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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Fortuna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1490 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa
da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in RN (Reggio Calabria) alla Via C.F._1
Nazionale n. 246, presso lo studio legale dell'avv. Domenico Malvaso che la rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore, per procura versata in atti;
-Attrice-
Contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15 è domiciliato ex lege;
-Convenuto-
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in
Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
-Convenuta-
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza all'uopo fissata venivano precisate le conclusioni, come da verbale in atti da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 aprile 2016 la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale il e la Controparte_1 Controparte_2
ed esponeva: che in data 16 e 29 ottobre 2010 alle ore 10.00, venivano
[...]
eseguite, presso l'abitazione di proprietà di essa attrice, sita in RN (R.C.) alla via
Leoncavallo n. 1, due perquisizioni locali, dagli ufficiali e agenti di P.G. in servizio presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria – Reparto Operativo Nucleo
Investigativo, unitamente ad altre Compagnie di Carabinieri;
che nel corso delle perquisizioni venivano causati ingenti danni all'abitazione dell'istante quantificati nella complessiva somma di euro 17.554,92, importo risultante dalla consulenza
2 tecnica redatta dall'ing. , su incarico della medesima Persona_1 Parte_1
che con missiva del 9 giugno 2015 inviata al Comando Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria, essa attrice aveva ex art 1 del D.P.R. n. 388 del 1994 chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di dette perquisizioni;
che in data 27 giugno
2015 il citato Comando le aveva comunicato di aver trasmesso tutti gli atti relativi alla controversia in questione alla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi del D.P.R. n.
388/1994; che, tuttavia, tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
che, in base al citato
D.P.R. n. 388 del 1994 l'attrice aveva il diritto di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'attività di perquisizione posta in essere dalle forze dell'ordine; tutto ciò premesso concludeva chiedendo che il e la Controparte_1 Controparte_2
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati
[...]
all'abitazione della stessa a seguito delle citate perquisizioni e quantificati nella somma di euro 17.554,92 come da consulenza tecnica di parte allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vinte le spese del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 12 settembre 2016 il precedente giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione stante l'assenza dell'avviso ai convenuti di costituirsi venti giorni prima;
con successiva ordinanza del
27 giugno 2017, sempre il precedente giudice istruttore, ordinava nuovamente la rinnovazione della notifica posto che anche nel nuovo atto di rinnovazione era stato omesso l'avviso ai convenuti a costituirsi venti giorni prima.
A seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, contenente i dovuti avvertimenti, si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_1 [...]
ed eccepivano innanzitutto l'intervenuta estinzione del giudizio ex Controparte_2
art. 304 comma 4 c.p.c.. In particolare le parti convenute evidenziavano che il presente giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto allorquando era stata riscontrata la nullità del secondo atto di citazione. Ancora, sempre in via preliminare, i convenuti eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 e comma 4 del cod. proc. civ. per non avere individuato controparte quali sarebbero stati i beni oggetto di denegata lesione in occasione delle perquisizioni effettuate presso
3 l'abitazione in argomento. Nel merito contestavano poi la fondatezza della domanda ed, in particolare, evidenziavano: che le perquisizioni in questione presso l'immobile di RN alla Via Leoncavallo n. 1 si erano rese necessarie in quanto lo stesso risultava nella disponibilità della signora , coniugata con il sig. Persona_2 [...]
latitante ed all'epoca dei fatti indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis Per_3
cod. pen. per rivestire un ruolo apicale nell'omonima cosca;
che la stessa attrice
[...]
era madre del predetto nonché moglie del sig. Parte_1 Persona_3 [...]
, quest'ultimo ritenuto “capo riconosciuto dell'omonima cosca”; che detto CP_3
immobile era stato per tali motivi già oggetto di misura di prevenzione patrimoniale e ciò, inizialmente, aveva determinato anche il sequestro dello stesso;
che gli interventi effettuati nel corso delle perquisizioni avevano consentito di appurare la presenza all'interno di detto immobile di un bunker, diversamente non evincibile;
che l'attrice, proprietaria dell'immobile in argomento, aveva dunque consentito che all'interno dello stesso fossero realizzate opere funzionali all'occultamento di persone e cose;
che tali opere erano state peraltro illegittimamente realizzate, non risultando autorizzate da alcun titolo edilizio;
che, pertanto, qualsivoglia denegato pregiudizio occorso al bene doveva in ogni caso essere ricondotto in via esclusiva alla responsabilità della stessa attrice ex art. 1227 comma 2 cod. civ., posto che l'immobile era nella disponibilità del predetto e che all'interno dello stesso erano state realizzate le opere Persona_3
sopra descritte;
che, in ogni caso, la fattispecie dedotta in giudizio non poteva determinare un risarcimento del danno (difettando l'atto ingiusto), bensì un indennizzo
(conseguendo ad atto lecito), con tutte le relative conseguenze in punto di quantificazione, rivalutazione, interessi ed accessori;
tutto ciò premesso i convenuti concludevano insistendo in via principale per la dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio ovvero per la nullità dell'atto di citazione per difetto del requisito di cui all'art. 163 commi 3 e 4 c.p.c. ed, in subordine, per il rigetto della domanda ex art. 1227 comma 2 c.c. , con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 18 settembre 2018 veniva rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti.
4 Venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, occorre preliminarmente ribadire, per come già chiarito nella citata ordinanza del 18 settembre 2018 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, che l'eccezione di estinzione non appare fondata. Invero, nel caso di specie non si ravvisa inattività della parte attrice, bensì un vizio dell'atto di citazione per mancanza dei dovuti avvertimenti, con conseguente ordine di rinnovazione per come correttamente disposto dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 27 giugno
2027.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 e comma 4 del cod. proc. civ. per non avere individuato controparte quali sarebbero stati i beni oggetto di lesione in occasione delle perquisizioni, atteso che l'atto di citazione indica chiaramente tutti gli elementi fattuali e giuridici sui quali la domanda si fonda, essendo stata peraltro richiamata nel medesimo atto di citazione la consulenza tecnica di parte, versata in atti, nella quale vengono descritti i beni che parte attrice lamenta essere stati danneggiati.
Ciò posto, è possibile ora passare ad esaminare il merito della presente controversia e nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito specificate.
Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che, come correttamente rilevato dalla difesa delle parti convenute, nel caso di specie le forze dell'ordine hanno lecitamente effettuato dette perquisizioni nell'ambito dell'attività di investigazione e, pertanto, i danni lamentati da parte attrice non sono in ogni caso conseguenza di atto ingiusto.
Tanto chiarito, dalla documentazione in atti ivi compresi i verbali di perquisizione, risulta che le perquisizioni in questione presso l'immobile di RN alla Via
Leoncavallo n. 1 – sono state effettuate in esecuzione del decreto emesso dalla Procura
5 della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale
Antimafia – in quanto l'immobile medesimo era nella disponibilità di Persona_2
Co e (odierna attrice), rispettivamente la moglie e la madre di
[...] Parte_1
, all'epoca dei fatti indagato irreperibile;
risulta, altresì, che tale Persona_3
immobile era per l'appunto l'abitazione del predetto . Persona_3
Emerge, ancora,che gli interventi eseguiti nel corso delle perquisizioni hanno consentito di appurare la presenza all'interno di detto immobile di un bunker, non altrimenti evincibile.
Invero, all'interno di un magazzino posto nel garage di detta abitazione “è stato rinvenuto un rifugio ricavato dietro la parete, chiuso da un muro che nascondeva una botola scorrevole” (ved. verbale di perquisizione del 16 ottobre 2010).
In buona sostanza, l'attrice , proprietaria dell'immobile oggetto di Parte_1
perquisizione, ha consentito la realizzazione all'interno di detto immobile di opere volte all'occultamento di persone e cose.
Ne deriva che i danni lamentati sono conseguenza del comportamento della medesima attrice, avendo la stessa posto in essere condotte rilevanti ex art. 1227 comma 2, cod. civ. (in base al quale il risarcimento non è dovuto per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
Infatti, la circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità di Persona_3
nonché il suo allestimento secondo quanto emerso dalle perquisizioni, costituiscono condotte poste in essere dall'attrice da ritenersi negligenti, poiché preludono evidentemente ad interventi delle forze dell'ordine finalizzati alla ricerca di locali siffatti.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità del lamentato pregiudizio deve essere ricondotto in via esclusiva alla responsabilità della stessa attrice ex art. 1227, comma 2, cod. civ., con conseguente rigetto della domanda.
6 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite alla luce della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1490/2016 R.G. come in epigrafe proposta, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
a)rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b)compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Fortuna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1490 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa
da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in RN (Reggio Calabria) alla Via C.F._1
Nazionale n. 246, presso lo studio legale dell'avv. Domenico Malvaso che la rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore, per procura versata in atti;
-Attrice-
Contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15 è domiciliato ex lege;
-Convenuto-
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in
Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
-Convenuta-
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza all'uopo fissata venivano precisate le conclusioni, come da verbale in atti da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 aprile 2016 la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale il e la Controparte_1 Controparte_2
ed esponeva: che in data 16 e 29 ottobre 2010 alle ore 10.00, venivano
[...]
eseguite, presso l'abitazione di proprietà di essa attrice, sita in RN (R.C.) alla via
Leoncavallo n. 1, due perquisizioni locali, dagli ufficiali e agenti di P.G. in servizio presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria – Reparto Operativo Nucleo
Investigativo, unitamente ad altre Compagnie di Carabinieri;
che nel corso delle perquisizioni venivano causati ingenti danni all'abitazione dell'istante quantificati nella complessiva somma di euro 17.554,92, importo risultante dalla consulenza
2 tecnica redatta dall'ing. , su incarico della medesima Persona_1 Parte_1
che con missiva del 9 giugno 2015 inviata al Comando Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria, essa attrice aveva ex art 1 del D.P.R. n. 388 del 1994 chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di dette perquisizioni;
che in data 27 giugno
2015 il citato Comando le aveva comunicato di aver trasmesso tutti gli atti relativi alla controversia in questione alla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi del D.P.R. n.
388/1994; che, tuttavia, tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
che, in base al citato
D.P.R. n. 388 del 1994 l'attrice aveva il diritto di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'attività di perquisizione posta in essere dalle forze dell'ordine; tutto ciò premesso concludeva chiedendo che il e la Controparte_1 Controparte_2
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati
[...]
all'abitazione della stessa a seguito delle citate perquisizioni e quantificati nella somma di euro 17.554,92 come da consulenza tecnica di parte allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vinte le spese del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 12 settembre 2016 il precedente giudice istruttore disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione stante l'assenza dell'avviso ai convenuti di costituirsi venti giorni prima;
con successiva ordinanza del
27 giugno 2017, sempre il precedente giudice istruttore, ordinava nuovamente la rinnovazione della notifica posto che anche nel nuovo atto di rinnovazione era stato omesso l'avviso ai convenuti a costituirsi venti giorni prima.
A seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, contenente i dovuti avvertimenti, si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_1 [...]
ed eccepivano innanzitutto l'intervenuta estinzione del giudizio ex Controparte_2
art. 304 comma 4 c.p.c.. In particolare le parti convenute evidenziavano che il presente giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto allorquando era stata riscontrata la nullità del secondo atto di citazione. Ancora, sempre in via preliminare, i convenuti eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 e comma 4 del cod. proc. civ. per non avere individuato controparte quali sarebbero stati i beni oggetto di denegata lesione in occasione delle perquisizioni effettuate presso
3 l'abitazione in argomento. Nel merito contestavano poi la fondatezza della domanda ed, in particolare, evidenziavano: che le perquisizioni in questione presso l'immobile di RN alla Via Leoncavallo n. 1 si erano rese necessarie in quanto lo stesso risultava nella disponibilità della signora , coniugata con il sig. Persona_2 [...]
latitante ed all'epoca dei fatti indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis Per_3
cod. pen. per rivestire un ruolo apicale nell'omonima cosca;
che la stessa attrice
[...]
era madre del predetto nonché moglie del sig. Parte_1 Persona_3 [...]
, quest'ultimo ritenuto “capo riconosciuto dell'omonima cosca”; che detto CP_3
immobile era stato per tali motivi già oggetto di misura di prevenzione patrimoniale e ciò, inizialmente, aveva determinato anche il sequestro dello stesso;
che gli interventi effettuati nel corso delle perquisizioni avevano consentito di appurare la presenza all'interno di detto immobile di un bunker, diversamente non evincibile;
che l'attrice, proprietaria dell'immobile in argomento, aveva dunque consentito che all'interno dello stesso fossero realizzate opere funzionali all'occultamento di persone e cose;
che tali opere erano state peraltro illegittimamente realizzate, non risultando autorizzate da alcun titolo edilizio;
che, pertanto, qualsivoglia denegato pregiudizio occorso al bene doveva in ogni caso essere ricondotto in via esclusiva alla responsabilità della stessa attrice ex art. 1227 comma 2 cod. civ., posto che l'immobile era nella disponibilità del predetto e che all'interno dello stesso erano state realizzate le opere Persona_3
sopra descritte;
che, in ogni caso, la fattispecie dedotta in giudizio non poteva determinare un risarcimento del danno (difettando l'atto ingiusto), bensì un indennizzo
(conseguendo ad atto lecito), con tutte le relative conseguenze in punto di quantificazione, rivalutazione, interessi ed accessori;
tutto ciò premesso i convenuti concludevano insistendo in via principale per la dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio ovvero per la nullità dell'atto di citazione per difetto del requisito di cui all'art. 163 commi 3 e 4 c.p.c. ed, in subordine, per il rigetto della domanda ex art. 1227 comma 2 c.c. , con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 18 settembre 2018 veniva rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti.
4 Venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, occorre preliminarmente ribadire, per come già chiarito nella citata ordinanza del 18 settembre 2018 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, che l'eccezione di estinzione non appare fondata. Invero, nel caso di specie non si ravvisa inattività della parte attrice, bensì un vizio dell'atto di citazione per mancanza dei dovuti avvertimenti, con conseguente ordine di rinnovazione per come correttamente disposto dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 27 giugno
2027.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 e comma 4 del cod. proc. civ. per non avere individuato controparte quali sarebbero stati i beni oggetto di lesione in occasione delle perquisizioni, atteso che l'atto di citazione indica chiaramente tutti gli elementi fattuali e giuridici sui quali la domanda si fonda, essendo stata peraltro richiamata nel medesimo atto di citazione la consulenza tecnica di parte, versata in atti, nella quale vengono descritti i beni che parte attrice lamenta essere stati danneggiati.
Ciò posto, è possibile ora passare ad esaminare il merito della presente controversia e nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito specificate.
Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che, come correttamente rilevato dalla difesa delle parti convenute, nel caso di specie le forze dell'ordine hanno lecitamente effettuato dette perquisizioni nell'ambito dell'attività di investigazione e, pertanto, i danni lamentati da parte attrice non sono in ogni caso conseguenza di atto ingiusto.
Tanto chiarito, dalla documentazione in atti ivi compresi i verbali di perquisizione, risulta che le perquisizioni in questione presso l'immobile di RN alla Via
Leoncavallo n. 1 – sono state effettuate in esecuzione del decreto emesso dalla Procura
5 della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale
Antimafia – in quanto l'immobile medesimo era nella disponibilità di Persona_2
Co e (odierna attrice), rispettivamente la moglie e la madre di
[...] Parte_1
, all'epoca dei fatti indagato irreperibile;
risulta, altresì, che tale Persona_3
immobile era per l'appunto l'abitazione del predetto . Persona_3
Emerge, ancora,che gli interventi eseguiti nel corso delle perquisizioni hanno consentito di appurare la presenza all'interno di detto immobile di un bunker, non altrimenti evincibile.
Invero, all'interno di un magazzino posto nel garage di detta abitazione “è stato rinvenuto un rifugio ricavato dietro la parete, chiuso da un muro che nascondeva una botola scorrevole” (ved. verbale di perquisizione del 16 ottobre 2010).
In buona sostanza, l'attrice , proprietaria dell'immobile oggetto di Parte_1
perquisizione, ha consentito la realizzazione all'interno di detto immobile di opere volte all'occultamento di persone e cose.
Ne deriva che i danni lamentati sono conseguenza del comportamento della medesima attrice, avendo la stessa posto in essere condotte rilevanti ex art. 1227 comma 2, cod. civ. (in base al quale il risarcimento non è dovuto per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
Infatti, la circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità di Persona_3
nonché il suo allestimento secondo quanto emerso dalle perquisizioni, costituiscono condotte poste in essere dall'attrice da ritenersi negligenti, poiché preludono evidentemente ad interventi delle forze dell'ordine finalizzati alla ricerca di locali siffatti.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità del lamentato pregiudizio deve essere ricondotto in via esclusiva alla responsabilità della stessa attrice ex art. 1227, comma 2, cod. civ., con conseguente rigetto della domanda.
6 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite alla luce della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1490/2016 R.G. come in epigrafe proposta, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
a)rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b)compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
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