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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Prof. Piergiovanni Parte_1
Alleva e Matteo Sabbatini appellante
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall' Avv. Prof. Claudio Scognamiglio appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro , già Parte_1 dipendente della , poi di e, da gennaio 2009 Parte_2 Controparte_2
fino a ottobre 2017, di formalmente inquadrata nel ruolo di Controparte_1
“Preposto/Resp. ” in base alle declaratorie della Contrattazione Collettiva di Settore, Parte_3
chiedeva dichiararsi, con ogni conseguenza di carattere retributivo, il proprio diritto all'inquadramento nella categoria Quadri di II livello o in subordine di I livello, riconducibile alla posizione professionale di “Sostituto di dipendenza” di filiale rivestita in virtù dell'incarico di Vice
Direttore con potere di firma, formalmente conferitole nel periodo da giugno 2008 ad ottobre 2009 e che aveva comportato un sensibile aumento del livello di autonomia e di responsabilità; chiedeva, inoltre, condannarsi al risarcimento del danno alla Controparte_1 professionalità, all'immagine professionale ed alla sfera morale, patito in conseguenza del demansionamento attuato nei suoi confronti a partire dal 18 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2017, oltre accessori di legge e spese di lite.
Con sentenza dell'11 gennaio 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , censurando la valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale, ed in ogni caso stigmatizzando il carattere apodittico della motivazione, inidonea a rivelare la ratio decidendi ed incentrata sull'affermazione di genericità delle mansioni descritte in ricorso come svolte da essa lavoratrice, senza la doverosa analisi comparativa tra dette mansioni e quelle riscontrate dai testi, ovvero indicate nelle declaratorie contrattuali. L'appellante ha, inoltre, evidenziato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di alcune circostanze di fatto concordemente riferite dai testi escussi, alla tregua delle quali si sarebbe dovuta senz'altro riconoscere la copertura di fatto del ruolo di “Sostituto dipendenza” da parte di essa ricorrente fino ad ottobre 2009, effettivamente estrinsecatosi nella concreta assunzione di tutte le principali responsabilità normalmente assegnate al Direttore di filiale, come ad esempio la supervisione e il coordinamento dei dipendenti, l'apertura e chiusura dei mezzi forti, la gestione delle cassette di sicurezza, le consegne degli statini, la consegna degli assegni ai notai, il cambio di assegni, la definizione e gestione degli obiettivi commerciali e dei programmi merceologici, l'incremento delle vendite dei prodotti finanziari e l'assistenza al cliente;
responsabilità a loro volta implicanti quel grado di autonomia e di responsabilità riconducibili alla categoria dei Quadri Direttivi;
in proposito, l'appellante ha sottolineato che la percezione dell'indennità di facente funzione non fosse sufficiente ad integrare il corrispettivo spettante per Contr detto incarico, in quanto l'Accordo sindacale del 26 febbraio 2009, nel riconoscere il diritto a tale indennità, non escludeva l'inquadramento nella categoria di Quadro;
che, in ogni caso, tale
Accordo aveva validità dal 26 febbraio 2009 sino al 31 dicembre 2009, laddove essa ricorrente aveva iniziato a ricoprire il ruolo di “Sostituto del Titolare” nel giugno 2008, ossia in un periodo in cui vigeva il CIA 2002 Gruppo Antonveneta, in seno al quale il “Vice di Filiale” l con più di 9 addetti era inquadrato nella fascia 4, cat. QD2; che, peraltro, a prescindere dallo svolgimento di funzioni di Vice Direttore, essa ricorrente avrebbe avuto diritto ad un superiore inquadramento anche solo per aver ricoperto per anni il ruolo di “Preposto/Resp. Linea Family”, rientrante nella descrizione che tanto l'art. 82 del CCNL Credito 2007 quanto i successivi CC.CC.NN.LL del 2012
e del 2015 davano del Quadro Direttivo. Infine, l'appellante ha criticato l'iter logico seguito dal
Tribunale nell'escludere il demansionamento in ragione della – peraltro falsa – circostanza che fosse partita da essa lavoratrice la richiesta di essere assegnata alle inferiori mansioni di cassa nei primi mesi dell'anno 2015, così ignorando del tutto che già nell'anno 2014 vi era stato un mutamento in peius di mansioni, giammai concordato con la lavoratrice;
ha, dunque, criticato la scelta del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale sui capitoli inerenti alla fattispecie del demansionamento, nonché ai danni che ne erano derivati. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note in sostituzione d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Pur volendo considerare sufficientemente specifiche, in seno al ricorso di primo grado, le allegazioni inerenti alla domanda di superiore inquadramento contrattuale, quest'ultima non risulta sorretta da adeguato titolo.
Invero, la comunicazione in atti del 18 giugno 2008 attesta il conferimento all'originaria ricorrente - all'epoca pacificamente inquadrata, come “Addetto Investimenti” e “Addetto clientela di base” nella Area III, livello IV del Contratto Integrativo Aziendale del 3 gennaio 2002, applicato ai dipendenti dall'allora datrice di lavoro - della “…facoltà di firma Parte_4 sociale Cat B per tutti gli atti indicati nella procura ricevuta per Notaio….. e in base alla modalità di cui alla Circolare n.4043/2007…”; siffatto conferimento si colloca nell'alveo delle previsioni dell'Accordo del 24 luglio 2004 sulle nuove posizioni di lavoro della Parte_5 il quale, nell'ottica di crescita aziendale, contempla la possibilità di assegnare, alla figura professionale dell' “Addetto Clientela Base”, l'incarico di “facente funzione”, con la precisazione
(art. 3) che siffatta attribuzione implica la corresponsione di un'indennità economica per il periodo di copertura dell'incarico, in coerenza con l'ulteriore precisazione (cfr. lettera di accompagnamento, Allegato 1) che detta attribuzione “…non comporta l'assegnazione di una posizione di lavoro diversa da quella già agita dalla risorsa stessa, in quanto a detto incarico non corrisponde alcuna posizione…”.
Il quadro normativo di riferimento, come sopra ricostruito, non è stato sostanzialmente alterato dall'Accordo sulle nuove figure professionali del 26 febbraio 2009, avente lo scopo di adattare il sistema organizzativo facente capo ad alla nuova realtà aziendale, Parte_4 frutto della fusione per incorporazione, mediante “….una rilettura in chiave dinamica dello scenario inquadramentale, per apportare i necessari adeguamenti derivanti dall'implementazione organizzativa…”; tale finalità si è quindi tradotta nell'intento di “…implementazione di modelli di servizio nelle unità operative di provenienza “ ” (trasferite a BMPS o a “Nuova Controparte_2 BAV)…”, che tuttavia non dovesse comportare “….variazioni in ordine alla denominazione dei ruoli…” bensì “… una variazione negli ambiti di responsabilità, non essendo più prevista
l'assegnazione di budget individuali per le Aree Professionali, in quanto gli stessi vengono calati a livello di unità operativa di appartenenza…” . Ne è derivata la scelta di applicare l'accordo in esame a tutto il personale di provenienza , con validità dello stesso fino al 31 Controparte_2
dicembre 2009, senza che ciò potesse pregiudicare la futura contrattazione integrativa aziendale relativa a determinate figure professionali. Con precipuo riferimento alla funzione del “Sostituto del titolare”, l'Accordo si limita a precisare che …alla stessa competono le indennità di “facente funzione” previste dalla vigente normativa, aggiungendo che “….qualora l'evoluzione organizzativa in “Nuova BAV” richiedesse l'identificazione del ruolo di “sostituto” le parti definirinanno il relativo tema dell'inquadramento nell'ambito delle trattative del rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale”, con ciò dando chiaramente ad intendere - peraltro, senza alcun riferimento all'organizzazione in seno a BMPS - come con l'Accordo del febbraio 2009 non si fosse inteso disciplinare alcun aspetto inerente alla creazione del profilo professionale corrispondente alle funzioni sostitutive e che, viceversa, dovessero considerarsi salvaguardati i percorsi professionali come definiti ai sensi dell'Accordo 28 luglio 2004 già avviati e da concludersi entro il 31 dicembre 2009.
Non trova, pertanto, alcun riscontro oggettivo in atti l'affermazione della ricorrente secondo cui, con la comunicazione del giugno 2008, le sarebbe stato assegnato un incarico implicante l'espletamento di superiori mansioni corrispondenti alla categoria dei Quadri.
Ed infatti, il rivendicato ruolo di “Sostituto dipendenza” (Vice Direttore) della Filiale viene contemplato - come vero e proprio profilo professionale, cui può corrispondere l'inquadramento contrattuale nella categoria dei Quadri - dall'art. 28 del CIA BMPS del 12 giugno 2008; tuttavia, per quanto innanzi chiarito, tale Contrattazione Collettiva non è appicabile al segmento di rapporto in costanza del quale la ricorrente ha esercitato il potere di firma in sostituzione, pacificamente protrattosi non oltre ottobre 2009; tanto si evince agevolmente dalla lettera dell'1 gennaio 2009, con la quale la Società convenuta comunica alla lavoratrice l'assunzione, a seguito della fusione per incorporazione di in alle condizioni ed in base ai criteri di passaggio CP_4 CP_2 CP_5 illustrati nell'allegato Accordo del 4 dicembre 2008, a mente del quale il rapporto di lavoro sarebbe Contr stato discplinato dal complesso degli accordi sindacali vigenti in fino al 31 dicembre 2009, e da tutti gli istituti normativi vigenti presso Banca MPS a partire dall'1 gennaio 2010.
In forza dei surriferiti argomenti, la pretesa attorea fondata sull'esercizio di fatto delle superiori mansioni di nel periodo giugno 2008-ottobre 2009 non è meritevole di Pt_6
accoglimento, posto che il complesso dei compiti sistematicamente - e non solo occasionalmente ed in via meramente sostitutiva - espletati dalla lavoratrice nel periodo in discorso non esorbita, anche alla stregua delle concordi deposizioni testimoniali, i contenuti della declaratoria contrattuale vigente ratione temporis presso per il personale appartenente alla Terza Parte_4
Area, Quarto livello retributivo;
detti compiti, viceversa, connotano il profilo professionale del dipendente dotato di competenze professionali specialistiche sia nel settore tecnico commerciale che in quello amministrativo, nonché chiamato a svolgere attività con un certo grado di autonomia funzionale e con assunzione di un certo grado di responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati), anche in vista del concorso o del supporto a processi decisionali superiori, quindi in veste di preposto e coadiutore di un Dirigente ovvero di un Quadro direttivo (cfr. art. 87 del CCNL 8 dicembre 2007).
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da demansionamento, la motivazione offerta dal Tribunale a base del rigetto può conservare la sua valenza assorbente, in quanto ha trovato piena conferma, all'esito della prova testimoniale, la circostanza che nei primi mesi dell'anno 2015 fosse stata la stessa ricorrente a formulare alla titolare di Filiale Parte_7
espressa richiesta di essere assegnata al ruolo di operatrice di sportello, così da non essere
[...]
più coinvolta nelle campagne commerciali, nei contatti ai clienti e nel raggiungimento dei risultati.
Ebbene, siffatto contegno della lavotrarice non può che essere valutato alla stregua di una vera e propria manifestazione di volontà abdicativa rispetto alle prospettive di carriera, poiché oggettivamente incompatibile con istanze di crescita e di evoluzione professionale, dunque inidonea a sorreggere la denuncia di lesione della professionalità e la relativa domanda risarcitoria.
Vero è, infatti, che qualsiasi pregiudizio riconducibile ad un'adibizione a mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte può sorgere solo a condizione che sussista da parte della lavoratrice l'effettiva e concreta aspirazione a crescere dal punto di vista professionale, a sviluppare ed incrementare le conoscenze ed esperienze già acquisite, cimentandosi nell'espletamento di compiti e di incarichi di sempre maggiore complessità ed importanza, come tali implicanti necessariamente l'assuzione di un altrettanto crescente grado di responsabilità.
In quest'ottica, è irrilevante la circostanza che la prima delle due inziative datoriali dirette al mutamento delle mansioni della ricorrente – quella adottata nel 2014 – non sia stata “concordata”, posto che l'espressa volontà formulata in ultima istanza dalla lavoratrice nel 2015 vale senz'altro quale univoco contegno idoneo a palesare in maniera evidente il definitivo disinteresse per qualsiasi forma di avanzamento e di progressione di carriera. Alla luce dei suesposti argomenti, di valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata, sia pure in forza di motivazione parzialente diversa.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante e al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Società appellata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Prof. Piergiovanni Parte_1
Alleva e Matteo Sabbatini appellante
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall' Avv. Prof. Claudio Scognamiglio appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro , già Parte_1 dipendente della , poi di e, da gennaio 2009 Parte_2 Controparte_2
fino a ottobre 2017, di formalmente inquadrata nel ruolo di Controparte_1
“Preposto/Resp. ” in base alle declaratorie della Contrattazione Collettiva di Settore, Parte_3
chiedeva dichiararsi, con ogni conseguenza di carattere retributivo, il proprio diritto all'inquadramento nella categoria Quadri di II livello o in subordine di I livello, riconducibile alla posizione professionale di “Sostituto di dipendenza” di filiale rivestita in virtù dell'incarico di Vice
Direttore con potere di firma, formalmente conferitole nel periodo da giugno 2008 ad ottobre 2009 e che aveva comportato un sensibile aumento del livello di autonomia e di responsabilità; chiedeva, inoltre, condannarsi al risarcimento del danno alla Controparte_1 professionalità, all'immagine professionale ed alla sfera morale, patito in conseguenza del demansionamento attuato nei suoi confronti a partire dal 18 marzo 2014 fino al 31 ottobre 2017, oltre accessori di legge e spese di lite.
Con sentenza dell'11 gennaio 2024 l'adito Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , censurando la valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale, ed in ogni caso stigmatizzando il carattere apodittico della motivazione, inidonea a rivelare la ratio decidendi ed incentrata sull'affermazione di genericità delle mansioni descritte in ricorso come svolte da essa lavoratrice, senza la doverosa analisi comparativa tra dette mansioni e quelle riscontrate dai testi, ovvero indicate nelle declaratorie contrattuali. L'appellante ha, inoltre, evidenziato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di alcune circostanze di fatto concordemente riferite dai testi escussi, alla tregua delle quali si sarebbe dovuta senz'altro riconoscere la copertura di fatto del ruolo di “Sostituto dipendenza” da parte di essa ricorrente fino ad ottobre 2009, effettivamente estrinsecatosi nella concreta assunzione di tutte le principali responsabilità normalmente assegnate al Direttore di filiale, come ad esempio la supervisione e il coordinamento dei dipendenti, l'apertura e chiusura dei mezzi forti, la gestione delle cassette di sicurezza, le consegne degli statini, la consegna degli assegni ai notai, il cambio di assegni, la definizione e gestione degli obiettivi commerciali e dei programmi merceologici, l'incremento delle vendite dei prodotti finanziari e l'assistenza al cliente;
responsabilità a loro volta implicanti quel grado di autonomia e di responsabilità riconducibili alla categoria dei Quadri Direttivi;
in proposito, l'appellante ha sottolineato che la percezione dell'indennità di facente funzione non fosse sufficiente ad integrare il corrispettivo spettante per Contr detto incarico, in quanto l'Accordo sindacale del 26 febbraio 2009, nel riconoscere il diritto a tale indennità, non escludeva l'inquadramento nella categoria di Quadro;
che, in ogni caso, tale
Accordo aveva validità dal 26 febbraio 2009 sino al 31 dicembre 2009, laddove essa ricorrente aveva iniziato a ricoprire il ruolo di “Sostituto del Titolare” nel giugno 2008, ossia in un periodo in cui vigeva il CIA 2002 Gruppo Antonveneta, in seno al quale il “Vice di Filiale” l con più di 9 addetti era inquadrato nella fascia 4, cat. QD2; che, peraltro, a prescindere dallo svolgimento di funzioni di Vice Direttore, essa ricorrente avrebbe avuto diritto ad un superiore inquadramento anche solo per aver ricoperto per anni il ruolo di “Preposto/Resp. Linea Family”, rientrante nella descrizione che tanto l'art. 82 del CCNL Credito 2007 quanto i successivi CC.CC.NN.LL del 2012
e del 2015 davano del Quadro Direttivo. Infine, l'appellante ha criticato l'iter logico seguito dal
Tribunale nell'escludere il demansionamento in ragione della – peraltro falsa – circostanza che fosse partita da essa lavoratrice la richiesta di essere assegnata alle inferiori mansioni di cassa nei primi mesi dell'anno 2015, così ignorando del tutto che già nell'anno 2014 vi era stato un mutamento in peius di mansioni, giammai concordato con la lavoratrice;
ha, dunque, criticato la scelta del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale sui capitoli inerenti alla fattispecie del demansionamento, nonché ai danni che ne erano derivati. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note in sostituzione d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Pur volendo considerare sufficientemente specifiche, in seno al ricorso di primo grado, le allegazioni inerenti alla domanda di superiore inquadramento contrattuale, quest'ultima non risulta sorretta da adeguato titolo.
Invero, la comunicazione in atti del 18 giugno 2008 attesta il conferimento all'originaria ricorrente - all'epoca pacificamente inquadrata, come “Addetto Investimenti” e “Addetto clientela di base” nella Area III, livello IV del Contratto Integrativo Aziendale del 3 gennaio 2002, applicato ai dipendenti dall'allora datrice di lavoro - della “…facoltà di firma Parte_4 sociale Cat B per tutti gli atti indicati nella procura ricevuta per Notaio….. e in base alla modalità di cui alla Circolare n.4043/2007…”; siffatto conferimento si colloca nell'alveo delle previsioni dell'Accordo del 24 luglio 2004 sulle nuove posizioni di lavoro della Parte_5 il quale, nell'ottica di crescita aziendale, contempla la possibilità di assegnare, alla figura professionale dell' “Addetto Clientela Base”, l'incarico di “facente funzione”, con la precisazione
(art. 3) che siffatta attribuzione implica la corresponsione di un'indennità economica per il periodo di copertura dell'incarico, in coerenza con l'ulteriore precisazione (cfr. lettera di accompagnamento, Allegato 1) che detta attribuzione “…non comporta l'assegnazione di una posizione di lavoro diversa da quella già agita dalla risorsa stessa, in quanto a detto incarico non corrisponde alcuna posizione…”.
Il quadro normativo di riferimento, come sopra ricostruito, non è stato sostanzialmente alterato dall'Accordo sulle nuove figure professionali del 26 febbraio 2009, avente lo scopo di adattare il sistema organizzativo facente capo ad alla nuova realtà aziendale, Parte_4 frutto della fusione per incorporazione, mediante “….una rilettura in chiave dinamica dello scenario inquadramentale, per apportare i necessari adeguamenti derivanti dall'implementazione organizzativa…”; tale finalità si è quindi tradotta nell'intento di “…implementazione di modelli di servizio nelle unità operative di provenienza “ ” (trasferite a BMPS o a “Nuova Controparte_2 BAV)…”, che tuttavia non dovesse comportare “….variazioni in ordine alla denominazione dei ruoli…” bensì “… una variazione negli ambiti di responsabilità, non essendo più prevista
l'assegnazione di budget individuali per le Aree Professionali, in quanto gli stessi vengono calati a livello di unità operativa di appartenenza…” . Ne è derivata la scelta di applicare l'accordo in esame a tutto il personale di provenienza , con validità dello stesso fino al 31 Controparte_2
dicembre 2009, senza che ciò potesse pregiudicare la futura contrattazione integrativa aziendale relativa a determinate figure professionali. Con precipuo riferimento alla funzione del “Sostituto del titolare”, l'Accordo si limita a precisare che …alla stessa competono le indennità di “facente funzione” previste dalla vigente normativa, aggiungendo che “….qualora l'evoluzione organizzativa in “Nuova BAV” richiedesse l'identificazione del ruolo di “sostituto” le parti definirinanno il relativo tema dell'inquadramento nell'ambito delle trattative del rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale”, con ciò dando chiaramente ad intendere - peraltro, senza alcun riferimento all'organizzazione in seno a BMPS - come con l'Accordo del febbraio 2009 non si fosse inteso disciplinare alcun aspetto inerente alla creazione del profilo professionale corrispondente alle funzioni sostitutive e che, viceversa, dovessero considerarsi salvaguardati i percorsi professionali come definiti ai sensi dell'Accordo 28 luglio 2004 già avviati e da concludersi entro il 31 dicembre 2009.
Non trova, pertanto, alcun riscontro oggettivo in atti l'affermazione della ricorrente secondo cui, con la comunicazione del giugno 2008, le sarebbe stato assegnato un incarico implicante l'espletamento di superiori mansioni corrispondenti alla categoria dei Quadri.
Ed infatti, il rivendicato ruolo di “Sostituto dipendenza” (Vice Direttore) della Filiale viene contemplato - come vero e proprio profilo professionale, cui può corrispondere l'inquadramento contrattuale nella categoria dei Quadri - dall'art. 28 del CIA BMPS del 12 giugno 2008; tuttavia, per quanto innanzi chiarito, tale Contrattazione Collettiva non è appicabile al segmento di rapporto in costanza del quale la ricorrente ha esercitato il potere di firma in sostituzione, pacificamente protrattosi non oltre ottobre 2009; tanto si evince agevolmente dalla lettera dell'1 gennaio 2009, con la quale la Società convenuta comunica alla lavoratrice l'assunzione, a seguito della fusione per incorporazione di in alle condizioni ed in base ai criteri di passaggio CP_4 CP_2 CP_5 illustrati nell'allegato Accordo del 4 dicembre 2008, a mente del quale il rapporto di lavoro sarebbe Contr stato discplinato dal complesso degli accordi sindacali vigenti in fino al 31 dicembre 2009, e da tutti gli istituti normativi vigenti presso Banca MPS a partire dall'1 gennaio 2010.
In forza dei surriferiti argomenti, la pretesa attorea fondata sull'esercizio di fatto delle superiori mansioni di nel periodo giugno 2008-ottobre 2009 non è meritevole di Pt_6
accoglimento, posto che il complesso dei compiti sistematicamente - e non solo occasionalmente ed in via meramente sostitutiva - espletati dalla lavoratrice nel periodo in discorso non esorbita, anche alla stregua delle concordi deposizioni testimoniali, i contenuti della declaratoria contrattuale vigente ratione temporis presso per il personale appartenente alla Terza Parte_4
Area, Quarto livello retributivo;
detti compiti, viceversa, connotano il profilo professionale del dipendente dotato di competenze professionali specialistiche sia nel settore tecnico commerciale che in quello amministrativo, nonché chiamato a svolgere attività con un certo grado di autonomia funzionale e con assunzione di un certo grado di responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati), anche in vista del concorso o del supporto a processi decisionali superiori, quindi in veste di preposto e coadiutore di un Dirigente ovvero di un Quadro direttivo (cfr. art. 87 del CCNL 8 dicembre 2007).
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da demansionamento, la motivazione offerta dal Tribunale a base del rigetto può conservare la sua valenza assorbente, in quanto ha trovato piena conferma, all'esito della prova testimoniale, la circostanza che nei primi mesi dell'anno 2015 fosse stata la stessa ricorrente a formulare alla titolare di Filiale Parte_7
espressa richiesta di essere assegnata al ruolo di operatrice di sportello, così da non essere
[...]
più coinvolta nelle campagne commerciali, nei contatti ai clienti e nel raggiungimento dei risultati.
Ebbene, siffatto contegno della lavotrarice non può che essere valutato alla stregua di una vera e propria manifestazione di volontà abdicativa rispetto alle prospettive di carriera, poiché oggettivamente incompatibile con istanze di crescita e di evoluzione professionale, dunque inidonea a sorreggere la denuncia di lesione della professionalità e la relativa domanda risarcitoria.
Vero è, infatti, che qualsiasi pregiudizio riconducibile ad un'adibizione a mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte può sorgere solo a condizione che sussista da parte della lavoratrice l'effettiva e concreta aspirazione a crescere dal punto di vista professionale, a sviluppare ed incrementare le conoscenze ed esperienze già acquisite, cimentandosi nell'espletamento di compiti e di incarichi di sempre maggiore complessità ed importanza, come tali implicanti necessariamente l'assuzione di un altrettanto crescente grado di responsabilità.
In quest'ottica, è irrilevante la circostanza che la prima delle due inziative datoriali dirette al mutamento delle mansioni della ricorrente – quella adottata nel 2014 – non sia stata “concordata”, posto che l'espressa volontà formulata in ultima istanza dalla lavoratrice nel 2015 vale senz'altro quale univoco contegno idoneo a palesare in maniera evidente il definitivo disinteresse per qualsiasi forma di avanzamento e di progressione di carriera. Alla luce dei suesposti argomenti, di valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata, sia pure in forza di motivazione parzialente diversa.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante e al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Società appellata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente