Art. 9.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.
Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.
Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.