Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10664/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. VOLPE FRANCESCO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere), ha depositato in data 29.08.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità ex
L. 118/1971, nonché dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (13.05.2022) o, in via subordinata, da quella ritenuta di giustizia, oltre spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda in CP_1 quanto inammissibile e infondata.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito, occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971, prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Quanto all'indennità di accompagnamento, giova rammentare che la legge n.
18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, anche a seguito dei chiarimenti resi in seno al giudizio di merito, ha accertato che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex L. 118/1971, nonché dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (maggio 2022).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie della ricorrente al momento della visita peritale. Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che – in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase , quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento… La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica… ove
l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda – che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità ex L.
118/1971, nonché dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (maggio 2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali – liquidate complessivamente con riferimento sia alla fase dell'accertamento tecnico preventivo sia a quella di merito ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come da dispositivo – vengono poste a carico dell secondo soccombenza. CP_1
Anche le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa
– vengono poste definitivamente a carico dell secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità ex L. 118/1971, nonché dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (maggio 2022);
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli