TRIB
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/06/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da: dott.ssa Emilia Salvatore Presidente dott. Carlo Bianconi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 125-1/2024 nei confronti di EL AC NO (c.f. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliata presso la persona e nello studio dell'avv. Giuseppe Cigarini (pec: giuseppe.cigarini@ordineavvmodena.it), in Carpi (MO), via Bramante n. 34 che la rappresenta e difende;
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CCII (e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14
LF (v. Cass. n. 20187/17); valutata, quindi, l'operatività di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che, in forza della già affermata estensibilità, al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità) sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo, la ricorrente, residente nel circondario dell'adito Tribunale;
considerato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto lavoratrice dipendente, a tempo indeterminato;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché: il patrimonio della sig.ra ME CC NO (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito eventualmente disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che recano un'esposizione debitoria, pari a complessivi euro 120.834,22); segnatamente, anche in base ai controlli svolti dall'OCC, l'attivo consta, principalmente, del reddito mensile netto disponibile (per n. 13 mensilità) pari all'incirca a euro 1.450,00 e, in via marginale, di un credito, pari a €. 400,00, maturato a titolo di rimborso del deposito cauzionale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile, sito in Modena,
Via Monchio n. 9, con l'ulteriore precisazione che, in costanza di procedura, si avrebbe la messa a disposizione, da parte dei familiari della ricorrente, del controvalore della quota di proprietà di 1/9 del compendio immobiliare, sito in Casteltermini (AG), Strada Provinciale
Agrigento, n. 77, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 41, part. 541, sub. 2,
Z.c. 1, cat. A3, cl. 1, e foglio 41, part. 541, sub. 6, Z.c. 1, cat. C2, avente un valore stimato di circa euro €. 2.138,00, ceduta, per donazione, in data 14/06/2023; che, in definitiva, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
rilevato che, nel discrimen tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata, occorre fare riferimento alla possibilità – o meno – secondo una prognosi ex ante, di distribuire attivo ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni e di offrire ai creditori qualche utilità, almeno in prospettiva futura;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato (che provvederà con separato provvedimento), precisando sin da ora che la misura di tale limite verrà determinata tenuto conto di quanto necessario al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare. Sul punto, il Liquidatore dovrà previamente, con apposita istanza, documentare quanto effettivamente percepito, a titolo di reddito da lavoro, dalla debitrice, dando, altresì, conto delle spese necessarie – debitamente documentate - per il sostentamento, suo e del suo nucleo familiare;
rilevato che il CCII non prevede una durata “minima” quadriennale della liquidazione, come previsto dalla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio e che, pertanto, la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare
(e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti) e che l'apprensione di una quota di reddito del debitore rappresenta pur sempre un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
ritenuto, purtuttavia, che il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, il che induce a ritenere che l'apprensione di quote di reddito dovrà avvenire quantomeno fino all'eventuale dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (sul punto, Tribunale di Verona 5/10/2022 Est.
Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, non sussistendo motivi ostativi alla conferma del gestore incaricato;
precisato che il compenso del liquidatore viene liquidato dal giudice, solo in esito all'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria
(Trib. Milano, 14 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it); ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di EL
AC NO (c.f. [...]), residente in [...]; nomina, Giudice delegato, la dott.ssa GIULIA LUCCHI;
nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa ELISABETTA ASCARI, già incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Modena;
ordina alla debitrice il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII, ove esistente e non già depositata;
ordina alla debitrice e agli eventuali terzi (fatti salvi i diritti dei comproprietari) di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna, ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
autorizza il Liquidatore, all'apertura di un conto corrente della procedura, nonché, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva presso i Pubblici
Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, quanto prima, la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
provveda, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, l'inventario dei beni della debitrice;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla debitrice presso il domicilio eletto, al
Liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 12/6/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Lucchi dott.ssa Emilia Salvatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da: dott.ssa Emilia Salvatore Presidente dott. Carlo Bianconi Giudice dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 125-1/2024 nei confronti di EL AC NO (c.f. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliata presso la persona e nello studio dell'avv. Giuseppe Cigarini (pec: giuseppe.cigarini@ordineavvmodena.it), in Carpi (MO), via Bramante n. 34 che la rappresenta e difende;
-ricorrente in proprio –
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CCII (e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14
LF (v. Cass. n. 20187/17); valutata, quindi, l'operatività di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che, in forza della già affermata estensibilità, al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità) sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCI, essendo, la ricorrente, residente nel circondario dell'adito Tribunale;
considerato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto lavoratrice dipendente, a tempo indeterminato;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché: il patrimonio della sig.ra ME CC NO (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito eventualmente disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che recano un'esposizione debitoria, pari a complessivi euro 120.834,22); segnatamente, anche in base ai controlli svolti dall'OCC, l'attivo consta, principalmente, del reddito mensile netto disponibile (per n. 13 mensilità) pari all'incirca a euro 1.450,00 e, in via marginale, di un credito, pari a €. 400,00, maturato a titolo di rimborso del deposito cauzionale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile, sito in Modena,
Via Monchio n. 9, con l'ulteriore precisazione che, in costanza di procedura, si avrebbe la messa a disposizione, da parte dei familiari della ricorrente, del controvalore della quota di proprietà di 1/9 del compendio immobiliare, sito in Casteltermini (AG), Strada Provinciale
Agrigento, n. 77, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 41, part. 541, sub. 2,
Z.c. 1, cat. A3, cl. 1, e foglio 41, part. 541, sub. 6, Z.c. 1, cat. C2, avente un valore stimato di circa euro €. 2.138,00, ceduta, per donazione, in data 14/06/2023; che, in definitiva, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
rilevato che, nel discrimen tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata, occorre fare riferimento alla possibilità – o meno – secondo una prognosi ex ante, di distribuire attivo ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni e di offrire ai creditori qualche utilità, almeno in prospettiva futura;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato (che provvederà con separato provvedimento), precisando sin da ora che la misura di tale limite verrà determinata tenuto conto di quanto necessario al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare. Sul punto, il Liquidatore dovrà previamente, con apposita istanza, documentare quanto effettivamente percepito, a titolo di reddito da lavoro, dalla debitrice, dando, altresì, conto delle spese necessarie – debitamente documentate - per il sostentamento, suo e del suo nucleo familiare;
rilevato che il CCII non prevede una durata “minima” quadriennale della liquidazione, come previsto dalla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio e che, pertanto, la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare
(e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti) e che l'apprensione di una quota di reddito del debitore rappresenta pur sempre un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
ritenuto, purtuttavia, che il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, il che induce a ritenere che l'apprensione di quote di reddito dovrà avvenire quantomeno fino all'eventuale dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (sul punto, Tribunale di Verona 5/10/2022 Est.
Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, non sussistendo motivi ostativi alla conferma del gestore incaricato;
precisato che il compenso del liquidatore viene liquidato dal giudice, solo in esito all'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria
(Trib. Milano, 14 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it); ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di EL
AC NO (c.f. [...]), residente in [...]; nomina, Giudice delegato, la dott.ssa GIULIA LUCCHI;
nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa ELISABETTA ASCARI, già incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Modena;
ordina alla debitrice il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII, ove esistente e non già depositata;
ordina alla debitrice e agli eventuali terzi (fatti salvi i diritti dei comproprietari) di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna, ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
autorizza il Liquidatore, all'apertura di un conto corrente della procedura, nonché, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva presso i Pubblici
Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, quanto prima, la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
provveda, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, l'inventario dei beni della debitrice;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla debitrice presso il domicilio eletto, al
Liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 12/6/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Lucchi dott.ssa Emilia Salvatore