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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Stefano Scarafoni Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Isabella Nelli e Guido Ciminello Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato il 7 luglio
2023 conveniva in giudizio l' esponendo di avere lavorato alle Parte_1 CP_1 dipendenze di con contratto a tempo parziale dal 21 gennaio 2017 al 19 Parte_2 dicembre 2018 e che alla cessazione del rapporto era rimasta creditrice dell'importo di €
1.992,94 a titolo di t.f.r., come emergeva dal contenuto del CUD per il 2019 ritualmente rilasciato;
di avere ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4886/2020 emesso dal Tribunale di
Roma a carico di er il pagamento della somma indicata oltre accessori di legge, Pt_2 senza riuscire a recuperare alcunché, nemmeno a seguito del pignoramento tentato presso
Pag. 1 di 5 la sede legale;
che neppure l'istanza di fallimento presentata unitamente ad altri ex dipendenti aveva sortito esito positivo, in quanto il Tribunale di Roma l'aveva respinta perché la società risultava cancellata da oltre un anno e priva di beni aggredibili in Italia, alla luce della sua incorporazione da parte prima di e quindi da parte di CP_2
avente sede nel Delaware (U.S.A.); di avere comunque tentato la notifica Controparte_3 internazionale di una diffida ad adempiere presso la sede di quest'ultima, sempre con esito negativo, in quanto all'indirizzo indicato non risultava esistente alcuna struttura aziendale, ma solo un fermo posta generico;
che alla luce della rilevata mancanza di beni mobili o immobili aggredibili, aveva presentato domanda di intervento al Fondo di garanzia dell' nella data del 12 marzo 2021, ottenendo un rigetto da parte CP_1 dell'istituto.
Ricordati i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, concludeva richiedendo la condanna dell' al pagamento della citata somma di € 1.992,94 a titolo di t.f.r. non CP_1 versato, oltre accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 402/2024, depositata il 5 marzo 2024, che respingeva il ricorso compensando le spese processuali, rilevando la carenza di un valido titolo esecutivo, non integrandolo il decreto ingiuntivo ottenuto stante la già avvenuta (e conosciuta dalla lavoratrice) cancellazione della società dal
Registro delle imprese, né il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, non essendo neanche state evocate in giudizio le società incorporanti, con assorbimento delle questioni riguardanti la antieconomicità e aleatorietà dell'azione esecutiva.
Con atto depositato il 19 marzo 2024 la proponeva immediato appello, affidato Pt_1 ad un unico e articolato motivo, con il quale censurava la sentenza per “errata ed illogica motivazione sul punto decisivo della controversia”.
Nel caso di specie non sarebbero stati adeguatamente valutati i seguenti elementi:
- la sentenza che ha rigettato l'istanza di fallimento sia della he della Pt_2 CP_3 dava atto che tutti i crediti degli istanti erano documentalmente provati, dunque, ad avviso dell'appellante, erano stati coinvolti i soci della società cessata e l'incorporante;
- il CUD proveniva dalla sola ed era relativo a un rapporto sorto in Italia e Pt_2 regolato dalla legge italiana;
Pag. 2 di 5 - nella sentenza che rigettava l'istanza di dichiarare il fallimento si leggeva che il credito dei lavoratori era provato;
- la normativa comunitaria invita l'operatore a valutare la situazione in un'ottica di garanzia del lavoratore e la legge di attuazione prevede l'intervento del Fondo anche quando siano coinvolte imprese costituite secondo il diritto di almeno due Stati membri, né l'art. 2504-bis c.c. può essere strumentalizzato dalle società, tramite fusione con società extra-UE, al fine di eludere le proprie obbligazioni;
- molti colleghi dell'appellante avevano viste accolte analoghe richieste dal Tribunale di
Roma e la Corte di Appello si era più volte espressa nel medesimo senso;
- la carenza di giurisdizione, sancita anche dalla sentenza declinatoria dell'istanza di fallimento, non poteva permettere di eseguire una procedura concorsuale nel nostro territorio, essendo di per sé indice di insolvenza;
mentre l'esecuzione fuori dall'UE era del tutto antieconomica, avuto riguardo all'importo del credito;
- gli USA non avevano aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere per cui sentenze e decreti ingiuntivi italiani non avevano ivi alcun effetto;
- la in quanto società con sede nel Delaware non sarebbe stata, in ogni caso, CP_3 assoggettabile a fallimento;
- la fusione per incorporazione della ella (poi incorporata a sua volta nella Pt_2 CP_2
era avvenuta ad appena tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
CP_3
- non erano emersi elementi idonei ad ipotizzare che la avesse beni aggredibili CP_3 in Italia con l'azione esecutiva;
- la Cassazione aveva più volte ribadito (ad es. n. 9108/2007) che la necessaria dimostrazione dell'insolvenza trovava un limite nell'ipotesi in cui il lavoratore si fosse adoperato in base ad un canone di ordinaria diligenza e i costi di una eventuale azione esecutiva da intraprendere superassero quelli del credito o questa si appalesasse aleatoria o comunque risultasse acquisita la prova della insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Rilevata la mancata prova della notifica dell'appello all' all'udienza del 28 CP_1 maggio 2025 la parte appellante ha richiesto un termine per provvedere al relativo deposito. All'udienza odierna il procuratore della parte appellante ha comunicato di non avere rinvenuto la notifica in questione, richiedendo di essere autorizzato alla sua rinnovazione.
Pag. 3 di 5 All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
402/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
Pag. 4 di 5 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Stefano Scarafoni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Stefano Scarafoni Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Isabella Nelli e Guido Ciminello Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato il 7 luglio
2023 conveniva in giudizio l' esponendo di avere lavorato alle Parte_1 CP_1 dipendenze di con contratto a tempo parziale dal 21 gennaio 2017 al 19 Parte_2 dicembre 2018 e che alla cessazione del rapporto era rimasta creditrice dell'importo di €
1.992,94 a titolo di t.f.r., come emergeva dal contenuto del CUD per il 2019 ritualmente rilasciato;
di avere ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4886/2020 emesso dal Tribunale di
Roma a carico di er il pagamento della somma indicata oltre accessori di legge, Pt_2 senza riuscire a recuperare alcunché, nemmeno a seguito del pignoramento tentato presso
Pag. 1 di 5 la sede legale;
che neppure l'istanza di fallimento presentata unitamente ad altri ex dipendenti aveva sortito esito positivo, in quanto il Tribunale di Roma l'aveva respinta perché la società risultava cancellata da oltre un anno e priva di beni aggredibili in Italia, alla luce della sua incorporazione da parte prima di e quindi da parte di CP_2
avente sede nel Delaware (U.S.A.); di avere comunque tentato la notifica Controparte_3 internazionale di una diffida ad adempiere presso la sede di quest'ultima, sempre con esito negativo, in quanto all'indirizzo indicato non risultava esistente alcuna struttura aziendale, ma solo un fermo posta generico;
che alla luce della rilevata mancanza di beni mobili o immobili aggredibili, aveva presentato domanda di intervento al Fondo di garanzia dell' nella data del 12 marzo 2021, ottenendo un rigetto da parte CP_1 dell'istituto.
Ricordati i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, concludeva richiedendo la condanna dell' al pagamento della citata somma di € 1.992,94 a titolo di t.f.r. non CP_1 versato, oltre accessori di legge e spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 402/2024, depositata il 5 marzo 2024, che respingeva il ricorso compensando le spese processuali, rilevando la carenza di un valido titolo esecutivo, non integrandolo il decreto ingiuntivo ottenuto stante la già avvenuta (e conosciuta dalla lavoratrice) cancellazione della società dal
Registro delle imprese, né il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, non essendo neanche state evocate in giudizio le società incorporanti, con assorbimento delle questioni riguardanti la antieconomicità e aleatorietà dell'azione esecutiva.
Con atto depositato il 19 marzo 2024 la proponeva immediato appello, affidato Pt_1 ad un unico e articolato motivo, con il quale censurava la sentenza per “errata ed illogica motivazione sul punto decisivo della controversia”.
Nel caso di specie non sarebbero stati adeguatamente valutati i seguenti elementi:
- la sentenza che ha rigettato l'istanza di fallimento sia della he della Pt_2 CP_3 dava atto che tutti i crediti degli istanti erano documentalmente provati, dunque, ad avviso dell'appellante, erano stati coinvolti i soci della società cessata e l'incorporante;
- il CUD proveniva dalla sola ed era relativo a un rapporto sorto in Italia e Pt_2 regolato dalla legge italiana;
Pag. 2 di 5 - nella sentenza che rigettava l'istanza di dichiarare il fallimento si leggeva che il credito dei lavoratori era provato;
- la normativa comunitaria invita l'operatore a valutare la situazione in un'ottica di garanzia del lavoratore e la legge di attuazione prevede l'intervento del Fondo anche quando siano coinvolte imprese costituite secondo il diritto di almeno due Stati membri, né l'art. 2504-bis c.c. può essere strumentalizzato dalle società, tramite fusione con società extra-UE, al fine di eludere le proprie obbligazioni;
- molti colleghi dell'appellante avevano viste accolte analoghe richieste dal Tribunale di
Roma e la Corte di Appello si era più volte espressa nel medesimo senso;
- la carenza di giurisdizione, sancita anche dalla sentenza declinatoria dell'istanza di fallimento, non poteva permettere di eseguire una procedura concorsuale nel nostro territorio, essendo di per sé indice di insolvenza;
mentre l'esecuzione fuori dall'UE era del tutto antieconomica, avuto riguardo all'importo del credito;
- gli USA non avevano aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere per cui sentenze e decreti ingiuntivi italiani non avevano ivi alcun effetto;
- la in quanto società con sede nel Delaware non sarebbe stata, in ogni caso, CP_3 assoggettabile a fallimento;
- la fusione per incorporazione della ella (poi incorporata a sua volta nella Pt_2 CP_2
era avvenuta ad appena tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
CP_3
- non erano emersi elementi idonei ad ipotizzare che la avesse beni aggredibili CP_3 in Italia con l'azione esecutiva;
- la Cassazione aveva più volte ribadito (ad es. n. 9108/2007) che la necessaria dimostrazione dell'insolvenza trovava un limite nell'ipotesi in cui il lavoratore si fosse adoperato in base ad un canone di ordinaria diligenza e i costi di una eventuale azione esecutiva da intraprendere superassero quelli del credito o questa si appalesasse aleatoria o comunque risultasse acquisita la prova della insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Rilevata la mancata prova della notifica dell'appello all' all'udienza del 28 CP_1 maggio 2025 la parte appellante ha richiesto un termine per provvedere al relativo deposito. All'udienza odierna il procuratore della parte appellante ha comunicato di non avere rinvenuto la notifica in questione, richiedendo di essere autorizzato alla sua rinnovazione.
Pag. 3 di 5 All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
402/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
Pag. 4 di 5 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Stefano Scarafoni
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