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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12218/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI D'OPERA, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) il 01/01/1971, elettivamente domiciliato in Cesa (CE), alla Via
Pucccini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Bencivenga Giovanni (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] P_ C.F._3
Capua Vetere (CE) il 16/11/1973, elettivamente domiciliato in Frignano (CE), alla Via Edmondo De Amicis n. 28, presso lo studio dell'Avv. Di Cicco Antonio
(C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.
C. 1 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , P_ esponeva che: Parte_1
- l'istante è proprietario dell'autovettura d'epoca Ferrari 208 GTS tg.
FI/M66949;
- in data 10/01/2018 l'attore affidava il veicolo a , titolare P_
della ditta di autocarrozzeria “La Perfetta”, concordando l'esecuzione di opere di riparazione della carrozzeria da eseguire nel termine massimo di quattro mesi, per la complessiva somma di € 4.000,00, rispetto alla quale il versava due acconti per € 1.000,00 ciascuno;
T_
- completata la sola verniciatura della scocca, l'autovettura veniva accantonata, con parte degli interni e degli esterni smontati, in prossimità dell'officina ove venivano eseguita la verniciatura di altri veicoli, le cui particelle di polvere e vernici si depositavano sulla Ferrari attorea;
- a fine maggio 2018, decorso il termine concordato, le opere concordate non erano ancora state svolte;
- a fine agosto l'istante si recava presso l'autocarrozzeria, constatando che alcun ulteriore lavoro era stato eseguito e che la vettura era stata abbandonata in un cantinato dove, incompleta nel montaggio e priva di protezioni, assorbiva umidità deteriorandosi;
- in data 30/08/2018 l'attore ritirava il veicolo nello stato in cui si trovava;
- con giudizio n.R.G. 627/19 veniva promosso Accertamento Tecnico
Preventivo, nell'ambito del quale il CTU nominato riscontrava i danni lamentati dall'istante e quantificava i costi per il ripristino degli stessi in
€ 5.899,10.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di , P_ dichiarandolo esclusivo responsabile dei danni causati al veicolo di proprietà dell'istante; condannare il al pagamento della somma di € 11.455,75, di P_ cui € 5.899,10 per risarcimento dei danni al veicolo, € 2.000,00 quale restituzione dell'acconto versato, € 3.493,85 per le spese di CTU liquidate in sede di ATP ed
€ 48,80 per l'intervento del carro attrezzi al momento del ritiro del veicolo dalla carrozzeria;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze di lite del presente giudizio nonché del giudizio di ATP, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 16/03/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio
, deducendo che: P_
- il aveva rappresentato al di aver acquistato una vettura T_ P_
non marciante e di aver già fatto riparare i danni alla carrozzeria presso altra officina, per cui l'auto era già smontata, incompleta e internamente rovinata quando è stata affidata alla carrozzeria;
- l'attore chiedeva di effettuare soltanto una verniciatura esterna della scocca dell'auto (che non doveva riguardare i cofani, all'epoca mancanti), operazione per la quale fu concordata la somma di € 2.000,00, con un acconto di € 1.000,00 ed un saldo di ulteriori € 1.000,00, da corrispondere a lavori ultimati;
- nonostante vari solleciti a partire dalla fine del mese di aprile 2018, il non ritirava la propria auto nonostante non vi fossero altre T_ lavorazioni da eseguire;
- è inverosimile che per le prestazioni indicate in citazione sarebbe stato concordato un prezzo di € 4.000,00, trattandosi di opere per almeno €
10.000,00, mancando peraltro prova di un accordo scritto e della pattuizione di un termine per l'esecuzione delle opere;
- la CTU si basa su una falsa rappresentazione delle condizioni del veicolo al momento della consegna presso la carrozzeria;
- l'attore è comunque incorso nei termini di decadenza e prescrizione per la denunzia di difformità e vizi dell'opera prestata.
Concludeva, dunque, chiedendo di: rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
C. RURALE GENNARO 3 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Istruita la controversia ed escussi i testi indicati dalle parti, all'udienza del
23/04/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Sul merito.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. agiva in giudizio per la risoluzione del contratto stipulato con Parte_1
ed il risarcimento dei danni subiti a cagione dell'inadempimento P_ di quest'ultimo, deducendo di aver affidato all'autocarrozzeria di proprietà del convenuto il veicolo Ferrari 208 GTS tg. FI/M66949, concordando l'esecuzione di lavori di verniciatura, stuccatura, abrasivatura, smontaggio e rimontaggio di interni e esterni. Secondo la ricostruzione operata con l'atto introduttivo, non solo tali lavori non sarebbero stati completamente e correttamente eseguiti, ma il veicolo sarebbe stato conservato senza osservare le opportune cautele necessarie per evitarne il deterioramento e il verificarsi di danni derivanti dalle altre attività svolte dal convenuto.
In punto di diritto, va anzitutto premesso che appare inconferente il richiamo operato dalla difesa del Rurale in merito alla disciplina di cui all'art. 1668 c.c., disposizione che regola la materia dell'appalto e le ipotesi in cui il committente abbia chiesto non già la risoluzione del contratto, come nel caso di specie, bensì
“che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito”.
Nel caso di specie, peraltro, pare più opportuno discutere di contratto d'opera piuttosto che di appalto, giacché le risultanze probatorie in atti – e, segnatamente, le dichiarazioni testimoniali rese dai fratelli del convenuto – suggeriscono che le opere siano stato svolte dal Rurale nell'ambito di un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Ad ogni modo, privo di pregio giuridico appare anche il richiamo ai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 2226 c.c., applicabili nell'ipotesi in cui, una volta che l'opera sia stata ultimata e consegnata, il committente lamenti vizi
C. 4 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA o difformità. Per contro, quando l'inadempimento addebitato al prestatore riguardi non solo (e non tanto) l'omessa esecuzione dell'opera stessa, ma soprattutto la non corretta osservanza dell'obbligo accessorio di custodia, il termine di prescrizione breve di cui sopra non può ritenersi operativo, dovendo invece trovare applicazione quello ordinario decennale previsto dalla disciplina generale dell'inadempimento contrattuale.
Tale termine può ritenersi ampiamente rispettato, posto che il contratto d'opera
è stato stipulato il 10/01/2018, la prima richiesta risarcitoria è stata notificata il
05/10/2018 e il ricorso per l'Accertamento Tecnico Preventivo è stato depositato in data 21/01/2019.
Venendo dunque al caso di specie, pare evidente che il abbia agito ai T_ sensi dell'art. 1453 c.c., norma che, nell'ambito dei contratti con prestazioni corrispettive, consente ad una delle parti di chiedere la risoluzione del rapporto negoziale ed il risarcimento del danno laddove la controparte sia rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte. L'art. 1455 c.c. chiarisce altresì che il lamentato inadempimento deve aver assunto una rilevanza tale da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, non potendosi accogliere tale richiesta qualora l'inadempimento, avuto riguardo agli interessi delle parti, sia di scarsa importanza.
Come già brevemente anticipato, va altresì osservato che l'attore si doleva non solo dell'omessa esecuzione delle opere, ma anche e soprattutto dei danni riscontrati sul proprio veicolo a causa dell'omessa adozione delle dovute cautele nella custodia dello stesso. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche
l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito
o di cortesia” (cfr. Cass. n. 486/18).
Così inquadrata sul piano giuridico la vicenda che ci occupa, in punto di fatto si osserva che la ricostruzione della vicenda operata con l'atto introduttivo ha trovato pieno conforto nell'impianto probatorio agli atti.
C. RURALE 5 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Pacifica (oltre che documentalmente dimostrata) la proprietà del veicolo, è stata adeguatamente provata anche la stipula di un contratto d'opera tra le parti, avente ad oggetto alcune lavorazioni da realizzare sulla risultando invece CP_2 controversi sia l'ammontare del corrispettivo pattuito sia l'individuazione delle attività effettivamente commissionate. Mentre infatti il convenuto sosteneva che il prezzo pattuito sarebbe stato pari ad € 2.000,00 per la sola verniciatura, secondo l'attore il prezzo complessivo andrebbe individuato in € 4.000,00, somma richiesta per la “preparazione di stuccatura ed abrasivatura, la verniciatura di colore bianco pastello della intera superficie esterna ed interna compreso cofani e paraurti, smontaggio e rimontaggio di tutti i componenti di abbigliamento esterni ed interni” (cfr pag.
1 della citazione).
Orbene, preso atto dell'assenza di una prova scritta del predetto contratto e del rilascio da parte dei testi di dichiarazioni diametralmente opposte riguardo il contenuto delle attività concordate, va comunque evidenziato che le circostanze effettivamente necessarie ai fini della decisione sono state adeguatamente comprovate dal . La domanda attorea, invero, ha ad oggetto T_ esclusivamente la risoluzione del contratto per l'omessa diligente custodia, la restituzione delle somme già versate ed il risarcimento del danno verificatosi nel periodo in cui il veicolo è stato conservato presso l'autofficina, a nulla rilevando il corrispettivo complessivamente pattuito o la specifica individuazione delle opere commissionate.
Ebbene, è incontestato che il veicolo sia stato affidato all'officina nel corso del mese di gennaio 2018, così come è pacifico tra le parti che lo stesso sia stato ritirato dall'attore a fine agosto e che nel frattempo sia stato custodito dal carrozziere;
ancora, per stessa ammissione del convenuto, può ritenersi comprovato che l'attore abbia corrisposto al la complessiva cifra di € P_
2.000,00 per l'esecuzione del contratto d'opera stipulato, pagamento che,
d'altronde, si evince anche dagli assegni bancari versati in atti dal (cfr. T_ all.ti 2 e 3 della citazione).
Acclarata l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti nonché del parziale
C. RURALE GENNARO 6 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA pagamento del corrispettivo, va a questo punto osservato che all'esito dell'espletata istruttoria è emersa una grave negligenza da parte del Rurale per ciò che concerne l'adempimento dell'obbligo accessorio di custodire l'autovettura affidatagli.
Tanto si evince, in primo luogo, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti dall'attore (cfr. all.ti 1, 2 e 3 della seconda memoria istruttoria), che ritrae il veicolo nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'acquisto, dopo l'intervento di altra officina specializzata e, infine, dopo il periodo nel quale è stato affidato al Rurale. In particolare, tra gli allegati della perizia di parte prodotta dall'attore è presente il raffronto tra lo stato del veicolo prima e dopo la verniciatura effettuata dal convenuto, comparazione dalla quale emergono con chiarezza il deterioramento dei finimenti interni ed esterni nonché le gravi condizioni di incuria in cui è stato conservato presso l'officina.
A tal proposito, non coglie nel segno il convenuto laddove sostiene che tali riproduzioni fotografiche sarebbero del tutto inutilizzabili in quanto prive di data, considerato che le condizioni del veicolo prima e dopo l'affidamento all'autofficina del convenuto hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da e da , della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non è sorto motivo di dubitare benché dichiaratisi conoscenti o amici dell'attore.
Più nel dettaglio, ha chiarito che, prima della consegna al Rurale, Testimone_1
l'auto gli era stata affidata per eliminare alcune ammaccature, attività nel corso della cui esecuzione ha avuto modo di appurare che l'automobile “internamente era perfetta, non aveva nessun danno”. Secondo il teste, inoltre, gli interni mostravano soltanto i segni di usura che aveva modo di riconoscere nelle riproduzioni fotografiche del veicolo esibitegli nel corso dell'udienza, occasione in cui ha riconosciuto anche le condizioni del veicolo prima e dopo le opere da lui effettuate.
A sua volta, anche il confermava che l'auto era stata affidata al Tes_2 Tes_1 per la riparazione di un urto sulla parte anteriore destra e alcuni graffi, riconoscendo nelle fotografie in atti lo stato del veicolo al momento della consegna per l'esecuzione di tali opere e la condizione successiva a tali interventi. Ancora, il teste ha precisato di aver accompagnato l'attore a ritirare il veicolo presso l'autofficina del convenuto, constatando in prima persona come l'auto si trovasse “in una condizione pietosa”, poiché “non era custodita in un deposito bensì in un cantinato di terra battuta”; aggiungeva, infatti, che “la macchina stava rovinatissima sia all'interno che all'esterno rispetto a quando la aveva portata;
quando la abbiamo portata la macchina era in buono stato;
al ritiro i sedili erano strappati ed anche verniciati a causa dello spruzzo della vernice su altri veicoli;
anche il cruscotto era deteriorato”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 04/03/2023).
Per contro, inattendibili e contrastanti appaiono le deposizioni testimoniali rilasciate dai testi di parte convenuta, e , Testimone_3 Testimone_4 peraltro entrambi fratelli del convenuto e collaboratori nell'officina a conduzione familiare di proprietà di quest'ultimo.
Più in particolare, mentre, da un lato, riconosceva nei Testimone_3 fotogrammi allegati alla CTP attorea l'officina del fratello, sostenendo laconicamente di riconoscere “le condizioni del veicolo quando è stato portato all'officina
e durante la lavorazione”, dall'altro lato, affermava di non Testimone_4 riconoscere “nei fotogrammi in atti di parte attrice l'officina di mio fratello né l'operaio raffigurato” (peraltro dapprima riferendo che “oltre me e mio fratello non lavorava nessun altro nell'officina”, salvo poi precisare che vi “lavorava anche l'altro mio fratello di nome ). Tes_3
Pur non volendo considerare tale evidente contraddizione, i testi di parte convenuta sono stati imprecisi anche in merito alle componenti dell'auto che sarebbero state mancanti, asserendo, ad esempio, che l'auto sarebbe stata consegnata presso l'officina sprovvista di cofani e paraurti, invece chiaramente rappresentati nelle riproduzioni fotografiche che lo stesso ha Testimone_3 riconosciuto.
Alla luce di quanto finora affermato, deve essere dichiarata la responsabilità di nella produzione dei danni dedotti e documentati da P_ T_
condotta che integra un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e
[...]
CAPALDO NICOLA C. RURALE GENNARO 8 N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1455 c.c., giustificando dunque la declaratoria della risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti e la restituzione del corrispettivo di € 2.000,00 versato in esecuzione dello stesso dall'attore.
Si rende a questo punto necessario individuare e quantificare i danni lamentati ai fini del risarcimento, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Ing. , certamente condivisibili in Persona_1 considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha infatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine svolta possono dunque trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra i danni lamentati e la non diligente custodia del veicolo da parte del convenuto.
Accuratamente ispezionato il veicolo e premesso che la riporta anche CP_2 imperfezioni alla carrozzeria e al telaio da attribuirsi a lavorazioni effettuate presso una diversa officina, il Consulente acclarava che “all'interno dell'abitacolo si rilevava il diffuso deterioramento dello strato di rivestimento interno (tipicamente non visibile in quanto sottostante ai tappeti ed altri rivestimenti)”, rilevando “il cattivo stato di conservazione del rivestimento in pelle dei sedili, mobiletto centrale e plancia ove, in particolare, si rilevava la perdita dell'intensità e brillantezza del colore del pellame”; di tali danni veniva altresì fornito riscontro fotografico, attraverso il raffronto tra le immagini ritraenti il veicolo prima e dopo l'intervento operato dal (cfr. pagg. 31 P_ della CTU).
Oltre a tali rilievi, l'Ausiliario riscontrava anche alcune imperfezioni nella verniciatura della scocca nonché l'opacizzazione dei cristalli del veicolo, dovuta, presumibilmente, all'azione di aeriformi industriali o da verniciatura.
Così accertati i danni, e premesso che gli stessi “sono da ritenersi compatibili con
l'affidamento del veicolo all'officina Rurale”, l'Ing. procedeva ad elencare Per_1 analiticamente le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni dell'autovettura, il cui costo veniva quantificato in complessivi € 4.835,33, oltre
CAPALDO NICOLA C. RURALE GENNARO 9 N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA IVA.
Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento (10/01/2018) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'evento sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, 10/01/2018 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Maggio 2025 = 121,2) consultabile sul sito web dell'ISTAT
CAPALDO NICOLA C. 10 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
In definitiva, tale somma andrà posta a carico di parte convenuta, unitamente alle spese sostenute nel corso del giudizio dell'ATP (ivi incluse quelle relative alla CTU in tale sede espletata), al rimborso degli € 2.000,00 versati in esecuzione del contratto risolto nonché degli € 48,80 pagati per il ritiro del veicolo dall'officina a mezzo carro attrezzi.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto dello scaglione sino ad € 26.000,00, secondo i parametri minimi in considerazione del valore della controversia, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in sede di
ATP (Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere da P_
le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in
[...] forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 12218/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI D'OPERA, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 P_ provvede:
C. RURALE GENNARO 11 Email_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti;
2. condanna al risarcimento del danno, in favore di P_
, per la somma di € 4.835,33, oltre IVA, rivalutazione Parte_1
e interessi, come in parte motiva, nonché per la somma di € 48,80, quale rimborso degli esborsi sostenuti per il ritiro del veicolo;
3. condanna alla restituzione, in favore di P_ T_
, della somma di € 2.000,00 quale corrispettivo del contratto
[...] risolto;
4. condanna al pagamento, in favore di P_ T_
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in € 278,28 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
5. condanna al pagamento, in favore di P_ T_
, delle spese di lite del giudizio di ATP, che si liquidano in €
[...]
145,50 per esborsi ed € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
6. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in sede di ATP, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con il conseguente diritto dell'attore di P_ ripetere dal convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. RURALE GENNARO 12 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Parte_2
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Parte_2
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12218/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI
CONTRATTI D'OPERA, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) il 01/01/1971, elettivamente domiciliato in Cesa (CE), alla Via
Pucccini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Bencivenga Giovanni (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] P_ C.F._3
Capua Vetere (CE) il 16/11/1973, elettivamente domiciliato in Frignano (CE), alla Via Edmondo De Amicis n. 28, presso lo studio dell'Avv. Di Cicco Antonio
(C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.
C. 1 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , P_ esponeva che: Parte_1
- l'istante è proprietario dell'autovettura d'epoca Ferrari 208 GTS tg.
FI/M66949;
- in data 10/01/2018 l'attore affidava il veicolo a , titolare P_
della ditta di autocarrozzeria “La Perfetta”, concordando l'esecuzione di opere di riparazione della carrozzeria da eseguire nel termine massimo di quattro mesi, per la complessiva somma di € 4.000,00, rispetto alla quale il versava due acconti per € 1.000,00 ciascuno;
T_
- completata la sola verniciatura della scocca, l'autovettura veniva accantonata, con parte degli interni e degli esterni smontati, in prossimità dell'officina ove venivano eseguita la verniciatura di altri veicoli, le cui particelle di polvere e vernici si depositavano sulla Ferrari attorea;
- a fine maggio 2018, decorso il termine concordato, le opere concordate non erano ancora state svolte;
- a fine agosto l'istante si recava presso l'autocarrozzeria, constatando che alcun ulteriore lavoro era stato eseguito e che la vettura era stata abbandonata in un cantinato dove, incompleta nel montaggio e priva di protezioni, assorbiva umidità deteriorandosi;
- in data 30/08/2018 l'attore ritirava il veicolo nello stato in cui si trovava;
- con giudizio n.R.G. 627/19 veniva promosso Accertamento Tecnico
Preventivo, nell'ambito del quale il CTU nominato riscontrava i danni lamentati dall'istante e quantificava i costi per il ripristino degli stessi in
€ 5.899,10.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento di , P_ dichiarandolo esclusivo responsabile dei danni causati al veicolo di proprietà dell'istante; condannare il al pagamento della somma di € 11.455,75, di P_ cui € 5.899,10 per risarcimento dei danni al veicolo, € 2.000,00 quale restituzione dell'acconto versato, € 3.493,85 per le spese di CTU liquidate in sede di ATP ed
€ 48,80 per l'intervento del carro attrezzi al momento del ritiro del veicolo dalla carrozzeria;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze di lite del presente giudizio nonché del giudizio di ATP, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 16/03/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio
, deducendo che: P_
- il aveva rappresentato al di aver acquistato una vettura T_ P_
non marciante e di aver già fatto riparare i danni alla carrozzeria presso altra officina, per cui l'auto era già smontata, incompleta e internamente rovinata quando è stata affidata alla carrozzeria;
- l'attore chiedeva di effettuare soltanto una verniciatura esterna della scocca dell'auto (che non doveva riguardare i cofani, all'epoca mancanti), operazione per la quale fu concordata la somma di € 2.000,00, con un acconto di € 1.000,00 ed un saldo di ulteriori € 1.000,00, da corrispondere a lavori ultimati;
- nonostante vari solleciti a partire dalla fine del mese di aprile 2018, il non ritirava la propria auto nonostante non vi fossero altre T_ lavorazioni da eseguire;
- è inverosimile che per le prestazioni indicate in citazione sarebbe stato concordato un prezzo di € 4.000,00, trattandosi di opere per almeno €
10.000,00, mancando peraltro prova di un accordo scritto e della pattuizione di un termine per l'esecuzione delle opere;
- la CTU si basa su una falsa rappresentazione delle condizioni del veicolo al momento della consegna presso la carrozzeria;
- l'attore è comunque incorso nei termini di decadenza e prescrizione per la denunzia di difformità e vizi dell'opera prestata.
Concludeva, dunque, chiedendo di: rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
C. RURALE GENNARO 3 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Istruita la controversia ed escussi i testi indicati dalle parti, all'udienza del
23/04/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Sul merito.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. agiva in giudizio per la risoluzione del contratto stipulato con Parte_1
ed il risarcimento dei danni subiti a cagione dell'inadempimento P_ di quest'ultimo, deducendo di aver affidato all'autocarrozzeria di proprietà del convenuto il veicolo Ferrari 208 GTS tg. FI/M66949, concordando l'esecuzione di lavori di verniciatura, stuccatura, abrasivatura, smontaggio e rimontaggio di interni e esterni. Secondo la ricostruzione operata con l'atto introduttivo, non solo tali lavori non sarebbero stati completamente e correttamente eseguiti, ma il veicolo sarebbe stato conservato senza osservare le opportune cautele necessarie per evitarne il deterioramento e il verificarsi di danni derivanti dalle altre attività svolte dal convenuto.
In punto di diritto, va anzitutto premesso che appare inconferente il richiamo operato dalla difesa del Rurale in merito alla disciplina di cui all'art. 1668 c.c., disposizione che regola la materia dell'appalto e le ipotesi in cui il committente abbia chiesto non già la risoluzione del contratto, come nel caso di specie, bensì
“che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito”.
Nel caso di specie, peraltro, pare più opportuno discutere di contratto d'opera piuttosto che di appalto, giacché le risultanze probatorie in atti – e, segnatamente, le dichiarazioni testimoniali rese dai fratelli del convenuto – suggeriscono che le opere siano stato svolte dal Rurale nell'ambito di un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Ad ogni modo, privo di pregio giuridico appare anche il richiamo ai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 2226 c.c., applicabili nell'ipotesi in cui, una volta che l'opera sia stata ultimata e consegnata, il committente lamenti vizi
C. 4 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA o difformità. Per contro, quando l'inadempimento addebitato al prestatore riguardi non solo (e non tanto) l'omessa esecuzione dell'opera stessa, ma soprattutto la non corretta osservanza dell'obbligo accessorio di custodia, il termine di prescrizione breve di cui sopra non può ritenersi operativo, dovendo invece trovare applicazione quello ordinario decennale previsto dalla disciplina generale dell'inadempimento contrattuale.
Tale termine può ritenersi ampiamente rispettato, posto che il contratto d'opera
è stato stipulato il 10/01/2018, la prima richiesta risarcitoria è stata notificata il
05/10/2018 e il ricorso per l'Accertamento Tecnico Preventivo è stato depositato in data 21/01/2019.
Venendo dunque al caso di specie, pare evidente che il abbia agito ai T_ sensi dell'art. 1453 c.c., norma che, nell'ambito dei contratti con prestazioni corrispettive, consente ad una delle parti di chiedere la risoluzione del rapporto negoziale ed il risarcimento del danno laddove la controparte sia rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte. L'art. 1455 c.c. chiarisce altresì che il lamentato inadempimento deve aver assunto una rilevanza tale da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, non potendosi accogliere tale richiesta qualora l'inadempimento, avuto riguardo agli interessi delle parti, sia di scarsa importanza.
Come già brevemente anticipato, va altresì osservato che l'attore si doleva non solo dell'omessa esecuzione delle opere, ma anche e soprattutto dei danni riscontrati sul proprio veicolo a causa dell'omessa adozione delle dovute cautele nella custodia dello stesso. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche
l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito
o di cortesia” (cfr. Cass. n. 486/18).
Così inquadrata sul piano giuridico la vicenda che ci occupa, in punto di fatto si osserva che la ricostruzione della vicenda operata con l'atto introduttivo ha trovato pieno conforto nell'impianto probatorio agli atti.
C. RURALE 5 Parte_1 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Pacifica (oltre che documentalmente dimostrata) la proprietà del veicolo, è stata adeguatamente provata anche la stipula di un contratto d'opera tra le parti, avente ad oggetto alcune lavorazioni da realizzare sulla risultando invece CP_2 controversi sia l'ammontare del corrispettivo pattuito sia l'individuazione delle attività effettivamente commissionate. Mentre infatti il convenuto sosteneva che il prezzo pattuito sarebbe stato pari ad € 2.000,00 per la sola verniciatura, secondo l'attore il prezzo complessivo andrebbe individuato in € 4.000,00, somma richiesta per la “preparazione di stuccatura ed abrasivatura, la verniciatura di colore bianco pastello della intera superficie esterna ed interna compreso cofani e paraurti, smontaggio e rimontaggio di tutti i componenti di abbigliamento esterni ed interni” (cfr pag.
1 della citazione).
Orbene, preso atto dell'assenza di una prova scritta del predetto contratto e del rilascio da parte dei testi di dichiarazioni diametralmente opposte riguardo il contenuto delle attività concordate, va comunque evidenziato che le circostanze effettivamente necessarie ai fini della decisione sono state adeguatamente comprovate dal . La domanda attorea, invero, ha ad oggetto T_ esclusivamente la risoluzione del contratto per l'omessa diligente custodia, la restituzione delle somme già versate ed il risarcimento del danno verificatosi nel periodo in cui il veicolo è stato conservato presso l'autofficina, a nulla rilevando il corrispettivo complessivamente pattuito o la specifica individuazione delle opere commissionate.
Ebbene, è incontestato che il veicolo sia stato affidato all'officina nel corso del mese di gennaio 2018, così come è pacifico tra le parti che lo stesso sia stato ritirato dall'attore a fine agosto e che nel frattempo sia stato custodito dal carrozziere;
ancora, per stessa ammissione del convenuto, può ritenersi comprovato che l'attore abbia corrisposto al la complessiva cifra di € P_
2.000,00 per l'esecuzione del contratto d'opera stipulato, pagamento che,
d'altronde, si evince anche dagli assegni bancari versati in atti dal (cfr. T_ all.ti 2 e 3 della citazione).
Acclarata l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti nonché del parziale
C. RURALE GENNARO 6 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA pagamento del corrispettivo, va a questo punto osservato che all'esito dell'espletata istruttoria è emersa una grave negligenza da parte del Rurale per ciò che concerne l'adempimento dell'obbligo accessorio di custodire l'autovettura affidatagli.
Tanto si evince, in primo luogo, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti dall'attore (cfr. all.ti 1, 2 e 3 della seconda memoria istruttoria), che ritrae il veicolo nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'acquisto, dopo l'intervento di altra officina specializzata e, infine, dopo il periodo nel quale è stato affidato al Rurale. In particolare, tra gli allegati della perizia di parte prodotta dall'attore è presente il raffronto tra lo stato del veicolo prima e dopo la verniciatura effettuata dal convenuto, comparazione dalla quale emergono con chiarezza il deterioramento dei finimenti interni ed esterni nonché le gravi condizioni di incuria in cui è stato conservato presso l'officina.
A tal proposito, non coglie nel segno il convenuto laddove sostiene che tali riproduzioni fotografiche sarebbero del tutto inutilizzabili in quanto prive di data, considerato che le condizioni del veicolo prima e dopo l'affidamento all'autofficina del convenuto hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da e da , della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non è sorto motivo di dubitare benché dichiaratisi conoscenti o amici dell'attore.
Più nel dettaglio, ha chiarito che, prima della consegna al Rurale, Testimone_1
l'auto gli era stata affidata per eliminare alcune ammaccature, attività nel corso della cui esecuzione ha avuto modo di appurare che l'automobile “internamente era perfetta, non aveva nessun danno”. Secondo il teste, inoltre, gli interni mostravano soltanto i segni di usura che aveva modo di riconoscere nelle riproduzioni fotografiche del veicolo esibitegli nel corso dell'udienza, occasione in cui ha riconosciuto anche le condizioni del veicolo prima e dopo le opere da lui effettuate.
A sua volta, anche il confermava che l'auto era stata affidata al Tes_2 Tes_1 per la riparazione di un urto sulla parte anteriore destra e alcuni graffi, riconoscendo nelle fotografie in atti lo stato del veicolo al momento della consegna per l'esecuzione di tali opere e la condizione successiva a tali interventi. Ancora, il teste ha precisato di aver accompagnato l'attore a ritirare il veicolo presso l'autofficina del convenuto, constatando in prima persona come l'auto si trovasse “in una condizione pietosa”, poiché “non era custodita in un deposito bensì in un cantinato di terra battuta”; aggiungeva, infatti, che “la macchina stava rovinatissima sia all'interno che all'esterno rispetto a quando la aveva portata;
quando la abbiamo portata la macchina era in buono stato;
al ritiro i sedili erano strappati ed anche verniciati a causa dello spruzzo della vernice su altri veicoli;
anche il cruscotto era deteriorato”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 04/03/2023).
Per contro, inattendibili e contrastanti appaiono le deposizioni testimoniali rilasciate dai testi di parte convenuta, e , Testimone_3 Testimone_4 peraltro entrambi fratelli del convenuto e collaboratori nell'officina a conduzione familiare di proprietà di quest'ultimo.
Più in particolare, mentre, da un lato, riconosceva nei Testimone_3 fotogrammi allegati alla CTP attorea l'officina del fratello, sostenendo laconicamente di riconoscere “le condizioni del veicolo quando è stato portato all'officina
e durante la lavorazione”, dall'altro lato, affermava di non Testimone_4 riconoscere “nei fotogrammi in atti di parte attrice l'officina di mio fratello né l'operaio raffigurato” (peraltro dapprima riferendo che “oltre me e mio fratello non lavorava nessun altro nell'officina”, salvo poi precisare che vi “lavorava anche l'altro mio fratello di nome ). Tes_3
Pur non volendo considerare tale evidente contraddizione, i testi di parte convenuta sono stati imprecisi anche in merito alle componenti dell'auto che sarebbero state mancanti, asserendo, ad esempio, che l'auto sarebbe stata consegnata presso l'officina sprovvista di cofani e paraurti, invece chiaramente rappresentati nelle riproduzioni fotografiche che lo stesso ha Testimone_3 riconosciuto.
Alla luce di quanto finora affermato, deve essere dichiarata la responsabilità di nella produzione dei danni dedotti e documentati da P_ T_
condotta che integra un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e
[...]
CAPALDO NICOLA C. RURALE GENNARO 8 N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1455 c.c., giustificando dunque la declaratoria della risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti e la restituzione del corrispettivo di € 2.000,00 versato in esecuzione dello stesso dall'attore.
Si rende a questo punto necessario individuare e quantificare i danni lamentati ai fini del risarcimento, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Ing. , certamente condivisibili in Persona_1 considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha infatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine svolta possono dunque trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra i danni lamentati e la non diligente custodia del veicolo da parte del convenuto.
Accuratamente ispezionato il veicolo e premesso che la riporta anche CP_2 imperfezioni alla carrozzeria e al telaio da attribuirsi a lavorazioni effettuate presso una diversa officina, il Consulente acclarava che “all'interno dell'abitacolo si rilevava il diffuso deterioramento dello strato di rivestimento interno (tipicamente non visibile in quanto sottostante ai tappeti ed altri rivestimenti)”, rilevando “il cattivo stato di conservazione del rivestimento in pelle dei sedili, mobiletto centrale e plancia ove, in particolare, si rilevava la perdita dell'intensità e brillantezza del colore del pellame”; di tali danni veniva altresì fornito riscontro fotografico, attraverso il raffronto tra le immagini ritraenti il veicolo prima e dopo l'intervento operato dal (cfr. pagg. 31 P_ della CTU).
Oltre a tali rilievi, l'Ausiliario riscontrava anche alcune imperfezioni nella verniciatura della scocca nonché l'opacizzazione dei cristalli del veicolo, dovuta, presumibilmente, all'azione di aeriformi industriali o da verniciatura.
Così accertati i danni, e premesso che gli stessi “sono da ritenersi compatibili con
l'affidamento del veicolo all'officina Rurale”, l'Ing. procedeva ad elencare Per_1 analiticamente le lavorazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni dell'autovettura, il cui costo veniva quantificato in complessivi € 4.835,33, oltre
CAPALDO NICOLA C. RURALE GENNARO 9 N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA IVA.
Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento (10/01/2018) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'evento sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, 10/01/2018 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Maggio 2025 = 121,2) consultabile sul sito web dell'ISTAT
CAPALDO NICOLA C. 10 P_
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 10 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
In definitiva, tale somma andrà posta a carico di parte convenuta, unitamente alle spese sostenute nel corso del giudizio dell'ATP (ivi incluse quelle relative alla CTU in tale sede espletata), al rimborso degli € 2.000,00 versati in esecuzione del contratto risolto nonché degli € 48,80 pagati per il ritiro del veicolo dall'officina a mezzo carro attrezzi.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto dello scaglione sino ad € 26.000,00, secondo i parametri minimi in considerazione del valore della controversia, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in sede di
ATP (Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere da P_
le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in
[...] forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 12218/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI D'OPERA, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 P_ provvede:
C. RURALE GENNARO 11 Email_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti;
2. condanna al risarcimento del danno, in favore di P_
, per la somma di € 4.835,33, oltre IVA, rivalutazione Parte_1
e interessi, come in parte motiva, nonché per la somma di € 48,80, quale rimborso degli esborsi sostenuti per il ritiro del veicolo;
3. condanna alla restituzione, in favore di P_ T_
, della somma di € 2.000,00 quale corrispettivo del contratto
[...] risolto;
4. condanna al pagamento, in favore di P_ T_
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in € 278,28 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
5. condanna al pagamento, in favore di P_ T_
, delle spese di lite del giudizio di ATP, che si liquidano in €
[...]
145,50 per esborsi ed € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
6. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in sede di ATP, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con il conseguente diritto dell'attore di P_ ripetere dal convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. RURALE GENNARO 12 Parte_1
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Parte_2
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Parte_2
N.R.G. 12218/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA