Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 15804
CASS
Sentenza 6 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 30 maggio 2024, con numero di registro generale 6243/2023. Le parti in causa erano un consorzio e un comune, con una società che si opponeva all'espropriazione di un terreno. La società richiedeva un'indennità di esproprio di € 497.280,00, contestando la stima provvisoria di € 98.658,48 stabilita dal comune. Il consorzio, a sua volta, chiedeva una riduzione dell'indennità. La Corte d'appello aveva accertato un'indennità di € 244.226,26, ma le parti ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione riguardo alla non considerazione degli oneri perequativi nella determinazione del valore del terreno.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando l'apparenza della motivazione della Corte d'appello, che non aveva adeguatamente giustificato l'esclusione degli oneri perequativi dalla stima. La Corte ha sottolineato che la motivazione deve essere chiara e comprensibile, e che l'assenza di spiegazioni adeguate costituisce un vizio di legittimità. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di una valutazione corretta e motivata dell'indennità di esproprio.

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Massime1

Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti).

Commentario1

  • 1Assegno divorzile: va considerato anche il lavoro svolto a favore dell'ex coniuge (Cass. 30537/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 17 dicembre 2024

    1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 per avere la Corte d'Appello omesso di considerare, senza motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. il contributo personale ed economico dato dalla donna alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e di quello familiare, circostanza rilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello reso una motivazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 15804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15804
Data del deposito : 6 giugno 2024

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