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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281
sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1890/2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 7, presso lo studio dell'Avv. SILVIA MARIONI
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, allegato all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Follonica (GR), Via del Sugheraio n. 47, presso lo studio dell'avv. JURIJ
DI MASSA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 789/2022
R.G.E.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il merito Parte_1
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. all'esito dell'ordinanza del GE del 4.3.2023 che ha accolto l'istanza cautelare formulata da unitamente al ricorso in opposizione. CP_1
In particolare, parte attrice deduceva in fatto: - Di aver avviato una procedura esecutiva mobiliare, rubricata al n. 789/2022 R.G.E. in forza del decreto ingiuntivo n. 609/22 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto in data 4.07.2022;
- Di aver ricevuto comunicazione da parte della cancelleria delle esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Grosseto che l'odierno convenuto aveva depositato ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.;
- Che con decreto dell'11.11.2022 Il GE, sospendeva la procedura inaudita altera parte e concedeva termine sino al 31.12.2022 al ricorrente per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto all'opponente;
- Che nel termine concesso il ricorrente non provvedeva alla notifica del decreto al creditore opposto e all'udienza del 15.2.2023 il GE revocava la sospensione della procedura esecutiva e, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, disponeva la vendita del compendio pignorato;
- Che in data 27.02.2023 depositava ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. CP_1
avverso il provvedimento emesso in data 15.2.2023, deducendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione del decreto dell'11.11.2022 con il quale il GE aveva concesso termine al ricorrente per notificare il primo ricorso in opposizione;
- che con ordinanza del 22.07.2023, comunicata in data 26.07.2023, il GE sospendeva l'esecuzione.
Ciò detto, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'opposizione, non potendo l'odierno convenuto impugnare l'ordinanza del 15.2.2023, emessa sul ricorso cautelare dallo stesso formulato, mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione,
deducendo che per pacifica giurisprudenza il decreto di fissazione dell'udienza emesso all'esito della proposizione di un ricorso in opposizione non è soggetto a comunicazione da parte della
Cancelleria.
Con decreto del 17.1.2024 emesso ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza di trattazione della causa e dichiarata la contumacia di CP_1
In data 6.3.2024 si costituiva chiedendo, in accoglimento della opposizione svolta, CP_1
revocare l'ordinanza e tutti i provvedimenti resi dal GE all'udienza del 15.02.2023. In particolare,
deduceva, in riferimento al primo ricorso in opposizione depositato, che alcuna comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria gli era pervenuta e di non aver avuto accesso al fascicolo telematico, nonché di essere venuto a conoscenza dell'ordinanza del 15.2.2023 solo all'esito dell'accesso del custode IV in data 23.2.2023. All'udienza del 26.3.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, mutato il rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione formulata da parte convenuta.
Il presente giudizio costituisce il merito - introdotto dal creditore opposto - dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c. da avverso il provvedimento emesso dal GE in CP_1
data 15.2.2023 con il quale, in ragione della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'opposto e dell'assenza dell'opponente nella fase cautelare, è stata dichiarata
“l'inammissibilità dell'opposizione”, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese lite.
In particolare, parte opponente, odierna convenuta, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal GE, deducendo che la mancata notifica del ricorso e del decreto fosse dipesa dal mancato accesso al fascicolo telematico da parte della Cancelleria.
Oggetto della presente opposizione è, dunque, il provvedimento emesso dal GE nell'ambito del subprocedimento di opposizione, ove è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di notifica del decreto alla controparte.
Di conseguenza, si rivela del tutto irrituale e, quindi, inammissibile il ricorso al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Al riguardo, occorre precisare che avverso il provvedimento del GE, emesso nell'ambito del sub procedimento di opposizione, può essere oggetto di revisione ricorrendo ai mezzi di impugnazione tipici espressamente previsti dall'ordinamento che vengono individuati dal legislatore nel reclamo al Collegio ai sensi del combinato disposo degli art. 624 e 669 terdecies c.p.c. ovvero nell'avvio della fase di merito dell'opposizione.
In particolare, quanto a quest'ultimo strumento deve rilevarsi che non risulta fondata la doglianza di parte convenuta relativa alla mancata concessione da parte del GE del termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, qualora con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria e inammissibile l'opposizione senza concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, la parte ben potrà proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate, ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito
(Cass. Ord. n. 11848/2022 che richiama Cass. n. 30300/2019 e Cass. n. 9652/17).
Inoltre, deve rilevarsi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., da proporre prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti la possibilità di chiedere la revisione del provvedimento del GE nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (cfr. Cass 27073/2021).
Nel caso di specie, l'opponente, odierno convenuto, non ha provveduto né a chiedere al GE
l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., né a introdurre direttamente il relativo giudizio di merito, nonostante, come dallo stesso dichiarato in sede di comparsa di costituzione,
fosse tempestivamente venuto a conoscenza del provvedimento adottato dal GE, limitandosi a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di parte convenuta ex DM 55/2014, tenuto conto del valore del credito precettato e della non complessità
della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in € 2.127,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di € 166,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Grosseto il 14/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281
sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1890/2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 7, presso lo studio dell'Avv. SILVIA MARIONI
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, allegato all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Follonica (GR), Via del Sugheraio n. 47, presso lo studio dell'avv. JURIJ
DI MASSA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 789/2022
R.G.E.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il merito Parte_1
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. all'esito dell'ordinanza del GE del 4.3.2023 che ha accolto l'istanza cautelare formulata da unitamente al ricorso in opposizione. CP_1
In particolare, parte attrice deduceva in fatto: - Di aver avviato una procedura esecutiva mobiliare, rubricata al n. 789/2022 R.G.E. in forza del decreto ingiuntivo n. 609/22 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto in data 4.07.2022;
- Di aver ricevuto comunicazione da parte della cancelleria delle esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Grosseto che l'odierno convenuto aveva depositato ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.;
- Che con decreto dell'11.11.2022 Il GE, sospendeva la procedura inaudita altera parte e concedeva termine sino al 31.12.2022 al ricorrente per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto all'opponente;
- Che nel termine concesso il ricorrente non provvedeva alla notifica del decreto al creditore opposto e all'udienza del 15.2.2023 il GE revocava la sospensione della procedura esecutiva e, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, disponeva la vendita del compendio pignorato;
- Che in data 27.02.2023 depositava ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. CP_1
avverso il provvedimento emesso in data 15.2.2023, deducendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione del decreto dell'11.11.2022 con il quale il GE aveva concesso termine al ricorrente per notificare il primo ricorso in opposizione;
- che con ordinanza del 22.07.2023, comunicata in data 26.07.2023, il GE sospendeva l'esecuzione.
Ciò detto, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'opposizione, non potendo l'odierno convenuto impugnare l'ordinanza del 15.2.2023, emessa sul ricorso cautelare dallo stesso formulato, mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione,
deducendo che per pacifica giurisprudenza il decreto di fissazione dell'udienza emesso all'esito della proposizione di un ricorso in opposizione non è soggetto a comunicazione da parte della
Cancelleria.
Con decreto del 17.1.2024 emesso ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza di trattazione della causa e dichiarata la contumacia di CP_1
In data 6.3.2024 si costituiva chiedendo, in accoglimento della opposizione svolta, CP_1
revocare l'ordinanza e tutti i provvedimenti resi dal GE all'udienza del 15.02.2023. In particolare,
deduceva, in riferimento al primo ricorso in opposizione depositato, che alcuna comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria gli era pervenuta e di non aver avuto accesso al fascicolo telematico, nonché di essere venuto a conoscenza dell'ordinanza del 15.2.2023 solo all'esito dell'accesso del custode IV in data 23.2.2023. All'udienza del 26.3.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, mutato il rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione formulata da parte convenuta.
Il presente giudizio costituisce il merito - introdotto dal creditore opposto - dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c. da avverso il provvedimento emesso dal GE in CP_1
data 15.2.2023 con il quale, in ragione della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'opposto e dell'assenza dell'opponente nella fase cautelare, è stata dichiarata
“l'inammissibilità dell'opposizione”, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese lite.
In particolare, parte opponente, odierna convenuta, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal GE, deducendo che la mancata notifica del ricorso e del decreto fosse dipesa dal mancato accesso al fascicolo telematico da parte della Cancelleria.
Oggetto della presente opposizione è, dunque, il provvedimento emesso dal GE nell'ambito del subprocedimento di opposizione, ove è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di notifica del decreto alla controparte.
Di conseguenza, si rivela del tutto irrituale e, quindi, inammissibile il ricorso al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Al riguardo, occorre precisare che avverso il provvedimento del GE, emesso nell'ambito del sub procedimento di opposizione, può essere oggetto di revisione ricorrendo ai mezzi di impugnazione tipici espressamente previsti dall'ordinamento che vengono individuati dal legislatore nel reclamo al Collegio ai sensi del combinato disposo degli art. 624 e 669 terdecies c.p.c. ovvero nell'avvio della fase di merito dell'opposizione.
In particolare, quanto a quest'ultimo strumento deve rilevarsi che non risulta fondata la doglianza di parte convenuta relativa alla mancata concessione da parte del GE del termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, qualora con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria e inammissibile l'opposizione senza concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, la parte ben potrà proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate, ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito
(Cass. Ord. n. 11848/2022 che richiama Cass. n. 30300/2019 e Cass. n. 9652/17).
Inoltre, deve rilevarsi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 289 c.p.c., da proporre prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, onde garantire comunque alle parti la possibilità di chiedere la revisione del provvedimento del GE nell'ambito della fase di merito dell'opposizione (cfr. Cass 27073/2021).
Nel caso di specie, l'opponente, odierno convenuto, non ha provveduto né a chiedere al GE
l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., né a introdurre direttamente il relativo giudizio di merito, nonostante, come dallo stesso dichiarato in sede di comparsa di costituzione,
fosse tempestivamente venuto a conoscenza del provvedimento adottato dal GE, limitandosi a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di parte convenuta ex DM 55/2014, tenuto conto del valore del credito precettato e della non complessità
della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in € 2.127,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di € 166,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Grosseto il 14/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'