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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5126/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5126/2022
Oggi 17 marzo 2025, nnanzi al dott. Giuseppina TO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Antonio Blunda in sostituzione dell'avv. Roberta Ruggeri;
per parte conventa l'avv. Mazzola in sostituzione dell'avv. Celesia;
Controparte_1
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito dall'avv. Pasquale Alessandro Cammalleri;
CP_2
Tutti i procuratori discutono la causa e si riportano integralmente alle note conclusive depositate nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa. Il Got
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 15,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina TO, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 8325/2022 R.G., promossa da pagina 1 di 15 nata a [...] [...], C.F. , ivi residente in [...] CP_1 C.F._1
Cappuccini, 212, ed elettivamente domiciliata in Bagheria (Pa), Corso Butera, 271, presso lo studio dell'Avv. Roberta Ruggeri, C.F. , pec: C.F._2
fax 091.900554, che la rappresenta e difende , giusta procura in Email_1 atti
-Attrice- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IV_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Marina n°39 “Palazzo CP_1
Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura generale alle liti (rep. N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, aisensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it Email_2 CP_1
- Convenuto – E nei confronti di P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_2 rappresentante pro tempore, Ing. , con sede legale in , Piazzetta B. Controparte_4 CP_1
Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax CodiceFiscale_4
095 382264 – PEC: ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio sito in , Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in atti CP_1
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina TO, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_1
euro 9.218,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 15 CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attire, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM n 147/2022, in complessivi € 3390,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali,
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU medico-legale. CP_1
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_1 CP_2
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI , ha convenuto in giudizio Parte_1
il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale ha Controparte_1
chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 02.09.2019, intorno alle ore
10:30, la SI , mentre transitava sul marciapiedi di via Gaetano La Loggia, in Parte_1
, a causa della pavimentazione dissestata , non segnalata e non visibile, poiché colma CP_1
di detriti, in corrispondenza dei numeri civici 12-14, rovinava al suolo riportando lesioni fisiche . Veniva, per questo, trasportata con mezzo di soccorso del 118 presso l'Ospedale
Civico di , ove, i sanitari del PS le riscontravano una “ frattura pluriframmentaria CP_1 angolata a carico della falange prossimale del quinto dito mano destra e trauma contusivo gomito destro e sinistro” come da referti medici che allegava.. In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rilevando che il dissesto del marciapiede, che avrebbe causato il sinistro occorso alla sig.ra sarebbe riconducibile ai lavori di scavo della conduttura Parte_1
di scolo delle acque del Condominio di Via La Loggia n. 12 ovvero del Condominio di Via La
Loggia n.14, nei confronti dei quali parte attrice avrebbe dovuto esercitare l' azione di responsabilità , e per questo, chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio;
in ogni caso ne contestava la custodia del luogo del sinistro su presuspposto che alla data del sinistro non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di , né, tanto meno, CP_1
era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo pagina 3 di 15 Incombente interamente in capo alla in forza del Controparte_3
contratto di servizio stipulato in data 6 agosto 2014 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta CP_2 indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di responsabilità e conseguente condanna;
nel merito contestava la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendolo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato.
Aitorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_2 domanda di maleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_1
contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata e,d in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e prove orali- interrogatorio formale di parte attrice e prove testimoniali- ed espletata una ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, necessita in promo luogo disattendere l'eccepito difetto di legittimazione passiva invocato dal . Controparte_1
Invero, è rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto del secondo cui il tratto di CP_1
marciapiede individuato dall'attrice , quale luogo del sinistro, era stato in precedenza oggetto di intervento manutentivo , nella specie lavori di scavo e di intervento sulla conduttura di scolo delle acque, da parte del Condominio di Via La Loggia n. 12 o del
Condominio di Via La Loggia n.14.
In particolare, di nessun rilevo, sono risulate le note allegate in atti dal convenuto CP_1
( cfr allegati nota ) afferenti la richiesta di “ accertamenti
[...] Controparte_1
all'UO lavori stradali” che non hanno consentito di verificare quanto richiesto dal CP_1
Nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto del marciapiede di Via Gaetano La Loggia di . CP_1
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla pagina 4 di 15 responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti del Controparte_1
ei danni da costui subiti. Pt_2
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e –
pagina 5 di 15 dall'altro – che la cosa, purcombinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Entrambi i testi hanno , infatti, riferito di essere presenti sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare di avere visto che l'attrice , mentre camminava lungo il marciapiedi della locale Via Gaetano La Loggia cadeva a terra in avati dopo avere inciampato nella pavimentazione dissestata del marciapiede.
I testi hanno quindi riconosciuto nelle foto esibite (allegate all'atto di citazione) i luoghi del sinistro.
Dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione del marciapiede, caratterizzato da crepe e rattoppi, che non rendono agevole la percorribilità dello stesso.
pagina 6 di 15 Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, la aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e Parte_1 prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua traiettoria :, tenuto conto che il fatto è successo in pieno giorno ( alle ore 10,30 di una giornata estiva in piena luce), i luoghi non erano affollati;
ed il dissesto era di ampie dimensioni tanto da poter essere avvistato e tale da indurre l'attrice di percorrerrlo con la dovuta prudenza.
Sul punto, paeraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui”Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n. 576 del
2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo alla situazione in cui tale condotta dannosa è dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato pagina 7 di 15 rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità della in Parte_1 ordine alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 40%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice
-, che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una “frattura pagina 8 di 15 pluriframmentaria angolata della falange prossimale del quinto dito della mano destra” (vedi pag. 4/5 della relazione di consulenza del dott. ). Persona_1
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la la durata dell'invalidità temporanea parziale in giorni 20 al 75% , in ulteriori giorni 20 al 50% ed ulteriori 40 al 25% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
6% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) facendo riferimento al D.M. 3 luglio 2003 e avvalendosi dei Baremes di comune riferimento in campo medico-legale (v. : “Guida orientativa per la valutazione del danno Controparte_5
biologico” - M. Bargagna ed Altri - III^ edizione - - - “Danno Biologico. Le tabelle di legge”-
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a pagina 9 di 15 fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
pagina 10 di 15 Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4025,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 6 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (63 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 10.632,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2394,70 (comprensivo dell'oncremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (6%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 63).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidtata la somma di euro 707,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 15364,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (40%), ascende complessivamente ad euro 9218,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che pagina 11 di 15 secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 02.09.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_1 confrotni della terza chiamata CP_2
Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Parte_3
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_2 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
pagina 12 di 15 E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_2 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_2
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Parte_3
medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_1 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_2 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_1
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della . Pt_3
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_1
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_2 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
pagina 13 di 15 In altri termini il appellante non ha provato che la era tenuta ad eseguire, CP_1 CP_2
sull'area del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_1
nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_2
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_2
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_2
su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, CP_1 peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_1 richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_2
per cui è causa.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”.Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_1
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_1
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 17 marzo 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina TO pagina 14 di 15
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5126/2022
Oggi 17 marzo 2025, nnanzi al dott. Giuseppina TO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Antonio Blunda in sostituzione dell'avv. Roberta Ruggeri;
per parte conventa l'avv. Mazzola in sostituzione dell'avv. Celesia;
Controparte_1
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito dall'avv. Pasquale Alessandro Cammalleri;
CP_2
Tutti i procuratori discutono la causa e si riportano integralmente alle note conclusive depositate nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa. Il Got
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 15,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina TO, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 8325/2022 R.G., promossa da pagina 1 di 15 nata a [...] [...], C.F. , ivi residente in [...] CP_1 C.F._1
Cappuccini, 212, ed elettivamente domiciliata in Bagheria (Pa), Corso Butera, 271, presso lo studio dell'Avv. Roberta Ruggeri, C.F. , pec: C.F._2
fax 091.900554, che la rappresenta e difende , giusta procura in Email_1 atti
-Attrice- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IV_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Marina n°39 “Palazzo CP_1
Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura generale alle liti (rep. N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, aisensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it Email_2 CP_1
- Convenuto – E nei confronti di P.IV , in persona del legale Controparte_3 P.IV_2 rappresentante pro tempore, Ing. , con sede legale in , Piazzetta B. Controparte_4 CP_1
Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax CodiceFiscale_4
095 382264 – PEC: ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio sito in , Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in atti CP_1
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina TO, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_1
euro 9.218,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 15 CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attire, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM n 147/2022, in complessivi € 3390,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali,
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU medico-legale. CP_1
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_1 CP_2
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_1 CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI , ha convenuto in giudizio Parte_1
il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale ha Controparte_1
chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 02.09.2019, intorno alle ore
10:30, la SI , mentre transitava sul marciapiedi di via Gaetano La Loggia, in Parte_1
, a causa della pavimentazione dissestata , non segnalata e non visibile, poiché colma CP_1
di detriti, in corrispondenza dei numeri civici 12-14, rovinava al suolo riportando lesioni fisiche . Veniva, per questo, trasportata con mezzo di soccorso del 118 presso l'Ospedale
Civico di , ove, i sanitari del PS le riscontravano una “ frattura pluriframmentaria CP_1 angolata a carico della falange prossimale del quinto dito mano destra e trauma contusivo gomito destro e sinistro” come da referti medici che allegava.. In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rilevando che il dissesto del marciapiede, che avrebbe causato il sinistro occorso alla sig.ra sarebbe riconducibile ai lavori di scavo della conduttura Parte_1
di scolo delle acque del Condominio di Via La Loggia n. 12 ovvero del Condominio di Via La
Loggia n.14, nei confronti dei quali parte attrice avrebbe dovuto esercitare l' azione di responsabilità , e per questo, chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio;
in ogni caso ne contestava la custodia del luogo del sinistro su presuspposto che alla data del sinistro non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di , né, tanto meno, CP_1
era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo pagina 3 di 15 Incombente interamente in capo alla in forza del Controparte_3
contratto di servizio stipulato in data 6 agosto 2014 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta CP_2 indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di responsabilità e conseguente condanna;
nel merito contestava la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendolo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato.
Aitorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_2 domanda di maleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_1
contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata e,d in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e prove orali- interrogatorio formale di parte attrice e prove testimoniali- ed espletata una ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, necessita in promo luogo disattendere l'eccepito difetto di legittimazione passiva invocato dal . Controparte_1
Invero, è rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto del secondo cui il tratto di CP_1
marciapiede individuato dall'attrice , quale luogo del sinistro, era stato in precedenza oggetto di intervento manutentivo , nella specie lavori di scavo e di intervento sulla conduttura di scolo delle acque, da parte del Condominio di Via La Loggia n. 12 o del
Condominio di Via La Loggia n.14.
In particolare, di nessun rilevo, sono risulate le note allegate in atti dal convenuto CP_1
( cfr allegati nota ) afferenti la richiesta di “ accertamenti
[...] Controparte_1
all'UO lavori stradali” che non hanno consentito di verificare quanto richiesto dal CP_1
Nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto del marciapiede di Via Gaetano La Loggia di . CP_1
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla pagina 4 di 15 responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti del Controparte_1
ei danni da costui subiti. Pt_2
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e –
pagina 5 di 15 dall'altro – che la cosa, purcombinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Entrambi i testi hanno , infatti, riferito di essere presenti sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare di avere visto che l'attrice , mentre camminava lungo il marciapiedi della locale Via Gaetano La Loggia cadeva a terra in avati dopo avere inciampato nella pavimentazione dissestata del marciapiede.
I testi hanno quindi riconosciuto nelle foto esibite (allegate all'atto di citazione) i luoghi del sinistro.
Dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione del marciapiede, caratterizzato da crepe e rattoppi, che non rendono agevole la percorribilità dello stesso.
pagina 6 di 15 Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, la aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e Parte_1 prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua traiettoria :, tenuto conto che il fatto è successo in pieno giorno ( alle ore 10,30 di una giornata estiva in piena luce), i luoghi non erano affollati;
ed il dissesto era di ampie dimensioni tanto da poter essere avvistato e tale da indurre l'attrice di percorrerrlo con la dovuta prudenza.
Sul punto, paeraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui”Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n. 576 del
2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo alla situazione in cui tale condotta dannosa è dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato pagina 7 di 15 rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità della in Parte_1 ordine alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 40%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice
-, che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una “frattura pagina 8 di 15 pluriframmentaria angolata della falange prossimale del quinto dito della mano destra” (vedi pag. 4/5 della relazione di consulenza del dott. ). Persona_1
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la la durata dell'invalidità temporanea parziale in giorni 20 al 75% , in ulteriori giorni 20 al 50% ed ulteriori 40 al 25% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
6% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) facendo riferimento al D.M. 3 luglio 2003 e avvalendosi dei Baremes di comune riferimento in campo medico-legale (v. : “Guida orientativa per la valutazione del danno Controparte_5
biologico” - M. Bargagna ed Altri - III^ edizione - - - “Danno Biologico. Le tabelle di legge”-
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a pagina 9 di 15 fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
pagina 10 di 15 Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4025,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 6 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (63 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 10.632,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2394,70 (comprensivo dell'oncremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (6%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 63).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidtata la somma di euro 707,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 15364,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (40%), ascende complessivamente ad euro 9218,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che pagina 11 di 15 secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 02.09.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_1 confrotni della terza chiamata CP_2
Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Parte_3
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_2 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
pagina 12 di 15 E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_2 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_2
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Parte_3
medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_1 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_2 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_1
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della . Pt_3
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_1
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_2 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
pagina 13 di 15 In altri termini il appellante non ha provato che la era tenuta ad eseguire, CP_1 CP_2
sull'area del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_1
nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_2
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_2
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_2
su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, CP_1 peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_1 richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_2
per cui è causa.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”.Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_1
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_1
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 17 marzo 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina TO pagina 14 di 15
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