella causazione del sinistro de quo;
per l'effetto, condannare in Controparte_5
solido con la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_8
pagamento in favore della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 quale proprietaria dell'autocarro IV tg. DP224AJ trainante rimorchio tg. AF41139, della somma di €4.256,00 + iva, oltre due giorni di sosta tecnica, con rivalutazione ed interessi dall'evento al saldo;
condannare altresì gli stessi , in solido con la Controparte_5 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di CP_8
ctu e compensi legali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato.”
14. Con comparsa depositata il 29.10.2020, si è costituita la aderendo _18 all'impugnazione già spiegata da . CP_19
La ha, invero, chiesto l'accoglimento del gravame proposto da , CP_10 CP
evidenziando che:
ST aveva interferito con la marcia dell'autoarticolato che sopraggiungeva da CP_5 tergo allorquando, per evitare l'urto con la , aveva improvvisamente cambiato corsia Pt_2
e si era spostato, senza previa segnalazione, da quella di sorpasso su quella di destra;
-la causa del sinistro era da individuarsi, perciò, nella improvvisa manovra di deviazione verso destra da parte del conducente dell'auto RO C4;
-simile dinamica trova riscontro anche nei punti di urto tra i veicoli;
-nessuna responsabilità è imputabile al conducente dell'autoarticolato, considerato che questo viaggiava a bassa velocità, manteneva la destra e, come evidenziato dal ctu, azionò il sistema frenante.
Tanto premesso, la ha, dunque, concluso come segue: “Voglia la Corte Controparte_2
d'Appello di Napoli adita, reiectis contrariis, in accoglimento dell'appello proposto dalla
e per l'effetto riformando in parte qua la sentenza impugnata, così Parte_6 provvedere: A) riunire il presente procedimento d'appello all'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 179/2020 del Tribunale di Avellino, pendente dinanzi alla
[...]
Corte d'Appello di Napoli, iscritto sub R.G. 1200/2020, assegnato alla sez. IV e al Giudice relatore designato, cons. G. Iascone Maglieri, per l'udienza del 30.11.2020 e poi rinviata
d'ufficio all'1.12.2020 per connessione oggettiva e soggettiva;
B) dichiarare la responsabilità esclusiva di nello scontro tra Controparte_5
l'auto
RO C4 e l'autoarticolato della garantito per la r.c.a da Parte_6 [...]
; C) in riforma della sentenza impugnata respingere comunque l'originaria CP
domanda in riconvenzionale di risarcimento danni proposta da verso Controparte_5 [...]
in solido con;
D) vinte le spese del doppio grado di giudizio;
E) CP_1 Controparte_2 con condanna di a restituire a la somma di €. 4.771,46 Controparte_5 Controparte_2
con gli interessi dal 29.1.2020, che la Società assicurativa ha pagato al solo fine di evitare atti esecutivi in suo danno a seguito della sentenza di I grado e senza prestarvi acquiescenza.”
15. Con comparsa depositata il 10.11.2020, si è costituita nel giudizio C.F._2
. TR
La società, evidenziata la connessione con il giudizio recante NRG 1200/2020 e rilevata l'assenza di domande nei suoi confronti da parte della appellante, reitera le difese CP
già spiegate in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza.
conclude, quindi, chiedendo: “a) in via assolutamente preliminare ed TR
assorbente, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio promosso dal prof. Pt_1
e recante NRG 1200/2020 ex art. 335 cpc per tutti i motivi suesposti;
b) confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
16. Con comparsa del 26.02.2021, si è costituita nel giudizio RGNR 1746/2020 la
[...]
. CP_4
La , eccepita in via preliminare la connessione del giudizio con quello recante NRG CP_4
1200/2020 ed eccepita, altresì, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc, ne ha chiesto il rigetto nel merito deducendo che:
-diversamente da quanto affermato dalla appellante, il ctu non aveva potuto CP accertare la velocità con cui procedeva l'autoarticolato;
-al contrario, che l'autoarticolato viaggiasse a velocità superiore a quella consentita è dimostrato dal fatto per cui lo stesso aveva messo in atto un'azione frenante e, altresì, dal fatto che il carico si era spostato lateralmente e lievemente in avanti;
-è stato accertato, altresì, che l'autoarticolato procedesse senza rispettare le distanze di sicurezza, tant'è che non riuscì ad evitare l'urto con la RO C4;
-come correttamente rilevato dal tribunale, al primo e all'ultimo veicolo della fila di veicoli in movimento coinvolti in un tamponamento a catena, non si applica la presunzione di corresponsabilità, sicché, dei danni patiti dall'ultima vettura – nel caso di specie, l'autocarro
– risponde esclusivamente il conducente della stessa.
La compagnia ha, quindi, concluso chiedendo di: “disporre la riunione del presente giudizio
- R.g. 1746/2020, udienza 09.03.2021 - a quello promosso da – R.G. Controparte_20
1200/2020, udienza 01.12.2020, Dott.ssa D'RE MA – per le motivazioni innanzi esposte;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, rigettare comunque l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado, nei punti impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.”
17. Nonostante la ritualità delle notifiche, né nel giudizio RGNR 1200/2020, né in quello
RGNR 1746/2020, si sono costituiti e , dei quali va, dunque, Controparte_5 CP_6
dichiarata la contumacia.
18. Con ordinanza del 08.02.2022, questa Corte, rilevata la connessione del giudizio recante numero R.G. 1746/2020 con quello iscritto al numero di R.G. 1200/2020, disponeva la riunione ai sensi dell'art. 335 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità formulata, ex art. 342 cpc, da e dalla avverso l'appello proposto da TR CP_4 CP_8
(ad eccezione di quanto di seguito precisato con riferimento alla spiegata Parte_1
domanda di risarcimento del danno patrimoniale per il completo perimento della vettura AT
TI). Similmente è infondata l'eccezione proposta – sempre ex art. 342 cpc – dalla avverso l'appello proposto da Controparte_4 Controparte_7
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti e , ciascuno nel proprio atto di gravame Pt_1 CP
introduttivo dei giudizi poi riuniti in quello che ci occupa, hanno individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed hanno argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che entrambe le impugnazioni abbiano rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
2.Nel merito, gli appelli promossi da e da sono fondati (ancorché Parte_1 CP quello spiegato dall' lo sia, invero, solo parzialmente), sicché la sentenza deve essere Pt_1
riformata per quanto di ragione.
3.È infondato il primo motivo di gravame proposto da . Parte_1
4.A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si presume abbia cagionato il danno
è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la propria pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto ovvero della sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode. Ed infatti, l'art. 2051 cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (così Cass., n.
12663/2024).
D'altra parte, sul custode della cosa che si asserisce dannosa grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Simile ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc e dell'onere probatorio incombente sulle parti è stata, del resto, recentemente confermata dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. Un., n.
20943/2022).
5.Facendo applicazione degli illustrati principi al caso di specie, questa Corte, concordemente con quanto già affermato dal giudice di primo grado, ritiene non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la res in custodia, ossia l'autostrada teatro del sinistro.
Nella specie, l avrebbe dovuto dimostrare di aver perso il controllo del veicolo AT Pt_1
TI a causa della dedotta presenza di fango sulla carreggiata. A sostengo di tale allegazione, il danneggiato intende porre la documentazione fotografica prodotta e le dichiarazioni dei testi escussi.
Tuttavia, né le fotografie né la prova testimoniale sono sufficienti a provare l'assunto, e ciò anche a fronte degli indizi di senso contrario desumibili dal restante quadro probatorio.
, giunta sui luoghi di causa insieme a dopo il verificarsi del Testimone_1 Testimone_2 sinistro poiché allertata dal fratello danneggiato, escussa all'udienza dell'11.11.2016, dichiarava che: “Ricordo che sulla carreggiata c'era una striscia di terriccio rossastro che dal guardrail esterno attraversava la prima corsia di marcia, invadendo anche la seconda, era come un fiumicello, anche perché il punto era in pendenza”.
, anch'egli sentito alla medesima udienza, affermava che: “Ricordo che il Testimone_2 manto stradale era caratterizzato da acqua e terra, limo;
c'era limo su entrambe le corsie di marcia, che proveniva dalla destra.”
Orbene, le due deposizioni, ancorché tra loro concordanti, non possono ritenersi attendibili giacché smentite dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso attore e, altresì, da quanto riferito dagli agenti di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro ( Persona_4
e , escussi, rispettivamente, all'udienza del 27.01.2017 e del 10.11.2017). Testimone_3
Le fotografie nn. 38.2, 38.4 e 38.5 (ossia quelle ritraenti il presunto fango causa dello sbandamento) mostrano, in verità, che le condizioni della strada erano buone, tenuto conto che la carreggiata era priva di dissesti e il manto stradale era interamente ricoperto di asfalto drenante. Il materiale terroso e in minima parte fangoso, lungi dall'invadere entrambe le carreggiate come riferito dai testi di parte attrice, è – invero – di quantità modesta, di per sé insufficiente a giustificare la perdita di controllo del veicolo e il violento sbandamento.
Peraltro, la trascurabile entità del sedimento è confermata dal fatto che, nel verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polstrada, non si fa menzione della presenza di fango o altro materiale sulla carreggiata. Le buone condizioni della strada venivano, poi, confermate da , il quale affermava che: “Confermo che si presentava in buono Persona_4
stato manutentivo (n.d.r. la strada), solo bagnata dalla pioggia in atto. Preciso che pioveva, ma non ricordo la presenza di fango.”
Si precisa, inoltre, che nemmeno la presenza di terreno ed erba ai lati della carreggiata può scalfire il convincimento di questa Corte circa le reali cause del sinistro. È, infatti, reso evidente dalle fotografie che il ciglio erboso in nessun punto oltrepassa la striscia bianca longitudinale che delinea la parte carrabile della carreggiata;
ciò è stato anche confermato dal ctu, il quale ha, peraltro, escluso che quel terreno potesse invadere la carreggiata, pure in presenza di copiose precipitazioni. Tra l'altro, è significativo anche che, sulla base di quanto emerso in corso di giudizio, non pare che la strada di cui si parla sia stata, in passato, teatro di altri sinistri imputabili alla conformazione del ciglio stradale né alla collocazione del guardrail su dossi erbosi.
D'altronde, tali caratteri della strada, in quanto strutturali e sempre uguali, ove avessero rappresentato una fonte di pericolo per la circolazione dei veicoli, sarebbero certamente già stati oggetto di segnalazione da altri utenti dell'autostrada.
Tenuto conto di quanto sopra rilevato e tenuto conto della ritenuta logicità, accuratezza e completezza delle indagini peritali, le cui risultanze sono perciò condivisibili, questa Corte ritiene, allora, che la perdita di controllo del veicolo da parte dell' sia stata causata Pt_1
dalla eccessiva velocità da questi sostenuta. Al più, potrebbero avere avuto una modesta incidenza la lieve pendenza della strada e l'asfalto bagnato a causa della pioggia: circostanze – queste – normali, che l avrebbe, comunque, dovuto tenere in Pt_1
considerazione, adottando una condotta di guida più cauta e rispettando i limiti di velocità imposti.
Del resto, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la AT TI di Parte_1
viaggiava ad una velocità minima di 104 km/h (a fronte di un limite di 80 km/h) ed ha, peraltro, specificato (rispondendo alla richiesta di chiarimento n. 8 formulata dalla difesa dell' ) che “la velocità stimata analiticamente è quella minima e non quella realmente Pt_1 posseduta dalla che è necessariamente superiore”. Pt_2
Con riferimento alle deduzioni difensive di natura tecnica spiegate nel gravame e relative al calcolo della velocità della , queste si ritengono assorbite dalla dichiarata Parte_7 adesione di questa Corte alle conclusioni dell'ausiliario del giudice, il quale, in sede di chiarimenti, ha già fornito risposta alle medesime osservazioni (“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”, Cass., n. 33742/2022; “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità”, Cass., n. 15804/2024).
6. Anche il secondo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno biologico e alla determinazione dei giorni di inabilità temporanea, è infondato.
7. Il danno biologico subito dall'appellante è stato quantificato dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 15-16%. A critica di tale determinazione, parte appellante si è limitata a reiterare le medesime obiezioni già manifestate in occasione delle repliche alla bozza di relazione medico-legale. A tali obiezioni, il ctu ha risposto illustrando la differenza tra fratture minori e fratture maggiori e affermando che la quantificazione suggerita dal danneggiato, ossia non inferiore all'8-9%, non era adeguata alle lesioni effettivamente riportate dallo stesso, le quali non riguardavano il soma o il corpo vertebrali, bensì i processi trasversi delle vertebre lombari (frattura processo trasverso L3, L4 e L5). Ancorché suggestivo l'argomento svolto nell'atto di appello secondo cui la quantificazione del ctu, nella misura del 3%, debba riferirsi a ciascuna frattura e debba essere, perciò, moltiplicata per il numero di fratture (e, quindi, per 3), a ben vedere, nelle predette repliche alla bozza, parte appellante già proponeva questa soluzione e la dott.ssa , nell'elaborato finale, Persona_5
confermava interamente il contenuto della propria consulenza sulla base delle richiamate considerazioni circa la gravità delle lesioni in concreto subite dall' . Considerato il Pt_1
principio di diritto sopra richiamato circa la possibilità, per il giudice di merito, di aderire alle conclusioni del ctu quando questi abbia tenuto conto delle repliche svolte dalle parti e considerato che, nell'atto di gravame, l non deduce elementi diversi da quelli già Pt_1 esaminati dal consulente, il contenuto dell'elaborato peritale è sufficiente a fondare il rigetto della censura.
Con riferimento, invece, alla quantificazione dei giorni di inabilità temporanea, si osserva, innanzitutto, che, anche su tale aspetto, vi è già stata censura del danneggiato in occasione delle repliche alla bozza di consulenza e che, preso atto delle stesse, la dott.ssa
, ha risposto “Vero è che vi è stato un mero errore matematico solo nel calcolo Persona_5 dell'ITT che è di 10 giorni e non di 5 come scritto nella mia relazione”, così implicitamente respingendo la tesi di parte appellante. In secondo luogo, occorre chiarire che la valutazione dei giorni di inabilità temporanea conseguenti ad una lesione all'integrità psico-fisica rientra, così come la valutazione dei postumi permanenti, tra quelle suscettibili di essere affidate al consulente medico-legale d'ufficio, il quale, esaminate le argomentazioni e la documentazione prodotta dalle parti, può discostarsene e proporre un diverso parere, al quale il giudice di merito può aderire ove ritenuto logico e ragionevole come nel caso di specie.
8.È parzialmente fondato il terzo motivo di appello con cui l lamenta l'omessa Pt_1
pronuncia in punto di danno morale, sul quale il primo giudice nulla ha statuito pur a fronte dell'allegazione e della domanda spiegata dall' . Tuttavia, nel merito, la domanda non Pt_1
è meritevole di accoglimento.
9.Innanzitutto, questa Corte rileva come il ctu, nel determinare il valore del danno biologico complessivamente riportato dall' a seguito del sinistro, abbia tenuto in considerazione Pt_1
anche il disturbo post-traumatico da stress. Al riguardo, la dott.ssa ha, infatti, Persona_5 affermato (pag. 7 dell'elaborato) che: “Il disturbo post-traumatico da stress è una variante dei disturbi d'ansia caratterizzato dalla sperimentazione di uno stato d'animo di particolare risonanza affettiva evocato da eventi estremamente traumatizzanti di cui il soggetto è vittima. La sintomatologia è caratterizzata dall'esistenza di un ricordo invasivo attraverso il quale il soggetto rivive l'evento traumatico accompagnato da disturbi neurovegetativi, cognitivi, insonnia… Nella forma lieve in DB è pari al 5-10% ( et all.)”. Tes_4
È evidente, pertanto, che individuata la sindrome da stress post traumatico come una species del disturbo d'ansia e incidendo la stessa sullo stato d'animo del soggetto che ne è affetto, allora, laddove questa venga ricondotta al danno biologico e computata ai fini di una sua stima complessiva, come accaduto nel caso di specie, rappresenterebbe un'indebita duplicazione risarcitoria la diversa e autonoma liquidazione del danno morale.
Tale affermazione è in linea, d'altronde, con l'orientamento interpretativo della Suprema
Corte, secondo cui, sebbene il danno morale e quello biologico sub specie di danno psichico siano due voci di danno distinte, quest'ultimo si può ritenere integrato soltanto in caso di degenerazione patologica, sicché il danneggiato deve dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass., n. 6443/2023).
Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, considerato che la documentazione medica allegata da parte appellante (nella specie, il doc. n. 14, a firma della dott.ssa fa Per_6 riferimento al disturbo post traumatico da stress, il quale – come detto – è stato ricondotto dal consulente al danno biologico (e a tale valutazione ha aderito il giudice di primo grado).
Infine, neppure l'appellante spende, in sede di gravame, argomenti utili a dimostrare la sofferenza di ripercussioni alla sfera interiore diverse e autonome rispetto ai pregiudizi già ricondotti al liquidato danno biologico. L' si limita, infatti, ad asserire apoditticamente Pt_1 come dalle lesioni subite consegua “necessariamente una sofferenza morale da risarcire”: tale affermazione, data l'inoperatività di automatismi nella liquidazione del danno morale, è insufficiente a fondare l'accoglimento della pretesa.
10.Con riferimento all'ultimo motivo di gravame, anch'esso è parzialmente fondato.
11. Ed infatti, come rilevato da parte appellante, si prende atto della omessa pronuncia da parte del tribunale sulla liquidazione – espressamente richiesta sin dalla citazione in giudizio
– del danno patrimoniale per spese mediche e rottamazione dell'auto.
Nel merito, però, le richieste di rimborso formulate dall' possono essere accolte Pt_1
soltanto in parte.
12. Con specifico riferimento alle spese mediche sostenute, in via preliminare, si precisa che, sulla base di quanto affermato dallo stesso danneggiato, quest'ultimo è stato dichiarato clinicamente guarito in data 18.5.2010 (cfr. pag. 10 dell'atto di appello e doc. n. 10 della produzione telematica).
Da ciò discende che tutte le spese sostenute dopo tale data non possono essere oggetto di richiesta risarcitoria poiché, stante l'accertata guarigione, le stesse devono ritenersi non collegate alle lesioni patite a causa del sinistro, dalle quali l era – appunto – Pt_1 clinicamente guarito (“In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione”, Cass., n. 3285/2022).
Prendendo, dunque, in considerazione soltanto i costi sostenuti dal 27.1.2010 (giorno del sinistro) al 18.5.2010 (giorno della guarigione), l ha diritto a vedersi rimborsate da Pt_1
complessivamente €86,49 a titolo di spese mediche, come di seguito Controparte_5 determinate (doc n. 16 – scontrino fiscale n. 73 del 4.02.2010, dell'importo di €34,49; doc.
n. 16 – scontrino fiscale n. 104 dell'8.02.2010, dell'importo di €7,34; doc. n. 24 – fattura n.
6.407 del 17.03.2010, dell'importo di €38,60; doc. n. 24 – fattura n.
6.408 del 17.03.2010, dell'importo di €20,10; doc. n. 25 – fattura n.
6.047 del 13.3.2010, dell'importo di €51,15; doc. n. 26 – fattura n. 10.114 del 30.04.2010 di €21,30. Il tutto per totali €172,98 ridotti della metà in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità).
Ed invero, tenuto conto che è sempre necessario che il danneggiato provi che l'esborso di cui chiede la rifusione sia stato conseguenza del danno cagionato dall'illecito, non possono essere presi in considerazione gli scontrini emessi per l'acquisto di farmaci non meglio individuati (come, ad esempio, quelli di cui ai doc. nn. 16 e 17) o le fatture relative ad esami di laboratorio non specificamente indicati per i quali non è possibile, quindi, accertarne la riconducibilità alle lesioni derivanti dall'evento dannoso (come, ad esempio, quelle di cui al doc. n. 28) ovvero quelle relative ad accertamenti medici non connessi alle medesime lesioni
(come, ad esempio, quella di cui al doc. n. 24).
Dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da , Parte_1 Controparte_5
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_8 favore di , di € 86,49. Parte_1
Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno riconosciuti, a far data dal momento della spesa, gli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (Sez. Unite n.
1712/1995; Cass. n. 5795/2008 e n. 10634/2023).
Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati, invero, con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro – nel caso in esame, dal giorno della spesa - a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'an e a liquidare il quantum, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame (Cass., n. 9194/2020).
Sulla somma così determinata decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (in cui l'obbligazione di valuta si converte in obbligazione di valore) sino al soddisfo.
13.Con riferimento, infine, al rimborso delle spese di rottamazione che l afferma di Pt_1 aver sostenuto, si nota che non è stata fornita la prova dell'ammontare di tali esborsi (né, a dire il vero, che tali esborsi vi siano stati). Ed infatti, il certificato di rottamazione prodotto (doc. n. 35) non contiene alcun riferimento al costo del servizio, né all'avvenuto pagamento dello stesso.
14. Si rileva, infine, che , nel rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto Parte_1
anche la condanna di e della al pagamento, in suo favore, Controparte_5 Controparte_4 di €7.000,00 per il completo perimento della vettura AT TI. Tale richiesta, tuttavia, non è stata preceduta da alcuna censura avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa limita la condanna del e della al risarcimento di soli €800,00 per CP_5 CP_4
i danni subiti dalla vettura in conseguenza del tamponamento ad opera della RO C4. Ne deriva che la domanda de qua è inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc.
15. L'appello proposto da nei confronti della sentenza di primo grado è Controparte_7
fondato.
16. È fondato, infatti, il secondo motivo di gravame – il cui accoglimento assorbe il primo, il cui esame è, perciò, superfluo – con cui la società appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui accerta il concorso di responsabilità, in eguale misura, di essa società e del nello scontro tra l'autocarro IV e la RO C4 e, CP_5
conseguentemente, condanna la prima al risarcimento, in favore del secondo, dei danni subiti.
17.L'art. 2054, co. 2, cc stabilisce che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
Circa la corretta interpretazione ed applicazione della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 cc e con specifico riguardo alle ipotesi in cui la stessa può dirsi superata in favore dell'accertamento della responsabilità esclusiva di uno soltanto dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro in questione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare che: “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr., Cass., n.
8311/2023; cfr. anche Cass., n. 13672/2019, richiamata anche da Cass., n. 12884/2021 e n. 6941/2021).
Ancora, con specifico riferimento all'ipotesi di tamponamento: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass., n.- 12663/2024).
Tenuti in considerazione gli illustrati principi interpretativi, questa Corte ritiene che, con riferimento allo scontro tra l'autocarro di proprietà di e la RO C4 di Controparte_7
proprietà di , sia stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui al Controparte_5 comma 2 dell'art. 2054 cc dovendosi imputare la responsabilità dello scontro esclusivamente a . Controparte_5
Egli, infatti, per evitare di colpire la AT TI che stava sulla sua stessa corsia – quella di sorpasso – e non riuscendo ad arrestare in tempo il veicolo a causa della elevata velocità
e del fatto per cui la diveniva visibile solo contestualmente all'occupazione della Pt_2
corsia di sorpasso (poiché, precedentemente, il conducente della RO era coperto nella visuale dall'autoarticolato che lo precedeva), si spostava repentinamente e senza preavviso sulla corsia di marcia sulla quale stava sopraggiungendo l'autocarro e si parava improvvisamente davanti a questo. Pertanto, il conducente dell'autoarticolato, sebbene stesse tenendo una condotta di guida diligente, tenendo la destra e viaggiando a velocità rientrante nei limiti consentiti, nulla potè fare per evitare lo scontro nella cui verificazione non ha, perciò, alcuna responsabilità.
A tale conclusione questa Corte perviene valorizzando, innanzitutto, gli esiti delle indagini peritali. A pag. 8 della consulenza a firma del perito , si legge, infatti, che: la RO Persona_7
C4 viaggiava, per ammissione del suo conducente , a 90 km/h; la RO Controparte_5
C4 guidata dal , trovando la corsia su cui viaggiava occupata, deviava verso destra CP_5
e urtava tangenzialmente la AT TI;
a causa dell'impatto, la sua corsa si rallentava e veniva, quindi, tamponata dall'autoarticolato frattanto raggiunto.
Da tale ricostruzione, si desume che viaggiava sulla corsia di sorpasso Controparte_5
anziché quella di marcia, a velocità superiore rispetto a quella consentita (visto il limite di 80 km/h) ed effettuava una manovra repentina di cambio corsia.
Di contro, nulla emerge circa una ipotetica condotta di guida negligente del conducente dell'autocarro, il quale procedeva regolarmente sulla corsia di marcia a 75 km/h.
Tale dinamica, del resto, è coerente con quella riferita nell'immediatezza del sinistro da
[...]
, conducente dell'autocarro, alla Polstrada. Egli dichiarava, infatti, che: “…Viaggiavo Per_1 sulla corsia di marcia ad una velocità di circa 75 km/h. … Sopraggiungeva l'auto RO C4 sulla corsia di sorpasso, colpendo la nella parte posteriore sinistra. Dopo l'urto la Pt_2
macchina RO C4 si spostava con la parte posteriore nella mia corsia. Ho cercato di evitarla spostandomi verso destra, ma vista la distanza ravvicinata non ho potuto evitarla e
l'ho urtata nella parte posteriore destra con lo spigolo anteriore sinistro del mio autocarro.”
Diversamente, la versione prospettata dal nei propri scritti difensivi, secondo cui CP_5
la RO, spostatasi sulla corsia di destra per evitare la , sarebbe stata colpita Pt_2 dall'autoarticolato che viaggiava a forte velocità e senza rispettare le distanze di sicurezza
(e sarebbe stata sospinta proprio dall'autocarro verso la contro la quale andava, Pt_2
quindi, ad urtare) non è suffragata da alcun elemento probatorio.
Ed infatti, giova innanzitutto evidenziare come tale ricostruzione non trovi riscontro nemmeno nelle dichiarazioni rese dal alla Polstrada. Egli, infatti, riferiva una CP_5 dinamica diversa e, in particolare, analoga a quella riferita dal conducente dell'autocarro e accertata dal ctu. Affermava, infatti, che: “Viaggiavo in autostrada sulla corsia di sorpasso ad una velocità di circa 90 km/h … Si fermava sulla corsia di sorpasso (n.d.r. la AT TI guidata dall' ). In quel momento, vista la distanza ravvicinata, non potevo evitarla. Nella Pt_1 parte posteriore sinistra, poi, successivamente, sopraggiungeva l'autocarro che mi tamponava nella parte posteriore destra.”
Ancora, nemmeno i danni riportati dalla vettura RO C4 confortano la tesi sostenuta dal
. La vettura, infatti (oltre ai danni nella parte anteriore, causati dallo scontro con la CP_5
) risultava danneggiata nella sua parte posteriore soltanto a destra: se l'autocarro Pt_2
avesse urtato la RO quando questa si era già completamente portata sulla corsia di marcia (come pare suggerire il nei suoi atti difensivi), i danni avrebbero dovuto CP_5 interessare tutto il lato posteriore. Similmente, anche l'autocarro avrebbe dovuto riportare danni su tutta la parte anteriore e, invece, gli stessi interessavano soltanto il lato sinistro.
Pertanto, deve ritenersi esclusivamente responsabile del tamponamento, Controparte_5 poiché l'urto si verificò soltanto a causa della improvvisa invasione di corsia da parte della
RO (resa necessaria dall'impossibilità di arrestare tempestivamente il veicolo per la forte velocità), considerato, peraltro, che dagli atti non emerge alcuna violazione delle norme di comportamento previste per la circolazione dei veicoli da parte del conducente dell'autoarticolato.
18. In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di risarcimento spiegata da , reiterata con l'atto di appello, e CP Controparte_5 [...]
, in qualità di compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo RO C4, CP_8
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di di Controparte_7
€4.256 più iva, con due giorni di sosta tecnica.
Ai fini della quantificazione del danno, questa Corte ritiene di fare proprie le conclusioni del perito – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare –, il quale ha stimato i danni subiti dall'autocarro nella predetta somma, con due giorni di sosta tecnica.
Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto illecito (ossia al 27.01.2010) e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (Sez. Unite n. 1712/1995; Cass., n. 5795/2008 e n. 10634/2023).
Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati, invero, con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'an e a liquidare il quantum, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame (Cass., n.
9194/2020).
Sulla somma così determinata decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (in cui l'obbligazione di valuta si converte in obbligazione di valore) sino al soddisfo. Si riconosce, altresì, il diritto di – che ha formulato espressa domanda - Controparte_2
a vedersi restituito quanto eventualmente già versato in favore di . Controparte_5
19.Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
20.In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata e in ragione dell'effetto espansivo della riforma (art. 336 cpc), questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, con le precisazioni che seguono relativamente ai rapporti tra , HDI Assicurazioni e . Parte_1 TR
Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio lungo i due gradi di giudizio.
21.Quanto ai rapporti tra e , stante il Controparte_21 CP_9 CP_9
rigetto del gravame, la conferma della sentenza di primo grado comporta la conferma, altresì, della statuizione relativa alle spese di lite.
Per il secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 cpc, e HDI Assicurazioni Parte_1 devono essere condannati alla rifusione, in favore di , delle spese di TR
lite.
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è indeterminabile.
In applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 e in considerazione della complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte di appello e il cui valore sia compreso tra €52.000,01 e €260.000,00.
Facendo applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore di va liquidata la TR somma di € 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
22.Nei rapporti tra e HDI Assicurazioni (da un lato) e e Parte_1 Controparte_5 [...]
(dall'altro), le domande sono state accolte solo in parte. CP_8 Considerato che si trattava di domande articolate in più capi, può pervenirsi alla compensazione delle spese nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 cpc (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, Sez. Unite n. 32061/2022).
Nel resto, le spese devono essere sostenute da e dalla Controparte_5 Controparte_8
, in solido tra loro.
[...]
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Giova precisare che l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per
l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 35195/2022).
Con riferimento al primo grado di giudizio, il valore della controversia è di € 27.196,01.
In applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale e il cui valore sia compreso tra €26.000,01 e
€52.000,00.
Facendo applicazione dei valori medi, previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore di e di HDI Assicurazioni, va liquidata la somma, già Parte_1 ridotta della metà in virtù della compensazione nella misura del 50%, di € 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. In favore di deve essere riconosciuta, altresì, la somma di € 330,00 per esborsi (somma Parte_1
già ridotta della metà).
Con riferimento al secondo grado di giudizio, il valore della controversia è di € 86,49. In applicazione In applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte di appello e il cui valore sia compreso tra € 0,01 e € 1.100,00.
Facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore di , va liquidata la somma, già ridotta della metà in virtù Parte_1 della compensazione nella misura del 50%, di € 336,50 a titolo di compenso, € 388,50 per esborsi (somma già ridotta alla metà), oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa.
23. e sono tenuti al rimborso, in solido tra loro, delle Controparte_5 Controparte_8 spese di lite in favore di e ai sensi dell'art. 91 cpc. Controparte_7 Controparte_2
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è di €4.256,00.
Per il primo grado di giudizio, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi al tribunale e il cui valore sia compreso tra €1.100,01 e €5.200,00.
Facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Antonio Cavaliere (difensore di , dichiaratosi CP antistatario) e di , va liquidata la somma di € 2.552,00 per ciascuno, a Controparte_2
titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Per il secondo grado di giudizio, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte di appello e il cui valore sia compreso tra €1.100,01 e €5.200,00.
Facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, in favore dell'avv.to Antonio Cavaliere (difensore di , dichiaratosi CP antistatario) e di , va liquidata la somma di €2.915,00, per ciascuno, a Controparte_2
titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. In favore dell'avv.to Antonio Cavaliere deve essere riconosciuta, altresì, la somma di €147,00 per esborsi.
24.Pone, in via definitiva, le spese della ctu cinematica a carico, per il 50%, di Parte_1
e HDI, in solido tra loro, e, per il restante 50%, di e , Controparte_5 Controparte_8
in solido tra loro. 25.Pone, in via definitiva, le spese della ctu medico-legale a carico, per il 50%, di Pt_1
e HDI, in solido tra loro, e, per il restante 50%, di e
[...] Controparte_5 Controparte_8
, in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara la contumacia di e di;
Controparte_5 Controparte_22
B) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da , riforma, in parte, Parte_1 la sentenza del tribunale di Avellino n. 179, pubblicata il 27.01.2020, e, per l'effetto condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_8
della somma di € 86,49, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
C) rigetta nel resto l'appello proposto da;
Parte_1
D) accogliendo l'appello proposto da e l'appello incidentale adesivo proposto Controparte_7
da riforma, in parte, la sentenza del tribunale di Avellino n. 179, _18 pubblicata il 27.01.2020, e, per l'effetto:
-accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale Controparte_5
che coinvolse i veicoli RO C4 (tg. CX569JK) e (tg. DP224AJ, trainante Parte_8
rimorchio tg. AF41139);
-condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_4 della € 4.256 più iva, con due giorni di sosta tecnica, a titolo di risarcimento Controparte_7
del danno patrimoniale;
-condanna alla restituzione, in favore di di quanto da Controparte_5 _18
questa eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
E) conferma la condanna di e HDI Ass.ni, in solido, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del primo grado come liquidate nella sentenza del TR
tribunale di Avellino n. 179, pubblicata il 27.01.2020;
F) condanna e HDI Assicurazioni, in solido, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del secondo grado, liquidate nella somma di € TR
7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore di;
TR G) compensa le spese di lite nella misura della metà tra e HDI Assicurazioni Parte_1
(da un lato) e e (dall'altro) e pone a carico di Controparte_5 Controparte_4 CP_5
e , in solido, la restante parte, liquidando:
[...] Controparte_4
-quanto al primo grado:
1) la somma di € 3.808,00, per ciascuno, a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore di e HDI Assicurazioni;
Parte_1
2) la somma di € 330,00 per esborsi in favore di;
Parte_1
-quanto al secondo grado, la somma di € 336,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa ed € 388,50 per esborsi in favore di Pt_1
;
[...]
H) Condanna e , in solido, al pagamento: Controparte_5 Controparte_8
-quanto al primo grado, della somma di € 2.552,00, per ciascuno, a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore dell'avv.to Antonio
Cavaliere, difensore antistatario di e di;
Controparte_7 Controparte_2
-quanto al secondo grado:
1) della somma di €2.915, per ciascuno, a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore dell'avv.to Antonio Cavaliere, difensore antistatario di e di;
Controparte_7 Controparte_2
2) della somma di €147,00 per esborsi in favore di Controparte_7
I) pone in via definitiva le spese della ctu a firma del perito , nella misura del 50% Per_7
ciascuno, a carico di e (in solido, da un lato) e di Parte_1 CP_6 Controparte_5
e (in solido, dall'altro); Controparte_8
L) pone in via definitiva le spese della ctu a firma della dott.ssa , nella misura Persona_5
del 50% ciascuno, a carico di e in solido, da un lato) e di Parte_1 CP_6 CP_5
e (in solido, dall'altro).
[...] Controparte_8
osì deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.12.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini