Sentenza 6 giugno 2024
Massime • 1
Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).
Commentario • 1
- 1. Assegno divorzile: va considerato anche il lavoro svolto a favore dell'ex coniuge (Cass. 30537/24)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 17 dicembre 2024
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 per avere la Corte d'Appello omesso di considerare, senza motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. il contributo personale ed economico dato dalla donna alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e di quello familiare, circostanza rilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello reso una motivazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 15804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15804 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. depositato avanti alla Corte di appello di Venezia in data 24.12.2019, la società I.G.A.F. s.n.c. di DA IN SE e DA IN NN (di seguito, semplicemente IGAF), ha esposto di essere comproprietaria pro indiviso di un terreno, censito al catasto del comune di Lavagno, foglio 14, mappale 950, ricompreso nella lottizzazione «S.IA», insieme al mappale 953 di proprietà di NO ZZ e DI RP e al mappale 952 di proprietà di RU DA Colle e RL Avogaro;
che, a causa delle proprie difficoltà economiche, aveva comunicato al Comune la propria intenzione di non sottoscrivere la domanda di permesso a costruire;
che il 6.11.2014 gli altri comproprietari avevano presentato la predetta domanda e il Comune in data 22.5.2014 aveva rilasciato detto permesso, da essa impugnato dinanzi al TAR;
che i proprietari avevano quindi costituito un consorzio, denominato AN IA, in data 6.8.2015, al fine di presentare il piano urbanistico di attuazione, al quale essa non aveva partecipato;
che la Giunta comunale aveva approvato la variante al piano urbanistico di lottizzazione secondo la proposta del predetto Consorzio, con apposizione di un vincolo preordinato alla espropriazione dei terreni 4 di 24 dei proprietari dissenzienti e la conferma della dichiarazione di pubblica utilità per le opere previste nel piano attuativo;
che con determinazione n. 423 del 7.11.2017 il responsabile del servizio tecnico edilizia privata aveva conferito al dott. Massimo Gronich il compito di determinare il valore del terreno dei proprietari dissenzienti, e costui aveva stimato in € 568.320,00 l’area di proprietà della ricorrente;
che il Consorzio S. IA aveva proposto osservazioni circa detta stima e il responsabile, facendo proprie queste osservazioni, con determinazione del 8.11.2018, aveva quantificato l’indennità provvisoria in € 98.658,48 per l’area edificabile della ricorrente, con atto notificato in data 27.11.2018. Ritenendo tale importo palesemente inadeguato, la IGAF aveva chiesto che l’indennità fosse determinata nel giusto ammontare di € 497.280,00. A tale domanda ha resistito il Consorzio S.IA, chiedendo in via riconvenzionale in importo inferiore a quello provvisoriamente stimato. Il Comune di Lavagno è rimasto contumace. 2. La Corte di appello di Venezia, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito, breviter: c.t.u.) e successiva integrazione, con ordinanza del 14.11.2022 ha accertato l’indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 spettante alla ricorrente in complessivi € 244.226,26, ha ordinato al Comune di Lavagno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di tale importo e ha compensato per metà le spese di lite, per il resto poste a carico delle parti convenute, al pari delle spese di consulenza tecnica. A tale decisione la Corte si è indotta aderendo alle valutazioni del consulente d’ufficio e disattendendo le critiche mosse dalle parti all’elaborato peritale. La compensazione parziale delle spese è stata disposta perché il valore accertato era maggiore della stima provvisoria e minore della richiesta della IGAF. 5 di 24 3. La predetta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dapprima (in data 15.3.2023) dal Consorzio AN IA (r.g. 6243/2023) e poi (in data 21.3.2023) dal Comune di Lavagno (r.g. 6566/2023) entrambi proposti sulla base di due analoghi motivi. Nel primo procedimento, recante r.g. 6243/2023, la IGAF ha proposto controricorso e ricorso incidentale, con un motivo, al quale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale il Consorzio S.IA. Nel secondo procedimento, recante r.g. 6566/2023, la IGAF ha proposto controricorso, dando atto di aver proposto ricorso incidentale nel primo giudizio. 4. I ricorsi sono stati chiamati congiuntamente all’udienza pubblica del 30.5.2024 e in quella sede riuniti perché relativi all’impugnazione della stessa decisione ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ. 5. Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo, previa riunione dei ricorsi, il rigetto del ricorso principale del Consorzio AN IA (r.g. 6243/2023), il rigetto del ricorso principale del Comune di Lavagno (r.g. 6566/2023) e l’accoglimento del ricorso incidentale di IGAF (r.g. 6243/2023). Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. I ricorsi debbono essere riuniti ed esaminati congiuntamente alla stregua del fondamentale principio dell’unicità del procedimento di impugnazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di 6 di 24 decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod.proc.civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (ex multis: Sez. 6 - 5, n. 33809 del 19.12.2019; Sez. 3, n. 25054 del 7.11.2013; Sez. 3, n. 27898 del 21.12.2011). Il ricorso del Consorzio S.IA è quindi il ricorso principale e il secondo ricorso autonomo del Comune di Lavagno deve essere qualificato e considerato come ricorso incidentale. 7. I due primi motivi del ricorso principale e del ricorso qualificato incidentale sono del tutto analoghi e possono essere esaminati congiuntamente. 7.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente principale deduce innanzitutto nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per inesistenza e/o apparenza della motivazione, perché la Corte d’appello di Venezia non aveva esplicato le ragioni in base alle quali, nella determinazione dell’indennità di esproprio, non si dovesse tener conto degli oneri perequativi/compensativi previsti nell’accordo del 27.6.2013, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, sottoscritto per il cambio di destinazione d’uso del complesso immobiliare, e non aveva quindi decurtato, dal valore dell’area urbanizzata preso a riferimento come dato di partenza, la parte di tali oneri non ancora assolta all’atto dell’emanazione del decreto di esproprio. 7 di 24 Sempre con il primo motivo il Consorzio denuncia nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per contraddittorietà intrinseca della motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché la Corte d’appello ha in pari tempo affermato che nella determinazione del valore di mercato dell’area urbanizzata si doveva tener conto anche degli oneri perequativi/compensativi previsti nell’accordo del 27.6.2013 per il cambio di destinazione d’uso del complesso immobiliare, e che la parte di tali oneri non ancora assolta all’atto dell’emanazione del decreto di esproprio non era da considerare nella stima dell’indennità di esproprio dell’area. 7.2. Con il primo motivo del proprio ricorso principale qualificato incidentale il Comune di Lavagno deduce nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. comma 2, n. 4, dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod.proc.civ., dell’art. 117, comma 1 e 6, Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per inesistenza e/o apparenza della motivazione ovvero poiché la Corte d’appello non ha esplicitato le ragioni per cui nella determinazione dell’indennità di espropriazione non si dovesse tenere conto e quindi non si dovessero detrarre dal valore dell’area oggetto di espropriazione gli oneri perequativi/compensativi di cui all’accordo di pianificazione ex art. 11 L.R. n. 11/2004 sottoscritto tra le parti in data 27.6.2013 non corrisposti da IGAF al momento dell’emissione del decreto di esproprio. Il ricorrente denuncia altresì vizio riconducibile all’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4, nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. comma 2, n. 4), dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod.proc.civ., dell’art. 117, comma 1 e 6, Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della 8 di 24 motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha dapprima affermato che ai fini della determinazione del valore di mercato dell’area urbanizzata si dovesse tenere conto anche degli oneri compensativi/perequativi per la modifica di destinazione urbanistica dell’area di cui all’accordo di pianificazione sottoscritto tra le parti in data 27.6.2013 e poi ha affermato che nella determinazione dell’indennità di espropriazione tali oneri non dovessero essere tenuti in considerazione. 7.3. Le ricorrenti illustrano i presupposti fattuali e giuridici delle loro doglianze esponendo quanto segue. Il 7.1.2010 tutti i comproprietari del citato complesso immobiliare, ivi inclusa IGAF, hanno presentato al Comune di Lavagno un’istanza volta ad ottenere il cambio di destinazione d’uso dei terreni in questione, da Zona D2/1 produttiva di espansione e Zona per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse a Zona C di espansione residenziale e commerciale – direzionale, che prevedeva il pagamento di un contributo perequativo, pari al 36% del plusvalore generato dal cambio di destinazione d’uso, di complessivi €.1.129.248,00 dei quali €.753.735,00 venivano assolti mediante la realizzazione di opere di pubblico interesse, e la rimanente parte mediante la cessione di una porzione dell’area (lotto) all’esito degli interventi di urbanizzazione. Con delibera del Consiglio comunale n. 62 del 19.8.2010 il Comune di Lavagno ha approvato la variante n. 3 al P.I., la quale, recependo la proposta, ha inserito l’ambito in questione nella zona «P11 di perequazione», con efficacia condizionata alla sottoscrizione di un accordo pubblico privato ai sensi degli artt. 11 legge n. 241/1990 e 6 della l.r. Veneto n. 11/2004, anche al fine di attuare la perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della medesima legge regionale. Il 30.6.2011, con prot. n. 8597 tutti i comproprietari dell’ambito oggetto della variante puntuale n. 3 di cui sopra, inclusa IGAF, 9 di 24 hanno presentato al Comune di Lavagno la richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (di seguito PUA), denominato «Lottizzazione AN IA». Con delibera della Giunta del Comune di Lavagno n. 63 del 16.4.2013 è stato approvato lo schema del predetto accordo pubblico-privato. Con atto autenticato dal Segretario comunale in data 27.6.2013 il Comune di Lavagno e tutti i comproprietari degli immobili inclusi nell’ambito in questione, compresa IGAF, hanno sottoscritto il predetto accordo pubblico-privato, che impegnava l’amministrazione comunale a dare attuazione alla nuova destinazione urbanistica del complesso immobiliare e vincolava i privati all’assolvimento del contributo perequativo (ivi definito contributo compensativo), per complessivi €.1.129.248,00, dei quali €.783.248,00 tramite opere di riqualificazione di immobili comunali ed €.346.000,00, mediante cessione gratuita al Comune di un’area urbanizzata di mq 725 con capacità edificatoria di mc 1.384. Con deliberazione della Giunta del Comune di Lavagno n. 96 del 16.7.2013 è stato adottato il P.U.A. denominato «Lottizzazione AN IA», approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 10.9.2013, cui è seguita la delibera della Giunta n. 177 del 10.12.2013 con cui sono state accolte le proposte successivamente formulate dai lottizzanti, inclusa IGAF. Con convenzione urbanistica stipulata il 21.12.2013, a rogito del Segretario del Comune di Lavagno, tutti i proprietari dell’ambito interessato dal P.U.A. «Lottizzazione AN IA», compresa IGAF, si sono impegnati nei confronti del Comune di Lavagno all’attuazione del P.U.A. medesimo e, in particolare, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi programmate. La predetta convenzione urbanistica, all’art. 11, richiamava i collegati 10 di 24 obblighi assunti da tutti i proprietari con l’accordo pubblico– privato in data 27.6.2013. Successivamente alla sottoscrizione degli accordi urbanistici sopra illustrati e all’inizio dei lavori previsti nella convenzione urbanistica e nell’accordo pubblico-privato, IGAF ha deciso di abbandonare il progetto di lottizzazione, assumendo un atteggiamento di opposizione nei confronti dell’iniziativa lottizzatoria proseguita dagli altri proprietari degli immobili inseriti nell’ambito interessato dal P.U.A. 7.4. Il Comune di Lavagno ha accolto le osservazioni del Consorzio AN IA e ha quantificato in €.98.658,48 l’indennità provvisoria di esproprio, tenendo conto: del valore stabilito per aree urbanizzate (€160/mq), dalla superficie fondiaria del Mappale 950 (7.858,59 mq), e conseguentemente della quota di un quinto di comproprietà di IGAF (1.571,718 mq), dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione e del contributo perequativo/compensativo ancora da assolvere a quella data (€.1.065.241,86) e della quota millesimale di IGAF rispetto all’intero complesso immobiliare (143,457/1.000). In sostanza, poiché attraverso il criterio sintetico- comparativo è stato individuato il valore in commercio dell’area già integralmente urbanizzata e perequata e pronta all’edificazione dei singoli edifici, dal valore della quota di IGAF, pari ad €.251.474,88 (1.571,718 mq X 160 €) sono stati detratti proporzionalmente gli oneri di urbanizzazione e di perequazione/compensazione ancora da assolvere alla data di esproprio, pari ad €.152.816,40. 7.5. Dopo il deposito della relazione peritale, IGAF ha contestato che la quota parte del contributo straordinario perequativo/compensativo previsto nell’accordo in data 27.6.2013, non ancora assolta alla data di esproprio, potesse essere decurtata dal valore dell’area urbanizzata al fine della determinazione dell’indennità, non trattandosi di obbligazione propter rem, dovendosi al contrario considerare corretta solo la decurtazione 11 di 24 della quota parte di oneri di urbanizzazione previsti nella convenzione urbanistica in data 21.12.2013 non ancora adempiuta. In data 29.3.2022, il Consulente tecnico d’ufficio (di seguito, breviter: C.t.u.) ha depositato le risposte scritte richieste dalla Corte d’appello di Venezia (All. n. 12 SF369, presente nel fascicolo d’ufficio R.G. n. 311/2020 CdA VE), nelle quali ha eliminato la detrazione del contributo di perequazione/compensazione non ancora assolto dal valore del lotto urbanizzato, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. In data 1.4.2022, il Consorzio AN IA ha depositato note in vista dell’udienza 12.4. 2022 (All. n. 13 SF369, già presente nel fascicolo del Consorzio AN IA R.G. n. 311/2020 CdA VE), contestando le risposte scritte date dal C.t.u., ed evidenziando la necessità di tener conto anche del contributo perequativo/compensativo, con deduzioni richiamate negli scritti conclusivi. 7.6. Con riferimento alle osservazioni mosse dal Consorzio AN IA, concernenti fondamentalmente la correzione disposta dal C.t.u. in sede di supplemento di perizia, alle pagine 10-11 dell’ordinanza impugnata la Corte di appello si è limitata ad affermare di condividere la correzione così disposta «in considerazioni delle ragioni esposte dal CTU, non dovendosi inserire nella determinazione della stima anche gli oneri perequativi, per cui è stata disposta la convenzione sopra menzionata.» Il C.t.u. nella nota integrativa del 28.3.2022 (doc. allegato sub 12 ricorrente), a sua volta si era limitato, del tutto apoditticamente, a correggere la propria precedente valutazione, scrivendo solamente, tra l’altro con evidente errore sintattico «Si corregge: “Al 27.01.2019 restano Opere da eseguire pari ad € 179.991,71 (cfr Collaudo n.2fine lavori) + oneri perequativi € 808.900,00 = € 998.891,71.=”La deduzione degli oneri perequativi, nella determinazione dell’indennità di esproprio, sono stati impropriamente inseriti dallo scrivente.» 12 di 24 Tale non motivato ripensamento è stato specificamente criticato da parte ricorrente (doc.13 e 14 allegati al ricorso) sia per la sua assoluta apoditticità, sia per la sua sostanziale erroneità. 7.7. La Corte ritiene che i due motivi siano fondati e debbano essere accolti per la totale apparenza della motivazione addotta dalla Corte di appello per disattendere le critiche, puntuali e specifiche, mosse alla relazione peritale e in particolare al ripensamento attuato dal C.t.u. con la sua nota integrativa su di un punto essenziale e assai rilevante per la sua incidenza economica sulla stima complessiva della porzione immobiliare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). 7.8. È pur vero che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente 13 di 24 disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Nella specie, tuttavia, a fronte di censure puntuali e specifiche alla valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l’altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello ha omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte. In altri e più chiari termini, la sentenza deve ritenersi nulla in parte qua, poiché non è possibile comprendere per quali motivi prima il C.t.u. e poi la Corte lagunare abbiano ritenuto di non tenere conto ai fini della stima dell’ingente importo dovuto in relazione al contributo straordinario, qualificato in termini di oneri perequativo-compensativi, assunto con l’accordo del 27.6.2013. Si tratta cioè dei contributi dovuti dalla ricorrente in proporzione alla quota di comproprietà per la trasformazione dell’area da produttiva “Zona D2/1” a residenziale di espansione “Zona C ” ex art. 35 L.R. Veneto 23 aprile 2004 n. 11, quantificati nell’accordo di pianificazione sottoscritto in data 27.6.2013. Solo incidentalmente è il caso di rilevare che la questione assume rilievo non solo nella prospettiva, peraltro neppur questa esaminata dalla Corte territoriale, della qualificabilità dell’onere in questione come obligatio propter rem, ma anche ai fini della determinazione dell’obiettivo valore di mercato della porzione immobiliare. 7.9. Peraltro, come denunciano fondatamente le parti ricorrenti principale e qualificata incidentale, la pronuncia impugnata è 14 di 24 affetta anche da una evidente contraddittorietà laddove (pag.8-9) aveva affermato che si era tenuto conto anche del fatto che gli oneri di urbanizzazione comprendono anche il contributo di perequazione/compensazione previsto dall’accordo ex art. 11 Legge n. 241/1990 in data 27 giugno 2013: «Egli (il C.t.u.) in particolare ha affermato che la stima per il lotto in analisi è avvenuta con sistema sintetico comparativo e che: “Sulla base dei valori fisici – noti a tutte le parti – si è determinato il probabile valore di ricavo (peraltro nel caso si è tenuto conto di lieve detrazione (K=0,9) per il piano secondo privo di ascensore), considerati come di prassi il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione che nel caso corrispondono alla compensazione urbanistica (quale importo predeterminato e sottoscritto di € 1.129.248,00), le spese tecniche, gli oneri finanziari, la commercializzazione, il margine dell’imprenditore» 7.10. Appare fondato anche il ricorso incidentale del Comune, seppur non costituito nel giudizio di merito, che, cionondimeno, ha ben diritto a denunciare, al pari del ricorrente principale costituito nel merito, il difetto assoluto e la contraddittorietà della motivazione resa nei suoi confronti, tenuto conto delle obiettive risultanze di causa. 7.11. Non appaiono persuasive le considerazioni spese dalla parte controricorrente IGAF, tutte incentrate nel tentativo di dimostrare la pretesa correttezza del decisum, ma totalmente carenti nel confutare l’addebito principale mosso dalle parti ricorrenti Consorzio e Comune, ossia la totale assenza della sua motivazione. 7.12. Il Procuratore Generale ha ritenuto – egli pure - fondati i primi due motivi, al riguardando osservando che andava «condivisa la censura relativa all’assoluta assenza di motivazione sulla irrilevanza degli oneri di perequazione, posto che l’ordinanza impugnata si limita a richiamare la valutazione del consulente tecnico di ufficio su tale punto. Valutazione che, a sua volta, è del 15 di 24 tutto apodittica e assertiva, senza che in alcun modo vi sia una esposizione delle ragioni a sostegno della suddetta irrilevanza». Tuttavia il Procuratore Generale ha ritenuto irrilevante questa conclusione, perché ha reputato non fondata la censura mossa con i secondi motivi di ricorso (principale e qualificato incidentale) e condivisibili le conclusioni, sia pur non motivate, del C.t.u. e, conseguentemente, della Corte di appello circa la mancanza di rilevanza degli oneri di perequazione. Questa conclusione non può essere condivisa: al proposito, vedasi infra. 8. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente principale deduce, in primo luogo, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37, comma I, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei principi generali sulla determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini espropriativi e del criterio cd. sintetico-comparativo, dell’art. 35 L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e del principio della perequazione urbanistica, dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.p.r. 6.6.2001, n. 380, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., perché la Corte d’appello di Venezia, nell’applicazione del criterio cd. sintetico- comparativo, aveva comparato immobili tra loro disomogenei con riferimento sia agli elementi materiali che alla condizione giuridica urbanistica all’atto dell’emanazione del decreto di esproprio. Il Consorzio, in secondo luogo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.p.r. 6.6.2001, n. 380 e del principio della perequazione urbanistica;
violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, Legge 17.8.1942 n. 1150 e dell’art. 32 L.R. Veneto 23.4.2004, n. 11; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 6 L.R. Veneto 23.4.2004 n. 11, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., perché la Corte d’appello di Venezia aveva indebitamente diversificato la disciplina del contributo perequativo/compensativo previsto nell’accordo in 16 di 24 data 27.6.2013 per il cambio della destinazione d’uso dell’area, da quella degli oneri di urbanizzazione contemplati nella convenzione urbanistica in data 21.12.2013, decurtando dal valore dell’area urbanizzata solo la quota parte di quest’ultimi non assolta alla data di esproprio. 8.2. Con il secondo motivo del proprio ricorso principale qualificato incidentale il Comune di Lavagno deduce vizio riconducibile all’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37 del d.p.r. n. 327/2001, del criterio sintetico - comparativo nella determinazione dell’indennità di esproprio dell’area oggetto del procedimento espropriativo oltre che dell’art. 35 della L.R. Veneto n. 11 del 23.4.2004 e del principio di perequazione urbanistica oltre che dell’art. 16, comma 4, lett. d - ter) del d.p.r. 380/2001 perché la Corte d’appello di Venezia aveva applicato il criterio sintetico - comparativo tra beni immobili disomogenei con riferimento alla condizione giuridica urbanistica al momento dell’emanazione del decreto di esproprio. Il Comune deduce altresì vizio riconducibile all’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L.R. Veneto 23.4.2004 n. 11 e dell’art. 16, comma 4, lett. d -ter) del d.p.r. 380/2001 e del principio di perequazione urbanistica per avere la Corte indebitamente diversificato la disciplina del contributo compensativo/perequativo indicato nella convenzione urbanistica per accordo pubblico privato del 27.6.2013 n. 403 rispetto agli oneri di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica n. 415 del 21.12.2013, decurtando dal valore venale dell’area solo la quota parte degli oneri e non anche la quota parte del contributo straordinario perequativo. 8.3. Il Collegio ritiene che i due (secondi) motivi restino assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi motivi, logicamente e giuridicamente preliminari, che hanno stigmatizzato la nullità della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione. 17 di 24 Il Procuratore Generale, ritenendo evidentemente la questione proposta con i secondi motivi «di puro diritto» e non implicante accertamenti di fatto, reputa che la Corte possa esaminarla per arrivare a concludere che il dictum della Corte territoriale, pur del tutto immotivato, sia conforme a diritto. Ciò perché il contributo straordinario de quo perequativo (o compensativo, come viene definito nell’accordo 27.6.2013) è assimilabile agli oneri di urbanizzazione gravanti sul soggetto che intende costruire. L’inserimento della lettera d-ter), nel comma 4, dell’art. 16, t.u. edil. – dovuta all’art. 17, comma 1, lett. g, d.l. 12.9.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.11.2014, n. 164 – il quale si occupa di stabilire i criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria necessari per ottenere il rilascio del permesso di costruire, non consente di differenziare i suddetti oneri di perequazione. Di conseguenza, alla stregua del principio secondo il quale in tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili inseriti in un piano di insediamenti produttivi (P.I.P.), la questione della detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo assume rilevanza esclusivamente se la valutazione sia stata effettuata applicando il metodo analitico-ricostruttivo che è volto a determinare il valore di trasformazione dell'area espropriata, mentre non rileva se la stima sia stata effettuata applicando il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di indicazioni di mercato concernenti il prezzo pagato per immobili omogenei (Sez. I, 15693/2018; 7288/2013; 12771/2007). Infatti, se il valore venale è accertato con metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato (Sez. I, 13958/2006; 11391/2001), il prezzo che si forma nell'incontro di domanda e offerta tiene evidentemente conto degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo (Sez. I, 3766/2006) e deve ritenersi già 18 di 24 depurato da tali oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione (Sez. I, 16750/2013). Poiché nella specie il consulente tecnico di ufficio si è basato sul metodo sintetico-comparativo la deduzione degli oneri predetti non sarebbe stata corretta. 8.4. Il d.p.r.
6.6.2001 n. 380, all’articolo 16, in tema di contributo per il rilascio del permesso di costruire, al comma 4 dispone che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione, fra l’altro, [lettera d-ter), inserita dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 3), del d.l. 12.9.2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014 n. 164 e successivamente modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del d.l.16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120] «alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.» 8.5. È quindi esatto che l’onere perequativo de quo è assimilabile agli oneri di urbanizzazione, come affermano le parti ricorrenti e lo stesso Procuratore Generale. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, ancor recentemente ribadita, ritiene che l'assunzione, da parte del proprietario del 19 di 24 fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione propter rem, dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione propter rem ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione. (Sez. 2, n. 16401 del 28.6.2013; Sez. 3, n. 11196 del 15.5.2007; Sez. 1, n. 8635 del 2.4.2024). 8.6. Secondo il Collegio, il ragionamento del Procuratore Generale pecca però di astrattezza nel ridurre la questione a un contenuto di mero diritto. Sviluppando l’argomentazione, infatti, si tratterebbe di affermare che la valutazione espressa dal C.t.u., previa adozione del metodo sintetico – comparativo, non può che far riferimento a un valore di mercato dell’immobile che già sconta il peso degli oneri 20 di 24 perequativi-compensativi de quibus ancora da corrispondere in ragione del perdurante inadempimento di IGAF. Tutto ciò implica l’esame della relazione di consulenza tecnica e la verifica dei presupposti fattuali sulla base dei quali il C.t.u. ha formulato la propria valutazione: il che comporta l’effettuazione di accertamenti di fatto non consentiti a questa Corte di legittimità, visto che non risulta affatto dagli atti quali siano gli elementi comparativi utilizzati dal C.t.u. e mutuati dalla Corte di appello;
non è quindi possibile individuare il termine di comparazione e verificare che esso si riferisse a un immobile versante nella stessa condizione giuridica di quello per cui è causa e in particolare se gli oneri contributivi relativi fossero o meno già stati assolti . Per queste ragioni la Corte ritiene, contrariamente al Procuratore Generale, assorbiti i secondi motivi in questione, dovendosi perciò devolvere ogni accertamento in proposito al giudice del rinvio. 9. Con il motivo di ricorso incidentale IGAF censura l’ordinanza decisoria della Corte d’appello sotto due profili, tra loro connessi. 9.1. In primo luogo, la ricorrente si duole dell’omesso esame, da parte della Corte, di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ossia il valore attribuito proprio all’area oggetto di esproprio - mappale n. 950 – dal Comune di Lavagno ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) nell’anno 2018, valore risultante dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.3.2018 che porta in allegato le tabelle delle aree fabbricabili. La ricorrente denuncia inoltre, di riflesso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi generali sulla determinazione del valore delle aree edificabili in sede di determinazione dell’indennizzo espropriativo. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello stessa, nel porre il quesito al Consulente Tecnico, aveva ritenuto rilevante ai fini della stima la documentazione fiscale agli atti di causa, ma poi, 21 di 24 senza alcuna motivazione, non aveva preso posizione sulla palese discrepanza tra la stima ai fini fiscali (120 € al mq) e quella ai fini espropriativi (27,77 € al mq). 9.2. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello, con l’ordinanza impugnata, abbia avallato la stima del C.t.u. che, in violazione dei principi in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, aveva del tutto ignorato l’accertamento del valore ai fini ICI in precedenza operato dallo stesso Comune e il fatto che il medesimo valore era stato confermato nella delibera del Consiglio comunale che fissava i valori IMU delle aree edificabili per il 2018, anno a cui si è riferita la determinazione dell’indennità di esproprio. E ciò sebbene, nell’ordinanza, esponendo le deduzioni di parte ricorrente, la Corte d’appello abbia riconosciuto «che l’ufficio tributi del comune, ai fini della quantificazione dell’ICI, aveva stimato il valore del mappale in 2.131.200,00 euro;
che il medesimo valore di 120,00 euro al mq era stato confermato anche per le tabelle IMU dell’anno 2018» e, nella formulazione del quesito, avesse incaricato il C.t.u. di accertare l’indennità di espropriazione dovuta «avvalendosi degli atti di causa (anche col paragone della documentazione fiscale e della valutazione già definita per la più vasta area destinata alla lottizzazione del Consorzio resistente». Inoltre il consulente aveva ignorato l’esistenza dell’atto più importante e addirittura determinante per l’esito del giudizio, ossia la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.3.2018 con allegate tabelle delle aree fabbricabili, debitamente valorizzato dalle deduzioni di IGAF in tutti gli atti difensivi. Se è vero, infatti, che i due avvisi di accertamento prodotti quali documenti 8 e 12 del fascicolo di primo grado si riferivano rispettivamente agli anni d’imposta 2011 e 2013, è altrettanto vero – ed è questo il dato di fatto trascurato dal C.t.u. – che il valore di 120 € al mq di superficie territoriale accertato dal Comune per gli anni 2011 e 2013 era stato espressamente confermato dalla 22 di 24 Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 marzo 2018 anche per l’anno 2018, sì da non potersi dire che si tratti di un dato di valore obsoleto, non comparabile con quello alla data dell’espropriazione. 9.3. Non sussiste in primo luogo il vizio di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti ai sensi del n.5 dell’art.360, comma 1, cod.proc.civ. La Corte di appello ha dato atto delle difese sul punto svolte dalla IGAF, ha ricordato in premessa che il valore di 120,00 euro al mq era stato confermato anche per le tabelle IMU dell’anno 2018 e a pagina 8 ha considerato le contestazioni di IGAF che lamentava che non fossero state considerate le valutazioni fatte dal Comune in sede di determinazione di ICI e IMU;
quindi ha osservato, sia pure con estrema sinteticità, che in ordine a tali osservazioni aveva «già risposto il CTU precisando che tali valutazioni non sono rilevanti in quanto non attestate sul valore di mercato del bene». In altri termini, non vi è alcun fatto storico decisivo non esaminato perché la Corte territoriale ha considerato gli elementi rappresentati dalla ricorrente incidentale e ha risposto “sposando” la valutazione del C.t.u. secondo cui la valutazione fiscale non era rilevante perché non correlata al valore di mercato del bene. Non si può quindi al proposito condividere il parere del Procuratore Generale, che rammenta che anche l’omissione nell’esame di un documento rilevante ai fini della decisione può essere dedotta quale vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.e considera che la decisività di un documento, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto la determinazione del valore di un bene, non può misurarsi in termini di accoglimento o di rigetto della domanda, quando, come nel caso, tale documento rechi una valutazione fortemente dissonante rispetto a quella fatta propria dal giudicante in tema di determinazione del valore venale del bene espropriato;
idonea, in 23 di 24 sostanza, a condurre il giudice ad una pronunzia diversa da quella adottata. Tutto vero, ma nella specie quel che fa difetto è proprio l’omissione dell’esame, perché il documento de quo è stato considerato dal giudice del merito e ritenuto inidoneo a incidere sulla sua valutazione. 9.4. Non è fondata neppure la doglianza che recrimina sul diverso orientamento manifestato in sede di ordinanza dispositiva della consulenza tecnica, laddove essa ha richiesto al Consulente di considerare ai fini della stima la documentazione fiscale agli atti di causa, sia perché l’ordinanza istruttoria non può mai pregiudicare la decisione della controversia (art.177 cod.proc.civ.), sia e soprattutto perché dapprima il C.t.u. e quindi la stessa Corte hanno espresso un giudizio di irrilevanza della stima ai fini fiscali. 9.5. Non appare ammissibile, infine, la doglianza che denuncia violazione di legge con riferimento agli artt.32 e 37 d.p.r. 327/2001 e che in realtà sottende una censura riversata nel merito, volta a contestare la valutazione del prezzo di mercato dell’area in questione fondata sull’applicazione del metodo sintetico comparativo. 10. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso incidentale di IGAF e accogliere il primo motivo del ricorso principale del Consorzio e del ricorso qualificato incidentale del Comune di Lavagno, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale del Consorzio e del ricorso qualificato incidentale del Comune di Lavagno;
occorre quindi cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 24 di 24 versamento, da parte della ricorrente incidentale IGAF, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale del Consorzio e del ricorso qualificato incidentale del Comune di Lavagno, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale del Consorzio e del ricorso qualificato incidentale del Comune di Lavagno, rigettato il ricorso incidentale di IGAF;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale IGAF, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione