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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 847/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Guastella del Foro di Ragusa, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domomicilata in
Ragusa, presso il suo studio legale in Via Marsala, n.36
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 appresentato e difeso ope legis
[...] dall'Avvocatura distrettuale di Catania, presso i cui uffici, in via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato ex lege
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 25.6.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e che veniva successivamente depositata in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1879/2023, pubblicata in data 19.12.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
17/0580 prot. n. 10639 del 28.10.2019 not. il 30.10.2019, a mezzo del servizio postale, emessa dal
Servizio XXIII– Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all' art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1 lett. a) della L. n.
183/2010, modif. dall'art. 14 D.L. n. 145/2013, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 45.422,00 (di cui € 45.422,00 per sanzione amministrativa ed € 17,20 per notifica) per aver occupato n. 5 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro e, segnatamente, “il sig. occupato dal Parte_2
09.07.2015 gg. 1, il sig. occupato dal 09.07.2015 gg. 1, la sig.ra Parte_3 [...]
occupata dal 23.05.2015 al 28.07.2015 gg. 21, occupato dal Parte_4 Parte_5
09.07.2015 al 19.09.2015 gg. 12; occupato dal 15.12.2014 al 16.08.2015 gg. 207”, per CP_2 complessivi gg. 242 effettivamente lavorati.
In particolare il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui era stata eccepita, ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata in ragione della omessa notificazione, entro il termine di gg. 90, del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione, in quanto l'anzidetto verbale, secondo il Tribunale, risultava essere stato notificato, entro il termine di legge, presso la sede effettiva della società, tale dovendosi intendere quella in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica.
Rigettava il secondo motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, ritenendo che l'ordinanza fosse idoneamente motivata sia pur per relationem al Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione.
pagina 2 di 7 Rigettava il terzo motivo di opposizione con cui l'opponente aveva inteso dimostrare di non dovere rispondere delle condotte contestatele perché la stessa aveva dato in gestione il ristorante presso cui lavoravano i dipendenti meglio specificati nell'ordinanza ingiunzione a tale (che quindi, CP_2 lungi dall'essere un lavoratore in nero della società opponente, era esso il gestore dell'attività in questione), in difetto di prova dell'assunto in questione, a fronte della dimostrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori del lavoro, della fondatezza della contestazione ossia dell'esistenza di rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze della detta società, dei n. 5 lavoratori suindicati.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_6
Si costituiva in giudizio l'amministrazione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza e che poi veniva depositata telematicamente.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata alla società il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sul presupposto che il luogo ove la notifica era stata eseguita dovesse ritenersi costituire sede effettiva della società. ha invece sostenuto che non sussiste alcuno dei presupposti di fatto affinché la sede Parte_6 ove la notifica è stata eseguita possa essere considerata quella effettiva, ossia quella in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ha evidenziato che, a fronte della detta contestazione, sarebbe spettato alla controparte fornire la prova del contrario.
Ritiene la Corte che la questione della effettività, o meno, della sede presso cui la notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione sia stata eseguita sia irrilevante in ragione di quanto appresso esposto.
Va premesso in punto di fatto – sì come è indicato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
e confermato anche dai testi dell'appellante la quale fonda tutta la sua difesa, nel merito, sulla estraneità ad essa della gestione del ristorante e che però pacificamente dà per scontata la riconducibilità a sé della struttura presso cui lo stesso era allocato –, che in contrada Bugilfezza sulla
SS. 115 Modica – Ispica, insisteva l'hotel Borgo Don Chisciotte con annesso ristorante – pizzeria – sala ricevimenti “La Vecchia Locanda”, di proprietà della società appellante.
pagina 3 di 7 I lavoratori che hanno sporto la denuncia all' da cui ha preso le mosse il procedimento poi esitato CP_3 nell'ordinanza ingiunzione impugnata e comunque tutti quelli sentiti dagli ispettori del lavoro, hanno dichiarato di avere prestato attività lavorativa presso il ristorante La Vecchia Locanda ovvero presso la sala trattenimenti del Borgo Don Chisciotte, svolgendo il servizio ai tavoli, fatta eccezione per il
[...] he invece era stato incaricato di dirigere il ristorante. CP_2
Nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si dà atto che alla società opponente era stato diffidata in data 23.3.2016 ad esibire la documentazione di lavoro afferente ai cinque dipendenti in relazione ai quali è stata poi applicata la sanzione e che a detta diffida la società aveva risposto con nota del 5.4.2016 in cui disconosceva tutti i rapporti di lavoro.
Come detto, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione è stato notificato a mezzo posta in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica in data 8.6.2016, con plico consegnato a soggetto qualificatosi “Direttore”.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata anch'essa notificata, in data 30.10.2019, e regolarmente consegnata, presso il medesimo luogo di contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica, ed è stata tempestivamente impugnata dalla società.
L'ordinanza ingiunzione, come rilevato dal primo giudice, risulta motivata per relationem al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione.
Il ricorso in opposizione presentato dalla società, oltre ad essere fondato su profili formali, contestava anche nel merito l'accertamento posto a fondamento del provvedimento impugnato, proprio sostenendo, come già accennato, che la gestione del ristorante presso cui lavoravano i dipendenti sopra meglio specificati le fosse estranea e fosse riconducibile al (“Risulta, all'odierno CP_2 opponente, che il sig. , nel periodo 12/2014 – 09/2015, abbia gestito – in forma CP_2 autonoma – il locale pizzeria – ristorante in Modica, ad insegna “La vecchia locanda”. Senza alcuna ingerenza gestionale della società ricorrente e senza alcun rapporto di lavoro tra lo stesso di la CP_2 società opponente”).
Tanto premesso ritiene la Corte che, anche a volere opinare nel senso prospettato dall'appellante in ordine mancanza di prova della ubicazione della sede effettiva della società presso la struttura recettiva sita in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica ove la notifica dell'accertamento è stata con successo eseguita, la detta notifica potrebbe, tutt'al più, essere considerata nulla e mai inesistente, sussistendo un chiaro e comprovato collegamento tra la società ed il luogo in questione presso cui la stessa esercitava la propria attività di impresa con la presenza, peraltro, di un direttore la cui figura pagina 4 di 7 appare riconducibile a quello dell'institore di un ramo dell'impresa (v. le dichiarazioni testimoniali rese proprio dal direttore all'udienza del 2.3.2022 da cui risulta che il predetto di occupava CP_4 di tutti gli acquisti, di effettuare i colloqui e le assunzioni e di gestire il personale dipendente), con la conseguenza che la notifica non potrebbe mai considerarsi “omessa”, sì come previsto dall'art. 14, comma 4, L. 689/81, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione.
A ciò si aggiunga che la eventuale nullità risulterebbe anche sanata in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica se è vero che, impugnando nel merito l'ordinanza ingiunzione (sempre notificata presso lo stesso luogo), motivata per relationem al verbale di accertamento, la società opponente ha anche dimostrato di essere pacificamente venuta a conoscenza del contenuto del verbale in questione, tanto da averne contestato approfonditamente le risultanze anche articolando mezzi di prova orale.
Va quindi rigettato il primo motivo di gravame.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente e risultano del tutto infondati.
Premesso che il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem e che comunque spetta al giudice investito del giudizio di opposizione, in quanto giudice del rapporto e non dell'atto, integrare eventualmente la motivazione mancante alla luce dell'intero compendio probatorio ritualmente acquisito, sì come del resto avvenuto nel caso a mani in cui il Tribunale, dopo avere sentito i testimoni chiesti dall'opponente, ha ritenuto la sussistenza delle violazioni contestate sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro, devesi osservare come, secondo la sua stessa prospettazione e senza che nemmeno fosse necessario procedere all'assunzione delle prove su cui il primo giudice pure si è attardato, l'assunto posto a fondamento dell'opposizione sia radicalmente infondato in quanto di per sé inidoneo ad escludere che possa andare esente Parte_6 dalla sanzione comminatale.
Invero, come già detto, la società appellante – a cui è del tutto pacificamente riconducibile la struttura recettiva di contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica presso cui insisteva il ristorante – sala ricevimenti La Vecchia Locanda, ovviamente del tutto privo di soggettività giuridica, e costituente solo una parte dell'azienda, come detto, appartenente all'appellante –, intenderebbe spogliarsi di qualsivoglia responsabilità (in questo caso sotto il profilo lavoristico e previdenziale della corretta assunzione dei soggetti che ivi prestavano lavoro dipendente, ma con considerazioni che potrebbero ben valere in tema responsabilità per il caso di incidenti sul lavoro o anche di responsabilità penali),
pagina 5 di 7 dimostrando che il ristorante era “di fatto” gestito da un soggetto, (il quale peraltro ha CP_2 attendibilmente dichiarato di essere stato ingaggiato, in nero, dalla società in questione, come direttore della pizzeria, ricevendo la retribuzione di € 1.400,00 mensili;
v. dichiarazioni rese all'Ispettorato del lavoro in data 1.2.2016 da cui risulta come il fosse pienamente a conoscenza anche delle CP_2 vicende relative agli altri lavoratori quale l'incidente sul lavoro occorso a . Parte_4
Orbene, premesso che è del tutto impensabile che un locale appartenente alla più ampia struttura recettiva della sia stato dato “in gestione” a chicchessia senza che essa ne Parte_6 fosse stata a conoscenza (mentre invece tutta la difesa dell'appellante è improntata ad una assoluta professata estraneità dai fatti di causa, quasi che il avesse occupato senza titolo i locali del CP_2 ristorante, quando invece tutti i testi dell'appellante hanno riferito della sua pacifica presenza sul luogo restando soltanto in dubbio se costui fosse un dipendente, ovviamente della società opponente, oppure il titolare – v. testi e – ovvero probabilmente il titolare – teste già direttore Tes_1 Tes_2 CP_4 dell'albergo: “So che aveva un ruolo apicale nella gestione della Vecchia Locanda. Credo CP_2 che non avesse un ruolo da dipendente, altrimenti, in qualità di direttore, avrei avuto la sua busta paga”), la concessione in gestione che potrebbe giuridicamente rilevare nei termini auspicati dall'appellante, ossia potrebbe valere ai fini del suo discarico di responsabilità, dovrebbe avere precisi caratteri formali (si pensi ad esempio ad un affitto di ramo d'azienda o quanto meno ad una locazione dei locali del ristorante) che nel caso a mani non vengono nemmeno prospettati, risolvendosi la difesa dell'appellante nel sostenere che il avesse la gestione autonoma “di fatto” della pizzeria, come CP_2 detto del tutto irrilevante.
Vanno quindi rigettati i motivi di appello in esame non senza osservare, con specifico riferimento alla doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata, che la stessa è stata determinata in prossimità dei minimi edittali (“si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” recita la norma sanzionatoria), se è vero che i lavoratori impiegati in nero sono in numero di 5 e che le giornate dagli stessi effettivamente lavorate sono in numero complessivo di 242, di talché, solo per le dette giornate la sanzione ammonta ad € 36.300, con la conseguenza che, per ciascun lavoratore, è stata considerata la somma di € 1.824,40, appena superiore al minimo edittale
(€ 45.422,00 sanzione complessiva - € 36.300 per le 242 giornate lavorative = € 9.122/5 = 1.824,40).
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, per tutte le fasi del giudizio di appello fatta eccezione per quella istruttoria/trattazione, in quanto risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 847/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 1879/2023, Parte_6 pubblicata in data 19.12.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 847/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Guastella del Foro di Ragusa, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domomicilata in
Ragusa, presso il suo studio legale in Via Marsala, n.36
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 appresentato e difeso ope legis
[...] dall'Avvocatura distrettuale di Catania, presso i cui uffici, in via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato ex lege
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 25.6.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e che veniva successivamente depositata in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1879/2023, pubblicata in data 19.12.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
17/0580 prot. n. 10639 del 28.10.2019 not. il 30.10.2019, a mezzo del servizio postale, emessa dal
Servizio XXIII– Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all' art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1 lett. a) della L. n.
183/2010, modif. dall'art. 14 D.L. n. 145/2013, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 45.422,00 (di cui € 45.422,00 per sanzione amministrativa ed € 17,20 per notifica) per aver occupato n. 5 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro e, segnatamente, “il sig. occupato dal Parte_2
09.07.2015 gg. 1, il sig. occupato dal 09.07.2015 gg. 1, la sig.ra Parte_3 [...]
occupata dal 23.05.2015 al 28.07.2015 gg. 21, occupato dal Parte_4 Parte_5
09.07.2015 al 19.09.2015 gg. 12; occupato dal 15.12.2014 al 16.08.2015 gg. 207”, per CP_2 complessivi gg. 242 effettivamente lavorati.
In particolare il primo giudice rigettava il motivo di opposizione con cui era stata eccepita, ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata in ragione della omessa notificazione, entro il termine di gg. 90, del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione, in quanto l'anzidetto verbale, secondo il Tribunale, risultava essere stato notificato, entro il termine di legge, presso la sede effettiva della società, tale dovendosi intendere quella in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica.
Rigettava il secondo motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, ritenendo che l'ordinanza fosse idoneamente motivata sia pur per relationem al Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione.
pagina 2 di 7 Rigettava il terzo motivo di opposizione con cui l'opponente aveva inteso dimostrare di non dovere rispondere delle condotte contestatele perché la stessa aveva dato in gestione il ristorante presso cui lavoravano i dipendenti meglio specificati nell'ordinanza ingiunzione a tale (che quindi, CP_2 lungi dall'essere un lavoratore in nero della società opponente, era esso il gestore dell'attività in questione), in difetto di prova dell'assunto in questione, a fronte della dimostrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori del lavoro, della fondatezza della contestazione ossia dell'esistenza di rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze della detta società, dei n. 5 lavoratori suindicati.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_6
Si costituiva in giudizio l'amministrazione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza e che poi veniva depositata telematicamente.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata alla società il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sul presupposto che il luogo ove la notifica era stata eseguita dovesse ritenersi costituire sede effettiva della società. ha invece sostenuto che non sussiste alcuno dei presupposti di fatto affinché la sede Parte_6 ove la notifica è stata eseguita possa essere considerata quella effettiva, ossia quella in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ha evidenziato che, a fronte della detta contestazione, sarebbe spettato alla controparte fornire la prova del contrario.
Ritiene la Corte che la questione della effettività, o meno, della sede presso cui la notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione sia stata eseguita sia irrilevante in ragione di quanto appresso esposto.
Va premesso in punto di fatto – sì come è indicato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
e confermato anche dai testi dell'appellante la quale fonda tutta la sua difesa, nel merito, sulla estraneità ad essa della gestione del ristorante e che però pacificamente dà per scontata la riconducibilità a sé della struttura presso cui lo stesso era allocato –, che in contrada Bugilfezza sulla
SS. 115 Modica – Ispica, insisteva l'hotel Borgo Don Chisciotte con annesso ristorante – pizzeria – sala ricevimenti “La Vecchia Locanda”, di proprietà della società appellante.
pagina 3 di 7 I lavoratori che hanno sporto la denuncia all' da cui ha preso le mosse il procedimento poi esitato CP_3 nell'ordinanza ingiunzione impugnata e comunque tutti quelli sentiti dagli ispettori del lavoro, hanno dichiarato di avere prestato attività lavorativa presso il ristorante La Vecchia Locanda ovvero presso la sala trattenimenti del Borgo Don Chisciotte, svolgendo il servizio ai tavoli, fatta eccezione per il
[...] he invece era stato incaricato di dirigere il ristorante. CP_2
Nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si dà atto che alla società opponente era stato diffidata in data 23.3.2016 ad esibire la documentazione di lavoro afferente ai cinque dipendenti in relazione ai quali è stata poi applicata la sanzione e che a detta diffida la società aveva risposto con nota del 5.4.2016 in cui disconosceva tutti i rapporti di lavoro.
Come detto, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione è stato notificato a mezzo posta in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica in data 8.6.2016, con plico consegnato a soggetto qualificatosi “Direttore”.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata anch'essa notificata, in data 30.10.2019, e regolarmente consegnata, presso il medesimo luogo di contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica, ed è stata tempestivamente impugnata dalla società.
L'ordinanza ingiunzione, come rilevato dal primo giudice, risulta motivata per relationem al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione.
Il ricorso in opposizione presentato dalla società, oltre ad essere fondato su profili formali, contestava anche nel merito l'accertamento posto a fondamento del provvedimento impugnato, proprio sostenendo, come già accennato, che la gestione del ristorante presso cui lavoravano i dipendenti sopra meglio specificati le fosse estranea e fosse riconducibile al (“Risulta, all'odierno CP_2 opponente, che il sig. , nel periodo 12/2014 – 09/2015, abbia gestito – in forma CP_2 autonoma – il locale pizzeria – ristorante in Modica, ad insegna “La vecchia locanda”. Senza alcuna ingerenza gestionale della società ricorrente e senza alcun rapporto di lavoro tra lo stesso di la CP_2 società opponente”).
Tanto premesso ritiene la Corte che, anche a volere opinare nel senso prospettato dall'appellante in ordine mancanza di prova della ubicazione della sede effettiva della società presso la struttura recettiva sita in contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica ove la notifica dell'accertamento è stata con successo eseguita, la detta notifica potrebbe, tutt'al più, essere considerata nulla e mai inesistente, sussistendo un chiaro e comprovato collegamento tra la società ed il luogo in questione presso cui la stessa esercitava la propria attività di impresa con la presenza, peraltro, di un direttore la cui figura pagina 4 di 7 appare riconducibile a quello dell'institore di un ramo dell'impresa (v. le dichiarazioni testimoniali rese proprio dal direttore all'udienza del 2.3.2022 da cui risulta che il predetto di occupava CP_4 di tutti gli acquisti, di effettuare i colloqui e le assunzioni e di gestire il personale dipendente), con la conseguenza che la notifica non potrebbe mai considerarsi “omessa”, sì come previsto dall'art. 14, comma 4, L. 689/81, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione.
A ciò si aggiunga che la eventuale nullità risulterebbe anche sanata in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica se è vero che, impugnando nel merito l'ordinanza ingiunzione (sempre notificata presso lo stesso luogo), motivata per relationem al verbale di accertamento, la società opponente ha anche dimostrato di essere pacificamente venuta a conoscenza del contenuto del verbale in questione, tanto da averne contestato approfonditamente le risultanze anche articolando mezzi di prova orale.
Va quindi rigettato il primo motivo di gravame.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente e risultano del tutto infondati.
Premesso che il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem e che comunque spetta al giudice investito del giudizio di opposizione, in quanto giudice del rapporto e non dell'atto, integrare eventualmente la motivazione mancante alla luce dell'intero compendio probatorio ritualmente acquisito, sì come del resto avvenuto nel caso a mani in cui il Tribunale, dopo avere sentito i testimoni chiesti dall'opponente, ha ritenuto la sussistenza delle violazioni contestate sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro, devesi osservare come, secondo la sua stessa prospettazione e senza che nemmeno fosse necessario procedere all'assunzione delle prove su cui il primo giudice pure si è attardato, l'assunto posto a fondamento dell'opposizione sia radicalmente infondato in quanto di per sé inidoneo ad escludere che possa andare esente Parte_6 dalla sanzione comminatale.
Invero, come già detto, la società appellante – a cui è del tutto pacificamente riconducibile la struttura recettiva di contrada Bugilfezza sulla SS. 115 Modica – Ispica presso cui insisteva il ristorante – sala ricevimenti La Vecchia Locanda, ovviamente del tutto privo di soggettività giuridica, e costituente solo una parte dell'azienda, come detto, appartenente all'appellante –, intenderebbe spogliarsi di qualsivoglia responsabilità (in questo caso sotto il profilo lavoristico e previdenziale della corretta assunzione dei soggetti che ivi prestavano lavoro dipendente, ma con considerazioni che potrebbero ben valere in tema responsabilità per il caso di incidenti sul lavoro o anche di responsabilità penali),
pagina 5 di 7 dimostrando che il ristorante era “di fatto” gestito da un soggetto, (il quale peraltro ha CP_2 attendibilmente dichiarato di essere stato ingaggiato, in nero, dalla società in questione, come direttore della pizzeria, ricevendo la retribuzione di € 1.400,00 mensili;
v. dichiarazioni rese all'Ispettorato del lavoro in data 1.2.2016 da cui risulta come il fosse pienamente a conoscenza anche delle CP_2 vicende relative agli altri lavoratori quale l'incidente sul lavoro occorso a . Parte_4
Orbene, premesso che è del tutto impensabile che un locale appartenente alla più ampia struttura recettiva della sia stato dato “in gestione” a chicchessia senza che essa ne Parte_6 fosse stata a conoscenza (mentre invece tutta la difesa dell'appellante è improntata ad una assoluta professata estraneità dai fatti di causa, quasi che il avesse occupato senza titolo i locali del CP_2 ristorante, quando invece tutti i testi dell'appellante hanno riferito della sua pacifica presenza sul luogo restando soltanto in dubbio se costui fosse un dipendente, ovviamente della società opponente, oppure il titolare – v. testi e – ovvero probabilmente il titolare – teste già direttore Tes_1 Tes_2 CP_4 dell'albergo: “So che aveva un ruolo apicale nella gestione della Vecchia Locanda. Credo CP_2 che non avesse un ruolo da dipendente, altrimenti, in qualità di direttore, avrei avuto la sua busta paga”), la concessione in gestione che potrebbe giuridicamente rilevare nei termini auspicati dall'appellante, ossia potrebbe valere ai fini del suo discarico di responsabilità, dovrebbe avere precisi caratteri formali (si pensi ad esempio ad un affitto di ramo d'azienda o quanto meno ad una locazione dei locali del ristorante) che nel caso a mani non vengono nemmeno prospettati, risolvendosi la difesa dell'appellante nel sostenere che il avesse la gestione autonoma “di fatto” della pizzeria, come CP_2 detto del tutto irrilevante.
Vanno quindi rigettati i motivi di appello in esame non senza osservare, con specifico riferimento alla doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata, che la stessa è stata determinata in prossimità dei minimi edittali (“si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” recita la norma sanzionatoria), se è vero che i lavoratori impiegati in nero sono in numero di 5 e che le giornate dagli stessi effettivamente lavorate sono in numero complessivo di 242, di talché, solo per le dette giornate la sanzione ammonta ad € 36.300, con la conseguenza che, per ciascun lavoratore, è stata considerata la somma di € 1.824,40, appena superiore al minimo edittale
(€ 45.422,00 sanzione complessiva - € 36.300 per le 242 giornate lavorative = € 9.122/5 = 1.824,40).
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, per tutte le fasi del giudizio di appello fatta eccezione per quella istruttoria/trattazione, in quanto risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 847/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 1879/2023, Parte_6 pubblicata in data 19.12.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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