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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2264/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 170
d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LOMAGLIO ALESSIA (C.F. ) C.F._2
- parte ricorrente - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4 contumaci
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'E.cc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del ricorrente l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate,
1 ossia l'importo di € 13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di € 17.222,46
o, in ogni caso la minor o maggior somma che dovesse calcolarsi in corso di causa.
Anticipazioni, spese, competenze rifuse”.
FATTO E DIRITTO
Nella causa di separazione giudiziale ex art 473 bis 40 c.p.c. n. 154/2023 RG promossa presso il Tribunale di Mantova dalla signora contro il Controparte_1 signor il Giudice, con ordinanza del 22/11/2024, disponeva CP_2 procedersi a CTU contabile, nominando consulente tecnico la dott.ssa , Persona_1
Quest'ultima accettava l'incarico e chiedeva di essere autorizzata ad avvalersi di un esperto stimatore o agenzia immobiliare per la valutazione del patrimonio immobiliare delle parti.
Il Giudice, con ordinanza del 18 dicembre 2024 concedeva l'autorizzazione richiesta, cosicché il consulente tecnico incaricava il geom. “di fornire una stima Parte_1 del valore dei beni immobili di proprietà dei signori e Controparte_1 CP_2 nonché della società Controparte_3
Il geom. svolto il proprio incarico, come da indicazione della dott.ssa Pt_1 Per_1
, inviava proforma del proprio onorario e relativa tabella di sintesi
[...] dimostrante il calcolo del compenso in base agli artt. 13 e 16 del D.M. 30 maggio
2002, specificando gli onorari per la stima dei beni e per l'analisi dei contratti di locazione, quantificandoli in € 13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di
€ 17.222,46.
Il Giudice liquidava a titolo di onorario dell'ausiliario € 2.673,91, di cui € 1.703,91 pari al valore medio liquidabile ex art. 13 D.M. cit. utilizzando come base di calcolo il valore degli immobili stimati, e € 970,00 pare al valore massimo liquidabile ex art. 16 DM cit. tenuto conto della complessità delle operazioni, oltre € 405,46 per spese da questi sostenute.
Il Geom. contestava la liquidazione osservando di aver valutato più immobili Pt_1 siti in luoghi diversi e che la diversità tipologica, le differenti destinazioni d'uso così
2 come le plurime ubicazioni e le intestazioni hanno comportato accertamenti autonomi e distinti che giustificavano l'applicazione della cumulabilità dei compensi.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di riformare il decreto impugnato e per l'effetto, di liquidargli l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate, ossia l'importo di € 13.066,43, oltre accessori.
I convenuti, pur ritualmente citati, restavano contumaci.
All'udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato, come stabilito dall'art. 13 delle Tabelle di cui al DM 30.5.2002. Mentre per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42, come previsto dall'art. 16.
La giurisprudenza concorda nel ritenere che nel caso in cui le caratteristiche degli immobili oggetto della perizia impongano operazioni diversificate e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia, il compenso debba essere stabilito con riferimento al valore dei singoli lotti. In particolare, la diversità tipologica, le differenti destinazioni d'uso così come le plurime ubicazioni e le intestazioni comportano accertamenti autonomi e distinti che giustificano l'applicazione della cumulabilità dei compensi.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui ove si tratti di
“accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti” (v. Cass. Civ. sez II 19/12/2002 n. 18092).
La Corte ha, poi, chiarito che: “qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe 3 caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002. Quindi, nell' ipotesi in cui l' incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotto secondo il metodo seguente: ove vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l' importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l' importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.” (v. Cass. Civ. Sez II Sent 17/03/2016
n. 5325).
Nel caso in esame il Geom. ha individuato le varie tipologie di immobili, Pt_1 distinguendole per intestazione, ubicazione, natura e destinazione. Si tratta infatti di immobili riferiti a tre diversi intestatari ( e CP_1 CP_2 Controparte_4
, collocati in due diverse province (Mantova e Brescia), tre città
[...]
(Goito, Volta Mantovana) e dieci indirizzi diversi (v. visure catastali doc. n. Per_2
14).
Si tratta, inoltre, sia di fabbricati che di terreni con diverse destinazioni d'uso: villa, appartamenti, ristorante, fabbricati rurali, complesso artigianale, negozi, oltre ad un magazzino con uffici, come dettagliatamente descritto nella perizia di stima allegata (v. doc. n. 6).
Tale patrimonio ha comportato necessariamente il compimento di analisi e sopralluoghi autonomi e distinti per ciascun complesso immobiliare.
Il consulente ha dovuto affrontare una pluralità di situazioni molto diverse tra loro comportanti autonome caratteristiche valutative ed accertamenti differenti con conseguenti stime e operazioni specifiche. Non si tratta quindi di attività uguali o ripetitive, ma di sopralluoghi, analisi e compiti autonomi per ciascun complesso immobiliare.
Al fine di calcolare il proprio compenso il geom. ha individuato gli immobili Pt_1 che presentavano caratteristiche simili o analoghe, accorpandoli e, proprio a fronte
4 delle diverse attività sopra descritte, ha ritenuto di dividere i beni per proprietà e province.
Tale metodo di calcolo è corretto, dato che il consulente ha dovuto affrontare una pluralità di situazioni molto diverse tra loro comportanti autonome caratteristiche valutative ed accertamenti differenti con conseguenti stime e operazioni specifiche.
Non si tratta quindi di attività uguali o ripetitive, ma di sopralluoghi, analisi e compiti autonomi per ciascun complesso immobiliare.
In riforma del decreto impugnato, all'ausiliario Geom. va, pertanto, Pt_1 liquidato quanto da lui chiesto.
Spese compensate stante la mancata opposizione dei convenuti al ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In riforma dell'impugnato decreto liquida a favore del Geom. Parte_1 per l'attività svolta nel procedimento n. RG 154/2023 l'importo di €
13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di € 17.222,46.
2. Pone il pagamento a carico dei signori e in CP_2 Controparte_1 solido tra loro.
3. Spese compensate.
Mantova, 19/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2264/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 170
d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LOMAGLIO ALESSIA (C.F. ) C.F._2
- parte ricorrente - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4 contumaci
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'E.cc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del ricorrente l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate,
1 ossia l'importo di € 13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di € 17.222,46
o, in ogni caso la minor o maggior somma che dovesse calcolarsi in corso di causa.
Anticipazioni, spese, competenze rifuse”.
FATTO E DIRITTO
Nella causa di separazione giudiziale ex art 473 bis 40 c.p.c. n. 154/2023 RG promossa presso il Tribunale di Mantova dalla signora contro il Controparte_1 signor il Giudice, con ordinanza del 22/11/2024, disponeva CP_2 procedersi a CTU contabile, nominando consulente tecnico la dott.ssa , Persona_1
Quest'ultima accettava l'incarico e chiedeva di essere autorizzata ad avvalersi di un esperto stimatore o agenzia immobiliare per la valutazione del patrimonio immobiliare delle parti.
Il Giudice, con ordinanza del 18 dicembre 2024 concedeva l'autorizzazione richiesta, cosicché il consulente tecnico incaricava il geom. “di fornire una stima Parte_1 del valore dei beni immobili di proprietà dei signori e Controparte_1 CP_2 nonché della società Controparte_3
Il geom. svolto il proprio incarico, come da indicazione della dott.ssa Pt_1 Per_1
, inviava proforma del proprio onorario e relativa tabella di sintesi
[...] dimostrante il calcolo del compenso in base agli artt. 13 e 16 del D.M. 30 maggio
2002, specificando gli onorari per la stima dei beni e per l'analisi dei contratti di locazione, quantificandoli in € 13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di
€ 17.222,46.
Il Giudice liquidava a titolo di onorario dell'ausiliario € 2.673,91, di cui € 1.703,91 pari al valore medio liquidabile ex art. 13 D.M. cit. utilizzando come base di calcolo il valore degli immobili stimati, e € 970,00 pare al valore massimo liquidabile ex art. 16 DM cit. tenuto conto della complessità delle operazioni, oltre € 405,46 per spese da questi sostenute.
Il Geom. contestava la liquidazione osservando di aver valutato più immobili Pt_1 siti in luoghi diversi e che la diversità tipologica, le differenti destinazioni d'uso così
2 come le plurime ubicazioni e le intestazioni hanno comportato accertamenti autonomi e distinti che giustificavano l'applicazione della cumulabilità dei compensi.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di riformare il decreto impugnato e per l'effetto, di liquidargli l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate, ossia l'importo di € 13.066,43, oltre accessori.
I convenuti, pur ritualmente citati, restavano contumaci.
All'udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato, come stabilito dall'art. 13 delle Tabelle di cui al DM 30.5.2002. Mentre per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42, come previsto dall'art. 16.
La giurisprudenza concorda nel ritenere che nel caso in cui le caratteristiche degli immobili oggetto della perizia impongano operazioni diversificate e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia, il compenso debba essere stabilito con riferimento al valore dei singoli lotti. In particolare, la diversità tipologica, le differenti destinazioni d'uso così come le plurime ubicazioni e le intestazioni comportano accertamenti autonomi e distinti che giustificano l'applicazione della cumulabilità dei compensi.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui ove si tratti di
“accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti” (v. Cass. Civ. sez II 19/12/2002 n. 18092).
La Corte ha, poi, chiarito che: “qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe 3 caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002. Quindi, nell' ipotesi in cui l' incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotto secondo il metodo seguente: ove vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l' importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l' importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.” (v. Cass. Civ. Sez II Sent 17/03/2016
n. 5325).
Nel caso in esame il Geom. ha individuato le varie tipologie di immobili, Pt_1 distinguendole per intestazione, ubicazione, natura e destinazione. Si tratta infatti di immobili riferiti a tre diversi intestatari ( e CP_1 CP_2 Controparte_4
, collocati in due diverse province (Mantova e Brescia), tre città
[...]
(Goito, Volta Mantovana) e dieci indirizzi diversi (v. visure catastali doc. n. Per_2
14).
Si tratta, inoltre, sia di fabbricati che di terreni con diverse destinazioni d'uso: villa, appartamenti, ristorante, fabbricati rurali, complesso artigianale, negozi, oltre ad un magazzino con uffici, come dettagliatamente descritto nella perizia di stima allegata (v. doc. n. 6).
Tale patrimonio ha comportato necessariamente il compimento di analisi e sopralluoghi autonomi e distinti per ciascun complesso immobiliare.
Il consulente ha dovuto affrontare una pluralità di situazioni molto diverse tra loro comportanti autonome caratteristiche valutative ed accertamenti differenti con conseguenti stime e operazioni specifiche. Non si tratta quindi di attività uguali o ripetitive, ma di sopralluoghi, analisi e compiti autonomi per ciascun complesso immobiliare.
Al fine di calcolare il proprio compenso il geom. ha individuato gli immobili Pt_1 che presentavano caratteristiche simili o analoghe, accorpandoli e, proprio a fronte
4 delle diverse attività sopra descritte, ha ritenuto di dividere i beni per proprietà e province.
Tale metodo di calcolo è corretto, dato che il consulente ha dovuto affrontare una pluralità di situazioni molto diverse tra loro comportanti autonome caratteristiche valutative ed accertamenti differenti con conseguenti stime e operazioni specifiche.
Non si tratta quindi di attività uguali o ripetitive, ma di sopralluoghi, analisi e compiti autonomi per ciascun complesso immobiliare.
In riforma del decreto impugnato, all'ausiliario Geom. va, pertanto, Pt_1 liquidato quanto da lui chiesto.
Spese compensate stante la mancata opposizione dei convenuti al ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. In riforma dell'impugnato decreto liquida a favore del Geom. Parte_1 per l'attività svolta nel procedimento n. RG 154/2023 l'importo di €
13.066,43, oltre a spese, cassa e IVA per un totale di € 17.222,46.
2. Pone il pagamento a carico dei signori e in CP_2 Controparte_1 solido tra loro.
3. Spese compensate.
Mantova, 19/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo De Luca
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