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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. – Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 256 / 2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to VALLERGA MAURO, presso Parte_1
il cui studio è elettivamente per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rappresentata e difesa dagli avv.ti SPOTORNO MICHELE e Controparte_1
AG AR, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
e nei confronti di e rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_2 Controparte_3
RA O' e RA OR, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI delle PARTI
1 PARTE APPELLANTE . Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in parziale riforma della Sentenza non definitiva n. 172/2021 del 04/03/2021, pubblicata in data
05/03/2021, non notificata, resa dal Tribunale di Savona nel corso del procedimento
R.G. 3373/2019, oggetto di riserva di appello alla successiva udienza del 11/06/2021, nonché della Sentenza n. 690/2022 del 29/7/2022, pubblicata in pari data, non notificata, resa dal Tribunale di Savona a conclusione del procedimento R.G.
3373/2019, previo espletamento dell'attività istruttoria del tutto omessa nel corso del giudizio di prime cure, in via pregiudiziale,
i. per tutti i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e/o la litispendenza e, conseguentemente, revocare Sentenza non definitiva n. 172/2021 del 04/03/2021 e la Sentenza n. 690/2022 del 29/7/2022 nonché disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo ex art. 39, comma 1, c.p.c. e comunque dichiarare la improcedibilità della domanda di restituzione di indebito spiegata dalla "; Controparte_1
in via preliminare ii. sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino all'esito definitivo del giudizio pendente nanti la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, avente
R.G. n. 59481/2021, stante l'evidente connessione oggettiva sussistente tra le cause, con ogni conseguenziale pronuncia;
nel merito,
iii. in via principale, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, respingere le domande tutte avanzate dalla in quanto inammissibili e comunque infondate in Controparte_1
fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con ogni conseguenziale pronuncia;
iv. in via subordinata, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare l'integrale compensazione del danno con l'utilitas ricavata dalla P.A., ovvero dichiarare che il danno è interamente imputabile a colpa di quest'ultima ovvero, in via di subordine
2 rispetto alla presente domanda subordinata, che a quest'ultima è imputabile anche solo parzialmente, a titolo di concorso di colpa, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con derivante abbattimento dell'importo dovuto dalla IG.ra , con ogni Pt_1
conseguenziale pronuncia;
vii. in via di ulteriore subordine alle subordinate di cui sopra, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, limitare l'eventuale danno all'importo complessivo massimo di Euro
217.600,00 (ottenuto sottraendo al contributo erogato l'importo di euro 270.000,00, pari al contributo che la società aveva comunque diritto secondo la Controparte_4
quantificazione eseguita dalla nel procedimento n. 1119/2011 Controparte_5
pendente nanti la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la , R.G. Controparte_1
n. 20907/2020), con ogni conseguenziale pronuncia;
viii. in via di estremo subordine alle subordinate tutte di cui sopra, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, limitare l'eventuale danno all'importo complessivo massimo di Euro 357.600,00 (ottenuto sottraendo al contributo erogato l'importo di Euro
130.000,00, pari al contributo che la società aveva comunque diritto per Controparte_4
i terreni stagionalmente posseduti e coltivati sotto serra -pari a mq. 2.500,00), con ogni conseguenziale pronuncia;
ix. in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere sussistente un danno per la e la Controparte_1
correlazione tra tale danno e i fatti di causa, senza che possa operare, nemmeno in parte, la compensatio lucri cum damno, e senza che operi il concorso di colpa, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, accertare che la IG.ra ha diritto al Parte_1
pieno ristoro e/o ad una indennità in virtù del vantaggio procurato alla Controparte_1
e/o comunque per i miglioramenti arrecati alla cosa, e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della IG.ra dell'importo di Euro 487.600,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI Controparte_6
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
[...]
In via pregiudiziale:
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 47 c.p.c. con ogni conseguente e dipendente pronuncia di legge e/o di ragione;
- nella denegata ipotesi che la richiesta di cui sopra venga respinta, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per essere legittimata ad agire o la Controparte_1
Comunità Europea o lo Stato italiano;
Nel merito:
- in via principale respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi che il Giudice ritenga fondate le richieste di risarcimento danni avanzate dalla mandare assolti gli odierni Controparte_1
esponenti IG. ed Arch. , dichiarando la totale estraneità CP_2 Controparte_3
nella commissione dei fatti ed escludendo pertanto ogni loro responsabilità concorsuale e solidale con la IGnora Parte_1
- in via di ulteriore subordine e sempre nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni, limitarlo a soli € 61.350,00, così come quantificato nella consulenza tecnica di parte del dott. , o nella somma che sarà quantificata in corso di causa a seguito Per_1
del licenziamento di idonea CTU, somma che però, in base al principio “compensatio lucri cum damno”, dovrà essere interamente compensata con l'utilità ricavata dalla
P.A.;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado.”
In via istruttoria: oltre a chiedersi l'acquisizione del fascicolo di primo grado contenente tutte le produzioni da intendersi qui come nuovamente depositate, si richiede il licenziamento di idonea CTU atta ad appurare la dimensione residua dell'azienda agricola CP_4
al momento della richiesta di contributo ed il conseguente ammontare del
[...]
contributo stesso che si sarebbe dovuto corrispondere alla sulla scorta Controparte_4
4 dell'accertata residua dimensione dei terreni coltivati da quest'ultima, dopo l'affitto di parte dei mappali alla . Si richiede altresì, ove l'Ecc.ma Corte lo ritenga Controparte_7
necessario, l'audizione dei testi così come già richiesto nel primo giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria, respingere le domande e l'impugnazione proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le considerazioni tutte esposte nelle depositate difese, e confermare in ogni suo punto le sentenze emesse dal Tribunale di
Savona.
Vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato la CP_1
conveniva in giudizio , e , al fine
[...] Controparte_3 CP_8 CP_2
di sentirli condannare, in solido tra loro, a risarcire i danni causati alla Controparte_1
per il reato da loro commesso entro il limite di € 520.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, La asseriva che in data 12.04.2006 , in Controparte_1 Parte_1
qualità di amministratrice unica della , aveva presentato domanda di CP_4
adesione al piano Regionale di Sviluppo Rurale con la quale aveva chiesto l'ammissione al regime degli aiuti previsti dal Reg. UE 1257/1999-FEOGA – sez.
GARANZIA, come da P.S.R. della per l'attivazione di una misura “A- Controparte_1
investimenti nelle Aziende Agricole”, nella specie consistente in un finanziamento per la “gabbionatura per sistemazione sponda destra Rio Ciappe”, sui terreni censiti al fg.
8 mapp. 766, 768 e 769 del Comune di Albenga (SV). La , sulla base Controparte_1
della documentazione versata in atti dalla e dall'arch. , oltre Pt_1 Controparte_3
che dal verbale istruttorio del funzionario della Parte_2
aveva erogato un contributo di € 487.600,00; all'esito di una verifica della
[...]
RD di NA veniva accertato che quasi tutta l'area che era stata dichiarata come
5 requisito nella domanda era in realtà stata affittata ad altri soggetti e che la società avesse utilizzato solo una piccola porzione sotto serra, per un periodo temporale limitato. Ne scaturiva un procedimento penale che si concludeva con il rinvio a giudizio dei tre odierni convenuti, i quali, all'esito del processo, venivano condannati in primo grado dal Tribunale di Savona (cfr. sentenza 904/2015 versata in atti) alla sanzione penale e al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede civile, con annessa confisca dei beni in sequestro per un importo pari ad € 400.100,00 e conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo per il valore residuo dei beni in sequestro;
la Corte di Appello di Genova assolveva gli imputati per intervenuta prescrizione, confermando il capo della sentenza avente ad oggetto le statuizioni civili e, per l'effetto, revocava la confisca parziale e disponeva la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (cfr. sent. n.668/2018 versata in atti); la sentenza passava in giudicato in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione per inammissibilità.
quindi, individuava e quantificava i rivendicati danni nella somma CP_9
indebitamente percepita a titolo di contributo, ovvero € 400.100,00 (a fronte degli originari € 487.600,00 oggetto di erogazione); € 5.000,00 per le spese necessarie per l'erogazione del contributo;
78.000,00 per la perdurante impossibilità di reimpiegare la somma erogata per la realizzazione di diverse finalità e progetti dello stesso ambito, voce che sarebbe stata asseritamente riconosciuta dal Tribunale in primo grado;
€
50.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno morale, per lesione dell'immagine della . Controparte_1
Si costituivano i convenuti, i quali, con comparse di costituzione distinte eccepivano: il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti;
In subordine, la disapplicazione della normativa interna in quanto asseritamente contrastante con gli artt. 49 e 50 della Carta di Nizza e con gli artt. 4, prot. 7, della CEDU, chiedendo eventualmente a questo Tribunale di sollevare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del
TFUE, nonché il difetto di legittimazione attiva della . Nel merito, i Controparte_1
convenuti, dopo aver evidenziato in premessa la natura non vincolate degli accertamenti compiuti in sede penale relativi all'an del danno, oltre che del quantum,
6 eccepivano la infondatezza della pretesa attorea in virtù della legittimità del contributo erogato, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, i convenuti eccepivano che la falsità dei dati non sarebbe stata dimostrata e, pertanto, che il contributo era stato legittimamente erogato. In via gradata, eccepivano che la società avrebbe comunque dovuto percepire un contributo pari ad € 426.250,00 così CP_4
come calcolato dal proprio perito di parte (con eventuale contributo indebito pari a soli
61.350,00), chiedendone comunque, in via subordinata, una quantificazione in non più di € 357.600,00, avendo il Tribunale di Savona operato un abbattimento di un terzo senza considerare la stagionalità di alcune piante coltivate dalla (ciclamini, CP_4
margherite e rosmarino). Sempre nel merito ed in via gradata, veniva eccepita la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227c.c. in quanto i funzionari addetti ai lavori non avrebbero effettuato i doverosi controlli di corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata in atti;
i convenuti eccepivano, in via ulteriormente subordinata, la compensatio lucri cum damno, anche eventualmente ex art. 1, co.1bis, L. 20/1994, per essersi la comunità locale comunque giovata dell'opera realizzata, costituendo essa un intervento di consolidamento di un bene demaniale che avrebbe dovuto essere realizzato a spese della P.A. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la restituzione del valore dei materiali Pt_1
e del prezzo della mano d'opera impiegata o, in alternativa, il riconoscimento dell'aumento di valore del bene ex artt. 1150 e 936 c.c. nonché, in via ulteriormente gradata, la condanna della controparte per un importo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il precedente Giudice assegnatario, fatte precisare le conclusioni, emetteva sentenza parziale con le quali venivano definite le questioni di rito sollevate dai convenuti. In particolare, con la predetta decisione non definitiva veniva sancita la giurisdizione del
G.O. e la legittimazione attiva della A tal riguardo, occorre Controparte_1
specificare, anche alla luce delle difese effettuate dai convenuti negli scritti conclusivi, che queste statuizioni non sono più modificabili con la presente sentenza definitiva e lo scrivente magistrato ne dovrà necessariamente tener conto.
7 Concessi i termini istruttori, ritenuto esaustivo il materiale documentale presente agli atti di causa e sovrabbondante il licenziamento di una CTU così come richiesto dalle parti, lo scrivente invitava le parti a precisare le conclusioni di cui in epigrafe, introitando la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 690/2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Savona così decideva: “a) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda formulata dalla b) CONDANNA i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, CP_2
quantificati in € 400.100,00 per danni patrimoniali e € 73.827,88 per interessi compensativi calcolati ad un tasso medio del 1% annuo dal 27 luglio del 2007 fino ad oggi, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato, in base ai dati
ISTAT; d) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sopportate dall'attrice che qui si liquidano in € 12.678,00 per compensi professionali e
1.241,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo degli onorari”.
Avverso tali decisioni, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 28.02.2023.
Con comparsa si costituivano e , i quali, in CP_2 Controparte_3
via pregiudiziale, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva della;
in via principale, Controparte_1
instavano per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, chiedevano di essere assolti per la totale estraneità ai fatti e, in via di ulteriore subordine, sollecitavano la riduzione dell'eventuale danno al minor importo di € 61.350,00, sulla base della CTU, con applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Si costituiva, altresì, la , la quale instava per il rigetto dell'appello Controparte_1
e, di conseguenza, la conferma delle sentenze emesse dal Tribunale di Savona.
8 Nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso dell'avv. SPOTORNO
MICHELE, difensore della , la Corte, con ordinanza emessa in Controparte_1
data 11.12.2024, disponeva l'interruzione del processo.
Con atto depositato in data 16.12.2024, provvedeva a riassumere Parte_1
il giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.,.
Con successiva ordinanza del 07.05.2025, la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 09.04.2025, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE È INFONDATO E DEVE
ESSERE RIGETTATO, MENTRE DEVE ESSERE DICHIARATO
INAMMISSIBILE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA E CP_2
. CP_3
In via preliminare: sull'istanza di sospensione del giudizio.
Parte appellante reitera anche in questo grado l'istanza di sospensione del giudizio
“fino alla definizione del giudizio pendente nanti la Corte dei Conti, Terza Sezione
Giurisdizionale di Appello, avente R.G. n. 59481/2021”.
L'istanza, ad avviso della Corte, non è accoglibile. In primis, si tratta di istanza del tutto generica e pertanto inammissibile.
In ogni caso, nel caso di specie, tra la presente causa e quella “pregiudicante” non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso stretto. Infatti “A norma dell'art. 295
c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023, Rv. 667262 - 01), laddove nel presente l'oggetto dei due giudizi è diverso, come sarà meglio evidenziato in sede di esame del primo motivo di appello, sulla giurisdizione.
APPELLO PRINCIPALE
9 1) PRIMO MOTIVO: “Sul difetto di giurisdizione e/o litispendenza in favore del
Giudice contabile - Erroneità della sentenza n. 172/2021 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 39 c.p.c. e per violazione del principio di diritto del ne bis in idem”
Con il primo motivo di impugnazione, deduce il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione contabile, rilevando che le domande proposte dalla avrebbero dovuto essere devolute Controparte_1
alla Corte dei Conti, trattandosi di ipotesi di danno erariale, come dimostrato anche dal parallelo giudizio pendente dinanzi alla Procura Regionale della stessa (pagg. 16 – 20 atto di appello). Parte appellante censura la sentenza del Tribunale per aver erroneamente ritenuto che la questione potesse essere esaminata dal giudice ordinario, pur in presenza di precedenti conformi della Corte dei Conti in materia analoga.
Sostiene che la causa attiene alla malversazione di fondi pubblici e che, pertanto, rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex art. 103 Cost. e art. 17 d.lgs. n.
174/2016. In via subordinata, eccepisce altresì la litispendenza con il procedimento contabile già pendente, invocando l'applicazione dell'art. 39 c.p.c. e la necessità di evitare pronunce potenzialmente contrastanti su uno stesso fatto lesivo. Infine, richiama il principio del ne bis in idem, evidenziando come la duplice (o triplice) azione promossa sulla medesima vicenda finisca per tradursi in una indebita duplicazione sanzionatoria, in contrasto con l'art. 50 CDFUE e con l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
LA CORTE OSSERVA:
I) Si legge nella sentenza non definitiva impugnata n. 172/2021 (pagg. 5 e ss.): «E' senz'altro a tutti nota la giurisprudenza menzionata dalle parti convenute a sostegno della giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di illegittima percezione di un finanziamento. …. L'orientamento giurisprudenziale richiamato afferma sì la giurisdizione della Corte dei Conti in materia, ma non la sua giurisdizione esclusiva.
… La stessa giurisprudenza citata da parte attrice si colloca nel solco dell'orientamento appena richiamato. Si tratta di Cass. Civ. SS.UU. n. 24859/2019 la quale con estrema chiarezza afferma: “deve pertanto negarsi che vi sia…una giurisdizione esclusiva –
10 quella della Corte dei Conti – in materia di danno recato all'Amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente”. La ha Controparte_1
opportunamente citato anche Cass. Civ. SS.UU. n. 21992/2020 la quale precisa che “le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità”. … La conclusione raggiunta quanto all'indipendenza ed autonomia tra le azioni di risarcimento per danno erariale e quella civilistica di risarcimento del danno è in effetti coerente con la giurisprudenza costituzionale che è costante nel riservare alla discrezionalità del Legislatore ordinario la puntuale definizione del limite funzionale delle attribuzioni della Corte dei Conti e della sua giurisdizione, la quale non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, anche in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost. n. 355 del 2010, n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987). Alla stregua della giurisprudenza che precede, risulta palesemente infondata anche la domanda, formulata in via di mero subordine, di disapplicazione della normativa interna contrastante con l'Ordinamento Comunitario
e/o rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia ex art. 267 TFUE.».
II) La decisione assunta appare conforme ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza in materia:
“L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla
11 Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. (Cass. Sez. U., 23/11/2021,
n. 36205, Rv. 662886 – 01; Cass. Sez. U., 19/02/2019, n. 4883, Rv. 653017 - 01) In particolare, è stato stabilito che: “L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile” (Cass. Sez. U., 07/05/2020, n. 8634, Rv. 657633 - 01)
III) La possibilità di una duplicazione sanzionatoria e quindi di un contrasto con il diritto comunitario è esclusa dalla Giurisprudenza di seguito richiamata:
i) Cass. Sez. U, Sentenza n. 21992 del 2020: “… la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice. … le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile,
ii) Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24859 del 2019: “E' ius receptum che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A.
e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. L'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali
12 giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità
(nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U.,
24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659). … Deve pertanto negarsi che vi sia, come sostenuto in ricorso, una giurisdizione esclusiva - quella della Corte dei conti - in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n.
35205, imp. Mineo)”.
IV) Le considerazioni svolte valgono altresì a escludere l'asserita litispendenza.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
2) SECONDO MOTIVO: “Sull'an debeatur - Infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla - Omesso adempimento dell'onere Controparte_1
probatorio che gravava sull'attrice - Erroneità della Sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”
Con il secondo motivo, parte appellante contesta la pronuncia, nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente il presupposto della responsabilità civile senza una previa e autonoma verifica dell'an debeatur. si duole Parte_1
del fatto che il Tribunale si sia limitato a richiamare in via implicita il contenuto della condanna penale generica pronunciata nei suoi confronti, senza accertare specificamente la sussistenza di un danno effettivo, diretto e concretamente subito dalla
. Lamenta, altresì, che la domanda attorea sia rimasta sfornita di Controparte_1
idoneo supporto probatorio, essendosi la limitata a produrre le sole sentenze CP_1
13 penali, senza alcun riscontro documentale sui danni patrimoniali e non patrimoniali allegati. Ha, pertanto, dedotto la mancata prova del danno in capo all'attrice, sottolineando, tra l'altro, che l'unico ente legittimato a ottenere la restituzione delle somme erogate e degli interessi maturati sarebbe , soggetto estraneo al presente CP_10
giudizio.
TERZO MOTIVO: “Sulle prove dibattimentali – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e di quello contabile – Mancata autonoma valutazione delle prove - Erroneità della Sentenza n. 690/2022”
Con il terzo motivo di appello, censura l'erronea e/o omessa Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e contabile, nonché la mancata autonoma valutazione delle prove acquisite in sede civile, dal momento che il
Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'indagine della
RD di NA, senza svolgere un autonomo accertamento istruttorio e senza acquisire il fascicolo penale. La evidenzia che le prove testimoniali assunte Pt_1
in sede penale e civile, nonché le relazioni tecniche e planimetriche, attestavano l'utilizzazione di una superficie di circa 5.000 mq, comprensiva anche del piazzale e della fascia retrocessa, a fronte dei soli 2.500 mq considerati in sentenza. Richiama, inoltre, la decisione della Corte dei Conti, che avrebbe riconosciuto un'estensione maggiore, osservando che, in quanto appellata solo dal privato, avrebbe acquisito forza di giudicato parziale. Lamenta, infine, l'omesso esame della coltivabilità delle superfici retrocesse e cementate, che sarebbero state comunque idonee all'uso agronomico secondo i consulenti tecnici sentiti.
QUARTO MOTIVO: “Sul quantum debeatur – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e di quello contabile – Mancata autonoma valutazione delle prove - Erroneità della Sentenza n. 690/2022”
Con il quarto motivo di appello, censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha quantificato il danno patrimoniale in € 160.161,00, deducendo l'erroneità del calcolo effettuato, in assenza di autonoma valutazione delle risultanze del processo penale e contabile. Deduce che il primo giudice, senza disporre CTU, ha
14 aderito al conteggio del CTP del PM, non condiviso dalla Corte dei Conti, la quale – con sentenza n. 152/2021 – ha stimato l'indebita percezione in € 61.350,00, aderendo alla consulenza tecnica del dott. . Contesta, inoltre, l'applicazione del Per_1
coefficiente 2,16 UL anziché 3,41 UL, calcolato in base al numero effettivo di giornate lavorative (982), e la riduzione di 1/3 disposta dal Tribunale per una presunta disponibilità dell'area solo per otto mesi, ritenuta smentita dalle risultanze istruttorie.
Conclude, pertanto, chiedendo che l'eventuale danno sia contenuto in € 61.350,00, ovvero – in subordine – in € 160.161,00, in € 217.600,00, o in € 357.600,00, quest'ultimo in caso di mancata applicazione della riduzione di 1/3.
PREMESSO CHE I MOTIVI SECONDO, TERZO E QUARTO SONO
ESAMINABILI CONGIUNTAMENTE PERCHE' STRETTAMENTE CONNESSI,
LA CORTE OSSERVA
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «Ciò premesso, appare quindi necessario passare alla individuazione e quantificazione delle voci di danno risarcibili, prima di passere all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti in via gradata. A tal riguardo, quanto al danno patrimoniale, non ci sono dubbi che esso debba consistere nel contributo illegittimamente ottenuto ed erogato dalla Controparte_1
(non costituendo il fondo comunitario un vincolo di destinazione specifico per la singola opera), contributo che, nella specie, sarebbe pari al 50% del valore dell'opera, ovvero € 487.600,00. Tuttavia, dovendosi ritenere che debbano essere considerate risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223
c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), è corretto procedere allo scorporo di ciò che sarebbe stato comunque erogato in assenza della condotta artificiosa possa in essere dai convenuti. A tal riguardo, nell'esame della vicenda si sono prospettate due soluzioni interpretative: una prima portata avanti dal consulente di parte (cfr. relazione dott.
versata in atti), il quale - partendo dalla premessa secondo cui, ai fini della Per_2
compatibilità della domanda con i requisiti di cui al Piano di Sviluppo Rurale, si sarebbe dovuto tener conto dei redditi lordi standard pubblicati dalla Commissione
Europea e delle unità lavorative impiegate secondo i parametri di ettaro/cultura definiti
15 dalla all'epoca della domanda – concludeva affermando che tali requisiti CP_1
sarebbero stati rispettati se il rapporto RLS/UL fosse stato pari al reddito medio delle aziende specializzate nella floricultura nel 2006, ovvero pari ad € 18.284,12 in rapporto ad una dimensione di 0,5 unità lavorative, corrispondenti a 143,75 giornate lavorative.
Sulla base di questo ragionamento, il consulente riteneva che sarebbe stato possibile per la rispettare detti parametri di ammissione al contributo se essa avesse CP_4
goduto di 2.100 mq. di area coltivabile in pien'aria, ovvero di 2.100 mq. sotto serra.
Ad ogni modo il consulente, dando per buoni anche i 2.500 mq. calcolati dalla RD di NA, ha ritenuto che vi sarebbe stata comunque una sostanziale compatibilità fra requisiti di ammissione e domanda, in quanto si sarebbe dovuto procedere da un lato al rapporto fra le 300 giornate lavorative aziendali (ovvero la metà delle 600 impiegate per 5.000 mq di coltivazioni in serra), pari a 1,04 UL, e un RLS pari a £. 51.944.226
(€ 26.826,95) per calcolare il requisito reddituale;
dall'altro si sarebbe dovuto moltiplicare le UL indicate nella domanda, ovvero 3,41, per il tetto massimo di investimento ammissibile - ovvero € 250.000,00 - ottenendo un valore di investimento pari ad € 852.5000,00, e quindi un contributo erogabile pari alla metà di quest'importo, ovvero € 426.250,00. Seguendo tale ragionamento il danno differenziale, secondo tale conteggio, ammonterebbe pertanto, al più, ad € 61.350,00 di profitto indebito.
Tale calcolo non è stato condiviso dalla sezione penale del Tribunale di Savona, che lo ha rivisto al fine di individuare l'importo effettivo da sottoporre a confisca a titolo di profitto indebito del reato (confisca poi revocata in Appello, con conversione del sequestro preventivo in conservativo). Questo Tribunale, infatti, nella determinazione del contributo erogabile ha accertato il presupposto fattuale dei 2.500 mq di terreno coltivato, così come rilevati dalla RD di NA e confermato dall'istruttoria dibattimentale, ma ha utilizzato (correttamente) come moltiplicatore l'1,04 di UL ricavato in premessa dallo stesso consulente e non quello del 3,41 indicato nella domanda (perché, appunto, non corrispondente alla realtà dei fatti, dolosamente alterata dalla richiedente). Portando a compimento il calcolo del consulente, il
16 Tribunale ha ricavato un primo importo di € 130.000,00 di contributo erogabile
(250.000,00 x 1,04 - 50%).
Tale risultato è stato sottoposto ad ulteriore abbattimento di 1/3 da parte del Giudice di primo grado, tenuto conto del fatto che, secondo quanto emerso nel dibattimento, la disponibilità dell'area da parte della non si era protratta per l'intero anno ma CP_4
unicamente per otto mesi (da giugno a gennaio compreso), sicché tutti i valori sopra indicati, rapportati all'estensione di 2.500 mq. sotto serra, sono stati ridotti nella misura di 2/3 (otto mesi su un anno), secondo il calcolo effettuato in lire che per comodità si riporta pedissequamente (pag. 24 sentenza di primo grado):
• “200 giornate lavorative, pari dunque a 0,70 UL (200:287,5);
• La redditività si riduce a L. 41.146.229 (la redditività esposta nella domanda con riferimento a 600 giornate lavorative e 5.000 mq. di superficie, pari a L. 123.438.687, va infatti ridotta di un terzo, essendo le giornate lavorative riconoscibili solo 200);
• Il rapporto rimane pur sempre superiore alla singola soglia minima richiesta Pt_3
per l'ammissione, passando a 58.780.327;
• Tuttavia, l'intervento massimo ammissibile viene ad essere pari ad € 175.000,00
(250.000,00 x 0,70), importo che, ridotto della metà (posto che, come ripetutamente detto, il bando prevedeva la possibilità di contribuire soltanto entro tale quota), porta ad un contributo liquidabile di soli 87.500,00 euro.
Solo entro tale soglia può dunque determinarsi il contributo al quale la “ ” CP_4
poteva accedere: ne deriva che, per la differenza rispetto a quanto percepito (euro
487.600,00), ossia euro 400.100,00, esso risulta effettivamente indebito e dunque va sottoposto a confisca, quale profitto del reato.”
Diversamente, la Corte dei Conti non è riuscita ad individuare la ragione per cui il
Tribunale si sarebbe discostato dal ragionamento del consulente solo perché nell'ipotesi accusatoria non sono emersi i due elementi: l'erroneo utilizzo da parte del
CTP del moltiplicatore 3,14 UL artatamente applicato nella domanda in luogo di quello corretto (0,4), nonché la prova - raggiunta in sede dibattimentale anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni - che l'area era stata nella disponibilità della solo CP_4
17 per 8 mesi (con l'ulteriore abbattimento di 1/3 operato dal Tribunale), peraltro giungendo al diverso importo di € 160.161,00 in luogo di quello calcolato dal CTP pari ad € 63.350,00 (doc. 25 della produzione della convenuta , pp. 15-16). Pt_1
Come si è detto, il Tribunale ha fondato tale calcolo sulle risultanze delle indagini condotte dalla RD di NA e sulle prove testimoniali emerse in sede dibattimentale, che hanno dimostrato la disponibilità dell'area in capo alla CP_4
per soli otto mesi. In particolare, all'esito della verifica fiscale effettuata dalla RD di NA nel maggio 2010, i verificatori avevano contestato alla che Controparte_11
essa potesse a tutto concedere vantare il possesso di soli 2.500 mq sotto serra per due terzi dell'anno (da giugno a gennaio). L'assunto trova una corrispondenza anche nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti in sede dibattimentale, i quali hanno confermato che la utilizzasse la parte della serra destinata alle sue coltivazioni solo fra i mesi CP_4
di giugno e dicembre. In particolare, il teste dipendente della affittuaria Tes_1
, dichiarava che una parte della “avanserra”, stimata in circa 4.000 mq., fosse CP_7
in uso della e un'altra parte fosse “presa” dalla solo nei periodi CP_7 CP_7
in cui i dipendenti di quest'ultima lavoravano di più, cioè da gennaio a maggio (cfr. fonoregistrazione dell'udienza del 17 giugno 2014, pag. 86, versata in atti). Il Giudice penale, inoltre, verificava che tale espansione coincideva con la fatturazione in aumento negli anni 2005 – 2007 (cfr. sentenza del Tribunale di Savona, pag. 15).
Analoga descrizione veniva compiuta dal teste , di cui vi è traccia in Tes_2
sentenza (cfr. pag. 14). Né appare idonea a dimostrare circostanze diverse la deposizione del teste della difesa , sentito in qualità di direttore dei lavori, il CP_12
quale, pur ricordando la coltivazione di ciclamini, non ha confermato la continuità temporale di quanto asseritamente visto;
anche in sede di controesame del PM il teste non è apparso attendibile in merito alle tempistiche della realizzazione dell'opera (cfr. fonoregistrazione del 23.01.2015, pag. 11-12). Inoltre, anche volendo dar credito alla tesi difensiva secondo la quale la periodicità dell'utilizzo sarebbe stata data dalla stagionalità delle coltivazioni di ciclamini e margherite, ciò non esclude che nei periodi
18 non stagionali gli spazi in questione siano stati concessi in uso alla e alla CP_7
Vigoflor.
Ne consegue che il danno patrimoniale che ne è scaturito ammonta ad € 400.100,00 quale parte di contributo illecitamente conseguito.
Quanto alle spese occorrenti per la valutazione, approvazione ed erogazione del contributo, queste sono state unilateralmente stimate da parte attrice in € 5.000,00, sulla base di un costo orario dei funzionari impiegati così come attestato da un funzionario delle risorse umane dello stesso ente danneggiato (all. 4 della produzione di parte attrice), ma non appaiono documentate. Né si può ricorrere ad una stima equitativa, potendo essere applicato l'art. 1226 c.c. solo in via sussidiaria e sempre che sia realmente e oggettivamente impossibile il relativo accertamento (cfr. Cass. civ., VI sez., ord. 26051/2020; Cass. civ., sez. lav., sent. 4898/1998)» (pagg. 7 – 11 sentenza impugnata).
II) Con riguardo al secondo motivo, appare evidente:
i) che non risponde al vero che il Tribunale si sia limitato a richiamare in via implicita il contenuto della condanna penale generica pronunciata nei confronti dell'appellante , senza accertare specificamente la sussistenza di un danno effettivo, diretto e concretamente subito dalla , né che la domanda attorea sia Controparte_1
rimasta sfornita di idoneo supporto probatorio, essendosi la limitata a CP_1
produrre le sole sentenze penali, senza alcun riscontro documentale sui danni patrimoniali e non patrimoniali allegati;
ii) che, al contrario, il Tribunale ha approfonditamente esaminato le risultanze emergenti dalle sentenze penali, ricavandone gli elementi necessari a valutare la sussistenza e la quantificazione del danno;
iii) che, pertanto, non sussiste la dedotta mancata prova del danno in capo all'attrice; iv) che, quanto all'affermazione che l'unico ente legittimato a ottenere la restituzione delle somme erogate e degli interessi maturati sarebbe , soggetto estraneo al CP_10
presente giudizio, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale:
“L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del
19 1986, per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato
e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l , cd. , organismo Controparte_13 CP_10
pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima i CP_1
compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale). (Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4841, Rv. 652627 - 01)
III) Con riguardo al terzo motivo, appare evidente:
i) che non sussistono né “l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e contabile”, né la “mancata autonoma valutazione delle prove acquisite in sede civile”;
ii) che il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'indagine della RD di NA, senza svolgere un autonomo accertamento istruttorio e senza acquisire il fascicolo penale;
iii) che infatti il Tribunale ha riesaminato le risultanze istruttorie analiticamente riepilogate nella sentenza penale di primo grado (sentenza n. 904/2025 del Tribunale di Savona, depositata in data 8/10/2025), le cui valutazioni erano state confermate nella sentenza d'appello (sentenza n. 668/2018 della Corte d'Appello di Genova, depositata in data 14/2/2018), avverso la quale era stato proposto ricorso rigettato dalla
Cassazione con sentenza n. 1865/2019 depositata il 12/9/2019; iv) che a fronte del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, l'appellante non avrebbe dovuto limitarsi a sostenere che le prove testimoniali assunte in sede penale, nonché le relazioni tecniche e planimetriche, attestavano l'utilizzazione di una
20 superficie di circa 5.000 mq, comprensiva anche del piazzale e della fascia retrocessa,
a fronte dei soli 2.500 mq considerati in sentenza, ma censurare in modo specifico le valutazioni sul punto del Tribunale, particolarmente laddove il Tribunale ha recepito quanto ritenuto dal Tribunale, come di seguito ricostruito;
v) che, in particolare, l'appellante si limita a richiamare le dichiarazioni dei testi che avrebbero confermato una maggiore estensione dei terreni coltivabili, ma nella sentenza penale di primo grado, alle pagg. 13 – 15 le dichiarazioni dei testi vengono verificate alla luce della documentazione disponibile e dei contratti di affitto in essere con e con , per giungere alla conclusione che a) nella CP_14 CP_15
domanda di ammissione al finanziamento “la ha dichiarato di avere il CP_4
possesso dei mappali 121, 216 (parte), 217 (parte), 758 (parte), 760 (parte) e 766 (parte) del FG 8 e di esercitare l'attività agricola aziendale sugli stessi, per un'estensione complessiva di 18.596 (di cui 5.000 mq in serra, 11.000 mq all'aperto e i restanti 2.596 mq tare ed incolti); b) che “dell'intera superficie di 11.000,00 mq di cui la CP_4
ha attestato di avere il possesso e di destinare a coltivazione in pien'aria, essa poteva disporre soltanto della porzione retrocessale con la scrittura privata del 9/12/2003, priva tuttavia di qualunque possibilità di sfruttamento agricolo” (il riferimento riguarda i terreni concessi in affitto a e alla scrittura del 9/12/2003 con cui una CP_15
parte dei terreni affittati a vengono retrocessi a ma sono CP_15 CP_4
insuscettibili di coltura in quanto in parte destinati a transito per l'accesso ai terreni CP_1 affittati a e in parte costituenti sedime della serra); vi) che sulla scorta di tali risultanze il Tribunale penale (a pagg. 14 e s. della sentenza
904/2015) ha giudicato inattendibile la ricostruzione del Consulente tecnico della difesa nonché ha ritenuto che non potessero essere valorizzate le Per_1
dichiarazioni dei testi
21 vi) che «per quanto riguarda l'area dichiarata dalla come destinata alla CP_4
coltivazione in serra (ossia 5.000 mq)», è stata ritenuta «corretta la quantificazione correttiva (2.500,00 mq) operata dalla RD di NA in sede di verifica» sulla scorta delle considerazioni di seguito riportate:
22 vii) che la valutazione dal Tribunale penale è stata confermata dalla Corte d'Appello penale a pag. 19 della sentenza n. 668/18 (passata in giudicato):
23 viii) che, quanto alla decisione della Corte dei Conti, che avrebbe riconosciuto un'estensione maggiore, non sussiste il giudicato, comunque non sussiste un giudicato opponibile alla , data la diversità di ambito oggettivo (già sottolineato) Controparte_1
e soggettivo dei due giudizi: ix) che, in ogni caso, è stata spiegata e valutata la ragione dei risultati cui è pervenuta la Corte dei Conti, determinata dall'utilizzo di un coefficiente (3,14) diverso da quello corretto (1,04);
x) che, peraltro, la stessa appellante sostiene, a pag. 35 e s. dell'atto di appello, che «il coefficiente 3,41 UL non è altro che la divisione del numero di giornate lavorative annue aziendali quantificabile in base a 5.460 mq. di superfici disponibili in pien'aria e 5.000 mq. di superfici disponibili sotto serra (in totale 982) diviso le giornate lavorative di una unità lavorativa (287,5) [982 : 287,5 = 3,41]» e riconosce che
«qualora si utilizzassero per il calcolo delle superfici inferiori (2.500 mq. – così come ritenuto dal Tribunale di Savona) l'importo del coefficiente UL sarebbe inferiore:
“assumendo come superficie disponibile i soli mq.
2.500 di serra coltivati a piante in vaso indicati dalla RD di NA ... dal calcolo della reddittività risulterebbe una dimensione, in termini di giornate lavorative annue, di 300 giornate pari a 1,04 UL
(300:287,5)” (cfr. CTP dott. . doc. 4)», vale a dire esattamente il Persona_3
coefficiente utilizzato in sede penale per la quantificazione del danno;
xi) che, quanto all'omesso esame della coltivabilità delle superfici retrocesse e cementate, che sarebbero state comunque idonee all'uso agronomico secondo i consulenti tecnici sentiti, si rimanda a quanto sopra esposto.
24 IV) Con riguardo al quarto motivo, si tratta della richiesta di rideterminare il danno sulla base della mera reiterazione di questioni che sono già state esaminate nell'ambito dei punti che precedono. In ogni caso, la reiterazione di tali questioni è preclusa dall'accertamento con efficacia di giudicato contenuto nella sentenza penale di primo grado (n. 904/2015 del Tribunale di Savona, laddove in particolare alla pag. 30 viene espressamente chiarito che l'ammontare del risarcimento, per quanto attiene all'indebito contributo percepito, è stato accertato e che viene rimessa al giudice civile la determinazione dell'ulteriore danno subito (danno patrimoniale per indisponibilità della somma e danno morale): «essendo stata disposta la confisca del profitto del reato corrispondente all'importo del contributo indebitamente erogato, l'ulteriore danno subito dalla parte civile in conseguenza della condotta tenuta dagli Controparte_1
imputati (per il danno patrimoniale conseguente alla perdita di disponibilità della somma erogata ed alla perdurante possibilità di un suo reimpiego, oltre che per il danno morale), i quali vanno condannati in solido tra loro, attesa la comunanza di interesse alla realizzazione della condotta, non può essere liquidato compiutamente in questa sede, neppure ai fini di una provvisionale, necessitando di apposita valutazione da parte del giudice civile, al quale le parti vanno pertanto rimesse».
In proposito si ricorda che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. (Cass. Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477, Rv. 657804 - 01)” e che, in ogni caso “Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri
25 contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento)”. (Cass. Sez. 1, 07/04/2025, n. 9082, Rv. 674266 - 01).
Nel caso specifico, per quanto detto, il giudicato attiene non solo alla sussistenza del danno, ma si estende all'accertamento dell'ammontare del danno coincidente con il contributo indebitamente percepito, tenuto conto che le valutazioni sul punto del
Tribunale penale sono state confermate dalla Corte d'Appello, la quale non solo ha confermato la condanna generica al risarcimento del danno, ma, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e conseguentemente revocato la confisca dei beni in sequestro per il valore di € 400.100,00, ha disposto la conversione del sequestro preventivo in atto in “sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili”.
Sull'efficacia di giudicato della sentenza penale con la quale siano state confermate le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p. si rimanda a quanto esposto nell'ambito dell'esame delle argomentazioni difensive svolte dagli appellati . CP_2 CP_3
3) QUINTO MOTIVO: “Sulla condanna in solido al pagamento degli interessi compensativi – Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2912 c.c. e del Decreto Legge 30 luglio 2009, n. 127”
Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza per avere previsto la condanna della , in solido con gli altri convenuti, al pagamento degli Pt_1
interessi compensativi sull'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, quantificati in € 73.827,88, ritenendo erroneamente che la somma fosse nella disponibilità del debitore. Deduce che l'importo risulta da tempo oggetto di sequestro conservativo e, dunque, indisponibile per il debitore, essendo passato in custodia del terzo sequestratario. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tali ipotesi, l'obbligo di corresponsione degli interessi grava sul terzo custode, nei limiti e con le decorrenze del credito pignorato. Ne consegue, a dire dell'appellante,
l'erroneità della statuizione di condanna agli interessi.
LA CORTE OSSERVA.
26 I) La sentenza citata dall'appellante (“Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912
c.c. quali frutti civili Cass. Sez. 3, 06/06/2019, n. 15308, Rv. 654286 - 01) riguarda la debenza degli interessi da parte del terzo che sia stato costituito ex lege di somme sequestrate.
II) Nel caso specifico, invece, sono riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale: «Sul solo importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal 27 luglio del 2007 (data in cui veniva erogato il contributo) fino ad oggi, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base al coefficiente FOI generale dell'ISTAT (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995; ord. 15856/2019), per un importo da riconoscersi pari ad € 73.827,88. Non possono, invece, essere riconosciute voci di maggior danno date dalla perdita di concrete occasioni di reimpiego, in quanto, anche se genericamente allegate, non appaiono dimostrate» (pag. 12 sentenza definitiva impugnata).
III) Il motivo è, pertanto, palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità in quanto privo di correlazione con motivazione della sentenza impugnata.
4) SESTO MOTIVO: “Sull'imputabilità del danno ad esclusiva colpa grave della
P.A. – Subordinato concorso di colpa – Esclusione della risarcibilità e/o riduzione del danno - Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.”
Con il sesto motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'omessa valutazione del concorso di colpa della Pubblica Amministrazione nell'accertamento dell'indebita percezione del contributo. L'appellante richiama la propria eccezione sollevata in primo grado, evidenziando che il danno, ove esistente, risulta comunque ascrivibile in
27 via esclusiva alla P.A., per avere omesso i dovuti controlli in ordine alla domanda di aiuto presentata da Rappresenta, a tal fine, che almeno tre funzionari pubblici CP_4
– tra cui il il Dott. e il funzionario istruttore – hanno CP_2 Controparte_16 Per_4
verificato e validato la corrispondenza della superficie coltivata, sottoscrivendo la documentazione di regolarità. Sottolinea che eventuali macroscopiche discrepanze, come quella tra 2.500 mq dichiarati e i 18.800 mq effettivamente indicati, avrebbero dovuto essere rilevate in sede di controllo.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «In primo luogo, quanto all'eccepita sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno, derivante dal fatto che i funzionari addetti ai lavori non avrebbero effettuato i doverosi controlli di corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata in atti, si ritiene che tale eccezione non possa essere accolta. Occorre infatti rilevare che i controlli sarebbero stati effettuati dal quale soggetto accertatore condannato per CP_2
aver contribuito dolosamente alla realizzazione del profitto indebito. Tale componente dolosa del singolo, intraneus alla P.A., esclude ogni colpa della P.A. in merito alle verifiche che dovevano essere effettuate» (pag. 12 sentenza impugnata).
II) L'applicabilità dell'art. 1227 c.c. nell'ipotesi in cui il fatto illecito sia costituito da un delitto è esclusa dalla Giurisprudenza, in quanto la determinazione di tenere la condotta illecita, da parte del danneggiante, costituisce causa autonoma dell'evento lesivo e non essendo pertanto configurabile un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del danno (Cass. Sez. 3, 23/03/2016, n. 5679, Rv. 639388 – 01; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 23024 del 22/08/2024 Rv. 672136 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 27016 del 14/09/2022 Rv. 665988 - 03).
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
5) SETTIMO MOTIVO: “Sull'integrale compensazione del contributo indebito/danno risarcibile con l'utilitas ricavata dalla P.A. e dagli amministrati –
Compensatio lucri cum damno – Azzeramento del danno - Erroneità della sentenza
28 n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma I-bis, Legge n.
20/1994 e 1223 c.c.”
Con il settimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di compensazione integrale del danno asseritamente subito con l'utilitas conseguita dalla P.A. e dagli amministratori, in ragione della realizzazione dell'opera di consolidamento dell'argine sinistro del Rio Ciappe. Deduce, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1-bis, L. 20/1994 e 1223 c.c., lamentando che la decisione sia ingiusta e inesatta, in quanto disconosce il beneficio diretto, concreto e istituzionalmente rilevante conseguito dalla P.A. grazie a un'opera pubblica già collaudata e funzionale alla tutela dell'incolumità collettiva. Sostiene, in particolare, che il danno andrebbe integralmente compensato con l'utilità conseguita, evidenziando che l'intervento ha riguardato un bene demaniale (argine di proprietà pubblica) e ha comportato vantaggi per la collettività e per la anche in termini CP_1
di prevenzione del rischio idraulico. Richiama giurisprudenza di legittimità e contabile sul principio di compensatio lucri cum damno e ne invoca l'applicazione al caso concreto.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «In subordine, i convenuti eccepiscono la compensatio lucri cum damno, anche eventualmente ex art. 1, co.1bis, L. 20/1994, per essersi la comunità locale comunque giovata dell'opera realizzata, costituendo essa un intervento di consolidamento di un bene demaniale che avrebbe dovuto essere realizzato a spese della P.A. Ebbene, anche tale doglianza, così come formulata, non merita accoglimento. A tal riguardo, occorre rilevare che la normativa speciale invocata prevede che “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza,
o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Anche volendo estendere tale principio alle condotte ascrivibili ai reati
29 soggettivamente comuni, come quello perpetrato dai convenuti, l'eccezione in questione non può essere accolta.
Il principio di matrice romanistica invocato dai resistenti, infatti, impone al danneggiato di scomputare dal proprio risarcimento tutti gli effetti economici favorevoli direttamente discendenti dall'illecito (nel caso di specie, la condotta artificiosa), al fine di evitare ingiuste locupletazioni del danneggiato. Si è discusso in dottrina e in giurisprudenza sulla esatta collocazione e perimetrazione della ratio sottesa allo stesso, dovendo essa essere ricavato, secondo alcuni, da una lettura a contrario dall'art. 1223 c.c. (il beneficio che è conseguenza immediata e diretta dell'illecito non può essere cumulato con il risarcimento), secondo altri nell'alveo della ratio sottesa all'art. 2041c.c.
Sul punto, le più recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dalla nota pronuncia a
SS.UU. n. 13372/16, hanno ammesso l'operatività del principio in questione (pur senza dare risposta al quesito per ragioni intrinseche alla vicenda processuale specifica), optando per la prima soluzione;
e quindi, per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito, è necessario applicare la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia stato conseguenza del medesimo fatto, dovendo l'interprete soffermarsi sulla identità del titolo dal quale scaturiscono le due erogazioni, effettuando una valutazione in concreto, caso per caso, sulla base del collegamento funzionale esistente tra la causa del beneficio patrimoniale incamerato e l'obbligazione risarcitoria
(cfr. Cass. civ. sent. SS.UU. 22 maggio 2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567).
Nel caso di specie, costituisce fatto documentale non contestato che le opere di gabbionatura siano state eseguite su iniziativa dei convenuti e su terreni privati (i terreni censiti al foglio 8, mappali 766, 768 e 769), e per queste è stato chiesto alla P.A. di stanziare un contributo proveniente da un fondo sovranazionale. Pertanto, ammesso che si sia materializzato un vantaggio per la collettività (la realizzazione di un'opera vantaggiosa per la comunità locale) – fatto che non appare specificamente provato ma solo genericamente allegato – esso appare solo come indiretto e mediato, ovvero come conseguenza non direttamente riconducibile al fatto illecito commesso dai convenuti
30 (l'indebita percezione del beneficio), contrariamente a quanto ricavabile dall'art. 1223
c.c. L'eccezione, pertanto, non può essere accolta» (pag. 13 sentenza impugnata).
II) Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, mentre il fatto illecito ascritto all'attuale appellante consiste nell'indebita percezione del contributo, il vantaggio sarebbe correlato a un fatto diverso (la realizzazione di una determinata opera), laddove “La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale” (Cass. Sez. 3,
30/03/2023, n. 9003, Rv. 667243 – 01; v. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12564 del
22/05/2018 Rv. 648647 - 01).
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
6) OTTAVO MOTIVO: “Sul diritto dell'odierna comparente a vedersi riconosciuta una somma in ragione del proprio depauperamento e correlativo arricchimento dalla
a seguito della realizzazione dell'opera - Erroneità della sentenza Controparte_1
n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.”
Con l'ottavo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2041 c.c., volta al riconoscimento di una somma per l'arricchimento senza causa conseguito dalla a seguito della realizzazione Controparte_1
dell'opera. Deduce che, a fronte della revoca del contributo e del rilevante esborso sostenuto (pari ad oltre 970.000 euro), la società risulta depauperata mentre la e la collettività hanno tratto un evidente vantaggio dall'opera realizzata. CP_1
Contesta la decisione nella parte in cui esclude i presupposti dell'arricchimento indebito, ritenendo invece sussistenti sia l'arricchimento altrui che il proprio depauperamento, in assenza di una giustificazione causale. Sottolinea come la realizzazione sia avvenuta con autorizzazione della P.A., su bene demaniale e nel rispetto della normativa urbanistica e idraulica, e afferma che l'opera non sarebbe comunque spettata a bensì all'ente pubblico. CP_4
LA CORTE OSSERVA.
31 I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. – al netto delle questioni afferenti all'elemento soggettivo e al riconoscimento almeno implicito dell'utilitas, sul quale si è innestato negli ultimi anni il dibattito in tema di arricchimento ingiustificato della P.A. – ha come presupposto indispensabile che sia conseguito un vantaggio per l'arricchito a danno dell'impoverito. Nel caso di specie, al contrario, la ha evidentemente posto CP_4
in essere una iniziativa economica privata a danno della P.A., dichiaratamente rivolta all'incremento della competitività e alla razionalizzazione e ampliamento degli spazi aziendali, percependo a latere un contributo frutto di una condotta artificiosa posta in essere dai convenuti. Non sussistono, quindi, i presupposti richiesti dalla normativa invocata» (pag. 14).
II) A prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla carenza, rilevata nella sentenza impugnata, dell'elemento soggettivo (in quanto l'azione presuppone l'arricchimento dell'ente pubblico coinvolto e non della collettività indistinta) e del riconoscimento almeno implicito dell'utilitas, nel caso specifico la revoca del contributo erogato per l'opera eseguita da a vantaggio della propria attività CP_4
aziendale non può considerarsi un “impoverimento” di proprio in quanto il CP_4
contributo erogato non era dovuto e comunque si è giovata del proprio CP_4
investimento.
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
7) NONO MOTIVO: “Sul ristoro del valore dei materiali e il prezzo della mano
d'opera oppure il corrispettivo dell'aumento di valore arrecato al bene – Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1150 e 936
c.c.”
Con il nono motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
rigettato la domanda riconvenzionale di equo ristoro per il valore dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione dell'opera, ovvero per l'aumento di valore arrecato all'immobile. Lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 1150 e 936 c.c., richiamati anche in via analogica. Pur trattandosi di bene pubblico, la giurisprudenza
32 ha più volte riconosciuto l'applicabilità della disciplina sull'accessione anche nei rapporti tra privati e P.A., ritenendo dovuto un ristoro nei casi in cui l'opera sia stata realizzata in buona fede e in assenza di opposizioni da parte dell'ente proprietario.
Sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 936 c.c., il proprietario è tenuto a corrispondere un'indennità pari al maggiore tra l'aumento di valore arrecato e il costo dei materiali e della manodopera. Pertanto, l'appellante insiste per il riconoscimento di un ristoro almeno pari a euro 487.600,00 (corrispondente alla metà del costo sostenuto da per l'opera), ovvero in misura da valutarsi in via equitativa, anche mediante CP_4
compensazione con quanto eventualmente ritenuto dovuto alla . Controparte_1
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «Anche la domanda riconvenzionale di recupero degli esborsi formulata ex art. 1150 c.c. non può essere accolta. Tale norma consente al possessore, anche di mala fede, di recuperare le spese effettuate per la conservazione e la funzionalità della cosa stessa, da parte di chi ne rivendichi la titolarità. Trattandosi di una norma specificamente prevista per tale contesto, e di natura eccezionale, essa non può essere applicata in via analogica (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 28379 del 28 novembre 2017). Tutte le eccezioni e le domande formulate dai convenuti, riassumendo, debbono quindi essere rigettate» (pag. 14).
II) La domanda svolta in primo grado attiene esclusivamente al disposto dell'art. 1150
c.c., come si evince dalle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione e risposta dell'attuale appellante in primo grado, laddove viene richiamato il terzo comma dell'art. 1150 c.c. che ai soli fini della liquidazione dell'indennità per le addizioni richiama a sua volta il disposto dell'art. 936 c.c.
III) La norma in questione richiede peraltro che il soggetto che richiede l'indennità possa essere qualificato come “possessore”, il che non è stato neppure allegato dall'attuale appellante che nella comparsa di costituzione in primo grado, alle pagg. 3
e 4, si è limitato ad affermare che si era trattato di «realizzare un muro di consolidamento dell'argine sul Rio Ciappe, funzionale all'ampliamento della superficie produttiva aziendale, ed al contempo, a garantire la sicurezza idraulica … di costruire
33 un'imponente massicciata (gabbionatura) lungo l'argine sinistro del corso d'acqua che ne contenesse la portata, eliminando e/o riducendo sensibilmente il rischio di esondazione», laddove la Giurisprudenza non ammette l'applicazione analogica della norma in questione, in quanto norma di carattere eccezionale che attribuisce esclusivamente “al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa” (Cass. Sez. 2, 28/11/2017, n. 28379, Rv. 646084
– 01).
IV) A prescindere dalla considerazione che a pag. 13 della sentenza definitiva impugnata viene definito «fatto documentale non contestato che le opere di gabbionatura siano state eseguite su iniziativa dei convenuti e su terreni privati (i terreni censiti al foglio 8, mappali 766, 768 e 769)» e quindi non sussiste il presupposto dell'esecuzione di opere su proprietà altrui.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
8) DECIMO MOTIVO: “Sulle spese giudiziali – Erroneità della Sentenza n.
690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e s.m.i.”
Con il decimo motivo, impugna la statuizione sulle spese Parte_1
contenuta nella sentenza, assumendo la violazione del principio di soccombenza parziale e l'erronea liquidazione ai minimi tariffari: avendo il Tribunale accolto solo in parte le domande attoree, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola della compensazione delle spese per soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. Lamenta, inoltre, l'ingiustizia della condanna al pagamento dei compensi professionali per la fase istruttoria, mai effettivamente svolta nel primo grado di giudizio.
La Corte osserva che sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: «In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
34 formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061,
Rv. 666063 - 01).
Per quanto attiene all'applicazione dei minimi tariffari, è sufficiente richiamare la
Giurisprudenza secondo la quale “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 -
01).
Per quanto attiene alla liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”(Cass. Sez. 2, 27/03/2023, n. 8561, Rv. 667505 - 02).
Il motivo è, pertanto, infondato.
COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NOBILI E CAPELLO – APPELLO
INCIDENTALE
35 1) «Per quanto concerne l'affermazione della responsabilità in concorso del nella CP_2
causazione del supposto danno causato alla », da pag. 3 a pag. 12 della Controparte_1
comparsa di costituzione gli appellanti incidentali svolgono tutta una serie di considerazioni volte a «sostenere che nella condotta mantenuta dal vi sia la CP_2
totale mancanza di dolo, per cui, si ripete, lo stesso dovrà essere mandato assolto ed indenne da ogni richiesta di risarcimento danni».
2) «Per quanto concerne l'affermazione della responsabilità in concorso del CP_3
nella causazione del supposto danno causato alla » da pag. 12 a pag. Controparte_1
17 della comparsa di costituzione gli appellanti incidentali svolgono tutta una serie di considerazioni volte a escludere la responsabilità penale del . CP_3
LA CORTE OSSERVA
I) Si richiama la Giurisprudenza riferita al disposto dell'art. 578 c.p.p.
a) “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione” (Cass. pen. Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 - 01)
b) “Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza
36 dei presupposti per l'assoluzione nel merito” (Cass. pen. Sez. U, n. 36208 del
28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01)
II) Nel caso specifico, la Corte d'appello penale ha confermato la statuizione di condanna di e in solido con , al risarcimento del danno CP_3 CP_2 CP_17
in favore della , contenuta nella sentenza di primo grado, dopo avere Controparte_1
vagliato i profili di responsabilità del del , ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_3
dell'art. 578 c.p.p..
III) In particolare, per quanto attiene a la Corte d'Appello penale ha CP_2
confermato che «Certamente nel 2006 non effettuò alcun sopralluogo, ma si CP_2
limitò a richiamare il controllo eseguito nel 2003, in riferimento alla domanda della di erogazione del contributo nell'ambito del progetto “Fiorifrutti”. Già CP_4
dal 1998 però la era conduttrice, per cui quanto attestato dal sin CP_7 CP_2
dal 2003 non era rispondente al vero. … lo stesso tecnico, chiamato a redigere il verbale istruttorio, attestò il 26/6/06 quanto già sapeva non essere veritiero il 14/4/2003. Con tale condotta consentì alla di ottenere l'erogazione del CP_2 CP_4
contributo» (pag. 11 sentenza Corte d'Appello penale n. 668/18).
IV) Per quanto attiene alla posizione di , si legge nella sentenza n. 904/2015 CP_3
del Tribunale penale di Savona che l'utilizzo della fattura n. 60/2006 emessa dal
«ha … comportato un'ulteriore falsa rappresentazione della realtà nell'iter CP_3
di erogazione del contributo, rilevante ai fini del reato di truffa in contestazione, ed a cui il ha consapevolmente partecipato, atteso che nella fattura veniva CP_3
chiaramente riportato il riferimento al Piano di Sviluppo Rurale in questione ed era dunque evidente che il documento sarebbe stato impiegato dalla società a sostegno della domanda di ammissione al contributo» (pag. 22). Nella sentenza della Corte
d'Appello penale n. 668/18 vengono confermate le valutazioni sul punto del Tribunale evidenziando che il non aveva disconosciuto la firma apposta sotto CP_3
l'annotazione “pagato” anche se «certamente non ha ricevuto l'onorario». CP_3
V) Avverso la sentenza della Corte d'Appello penale non hanno CP_2 CP_3
proposto ricorso per Cassazione e pertanto sugli accertamenti compiuti dalla Corte, in
37 ordine alla responsabilità di , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_2 CP_3
578 c.p.p., ai fini della conferma della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della , si è formato il giudicato. Controparte_1
VI) Pertanto, le argomentazioni svolte da e costituiscono a tutti CP_2 CP_3
gli effetti censure di appello incidentale inammissibili.
TANTO PREMESSO, RITENUTATANE L'INFONDATEZZA L'APPELLO
PRINCIPALE DEVE ESSERE RIGETTATO, MENTRE DEVE ESSERE
DICHIARATO INAMMISSIBILE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
. CP_2 CP_3
sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
, e . Esse sono liquidate secondo i
[...] Controparte_3 CP_2
parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, e precisamente:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza non Parte_1
definitiva impugnata pubblicata in data 05/03/2021, nonché avverso la sentenza definitiva pubblicata in data 29/7/2022, pronunciate dal Tribunale di Savona in composizione monocratica;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_2
; Controparte_3
38 3) dichiara tenuto e condanna , e Parte_1 CP_2 CP_3
in solido, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...]
sostenute dalla che liquida in € 20.119,00 per compensi di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale
è stato completamente rigettato e che l'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
39
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. – Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 256 / 2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to VALLERGA MAURO, presso Parte_1
il cui studio è elettivamente per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rappresentata e difesa dagli avv.ti SPOTORNO MICHELE e Controparte_1
AG AR, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
e nei confronti di e rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_2 Controparte_3
RA O' e RA OR, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI delle PARTI
1 PARTE APPELLANTE . Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in parziale riforma della Sentenza non definitiva n. 172/2021 del 04/03/2021, pubblicata in data
05/03/2021, non notificata, resa dal Tribunale di Savona nel corso del procedimento
R.G. 3373/2019, oggetto di riserva di appello alla successiva udienza del 11/06/2021, nonché della Sentenza n. 690/2022 del 29/7/2022, pubblicata in pari data, non notificata, resa dal Tribunale di Savona a conclusione del procedimento R.G.
3373/2019, previo espletamento dell'attività istruttoria del tutto omessa nel corso del giudizio di prime cure, in via pregiudiziale,
i. per tutti i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. e/o la litispendenza e, conseguentemente, revocare Sentenza non definitiva n. 172/2021 del 04/03/2021 e la Sentenza n. 690/2022 del 29/7/2022 nonché disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo ex art. 39, comma 1, c.p.c. e comunque dichiarare la improcedibilità della domanda di restituzione di indebito spiegata dalla "; Controparte_1
in via preliminare ii. sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino all'esito definitivo del giudizio pendente nanti la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, avente
R.G. n. 59481/2021, stante l'evidente connessione oggettiva sussistente tra le cause, con ogni conseguenziale pronuncia;
nel merito,
iii. in via principale, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, respingere le domande tutte avanzate dalla in quanto inammissibili e comunque infondate in Controparte_1
fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con ogni conseguenziale pronuncia;
iv. in via subordinata, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare l'integrale compensazione del danno con l'utilitas ricavata dalla P.A., ovvero dichiarare che il danno è interamente imputabile a colpa di quest'ultima ovvero, in via di subordine
2 rispetto alla presente domanda subordinata, che a quest'ultima è imputabile anche solo parzialmente, a titolo di concorso di colpa, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con derivante abbattimento dell'importo dovuto dalla IG.ra , con ogni Pt_1
conseguenziale pronuncia;
vii. in via di ulteriore subordine alle subordinate di cui sopra, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, limitare l'eventuale danno all'importo complessivo massimo di Euro
217.600,00 (ottenuto sottraendo al contributo erogato l'importo di euro 270.000,00, pari al contributo che la società aveva comunque diritto secondo la Controparte_4
quantificazione eseguita dalla nel procedimento n. 1119/2011 Controparte_5
pendente nanti la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la , R.G. Controparte_1
n. 20907/2020), con ogni conseguenziale pronuncia;
viii. in via di estremo subordine alle subordinate tutte di cui sopra, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, limitare l'eventuale danno all'importo complessivo massimo di Euro 357.600,00 (ottenuto sottraendo al contributo erogato l'importo di Euro
130.000,00, pari al contributo che la società aveva comunque diritto per Controparte_4
i terreni stagionalmente posseduti e coltivati sotto serra -pari a mq. 2.500,00), con ogni conseguenziale pronuncia;
ix. in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere sussistente un danno per la e la Controparte_1
correlazione tra tale danno e i fatti di causa, senza che possa operare, nemmeno in parte, la compensatio lucri cum damno, e senza che operi il concorso di colpa, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, accertare che la IG.ra ha diritto al Parte_1
pieno ristoro e/o ad una indennità in virtù del vantaggio procurato alla Controparte_1
e/o comunque per i miglioramenti arrecati alla cosa, e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della IG.ra dell'importo di Euro 487.600,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI Controparte_6
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
[...]
In via pregiudiziale:
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ex art. 47 c.p.c. con ogni conseguente e dipendente pronuncia di legge e/o di ragione;
- nella denegata ipotesi che la richiesta di cui sopra venga respinta, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per essere legittimata ad agire o la Controparte_1
Comunità Europea o lo Stato italiano;
Nel merito:
- in via principale respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi che il Giudice ritenga fondate le richieste di risarcimento danni avanzate dalla mandare assolti gli odierni Controparte_1
esponenti IG. ed Arch. , dichiarando la totale estraneità CP_2 Controparte_3
nella commissione dei fatti ed escludendo pertanto ogni loro responsabilità concorsuale e solidale con la IGnora Parte_1
- in via di ulteriore subordine e sempre nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni, limitarlo a soli € 61.350,00, così come quantificato nella consulenza tecnica di parte del dott. , o nella somma che sarà quantificata in corso di causa a seguito Per_1
del licenziamento di idonea CTU, somma che però, in base al principio “compensatio lucri cum damno”, dovrà essere interamente compensata con l'utilità ricavata dalla
P.A.;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado.”
In via istruttoria: oltre a chiedersi l'acquisizione del fascicolo di primo grado contenente tutte le produzioni da intendersi qui come nuovamente depositate, si richiede il licenziamento di idonea CTU atta ad appurare la dimensione residua dell'azienda agricola CP_4
al momento della richiesta di contributo ed il conseguente ammontare del
[...]
contributo stesso che si sarebbe dovuto corrispondere alla sulla scorta Controparte_4
4 dell'accertata residua dimensione dei terreni coltivati da quest'ultima, dopo l'affitto di parte dei mappali alla . Si richiede altresì, ove l'Ecc.ma Corte lo ritenga Controparte_7
necessario, l'audizione dei testi così come già richiesto nel primo giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria, respingere le domande e l'impugnazione proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le considerazioni tutte esposte nelle depositate difese, e confermare in ogni suo punto le sentenze emesse dal Tribunale di
Savona.
Vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato la CP_1
conveniva in giudizio , e , al fine
[...] Controparte_3 CP_8 CP_2
di sentirli condannare, in solido tra loro, a risarcire i danni causati alla Controparte_1
per il reato da loro commesso entro il limite di € 520.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, La asseriva che in data 12.04.2006 , in Controparte_1 Parte_1
qualità di amministratrice unica della , aveva presentato domanda di CP_4
adesione al piano Regionale di Sviluppo Rurale con la quale aveva chiesto l'ammissione al regime degli aiuti previsti dal Reg. UE 1257/1999-FEOGA – sez.
GARANZIA, come da P.S.R. della per l'attivazione di una misura “A- Controparte_1
investimenti nelle Aziende Agricole”, nella specie consistente in un finanziamento per la “gabbionatura per sistemazione sponda destra Rio Ciappe”, sui terreni censiti al fg.
8 mapp. 766, 768 e 769 del Comune di Albenga (SV). La , sulla base Controparte_1
della documentazione versata in atti dalla e dall'arch. , oltre Pt_1 Controparte_3
che dal verbale istruttorio del funzionario della Parte_2
aveva erogato un contributo di € 487.600,00; all'esito di una verifica della
[...]
RD di NA veniva accertato che quasi tutta l'area che era stata dichiarata come
5 requisito nella domanda era in realtà stata affittata ad altri soggetti e che la società avesse utilizzato solo una piccola porzione sotto serra, per un periodo temporale limitato. Ne scaturiva un procedimento penale che si concludeva con il rinvio a giudizio dei tre odierni convenuti, i quali, all'esito del processo, venivano condannati in primo grado dal Tribunale di Savona (cfr. sentenza 904/2015 versata in atti) alla sanzione penale e al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede civile, con annessa confisca dei beni in sequestro per un importo pari ad € 400.100,00 e conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo per il valore residuo dei beni in sequestro;
la Corte di Appello di Genova assolveva gli imputati per intervenuta prescrizione, confermando il capo della sentenza avente ad oggetto le statuizioni civili e, per l'effetto, revocava la confisca parziale e disponeva la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (cfr. sent. n.668/2018 versata in atti); la sentenza passava in giudicato in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione per inammissibilità.
quindi, individuava e quantificava i rivendicati danni nella somma CP_9
indebitamente percepita a titolo di contributo, ovvero € 400.100,00 (a fronte degli originari € 487.600,00 oggetto di erogazione); € 5.000,00 per le spese necessarie per l'erogazione del contributo;
78.000,00 per la perdurante impossibilità di reimpiegare la somma erogata per la realizzazione di diverse finalità e progetti dello stesso ambito, voce che sarebbe stata asseritamente riconosciuta dal Tribunale in primo grado;
€
50.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno morale, per lesione dell'immagine della . Controparte_1
Si costituivano i convenuti, i quali, con comparse di costituzione distinte eccepivano: il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti;
In subordine, la disapplicazione della normativa interna in quanto asseritamente contrastante con gli artt. 49 e 50 della Carta di Nizza e con gli artt. 4, prot. 7, della CEDU, chiedendo eventualmente a questo Tribunale di sollevare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del
TFUE, nonché il difetto di legittimazione attiva della . Nel merito, i Controparte_1
convenuti, dopo aver evidenziato in premessa la natura non vincolate degli accertamenti compiuti in sede penale relativi all'an del danno, oltre che del quantum,
6 eccepivano la infondatezza della pretesa attorea in virtù della legittimità del contributo erogato, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, i convenuti eccepivano che la falsità dei dati non sarebbe stata dimostrata e, pertanto, che il contributo era stato legittimamente erogato. In via gradata, eccepivano che la società avrebbe comunque dovuto percepire un contributo pari ad € 426.250,00 così CP_4
come calcolato dal proprio perito di parte (con eventuale contributo indebito pari a soli
61.350,00), chiedendone comunque, in via subordinata, una quantificazione in non più di € 357.600,00, avendo il Tribunale di Savona operato un abbattimento di un terzo senza considerare la stagionalità di alcune piante coltivate dalla (ciclamini, CP_4
margherite e rosmarino). Sempre nel merito ed in via gradata, veniva eccepita la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227c.c. in quanto i funzionari addetti ai lavori non avrebbero effettuato i doverosi controlli di corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata in atti;
i convenuti eccepivano, in via ulteriormente subordinata, la compensatio lucri cum damno, anche eventualmente ex art. 1, co.1bis, L. 20/1994, per essersi la comunità locale comunque giovata dell'opera realizzata, costituendo essa un intervento di consolidamento di un bene demaniale che avrebbe dovuto essere realizzato a spese della P.A. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la restituzione del valore dei materiali Pt_1
e del prezzo della mano d'opera impiegata o, in alternativa, il riconoscimento dell'aumento di valore del bene ex artt. 1150 e 936 c.c. nonché, in via ulteriormente gradata, la condanna della controparte per un importo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il precedente Giudice assegnatario, fatte precisare le conclusioni, emetteva sentenza parziale con le quali venivano definite le questioni di rito sollevate dai convenuti. In particolare, con la predetta decisione non definitiva veniva sancita la giurisdizione del
G.O. e la legittimazione attiva della A tal riguardo, occorre Controparte_1
specificare, anche alla luce delle difese effettuate dai convenuti negli scritti conclusivi, che queste statuizioni non sono più modificabili con la presente sentenza definitiva e lo scrivente magistrato ne dovrà necessariamente tener conto.
7 Concessi i termini istruttori, ritenuto esaustivo il materiale documentale presente agli atti di causa e sovrabbondante il licenziamento di una CTU così come richiesto dalle parti, lo scrivente invitava le parti a precisare le conclusioni di cui in epigrafe, introitando la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 690/2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Savona così decideva: “a) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda formulata dalla b) CONDANNA i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, CP_2
quantificati in € 400.100,00 per danni patrimoniali e € 73.827,88 per interessi compensativi calcolati ad un tasso medio del 1% annuo dal 27 luglio del 2007 fino ad oggi, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato, in base ai dati
ISTAT; d) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sopportate dall'attrice che qui si liquidano in € 12.678,00 per compensi professionali e
1.241,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo degli onorari”.
Avverso tali decisioni, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 28.02.2023.
Con comparsa si costituivano e , i quali, in CP_2 Controparte_3
via pregiudiziale, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva della;
in via principale, Controparte_1
instavano per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, chiedevano di essere assolti per la totale estraneità ai fatti e, in via di ulteriore subordine, sollecitavano la riduzione dell'eventuale danno al minor importo di € 61.350,00, sulla base della CTU, con applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Si costituiva, altresì, la , la quale instava per il rigetto dell'appello Controparte_1
e, di conseguenza, la conferma delle sentenze emesse dal Tribunale di Savona.
8 Nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso dell'avv. SPOTORNO
MICHELE, difensore della , la Corte, con ordinanza emessa in Controparte_1
data 11.12.2024, disponeva l'interruzione del processo.
Con atto depositato in data 16.12.2024, provvedeva a riassumere Parte_1
il giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.,.
Con successiva ordinanza del 07.05.2025, la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 09.04.2025, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE È INFONDATO E DEVE
ESSERE RIGETTATO, MENTRE DEVE ESSERE DICHIARATO
INAMMISSIBILE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA E CP_2
. CP_3
In via preliminare: sull'istanza di sospensione del giudizio.
Parte appellante reitera anche in questo grado l'istanza di sospensione del giudizio
“fino alla definizione del giudizio pendente nanti la Corte dei Conti, Terza Sezione
Giurisdizionale di Appello, avente R.G. n. 59481/2021”.
L'istanza, ad avviso della Corte, non è accoglibile. In primis, si tratta di istanza del tutto generica e pertanto inammissibile.
In ogni caso, nel caso di specie, tra la presente causa e quella “pregiudicante” non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso stretto. Infatti “A norma dell'art. 295
c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023, Rv. 667262 - 01), laddove nel presente l'oggetto dei due giudizi è diverso, come sarà meglio evidenziato in sede di esame del primo motivo di appello, sulla giurisdizione.
APPELLO PRINCIPALE
9 1) PRIMO MOTIVO: “Sul difetto di giurisdizione e/o litispendenza in favore del
Giudice contabile - Erroneità della sentenza n. 172/2021 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 39 c.p.c. e per violazione del principio di diritto del ne bis in idem”
Con il primo motivo di impugnazione, deduce il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione contabile, rilevando che le domande proposte dalla avrebbero dovuto essere devolute Controparte_1
alla Corte dei Conti, trattandosi di ipotesi di danno erariale, come dimostrato anche dal parallelo giudizio pendente dinanzi alla Procura Regionale della stessa (pagg. 16 – 20 atto di appello). Parte appellante censura la sentenza del Tribunale per aver erroneamente ritenuto che la questione potesse essere esaminata dal giudice ordinario, pur in presenza di precedenti conformi della Corte dei Conti in materia analoga.
Sostiene che la causa attiene alla malversazione di fondi pubblici e che, pertanto, rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex art. 103 Cost. e art. 17 d.lgs. n.
174/2016. In via subordinata, eccepisce altresì la litispendenza con il procedimento contabile già pendente, invocando l'applicazione dell'art. 39 c.p.c. e la necessità di evitare pronunce potenzialmente contrastanti su uno stesso fatto lesivo. Infine, richiama il principio del ne bis in idem, evidenziando come la duplice (o triplice) azione promossa sulla medesima vicenda finisca per tradursi in una indebita duplicazione sanzionatoria, in contrasto con l'art. 50 CDFUE e con l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
LA CORTE OSSERVA:
I) Si legge nella sentenza non definitiva impugnata n. 172/2021 (pagg. 5 e ss.): «E' senz'altro a tutti nota la giurisprudenza menzionata dalle parti convenute a sostegno della giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di illegittima percezione di un finanziamento. …. L'orientamento giurisprudenziale richiamato afferma sì la giurisdizione della Corte dei Conti in materia, ma non la sua giurisdizione esclusiva.
… La stessa giurisprudenza citata da parte attrice si colloca nel solco dell'orientamento appena richiamato. Si tratta di Cass. Civ. SS.UU. n. 24859/2019 la quale con estrema chiarezza afferma: “deve pertanto negarsi che vi sia…una giurisdizione esclusiva –
10 quella della Corte dei Conti – in materia di danno recato all'Amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente”. La ha Controparte_1
opportunamente citato anche Cass. Civ. SS.UU. n. 21992/2020 la quale precisa che “le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità”. … La conclusione raggiunta quanto all'indipendenza ed autonomia tra le azioni di risarcimento per danno erariale e quella civilistica di risarcimento del danno è in effetti coerente con la giurisprudenza costituzionale che è costante nel riservare alla discrezionalità del Legislatore ordinario la puntuale definizione del limite funzionale delle attribuzioni della Corte dei Conti e della sua giurisdizione, la quale non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, anche in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost. n. 355 del 2010, n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987). Alla stregua della giurisprudenza che precede, risulta palesemente infondata anche la domanda, formulata in via di mero subordine, di disapplicazione della normativa interna contrastante con l'Ordinamento Comunitario
e/o rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia ex art. 267 TFUE.».
II) La decisione assunta appare conforme ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza in materia:
“L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla
11 Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. (Cass. Sez. U., 23/11/2021,
n. 36205, Rv. 662886 – 01; Cass. Sez. U., 19/02/2019, n. 4883, Rv. 653017 - 01) In particolare, è stato stabilito che: “L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile” (Cass. Sez. U., 07/05/2020, n. 8634, Rv. 657633 - 01)
III) La possibilità di una duplicazione sanzionatoria e quindi di un contrasto con il diritto comunitario è esclusa dalla Giurisprudenza di seguito richiamata:
i) Cass. Sez. U, Sentenza n. 21992 del 2020: “… la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice. … le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile,
ii) Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24859 del 2019: “E' ius receptum che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A.
e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. L'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali
12 giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità
(nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U.,
24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659). … Deve pertanto negarsi che vi sia, come sostenuto in ricorso, una giurisdizione esclusiva - quella della Corte dei conti - in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n.
35205, imp. Mineo)”.
IV) Le considerazioni svolte valgono altresì a escludere l'asserita litispendenza.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
2) SECONDO MOTIVO: “Sull'an debeatur - Infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla - Omesso adempimento dell'onere Controparte_1
probatorio che gravava sull'attrice - Erroneità della Sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”
Con il secondo motivo, parte appellante contesta la pronuncia, nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente il presupposto della responsabilità civile senza una previa e autonoma verifica dell'an debeatur. si duole Parte_1
del fatto che il Tribunale si sia limitato a richiamare in via implicita il contenuto della condanna penale generica pronunciata nei suoi confronti, senza accertare specificamente la sussistenza di un danno effettivo, diretto e concretamente subito dalla
. Lamenta, altresì, che la domanda attorea sia rimasta sfornita di Controparte_1
idoneo supporto probatorio, essendosi la limitata a produrre le sole sentenze CP_1
13 penali, senza alcun riscontro documentale sui danni patrimoniali e non patrimoniali allegati. Ha, pertanto, dedotto la mancata prova del danno in capo all'attrice, sottolineando, tra l'altro, che l'unico ente legittimato a ottenere la restituzione delle somme erogate e degli interessi maturati sarebbe , soggetto estraneo al presente CP_10
giudizio.
TERZO MOTIVO: “Sulle prove dibattimentali – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e di quello contabile – Mancata autonoma valutazione delle prove - Erroneità della Sentenza n. 690/2022”
Con il terzo motivo di appello, censura l'erronea e/o omessa Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e contabile, nonché la mancata autonoma valutazione delle prove acquisite in sede civile, dal momento che il
Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'indagine della
RD di NA, senza svolgere un autonomo accertamento istruttorio e senza acquisire il fascicolo penale. La evidenzia che le prove testimoniali assunte Pt_1
in sede penale e civile, nonché le relazioni tecniche e planimetriche, attestavano l'utilizzazione di una superficie di circa 5.000 mq, comprensiva anche del piazzale e della fascia retrocessa, a fronte dei soli 2.500 mq considerati in sentenza. Richiama, inoltre, la decisione della Corte dei Conti, che avrebbe riconosciuto un'estensione maggiore, osservando che, in quanto appellata solo dal privato, avrebbe acquisito forza di giudicato parziale. Lamenta, infine, l'omesso esame della coltivabilità delle superfici retrocesse e cementate, che sarebbero state comunque idonee all'uso agronomico secondo i consulenti tecnici sentiti.
QUARTO MOTIVO: “Sul quantum debeatur – Errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e di quello contabile – Mancata autonoma valutazione delle prove - Erroneità della Sentenza n. 690/2022”
Con il quarto motivo di appello, censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha quantificato il danno patrimoniale in € 160.161,00, deducendo l'erroneità del calcolo effettuato, in assenza di autonoma valutazione delle risultanze del processo penale e contabile. Deduce che il primo giudice, senza disporre CTU, ha
14 aderito al conteggio del CTP del PM, non condiviso dalla Corte dei Conti, la quale – con sentenza n. 152/2021 – ha stimato l'indebita percezione in € 61.350,00, aderendo alla consulenza tecnica del dott. . Contesta, inoltre, l'applicazione del Per_1
coefficiente 2,16 UL anziché 3,41 UL, calcolato in base al numero effettivo di giornate lavorative (982), e la riduzione di 1/3 disposta dal Tribunale per una presunta disponibilità dell'area solo per otto mesi, ritenuta smentita dalle risultanze istruttorie.
Conclude, pertanto, chiedendo che l'eventuale danno sia contenuto in € 61.350,00, ovvero – in subordine – in € 160.161,00, in € 217.600,00, o in € 357.600,00, quest'ultimo in caso di mancata applicazione della riduzione di 1/3.
PREMESSO CHE I MOTIVI SECONDO, TERZO E QUARTO SONO
ESAMINABILI CONGIUNTAMENTE PERCHE' STRETTAMENTE CONNESSI,
LA CORTE OSSERVA
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «Ciò premesso, appare quindi necessario passare alla individuazione e quantificazione delle voci di danno risarcibili, prima di passere all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti in via gradata. A tal riguardo, quanto al danno patrimoniale, non ci sono dubbi che esso debba consistere nel contributo illegittimamente ottenuto ed erogato dalla Controparte_1
(non costituendo il fondo comunitario un vincolo di destinazione specifico per la singola opera), contributo che, nella specie, sarebbe pari al 50% del valore dell'opera, ovvero € 487.600,00. Tuttavia, dovendosi ritenere che debbano essere considerate risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223
c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), è corretto procedere allo scorporo di ciò che sarebbe stato comunque erogato in assenza della condotta artificiosa possa in essere dai convenuti. A tal riguardo, nell'esame della vicenda si sono prospettate due soluzioni interpretative: una prima portata avanti dal consulente di parte (cfr. relazione dott.
versata in atti), il quale - partendo dalla premessa secondo cui, ai fini della Per_2
compatibilità della domanda con i requisiti di cui al Piano di Sviluppo Rurale, si sarebbe dovuto tener conto dei redditi lordi standard pubblicati dalla Commissione
Europea e delle unità lavorative impiegate secondo i parametri di ettaro/cultura definiti
15 dalla all'epoca della domanda – concludeva affermando che tali requisiti CP_1
sarebbero stati rispettati se il rapporto RLS/UL fosse stato pari al reddito medio delle aziende specializzate nella floricultura nel 2006, ovvero pari ad € 18.284,12 in rapporto ad una dimensione di 0,5 unità lavorative, corrispondenti a 143,75 giornate lavorative.
Sulla base di questo ragionamento, il consulente riteneva che sarebbe stato possibile per la rispettare detti parametri di ammissione al contributo se essa avesse CP_4
goduto di 2.100 mq. di area coltivabile in pien'aria, ovvero di 2.100 mq. sotto serra.
Ad ogni modo il consulente, dando per buoni anche i 2.500 mq. calcolati dalla RD di NA, ha ritenuto che vi sarebbe stata comunque una sostanziale compatibilità fra requisiti di ammissione e domanda, in quanto si sarebbe dovuto procedere da un lato al rapporto fra le 300 giornate lavorative aziendali (ovvero la metà delle 600 impiegate per 5.000 mq di coltivazioni in serra), pari a 1,04 UL, e un RLS pari a £. 51.944.226
(€ 26.826,95) per calcolare il requisito reddituale;
dall'altro si sarebbe dovuto moltiplicare le UL indicate nella domanda, ovvero 3,41, per il tetto massimo di investimento ammissibile - ovvero € 250.000,00 - ottenendo un valore di investimento pari ad € 852.5000,00, e quindi un contributo erogabile pari alla metà di quest'importo, ovvero € 426.250,00. Seguendo tale ragionamento il danno differenziale, secondo tale conteggio, ammonterebbe pertanto, al più, ad € 61.350,00 di profitto indebito.
Tale calcolo non è stato condiviso dalla sezione penale del Tribunale di Savona, che lo ha rivisto al fine di individuare l'importo effettivo da sottoporre a confisca a titolo di profitto indebito del reato (confisca poi revocata in Appello, con conversione del sequestro preventivo in conservativo). Questo Tribunale, infatti, nella determinazione del contributo erogabile ha accertato il presupposto fattuale dei 2.500 mq di terreno coltivato, così come rilevati dalla RD di NA e confermato dall'istruttoria dibattimentale, ma ha utilizzato (correttamente) come moltiplicatore l'1,04 di UL ricavato in premessa dallo stesso consulente e non quello del 3,41 indicato nella domanda (perché, appunto, non corrispondente alla realtà dei fatti, dolosamente alterata dalla richiedente). Portando a compimento il calcolo del consulente, il
16 Tribunale ha ricavato un primo importo di € 130.000,00 di contributo erogabile
(250.000,00 x 1,04 - 50%).
Tale risultato è stato sottoposto ad ulteriore abbattimento di 1/3 da parte del Giudice di primo grado, tenuto conto del fatto che, secondo quanto emerso nel dibattimento, la disponibilità dell'area da parte della non si era protratta per l'intero anno ma CP_4
unicamente per otto mesi (da giugno a gennaio compreso), sicché tutti i valori sopra indicati, rapportati all'estensione di 2.500 mq. sotto serra, sono stati ridotti nella misura di 2/3 (otto mesi su un anno), secondo il calcolo effettuato in lire che per comodità si riporta pedissequamente (pag. 24 sentenza di primo grado):
• “200 giornate lavorative, pari dunque a 0,70 UL (200:287,5);
• La redditività si riduce a L. 41.146.229 (la redditività esposta nella domanda con riferimento a 600 giornate lavorative e 5.000 mq. di superficie, pari a L. 123.438.687, va infatti ridotta di un terzo, essendo le giornate lavorative riconoscibili solo 200);
• Il rapporto rimane pur sempre superiore alla singola soglia minima richiesta Pt_3
per l'ammissione, passando a 58.780.327;
• Tuttavia, l'intervento massimo ammissibile viene ad essere pari ad € 175.000,00
(250.000,00 x 0,70), importo che, ridotto della metà (posto che, come ripetutamente detto, il bando prevedeva la possibilità di contribuire soltanto entro tale quota), porta ad un contributo liquidabile di soli 87.500,00 euro.
Solo entro tale soglia può dunque determinarsi il contributo al quale la “ ” CP_4
poteva accedere: ne deriva che, per la differenza rispetto a quanto percepito (euro
487.600,00), ossia euro 400.100,00, esso risulta effettivamente indebito e dunque va sottoposto a confisca, quale profitto del reato.”
Diversamente, la Corte dei Conti non è riuscita ad individuare la ragione per cui il
Tribunale si sarebbe discostato dal ragionamento del consulente solo perché nell'ipotesi accusatoria non sono emersi i due elementi: l'erroneo utilizzo da parte del
CTP del moltiplicatore 3,14 UL artatamente applicato nella domanda in luogo di quello corretto (0,4), nonché la prova - raggiunta in sede dibattimentale anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni - che l'area era stata nella disponibilità della solo CP_4
17 per 8 mesi (con l'ulteriore abbattimento di 1/3 operato dal Tribunale), peraltro giungendo al diverso importo di € 160.161,00 in luogo di quello calcolato dal CTP pari ad € 63.350,00 (doc. 25 della produzione della convenuta , pp. 15-16). Pt_1
Come si è detto, il Tribunale ha fondato tale calcolo sulle risultanze delle indagini condotte dalla RD di NA e sulle prove testimoniali emerse in sede dibattimentale, che hanno dimostrato la disponibilità dell'area in capo alla CP_4
per soli otto mesi. In particolare, all'esito della verifica fiscale effettuata dalla RD di NA nel maggio 2010, i verificatori avevano contestato alla che Controparte_11
essa potesse a tutto concedere vantare il possesso di soli 2.500 mq sotto serra per due terzi dell'anno (da giugno a gennaio). L'assunto trova una corrispondenza anche nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti in sede dibattimentale, i quali hanno confermato che la utilizzasse la parte della serra destinata alle sue coltivazioni solo fra i mesi CP_4
di giugno e dicembre. In particolare, il teste dipendente della affittuaria Tes_1
, dichiarava che una parte della “avanserra”, stimata in circa 4.000 mq., fosse CP_7
in uso della e un'altra parte fosse “presa” dalla solo nei periodi CP_7 CP_7
in cui i dipendenti di quest'ultima lavoravano di più, cioè da gennaio a maggio (cfr. fonoregistrazione dell'udienza del 17 giugno 2014, pag. 86, versata in atti). Il Giudice penale, inoltre, verificava che tale espansione coincideva con la fatturazione in aumento negli anni 2005 – 2007 (cfr. sentenza del Tribunale di Savona, pag. 15).
Analoga descrizione veniva compiuta dal teste , di cui vi è traccia in Tes_2
sentenza (cfr. pag. 14). Né appare idonea a dimostrare circostanze diverse la deposizione del teste della difesa , sentito in qualità di direttore dei lavori, il CP_12
quale, pur ricordando la coltivazione di ciclamini, non ha confermato la continuità temporale di quanto asseritamente visto;
anche in sede di controesame del PM il teste non è apparso attendibile in merito alle tempistiche della realizzazione dell'opera (cfr. fonoregistrazione del 23.01.2015, pag. 11-12). Inoltre, anche volendo dar credito alla tesi difensiva secondo la quale la periodicità dell'utilizzo sarebbe stata data dalla stagionalità delle coltivazioni di ciclamini e margherite, ciò non esclude che nei periodi
18 non stagionali gli spazi in questione siano stati concessi in uso alla e alla CP_7
Vigoflor.
Ne consegue che il danno patrimoniale che ne è scaturito ammonta ad € 400.100,00 quale parte di contributo illecitamente conseguito.
Quanto alle spese occorrenti per la valutazione, approvazione ed erogazione del contributo, queste sono state unilateralmente stimate da parte attrice in € 5.000,00, sulla base di un costo orario dei funzionari impiegati così come attestato da un funzionario delle risorse umane dello stesso ente danneggiato (all. 4 della produzione di parte attrice), ma non appaiono documentate. Né si può ricorrere ad una stima equitativa, potendo essere applicato l'art. 1226 c.c. solo in via sussidiaria e sempre che sia realmente e oggettivamente impossibile il relativo accertamento (cfr. Cass. civ., VI sez., ord. 26051/2020; Cass. civ., sez. lav., sent. 4898/1998)» (pagg. 7 – 11 sentenza impugnata).
II) Con riguardo al secondo motivo, appare evidente:
i) che non risponde al vero che il Tribunale si sia limitato a richiamare in via implicita il contenuto della condanna penale generica pronunciata nei confronti dell'appellante , senza accertare specificamente la sussistenza di un danno effettivo, diretto e concretamente subito dalla , né che la domanda attorea sia Controparte_1
rimasta sfornita di idoneo supporto probatorio, essendosi la limitata a CP_1
produrre le sole sentenze penali, senza alcun riscontro documentale sui danni patrimoniali e non patrimoniali allegati;
ii) che, al contrario, il Tribunale ha approfonditamente esaminato le risultanze emergenti dalle sentenze penali, ricavandone gli elementi necessari a valutare la sussistenza e la quantificazione del danno;
iii) che, pertanto, non sussiste la dedotta mancata prova del danno in capo all'attrice; iv) che, quanto all'affermazione che l'unico ente legittimato a ottenere la restituzione delle somme erogate e degli interessi maturati sarebbe , soggetto estraneo al CP_10
presente giudizio, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale:
“L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del
19 1986, per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato
e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l , cd. , organismo Controparte_13 CP_10
pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima i CP_1
compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale). (Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4841, Rv. 652627 - 01)
III) Con riguardo al terzo motivo, appare evidente:
i) che non sussistono né “l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e contabile”, né la “mancata autonoma valutazione delle prove acquisite in sede civile”;
ii) che il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni dell'indagine della RD di NA, senza svolgere un autonomo accertamento istruttorio e senza acquisire il fascicolo penale;
iii) che infatti il Tribunale ha riesaminato le risultanze istruttorie analiticamente riepilogate nella sentenza penale di primo grado (sentenza n. 904/2025 del Tribunale di Savona, depositata in data 8/10/2025), le cui valutazioni erano state confermate nella sentenza d'appello (sentenza n. 668/2018 della Corte d'Appello di Genova, depositata in data 14/2/2018), avverso la quale era stato proposto ricorso rigettato dalla
Cassazione con sentenza n. 1865/2019 depositata il 12/9/2019; iv) che a fronte del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, l'appellante non avrebbe dovuto limitarsi a sostenere che le prove testimoniali assunte in sede penale, nonché le relazioni tecniche e planimetriche, attestavano l'utilizzazione di una
20 superficie di circa 5.000 mq, comprensiva anche del piazzale e della fascia retrocessa,
a fronte dei soli 2.500 mq considerati in sentenza, ma censurare in modo specifico le valutazioni sul punto del Tribunale, particolarmente laddove il Tribunale ha recepito quanto ritenuto dal Tribunale, come di seguito ricostruito;
v) che, in particolare, l'appellante si limita a richiamare le dichiarazioni dei testi che avrebbero confermato una maggiore estensione dei terreni coltivabili, ma nella sentenza penale di primo grado, alle pagg. 13 – 15 le dichiarazioni dei testi vengono verificate alla luce della documentazione disponibile e dei contratti di affitto in essere con e con , per giungere alla conclusione che a) nella CP_14 CP_15
domanda di ammissione al finanziamento “la ha dichiarato di avere il CP_4
possesso dei mappali 121, 216 (parte), 217 (parte), 758 (parte), 760 (parte) e 766 (parte) del FG 8 e di esercitare l'attività agricola aziendale sugli stessi, per un'estensione complessiva di 18.596 (di cui 5.000 mq in serra, 11.000 mq all'aperto e i restanti 2.596 mq tare ed incolti); b) che “dell'intera superficie di 11.000,00 mq di cui la CP_4
ha attestato di avere il possesso e di destinare a coltivazione in pien'aria, essa poteva disporre soltanto della porzione retrocessale con la scrittura privata del 9/12/2003, priva tuttavia di qualunque possibilità di sfruttamento agricolo” (il riferimento riguarda i terreni concessi in affitto a e alla scrittura del 9/12/2003 con cui una CP_15
parte dei terreni affittati a vengono retrocessi a ma sono CP_15 CP_4
insuscettibili di coltura in quanto in parte destinati a transito per l'accesso ai terreni CP_1 affittati a e in parte costituenti sedime della serra); vi) che sulla scorta di tali risultanze il Tribunale penale (a pagg. 14 e s. della sentenza
904/2015) ha giudicato inattendibile la ricostruzione del Consulente tecnico della difesa nonché ha ritenuto che non potessero essere valorizzate le Per_1
dichiarazioni dei testi
21 vi) che «per quanto riguarda l'area dichiarata dalla come destinata alla CP_4
coltivazione in serra (ossia 5.000 mq)», è stata ritenuta «corretta la quantificazione correttiva (2.500,00 mq) operata dalla RD di NA in sede di verifica» sulla scorta delle considerazioni di seguito riportate:
22 vii) che la valutazione dal Tribunale penale è stata confermata dalla Corte d'Appello penale a pag. 19 della sentenza n. 668/18 (passata in giudicato):
23 viii) che, quanto alla decisione della Corte dei Conti, che avrebbe riconosciuto un'estensione maggiore, non sussiste il giudicato, comunque non sussiste un giudicato opponibile alla , data la diversità di ambito oggettivo (già sottolineato) Controparte_1
e soggettivo dei due giudizi: ix) che, in ogni caso, è stata spiegata e valutata la ragione dei risultati cui è pervenuta la Corte dei Conti, determinata dall'utilizzo di un coefficiente (3,14) diverso da quello corretto (1,04);
x) che, peraltro, la stessa appellante sostiene, a pag. 35 e s. dell'atto di appello, che «il coefficiente 3,41 UL non è altro che la divisione del numero di giornate lavorative annue aziendali quantificabile in base a 5.460 mq. di superfici disponibili in pien'aria e 5.000 mq. di superfici disponibili sotto serra (in totale 982) diviso le giornate lavorative di una unità lavorativa (287,5) [982 : 287,5 = 3,41]» e riconosce che
«qualora si utilizzassero per il calcolo delle superfici inferiori (2.500 mq. – così come ritenuto dal Tribunale di Savona) l'importo del coefficiente UL sarebbe inferiore:
“assumendo come superficie disponibile i soli mq.
2.500 di serra coltivati a piante in vaso indicati dalla RD di NA ... dal calcolo della reddittività risulterebbe una dimensione, in termini di giornate lavorative annue, di 300 giornate pari a 1,04 UL
(300:287,5)” (cfr. CTP dott. . doc. 4)», vale a dire esattamente il Persona_3
coefficiente utilizzato in sede penale per la quantificazione del danno;
xi) che, quanto all'omesso esame della coltivabilità delle superfici retrocesse e cementate, che sarebbero state comunque idonee all'uso agronomico secondo i consulenti tecnici sentiti, si rimanda a quanto sopra esposto.
24 IV) Con riguardo al quarto motivo, si tratta della richiesta di rideterminare il danno sulla base della mera reiterazione di questioni che sono già state esaminate nell'ambito dei punti che precedono. In ogni caso, la reiterazione di tali questioni è preclusa dall'accertamento con efficacia di giudicato contenuto nella sentenza penale di primo grado (n. 904/2015 del Tribunale di Savona, laddove in particolare alla pag. 30 viene espressamente chiarito che l'ammontare del risarcimento, per quanto attiene all'indebito contributo percepito, è stato accertato e che viene rimessa al giudice civile la determinazione dell'ulteriore danno subito (danno patrimoniale per indisponibilità della somma e danno morale): «essendo stata disposta la confisca del profitto del reato corrispondente all'importo del contributo indebitamente erogato, l'ulteriore danno subito dalla parte civile in conseguenza della condotta tenuta dagli Controparte_1
imputati (per il danno patrimoniale conseguente alla perdita di disponibilità della somma erogata ed alla perdurante possibilità di un suo reimpiego, oltre che per il danno morale), i quali vanno condannati in solido tra loro, attesa la comunanza di interesse alla realizzazione della condotta, non può essere liquidato compiutamente in questa sede, neppure ai fini di una provvisionale, necessitando di apposita valutazione da parte del giudice civile, al quale le parti vanno pertanto rimesse».
In proposito si ricorda che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. (Cass. Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477, Rv. 657804 - 01)” e che, in ogni caso “Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri
25 contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento)”. (Cass. Sez. 1, 07/04/2025, n. 9082, Rv. 674266 - 01).
Nel caso specifico, per quanto detto, il giudicato attiene non solo alla sussistenza del danno, ma si estende all'accertamento dell'ammontare del danno coincidente con il contributo indebitamente percepito, tenuto conto che le valutazioni sul punto del
Tribunale penale sono state confermate dalla Corte d'Appello, la quale non solo ha confermato la condanna generica al risarcimento del danno, ma, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e conseguentemente revocato la confisca dei beni in sequestro per il valore di € 400.100,00, ha disposto la conversione del sequestro preventivo in atto in “sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili”.
Sull'efficacia di giudicato della sentenza penale con la quale siano state confermate le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p. si rimanda a quanto esposto nell'ambito dell'esame delle argomentazioni difensive svolte dagli appellati . CP_2 CP_3
3) QUINTO MOTIVO: “Sulla condanna in solido al pagamento degli interessi compensativi – Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2912 c.c. e del Decreto Legge 30 luglio 2009, n. 127”
Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza per avere previsto la condanna della , in solido con gli altri convenuti, al pagamento degli Pt_1
interessi compensativi sull'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, quantificati in € 73.827,88, ritenendo erroneamente che la somma fosse nella disponibilità del debitore. Deduce che l'importo risulta da tempo oggetto di sequestro conservativo e, dunque, indisponibile per il debitore, essendo passato in custodia del terzo sequestratario. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tali ipotesi, l'obbligo di corresponsione degli interessi grava sul terzo custode, nei limiti e con le decorrenze del credito pignorato. Ne consegue, a dire dell'appellante,
l'erroneità della statuizione di condanna agli interessi.
LA CORTE OSSERVA.
26 I) La sentenza citata dall'appellante (“Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912
c.c. quali frutti civili Cass. Sez. 3, 06/06/2019, n. 15308, Rv. 654286 - 01) riguarda la debenza degli interessi da parte del terzo che sia stato costituito ex lege di somme sequestrate.
II) Nel caso specifico, invece, sono riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale: «Sul solo importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal 27 luglio del 2007 (data in cui veniva erogato il contributo) fino ad oggi, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base al coefficiente FOI generale dell'ISTAT (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995; ord. 15856/2019), per un importo da riconoscersi pari ad € 73.827,88. Non possono, invece, essere riconosciute voci di maggior danno date dalla perdita di concrete occasioni di reimpiego, in quanto, anche se genericamente allegate, non appaiono dimostrate» (pag. 12 sentenza definitiva impugnata).
III) Il motivo è, pertanto, palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità in quanto privo di correlazione con motivazione della sentenza impugnata.
4) SESTO MOTIVO: “Sull'imputabilità del danno ad esclusiva colpa grave della
P.A. – Subordinato concorso di colpa – Esclusione della risarcibilità e/o riduzione del danno - Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.”
Con il sesto motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'omessa valutazione del concorso di colpa della Pubblica Amministrazione nell'accertamento dell'indebita percezione del contributo. L'appellante richiama la propria eccezione sollevata in primo grado, evidenziando che il danno, ove esistente, risulta comunque ascrivibile in
27 via esclusiva alla P.A., per avere omesso i dovuti controlli in ordine alla domanda di aiuto presentata da Rappresenta, a tal fine, che almeno tre funzionari pubblici CP_4
– tra cui il il Dott. e il funzionario istruttore – hanno CP_2 Controparte_16 Per_4
verificato e validato la corrispondenza della superficie coltivata, sottoscrivendo la documentazione di regolarità. Sottolinea che eventuali macroscopiche discrepanze, come quella tra 2.500 mq dichiarati e i 18.800 mq effettivamente indicati, avrebbero dovuto essere rilevate in sede di controllo.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «In primo luogo, quanto all'eccepita sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno, derivante dal fatto che i funzionari addetti ai lavori non avrebbero effettuato i doverosi controlli di corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata in atti, si ritiene che tale eccezione non possa essere accolta. Occorre infatti rilevare che i controlli sarebbero stati effettuati dal quale soggetto accertatore condannato per CP_2
aver contribuito dolosamente alla realizzazione del profitto indebito. Tale componente dolosa del singolo, intraneus alla P.A., esclude ogni colpa della P.A. in merito alle verifiche che dovevano essere effettuate» (pag. 12 sentenza impugnata).
II) L'applicabilità dell'art. 1227 c.c. nell'ipotesi in cui il fatto illecito sia costituito da un delitto è esclusa dalla Giurisprudenza, in quanto la determinazione di tenere la condotta illecita, da parte del danneggiante, costituisce causa autonoma dell'evento lesivo e non essendo pertanto configurabile un concorso di colpa della persona offesa nella causazione del danno (Cass. Sez. 3, 23/03/2016, n. 5679, Rv. 639388 – 01; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 23024 del 22/08/2024 Rv. 672136 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 27016 del 14/09/2022 Rv. 665988 - 03).
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
5) SETTIMO MOTIVO: “Sull'integrale compensazione del contributo indebito/danno risarcibile con l'utilitas ricavata dalla P.A. e dagli amministrati –
Compensatio lucri cum damno – Azzeramento del danno - Erroneità della sentenza
28 n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma I-bis, Legge n.
20/1994 e 1223 c.c.”
Con il settimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di compensazione integrale del danno asseritamente subito con l'utilitas conseguita dalla P.A. e dagli amministratori, in ragione della realizzazione dell'opera di consolidamento dell'argine sinistro del Rio Ciappe. Deduce, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1-bis, L. 20/1994 e 1223 c.c., lamentando che la decisione sia ingiusta e inesatta, in quanto disconosce il beneficio diretto, concreto e istituzionalmente rilevante conseguito dalla P.A. grazie a un'opera pubblica già collaudata e funzionale alla tutela dell'incolumità collettiva. Sostiene, in particolare, che il danno andrebbe integralmente compensato con l'utilità conseguita, evidenziando che l'intervento ha riguardato un bene demaniale (argine di proprietà pubblica) e ha comportato vantaggi per la collettività e per la anche in termini CP_1
di prevenzione del rischio idraulico. Richiama giurisprudenza di legittimità e contabile sul principio di compensatio lucri cum damno e ne invoca l'applicazione al caso concreto.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «In subordine, i convenuti eccepiscono la compensatio lucri cum damno, anche eventualmente ex art. 1, co.1bis, L. 20/1994, per essersi la comunità locale comunque giovata dell'opera realizzata, costituendo essa un intervento di consolidamento di un bene demaniale che avrebbe dovuto essere realizzato a spese della P.A. Ebbene, anche tale doglianza, così come formulata, non merita accoglimento. A tal riguardo, occorre rilevare che la normativa speciale invocata prevede che “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza,
o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Anche volendo estendere tale principio alle condotte ascrivibili ai reati
29 soggettivamente comuni, come quello perpetrato dai convenuti, l'eccezione in questione non può essere accolta.
Il principio di matrice romanistica invocato dai resistenti, infatti, impone al danneggiato di scomputare dal proprio risarcimento tutti gli effetti economici favorevoli direttamente discendenti dall'illecito (nel caso di specie, la condotta artificiosa), al fine di evitare ingiuste locupletazioni del danneggiato. Si è discusso in dottrina e in giurisprudenza sulla esatta collocazione e perimetrazione della ratio sottesa allo stesso, dovendo essa essere ricavato, secondo alcuni, da una lettura a contrario dall'art. 1223 c.c. (il beneficio che è conseguenza immediata e diretta dell'illecito non può essere cumulato con il risarcimento), secondo altri nell'alveo della ratio sottesa all'art. 2041c.c.
Sul punto, le più recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dalla nota pronuncia a
SS.UU. n. 13372/16, hanno ammesso l'operatività del principio in questione (pur senza dare risposta al quesito per ragioni intrinseche alla vicenda processuale specifica), optando per la prima soluzione;
e quindi, per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito, è necessario applicare la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia stato conseguenza del medesimo fatto, dovendo l'interprete soffermarsi sulla identità del titolo dal quale scaturiscono le due erogazioni, effettuando una valutazione in concreto, caso per caso, sulla base del collegamento funzionale esistente tra la causa del beneficio patrimoniale incamerato e l'obbligazione risarcitoria
(cfr. Cass. civ. sent. SS.UU. 22 maggio 2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567).
Nel caso di specie, costituisce fatto documentale non contestato che le opere di gabbionatura siano state eseguite su iniziativa dei convenuti e su terreni privati (i terreni censiti al foglio 8, mappali 766, 768 e 769), e per queste è stato chiesto alla P.A. di stanziare un contributo proveniente da un fondo sovranazionale. Pertanto, ammesso che si sia materializzato un vantaggio per la collettività (la realizzazione di un'opera vantaggiosa per la comunità locale) – fatto che non appare specificamente provato ma solo genericamente allegato – esso appare solo come indiretto e mediato, ovvero come conseguenza non direttamente riconducibile al fatto illecito commesso dai convenuti
30 (l'indebita percezione del beneficio), contrariamente a quanto ricavabile dall'art. 1223
c.c. L'eccezione, pertanto, non può essere accolta» (pag. 13 sentenza impugnata).
II) Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, mentre il fatto illecito ascritto all'attuale appellante consiste nell'indebita percezione del contributo, il vantaggio sarebbe correlato a un fatto diverso (la realizzazione di una determinata opera), laddove “La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale” (Cass. Sez. 3,
30/03/2023, n. 9003, Rv. 667243 – 01; v. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12564 del
22/05/2018 Rv. 648647 - 01).
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
6) OTTAVO MOTIVO: “Sul diritto dell'odierna comparente a vedersi riconosciuta una somma in ragione del proprio depauperamento e correlativo arricchimento dalla
a seguito della realizzazione dell'opera - Erroneità della sentenza Controparte_1
n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.”
Con l'ottavo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2041 c.c., volta al riconoscimento di una somma per l'arricchimento senza causa conseguito dalla a seguito della realizzazione Controparte_1
dell'opera. Deduce che, a fronte della revoca del contributo e del rilevante esborso sostenuto (pari ad oltre 970.000 euro), la società risulta depauperata mentre la e la collettività hanno tratto un evidente vantaggio dall'opera realizzata. CP_1
Contesta la decisione nella parte in cui esclude i presupposti dell'arricchimento indebito, ritenendo invece sussistenti sia l'arricchimento altrui che il proprio depauperamento, in assenza di una giustificazione causale. Sottolinea come la realizzazione sia avvenuta con autorizzazione della P.A., su bene demaniale e nel rispetto della normativa urbanistica e idraulica, e afferma che l'opera non sarebbe comunque spettata a bensì all'ente pubblico. CP_4
LA CORTE OSSERVA.
31 I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. – al netto delle questioni afferenti all'elemento soggettivo e al riconoscimento almeno implicito dell'utilitas, sul quale si è innestato negli ultimi anni il dibattito in tema di arricchimento ingiustificato della P.A. – ha come presupposto indispensabile che sia conseguito un vantaggio per l'arricchito a danno dell'impoverito. Nel caso di specie, al contrario, la ha evidentemente posto CP_4
in essere una iniziativa economica privata a danno della P.A., dichiaratamente rivolta all'incremento della competitività e alla razionalizzazione e ampliamento degli spazi aziendali, percependo a latere un contributo frutto di una condotta artificiosa posta in essere dai convenuti. Non sussistono, quindi, i presupposti richiesti dalla normativa invocata» (pag. 14).
II) A prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla carenza, rilevata nella sentenza impugnata, dell'elemento soggettivo (in quanto l'azione presuppone l'arricchimento dell'ente pubblico coinvolto e non della collettività indistinta) e del riconoscimento almeno implicito dell'utilitas, nel caso specifico la revoca del contributo erogato per l'opera eseguita da a vantaggio della propria attività CP_4
aziendale non può considerarsi un “impoverimento” di proprio in quanto il CP_4
contributo erogato non era dovuto e comunque si è giovata del proprio CP_4
investimento.
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
7) NONO MOTIVO: “Sul ristoro del valore dei materiali e il prezzo della mano
d'opera oppure il corrispettivo dell'aumento di valore arrecato al bene – Erroneità della sentenza n. 690/2022 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1150 e 936
c.c.”
Con il nono motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
rigettato la domanda riconvenzionale di equo ristoro per il valore dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione dell'opera, ovvero per l'aumento di valore arrecato all'immobile. Lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 1150 e 936 c.c., richiamati anche in via analogica. Pur trattandosi di bene pubblico, la giurisprudenza
32 ha più volte riconosciuto l'applicabilità della disciplina sull'accessione anche nei rapporti tra privati e P.A., ritenendo dovuto un ristoro nei casi in cui l'opera sia stata realizzata in buona fede e in assenza di opposizioni da parte dell'ente proprietario.
Sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 936 c.c., il proprietario è tenuto a corrispondere un'indennità pari al maggiore tra l'aumento di valore arrecato e il costo dei materiali e della manodopera. Pertanto, l'appellante insiste per il riconoscimento di un ristoro almeno pari a euro 487.600,00 (corrispondente alla metà del costo sostenuto da per l'opera), ovvero in misura da valutarsi in via equitativa, anche mediante CP_4
compensazione con quanto eventualmente ritenuto dovuto alla . Controparte_1
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza definitiva impugnata: «Anche la domanda riconvenzionale di recupero degli esborsi formulata ex art. 1150 c.c. non può essere accolta. Tale norma consente al possessore, anche di mala fede, di recuperare le spese effettuate per la conservazione e la funzionalità della cosa stessa, da parte di chi ne rivendichi la titolarità. Trattandosi di una norma specificamente prevista per tale contesto, e di natura eccezionale, essa non può essere applicata in via analogica (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 28379 del 28 novembre 2017). Tutte le eccezioni e le domande formulate dai convenuti, riassumendo, debbono quindi essere rigettate» (pag. 14).
II) La domanda svolta in primo grado attiene esclusivamente al disposto dell'art. 1150
c.c., come si evince dalle pagg. 34 e ss. della comparsa di costituzione e risposta dell'attuale appellante in primo grado, laddove viene richiamato il terzo comma dell'art. 1150 c.c. che ai soli fini della liquidazione dell'indennità per le addizioni richiama a sua volta il disposto dell'art. 936 c.c.
III) La norma in questione richiede peraltro che il soggetto che richiede l'indennità possa essere qualificato come “possessore”, il che non è stato neppure allegato dall'attuale appellante che nella comparsa di costituzione in primo grado, alle pagg. 3
e 4, si è limitato ad affermare che si era trattato di «realizzare un muro di consolidamento dell'argine sul Rio Ciappe, funzionale all'ampliamento della superficie produttiva aziendale, ed al contempo, a garantire la sicurezza idraulica … di costruire
33 un'imponente massicciata (gabbionatura) lungo l'argine sinistro del corso d'acqua che ne contenesse la portata, eliminando e/o riducendo sensibilmente il rischio di esondazione», laddove la Giurisprudenza non ammette l'applicazione analogica della norma in questione, in quanto norma di carattere eccezionale che attribuisce esclusivamente “al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa” (Cass. Sez. 2, 28/11/2017, n. 28379, Rv. 646084
– 01).
IV) A prescindere dalla considerazione che a pag. 13 della sentenza definitiva impugnata viene definito «fatto documentale non contestato che le opere di gabbionatura siano state eseguite su iniziativa dei convenuti e su terreni privati (i terreni censiti al foglio 8, mappali 766, 768 e 769)» e quindi non sussiste il presupposto dell'esecuzione di opere su proprietà altrui.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
8) DECIMO MOTIVO: “Sulle spese giudiziali – Erroneità della Sentenza n.
690/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e s.m.i.”
Con il decimo motivo, impugna la statuizione sulle spese Parte_1
contenuta nella sentenza, assumendo la violazione del principio di soccombenza parziale e l'erronea liquidazione ai minimi tariffari: avendo il Tribunale accolto solo in parte le domande attoree, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola della compensazione delle spese per soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. Lamenta, inoltre, l'ingiustizia della condanna al pagamento dei compensi professionali per la fase istruttoria, mai effettivamente svolta nel primo grado di giudizio.
La Corte osserva che sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: «In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
34 formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061,
Rv. 666063 - 01).
Per quanto attiene all'applicazione dei minimi tariffari, è sufficiente richiamare la
Giurisprudenza secondo la quale “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 -
01).
Per quanto attiene alla liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”(Cass. Sez. 2, 27/03/2023, n. 8561, Rv. 667505 - 02).
Il motivo è, pertanto, infondato.
COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NOBILI E CAPELLO – APPELLO
INCIDENTALE
35 1) «Per quanto concerne l'affermazione della responsabilità in concorso del nella CP_2
causazione del supposto danno causato alla », da pag. 3 a pag. 12 della Controparte_1
comparsa di costituzione gli appellanti incidentali svolgono tutta una serie di considerazioni volte a «sostenere che nella condotta mantenuta dal vi sia la CP_2
totale mancanza di dolo, per cui, si ripete, lo stesso dovrà essere mandato assolto ed indenne da ogni richiesta di risarcimento danni».
2) «Per quanto concerne l'affermazione della responsabilità in concorso del CP_3
nella causazione del supposto danno causato alla » da pag. 12 a pag. Controparte_1
17 della comparsa di costituzione gli appellanti incidentali svolgono tutta una serie di considerazioni volte a escludere la responsabilità penale del . CP_3
LA CORTE OSSERVA
I) Si richiama la Giurisprudenza riferita al disposto dell'art. 578 c.p.p.
a) “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione” (Cass. pen. Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 - 01)
b) “Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza
36 dei presupposti per l'assoluzione nel merito” (Cass. pen. Sez. U, n. 36208 del
28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01)
II) Nel caso specifico, la Corte d'appello penale ha confermato la statuizione di condanna di e in solido con , al risarcimento del danno CP_3 CP_2 CP_17
in favore della , contenuta nella sentenza di primo grado, dopo avere Controparte_1
vagliato i profili di responsabilità del del , ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_3
dell'art. 578 c.p.p..
III) In particolare, per quanto attiene a la Corte d'Appello penale ha CP_2
confermato che «Certamente nel 2006 non effettuò alcun sopralluogo, ma si CP_2
limitò a richiamare il controllo eseguito nel 2003, in riferimento alla domanda della di erogazione del contributo nell'ambito del progetto “Fiorifrutti”. Già CP_4
dal 1998 però la era conduttrice, per cui quanto attestato dal sin CP_7 CP_2
dal 2003 non era rispondente al vero. … lo stesso tecnico, chiamato a redigere il verbale istruttorio, attestò il 26/6/06 quanto già sapeva non essere veritiero il 14/4/2003. Con tale condotta consentì alla di ottenere l'erogazione del CP_2 CP_4
contributo» (pag. 11 sentenza Corte d'Appello penale n. 668/18).
IV) Per quanto attiene alla posizione di , si legge nella sentenza n. 904/2015 CP_3
del Tribunale penale di Savona che l'utilizzo della fattura n. 60/2006 emessa dal
«ha … comportato un'ulteriore falsa rappresentazione della realtà nell'iter CP_3
di erogazione del contributo, rilevante ai fini del reato di truffa in contestazione, ed a cui il ha consapevolmente partecipato, atteso che nella fattura veniva CP_3
chiaramente riportato il riferimento al Piano di Sviluppo Rurale in questione ed era dunque evidente che il documento sarebbe stato impiegato dalla società a sostegno della domanda di ammissione al contributo» (pag. 22). Nella sentenza della Corte
d'Appello penale n. 668/18 vengono confermate le valutazioni sul punto del Tribunale evidenziando che il non aveva disconosciuto la firma apposta sotto CP_3
l'annotazione “pagato” anche se «certamente non ha ricevuto l'onorario». CP_3
V) Avverso la sentenza della Corte d'Appello penale non hanno CP_2 CP_3
proposto ricorso per Cassazione e pertanto sugli accertamenti compiuti dalla Corte, in
37 ordine alla responsabilità di , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_2 CP_3
578 c.p.p., ai fini della conferma della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della , si è formato il giudicato. Controparte_1
VI) Pertanto, le argomentazioni svolte da e costituiscono a tutti CP_2 CP_3
gli effetti censure di appello incidentale inammissibili.
TANTO PREMESSO, RITENUTATANE L'INFONDATEZZA L'APPELLO
PRINCIPALE DEVE ESSERE RIGETTATO, MENTRE DEVE ESSERE
DICHIARATO INAMMISSIBILE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
. CP_2 CP_3
sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
, e . Esse sono liquidate secondo i
[...] Controparte_3 CP_2
parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, e precisamente:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza non Parte_1
definitiva impugnata pubblicata in data 05/03/2021, nonché avverso la sentenza definitiva pubblicata in data 29/7/2022, pronunciate dal Tribunale di Savona in composizione monocratica;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_2
; Controparte_3
38 3) dichiara tenuto e condanna , e Parte_1 CP_2 CP_3
in solido, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...]
sostenute dalla che liquida in € 20.119,00 per compensi di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale
è stato completamente rigettato e che l'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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