Articolo 106 del Codice della proprietà industriale
Articolo 105Articolo 96
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15 maggio 2005
Art. 106. Stabilita' 1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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