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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1162/2023 R.G. promossa da
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliate presso il difensore in CORSO ITALIA 18/7 17100
SAVONA - rappresentate e difese dagli Avv.ti PESCE CLAUDIO e DELFINO
ALBERTO;
appellanti nei confronti di
1 appresentata in forza di procura speciale da Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata presso il difensore in GENOVA Via Ceccardi n. 4/19;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini
parte appellata
ggi Controparte_5 Controparte_6
parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, in totale
[...]
riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1156/2023, pubblicata il 17/5/2023:
a) dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da CP_2 Parte_1
e in favore di in data 14/11/2008 è nulla Controparte_1 Controparte_7
per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto e comunque per non essere riferibile al contratto condizionato di mutuo fondiario rogito notaio 19/11/2008 rep. 37175; Per_1
c) in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale già formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9/6/2020, dichiarare la nullità della fideiussione per cui è causa per contrasto con l'art. 2 L. 10/10/1990 n. 287 in quanto attuativa dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 prodotto in atti e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
in particolare, in relazione al disposto dell'art. 1419 c.c., accertare e dichiarare che – essendo stata la fideiussione richiesta e prestata in data antecedente rispetto alla stipulazione del contratto di mutuo fondiario – la banca non l'avrebbe accettata e non avrebbe acconsentito all'erogazione del finanziamento qualora avesse conosciuto la nullità degli articoli 2 (clausola di “reviviscenza”), 8 (rinuncia ai termini
2 di cui all'art. 1957 c.c.) e 10 (clausola di “sopravvivenza”) e comunque in mancanza di dette clausole;
d) in ulteriore subordine rispetto alla precedente eccezione di nullità totale della fideiussione per contrasto con l'art. 2 L. 10/10/1990 n. 287, dichiararne la nullità limitatamente agli articoli 2 (clausola di “reviviscenza”), 8 (rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 10 (clausola di “sopravvivenza”);
e) per l'ipotesi di declaratoria di nullità parziale di cui alla precedente lettera d), accertare e dichiarare la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca creditrice tempestivamente proposto le proprie istanze contro la debitrice principale, considerata l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo in conseguenza del mancato pagamento della rata scaduta il 31/12/2015 in forza della previsione dell'art. 15 del capitolato allegato al contratto;
f) in via subordinata, con riferimento al contratto condizionato di mutuo fondiario
19/11/2008, dare atto della nullità delle clausole relative alla misura degli interessi corrispettivi e moratori in quanto convenuti e comunque applicati in misura superiore ai tassi soglia dell'usura determinati in applicazione degli artt. 644 c.p. e 2 L. 108/1996; per conseguenza, ai sensi dell'art. 1939 c.c., dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione e comunque la liberazione dei fideiussori;
g) in via ulteriormente subordinata dare atto della nullità delle clausole relative alla misura degli interessi corrispettivi e moratori ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p. in quanto sproporzionati rispetto all'importo mutuato avuto riguardo al tasso medio di mercato per operazioni similari ed imposti alla parte mutuataria con abuso della sua condizione di difficoltà economica e finanziaria;
per conseguenza, ai sensi dell'art. 1939 c.c. dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione e comunque la liberazione dei fideiussori;
h) in subordine rispetto all'eccezione di nullità originaria della fideiussione, dare atto della novazione del contratto di mutuo ad opera delle parti BA di AN RG - BI
3 CA s.p.a e successivamente alla sua stipulazione e per l'effetto CP_8
dichiarare la liberazione dei fideiussori;
comunque dichiarare nulle e/o inefficaci – anche per difetto di forma e di contenuto - nei loro confronti le modifiche apportate alle condizioni contrattuali, anche in conseguenza della mancata indicazione delle variazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC);
i) in ulteriore subordine dare atto che ha Controparte_9
volontariamente aggravato la situazione debitoria della in violazione CP_8
delle clausole del contratto di mutuo e dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente dichiarare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
j) in conseguenza dell'eccepita nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in misura usuraria e comunque della nullità/inefficacia delle successive modifiche delle condizioni economiche del mutuo nei confronti dei fideiussori, dare atto che i versamenti già effettuati dalla debitrice principale per complessivi € 858.538,17 devono essere integralmente imputati a rimborso del capitale;
k) dare atto dell'insussistenza dell'inadempimento allegato da controparte e delle condizioni per la dichiarazione della decadenza della mutuataria dal beneficio del termine e perciò rigettare le domande di pagamento ex adverso proposte nei confronti dei fideiussori;
l) rigettare ogni domanda proposta dall'interveniente in quanto Controparte_3
infondata in fatto e in diritto, non essendo stata fornita idonea prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa tra quelli oggetto dell'allegata – ma non documentata - cessione in blocco e difettando di potere rappresentativo in relazione Controparte_4
all'oggetto del giudizio;
m) rigettare comunque ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
4 n) vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata :“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria Controparte_3
istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “1. – Premesso che il Tribunale di Genova emetteva in data 4 aprile 2017 il decreto ingiuntivo n. 1189/2017, con il quale ingiungeva, in favore di (nel prosieguo, brevitas, “BI”), ad Controparte_5 CP_2
il pagamento della somma di euro 1.250.000,00, a il
[...] Controparte_1
pagamento della somma di euro 625.000,00 e ad il pagamento della Parte_1
somma di euro 625.000,00, ciascuna oltre interessi al tasso legale dalla notifica al saldo, e spese, ciascuna pro quota, in virtù della loro qualità di fideiussori di CP_8
[...]
2. – rilevato che e proponevano Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, affinché lo stesso venisse revocato.
Deducevano quali motivi di opposizione:
2.1. – che il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo fossero nulli e/o inesistenti per difetto di valida procura alle liti in capo al difensore e che, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia dell'opposto decreto ingiuntivo fossero insussistenti;
2.2. – che la “fideiussione pro quota specifica” rilasciata in data 14/11/2008 fosse nulla per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del credito garantito, e che, in subordine, la stessa non fosse riferibile al “contratto condizionato di mutuo fondiario” del 19/11/2008. Infatti, si tratta di una confideiussione prestata 5 contestualmente da ed con la espressa CP_2 Controparte_1 Parte_1
pattuizione del beneficio della divisione ai sensi dell'art. 1946 c.c rilasciata per un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario da erogare a stato avanzamento lavori che in data 14/11/2008 non era stato stipulato e dunque in relazione ad un rapporto giuridico inesistente. Ulteriormente, è, altresì, evidente che la sommaria descrizione contenuta nella dichiarazione datata 14/11/2008 non è affatto sufficiente a rendere l'oggetto della fideiussione determinato o comunque determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. e a riferirlo al contratto di cui al doc. 1 monitorio;
2.3. – che il contratto condizionato di mutuo fondiario del 19/11/2008 fosse nullo, ai sensi dell'art. 1939 c.c., per omessa indicazione del TEG e delle modalità di calcolo degli interessi corrispettivi, in relazione alla loro capitalizzazione e che il parametro costituito dall'indice EURIBOR fosse indeterminato e indeterminabile. Nel contratto di mutuo fondiario è evidenziato l'ISC pari al 7,237% ma non viene indicato il TEG risultante dalla capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R.
9/2/2000. Inoltre, risulta invalidamente determinato il tasso degli interessi corrispettivi poiché quello indicato – EURIBOR 6 mesi + spread 1,75% - non tiene conto della loro capitalizzazione, implicita nel pagamento in due rate semestrali, come invece è prescritto dal medesimo art. 6 della delibera C.I.C.R. 9/2/2000. Inoltre, il tasso Euribor
a sei mesi comporta la nullità della pattuizione alla luce della decisione della
Commissione UE del 04.12.2013;
2.4. – che il mutuo fosse gratuito ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori usurari, in quanto superiori ai tassi soglia determinati ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/1996, nonché in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori in concreto usurari, in quanto sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma c.p., avuto riguardo alle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria della e che, conseguentemente, la fideiussione fosse invalida e/o inefficace CP_8
6 e comunque non estendibile al pagamento degli interessi. Le somme corrisposte dalla debitrice vanno quindi imputate al capitale mutuato;
2.5. – che i patti successivamente intervenuti tra creditore e debitore modificativi dell'obbligazione principale integrassero una novazione del contratto di mutuo, fossero nulli per mancata indicazione dell' e comunque inefficaci nei confronti del CP_10
fideiussore. quindi, deve giungersi alla conclusione dell'imputazione al CP_11
capitale delle somme pagate dalla mutuataria;
2.6. - che i fideiussori fossero liberati ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la banca concesso ulteriori erogazioni rispetto all'importo prestato al 31.12.2010, così violando l'art. 3 del contratto di mutuo;
3. – rilevato che, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di CTU contabile per l'accertamento della natura usuraria degli interessi e per la determinazione dei rapporti dare-avere tra BI e debitore principale;
4. – rilevato che BI si costituiva in giudizio, instando affinché il decreto ingiuntivo venisse confermato e l'opposizione rigettata. Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. A sostegno delle proprie pretese, deduceva:
4.1. – che unipersonale, ed CP_2 Controparte_1 Parte_1
rispondono in qualità di garanti, avendo sottoscritto una fideiussione pro quota (nella misura del 50% quanto ad e del 25% ciascuno, quanto a CP_2 Parte_1
e , fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 (cfr. prod. 2 fascicolo Controparte_1
monitorio), a garanzia del mutuo fondiario concesso dall'allora BANCO DI SAN
IO S.p.A. alla predetta fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 CP_8
(cfr. prod. 1 fascicolo monitorio);
4.2. – che in favore della mutuataria, è stata erogata la complessiva CP_8
somma di € 4.750.000,00 (cfr. prod. 3 fascicolo monitorio). Quest'ultima si è resa, tuttavia, inadempiente rispetto alle obbligazioni restitutorie, provocando la
7 dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente intimazione di pagamento, a mezzo p.e.c. del 28/2/2017, inoltrata altresì alle garanti (cfr. prod. 4 fascicolo monitorio);
4.3. – che la procura alle liti rilasciata al difensore è pienamente valida;
4.4. – che la fideiussione rilasciata dalle odierne attrici trova il suo fondamento nell'art. 1938 c.c., posto che, in essa, è indicato l'importo massimo garantito, pari a complessivi
€ 2.500.000,00, nonché, essendo riconosciuto il beneficio della divisione, la quota massima garantita da ciascun fideiussore, con espressa sottoscrizione, accanto ad essa, di ognuna delle opponenti;
4.5. – che in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la garanzia fideiussoria è compatibile con il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., in quanto l'oggetto dell'obbligazione garantita è identificabile per relationem sulla base di elementi obiettivi. Ai fini della validità della fideiussione, è sufficiente che nella stessa siano indicati gli elementi essenziali che rinviano al rapporto garantito, come avviene esattamente nel caso de quo. La fideiussione prestata dalle opponenti è espressamente rilasciata a garanzia di un mutuo:
- “edilizio”, “fondiario”, “da erogarsi a stato avanzamento lavori”, “di € 5.000.000,00”
e “da rimborsare in 180 mesi, oltre a 24 mesi di preammortamento”;
4.6 – che, circa l'omessa previsione del TEG, esso non costituisce uno specifico tasso di interesse o condizione economica pattuiti nel contratto di mutuo, bensì è un indice, ricavabile sulla scorta del saggio di interesse corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, che va raffrontato ai TEG medi rilevati trimestralmente dalla CA d'Italia per operazioni similari, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla Legge 108/1996 e s.m.i..
Circa, poi, la mancata previsione del TAEG, la censura appare infondata alla luce dell'espressa previsione dell' nel contratto di mutuo, pari al 7,237%: l'omissione Con
8 od errata indicazione del TAEG o dell'ISC non comporta, tra l'altro, alcuna nullità del finanziamento, trattandosi di indici meramente informativi.
Circa l'indeterminatezza dell'Euribor, esso non può essere ab origine determinato, trattandosi di un tasso variabile, e come, per altro verso, esso sia pienamente determinabile;
4.7 – che, circa l'asserita applicazione di interessi usurari dovuti alla sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi applicati al mutuo, la doglianza avversaria risulta carente sul piano probatorio, nonché infondata nel merito giacché - oltre ad essere matematicamente errato eseguire un calcolo unitario attraverso una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio- il contratto di mutuo de quo prevede espressamente la cd. “clausola di salvaguardia”, predisposta dalla CA al fine di adeguare le pattuizioni contrattuali a norme di legge imperative e non allo scopo di eluderle: si consideri, infatti, che al momento della stipulazione del contratto il tasso moratorio non è ancora efficace, divenendolo unicamente al momento, futuro ed eventuale, dell'inadempimento, e che il tasso soglia è soggetto ad un'inevitabile fluttuazione trimestrale.
Circa la violazione dell'art. 644 3°comma ultimo periodo c.p., la presunta situazione di crisi economica della risulta del tutto sfornita di prova;
deve, pertanto, CP_8
escludersi la natura usuraria, anche in concreto, del mutuo de quo, con la conseguenza che la relativa pattuizione degli interessi (corrispettivi e moratori) risulta pienamente legittima e che, pertanto, i versamenti sinora effettuati dalla mutuataria non possono essere imputati unicamente a rimborso del capitale, come preteso da controparte. La garanzia fideiussoria prestata dalle opponenti deve, quindi, necessariamente estendersi anche agli interessi pattuiti nel finanziamento in parola;
4.8 – che le eccezioni avversarie, circa le pattuizioni successive al mutuo de quo, si fondano su documenti non prodotti in detto giudizio e che la mancata indicazione Con dell' , costituendo esso uno strumento a carattere meramente informativo, non comporta l'applicazione di alcun tasso sostitutivo, tantomeno la nullità del
9 finanziamento. In ispecie, poi, tale omissione investirebbe unicamente le pattuizioni aggiuntive.
Circa le doglianze sull'inopponibilità dei summenzionati patti ai fideiussori, le presunte pattuizioni modificative ex adverso contestate devono ritenersi stipulate – qualora siano state realmente stipulate – con la preventiva autorizzazione delle garanti, in quanto in capo alle stesse coesiste la qualità di fideiussori con quella di soci della mutuataria;
4.9 – che, circa la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c., in primis, la situazione di crisi economica e finanziaria della debitrice principale risulta sfornita di ogni supporto probatorio e, in secundis, le garanti si sono espressamente obbligate nei confronti della CA a tenersi informate circa la situazione patrimoniale della mutuataria, in forza dell'art. 7 del contratto di fideiussione. Inoltre, poiché in capo alle odierne attrici coesiste la qualità di fideiussori con quella di soci della mutuataria, si deve ritenere che le stesse fossero perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale di quest'ultima e che, anzi, avessero preventivamente autorizzato la concessione dell'ulteriore credito;
5. – rilevato che, con ordinanza del 7.12.2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che non risultava che fosse stata avviata la mediazione obbligatoria prevista dall'art.5 d.lgs. n.28/2010, rinviava la causa dando termine per presentare domanda in tal senso;
6. – rilevato che, in sede di udienza tenutasi il 18.4.2018, parte opponente dava atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e che il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.;
7. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1)
c.p.c., nel riportarsi a tutto quanto già dedotto ed eccepito, reiterava le eccezioni già formulate.
10 Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., chiedeva che venisse disposta
C.T.U. contabile al fine di verificare se i tassi degli interessi corrispettivi e moratori convenuti nel contratto di mutuo, e comunque quelli concretamente applicati dalla banca nel corso del rapporto, rispettassero o meno le soglie di cui alla L. 108/1996 e all'art. 644 c.p., ovvero risultassero comunque sproporzionati rispetto alle condizioni di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p.
Ometteva il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c.;
8. – rilevato che parte opposta ometteva il deposito della memoria di cui all'art. 183,
VI comma, n. 1) c.p.c.
Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. ribadiva tutto quanto già dedotto e precisava che il giudizio apparisse di natura strettamente documentale, vertente su questioni di puro diritto e chiedeva il rigetto dell'istanza di C.T.U. contabile;
Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., specificava che il piano di ammortamento del mutuo integrasse il sistema di ammortamento alla francese, con la conseguenza che l'effetto anatocistico sia escluso e che la CTU richiesta fosse inammissibile in quanto volta ad accertare l'usurarietà o la nullità degli interessi applicati al mutuo de quo;
9. – rilevato che il Giudice, con ordinanza del 7.06.2019, licenziava CTU contabile formulando il seguente quesito:
“Visti gli atti ed i documenti prodotti in corso di causa, provveda il CTU:
1) a determinare l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito, che sarebbero stati posti a carico del mutuatario, nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del finanziamento;
2) a determinare, sulla base di tale dato, il tasso effettivo globale del rapporto;
11 3) a indicare, nel caso che il tasso così determinato risulti eccedere il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo, quale sia l'importo che dai documenti di causa risulti pagato dalla attrice sino alla data della domanda, indicando quale sia la quota fino a tale data pagata in conto interessi;
4) a calcolare nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori gli interessi dovuti al tasso legale secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.27442/2018;
Nel determinare il TEG, il CTU dovrà tenere conto di tutti gli oneri assicurativi ed amministrativi posti a carico del mutuatario, escludendo peraltro la commissione di recesso anticipato”.
10. – rilevato che, con note autorizzate per l'udienza del 9.06.2020, parte opponente contestava le conclusioni della C.T.U. in quanto frutto di ipotesi discrezionali e avulse dal contesto cui il quesito fa esplicito riferimento, nonché frutto di calcoli errati in quanto applicati a fattori di calcolo incompleti ed eccepiva la nullità -rilevabile d'ufficio- della fideiussione rilasciata perché conforme allo schema ABI.
Parte opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
11. – rilevato che, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva Controparte_3
in giudizio premettendo che incorporava BI in forza di atto Controparte_6
di fusione e che in seguito, cedeva pro soluto alla stessa Controparte_6
intervenuta un portafoglio di crediti come da avviso pubblicato in G.U. (prod. D), faceva propri gli atti, le istanze e le difese poste in essere dal suo dante causa;
12. – rilevato che le parti, all'udienza del 25.01.2023, rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 1156/2023 del 16/05/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “ rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1189/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data 4
12 aprile 2017; - condanna, ciascuna pro quota, , e Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 35.794,00 per compenso, oltre Controparte_6
spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna, ciascuna pro quota, Parte_1
, e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1 [...]
oggi e di delle spese Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
di lite, che liquida complessivamente in euro 13.542,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico, pro quota, di Parte_1 CP_2
, e .
[...] Controparte_1
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e , con atto notificato in
[...] Controparte_2 CP_1
data 15/12/2023.
Con comparsa si costituiva rappresentata in forza di procura Controparte_3
speciale da la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_4
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data
16/04/2025, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
Con ordinanza emessa in data 04/06/2025, il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 18/06/2026 per rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SUI MOTIVI DI APPELLO
1.1 PRIMO MOTIVO: “Difetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha rilasciato la procura ad litem al difensore di BI CA” (pagg. 9 e ss.)
13 Le società appellanti reiterano le medesime eccezioni avanzate in primo grado relative alla nullità del ricorso monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo, per difetto di valida procura alle liti. Per le appellanti il mandato conferito al difensore della banca creditrice era stato rilasciato da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi, non risultando adeguatamente documentata la delega o l'autorizzazione societaria. In particolare, deducono che la sottoscrizione proveniva da un funzionario della banca sfornito di potere di rappresentanza processuale.
La Corte osserva quanto segue.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «sulla dedotta nullità del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto ingiuntivo per difetto di valida procura alle liti, che, in primis, gli opponenti eccepiscono la mancanza di prova circa i poteri del legale rappresentante conferente la procura in oggetto. Tale doglianza non può trovare accoglimento. A tale conclusione si perviene in quanto, come affermato plurime volte dalla Corte di Cassazione, “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale …” La CA convenuta in opposizione, quale società di capitali, gode di uno strumento di pubblicità legale per ciò che concerne la vita societaria e, pertanto, in ispecie, sarebbe spettato all'opponente dimostrare che fosse priva del potere rappresentativo necessario a conferire valida Parte_3
procura al difensore per agire in giudizio» (pagg. 6 -7).
b) Contrariamente a ciò che sostengono le appellanti, risulta prodotto in primo grado dalla banca (doc. 1 BI) l'atto pubblico dal quale emerge il conferimento di poteri rappresentativi alla funzionaria che ha sottoscritto la procura speciale apposta a margine del ricorso per d.i.. Il conferimento di poteri rappresentativi a detta funzionaria
14 è effettuato da soggetto che si qualificava come Vice Direttore Generale Vicario in rappresentanza di BI s.p.a..
c) Dopo la produzione di detto documento (allegata dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta,) nella successiva memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., le attrici in opposizione non contestavano alcunché in ordine ai poteri di rappresentanza di tale soggetto, il quale ha conferito i poteri rappresentativi alla funzionaria che ha sottoscritto la procura ad litem.
d) Si osserva ancora che il decisum del Tribunale è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo” (Cass. Sez. U., 05/11/2021, n. 31963, Rv. 663240 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.2. SECONDO MOTIVO: “Conflitto di interessi e conseguente nullità della procura rilasciata da l difensore già costituito per BI CA” Controparte_3
(pagg. 11 e ss.) - Con il secondo motivo, le appellanti reiterano l'eccezione di nullità della procura alle liti per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1394 c.c., in quanto «la documentazione prodotta da on l'atto di intervento non è idonea a Controparte_3
provare l'acquisto del credito per cui è causa e la domanda proposta da BI CA
s.p.a. con il ricorso per ingiunzione non è stata formalmente rinunciata e perciò si contrappone a quella formulata da . Inoltre BI CA non ha Controparte_12
chiesto di essere estromessa dal processo, in tal modo confermando le proprie domande. Ciò risulta inequivocabilmente dalle conclusioni ex adverso precisate nel foglio depositato in data 24/1/2023, nel quale “in via principale” viene chiesta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che è stato pronunciato in favore di
[...]
“in via di gradato subordine” è stata chiesta la condanna delle società CP_13
opponenti a pagare gli importi oggetto della pretesa garanzia fideiussoria in favore di
15 Come si vede, la posizione delle controparti risulta contraddittoria Controparte_3
in quanto viene chiesta in via principale la conferma del decreto ingiuntivo in favore della banca asserita cedente e solo in via subordinata il pagamento delle medesime somme in favore della sedicente cessionaria» (pag. 12 appello).
LA CORTE OSSERVA.
Premesso che nel giudizio di primo grado è «intervenuta in giudizio quale CP_3
cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 19.11.2008, dando atto che l'originaria cedente è stata Controparte_5
antecedentemente incorporata da con atto di fusione del Controparte_6
26.3.2021» (cfr. sent. pag.8), il Tribunale ha ritenuto l'intervento di CP_3
ammissibile, essendo stato prodotto l'atto di fusione, l'avviso di pubblicazione in G.U. recante avviso di cessione di crediti pro soluto e la dichiarazione di Controparte_6
di avvenuta cessione del credito datata 20.03.2023. Quanto al conflitto di interessi, secondo il Tribunale «Costante giurisprudenza, ravvisa un conflitto di interessi nel caso in cui gli interessi delle parti risultino, anche solo in astratto, suscettibili di contrapposizione, dando rilievo al cosiddetto conflitto potenziale di interessi. Tuttavia, la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione … Nel caso di specie, la situazione di conflitto non è ravvisabile tra la CA cedente e l'istituto di credito cessionario, posto che la seconda, dispiegando intervento ex art. 111 c.p.c. fa propri gli atti, le difese e le istanze poste in essere precedentemente da BI e coltiva le stesse domande, così evidenziando la medesima posizione nell'essenziale profilo dell'assunzione della lite dal lato attivo»
(pagg. 9 – 10).
Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha dunque ricondotto l'intervento al disposto dell'art. 111 c.p.c., in forza del quale il successore a titolo particolare è legittimato a intervenire nel processo: “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza
16 estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione ….” (Cass. Sez.
2, 19/06/2023, n. 17479, Rv. 668543 - 01), il che esclude a priori la possibilità di conflitto di interessi.
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.3 TERZO MOTIVO: “Infondatezza della domanda proposta da CP_3
per difetto di prova della cessione del credito - Inammissibilità delle
[...]
produzioni tardivamente depositate dal difensore della medesima con la comparsa conclusionale” (pag. 13 e ss.) - Le appellanti deducono che la società
intervenuta in primo grado quale cessionaria del credito, non abbia Controparte_3
fornito la prova della propria legittimazione attiva, anche per l'inammissibilità della documentazione prodotta con la conclusionale.
La Corte osserva quanto segue.
a) Come rilevato nella sentenza impugnata: «la società costituendosi Controparte_3
in giudizio ex art. 111 c.p.c., ha prodotto avviso di pubblicazione in G.U. recante avviso di cessione di crediti pro soluto, … In sede di deposito della comparsa conclusionale,
l'interveniente cessionario ha poi prodotto sub doc. F la dichiarazione di CP_6
di avvenuta cessione del credito datata 20.03.2023, nella quale dà atto di aver
[...]
effettuato un'operazione di cessione di crediti che include i crediti indicati in una tabella che qui si riporta … L'esame di detto documento –ammissibile poiché di formazione successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni– conduce a ritenere il credito oggetto di causa ricompreso in quelli ceduti da a Controparte_6
in quanto riporta la descrizione puntuale del contratto di mutuo, nonché CP_3
l'intestatario dei rapporti che si intendono ceduti» (pag. 9).
b) La questione di ammissibilità riguarda, in effetti, solo il documento prodotto in allegato alla conclusionale. Tuttavia, si deve rilevare che l'atto di intervento è stato depositato il 17/5/2002 e che né nella successiva udienza del 18/5/2022, né nella
17 udienza del 25/1/2023 fissata per la precisazione delle conclusioni, le attuali appellanti formulavano alcuna contestazione ordine alla cessione del credito.
c) In conseguenza, in assenza di contestazione, la prova della cessione nel presente caso deve ritenersi raggiunta, mediante la produzione dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e del tutto indipendentemente dalla successiva produzione della dichiarazione della cedente, in allegato alla conclusionale, come si ricava, a contrario, dalla Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.4 QUARTO MOTIVO: “Nullità della “fideiussione pro quota specifica”
14/11/2008 per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del credito garantito – In subordine non riferibilità della medesima al “contratto condizionato di mutuo fondiario” 19/11/2008 rep. 37175 notaio (pagg. 16 Per_1
e ss.) - Le appellanti si dolgono che la sentenza di prime cure abbia respinto le eccezioni relative alla nullità della fideiussione. In particolare, deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, la fideiussione sottoscritta in data 14 novembre 2008 fosse nulla: a) per difetto di causa ai sensi dell'art. 1939 c.c., poiché prestata in relazione a un contratto di mutuo fondiario stipulato solo successivamente il 19 novembre 2008 e quindi riferita non a un rapporto giuridico futuro ma ad uno inesistente;
b) «per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione … mancando l'indicazione: - dei tassi degli interessi corrispettivi di preammortamento e di ammortamento convenuti nel contratto di mutuo;
- del tasso degli interessi moratori;
-
18 degli ulteriori oneri a carico della mutuataria per commissioni e spese e, quindi, il tasso effettivo globale (TEG-ISC); - dei lavori per la cui esecuzione il mutuo sarebbe stato concesso;
- delle condizioni stabilite per l'effettiva erogazione della somma mutuata, ed in particolare quelle relative alla verifica degli stati di avanzamento dei lavori;
- dei beni immobili sui quali avrebbe dovuto essere costituita la garanzia ipotecaria di primo grado ed il relativo importo (ricordiamo che alla data del 14/11/2008 non CP_8
era ancora proprietaria degli immobili poi costituiti in garanzia con il citato atto di mutuo rogato dal notaio il 19/11/2008)» (pag. 19 appello); c) per la non sicura Per_1
riferibilità al mutuo successivamente stipulato.
In relazione a tali doglianze si osserva.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «Al riguardo, occorre precisare che la garanzia prestata dagli odierni opponenti attiene ad una specifica obbligazione determinata nel suo oggetto e precisamente: “mutuo edilizio fondiario da erogarsi a stato avanzamento lavori di euro 5.000.000,00 da rimborsare in 180 mesi oltre a 24 mesi di preammortamento”, oltre che nel suo ammontare massimo, ossia 2.500.000,00.
(sottolineature dell'estensore). Il fatto che la linea di credito cui la fideiussione inerisce non fosse, al momento della sottoscrizione della garanzia, ancora emessa non è elemento, di per sé, idoneo a qualificarla come fideiussione omnibus. Infatti, nella c.d. fideiussione omnibus, a differenza della fideiussione ordinaria, la garanzia non è limitata ad uno specifico debito ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura.
La fideiussione in oggetto rientra quindi nel novero delle fideiussioni di cui all'art. 1938 c.c., ma non in quelle omnibus, essendo prestata a garanzia di una obbligazione futura, seppur specifica, sia nel suo ammontare, sia nel suo oggetto. Essa, precisamente, rilasciata in data 14.11.2008, accede ad un debito sorto in forza di un contratto di mutuo, concluso in data 19.11.2008, di –solo- qualche giorno posteriore,
(probabilmente per ragioni tecniche legate ai due diversi atti, rispettivamente, di prestazione della garanzia e di stipula del mutuo), risultando in tal modo esistente la
19 causa propria del negozio in esame (cfr. anche giurisprudenza infra citata), consistente nella garanzia di un debito altrui, ivi individuato, secondo quanto ora si osserverà, dal contratto di mutuo in via di perfezionamento. Circa la determinatezza, ovvero la determinabilità dell'oggetto della fideiussione de qua ai sensi dell'art. 1346 c.c., la specifica indicazione del contratto cui la stessa inerisce, deve condurre a ritenere compatibile la garanzia prestata con il disposto dell'articolo citato, e ciò sulla scorta del fatto che l'oggetto e, rispettivamente, la misura dell'obbligazione garantita sono agevolmente determinabili per relationem, sulla base di elementi obiettivi risultanti dal contratto e sottratti alla mera discrezionalità del creditore garantito. … Nel caso di specie, i garanti avevano prestato garanzia per le specifiche obbligazioni relative alla linea di credito concessa dall'istituto bancario alla con ciò dovendosi CP_8
intendere individuati sia l'obbligazione garantita, sia il debitore garantito. In definitiva, il credito azionato in questa sede non riguarda alcuna obbligazione di importo indeterminato, né alcuna obbligazione rimessa alla discrezionalità dell'istituto di credito o a futuri accordi tra questo e la società garantita, avendo invece ad oggetto, sempre e soltanto, la obbligazione principale nascente da contratto, esattamente individuata nel suo importo, e gli accessori della stessa, egualmente determinati sulla base dei criteri contrattuali. Sussistono quindi i requisiti della causa e della determinabilità dell'oggetto propri della fideiussione;
» (pagg. 10 - 11).
b) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della
20 garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato” (Cass. Sez. 1,
25/10/2016, n. 21521, Rv. 642056 - 01). In motivazione, viene precisato che la giurisprudenza relativa alla fideiussione omnibus «si applica a maggior ragione a una garanzia ordinaria» e che «In definitiva l'interpretazione del contratto e il riscontro del rispetto della disposizione di cui all'art. 1938 c.c. appaiono corrette in quanto la garanzia fideiussoria ordinaria nei confronti di una banca si distingue dalla fideiussione cd. omnibus perché in quest'ultima il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto fra la banca creditrice e il cliente mentre in quella ordinaria il credito
è individuato e la sua eventuale successiva quantificazione dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità. Con riferimento specifico al caso in esame, in cui il capitale garantito coincide con quello determinato nel contratto di mutuo sottoscritto dalla società garantita, la mancata quantificazione preventiva di interessi e di eventuali accessori, che matureranno in base al contratto di mutuo, non può comportare la caducazione della garanzia né la sua limitazione all'importo del capitale mutuato dato che entrambe le voci risultano determinabili in base alle disposizioni contrattuali e alle disposizioni amministrative cui il contratto è soggetto».
c) In conclusione, alla luce della Giurisprudenza richiamata, il Tribunale ha correttamente applicato al caso in esame il disposto dell'art. 1938 c.c., che consente il rilascio di fideiussione per obbligazione futura (e peraltro scaturente da contratto di mutuo cui inequivocabilmente si riferivano le espressioni utilizzate nella fideiussione e richiamate nella riportata motivazione della sentenza impugnata;
mutuo, per di più, significativamente stipulato in data 19/11/2008 pochi giorni dopo il rilascio della fideiussione, avvenuto in data 14/11/2008), dovendosi escludere che ciò comporti la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto ed essendo le varie clausole contrattuali (cui si riferisce l'appellante) ugualmente determinabili per relationem, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è, pertanto, infondato.
21
1.5 QUINTO MOTIVO: “Nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2 L.
10/10/1990 n. 287 in quanto attuativa dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 – In subordine: nullità parziale della fideiussione ed estinzione dell'obbligazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (pagg. 20 e ss.) - Le appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia dichiarato la nullità delle clausole di “reviviscenza”, di “sopravvivenza”
e di “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, identiche a quelle dichiarate anticoncorrenziali dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, emesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990. Le appellanti deducono che: «Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità argomentando che i princìpi affermati dal Supremo Collegio non potrebbero essere applicati alle fideiussioni diverse da quelle c.d. “omnibus”. E poiché quella per cui è causa sarebbe una fideiussione relativa ad obbligazione futura ma “specifica”, secondo l'estensore il richiamo al preteso contrasto con la normativa antitrust risulterebbe inconferente
(punto 16, undicesima pagina non numerata). A sostegno di tale opinione viene richiamato un precedente dello stesso Tribunale. Al che va opposto che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021 non contiene alcuna esplicita limitazione alle fideiussioni c.d. “omnibus”, le quali del resto non corrispondono ad un tipo contrattuale specificamente disciplinato dal legislatore. … A conferma dell'esclusione della nullità dell'intero contratto – “anche a voler in ipotesi considerare il principio espresso dalla
Suprema Corte applicabile alle fideiussioni specifiche” – l'estensore ha aggiunto che la nullità dovrebbe ritenersi limitata alle tre clausole che la CA d'Italia ha ritenuto predisposte al fine di limitare illegittimamente la concorrenza in danno della clientela.
E, sulla scorta di un precedente dello stesso Tribunale di Genova, ha ritenuto che nel caso di specie non sarebbe predicabile l'estensione della nullità all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, 1° comma c.c. …. Invero, nel caso di specie la fideiussione è stata rilasciata su modulo predisposto dal BA di AN RG conforme allo schema ABI prima della stipula del contratto di mutuo fondiario. Deve perciò ritenersi - in forza di una presunzione grave e precisa ex art. 2729 c.c. - che ove la banca avesse previamente
22 conosciuto la nullità delle tre clausole non l'avrebbe accettata e comunque non avrebbe concesso il finanziamento a se non a fronte di ulteriori garanzie. Ciò in CP_8
quanto le clausole colpite da nullità rafforzano in modo significativo la posizione della banca garantita, che senza di esse rimane esposta ad un rischio ben più elevato. … In via subordinata, risultano comunque espunte le tre clausole invalide, ed in particolare quella di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. A tale proposito va ribadito che BI
CA non ha rispettato il termine semestrale ivi previsto nel far valere le proprie ragioni di credito nei confronti della debitrice principale. … Sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso per ingiunzione, si era resa inadempiente alle CP_8
obbligazioni assunte con il contratto di mutuo già in conseguenza del mancato pagamento della rata scaduta il 31/12/2015, con le conseguenze previste dal richiamato art. 15. Da tale data, dunque, ha iniziato a decorrere il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Termine scaduto il 30/6/2016 senza che la banca avesse agito in giudizio contro la debitrice principale. Ne discende, in forza dell'art. 1957 c.c.,
l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori (Cass. 27/9/2011 n. 19736). Per superare l'eccezione il Tribunale ha affermato che la stessa sarebbe stata proposta tardivamente
– con la memoria di precisazione delle conclusioni – e che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non può essere rilevata d'ufficio (punto 16, dodicesima e tredicesima pagina non numerate). …. Invero, l'art. 1957 c.c. non disciplina un'ipotesi di decadenza, ma di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, come è reso palese dal titolo della Sez. V (Dell'estinzione della fideiussione). Scaduto inutilmente il termine semestrale per la proposizione delle istanze contro il debitore principale, dunque,
l'obbligazione del garante si estingue. Si tratta di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio».
In relazione a tali doglianze si rileva che la nullità invocata dall'appellante dipende dall'applicabilità alla fideiussione per cui è causa dei principi affermati dalla
Giurisprudenza delle SU (sent. 41994/201), il che peraltro si deve escludere in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, e non di fideiussioni omnibus.
23 a) Il Tribunale ha infatti ritenuto, correttamente, che la nullità per conformità allo schema ABI non si applichi alle fideiussioni specifiche (come quella del caso in esame) conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 41994/2021). Si legge inoltre nella sentenza impugnata: «16. (…) Nella fattispecie ora in esame, le clausole della fideiussione (doc. 2 monitorio) nn. 2,8,10 riproducono, rispettivamente, quelle nn. 2,6,8 dello schema ABI. … la nullità travolge solo le clausole enumerate e non – come invece richiesto da parte opponente- tutto il contratto. Per l'ipotesi di nullità parziale, i fideiussori mirano, sollevando la questione di nullità, a far valere la decadenza del creditore ex art. 1957 cc. Tale eccezione, sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni (la nullità era stata dedotta con le note del 5.6.2020, mentre l'eccezione ex art. 1957 cc con la “memoria di precisazione delle conclusioni”), risulta inammissibile poiché tardiva».
b) Quanto alla invocata nullità parziale della fideiussione specifica è sufficiente richiamare il constante principio giurisprudenziale, cui questa Corte aderisce, a mente del quale “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841,
Rv. 671967 - 01)
c) In ogni caso, tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
24 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021, Rv. 663507 - 01), si deve rilevare che la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata in data 14/11/2008, e che quindi non si tratta di fidejussione “a valle” dell'intesa vietata, come chiarito dalle sentenze emesse da questa Corte n. 1045/24 del
5-26/7/2024 nella causa nr. 735/22 e n. 1318/24 del 1/10-4/11/2024 nella causa
642/2023, qui richiamate ex art. 118 c.p.c. disp. att., nelle quali è stato affermato:
- che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
- che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cass. S.U. cit. in motivazione);
- che il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla CA d'Italia il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dall'01.11.2002;
- che l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
25 - che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
- che “il provvedimento con cui la CA d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” (Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7)
d) Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha precisato come “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.
55 del 2005 della CA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.
Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n.
660, Rv. 673651 – 01 e da ultimo, Cass. Ord. Sez. 1 Num. 1170).
e) Infine, quanto alla nullità parziale, le argomentazioni delle appellanti non risultano conformi ai dettami della Giurisprudenza ed in particolare con quanto ritenuto da Cass.
Sez. U., 30/12/2021, n. 41994, Rv. 663507 – 01, laddove viene precisato che
«l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)» e che «… tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle
26 clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia» (in motivazione).
f) Infine, quanto alla pretesa rilevabilità d'ufficio della decadenza ex art 1957 c.c., è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 835, Rv. 673736 - 01).
Le doglianze sono pertanto infondate.
1.6 SESTO MOTIVO: “Gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c. in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori usurari in quanto superiori ai tassi soglia determinati ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/1996. Conseguente invalidità e/o inefficacia della fideiussione” (pag. 24 e ss.)
Con il sesto motivo, le appellanti lamentano che la sentenza non abbia accolto le doglianze degli opponenti secondo che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fossero stati applicati interessi usurari;
si dolgono del fatto che il giudice abbia sposato le tesi del CTU che avrebbe applicato criteri di calcolo erronei, non avendo sommato interessi moratori e corrispettivi;
da tale invalidità discenderebbe la gratuità del
27 contratto di mutuo e pertanto la debitrice principale non sarebbe decaduta dal beneficio del termine avendo già alla data del presunto inadempimento già restituito il capitale.
LA CORTE OSSERVA.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «18. – ritenuto, sulla gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., stante l'asserita pattuizione ed applicazione di interessi che si assumono essere usurari, che occorre distinguere le doglianze in merito ad una pretesa usura oggettiva, da quella soggettiva. 18.1. – ritenuto, sull'usura oggettiva, che gli attori opponenti sostengono che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuito sarebbe usurario e, da tale rilievo, deducono la nullità ex art. 1815 secondo comma cod.civ. Tale questione è stata oggetto di CTU. Occorre, tuttavia, premettere che il CTU ha reso la sua perizia in epoca antecedente la nota sentenza della Corte di Cassazione
a SS.UU n. 19597/2020. Il consulente tecnico d'ufficio, per fornire una risposta al quesito, ha determinato il c.d. “worst case”, ossia il tasso cui tende con il decorrere del tempo il tasso effettivo annuo nel peggiore degli scenari possibili per il debitore …» per arrivare alla conclusione «che: “anche in caso di morosità fin dalla prima rata, nella simulazione effettuata – rappresentante il c.d. worst case per il debitore - il TEG è pari all'8,83% e quindi inferiore in ogni caso al tasso soglia, pari al 9,45%.” (vedi pag. 15
CTU nelle conclusioni). L'assenza di usurarietà dei tassi deriva a fortiori dall'applicazione della maggiorazione del 2,1%, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, ossia dalla pronuncia sopra citata della Suprema Corte
a S.U. –alle cui diffusissime argomentazioni si fa rinvio-. Il CTU stesso, infatti, nel suo elaborato, risponde alle osservazioni del CTP di parte convenuta opposta in tal modo:
“Pur essendo consapevole che la giurisprudenza di legittimità merito non si sia ancora espressa univocamente sul punto, la scrivente si è attenuta alle indicazioni formulate dall'Ill.mo G.I. nel quesito ed evidenzia in ogni caso che se il TEG determinato nel proprio elaborato, pari all'8,83%, è inferiore al tasso soglia del 9,45%, lo stesso, giocoforza, risulterà inferiore anche al medesimo tasso soglia maggiorato del 2,1%.”
(vedi pag. 20 CTU in risposta alle osservazioni del CTP di parte opposta). Si soggiunge,
28 da ultimo, che è irrilevante, alla luce della ricostruzione ermeneutica compiuta dalla
Corte a S.U., quanto dedotto da parte opponente circa l'asserita usurarietà derivante dal cumulo tra interessi moratori e corrispettivi».
b) Quanto alla pretesa delle appellanti di verificare il superamento del tasso soglia, è sufficiente ricordare la Giurisprudenza secondo la quale: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. ….” (Cass. Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, Rv.
658833 - 01), dal che si ricava che viene esclusa la sommatoria, proprio in quanto, trattandosi di pattuizioni distinte, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia si conduce separatamente per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori (“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
29 per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1,
05/05/2022, n. 14214, Rv. 664963 – 01”)
c) Resta fermo, in ogni caso, che “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 3, 21/03/2023, n. 8103, Rv. 667361 - 01).
d) Con riguardo, in ultimo, all'affermazione secondo cui «l'applicazione del tasso degli interessi di mora su rate scadute che già comprendono gli interessi corrispettivi comporta l'inammissibile cumulo di entrambi i tassi di interesse, con conseguente superamento del tasso soglia anche ove lo stesso venisse calcolato secondo la formula indicata da Cass. Sez. Un. 19597/2020» (p. 27 appello), si rileva che in tal caso non si realizza il cumulo di entrambi in tassi di interesse con superamento del tasso soglia, in quanto sino alla scadenza della singola rata si applicano solo gli interessi corrispettivi, dopo la scadenza si applicano solo gli interessi moratori.
Il motivo è, dunque, infondato.
1.7 SETTIMO MOTIVO: “In subordine: gratuità del mutuo ai sensi dell'art.
1815, 2° comma c.c. in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori in concreto usurari in quanto sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p. in considerazione delle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria della – Conseguente invalidità e/o inefficacia CP_8
della fideiussione” (pagg. 27 e ss.) - In via subordinata rispetto al motivo precedente, le appellanti deducono che, anche a prescindere dal superamento della soglia di legge, gli interessi convenuti dovessero considerarsi usurari in concreto, poiché sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato per operazioni similari e imposti in una situazione di debolezza economica e finanziaria della debitrice principale.
Deducevano, pertanto, che tale sproporzione integrasse l'ipotesi di usura “in concreto”
30 prevista dall'art. 644, comma 3, c.p., comportando la nullità delle relative clausole e la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1939 c.c..
La Corte osserva.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «18.2. – ritenuto, invece, sull'usura soggettiva, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass. 19282/2014).
Parte opponente afferma che, in considerazione delle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria del debitore principale, gli interessi applicati avevano comunque natura usuraria per la loro sproporzione ai tassi di mercato. Tuttavia, non ha sufficientemente allegato e provato tali dati e, così, gli elementi fondativi della fattispecie. Non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e finanziarie dell'attrice le condizioni del mutuo pattuite, né l'impossibilità di ottenere, condizioni migliori per la prestazione di denaro, sicché anche tale doglianza va rigettata;
» (p. 16).
b) A fronte di tale motivazione, le appellanti si limitano a reiterare le proprie difese svolte in primo grado senza indicare in alcun modo quali elementi avrebbero fornito a
31 sostegno delle proprie allegazioni, declinate nei termini di seguito riportati: «Infatti i tassi effettivi globali – comprensivi di ogni costo e commissione, esclusi solo gli oneri fiscali (v. Cass. 5/4/2017 n. 8806) - risultano, nel caso di specie, comunque eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli medi di mercato per operazioni similari. Ciò vale sia in relazione a quelli iniziali (di preammortamento e di ammortamento, determinati in misura variabile con applicazione dello spread dell'1,75% al tasso EURIBOR 6 mesi), ma soprattutto per quello indicato nel ricorso per ingiunzione, con spread raddoppiato al 3,50% a seguito degli aumenti illecitamente ottenuti dall'istituto di credito. Invero, come ben risulta dalle lettere inviate da a BI CA s.p.a. in data CP_8
3/11/2016 e 15/3/2017 (nostre prod. n. 6-7), la mutuataria venne da subito a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in quanto l'intervento edilizio per la cui realizzazione si era determinata a stipulare il mutuo – un edificio a destinazione artigianale della superficie di 8.500 m.q. – era stato concepito tra il 2005 ed il 2006, quando il mercato immobiliare era al massimo della sua espansione e vi era forte richiesta anche di nuovi insediamenti produttivi».
c) Le argomentazioni svolte dalle appellanti, in ogni caso fanno riferimento: I)a eventi successivi alla stipula del mutuo e quindi a situazioni di difficoltà sopravvenute alla pattuizione degli interessi;
II) ad aumenti che sarebbero stati illecitamente ottenuti dall'istituto di credito sempre successivamente, ma anche a questo riguardo nessun elemento di prova viene fornito, al di là della generica allegazione, in ordine alle circostanze nelle quali sarebbero maturate queste modifiche che a dire degli appellanti sarebbero state concordate, e alla sproporzione dei tassi che per effetto di tali asserite modifiche sarebbero state apportate.
e) In ogni caso, in mancanza di qualsiasi prova circa le asserite modifiche, il tasso dovuto sarebbe quello originariamente pattuito, non potendosi peraltro fare a meno di rilevare che la banca richiede in questa sede solo l'importo in conto capitale, “oltre interessi legali dal dì dell'emissione del decreto ingiuntivo” (v. ricorso monitorio).
Le doglianze, pertanto, non sono accoglibili.
32
1.8 OTTAVO MOTIVO: “Novazione del contratto di mutuo e conseguente liberazione dei fideiussori - Inefficacia nei confronti dei fideiussori dei patti successivamente intervenuti tra BI CA e modificativi CP_8
dell'obbligazione principale – Nullità dei medesimi per difetto di forma e mancata indicazione dell' (pagg. 30 e ss.) - Le appellanti si dolgono che il Tribunale CP_10
non abbia ritenuto “raggiunta la prova dell'accordo novativo” (appello pag. 32) e con essa la liberazione dei fideiussori, deducendo come le modifiche contrattuali intervenute tra la banca e la mutuataria successive alla stipula del CP_8
mutuo (“il periodo di preammortamento è stato esteso sino al 31/12/2014, la durata del contratto è stata estesa a mesi 210 lo spread è stato raddoppiato sino a raggiungere il
3,50%.”), avrebbero determinato una novazione oggettiva dell'obbligazione originaria.
In ogni caso, deducono che le modifiche sarebbero da considerarsi nulle e inefficaci nei confronti dei garanti, in quanto non comunicate né accettate da questi ultimi.
Si rileva sul punto quanto segue.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «19. – ritenuto, sulla novazione del contratto di mutuo, che gli opponenti deducono, a comprova dell'avvenuta novazione, l'estensione del periodo di preammortamento, la durata del contratto e la variazione dello spread.
Anche detto motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica afferma, circa i presupposti dell'istituto in esame che “La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato” (Cass. Sentenza n.
5665 del 09/03/2010 confermata da Cass. Sentenza n. 27390 del 29/10/2018).
33 Ciò posto, detti requisiti sostanziali -che la Suprema Corte individua affinché si possa parlare di novazione- devono, al pari di ogni elemento costituente il fondamento di un diritto che si vuol far valere, essere provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ispecie, le società opponenti non assolvono tale onere probatorio, sicché, non risultando provata la novazione del rapporto in essere tra l'istituto bancario e il debitore originario, l'eccezione di nullità ex art. 117 TUB dell'accordo modificato per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), derivante dalle modifiche dell'obbligazione principale, non può essere vagliata, così come appare infondata la richiesta liberazione dei fideiussori alla luce della estinzione dell'obbligazione garantita e delle modificazioni del contratto senza la loro autorizzazione.
Del resto, la giurisprudenza di merito afferma che non costituisce novazione, ma semplice rinegoziazione del contratto, l'accordo delle parti che preveda un nuovo piano di ammortamento costruito sul capitale residuo del finanziamento antecedente, maggiorato (e dunque edulcorato) delle sue rate scadute e non pagate»
b) La decisione del Tribunale appare corretta e conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass. Sez. 1,
06/07/2010, n. 15980, Rv. 613918 - 01), come avvenuto nel caso in esame laddove le modifiche concernevano modifiche quantitative e differimento della scadenza.
Il motivo è, pertanto, infondato.
34
1.9 NONO MOTIVO: “Liberazione delle garanti ex art. 1956 c.c.” (pagg. 33 e ss.)
- Le appellanti sostengono: «Risulta, in particolare, manifestamente violata la previsione contenuta a pag. 3, primo capoverso del contratto di mutuo fondiario condizionato 19/11/2008, secondo la quale: “Decorso il termine del 31/12/2010 ed in mancanza di erogazione totale, l'importo del mutuo si ridurrà alla somma effettivamente resa disponibile, salvo il caso di proroga accordata a giudizio della banca”. In forza di tale clausola l'importo del mutuo non avrebbe dovuto superare quello erogato alla data del 31/12/2010 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Ciò proprio per evitare un eccessivo indebitamento della mutuataria in relazione alla garanzia ipotecaria concessa. Si tratta di clausola posta anche a tutela dei fideiussori. Come risulta dalla stessa espositiva del ricorso per ingiunzione, alla data del 31/12/2010 l'importo effettivamente erogato era di soli € 1.315.000,00.
Concedendo alla ulteriori erogazioni sino a € 4.750.000,00 - nonostante CP_8
la ben nota condizione di difficoltà economica della medesima e nonostante i lavori fossero lungi dall'essere terminati - BI CA s.p.a. ha quindi volontariamente pregiudicato la posizione delle garanti senza la “speciale autorizzazione” richiesta dall'art. 1956 c.c. …. Che la banca fosse pienamente consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della mutuataria risulta chiaramente dall'accordo intervenuto circa la proroga del periodo di preammortamento dal 1°/1/2011 al
31/12/2014 ed al contestuale raddoppio dello spread dal 1,75% al 3,50%. Entrambe le modifiche – risultanti dal ricorso per ingiunzione – sono infatti indici inequivocabili della crisi di liquidità in cui la versava già dal 2010». CP_8
LA CORTE OSSERVA.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «20. – ritenuto, da ultimo, sulla liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., che esso opera in tema di fideiussioni per obbligazioni future, a tutela del garante. Quest'ultimo, nel caso in cui chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha, tuttavia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua
35 autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (cfr. Massima C. Cass. Ordinanza n.
34685 del 24/11/2022).
Nel caso di specie gli opponenti fideiussori si sono limitati ad allegare, peraltro genericamente, la situazione di crisi economica e finanziaria della debitrice principale, senza offrire idonei elementi probatori in tal senso.
Inoltre, il capitale sociale della debitrice principale è detenuto dalla società CP_2
al 51% e per la restante parte dalle società e socie Parte_1 Controparte_1
rispettivamente al 24,06% ed al 24,94%, sicché l'operatività dell'art. 1956 c.c. è da escludersi stante la possibilità del fideiussore di conoscere autonomamente la situazione patrimoniale del debitore (Cass. 3761/2006, 4116/2016);».
b) Le appellanti si limitano genericamente ad insistere sul fatto che la banca ha dato corso all'integrale erogazione del mutuo benché consapevole del deterioramento della condizione economica della società mutuataria, senza censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'art. 1956 c.c. “stante la possibilità del fideiussore di conoscere autonomamente la situazione patrimoniale del debitore”, in conformità ai principi affermati dalla Giurisprudenza in materia:
“Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16822, Rv. 671562 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
36
1.10 DECIMO MOTIVO (pagg. 35 e s.): “Sull'affermazione dell'efficacia della sentenza in favore di Controparte_3
Con il decimo motivo, le appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sentenza spiegasse i propri effetti anche nei confronti della parte intervenuta pur in assenza di prova della legittima titolarità del credito.
LA CORTE OSSERVA.
Correttamente è stato ritenuto in sentenza che, essendo i cessionari successori a titolo particolare nel diritto controverso e non essendo stata la cedente estromessa dal giudizio, «il decreto ingiuntivo deve essere confermato e la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (cessionario) che ha partecipato al processo» (pag. 17).
Si tratta, peraltro, del mero riconoscimento di un effetto che discende direttamente dal disposto di cui all'art. 111 comma 4 c.p.c..
In ogni caso, per quanto attiene alla prova della titolarità del credito in capo al cessionario, si tratta della mera reiterazione di questione affrontata in sede di esame del terzo motivo di appello.
1.11 UNDICESIMO MOTIVO (pag. 36.) “Sulle spese del giudizio di primo grado”
Le appellanti: i) chiedono la riforma della sentenza in punto spese in conseguenza dell'accoglimento dell'appello; ii) lamentano inoltre che la condanna in favore dell'interveniente sia errata in quanto quest'ultima non avrebbe “dimostrato la cessione del credito in suo favore e non ha chiesto l'estromissione di BI CA” (appello pag.
36).
La Corte osserva:
- quanto al punto i), non si tratta di autonomo motivo di appello ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi;
37 - quanto al punto ii), si tratta ugualmente della mera reiterazione di questione affrontata in sede di esame del terzo motivo di appello.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico delle parti appellanti Parte_1 Controparte_1 CP_2
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e
[...]
precisamente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
e quindi complessivamente € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
, confermando integralmente la sentenza appellata. Controparte_2
38 2) Condanna le parti appellanti in solido a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 8/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
39
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1162/2023 R.G. promossa da
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliate presso il difensore in CORSO ITALIA 18/7 17100
SAVONA - rappresentate e difese dagli Avv.ti PESCE CLAUDIO e DELFINO
ALBERTO;
appellanti nei confronti di
1 appresentata in forza di procura speciale da Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata presso il difensore in GENOVA Via Ceccardi n. 4/19;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini
parte appellata
ggi Controparte_5 Controparte_6
parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, in totale
[...]
riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1156/2023, pubblicata il 17/5/2023:
a) dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da CP_2 Parte_1
e in favore di in data 14/11/2008 è nulla Controparte_1 Controparte_7
per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto e comunque per non essere riferibile al contratto condizionato di mutuo fondiario rogito notaio 19/11/2008 rep. 37175; Per_1
c) in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale già formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9/6/2020, dichiarare la nullità della fideiussione per cui è causa per contrasto con l'art. 2 L. 10/10/1990 n. 287 in quanto attuativa dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 prodotto in atti e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
in particolare, in relazione al disposto dell'art. 1419 c.c., accertare e dichiarare che – essendo stata la fideiussione richiesta e prestata in data antecedente rispetto alla stipulazione del contratto di mutuo fondiario – la banca non l'avrebbe accettata e non avrebbe acconsentito all'erogazione del finanziamento qualora avesse conosciuto la nullità degli articoli 2 (clausola di “reviviscenza”), 8 (rinuncia ai termini
2 di cui all'art. 1957 c.c.) e 10 (clausola di “sopravvivenza”) e comunque in mancanza di dette clausole;
d) in ulteriore subordine rispetto alla precedente eccezione di nullità totale della fideiussione per contrasto con l'art. 2 L. 10/10/1990 n. 287, dichiararne la nullità limitatamente agli articoli 2 (clausola di “reviviscenza”), 8 (rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 10 (clausola di “sopravvivenza”);
e) per l'ipotesi di declaratoria di nullità parziale di cui alla precedente lettera d), accertare e dichiarare la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca creditrice tempestivamente proposto le proprie istanze contro la debitrice principale, considerata l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo in conseguenza del mancato pagamento della rata scaduta il 31/12/2015 in forza della previsione dell'art. 15 del capitolato allegato al contratto;
f) in via subordinata, con riferimento al contratto condizionato di mutuo fondiario
19/11/2008, dare atto della nullità delle clausole relative alla misura degli interessi corrispettivi e moratori in quanto convenuti e comunque applicati in misura superiore ai tassi soglia dell'usura determinati in applicazione degli artt. 644 c.p. e 2 L. 108/1996; per conseguenza, ai sensi dell'art. 1939 c.c., dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione e comunque la liberazione dei fideiussori;
g) in via ulteriormente subordinata dare atto della nullità delle clausole relative alla misura degli interessi corrispettivi e moratori ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p. in quanto sproporzionati rispetto all'importo mutuato avuto riguardo al tasso medio di mercato per operazioni similari ed imposti alla parte mutuataria con abuso della sua condizione di difficoltà economica e finanziaria;
per conseguenza, ai sensi dell'art. 1939 c.c. dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione e comunque la liberazione dei fideiussori;
h) in subordine rispetto all'eccezione di nullità originaria della fideiussione, dare atto della novazione del contratto di mutuo ad opera delle parti BA di AN RG - BI
3 CA s.p.a e successivamente alla sua stipulazione e per l'effetto CP_8
dichiarare la liberazione dei fideiussori;
comunque dichiarare nulle e/o inefficaci – anche per difetto di forma e di contenuto - nei loro confronti le modifiche apportate alle condizioni contrattuali, anche in conseguenza della mancata indicazione delle variazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC);
i) in ulteriore subordine dare atto che ha Controparte_9
volontariamente aggravato la situazione debitoria della in violazione CP_8
delle clausole del contratto di mutuo e dei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente dichiarare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
j) in conseguenza dell'eccepita nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in misura usuraria e comunque della nullità/inefficacia delle successive modifiche delle condizioni economiche del mutuo nei confronti dei fideiussori, dare atto che i versamenti già effettuati dalla debitrice principale per complessivi € 858.538,17 devono essere integralmente imputati a rimborso del capitale;
k) dare atto dell'insussistenza dell'inadempimento allegato da controparte e delle condizioni per la dichiarazione della decadenza della mutuataria dal beneficio del termine e perciò rigettare le domande di pagamento ex adverso proposte nei confronti dei fideiussori;
l) rigettare ogni domanda proposta dall'interveniente in quanto Controparte_3
infondata in fatto e in diritto, non essendo stata fornita idonea prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa tra quelli oggetto dell'allegata – ma non documentata - cessione in blocco e difettando di potere rappresentativo in relazione Controparte_4
all'oggetto del giudizio;
m) rigettare comunque ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
4 n) vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata :“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria Controparte_3
istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “1. – Premesso che il Tribunale di Genova emetteva in data 4 aprile 2017 il decreto ingiuntivo n. 1189/2017, con il quale ingiungeva, in favore di (nel prosieguo, brevitas, “BI”), ad Controparte_5 CP_2
il pagamento della somma di euro 1.250.000,00, a il
[...] Controparte_1
pagamento della somma di euro 625.000,00 e ad il pagamento della Parte_1
somma di euro 625.000,00, ciascuna oltre interessi al tasso legale dalla notifica al saldo, e spese, ciascuna pro quota, in virtù della loro qualità di fideiussori di CP_8
[...]
2. – rilevato che e proponevano Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, affinché lo stesso venisse revocato.
Deducevano quali motivi di opposizione:
2.1. – che il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo fossero nulli e/o inesistenti per difetto di valida procura alle liti in capo al difensore e che, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia dell'opposto decreto ingiuntivo fossero insussistenti;
2.2. – che la “fideiussione pro quota specifica” rilasciata in data 14/11/2008 fosse nulla per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del credito garantito, e che, in subordine, la stessa non fosse riferibile al “contratto condizionato di mutuo fondiario” del 19/11/2008. Infatti, si tratta di una confideiussione prestata 5 contestualmente da ed con la espressa CP_2 Controparte_1 Parte_1
pattuizione del beneficio della divisione ai sensi dell'art. 1946 c.c rilasciata per un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario da erogare a stato avanzamento lavori che in data 14/11/2008 non era stato stipulato e dunque in relazione ad un rapporto giuridico inesistente. Ulteriormente, è, altresì, evidente che la sommaria descrizione contenuta nella dichiarazione datata 14/11/2008 non è affatto sufficiente a rendere l'oggetto della fideiussione determinato o comunque determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. e a riferirlo al contratto di cui al doc. 1 monitorio;
2.3. – che il contratto condizionato di mutuo fondiario del 19/11/2008 fosse nullo, ai sensi dell'art. 1939 c.c., per omessa indicazione del TEG e delle modalità di calcolo degli interessi corrispettivi, in relazione alla loro capitalizzazione e che il parametro costituito dall'indice EURIBOR fosse indeterminato e indeterminabile. Nel contratto di mutuo fondiario è evidenziato l'ISC pari al 7,237% ma non viene indicato il TEG risultante dalla capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R.
9/2/2000. Inoltre, risulta invalidamente determinato il tasso degli interessi corrispettivi poiché quello indicato – EURIBOR 6 mesi + spread 1,75% - non tiene conto della loro capitalizzazione, implicita nel pagamento in due rate semestrali, come invece è prescritto dal medesimo art. 6 della delibera C.I.C.R. 9/2/2000. Inoltre, il tasso Euribor
a sei mesi comporta la nullità della pattuizione alla luce della decisione della
Commissione UE del 04.12.2013;
2.4. – che il mutuo fosse gratuito ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori usurari, in quanto superiori ai tassi soglia determinati ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/1996, nonché in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori in concreto usurari, in quanto sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma c.p., avuto riguardo alle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria della e che, conseguentemente, la fideiussione fosse invalida e/o inefficace CP_8
6 e comunque non estendibile al pagamento degli interessi. Le somme corrisposte dalla debitrice vanno quindi imputate al capitale mutuato;
2.5. – che i patti successivamente intervenuti tra creditore e debitore modificativi dell'obbligazione principale integrassero una novazione del contratto di mutuo, fossero nulli per mancata indicazione dell' e comunque inefficaci nei confronti del CP_10
fideiussore. quindi, deve giungersi alla conclusione dell'imputazione al CP_11
capitale delle somme pagate dalla mutuataria;
2.6. - che i fideiussori fossero liberati ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la banca concesso ulteriori erogazioni rispetto all'importo prestato al 31.12.2010, così violando l'art. 3 del contratto di mutuo;
3. – rilevato che, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di CTU contabile per l'accertamento della natura usuraria degli interessi e per la determinazione dei rapporti dare-avere tra BI e debitore principale;
4. – rilevato che BI si costituiva in giudizio, instando affinché il decreto ingiuntivo venisse confermato e l'opposizione rigettata. Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. A sostegno delle proprie pretese, deduceva:
4.1. – che unipersonale, ed CP_2 Controparte_1 Parte_1
rispondono in qualità di garanti, avendo sottoscritto una fideiussione pro quota (nella misura del 50% quanto ad e del 25% ciascuno, quanto a CP_2 Parte_1
e , fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 (cfr. prod. 2 fascicolo Controparte_1
monitorio), a garanzia del mutuo fondiario concesso dall'allora BANCO DI SAN
IO S.p.A. alla predetta fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 CP_8
(cfr. prod. 1 fascicolo monitorio);
4.2. – che in favore della mutuataria, è stata erogata la complessiva CP_8
somma di € 4.750.000,00 (cfr. prod. 3 fascicolo monitorio). Quest'ultima si è resa, tuttavia, inadempiente rispetto alle obbligazioni restitutorie, provocando la
7 dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente intimazione di pagamento, a mezzo p.e.c. del 28/2/2017, inoltrata altresì alle garanti (cfr. prod. 4 fascicolo monitorio);
4.3. – che la procura alle liti rilasciata al difensore è pienamente valida;
4.4. – che la fideiussione rilasciata dalle odierne attrici trova il suo fondamento nell'art. 1938 c.c., posto che, in essa, è indicato l'importo massimo garantito, pari a complessivi
€ 2.500.000,00, nonché, essendo riconosciuto il beneficio della divisione, la quota massima garantita da ciascun fideiussore, con espressa sottoscrizione, accanto ad essa, di ognuna delle opponenti;
4.5. – che in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la garanzia fideiussoria è compatibile con il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., in quanto l'oggetto dell'obbligazione garantita è identificabile per relationem sulla base di elementi obiettivi. Ai fini della validità della fideiussione, è sufficiente che nella stessa siano indicati gli elementi essenziali che rinviano al rapporto garantito, come avviene esattamente nel caso de quo. La fideiussione prestata dalle opponenti è espressamente rilasciata a garanzia di un mutuo:
- “edilizio”, “fondiario”, “da erogarsi a stato avanzamento lavori”, “di € 5.000.000,00”
e “da rimborsare in 180 mesi, oltre a 24 mesi di preammortamento”;
4.6 – che, circa l'omessa previsione del TEG, esso non costituisce uno specifico tasso di interesse o condizione economica pattuiti nel contratto di mutuo, bensì è un indice, ricavabile sulla scorta del saggio di interesse corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, che va raffrontato ai TEG medi rilevati trimestralmente dalla CA d'Italia per operazioni similari, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla Legge 108/1996 e s.m.i..
Circa, poi, la mancata previsione del TAEG, la censura appare infondata alla luce dell'espressa previsione dell' nel contratto di mutuo, pari al 7,237%: l'omissione Con
8 od errata indicazione del TAEG o dell'ISC non comporta, tra l'altro, alcuna nullità del finanziamento, trattandosi di indici meramente informativi.
Circa l'indeterminatezza dell'Euribor, esso non può essere ab origine determinato, trattandosi di un tasso variabile, e come, per altro verso, esso sia pienamente determinabile;
4.7 – che, circa l'asserita applicazione di interessi usurari dovuti alla sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi applicati al mutuo, la doglianza avversaria risulta carente sul piano probatorio, nonché infondata nel merito giacché - oltre ad essere matematicamente errato eseguire un calcolo unitario attraverso una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio- il contratto di mutuo de quo prevede espressamente la cd. “clausola di salvaguardia”, predisposta dalla CA al fine di adeguare le pattuizioni contrattuali a norme di legge imperative e non allo scopo di eluderle: si consideri, infatti, che al momento della stipulazione del contratto il tasso moratorio non è ancora efficace, divenendolo unicamente al momento, futuro ed eventuale, dell'inadempimento, e che il tasso soglia è soggetto ad un'inevitabile fluttuazione trimestrale.
Circa la violazione dell'art. 644 3°comma ultimo periodo c.p., la presunta situazione di crisi economica della risulta del tutto sfornita di prova;
deve, pertanto, CP_8
escludersi la natura usuraria, anche in concreto, del mutuo de quo, con la conseguenza che la relativa pattuizione degli interessi (corrispettivi e moratori) risulta pienamente legittima e che, pertanto, i versamenti sinora effettuati dalla mutuataria non possono essere imputati unicamente a rimborso del capitale, come preteso da controparte. La garanzia fideiussoria prestata dalle opponenti deve, quindi, necessariamente estendersi anche agli interessi pattuiti nel finanziamento in parola;
4.8 – che le eccezioni avversarie, circa le pattuizioni successive al mutuo de quo, si fondano su documenti non prodotti in detto giudizio e che la mancata indicazione Con dell' , costituendo esso uno strumento a carattere meramente informativo, non comporta l'applicazione di alcun tasso sostitutivo, tantomeno la nullità del
9 finanziamento. In ispecie, poi, tale omissione investirebbe unicamente le pattuizioni aggiuntive.
Circa le doglianze sull'inopponibilità dei summenzionati patti ai fideiussori, le presunte pattuizioni modificative ex adverso contestate devono ritenersi stipulate – qualora siano state realmente stipulate – con la preventiva autorizzazione delle garanti, in quanto in capo alle stesse coesiste la qualità di fideiussori con quella di soci della mutuataria;
4.9 – che, circa la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c., in primis, la situazione di crisi economica e finanziaria della debitrice principale risulta sfornita di ogni supporto probatorio e, in secundis, le garanti si sono espressamente obbligate nei confronti della CA a tenersi informate circa la situazione patrimoniale della mutuataria, in forza dell'art. 7 del contratto di fideiussione. Inoltre, poiché in capo alle odierne attrici coesiste la qualità di fideiussori con quella di soci della mutuataria, si deve ritenere che le stesse fossero perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale di quest'ultima e che, anzi, avessero preventivamente autorizzato la concessione dell'ulteriore credito;
5. – rilevato che, con ordinanza del 7.12.2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che non risultava che fosse stata avviata la mediazione obbligatoria prevista dall'art.5 d.lgs. n.28/2010, rinviava la causa dando termine per presentare domanda in tal senso;
6. – rilevato che, in sede di udienza tenutasi il 18.4.2018, parte opponente dava atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e che il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.;
7. – rilevato che parte opponente, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1)
c.p.c., nel riportarsi a tutto quanto già dedotto ed eccepito, reiterava le eccezioni già formulate.
10 Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., chiedeva che venisse disposta
C.T.U. contabile al fine di verificare se i tassi degli interessi corrispettivi e moratori convenuti nel contratto di mutuo, e comunque quelli concretamente applicati dalla banca nel corso del rapporto, rispettassero o meno le soglie di cui alla L. 108/1996 e all'art. 644 c.p., ovvero risultassero comunque sproporzionati rispetto alle condizioni di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p.
Ometteva il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c.;
8. – rilevato che parte opposta ometteva il deposito della memoria di cui all'art. 183,
VI comma, n. 1) c.p.c.
Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. ribadiva tutto quanto già dedotto e precisava che il giudizio apparisse di natura strettamente documentale, vertente su questioni di puro diritto e chiedeva il rigetto dell'istanza di C.T.U. contabile;
Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., specificava che il piano di ammortamento del mutuo integrasse il sistema di ammortamento alla francese, con la conseguenza che l'effetto anatocistico sia escluso e che la CTU richiesta fosse inammissibile in quanto volta ad accertare l'usurarietà o la nullità degli interessi applicati al mutuo de quo;
9. – rilevato che il Giudice, con ordinanza del 7.06.2019, licenziava CTU contabile formulando il seguente quesito:
“Visti gli atti ed i documenti prodotti in corso di causa, provveda il CTU:
1) a determinare l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito, che sarebbero stati posti a carico del mutuatario, nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del finanziamento;
2) a determinare, sulla base di tale dato, il tasso effettivo globale del rapporto;
11 3) a indicare, nel caso che il tasso così determinato risulti eccedere il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo, quale sia l'importo che dai documenti di causa risulti pagato dalla attrice sino alla data della domanda, indicando quale sia la quota fino a tale data pagata in conto interessi;
4) a calcolare nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori gli interessi dovuti al tasso legale secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.27442/2018;
Nel determinare il TEG, il CTU dovrà tenere conto di tutti gli oneri assicurativi ed amministrativi posti a carico del mutuatario, escludendo peraltro la commissione di recesso anticipato”.
10. – rilevato che, con note autorizzate per l'udienza del 9.06.2020, parte opponente contestava le conclusioni della C.T.U. in quanto frutto di ipotesi discrezionali e avulse dal contesto cui il quesito fa esplicito riferimento, nonché frutto di calcoli errati in quanto applicati a fattori di calcolo incompleti ed eccepiva la nullità -rilevabile d'ufficio- della fideiussione rilasciata perché conforme allo schema ABI.
Parte opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
11. – rilevato che, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva Controparte_3
in giudizio premettendo che incorporava BI in forza di atto Controparte_6
di fusione e che in seguito, cedeva pro soluto alla stessa Controparte_6
intervenuta un portafoglio di crediti come da avviso pubblicato in G.U. (prod. D), faceva propri gli atti, le istanze e le difese poste in essere dal suo dante causa;
12. – rilevato che le parti, all'udienza del 25.01.2023, rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 1156/2023 del 16/05/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “ rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1189/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data 4
12 aprile 2017; - condanna, ciascuna pro quota, , e Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 35.794,00 per compenso, oltre Controparte_6
spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna, ciascuna pro quota, Parte_1
, e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1 [...]
oggi e di delle spese Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
di lite, che liquida complessivamente in euro 13.542,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico, pro quota, di Parte_1 CP_2
, e .
[...] Controparte_1
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e , con atto notificato in
[...] Controparte_2 CP_1
data 15/12/2023.
Con comparsa si costituiva rappresentata in forza di procura Controparte_3
speciale da la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_4
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data
16/04/2025, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
Con ordinanza emessa in data 04/06/2025, il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 18/06/2026 per rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SUI MOTIVI DI APPELLO
1.1 PRIMO MOTIVO: “Difetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha rilasciato la procura ad litem al difensore di BI CA” (pagg. 9 e ss.)
13 Le società appellanti reiterano le medesime eccezioni avanzate in primo grado relative alla nullità del ricorso monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo, per difetto di valida procura alle liti. Per le appellanti il mandato conferito al difensore della banca creditrice era stato rilasciato da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi, non risultando adeguatamente documentata la delega o l'autorizzazione societaria. In particolare, deducono che la sottoscrizione proveniva da un funzionario della banca sfornito di potere di rappresentanza processuale.
La Corte osserva quanto segue.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «sulla dedotta nullità del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto ingiuntivo per difetto di valida procura alle liti, che, in primis, gli opponenti eccepiscono la mancanza di prova circa i poteri del legale rappresentante conferente la procura in oggetto. Tale doglianza non può trovare accoglimento. A tale conclusione si perviene in quanto, come affermato plurime volte dalla Corte di Cassazione, “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale …” La CA convenuta in opposizione, quale società di capitali, gode di uno strumento di pubblicità legale per ciò che concerne la vita societaria e, pertanto, in ispecie, sarebbe spettato all'opponente dimostrare che fosse priva del potere rappresentativo necessario a conferire valida Parte_3
procura al difensore per agire in giudizio» (pagg. 6 -7).
b) Contrariamente a ciò che sostengono le appellanti, risulta prodotto in primo grado dalla banca (doc. 1 BI) l'atto pubblico dal quale emerge il conferimento di poteri rappresentativi alla funzionaria che ha sottoscritto la procura speciale apposta a margine del ricorso per d.i.. Il conferimento di poteri rappresentativi a detta funzionaria
14 è effettuato da soggetto che si qualificava come Vice Direttore Generale Vicario in rappresentanza di BI s.p.a..
c) Dopo la produzione di detto documento (allegata dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta,) nella successiva memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., le attrici in opposizione non contestavano alcunché in ordine ai poteri di rappresentanza di tale soggetto, il quale ha conferito i poteri rappresentativi alla funzionaria che ha sottoscritto la procura ad litem.
d) Si osserva ancora che il decisum del Tribunale è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo” (Cass. Sez. U., 05/11/2021, n. 31963, Rv. 663240 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.2. SECONDO MOTIVO: “Conflitto di interessi e conseguente nullità della procura rilasciata da l difensore già costituito per BI CA” Controparte_3
(pagg. 11 e ss.) - Con il secondo motivo, le appellanti reiterano l'eccezione di nullità della procura alle liti per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1394 c.c., in quanto «la documentazione prodotta da on l'atto di intervento non è idonea a Controparte_3
provare l'acquisto del credito per cui è causa e la domanda proposta da BI CA
s.p.a. con il ricorso per ingiunzione non è stata formalmente rinunciata e perciò si contrappone a quella formulata da . Inoltre BI CA non ha Controparte_12
chiesto di essere estromessa dal processo, in tal modo confermando le proprie domande. Ciò risulta inequivocabilmente dalle conclusioni ex adverso precisate nel foglio depositato in data 24/1/2023, nel quale “in via principale” viene chiesta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che è stato pronunciato in favore di
[...]
“in via di gradato subordine” è stata chiesta la condanna delle società CP_13
opponenti a pagare gli importi oggetto della pretesa garanzia fideiussoria in favore di
15 Come si vede, la posizione delle controparti risulta contraddittoria Controparte_3
in quanto viene chiesta in via principale la conferma del decreto ingiuntivo in favore della banca asserita cedente e solo in via subordinata il pagamento delle medesime somme in favore della sedicente cessionaria» (pag. 12 appello).
LA CORTE OSSERVA.
Premesso che nel giudizio di primo grado è «intervenuta in giudizio quale CP_3
cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 19.11.2008, dando atto che l'originaria cedente è stata Controparte_5
antecedentemente incorporata da con atto di fusione del Controparte_6
26.3.2021» (cfr. sent. pag.8), il Tribunale ha ritenuto l'intervento di CP_3
ammissibile, essendo stato prodotto l'atto di fusione, l'avviso di pubblicazione in G.U. recante avviso di cessione di crediti pro soluto e la dichiarazione di Controparte_6
di avvenuta cessione del credito datata 20.03.2023. Quanto al conflitto di interessi, secondo il Tribunale «Costante giurisprudenza, ravvisa un conflitto di interessi nel caso in cui gli interessi delle parti risultino, anche solo in astratto, suscettibili di contrapposizione, dando rilievo al cosiddetto conflitto potenziale di interessi. Tuttavia, la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione … Nel caso di specie, la situazione di conflitto non è ravvisabile tra la CA cedente e l'istituto di credito cessionario, posto che la seconda, dispiegando intervento ex art. 111 c.p.c. fa propri gli atti, le difese e le istanze poste in essere precedentemente da BI e coltiva le stesse domande, così evidenziando la medesima posizione nell'essenziale profilo dell'assunzione della lite dal lato attivo»
(pagg. 9 – 10).
Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha dunque ricondotto l'intervento al disposto dell'art. 111 c.p.c., in forza del quale il successore a titolo particolare è legittimato a intervenire nel processo: “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza
16 estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione ….” (Cass. Sez.
2, 19/06/2023, n. 17479, Rv. 668543 - 01), il che esclude a priori la possibilità di conflitto di interessi.
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.3 TERZO MOTIVO: “Infondatezza della domanda proposta da CP_3
per difetto di prova della cessione del credito - Inammissibilità delle
[...]
produzioni tardivamente depositate dal difensore della medesima con la comparsa conclusionale” (pag. 13 e ss.) - Le appellanti deducono che la società
intervenuta in primo grado quale cessionaria del credito, non abbia Controparte_3
fornito la prova della propria legittimazione attiva, anche per l'inammissibilità della documentazione prodotta con la conclusionale.
La Corte osserva quanto segue.
a) Come rilevato nella sentenza impugnata: «la società costituendosi Controparte_3
in giudizio ex art. 111 c.p.c., ha prodotto avviso di pubblicazione in G.U. recante avviso di cessione di crediti pro soluto, … In sede di deposito della comparsa conclusionale,
l'interveniente cessionario ha poi prodotto sub doc. F la dichiarazione di CP_6
di avvenuta cessione del credito datata 20.03.2023, nella quale dà atto di aver
[...]
effettuato un'operazione di cessione di crediti che include i crediti indicati in una tabella che qui si riporta … L'esame di detto documento –ammissibile poiché di formazione successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni– conduce a ritenere il credito oggetto di causa ricompreso in quelli ceduti da a Controparte_6
in quanto riporta la descrizione puntuale del contratto di mutuo, nonché CP_3
l'intestatario dei rapporti che si intendono ceduti» (pag. 9).
b) La questione di ammissibilità riguarda, in effetti, solo il documento prodotto in allegato alla conclusionale. Tuttavia, si deve rilevare che l'atto di intervento è stato depositato il 17/5/2002 e che né nella successiva udienza del 18/5/2022, né nella
17 udienza del 25/1/2023 fissata per la precisazione delle conclusioni, le attuali appellanti formulavano alcuna contestazione ordine alla cessione del credito.
c) In conseguenza, in assenza di contestazione, la prova della cessione nel presente caso deve ritenersi raggiunta, mediante la produzione dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e del tutto indipendentemente dalla successiva produzione della dichiarazione della cedente, in allegato alla conclusionale, come si ricava, a contrario, dalla Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.4 QUARTO MOTIVO: “Nullità della “fideiussione pro quota specifica”
14/11/2008 per difetto di causa e/o indeterminatezza e indeterminabilità del credito garantito – In subordine non riferibilità della medesima al “contratto condizionato di mutuo fondiario” 19/11/2008 rep. 37175 notaio (pagg. 16 Per_1
e ss.) - Le appellanti si dolgono che la sentenza di prime cure abbia respinto le eccezioni relative alla nullità della fideiussione. In particolare, deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, la fideiussione sottoscritta in data 14 novembre 2008 fosse nulla: a) per difetto di causa ai sensi dell'art. 1939 c.c., poiché prestata in relazione a un contratto di mutuo fondiario stipulato solo successivamente il 19 novembre 2008 e quindi riferita non a un rapporto giuridico futuro ma ad uno inesistente;
b) «per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione … mancando l'indicazione: - dei tassi degli interessi corrispettivi di preammortamento e di ammortamento convenuti nel contratto di mutuo;
- del tasso degli interessi moratori;
-
18 degli ulteriori oneri a carico della mutuataria per commissioni e spese e, quindi, il tasso effettivo globale (TEG-ISC); - dei lavori per la cui esecuzione il mutuo sarebbe stato concesso;
- delle condizioni stabilite per l'effettiva erogazione della somma mutuata, ed in particolare quelle relative alla verifica degli stati di avanzamento dei lavori;
- dei beni immobili sui quali avrebbe dovuto essere costituita la garanzia ipotecaria di primo grado ed il relativo importo (ricordiamo che alla data del 14/11/2008 non CP_8
era ancora proprietaria degli immobili poi costituiti in garanzia con il citato atto di mutuo rogato dal notaio il 19/11/2008)» (pag. 19 appello); c) per la non sicura Per_1
riferibilità al mutuo successivamente stipulato.
In relazione a tali doglianze si osserva.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «Al riguardo, occorre precisare che la garanzia prestata dagli odierni opponenti attiene ad una specifica obbligazione determinata nel suo oggetto e precisamente: “mutuo edilizio fondiario da erogarsi a stato avanzamento lavori di euro 5.000.000,00 da rimborsare in 180 mesi oltre a 24 mesi di preammortamento”, oltre che nel suo ammontare massimo, ossia 2.500.000,00.
(sottolineature dell'estensore). Il fatto che la linea di credito cui la fideiussione inerisce non fosse, al momento della sottoscrizione della garanzia, ancora emessa non è elemento, di per sé, idoneo a qualificarla come fideiussione omnibus. Infatti, nella c.d. fideiussione omnibus, a differenza della fideiussione ordinaria, la garanzia non è limitata ad uno specifico debito ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura.
La fideiussione in oggetto rientra quindi nel novero delle fideiussioni di cui all'art. 1938 c.c., ma non in quelle omnibus, essendo prestata a garanzia di una obbligazione futura, seppur specifica, sia nel suo ammontare, sia nel suo oggetto. Essa, precisamente, rilasciata in data 14.11.2008, accede ad un debito sorto in forza di un contratto di mutuo, concluso in data 19.11.2008, di –solo- qualche giorno posteriore,
(probabilmente per ragioni tecniche legate ai due diversi atti, rispettivamente, di prestazione della garanzia e di stipula del mutuo), risultando in tal modo esistente la
19 causa propria del negozio in esame (cfr. anche giurisprudenza infra citata), consistente nella garanzia di un debito altrui, ivi individuato, secondo quanto ora si osserverà, dal contratto di mutuo in via di perfezionamento. Circa la determinatezza, ovvero la determinabilità dell'oggetto della fideiussione de qua ai sensi dell'art. 1346 c.c., la specifica indicazione del contratto cui la stessa inerisce, deve condurre a ritenere compatibile la garanzia prestata con il disposto dell'articolo citato, e ciò sulla scorta del fatto che l'oggetto e, rispettivamente, la misura dell'obbligazione garantita sono agevolmente determinabili per relationem, sulla base di elementi obiettivi risultanti dal contratto e sottratti alla mera discrezionalità del creditore garantito. … Nel caso di specie, i garanti avevano prestato garanzia per le specifiche obbligazioni relative alla linea di credito concessa dall'istituto bancario alla con ciò dovendosi CP_8
intendere individuati sia l'obbligazione garantita, sia il debitore garantito. In definitiva, il credito azionato in questa sede non riguarda alcuna obbligazione di importo indeterminato, né alcuna obbligazione rimessa alla discrezionalità dell'istituto di credito o a futuri accordi tra questo e la società garantita, avendo invece ad oggetto, sempre e soltanto, la obbligazione principale nascente da contratto, esattamente individuata nel suo importo, e gli accessori della stessa, egualmente determinati sulla base dei criteri contrattuali. Sussistono quindi i requisiti della causa e della determinabilità dell'oggetto propri della fideiussione;
» (pagg. 10 - 11).
b) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della
20 garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato” (Cass. Sez. 1,
25/10/2016, n. 21521, Rv. 642056 - 01). In motivazione, viene precisato che la giurisprudenza relativa alla fideiussione omnibus «si applica a maggior ragione a una garanzia ordinaria» e che «In definitiva l'interpretazione del contratto e il riscontro del rispetto della disposizione di cui all'art. 1938 c.c. appaiono corrette in quanto la garanzia fideiussoria ordinaria nei confronti di una banca si distingue dalla fideiussione cd. omnibus perché in quest'ultima il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto fra la banca creditrice e il cliente mentre in quella ordinaria il credito
è individuato e la sua eventuale successiva quantificazione dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità. Con riferimento specifico al caso in esame, in cui il capitale garantito coincide con quello determinato nel contratto di mutuo sottoscritto dalla società garantita, la mancata quantificazione preventiva di interessi e di eventuali accessori, che matureranno in base al contratto di mutuo, non può comportare la caducazione della garanzia né la sua limitazione all'importo del capitale mutuato dato che entrambe le voci risultano determinabili in base alle disposizioni contrattuali e alle disposizioni amministrative cui il contratto è soggetto».
c) In conclusione, alla luce della Giurisprudenza richiamata, il Tribunale ha correttamente applicato al caso in esame il disposto dell'art. 1938 c.c., che consente il rilascio di fideiussione per obbligazione futura (e peraltro scaturente da contratto di mutuo cui inequivocabilmente si riferivano le espressioni utilizzate nella fideiussione e richiamate nella riportata motivazione della sentenza impugnata;
mutuo, per di più, significativamente stipulato in data 19/11/2008 pochi giorni dopo il rilascio della fideiussione, avvenuto in data 14/11/2008), dovendosi escludere che ciò comporti la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto ed essendo le varie clausole contrattuali (cui si riferisce l'appellante) ugualmente determinabili per relationem, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è, pertanto, infondato.
21
1.5 QUINTO MOTIVO: “Nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2 L.
10/10/1990 n. 287 in quanto attuativa dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla CA d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 – In subordine: nullità parziale della fideiussione ed estinzione dell'obbligazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (pagg. 20 e ss.) - Le appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia dichiarato la nullità delle clausole di “reviviscenza”, di “sopravvivenza”
e di “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, identiche a quelle dichiarate anticoncorrenziali dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, emesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990. Le appellanti deducono che: «Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità argomentando che i princìpi affermati dal Supremo Collegio non potrebbero essere applicati alle fideiussioni diverse da quelle c.d. “omnibus”. E poiché quella per cui è causa sarebbe una fideiussione relativa ad obbligazione futura ma “specifica”, secondo l'estensore il richiamo al preteso contrasto con la normativa antitrust risulterebbe inconferente
(punto 16, undicesima pagina non numerata). A sostegno di tale opinione viene richiamato un precedente dello stesso Tribunale. Al che va opposto che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021 non contiene alcuna esplicita limitazione alle fideiussioni c.d. “omnibus”, le quali del resto non corrispondono ad un tipo contrattuale specificamente disciplinato dal legislatore. … A conferma dell'esclusione della nullità dell'intero contratto – “anche a voler in ipotesi considerare il principio espresso dalla
Suprema Corte applicabile alle fideiussioni specifiche” – l'estensore ha aggiunto che la nullità dovrebbe ritenersi limitata alle tre clausole che la CA d'Italia ha ritenuto predisposte al fine di limitare illegittimamente la concorrenza in danno della clientela.
E, sulla scorta di un precedente dello stesso Tribunale di Genova, ha ritenuto che nel caso di specie non sarebbe predicabile l'estensione della nullità all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, 1° comma c.c. …. Invero, nel caso di specie la fideiussione è stata rilasciata su modulo predisposto dal BA di AN RG conforme allo schema ABI prima della stipula del contratto di mutuo fondiario. Deve perciò ritenersi - in forza di una presunzione grave e precisa ex art. 2729 c.c. - che ove la banca avesse previamente
22 conosciuto la nullità delle tre clausole non l'avrebbe accettata e comunque non avrebbe concesso il finanziamento a se non a fronte di ulteriori garanzie. Ciò in CP_8
quanto le clausole colpite da nullità rafforzano in modo significativo la posizione della banca garantita, che senza di esse rimane esposta ad un rischio ben più elevato. … In via subordinata, risultano comunque espunte le tre clausole invalide, ed in particolare quella di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. A tale proposito va ribadito che BI
CA non ha rispettato il termine semestrale ivi previsto nel far valere le proprie ragioni di credito nei confronti della debitrice principale. … Sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso per ingiunzione, si era resa inadempiente alle CP_8
obbligazioni assunte con il contratto di mutuo già in conseguenza del mancato pagamento della rata scaduta il 31/12/2015, con le conseguenze previste dal richiamato art. 15. Da tale data, dunque, ha iniziato a decorrere il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Termine scaduto il 30/6/2016 senza che la banca avesse agito in giudizio contro la debitrice principale. Ne discende, in forza dell'art. 1957 c.c.,
l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori (Cass. 27/9/2011 n. 19736). Per superare l'eccezione il Tribunale ha affermato che la stessa sarebbe stata proposta tardivamente
– con la memoria di precisazione delle conclusioni – e che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non può essere rilevata d'ufficio (punto 16, dodicesima e tredicesima pagina non numerate). …. Invero, l'art. 1957 c.c. non disciplina un'ipotesi di decadenza, ma di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, come è reso palese dal titolo della Sez. V (Dell'estinzione della fideiussione). Scaduto inutilmente il termine semestrale per la proposizione delle istanze contro il debitore principale, dunque,
l'obbligazione del garante si estingue. Si tratta di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio».
In relazione a tali doglianze si rileva che la nullità invocata dall'appellante dipende dall'applicabilità alla fideiussione per cui è causa dei principi affermati dalla
Giurisprudenza delle SU (sent. 41994/201), il che peraltro si deve escludere in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, e non di fideiussioni omnibus.
23 a) Il Tribunale ha infatti ritenuto, correttamente, che la nullità per conformità allo schema ABI non si applichi alle fideiussioni specifiche (come quella del caso in esame) conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 41994/2021). Si legge inoltre nella sentenza impugnata: «16. (…) Nella fattispecie ora in esame, le clausole della fideiussione (doc. 2 monitorio) nn. 2,8,10 riproducono, rispettivamente, quelle nn. 2,6,8 dello schema ABI. … la nullità travolge solo le clausole enumerate e non – come invece richiesto da parte opponente- tutto il contratto. Per l'ipotesi di nullità parziale, i fideiussori mirano, sollevando la questione di nullità, a far valere la decadenza del creditore ex art. 1957 cc. Tale eccezione, sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni (la nullità era stata dedotta con le note del 5.6.2020, mentre l'eccezione ex art. 1957 cc con la “memoria di precisazione delle conclusioni”), risulta inammissibile poiché tardiva».
b) Quanto alla invocata nullità parziale della fideiussione specifica è sufficiente richiamare il constante principio giurisprudenziale, cui questa Corte aderisce, a mente del quale “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841,
Rv. 671967 - 01)
c) In ogni caso, tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
24 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021, Rv. 663507 - 01), si deve rilevare che la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata in data 14/11/2008, e che quindi non si tratta di fidejussione “a valle” dell'intesa vietata, come chiarito dalle sentenze emesse da questa Corte n. 1045/24 del
5-26/7/2024 nella causa nr. 735/22 e n. 1318/24 del 1/10-4/11/2024 nella causa
642/2023, qui richiamate ex art. 118 c.p.c. disp. att., nelle quali è stato affermato:
- che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
- che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cass. S.U. cit. in motivazione);
- che il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla CA d'Italia il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dall'01.11.2002;
- che l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
25 - che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
- che “il provvedimento con cui la CA d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” (Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7)
d) Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha precisato come “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.
55 del 2005 della CA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.
Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n.
660, Rv. 673651 – 01 e da ultimo, Cass. Ord. Sez. 1 Num. 1170).
e) Infine, quanto alla nullità parziale, le argomentazioni delle appellanti non risultano conformi ai dettami della Giurisprudenza ed in particolare con quanto ritenuto da Cass.
Sez. U., 30/12/2021, n. 41994, Rv. 663507 – 01, laddove viene precisato che
«l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)» e che «… tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle
26 clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia» (in motivazione).
f) Infine, quanto alla pretesa rilevabilità d'ufficio della decadenza ex art 1957 c.c., è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 835, Rv. 673736 - 01).
Le doglianze sono pertanto infondate.
1.6 SESTO MOTIVO: “Gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c. in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori usurari in quanto superiori ai tassi soglia determinati ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. 108/1996. Conseguente invalidità e/o inefficacia della fideiussione” (pag. 24 e ss.)
Con il sesto motivo, le appellanti lamentano che la sentenza non abbia accolto le doglianze degli opponenti secondo che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fossero stati applicati interessi usurari;
si dolgono del fatto che il giudice abbia sposato le tesi del CTU che avrebbe applicato criteri di calcolo erronei, non avendo sommato interessi moratori e corrispettivi;
da tale invalidità discenderebbe la gratuità del
27 contratto di mutuo e pertanto la debitrice principale non sarebbe decaduta dal beneficio del termine avendo già alla data del presunto inadempimento già restituito il capitale.
LA CORTE OSSERVA.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «18. – ritenuto, sulla gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., stante l'asserita pattuizione ed applicazione di interessi che si assumono essere usurari, che occorre distinguere le doglianze in merito ad una pretesa usura oggettiva, da quella soggettiva. 18.1. – ritenuto, sull'usura oggettiva, che gli attori opponenti sostengono che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuito sarebbe usurario e, da tale rilievo, deducono la nullità ex art. 1815 secondo comma cod.civ. Tale questione è stata oggetto di CTU. Occorre, tuttavia, premettere che il CTU ha reso la sua perizia in epoca antecedente la nota sentenza della Corte di Cassazione
a SS.UU n. 19597/2020. Il consulente tecnico d'ufficio, per fornire una risposta al quesito, ha determinato il c.d. “worst case”, ossia il tasso cui tende con il decorrere del tempo il tasso effettivo annuo nel peggiore degli scenari possibili per il debitore …» per arrivare alla conclusione «che: “anche in caso di morosità fin dalla prima rata, nella simulazione effettuata – rappresentante il c.d. worst case per il debitore - il TEG è pari all'8,83% e quindi inferiore in ogni caso al tasso soglia, pari al 9,45%.” (vedi pag. 15
CTU nelle conclusioni). L'assenza di usurarietà dei tassi deriva a fortiori dall'applicazione della maggiorazione del 2,1%, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, ossia dalla pronuncia sopra citata della Suprema Corte
a S.U. –alle cui diffusissime argomentazioni si fa rinvio-. Il CTU stesso, infatti, nel suo elaborato, risponde alle osservazioni del CTP di parte convenuta opposta in tal modo:
“Pur essendo consapevole che la giurisprudenza di legittimità merito non si sia ancora espressa univocamente sul punto, la scrivente si è attenuta alle indicazioni formulate dall'Ill.mo G.I. nel quesito ed evidenzia in ogni caso che se il TEG determinato nel proprio elaborato, pari all'8,83%, è inferiore al tasso soglia del 9,45%, lo stesso, giocoforza, risulterà inferiore anche al medesimo tasso soglia maggiorato del 2,1%.”
(vedi pag. 20 CTU in risposta alle osservazioni del CTP di parte opposta). Si soggiunge,
28 da ultimo, che è irrilevante, alla luce della ricostruzione ermeneutica compiuta dalla
Corte a S.U., quanto dedotto da parte opponente circa l'asserita usurarietà derivante dal cumulo tra interessi moratori e corrispettivi».
b) Quanto alla pretesa delle appellanti di verificare il superamento del tasso soglia, è sufficiente ricordare la Giurisprudenza secondo la quale: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. ….” (Cass. Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, Rv.
658833 - 01), dal che si ricava che viene esclusa la sommatoria, proprio in quanto, trattandosi di pattuizioni distinte, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia si conduce separatamente per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori (“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
29 per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1,
05/05/2022, n. 14214, Rv. 664963 – 01”)
c) Resta fermo, in ogni caso, che “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 3, 21/03/2023, n. 8103, Rv. 667361 - 01).
d) Con riguardo, in ultimo, all'affermazione secondo cui «l'applicazione del tasso degli interessi di mora su rate scadute che già comprendono gli interessi corrispettivi comporta l'inammissibile cumulo di entrambi i tassi di interesse, con conseguente superamento del tasso soglia anche ove lo stesso venisse calcolato secondo la formula indicata da Cass. Sez. Un. 19597/2020» (p. 27 appello), si rileva che in tal caso non si realizza il cumulo di entrambi in tassi di interesse con superamento del tasso soglia, in quanto sino alla scadenza della singola rata si applicano solo gli interessi corrispettivi, dopo la scadenza si applicano solo gli interessi moratori.
Il motivo è, dunque, infondato.
1.7 SETTIMO MOTIVO: “In subordine: gratuità del mutuo ai sensi dell'art.
1815, 2° comma c.c. in conseguenza della pattuizione e comunque della corresponsione di interessi corrispettivi e moratori in concreto usurari in quanto sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato ai sensi dell'art. 644, 3° comma, secondo periodo c.p. in considerazione delle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria della – Conseguente invalidità e/o inefficacia CP_8
della fideiussione” (pagg. 27 e ss.) - In via subordinata rispetto al motivo precedente, le appellanti deducono che, anche a prescindere dal superamento della soglia di legge, gli interessi convenuti dovessero considerarsi usurari in concreto, poiché sproporzionati rispetto ai tassi medi di mercato per operazioni similari e imposti in una situazione di debolezza economica e finanziaria della debitrice principale.
Deducevano, pertanto, che tale sproporzione integrasse l'ipotesi di usura “in concreto”
30 prevista dall'art. 644, comma 3, c.p., comportando la nullità delle relative clausole e la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1939 c.c..
La Corte osserva.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «18.2. – ritenuto, invece, sull'usura soggettiva, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass. 19282/2014).
Parte opponente afferma che, in considerazione delle condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria del debitore principale, gli interessi applicati avevano comunque natura usuraria per la loro sproporzione ai tassi di mercato. Tuttavia, non ha sufficientemente allegato e provato tali dati e, così, gli elementi fondativi della fattispecie. Non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e finanziarie dell'attrice le condizioni del mutuo pattuite, né l'impossibilità di ottenere, condizioni migliori per la prestazione di denaro, sicché anche tale doglianza va rigettata;
» (p. 16).
b) A fronte di tale motivazione, le appellanti si limitano a reiterare le proprie difese svolte in primo grado senza indicare in alcun modo quali elementi avrebbero fornito a
31 sostegno delle proprie allegazioni, declinate nei termini di seguito riportati: «Infatti i tassi effettivi globali – comprensivi di ogni costo e commissione, esclusi solo gli oneri fiscali (v. Cass. 5/4/2017 n. 8806) - risultano, nel caso di specie, comunque eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli medi di mercato per operazioni similari. Ciò vale sia in relazione a quelli iniziali (di preammortamento e di ammortamento, determinati in misura variabile con applicazione dello spread dell'1,75% al tasso EURIBOR 6 mesi), ma soprattutto per quello indicato nel ricorso per ingiunzione, con spread raddoppiato al 3,50% a seguito degli aumenti illecitamente ottenuti dall'istituto di credito. Invero, come ben risulta dalle lettere inviate da a BI CA s.p.a. in data CP_8
3/11/2016 e 15/3/2017 (nostre prod. n. 6-7), la mutuataria venne da subito a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in quanto l'intervento edilizio per la cui realizzazione si era determinata a stipulare il mutuo – un edificio a destinazione artigianale della superficie di 8.500 m.q. – era stato concepito tra il 2005 ed il 2006, quando il mercato immobiliare era al massimo della sua espansione e vi era forte richiesta anche di nuovi insediamenti produttivi».
c) Le argomentazioni svolte dalle appellanti, in ogni caso fanno riferimento: I)a eventi successivi alla stipula del mutuo e quindi a situazioni di difficoltà sopravvenute alla pattuizione degli interessi;
II) ad aumenti che sarebbero stati illecitamente ottenuti dall'istituto di credito sempre successivamente, ma anche a questo riguardo nessun elemento di prova viene fornito, al di là della generica allegazione, in ordine alle circostanze nelle quali sarebbero maturate queste modifiche che a dire degli appellanti sarebbero state concordate, e alla sproporzione dei tassi che per effetto di tali asserite modifiche sarebbero state apportate.
e) In ogni caso, in mancanza di qualsiasi prova circa le asserite modifiche, il tasso dovuto sarebbe quello originariamente pattuito, non potendosi peraltro fare a meno di rilevare che la banca richiede in questa sede solo l'importo in conto capitale, “oltre interessi legali dal dì dell'emissione del decreto ingiuntivo” (v. ricorso monitorio).
Le doglianze, pertanto, non sono accoglibili.
32
1.8 OTTAVO MOTIVO: “Novazione del contratto di mutuo e conseguente liberazione dei fideiussori - Inefficacia nei confronti dei fideiussori dei patti successivamente intervenuti tra BI CA e modificativi CP_8
dell'obbligazione principale – Nullità dei medesimi per difetto di forma e mancata indicazione dell' (pagg. 30 e ss.) - Le appellanti si dolgono che il Tribunale CP_10
non abbia ritenuto “raggiunta la prova dell'accordo novativo” (appello pag. 32) e con essa la liberazione dei fideiussori, deducendo come le modifiche contrattuali intervenute tra la banca e la mutuataria successive alla stipula del CP_8
mutuo (“il periodo di preammortamento è stato esteso sino al 31/12/2014, la durata del contratto è stata estesa a mesi 210 lo spread è stato raddoppiato sino a raggiungere il
3,50%.”), avrebbero determinato una novazione oggettiva dell'obbligazione originaria.
In ogni caso, deducono che le modifiche sarebbero da considerarsi nulle e inefficaci nei confronti dei garanti, in quanto non comunicate né accettate da questi ultimi.
Si rileva sul punto quanto segue.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «19. – ritenuto, sulla novazione del contratto di mutuo, che gli opponenti deducono, a comprova dell'avvenuta novazione, l'estensione del periodo di preammortamento, la durata del contratto e la variazione dello spread.
Anche detto motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica afferma, circa i presupposti dell'istituto in esame che “La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato” (Cass. Sentenza n.
5665 del 09/03/2010 confermata da Cass. Sentenza n. 27390 del 29/10/2018).
33 Ciò posto, detti requisiti sostanziali -che la Suprema Corte individua affinché si possa parlare di novazione- devono, al pari di ogni elemento costituente il fondamento di un diritto che si vuol far valere, essere provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ispecie, le società opponenti non assolvono tale onere probatorio, sicché, non risultando provata la novazione del rapporto in essere tra l'istituto bancario e il debitore originario, l'eccezione di nullità ex art. 117 TUB dell'accordo modificato per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), derivante dalle modifiche dell'obbligazione principale, non può essere vagliata, così come appare infondata la richiesta liberazione dei fideiussori alla luce della estinzione dell'obbligazione garantita e delle modificazioni del contratto senza la loro autorizzazione.
Del resto, la giurisprudenza di merito afferma che non costituisce novazione, ma semplice rinegoziazione del contratto, l'accordo delle parti che preveda un nuovo piano di ammortamento costruito sul capitale residuo del finanziamento antecedente, maggiorato (e dunque edulcorato) delle sue rate scadute e non pagate»
b) La decisione del Tribunale appare corretta e conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass. Sez. 1,
06/07/2010, n. 15980, Rv. 613918 - 01), come avvenuto nel caso in esame laddove le modifiche concernevano modifiche quantitative e differimento della scadenza.
Il motivo è, pertanto, infondato.
34
1.9 NONO MOTIVO: “Liberazione delle garanti ex art. 1956 c.c.” (pagg. 33 e ss.)
- Le appellanti sostengono: «Risulta, in particolare, manifestamente violata la previsione contenuta a pag. 3, primo capoverso del contratto di mutuo fondiario condizionato 19/11/2008, secondo la quale: “Decorso il termine del 31/12/2010 ed in mancanza di erogazione totale, l'importo del mutuo si ridurrà alla somma effettivamente resa disponibile, salvo il caso di proroga accordata a giudizio della banca”. In forza di tale clausola l'importo del mutuo non avrebbe dovuto superare quello erogato alla data del 31/12/2010 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Ciò proprio per evitare un eccessivo indebitamento della mutuataria in relazione alla garanzia ipotecaria concessa. Si tratta di clausola posta anche a tutela dei fideiussori. Come risulta dalla stessa espositiva del ricorso per ingiunzione, alla data del 31/12/2010 l'importo effettivamente erogato era di soli € 1.315.000,00.
Concedendo alla ulteriori erogazioni sino a € 4.750.000,00 - nonostante CP_8
la ben nota condizione di difficoltà economica della medesima e nonostante i lavori fossero lungi dall'essere terminati - BI CA s.p.a. ha quindi volontariamente pregiudicato la posizione delle garanti senza la “speciale autorizzazione” richiesta dall'art. 1956 c.c. …. Che la banca fosse pienamente consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della mutuataria risulta chiaramente dall'accordo intervenuto circa la proroga del periodo di preammortamento dal 1°/1/2011 al
31/12/2014 ed al contestuale raddoppio dello spread dal 1,75% al 3,50%. Entrambe le modifiche – risultanti dal ricorso per ingiunzione – sono infatti indici inequivocabili della crisi di liquidità in cui la versava già dal 2010». CP_8
LA CORTE OSSERVA.
a) Si legge nella sentenza impugnata: «20. – ritenuto, da ultimo, sulla liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., che esso opera in tema di fideiussioni per obbligazioni future, a tutela del garante. Quest'ultimo, nel caso in cui chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha, tuttavia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua
35 autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (cfr. Massima C. Cass. Ordinanza n.
34685 del 24/11/2022).
Nel caso di specie gli opponenti fideiussori si sono limitati ad allegare, peraltro genericamente, la situazione di crisi economica e finanziaria della debitrice principale, senza offrire idonei elementi probatori in tal senso.
Inoltre, il capitale sociale della debitrice principale è detenuto dalla società CP_2
al 51% e per la restante parte dalle società e socie Parte_1 Controparte_1
rispettivamente al 24,06% ed al 24,94%, sicché l'operatività dell'art. 1956 c.c. è da escludersi stante la possibilità del fideiussore di conoscere autonomamente la situazione patrimoniale del debitore (Cass. 3761/2006, 4116/2016);».
b) Le appellanti si limitano genericamente ad insistere sul fatto che la banca ha dato corso all'integrale erogazione del mutuo benché consapevole del deterioramento della condizione economica della società mutuataria, senza censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'art. 1956 c.c. “stante la possibilità del fideiussore di conoscere autonomamente la situazione patrimoniale del debitore”, in conformità ai principi affermati dalla Giurisprudenza in materia:
“Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16822, Rv. 671562 - 01).
Il motivo è, pertanto, infondato.
36
1.10 DECIMO MOTIVO (pagg. 35 e s.): “Sull'affermazione dell'efficacia della sentenza in favore di Controparte_3
Con il decimo motivo, le appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sentenza spiegasse i propri effetti anche nei confronti della parte intervenuta pur in assenza di prova della legittima titolarità del credito.
LA CORTE OSSERVA.
Correttamente è stato ritenuto in sentenza che, essendo i cessionari successori a titolo particolare nel diritto controverso e non essendo stata la cedente estromessa dal giudizio, «il decreto ingiuntivo deve essere confermato e la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (cessionario) che ha partecipato al processo» (pag. 17).
Si tratta, peraltro, del mero riconoscimento di un effetto che discende direttamente dal disposto di cui all'art. 111 comma 4 c.p.c..
In ogni caso, per quanto attiene alla prova della titolarità del credito in capo al cessionario, si tratta della mera reiterazione di questione affrontata in sede di esame del terzo motivo di appello.
1.11 UNDICESIMO MOTIVO (pag. 36.) “Sulle spese del giudizio di primo grado”
Le appellanti: i) chiedono la riforma della sentenza in punto spese in conseguenza dell'accoglimento dell'appello; ii) lamentano inoltre che la condanna in favore dell'interveniente sia errata in quanto quest'ultima non avrebbe “dimostrato la cessione del credito in suo favore e non ha chiesto l'estromissione di BI CA” (appello pag.
36).
La Corte osserva:
- quanto al punto i), non si tratta di autonomo motivo di appello ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi;
37 - quanto al punto ii), si tratta ugualmente della mera reiterazione di questione affrontata in sede di esame del terzo motivo di appello.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico delle parti appellanti Parte_1 Controparte_1 CP_2
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e
[...]
precisamente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
e quindi complessivamente € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
, confermando integralmente la sentenza appellata. Controparte_2
38 2) Condanna le parti appellanti in solido a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 8/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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