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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1929/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 25.9.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.5.1989, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO SANNELLA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Potenza alla via Alassio n. 11 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DOMENICO STIGLIANI (C.F.: ) e C.F._4
GIOVANNA RAMAGLIA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._5
elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Gallitello n. 215 presso lo studio del primo difensore indicato, pec: Email_2
Email_3
-RESISTENTE-
NONCHÉ pag. 1 a 12 N. R.G. 1929/2024
(16.11.2014), (1.3.2016) e Parte_2 Parte_3 [...]
(11.1.2018), in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA Parte_4
ANGELUCCI (C.F.: ), giusta nomina dell'intestato C.F._6
Tribunale del 3.6.2024, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza al viale Guglielmo Marconi n. 180 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_4
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale di udienza del 25.9.2024; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLE DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in Potenza il 27.6.2015, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (16.11.2014), (1.3.2016) e Pt_2 Pt_3
(11.1.2018). Parte_4
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti violenti del marito, posti in essere anche alla presenza dei figli minori. In particolare, la ricorrente ha esposto che si erano verificati «diversi episodi di maltrattamenti in famiglia, anche dinanzi ai minori, non ultimi i due gravi episodi che avevano visto coinvolto il IG. nel primo CP_1
il aveva sottratto volontariamente i figli minori e alla CP_1 Pt_3 Parte_4
madre; nel secondo aveva mosso violenza nei (suoi) confronti […]; dopo tale ultimo episodio, chiamando prontamente i Carabinieri, aveva fatto sì che il IG. venisse tratto in arresto e […] risultava ancora in stato di detenzione presso CP_1
la casa circondariale di Potenza».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per le causali di cui in atti ed autorizzare la convivenza separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. CP_1
o, in subordine, la limitazione della stessa o, in ulteriore subordine, disporre
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l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con Parte_1
collocazione presso la residenza della madre cui viene assegnata la casa coniugale sospendendo la possibilità del padre di fare visita ai propri figli e di trascorrere del tempo con loro con termine da definirsi in corso di causa o secondo modalità prescritte dal Giudice;
3) stabilire a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie un CP_1
assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli pari almeno a euro 750,00 mensili, o quella misura che verrà ritenuta più di giustizia, così distribuiti:
-euro 200,00 per il minore Parte_2
-euro 200,00 per il minore Parte_3
-euro 200,00 per la IG.ra ; Parte_4
-euro 150,00 per la IG.ra ; Parte_1
4) condannare il IG. al risarcimento danni ad una somma CP_1
equitativamente determinata in favore di per i danni da lei subiti Parte_1
e subendi dalla vicenda de qua. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 25.9.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.42 c.p.c., ordinandone la comunicazione al Pubblico
Ministero presso l'intestato Tribunale, anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate in ricorso, definiti o pendenti, nonché i relativi atti non coperti da segreto di cui all'art. 329
c.p.p., e al Tribunale per i Minorenni di Potenza per la trasmissione di informazioni e atti in ordine a eventuali procedimenti esauriti o pendenti riguardati le parti in causa e i minori, contestualmente -con decreto del 4.6.2024- si è provveduto a nominare ai minori e una Parte_2 Parte_3 Parte_4
curatrice speciale, la quale è stata individuata nella persona dell'Avv. Tiziana
Angelucci del Foro di Potenza, a fronte della domanda formulata dalla ricorrente concernente la limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Con decreto emesso inaudita altera parte dell'1.7.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza depositata il 27.6.2024 dall'Avv. Domenico Sannella nell'interesse della ricorrente, disponendo che i minori Parte_2 [...]
e fossero affidati in via esclusiva alla madre e che Pt_3 Parte_4
l'assegno unico erogato dall' per i detti minori fosse corrisposto CP_2 dall' nella misura del 100% e per tutti e tre i figli, in favore della madre, a CP_2
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partire dal mese di luglio 2024, fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 10.7.2024.
In data 8.7.2024 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Angelucci.
III Il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 10.7.2024, nella quale ha contestato le domande formulate dalla ricorrente concernenti la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. Segnatamente, ha sostenuto di non aver mai assunto comportamenti violenti nei confronti dei figli, «con i quali aveva sempre avuto un buon rapporto. […] aveva sempre manifestato un grande affetto nei confronti dei figli;
da quando erano nati, non aveva mai fatto mancare loro la figura paterna, assistendoli economicamente e moralmente».
Il resistente ha -altresì- evidenziato che nell'ambito del giudizio penale a suo carico n. 1327/2024 R.G.N.R. «In fase di indagini preliminari era stata presentata una richiesta congiunta di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p., in seguito alla quale il Pubblico Ministero, Dott. , aveva riformulato il capo di Per_1
imputazione; nello specifico, aveva eliminato l'aggravante prevista dall'art. 572 co. 2, secondo cui “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Come si evinceva dal capo di imputazione riformulato, i presunti maltrattamenti, non erano stati commessi in danno della coniuge davanti ai figli. Trattavasi, in definitiva, di fattispecie ex art.
572 comma 1 (cfr. all. provvedimento del 09.07.2024 reso dal Gip, Dott. Per_2
)».
[...]
A ciò doveva aggiungersi che al resistente era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che, trasferendosi all'uscita dal carcere in Pignola alla via A. Moro n. 24, dove aveva rinvenuto un'abitazione, avrebbe iniziato a frequentare il percorso di recupero previsto dall'art. 165, comma 5, c.p. per gli autori dei reati di cui all'art. 572 c.p. Ebbene,
«ultimato il percorso psicologico, con esito favorevole, il avrebbe goduto CP_1
del beneficio della sospensione condizionale della pena, come per legge, e avrebbe potuto dedicarsi, da uomo libero, alla ricerca di un lavoro che gli permettesse di
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provvedere a sé stesso e di contribuire al mantenimento dei propri figli. Non solo, il avrebbe potuto esercitare in pieno la responsabilità genitoriale e CP_1
occuparsi dei propri figli, non soltanto limitarsi a contribuire economicamente al loro mantenimento».
Il resistente ha dedotto che «anche la figura materna, appariva instabile e non sempre idonea a prendersi cura dei figli. Non erano sporadici gli episodi in cui la stessa aveva perso il controllo durante liti e discussioni con il marito Pt_1
particolarmente accese. A ciò si aggiungeva il fatto che la stessa, soprattutto negli ultimi mesi, non aveva mai cercato di fare alcunché per salvaguardare il diritto dei figli ad avere un padre. Anzi, in diverse occasioni piuttosto che garantire ai figli una certa continuità e stabilità, anche nei rapporti familiari con i parenti del marito, nello specifico con i nonni paterni, la li aveva allontanati dalle Pt_1
dinamiche familiari, provocando nei figli una sorta di insofferenza nei confronti della famiglia paterna, aggiungendo così ulteriore disagio e problematiche a quelle già in atto». Sicché, era necessario che entrambi i genitori affrontassero un percorso di recupero e sostegno alla genitorialità.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza adito, in parziale revoca/riforma del decreto del 01.07.2024, così provvedere:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
- disporre l'affidamento dei figli minori e ad Parte_2 Pt_3 Parte_4
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, , per tutti Parte_1
i motivi compiutamente esposti in narrativa, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In merito all'esercizio congiunto della potestà genitoriale ed al diritto di visita del padre, si chiede che il Sig. possa CP_1
incontrare i figli e passare del tempo con loro, sulla base di un piano genitoriale che ci si riserva di dettagliare in vista dell'udienza di comparizione fissata il
25.09.2024. Ad ogni modo, si chiede, in via del tutto temporanea ed urgente, che gli incontri padre-figli, possano avvenire in modalità protetta, con precise scadenze, al fine di riprendere i rapporti con i figli minori nel più breve tempo possibile».
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IV Con ordinanza del 12.7.2024 il Giudice ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 1.7.2024, atteso che, nonostante l'instaurazione del contraddittorio, non erano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'emissione del detto decreto.
All'udienza del 25.9.2024, prima udienza di comparizione delle parti del giudizio di merito, i coniugi (i quali sono comparsi dinanzi al Giudice in orari diversi e che sono stati -quindi- sentiti separatamente) hanno dichiarato di volersi riconciliare, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, confermando altresì il decreto emesso in data 12.7.2024 come provvedimento provvisorio e urgente emesso all'esito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c.
V Sulla riconciliazione.
Orbene, le parti -all'udienza del 25.9.2024- hanno dichiarato di volersi riconciliare, dunque, di voler ricostituire l'unione coniugale e familiare ripristinando la convivenza, e di non voler coltivare la domanda di separazione personale. La ricorrente ha altresì dichiarato di non voler dar seguito alle domande ex artt. 330 e 333 c.c. formulate in ricorso.
In virtù di quanto manifestato dai coniugi in prima udienza, deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 154 c.c., il quale prevede che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta. L'istituto della riconciliazione -allorquando ancora non vi è stata l'emissione delle sentenza di separazione (quest'ultima fattispecie è disciplinata dall'art. 157 c.c.)- determina (solo) l'effetto processuale dell'abbandono della relativa domanda, diversamente da quanto avveniva prima della riforma del 1975, allorquando la riconciliazione comportava anche l'effetto sostanziale dell'estinzione del diritto di chiedere la separazione per fatti anteriori.
Ne discende che le dichiarazioni dei coniugi rese in udienza impongono la pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché la volontà di ripristinare la comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale, è incompatibile e pone nel nulla la domanda di separazione personale. Conseguentemente, risultano assorbite nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere tutte le domande accessorie a quella di separazione personale, fatta eccezione per quella proposta dal P.M. ai sensi dell'art.
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333 c.c. sulle quale si dirà appresso;
sicché devono esser revocati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.9.2024 e, per l'effetto, il decreto del 1.7.2024 poi confermato con ordinanza del 12.7.2024 ex art. 473 bis.15 c.p.c.
VI Sulla domanda ex art. 333 c.c.
Questo Tribunale, invece, risulta investito della domanda ex art. 333 c.c. originariamente formulata dal P.M.M. al Tribunale per i Minorenni di Potenza, a fronte della dichiarazione di incompetenza del poc'anzi citato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c. (nella formulazione ultima applicabile al caso di specie ratione temporis) attesa la sopravvenuta instaurazione del giudizio di separazione personale innanzi all'intestato Tribunale Ordinario.
Invero, con decreto n. 1687/2024 del 28.6.2024, pronunciato nel procedimento R.G. N. 392/2024, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere nell'interesse dei minori Pt_2
e disponendo che copia del fascicolo
[...] Parte_3 Parte_4
fosse trasmessa all'intestato Tribunale Ordinario.
Ai sensi dell'art. 333 c.c., sulla base delle indagini condotte dal P.M.M., era stato domandato di prescrivere ai genitori di astenersi dal persistere in condotte conflittuali alla presenza dei minori e di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di incaricare i competenti Servizi Sociali di predisporre incontri tra i minori e e la madre. Successivamente, ovvero Parte_4 Pt_3
rendendo parere in ordine alla dichiarazione di incompetenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, il P.M.M. ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Potenza, domandando la previa adozione di provvedimento che disponesse gli interventi proposti dai Servizi Sociali nella relazione del 7.5.2023 (invio dei minori e della madre al Servizio Specialistico di valutazione, supporto e programmazione per minori a rischio abuso e maltrattamenti).
La detta domanda risulta incardinatasi definitivamente innanzi a questo
Tribunale Ordinario per effetto della dichiarazione di incompetenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni di Potenza. Sicché, al di là della pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla domanda di separazione personale e sulle domande accessorie e connesse ad essa a seguito della dichiarata volontà dei pag. 7 a 12 N. R.G. 1929/2024
coniugi di non coltivare le dette domande e di volersi riconciliare, questo Tribunale
è tenuto a pronunciarsi sulla domanda ex art. 333 c.c.
Orbene, dagli scritti difensivi depositati dalla curatrice speciale dei minori risulta quanto segue:
a) il nucleo familiare è stato preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di
Potenza (assistente sociale di riferimento dott.ssa ), ma non Persona_3
continuativamente. In ogni caso, il nucleo familiare è stato monitorato e aiutato mediante sussidi di natura economica (percezione dell'assegno di inclusione sociale), nonché attenzionato su richiesta dell'Autorità giurisdizionale potentina;
b) i coniugi sono stati indirizzati dai Servizi Sociali ad aderire al progetto
“SOTTOSOPRA”, quale servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione per i minori a rischio di abusi e maltrattamenti, al fine di ottenere una valutazione complessiva del nucleo familiare. Il detto progetto, che coinvolge tutti i membri del nucleo familiare e che è a cura di un'assistente sociale, di una psicoterapeuta e di una pedagogista, consiste in colloqui, incontri e test, alla fine dei quali l'equipe di professionisti effettua una valutazione del nucleo familiare e formula proposte operative;
c) il nucleo familiare è stato preso in carico dalla Cooperativa ETHOS, gli operatori della quale hanno provveduto a effettuate colloqui con la ricorrente e con i minori.
L'art. 333 c.c., rubricato Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, recita:
«Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
Il citato referente normativo giustifica l'adozione di provvedimenti da parte del giudice alla presenza di motivi meno gravi di quelli che determinano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La minor gravità può riferirsi tanto alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio. Identica comunque è la ratio degli artt. 330 e 333 c.c.: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudizio, al di pag. 8 a 12 N. R.G. 1929/2024
fuori di una logica sanzionatoria per i genitori. Pertanto, si esclude la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva. Per analoghe ragioni è da ritenere che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord., 11.10.2021, n. 27553).
Il contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare ex art. 333 c.c. non è indicato dalla Legge, bensì rimesso al suo prudente apprezzamento. Si tratta di un duttile strumento di protezione del minore contro le violazioni dei genitori non così gravi da imporre la decadenza della potestà. I limiti dell'intervento giudiziale sono stati -in dottrina- così individuati: a) perseguimento dell'interesse del figlio;
b) proporzione con la gravità del pregiudizio per quest'ultimo; c) limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona;
d) rispetto dell'autonomia dei genitori.
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie la domanda ex art. 333 c.c. sia fondata e -pertanto- meritevole di accoglimento. Risulta dalla copiosa documentazione presente in atti, pervenuta a questo Tribunale per effetto dell'acquisizione degli atti del procedimento penale e del fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Potenza, che il nucleo familiare dal 2016 a oggi ha subito diverse crisi, che hanno determinato denunce della moglie al marito e -talvolta- viceversa, e che hanno portato il nucleo familiare all'attenzione della A.G. penale, minorile e -da ultimo- civile. Dalle relazioni dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza emerge chiaramente la necessità di supportare il nucleo familiare, non solo con aiuti di natura economica, bensì anche con aiuti mirati di sostegno alla genitorialità. Le incomprensioni e le divergenze verificatesi tra i coniugi durante la convivenza matrimoniale, che hanno portato ad allontanamenti e successivi riavvicinamenti di coppia, appaiono incidenti sulla serena crescita dei minori, in quanto i genitori non sono in grado di gestire le crisi di coppia tenendo fuori dal conflitto i figli. I minori risultano essere direttamente coinvolti, atteso che -per stessa deduzione delle parti- sono stati oggetto di “contesa” tra i genitori.
pag. 9 a 12 N. R.G. 1929/2024
Per le esposte motivazioni vanno disposti i seguenti interventi a beneficio dei minori e dell'intero nucleo familiare:
1) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza con continuità, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare e di redigere ogni quattro mesi relazione di aggiornamento sull'andamento dei percorsi seguiti dai membri del nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori, nonché sull'andamento scolastico e sull'inserimento sociale dei minori;
2) il prosieguo del percorso di valutazione già intrapreso dal nucleo familiare afferente al progetto “SOTTOSOPRA” e a cura della Cooperativa ETHOS, nonché l'attivazione di tutti gli aiuti che all'esito della valutazione saranno individuati dall'equipe di professionisti;
3) l'attivazione, previo raccoglimento del consenso, di percorsi di sostegno alla genitorialità per e , da svolgersi in regime Parte_1 CP_1 di compatibilità con le misure adottate dall' ; CP_3
4) l'attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minori;
5) l'apertura di procedimenti di volontaria giurisdizione di vigilanza con riguardo a ciascun minore ai sensi dell'art. 337 c.c., con conseguente trasmissione al Giudice Tutelare, affinché voglia vigilare in ordine a quanto disposto nella presenza sentenza circa l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 c.c. Ne consegue che le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali all'esito del monitoraggio dovranno essere portate all'attenzione del
Giudice Tutelare ed esser depositate e/o confluire nei fascicoli dei procedimenti di volontaria giurisdizione che saranno aperti in seguito al deposito della presente sentenza. Sicché, la competente Cancelleria avrà cura di comunicare ai Servizi Sociali l'esatto riferimento numerico (R.G.) dei procedimenti di vigilanza ex art. 337 c.c. che saranno aperti.
VII Sulle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 154
c.c. e il conseguente assorbimento delle domande accessorie e connesse a quelle di separazione personale, nonché l'accoglimento della domanda ex art. 333 c.c. e l'adozione di provvedimenti con riguardo a entrambi i genitori e nell'interesse pag. 10 a 12 N. R.G. 1929/2024
dell'intero nucleo familiare giustifichino l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1929 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento della Parte_1 CP_1
curatrice speciale dei minori , e Parte_2 Parte_3 [...]
, nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Parte_4
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di separazione personale, con assorbimento di tutte le domande accessorie e connesse a quest'ultima;
2) revoca i provvedimenti provvisori e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis.21
c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.9.2024 e, per l'effetto, il decreto del 1.7.2024 poi confermato con ordinanza del 12.7.2024 ex art. 473 bis.15 c.p.c.;
3) accoglie la domanda ex art. 333 c.c. e -pertanto- dispone:
a) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza con continuità, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare e di redigere ogni quattro mesi relazione di aggiornamento sull'andamento dei percorsi seguiti dai membri del nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori, nonché sull'andamento scolastico e sull'inserimento sociale dei minori;
b) il prosieguo del percorso di valutazione già intrapreso dal nucleo familiare afferente al progetto “SOTTOSOPRA” e a cura della Cooperativa ETHOS, nonché l'attivazione di tutti gli aiuti che all'esito della valutazione saranno individuati dall'equipe di professionisti;
c) l'attivazione, previo raccoglimento del consenso, di percorsi di sostegno alla genitorialità per e da svolgersi in regime di Parte_1 CP_1 compatibilità con le misure adottate dall' ; CP_3
d) l'attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minori;
e) l'apertura di procedimenti di volontaria giurisdizione di vigilanza con riguardo a ciascun minore ai sensi dell'art. 337 c.c., con conseguente trasmissione al Giudice Tutelare, affinché voglia vigilare in ordine a quanto disposto nella presenza sentenza circa l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 c.c.;
pag. 11 a 12 N. R.G. 1929/2024
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
5) manda alla Cancelleria per l'apertura dei procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. nell'interesse dei tre minori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per la successiva comunicazione dei riferimenti dei detti
[...]
procedimenti ai Servizi Sociali del Comune di Potenza, nonché per l'inoltro della presente sentenza ai detti Servizi Sociali per quanto di competenza.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 6.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1929/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 25.9.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.5.1989, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO SANNELLA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Potenza alla via Alassio n. 11 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DOMENICO STIGLIANI (C.F.: ) e C.F._4
GIOVANNA RAMAGLIA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._5
elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Gallitello n. 215 presso lo studio del primo difensore indicato, pec: Email_2
Email_3
-RESISTENTE-
NONCHÉ pag. 1 a 12 N. R.G. 1929/2024
(16.11.2014), (1.3.2016) e Parte_2 Parte_3 [...]
(11.1.2018), in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA Parte_4
ANGELUCCI (C.F.: ), giusta nomina dell'intestato C.F._6
Tribunale del 3.6.2024, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza al viale Guglielmo Marconi n. 180 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_4
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale di udienza del 25.9.2024; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLE DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in Potenza il 27.6.2015, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (16.11.2014), (1.3.2016) e Pt_2 Pt_3
(11.1.2018). Parte_4
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti violenti del marito, posti in essere anche alla presenza dei figli minori. In particolare, la ricorrente ha esposto che si erano verificati «diversi episodi di maltrattamenti in famiglia, anche dinanzi ai minori, non ultimi i due gravi episodi che avevano visto coinvolto il IG. nel primo CP_1
il aveva sottratto volontariamente i figli minori e alla CP_1 Pt_3 Parte_4
madre; nel secondo aveva mosso violenza nei (suoi) confronti […]; dopo tale ultimo episodio, chiamando prontamente i Carabinieri, aveva fatto sì che il IG. venisse tratto in arresto e […] risultava ancora in stato di detenzione presso CP_1
la casa circondariale di Potenza».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per le causali di cui in atti ed autorizzare la convivenza separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. CP_1
o, in subordine, la limitazione della stessa o, in ulteriore subordine, disporre
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l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con Parte_1
collocazione presso la residenza della madre cui viene assegnata la casa coniugale sospendendo la possibilità del padre di fare visita ai propri figli e di trascorrere del tempo con loro con termine da definirsi in corso di causa o secondo modalità prescritte dal Giudice;
3) stabilire a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie un CP_1
assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli pari almeno a euro 750,00 mensili, o quella misura che verrà ritenuta più di giustizia, così distribuiti:
-euro 200,00 per il minore Parte_2
-euro 200,00 per il minore Parte_3
-euro 200,00 per la IG.ra ; Parte_4
-euro 150,00 per la IG.ra ; Parte_1
4) condannare il IG. al risarcimento danni ad una somma CP_1
equitativamente determinata in favore di per i danni da lei subiti Parte_1
e subendi dalla vicenda de qua. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 25.9.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.42 c.p.c., ordinandone la comunicazione al Pubblico
Ministero presso l'intestato Tribunale, anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate in ricorso, definiti o pendenti, nonché i relativi atti non coperti da segreto di cui all'art. 329
c.p.p., e al Tribunale per i Minorenni di Potenza per la trasmissione di informazioni e atti in ordine a eventuali procedimenti esauriti o pendenti riguardati le parti in causa e i minori, contestualmente -con decreto del 4.6.2024- si è provveduto a nominare ai minori e una Parte_2 Parte_3 Parte_4
curatrice speciale, la quale è stata individuata nella persona dell'Avv. Tiziana
Angelucci del Foro di Potenza, a fronte della domanda formulata dalla ricorrente concernente la limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
Con decreto emesso inaudita altera parte dell'1.7.2024 è stata parzialmente accolta l'istanza depositata il 27.6.2024 dall'Avv. Domenico Sannella nell'interesse della ricorrente, disponendo che i minori Parte_2 [...]
e fossero affidati in via esclusiva alla madre e che Pt_3 Parte_4
l'assegno unico erogato dall' per i detti minori fosse corrisposto CP_2 dall' nella misura del 100% e per tutti e tre i figli, in favore della madre, a CP_2
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partire dal mese di luglio 2024, fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 10.7.2024.
In data 8.7.2024 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Angelucci.
III Il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 10.7.2024, nella quale ha contestato le domande formulate dalla ricorrente concernenti la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. Segnatamente, ha sostenuto di non aver mai assunto comportamenti violenti nei confronti dei figli, «con i quali aveva sempre avuto un buon rapporto. […] aveva sempre manifestato un grande affetto nei confronti dei figli;
da quando erano nati, non aveva mai fatto mancare loro la figura paterna, assistendoli economicamente e moralmente».
Il resistente ha -altresì- evidenziato che nell'ambito del giudizio penale a suo carico n. 1327/2024 R.G.N.R. «In fase di indagini preliminari era stata presentata una richiesta congiunta di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p., in seguito alla quale il Pubblico Ministero, Dott. , aveva riformulato il capo di Per_1
imputazione; nello specifico, aveva eliminato l'aggravante prevista dall'art. 572 co. 2, secondo cui “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Come si evinceva dal capo di imputazione riformulato, i presunti maltrattamenti, non erano stati commessi in danno della coniuge davanti ai figli. Trattavasi, in definitiva, di fattispecie ex art.
572 comma 1 (cfr. all. provvedimento del 09.07.2024 reso dal Gip, Dott. Per_2
)».
[...]
A ciò doveva aggiungersi che al resistente era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che, trasferendosi all'uscita dal carcere in Pignola alla via A. Moro n. 24, dove aveva rinvenuto un'abitazione, avrebbe iniziato a frequentare il percorso di recupero previsto dall'art. 165, comma 5, c.p. per gli autori dei reati di cui all'art. 572 c.p. Ebbene,
«ultimato il percorso psicologico, con esito favorevole, il avrebbe goduto CP_1
del beneficio della sospensione condizionale della pena, come per legge, e avrebbe potuto dedicarsi, da uomo libero, alla ricerca di un lavoro che gli permettesse di
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provvedere a sé stesso e di contribuire al mantenimento dei propri figli. Non solo, il avrebbe potuto esercitare in pieno la responsabilità genitoriale e CP_1
occuparsi dei propri figli, non soltanto limitarsi a contribuire economicamente al loro mantenimento».
Il resistente ha dedotto che «anche la figura materna, appariva instabile e non sempre idonea a prendersi cura dei figli. Non erano sporadici gli episodi in cui la stessa aveva perso il controllo durante liti e discussioni con il marito Pt_1
particolarmente accese. A ciò si aggiungeva il fatto che la stessa, soprattutto negli ultimi mesi, non aveva mai cercato di fare alcunché per salvaguardare il diritto dei figli ad avere un padre. Anzi, in diverse occasioni piuttosto che garantire ai figli una certa continuità e stabilità, anche nei rapporti familiari con i parenti del marito, nello specifico con i nonni paterni, la li aveva allontanati dalle Pt_1
dinamiche familiari, provocando nei figli una sorta di insofferenza nei confronti della famiglia paterna, aggiungendo così ulteriore disagio e problematiche a quelle già in atto». Sicché, era necessario che entrambi i genitori affrontassero un percorso di recupero e sostegno alla genitorialità.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza adito, in parziale revoca/riforma del decreto del 01.07.2024, così provvedere:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
- disporre l'affidamento dei figli minori e ad Parte_2 Pt_3 Parte_4
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, , per tutti Parte_1
i motivi compiutamente esposti in narrativa, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In merito all'esercizio congiunto della potestà genitoriale ed al diritto di visita del padre, si chiede che il Sig. possa CP_1
incontrare i figli e passare del tempo con loro, sulla base di un piano genitoriale che ci si riserva di dettagliare in vista dell'udienza di comparizione fissata il
25.09.2024. Ad ogni modo, si chiede, in via del tutto temporanea ed urgente, che gli incontri padre-figli, possano avvenire in modalità protetta, con precise scadenze, al fine di riprendere i rapporti con i figli minori nel più breve tempo possibile».
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IV Con ordinanza del 12.7.2024 il Giudice ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 1.7.2024, atteso che, nonostante l'instaurazione del contraddittorio, non erano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'emissione del detto decreto.
All'udienza del 25.9.2024, prima udienza di comparizione delle parti del giudizio di merito, i coniugi (i quali sono comparsi dinanzi al Giudice in orari diversi e che sono stati -quindi- sentiti separatamente) hanno dichiarato di volersi riconciliare, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, confermando altresì il decreto emesso in data 12.7.2024 come provvedimento provvisorio e urgente emesso all'esito della prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c.
V Sulla riconciliazione.
Orbene, le parti -all'udienza del 25.9.2024- hanno dichiarato di volersi riconciliare, dunque, di voler ricostituire l'unione coniugale e familiare ripristinando la convivenza, e di non voler coltivare la domanda di separazione personale. La ricorrente ha altresì dichiarato di non voler dar seguito alle domande ex artt. 330 e 333 c.c. formulate in ricorso.
In virtù di quanto manifestato dai coniugi in prima udienza, deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 154 c.c., il quale prevede che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta. L'istituto della riconciliazione -allorquando ancora non vi è stata l'emissione delle sentenza di separazione (quest'ultima fattispecie è disciplinata dall'art. 157 c.c.)- determina (solo) l'effetto processuale dell'abbandono della relativa domanda, diversamente da quanto avveniva prima della riforma del 1975, allorquando la riconciliazione comportava anche l'effetto sostanziale dell'estinzione del diritto di chiedere la separazione per fatti anteriori.
Ne discende che le dichiarazioni dei coniugi rese in udienza impongono la pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché la volontà di ripristinare la comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale, è incompatibile e pone nel nulla la domanda di separazione personale. Conseguentemente, risultano assorbite nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere tutte le domande accessorie a quella di separazione personale, fatta eccezione per quella proposta dal P.M. ai sensi dell'art.
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333 c.c. sulle quale si dirà appresso;
sicché devono esser revocati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.9.2024 e, per l'effetto, il decreto del 1.7.2024 poi confermato con ordinanza del 12.7.2024 ex art. 473 bis.15 c.p.c.
VI Sulla domanda ex art. 333 c.c.
Questo Tribunale, invece, risulta investito della domanda ex art. 333 c.c. originariamente formulata dal P.M.M. al Tribunale per i Minorenni di Potenza, a fronte della dichiarazione di incompetenza del poc'anzi citato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c. (nella formulazione ultima applicabile al caso di specie ratione temporis) attesa la sopravvenuta instaurazione del giudizio di separazione personale innanzi all'intestato Tribunale Ordinario.
Invero, con decreto n. 1687/2024 del 28.6.2024, pronunciato nel procedimento R.G. N. 392/2024, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere nell'interesse dei minori Pt_2
e disponendo che copia del fascicolo
[...] Parte_3 Parte_4
fosse trasmessa all'intestato Tribunale Ordinario.
Ai sensi dell'art. 333 c.c., sulla base delle indagini condotte dal P.M.M., era stato domandato di prescrivere ai genitori di astenersi dal persistere in condotte conflittuali alla presenza dei minori e di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di incaricare i competenti Servizi Sociali di predisporre incontri tra i minori e e la madre. Successivamente, ovvero Parte_4 Pt_3
rendendo parere in ordine alla dichiarazione di incompetenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, il P.M.M. ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Potenza, domandando la previa adozione di provvedimento che disponesse gli interventi proposti dai Servizi Sociali nella relazione del 7.5.2023 (invio dei minori e della madre al Servizio Specialistico di valutazione, supporto e programmazione per minori a rischio abuso e maltrattamenti).
La detta domanda risulta incardinatasi definitivamente innanzi a questo
Tribunale Ordinario per effetto della dichiarazione di incompetenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni di Potenza. Sicché, al di là della pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla domanda di separazione personale e sulle domande accessorie e connesse ad essa a seguito della dichiarata volontà dei pag. 7 a 12 N. R.G. 1929/2024
coniugi di non coltivare le dette domande e di volersi riconciliare, questo Tribunale
è tenuto a pronunciarsi sulla domanda ex art. 333 c.c.
Orbene, dagli scritti difensivi depositati dalla curatrice speciale dei minori risulta quanto segue:
a) il nucleo familiare è stato preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di
Potenza (assistente sociale di riferimento dott.ssa ), ma non Persona_3
continuativamente. In ogni caso, il nucleo familiare è stato monitorato e aiutato mediante sussidi di natura economica (percezione dell'assegno di inclusione sociale), nonché attenzionato su richiesta dell'Autorità giurisdizionale potentina;
b) i coniugi sono stati indirizzati dai Servizi Sociali ad aderire al progetto
“SOTTOSOPRA”, quale servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione per i minori a rischio di abusi e maltrattamenti, al fine di ottenere una valutazione complessiva del nucleo familiare. Il detto progetto, che coinvolge tutti i membri del nucleo familiare e che è a cura di un'assistente sociale, di una psicoterapeuta e di una pedagogista, consiste in colloqui, incontri e test, alla fine dei quali l'equipe di professionisti effettua una valutazione del nucleo familiare e formula proposte operative;
c) il nucleo familiare è stato preso in carico dalla Cooperativa ETHOS, gli operatori della quale hanno provveduto a effettuate colloqui con la ricorrente e con i minori.
L'art. 333 c.c., rubricato Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, recita:
«Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
Il citato referente normativo giustifica l'adozione di provvedimenti da parte del giudice alla presenza di motivi meno gravi di quelli che determinano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La minor gravità può riferirsi tanto alla violazione dei doveri o all'abuso dei poteri genitoriali, quanto agli effetti pregiudizievoli che ne conseguono a carico del figlio. Identica comunque è la ratio degli artt. 330 e 333 c.c.: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudizio, al di pag. 8 a 12 N. R.G. 1929/2024
fuori di una logica sanzionatoria per i genitori. Pertanto, si esclude la necessità di un atteggiamento colpevole dei genitori, essendo sufficiente che la violazione dei loro doveri sia meramente obiettiva. Per analoghe ragioni è da ritenere che basti il mero pericolo di pregiudizio a giustificare i provvedimenti "convenienti" in funzione anche solo preventiva. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord., 11.10.2021, n. 27553).
Il contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare ex art. 333 c.c. non è indicato dalla Legge, bensì rimesso al suo prudente apprezzamento. Si tratta di un duttile strumento di protezione del minore contro le violazioni dei genitori non così gravi da imporre la decadenza della potestà. I limiti dell'intervento giudiziale sono stati -in dottrina- così individuati: a) perseguimento dell'interesse del figlio;
b) proporzione con la gravità del pregiudizio per quest'ultimo; c) limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona;
d) rispetto dell'autonomia dei genitori.
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie la domanda ex art. 333 c.c. sia fondata e -pertanto- meritevole di accoglimento. Risulta dalla copiosa documentazione presente in atti, pervenuta a questo Tribunale per effetto dell'acquisizione degli atti del procedimento penale e del fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Potenza, che il nucleo familiare dal 2016 a oggi ha subito diverse crisi, che hanno determinato denunce della moglie al marito e -talvolta- viceversa, e che hanno portato il nucleo familiare all'attenzione della A.G. penale, minorile e -da ultimo- civile. Dalle relazioni dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza emerge chiaramente la necessità di supportare il nucleo familiare, non solo con aiuti di natura economica, bensì anche con aiuti mirati di sostegno alla genitorialità. Le incomprensioni e le divergenze verificatesi tra i coniugi durante la convivenza matrimoniale, che hanno portato ad allontanamenti e successivi riavvicinamenti di coppia, appaiono incidenti sulla serena crescita dei minori, in quanto i genitori non sono in grado di gestire le crisi di coppia tenendo fuori dal conflitto i figli. I minori risultano essere direttamente coinvolti, atteso che -per stessa deduzione delle parti- sono stati oggetto di “contesa” tra i genitori.
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Per le esposte motivazioni vanno disposti i seguenti interventi a beneficio dei minori e dell'intero nucleo familiare:
1) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza con continuità, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare e di redigere ogni quattro mesi relazione di aggiornamento sull'andamento dei percorsi seguiti dai membri del nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori, nonché sull'andamento scolastico e sull'inserimento sociale dei minori;
2) il prosieguo del percorso di valutazione già intrapreso dal nucleo familiare afferente al progetto “SOTTOSOPRA” e a cura della Cooperativa ETHOS, nonché l'attivazione di tutti gli aiuti che all'esito della valutazione saranno individuati dall'equipe di professionisti;
3) l'attivazione, previo raccoglimento del consenso, di percorsi di sostegno alla genitorialità per e , da svolgersi in regime Parte_1 CP_1 di compatibilità con le misure adottate dall' ; CP_3
4) l'attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minori;
5) l'apertura di procedimenti di volontaria giurisdizione di vigilanza con riguardo a ciascun minore ai sensi dell'art. 337 c.c., con conseguente trasmissione al Giudice Tutelare, affinché voglia vigilare in ordine a quanto disposto nella presenza sentenza circa l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 c.c. Ne consegue che le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali all'esito del monitoraggio dovranno essere portate all'attenzione del
Giudice Tutelare ed esser depositate e/o confluire nei fascicoli dei procedimenti di volontaria giurisdizione che saranno aperti in seguito al deposito della presente sentenza. Sicché, la competente Cancelleria avrà cura di comunicare ai Servizi Sociali l'esatto riferimento numerico (R.G.) dei procedimenti di vigilanza ex art. 337 c.c. che saranno aperti.
VII Sulle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 154
c.c. e il conseguente assorbimento delle domande accessorie e connesse a quelle di separazione personale, nonché l'accoglimento della domanda ex art. 333 c.c. e l'adozione di provvedimenti con riguardo a entrambi i genitori e nell'interesse pag. 10 a 12 N. R.G. 1929/2024
dell'intero nucleo familiare giustifichino l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1929 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento della Parte_1 CP_1
curatrice speciale dei minori , e Parte_2 Parte_3 [...]
, nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Parte_4
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di separazione personale, con assorbimento di tutte le domande accessorie e connesse a quest'ultima;
2) revoca i provvedimenti provvisori e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis.21
c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.9.2024 e, per l'effetto, il decreto del 1.7.2024 poi confermato con ordinanza del 12.7.2024 ex art. 473 bis.15 c.p.c.;
3) accoglie la domanda ex art. 333 c.c. e -pertanto- dispone:
a) la presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza con continuità, conferendo a quest'ultimi incarico di monitorare il nucleo familiare e di redigere ogni quattro mesi relazione di aggiornamento sull'andamento dei percorsi seguiti dai membri del nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori, nonché sull'andamento scolastico e sull'inserimento sociale dei minori;
b) il prosieguo del percorso di valutazione già intrapreso dal nucleo familiare afferente al progetto “SOTTOSOPRA” e a cura della Cooperativa ETHOS, nonché l'attivazione di tutti gli aiuti che all'esito della valutazione saranno individuati dall'equipe di professionisti;
c) l'attivazione, previo raccoglimento del consenso, di percorsi di sostegno alla genitorialità per e da svolgersi in regime di Parte_1 CP_1 compatibilità con le misure adottate dall' ; CP_3
d) l'attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minori;
e) l'apertura di procedimenti di volontaria giurisdizione di vigilanza con riguardo a ciascun minore ai sensi dell'art. 337 c.c., con conseguente trasmissione al Giudice Tutelare, affinché voglia vigilare in ordine a quanto disposto nella presenza sentenza circa l'adozione dei provvedimenti ex art. 333 c.c.;
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4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
5) manda alla Cancelleria per l'apertura dei procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. nell'interesse dei tre minori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per la successiva comunicazione dei riferimenti dei detti
[...]
procedimenti ai Servizi Sociali del Comune di Potenza, nonché per l'inoltro della presente sentenza ai detti Servizi Sociali per quanto di competenza.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 6.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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