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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1409/2020, promossa da:
, nato il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Pugliese, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale Affaccio n. 183, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti attore
Contro
, nato il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata il [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._3
IN IT De DO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Soriano Calabro
in Via F. Pellegrino 122
convenuti
OGGETTO: atti emulativi, art. 833c.c.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025 le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale e al fine di sentire accogliere le Controparte_3 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito … ordinare ai convenuti di rimuovere
l'autovettura Fiat Panda trg. DC 333 KL e/o qualsiasi altro veicolo che ostacoli il normale accesso
con mezzi alla proprietà dell'attore, dallo spazio adiacente al tracciato che porta all'abitazione
dell'attore”, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio.
A tal fine ha premesso di abitare in uno stabile sito in Soriano, Collina degli Angeli, limitrofo alla proprietà , e rialzato rispetto alla strada principale, il cui accesso dalla via pubblica è Parte_3
consentito esclusivamente da un passaggio su “un tracciato in cemento che si diparte in salita dalla
strada pubblica”; passaggio che è reso particolarmente rischioso e difficoltoso dalla presenza di un'autovettura, Fiat Panda trg. DC 333 KL, parcheggiata stabilmente dai convenuti “proprio
all'imbocco iniziale del percorso utilizzato dal e dai suoi familiari per accedere alle proprie Pt_1
abitazioni”, che ostacola il normale accesso dei veicoli, e renderebbe ancora più rischioso l'accesso di un'ambulanza ove necessario, considerate le precarie condizioni di salute del sig. . Pt_1
Secondo quanto sostenuto da parte attrice la condotta dei convenuti, come sopra descritta,
integra gli estremi degli atti emulativi, “ostacolando senza alcun motivo il normale accesso dei
veicoli diretti alla proprietà dell'attore, praticato pacificamente da oltre trent'anni”.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
contestando integralmente le avversarie deduzioni, e rilevando, in particolare, l'inesistenza di qualsiasi atto che possa considerarsi emulativo, poiché l'autovettura in questione viene collocata su una postazione rientrante nella loro proprietà, adibita a parcheggio, da un lato senza arrecare pregiudizio all'attore, non impedendone il passaggio, dall'altro risultando di evidente utilità per i medesimi proprietari. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda ex adverso formulata con vittoria di spese di giudizio. Il giudice precedente titolare, alla prima udienza fissava un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria – che si risolveva con esito negativo – e successivamente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. All'esito, rigettate le richieste istruttorie, la causa,
ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.01.2023. Il sottoscritto giudice, divenuto titolare del fascicolo in data 24.01.2024, fissava l'udienza del 13.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note conclusive depositate.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Secondo quanto dispone l'art.833 c.c.: “Il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano
altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri, c.d. animus nocendi
(Cass. 2005 n. 13732; cass. 2001 n. 5421; Cass. 1999 n. 6949).
Con maggiore dettaglio, affinché sussista l'elemento oggettivo, il comportamento di emulazione deve essere caratterizzato dal fine unico di arrecare danno o molestia al vicino, in assenza di altra giustificazione di ordine economico e morale (Cass. 1986 n. 5066) e di utilità per il soggetto che lo compie, dovendosi altrimenti escludere il carattere emulativo dell'atto che comunque risponda ad un interesse del proprietario, anche nei casi in cui l'utilità sia di gran lunga minore della molestia o del danno che si produca al vicino (Cass. n. 4777/1977; Cass. n. 1209/2016). In particolare, quanto alla verifica dell'utilità per il proprietario cui sia imputato il compimento di atti emulativi, si è
affermato che l'atto deve rispondere ad un apprezzabile interesse o vantaggio per il proprietario da cui l'atto sia stato compiuto (cfr. Cass. 3558/95).
L'animus nocendi indica, invece, la precisa ed esclusiva intenzione del proprietario di recare molestia ad altri (Cass. Civ. 8251.2002). Pertanto, si ritengono emulativi quegli atti che, costituendo un abuso nell'esercizio del diritto di proprietà, siano totalmente privi di utilità per chi li compie e che vengano compiuti con il solo ed esclusivo scopo di infastidire o arrecare pregiudizio agli altri, senza alcuna giustificazione di natura utilitaristica o da cui poter trarre un vantaggio (Cass. civ. n. 1209/2016). Se realizzato in tal senso l'atto emulativo costituisce un illecito e comporta conseguentemente un risarcimento del danno,
incombendo su colui che agisce al fine di porre fine all'abuso l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare l'effettiva inutilità dell'azione compita con l'animus nocendi.
Deve ancora osservarsi che la norma in esame ha carattere residuale ed è pertanto invocabile soltanto quando manchino specifiche violazioni di altre disposizioni.
La giurisprudenza ha ricondotto alcuni atti alla categoria degli atti emulativi, per la ricorrenza del duplice requisito della intenzione di nuocere e della mancanza di utilità per chi lo compie: stendere il bucato ed i tappeti in modo da oscurare la finestra dell'appartamento sottostante, quando è possibile utilizzare altre posizioni o, comunque, stendere in modo da evitare l'oscuramento delle aperture sottostanti (cfr. Tribunale Genova 03.01.2006); installazione sul muro di recinzione del fabbricato comune di un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino (Cass. n. 5421/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'attore allega una condotta tenuta dai convenuti consistente nel parcheggiare la loro autovettura su un piazzale dinnanzi l'abitazione di loro proprietà, ma davanti all'imbocco della strada di accesso alla proprietà attorea, rendendone così più
difficoltoso l'ingresso. Condotta provata documentalmente (vd. materiale fotografico in atti) e non contestata dai convenuti.
Il fatto, pacificamente ammesso, tuttavia, manca degli elementi strutturali, necessari ed essenziali affinché, così come denunciato, possa essere ritenuto e, pertanto, rientrare tra agli atti di abuso del diritto proprietà. Al di là della carenza dell'animus, apparendo evidente che lo scopo esclusivo della condotta dei convenuti non sia quello di impedire l'ingresso all'attore nella sua proprietà, manca il requisito della totale carenza di utilità per i convenuti della condotta denunciata, considerando che il piazzale ove viene parcheggiata l'autovettura è adibito ad area di parcheggio, ed è posto davanti ai garage dello stabile dei convenuti, destinato proprio per la finalità di utilizzo realizzata dai convenuti, ovvero per parcheggiare le loro autovetture.
A ciò si aggiunga la genericità dell'atto di citazione nella descrizione dei fatti, che appaiono totalmente sforniti di prova dei presupposti degli atti emulativi denunciati, a cui parte attrice non poteva certo sopperire con le richieste ispezione dei luoghi e ctu.
Pertanto, la carenza nel caso di specie degli elementi costitutivi degli atti emulativi vitati ex art. 833 c.c., impedisce l'accoglimento della odierna domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, nel minimo per le varie fasi del giudizio,
tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1409/2020, così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- ND l'attore al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti, che liquida in € 1278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 ottobre 2025
Il Giudice d.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1409/2020, promossa da:
, nato il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Pugliese, presso il cui studio sito in Vibo Valentia, Viale Affaccio n. 183, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti attore
Contro
, nato il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata il [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._3
IN IT De DO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Soriano Calabro
in Via F. Pellegrino 122
convenuti
OGGETTO: atti emulativi, art. 833c.c.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025 le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale e al fine di sentire accogliere le Controparte_3 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito … ordinare ai convenuti di rimuovere
l'autovettura Fiat Panda trg. DC 333 KL e/o qualsiasi altro veicolo che ostacoli il normale accesso
con mezzi alla proprietà dell'attore, dallo spazio adiacente al tracciato che porta all'abitazione
dell'attore”, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio.
A tal fine ha premesso di abitare in uno stabile sito in Soriano, Collina degli Angeli, limitrofo alla proprietà , e rialzato rispetto alla strada principale, il cui accesso dalla via pubblica è Parte_3
consentito esclusivamente da un passaggio su “un tracciato in cemento che si diparte in salita dalla
strada pubblica”; passaggio che è reso particolarmente rischioso e difficoltoso dalla presenza di un'autovettura, Fiat Panda trg. DC 333 KL, parcheggiata stabilmente dai convenuti “proprio
all'imbocco iniziale del percorso utilizzato dal e dai suoi familiari per accedere alle proprie Pt_1
abitazioni”, che ostacola il normale accesso dei veicoli, e renderebbe ancora più rischioso l'accesso di un'ambulanza ove necessario, considerate le precarie condizioni di salute del sig. . Pt_1
Secondo quanto sostenuto da parte attrice la condotta dei convenuti, come sopra descritta,
integra gli estremi degli atti emulativi, “ostacolando senza alcun motivo il normale accesso dei
veicoli diretti alla proprietà dell'attore, praticato pacificamente da oltre trent'anni”.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
contestando integralmente le avversarie deduzioni, e rilevando, in particolare, l'inesistenza di qualsiasi atto che possa considerarsi emulativo, poiché l'autovettura in questione viene collocata su una postazione rientrante nella loro proprietà, adibita a parcheggio, da un lato senza arrecare pregiudizio all'attore, non impedendone il passaggio, dall'altro risultando di evidente utilità per i medesimi proprietari. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda ex adverso formulata con vittoria di spese di giudizio. Il giudice precedente titolare, alla prima udienza fissava un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria – che si risolveva con esito negativo – e successivamente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. All'esito, rigettate le richieste istruttorie, la causa,
ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.01.2023. Il sottoscritto giudice, divenuto titolare del fascicolo in data 24.01.2024, fissava l'udienza del 13.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note conclusive depositate.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Secondo quanto dispone l'art.833 c.c.: “Il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano
altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri, c.d. animus nocendi
(Cass. 2005 n. 13732; cass. 2001 n. 5421; Cass. 1999 n. 6949).
Con maggiore dettaglio, affinché sussista l'elemento oggettivo, il comportamento di emulazione deve essere caratterizzato dal fine unico di arrecare danno o molestia al vicino, in assenza di altra giustificazione di ordine economico e morale (Cass. 1986 n. 5066) e di utilità per il soggetto che lo compie, dovendosi altrimenti escludere il carattere emulativo dell'atto che comunque risponda ad un interesse del proprietario, anche nei casi in cui l'utilità sia di gran lunga minore della molestia o del danno che si produca al vicino (Cass. n. 4777/1977; Cass. n. 1209/2016). In particolare, quanto alla verifica dell'utilità per il proprietario cui sia imputato il compimento di atti emulativi, si è
affermato che l'atto deve rispondere ad un apprezzabile interesse o vantaggio per il proprietario da cui l'atto sia stato compiuto (cfr. Cass. 3558/95).
L'animus nocendi indica, invece, la precisa ed esclusiva intenzione del proprietario di recare molestia ad altri (Cass. Civ. 8251.2002). Pertanto, si ritengono emulativi quegli atti che, costituendo un abuso nell'esercizio del diritto di proprietà, siano totalmente privi di utilità per chi li compie e che vengano compiuti con il solo ed esclusivo scopo di infastidire o arrecare pregiudizio agli altri, senza alcuna giustificazione di natura utilitaristica o da cui poter trarre un vantaggio (Cass. civ. n. 1209/2016). Se realizzato in tal senso l'atto emulativo costituisce un illecito e comporta conseguentemente un risarcimento del danno,
incombendo su colui che agisce al fine di porre fine all'abuso l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare l'effettiva inutilità dell'azione compita con l'animus nocendi.
Deve ancora osservarsi che la norma in esame ha carattere residuale ed è pertanto invocabile soltanto quando manchino specifiche violazioni di altre disposizioni.
La giurisprudenza ha ricondotto alcuni atti alla categoria degli atti emulativi, per la ricorrenza del duplice requisito della intenzione di nuocere e della mancanza di utilità per chi lo compie: stendere il bucato ed i tappeti in modo da oscurare la finestra dell'appartamento sottostante, quando è possibile utilizzare altre posizioni o, comunque, stendere in modo da evitare l'oscuramento delle aperture sottostanti (cfr. Tribunale Genova 03.01.2006); installazione sul muro di recinzione del fabbricato comune di un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino (Cass. n. 5421/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'attore allega una condotta tenuta dai convenuti consistente nel parcheggiare la loro autovettura su un piazzale dinnanzi l'abitazione di loro proprietà, ma davanti all'imbocco della strada di accesso alla proprietà attorea, rendendone così più
difficoltoso l'ingresso. Condotta provata documentalmente (vd. materiale fotografico in atti) e non contestata dai convenuti.
Il fatto, pacificamente ammesso, tuttavia, manca degli elementi strutturali, necessari ed essenziali affinché, così come denunciato, possa essere ritenuto e, pertanto, rientrare tra agli atti di abuso del diritto proprietà. Al di là della carenza dell'animus, apparendo evidente che lo scopo esclusivo della condotta dei convenuti non sia quello di impedire l'ingresso all'attore nella sua proprietà, manca il requisito della totale carenza di utilità per i convenuti della condotta denunciata, considerando che il piazzale ove viene parcheggiata l'autovettura è adibito ad area di parcheggio, ed è posto davanti ai garage dello stabile dei convenuti, destinato proprio per la finalità di utilizzo realizzata dai convenuti, ovvero per parcheggiare le loro autovetture.
A ciò si aggiunga la genericità dell'atto di citazione nella descrizione dei fatti, che appaiono totalmente sforniti di prova dei presupposti degli atti emulativi denunciati, a cui parte attrice non poteva certo sopperire con le richieste ispezione dei luoghi e ctu.
Pertanto, la carenza nel caso di specie degli elementi costitutivi degli atti emulativi vitati ex art. 833 c.c., impedisce l'accoglimento della odierna domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, nel minimo per le varie fasi del giudizio,
tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1409/2020, così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- ND l'attore al pagamento delle spese di lite, a favore dei convenuti, che liquida in € 1278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 ottobre 2025
Il Giudice d.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011