Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 17.12.2024 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6249/2021 R.G. vertente tra c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Parte_1 C.F._1
Caiazzo e avv. Valeria Terracciano
RICORRENTE
e n persona dei Curatori dott. e Avv. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti CP_3
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Rizzo
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.4.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato dal
24.07.17 al 16.09.17, dal 01.02.18 al 31.08.18, dal 06.09.18 al 31.12.18 e dal 24.12.19 al
31.01.2020 con contratto a tempo determinato, part-time di tipo orizzontale, con qualifica di operatore ecologico, inquadrato nel livello 1B del CCNL Nettezza Urbana alle dipendenze della
Cont
e , precisamente, nel periodo dal 06.09.18 al 31.12.18, presso la con contratto di CP_1 somministrazione a tempo determinato stipulato con “Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro” ; che la ditta si occupava della raccolta e trasporto di rifiuti solidi e liquidi, raccolta e CP_1
trasporto di rifiuti speciali solidi e liquidi, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, raccolta e
1
che aveva svolta la propria attività lavorativa per la in CP_1 virtù dell'appalto con nel servizio di raccolta differenziata di carta e cartone Controparte_4
e di scarico di rifiuti nelle sedi opportune lavorando nel mese di luglio 2017 a Succivo, da agosto a settembre del 2017 a Quarto e dal 2018 al 2020 presso la Controparte_4
L'istante si doleva del fatto che nonostante fosse stato assunto part-time per 24 ore settimanali, aveva lavorato dalle 7 alle 9 ore al giorno e, precisamente, i primi tre mesi dalle ore 3.30 del mattino sino alle 14.00, e successivamente, quando aveva iniziato a lavorare a l'orario CP_4
osservato era dalle ore 23.00 sino alle 5.00/6.00 del mattino, dal lunedì al sabato, e a volte per esigenze aziendali, anche di domenica, quindi ben oltre le 40 ore settimana previste all'art. 5 del
CCNL di categoria.
L'istante esponeva che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato in data 31.01.2020, verbalmente e senza preavviso, senza giusta causa e/o giustificato motivo per cui il licenziamento era da considerarsi nullo ed inefficace.
Pertanto , dedotto di non aver mai percepito la retribuzione del mese di agosto 2018 e che erano inadeguate tutte le retribuzioni versate non avendo ricevuto differenze retributive, per festività, malattia, lavoro straordinario e notturno, 13ma e 14ma, indennità di preavviso e TFR e che sussisteva la responsabilità solidale della committente ai sensi ex art 29, Controparte_4
comma II del D.Lgs 276/2003 e/o art. 1676 c.c., adiva il Tribunale di Napoli, chiedendo di :
A) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato full-time con qualifica di operatore ecologico ed inquadramento nel livello 1B del CCNL Igiene Ambientale;
B) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a ricevere la somma di € 17.747,91 a titolo di differenze retributive, TFR maturato e non corrisposto, ferie e festività, 13ma e 14ma, per il periodo lavorativo dal 24.07.17 al 16.09.17, dal 01.02.18 al 31.08.18, dal 06.09.18 al 31.10.18 e dal 24.12.19 al 31.01.2020 dalla maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati al ricorso che sono parte integrante del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) condannare la e anche in solido tra loro, in persona dei legali CP_1 Controparte_4 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 17.747,91 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo; vinte le spese di lite.
Contr Si costituiva la che evidenziava come il ricorrente avesse lavorato solo ed esclusivamente per limitati periodi sui vari cantieri in relazione a specifiche esigenze e in particolare con i seguenti contratti : Dal 01.02.2018 al 31/8/2018 con contratto a tempo parziale di 24 ore settimanali alle dirette dipendenze della;
Dal 6/9/2018 al 30/9/2018 come somministrato alla da CP_1 CP_1
2 parte della OPENJOBMETIS Spa;
dal 3/10/2018 al 31/07/2017 come somministrato alla CP_1
da parte della OPENJOBMETIS Spa;
dal 24.12.2019 al 31/1/2020 con contratto a tempo parziale di
24 ore settimanali alle dirette dipendenze della . Contestava le avverse pretese assumendo il CP_1 regolare pagamento delle spettanze e deducendo la legittimità dell'applicazione solo in via parametrica del CCNL Igiene Ambientale .
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì evidenziando l'estraneità ai rapporti di lavoro dedotti che CP_4
riguardavano la società appaltatrice e chiedeva il rigetto della domanda diretta al riconoscimento del Cont rapporto di lavoro subordinato;
si riservava di agire nei confronti della ove fosse stata ritenuta responsabile solidale quale committente .
Fallito il tentativo di conciliazione veniva ammessa ed espletata la prova per testi;
fissata udienza
Cont per discussione , a seguito della liquidazione giudiziale della , il giudizio veniva interrotto .
Riassunto il giudizio dal ricorrente , nelle more difeso da nuovi legali, nei confronti della
[...]
e della stessa il ricorrente reiterava le domande già formulate Controparte_6 CP_4 nell'atto introduttivo nei confronti di entrambe le parti resistenti .
Si costituiva la Curatela della liquidazione che eccepiva l'inammissibilità della domanda operando per essa la competenza actrativa del Tribunale fallimentare di OR IA>; si costuiva altresì
anche nella fase di riassunzione istando per l'inammissibilità e rigetto del ricorso. CP_4
La causa veniva rinviata per la discussione .
Disposta trattazione cartolare la causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito dell'acquisizione delle note di udienza tempestivamente depositate dalle parti . Cont Preliminarmente deve essere dichiarata l'improseguibilità del giudizio nei confronti della
Rileva il Tribunale che ,in caso di società datrice di lavoro assoggettata a procedura fallimentare
(rectius di liquidazione giudiziale pronunciata dal tribunale di OR IA ), la Corte di
Cassazione ha assunto una posizione consolidata.
Orbene la Corte ha statuito ripetutamente (Cass. sez. lav. 23 luglio 2004, 1 giugno 2005 n. 11674,
11 gennaio 2007 n. 398 e S.U. 3 ottobre 2006 n. 141 ) che, in ipotesi di fallimento del datore di lavoro, deve distinguersi (in considerazione del disposto dell'art. 24 L.F.), tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro), e domande dirette alla condanna del pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento con funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera la cd. attrazione del foro fallimentare per cui si verifica l'incompetenza del
3 giudice del lavoro e la conseguente improseguibilita' della domanda contenente unicamente richiesta di spettanze retributive . Tale principio è stato ribadito anche dalla ordinanza Cass. N.
2411 del 24.2.2010 che ha statuito “la L. Fall., art. 24 - nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, art. 21 - prevede che "Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al comma 1 si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 c.p.c.. Non si applica l'art. 40 c.p.c., comma 3".
L'ordinanza sopra citata 2411/2010 ha altresì statuito che L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare. (conforme Cass. N. 2902 del 15.2.2016 ) secondo cui l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in
"bonis" può proseguire in sede ordinaria.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame in cui viene dedotta la responsabilità solidale tra Cont committente ( ) e appaltatore ( in bonis) la stessa Corte più di recente (cass. 13236/2023) CP_4 ha statuito che “ nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa;
tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall' nei confronti del CP_7
solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". Vedi ancora Cass. 5316/2024 secondo cui… ( il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga
4 aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società”).
Ciò posto in questa sede devono essere esaminate le domande così come proposte nei confronti della sola , committente in bonis. CP_4
Preliminarmente deve essere chiarito che i periodi di lavoro oggetto di causa sono desumibili dall'estratto conto previdenziale prodotto dall'istante; precisamente quelli alle dipendenze della Cont
relativi al periodo dal 24.7 al 16.9.2017 nonché dal 1.2 al 31.8.2018 e infine dal 24.12.2019 al
31.1.2020 mentre alle dipendenze della società interinale Openjobmetis solo quello dal 6.9.2018 al
31.7.2019.
Ciò posto, deve in primo luogo escludersi la fondatezza della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti della committente avendo nelle conclusioni il ricorrente CP_4
chiesto tale accertamento nei confronti delle parti in causa.
In questa sede , a prescindere da ogni indagine circa la legittimità dei contratti a termine intercorsi
Cont con verifica estranea alla cognizione di questo Giudice per quanto detto, va escluso che l'istante possa ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti di quale CP_4
società in house providing la quale, pur rivestendo la forma giuridica societaria, realizza il perseguimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale ed è sottoposta ad una influenza pubblica dominante, per cui il legislatore ha previsto un complesso percorso di pubblicizzazione della disciplina giuridica applicabile, pienamente recepito sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. le pronunce n. 7636/04, 962/06, 1513/07, 2765/09,
5808/09, 7092/10 ed 1447/11), sia dalla Corte dei conti (si veda la sentenza n. 546/13), che dalla
Corte di Cassazione, che nella ordinanza n. 26283/2013 ha effettuato una esaustiva ricognizione del fenomeno dell'in house providing nel panorama del diritto societario, riconoscendo espressamente la impossibilità di qualificare la società in house come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna (...) ; essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte
Cost. n. 46 del 2013, cit.), talché "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così
Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.).
In particolare , quanto ai rapporti di lavoro del personale della società in house, la disciplina è contenuta nel D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e al
5 comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare
"con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità"; nonché dal D.Lgs. n. 175 del 2016, entrato in vigore il 23.9.2016 ed applicabile ai rapporti instaurati da tale data il quale prevede all'art. 19 che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
Con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono (C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010). In tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno in estrema sintesi evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017).
In particolare per le società a partecipazione pubblica è necessario il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive che sono condizioni di validità del contratto di lavoro, per cui la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, per le società in house impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale”. (cfr. ordinanza n. 4897/2018).
6 Residua quindi la domanda di pagamento di differenze retributive rispetto alle quali l'istante invoca la responsabilità solidale del committente ex art. 29 dlg. 276/2003 e/o 1676 c.c.; la stessa CP_4
deve essere esaminata alla luce della produzione documentale delle parti e della prova per testi addotta dal ricorrente.
In particolare l'istante, in relazione alle settimane di lavoro oggetto dei singoli contratti, assume di aver svolto lavoro straordinario o comunque di aver lavorato oltre l'orario fissato dai singoli contratti.
Orbene la prova testimoniale raccolta non ha fornito adeguata dimostrazione dello svolgimento del lavoro straordinario come dedotto nel ricorso introduttivo . In particolare i testi escussi Tes_1
, e , della cui attendibilità è lecito dubitare avendo tutti
[...] Testimone_2 Testimone_3
proposto autonomi e paralleli giudizi di analogo oggetto, hanno reso le seguenti deposizioni .
Il teste ha dichiarato : ADR Ho lavorato con , ho causa in corso con la Testimone_1 Pt_1
GPN per rientrare al lavoro e per differenze retributive . ADR Ho lavorato con il ricorrente nel
Contr 2017 per la;
scendevamo la sera partendo da via Pomigliano di S.Anastasia con il camion o il
e andavamo a verso le 22,30 a via Galileo Ferraris dove c'era il distretto;
ci Pt_2 CP_4
assegnavano la zona dove prelevare carta e cartone. ADR Andavamo tutti i giorni escluso la domenica;
qualche volta andavamo di domenica ma non so indicare la frequenza. ADR Il turno finiva verso le 4:30 , ora in cui noi scaricavamo la carta presso il centro di Quarto o quello di
Volla. Adr Preciso che ho lavorato con questi turni insieme a anche negli anni 2018 e sino Pt_1
al 2020 per tutti gli anni conti. ADR Non ricordo se ha lavorato per qualche periodo con Pt_1
turni diversi. ADR Firmavano il foglio di inizio lavoro e fine prestazione sempre a Galileo Ferraris.
ADR Io stavo da solo dietro al camion così come nel senso che noi stavamo all'esterno del Pt_1
camion da soli , oltre chiaramente l'autista che era addetto alla guida . Voglio dire che per disposizioni dovevamo essere in due all'esterno del camion . ADR Preciso che comunque rientravamo a S.Anastasia intorno alle 6 del mattino dove consegnavamo il camion e la bolla;
tale consegna veniva fatta al guardiano del parcheggio che si chiama Testimone_4
Contr Il teste ha riferito ADR: Ho lavorato con la . Ho una causa in corso con la Testimone_2
GPN per differenze retributive ma non innanzi a questo tribunale;
anzi preciso di aver dato mandato ad un legale di cui adesso non ricordo il nome, anzi trattasi dell'avv.Sorrentino . ADR Ho lavorato con il ricorrente nei mesi di luglio ed agosto 2017 ; il ricorrente ha continuato io sono andato via. ADR . Preciso che io e stavamo sul camion che prelevava carta e cartone . Io Pt_1 stavo con dietro e c'era poi un addetto alla guida . Non ricordo come si chiamasse Pt_1
l'autista. ADR Si lavorava tutti i giorni dalle 3 di notte alle 14 del pomeriggio;
si partiva dal deposito di S.Anastasia e si andava a prelevare nella zona di RA;
all'esito dell'attività di
7 prelievo il materiale raccolto veniva scaricato nel sito di RA;
poi si rientrava a
S.Anastasia verso le 11 . Venivamo impiegati sino alle 14 in lavori di pulizia presso le strade di
S.Anastasia per lo spazzamento. ADR Non si firmavano fogli di inizio e fine del lavoro. ADR Io ho ricevuto per il lavoro effettuato solo 300 euro ma non sono stato mai inquadrato.
Il teste ha dichiarato : ADR: Ho lavorato per la GPN tra il marzo 2018 e il febbraio 2020. Tes_3
Ho lavorato insieme a nello stesso periodo. ADR Eravamo addetti alla raccolta di carta e Pt_1
cartone nella zona di Pianura ,Soccavo e Fuorigrotta e centrale . ADR Uscivamo verso le CP_4
ore 21,30/21,40 dal parcheggio di S.Anastasia dove prelevavamo il camion;
vi era un foglio con annotazione del camion , del conducente e degli addetti su cui si poneva la firma e l'orario di uscita dal parcheggio . ADR Dopo aver finito la raccolta nella zona di cui ho detto si scaricava il materiale raccolto nella discarica assegnata e poi si rientrava a S. Anastasia verso le ore 4 /5 del mattino . Tale raccolta si effettuava dal lunedì al sabato. ADR Si firmava anche il rientro con indicazione dell'orario. ADR Sul camion operava il conducente e un addetto . ADR Nel parcheggio vi era un custode.
Rileva il giudicante che tali dichiarazioni appaiono inidonee a sostenere l'assunto di parte attrice in ordine all'effettivo orario di espletamento dell'attività lavorativa sia perché riferite a periodi temporali non bene circoscritti ( tenuto conto della frammentazione e saltuarietà delle prestazioni rese) sia perché non adeguatamente riscontrate da ordini di servizio o fogli di presenza analitici e intellegibili . Invero gli unici atti prodotti, invero scarsamente intelligibili e di non certa provenienza, appaiono riconducibili a singole giornate di lavoro e non appaiono di concreta rilevanza probatoria dal momento che o difettano della data oppure degli orari di inizio e fine giornata lavorativa .
Ne consegue che sotto il profilo della richiesta di riconoscimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale e del correlativo lavoro straordinario la domanda appare sfornita di prova atteso che non vi sono elementi univoci- così come per il lavoro festivo - per affermare il diritto al lavoro straordinario e per individuarne soprattutto l'entità in guisa tale da rendere opponibile tali prove ad
, soggetto estraneo al rapporto di lavoro. CP_4
E' appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav.
28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208).
8 Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695).
Peraltro le allegazioni non consentono di quantificare la pretesa azionata anche tenuto conto che nulla è stato dedotto in ordine ad eventuali riposi compensativi .
Egualmente appare sfornita di prova la richiesta di pagamento dell'indennità di ferie non godute di cui alcuno dei testi ha saputo riferire. In ogni caso , per così come riconosciuto anche da parte ricorrente (vedi note autorizzate) l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, che hanno natura risarcitoria è esclusa dagli obblighi gravanti sul committente ex ex art. 29, comma 2,
D.Lgs. 276/2003 (vedi Cass.31109/ 2021).
Quanto alle differenze ordinarie , tenuto conto che non vi è prova dell'effettivo orario svolto dall'istante e dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico ( taluno anche da parte della Openjobmetis)
Cont non emerge la prova di un inadempimento della tale da giustificare la domanda nei confronti della committente quale responsabile in solido. Per altro verso i conteggi allegati all'originario ricorso , relativi ai singoli periodi di lavoro, riportano le somme richieste al lordo mentre quelle indicate quale “percepito” sono indicate al netto.
Infine quanto al TFR va detto che risulta in atti certificazione unica del 2019 per cui il TFR riferito all'anno 2018 è stato corrisposto nella misura di euro 500 (vedi voce 801 del CU). In riferimento agli altri periodi il ricorrente risultava peraltro dipendente della società OpenJobmetis.
Ne consegue che in difetto di prova certa non può essere accolta la domanda così come proposta nei confronti del committente CP_4
Sussistono i motivi di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda processuale e della qualità dei soggetti coinvolti.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara l'improseguibilità del giudizio nei confronti della;
Controparte_1
rigetta il ricorso nei confronti di . CP_4
Compensa le spese di lite . Si comunichi.
Napoli,16/01/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
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