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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1446/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Anania C.F._2
Nicodemo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 15.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(LT) il 10.09.1987 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CE) il 13.02.1986 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1446/2025
matrimonio in data 23.04.2007 in Basiliano (UD), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Basiliano (UD) dell'anno 2007, al n. 2 Parte I, e che dall'unione era nato un figlio, (13.09.2007), ed evidenziato Per_1 che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa del 09.01.2013, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15.7.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
7.7.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa del 9.1.2013 con la precisazione in ordine al mutamento della casa familiare sita non più a Pradamano (UD), bensì a Campagna alla Strada Statale n. 91 Varano n. 63 e al cambio di residenza del genitore non collocatario (presso Aversa), al fine di rendere possibile una frequentazione più assidua con il figlio.
2 Proc. R.V.G. n. 1446/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Basiliano (UD) dell'anno 2007, al n. 2 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Basiliano (UD), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Anania C.F._2
Nicodemo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 15.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(LT) il 10.09.1987 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CE) il 13.02.1986 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1446/2025
matrimonio in data 23.04.2007 in Basiliano (UD), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Basiliano (UD) dell'anno 2007, al n. 2 Parte I, e che dall'unione era nato un figlio, (13.09.2007), ed evidenziato Per_1 che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa del 09.01.2013, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15.7.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
7.7.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa del 9.1.2013 con la precisazione in ordine al mutamento della casa familiare sita non più a Pradamano (UD), bensì a Campagna alla Strada Statale n. 91 Varano n. 63 e al cambio di residenza del genitore non collocatario (presso Aversa), al fine di rendere possibile una frequentazione più assidua con il figlio.
2 Proc. R.V.G. n. 1446/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Basiliano (UD) dell'anno 2007, al n. 2 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Basiliano (UD), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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