Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6250 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 04.02.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Luca Molea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: residente in Afragola (NA), Controparte_1 C.F._2 alla via Carlo Cattaneo n.29;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 24.07.2024, Parte_1 in atti generalizzata, premettendo che in data 24.02.1994 nel Comune di Afragola
(NA) aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni, deduceva che: - a causa di contrasti, protrattisi per anni, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- il marito si era trasferito presso un'altra abitazione sita in Afragola;
- essa istante è disoccupata e percepisce un reddito annuo pari a € 8.112,00.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione;
- porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento con la somma mensile pari ad euro
150,00.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 04.02.2025 il giudice delegato, sentita la ricorrente e ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
(cfr. in tal senso cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che , “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.(cfr. ex plurimis Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto, osserva il giudicante in punto di fatto che in via provvisoria nulla è stato determinato a carico del resistente a titolo di mantenimento del coniuge, attesa l'insussistenza dei presupposti per la concessione del contributo (cfr. ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del
04.02.2025).
Non essendo stati acquisiti al presente giudizio elementi utili a ricostruire la situazione patrimoniale del sig. rimasto contumace per tutta la durata CP_1 del procedimento, e tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione personale (ove ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza e la pensione per un ammontare complessivo di euro 1.350,00 mensili), la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra va rigettata in Parte_1 assenza di prova di una disparità reddituale tale da giustificare l'an dell'assegno richiesto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, nulla va disposto in assenza di domanda.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_1 C.F._2 nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...];
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.:
[...] C.F._2
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte_1
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 8, Parte I, Serie /, anno 1994);
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.25 Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro