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Sentenza 26 dicembre 2024
Sentenza 26 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/12/2024, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020, promossa
DA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore A. Raciti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], titolare CP C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in FI (ME), Via Gebbia n. 2, (p. Iva ), P.IVA_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Natalia Raineri dall'Avv.
Gianfranco Briguglio;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed in accoglimento del presente appello: nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto erronea per tutte le ragioni sopra evidenziate nei termini indicati nel corpo dei singoli motivi di appello, statuendo quanto qui di seguito riproposto conclusivamente: “I D.D.T. allegati ai nn. 1728/2014, 2460/2014, 2484/2014, 75/2015 e 1291/2015 furono personalmente sottoscritti dal Sig. e non sono mai stati disconosciuti. Essi comprovano la fondatezza CP del credito ingiunto col decreto n. 4680/2016, poi opposto, nella misura integrale di € 9.959,38 (oltre interessi moratori al saldo e rivalutazione monetaria), come risultante dalle fatture sottese, peraltro espressamente accettate (non contestate), registrate e riconosciute dal debitore. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la ditta appellata va condannata al pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 1384/2014 e 2007/2014, relative alla commissione n. 28/2013, e n.
1191/2015, relativa alla commissione n. 161/2015”. “La ditta è debitrice nei confronti CP della della somma complessivamente portata dal decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4680/2016, poi opposto, e dunque della somma di € 9.959,38 (oltre interessi moratori al saldo e rivalutazione monetaria), come risultante dalle fatture sottese, peraltro espressamente accettate (non contestate), registrate e riconosciute dal debitore. Il superiore credito, per la parte eccedente la somma portata dalla fattura n. 50/2015, relativa alla commissione n. 1044/2014, risulta fondato sulle commissioni nn. 28/2013 (e sulle conseguenti fatture nn. 1384/2014 e 2007/2014, espressamente accettate e riconosciute, oltre che munite di relativi D.D.T. debitamente sottoscritti dal Sig. e 161/2015 (e sulla conseguente fattura n. 1191/2015, espressamente CP accettata e riconosciuta, oltre che munita di relativo D.D.T. debitamente sottoscritto dal Sig.
[...]
), sulla non contestazione del rapporto contrattuale esistente tra le parti, sulle dichiarazioni CP testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, sull'espresso riconoscimento del credito complessivo fatto dalla ditta appellata e sulla indubbia esistenza, a prescindere dalle commissioni, del contratto di fornitura di merci concluso per fatti concludenti, ovvero mediante la materiale fornitura della merce a mezzo di vettore-destinatario – con D.D.T. debitamente sottoscritti – e la conseguente emissione delle relative fatture. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la ditta appellata va condannata al pagamento delle somme portate dalle fatture nn.
1384/2014 e 2007/2014, relative alla commissione n. 28/2013, e n. 1191/2015, relativa alla commissione n. 161/2015”. “Irrituale ed illegittimo è stato il rigetto della richiesta di richiamo del
C.T.U. formulata dall'odierna società appellante poiché, peraltro, tale rigetto non è stato in alcun modo motivato in sentenza, rendendola carente. Per l'effetto, si insiste nel chiesto richiamo del C.T.U. al fine di rispondere alle osservazioni ritualmente sollevate nel giudizio di prime cure e qui di nuovo richiamate”. “Illegittima è stata la mancata parametrazione della condanna alle spese legali ai criteri medi come avrebbe dovuto tenuto conto del valore della causa e dei principi di proporzionalità
e di adeguatezza che il Decidente deve seguire ai fini della liquidazione delle spese legali”. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato\ appellante incidentale: “rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. 2373 Parte_1 del 23 Luglio 2020 del Tribunale civile di Palermo, per le motivazioni dettagliatamente indicate ut supra. In via incidentale: riformare parzialmente la sentenza n. 2373 del 23 Luglio 2020 del
Tribunale civile di Palermo, nella parte in cui statuisce che il è debitore nei confronti CP della società della minore somma pari a 1.612,28 euro oltre interessi legali Controparte_2 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché nella parte in cui statuisce che le spese legali sono
a carico del per la somma complessiva di € 800,00 oltre oneri di legge e per l'effetto dichiarare CP che il nulla deve alla società per i motivi meglio CP Parte_1 specificati nell'appello incidentale ut supra. condannare parte appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente appello incidentale non comporta un aumento del valore della controversia rispetto a quello indicato nell'appello principale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2373 del 2020 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte l'opposizione proposta da e revocò il decreto ingiuntivo n. 4680/2020, CP condannando l'opponente a pagare alla la somma, ritenuta in Parte_1 effetti dovuta, di euro 1612,28.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 4 novembre 2020, articolando l'impugnazione in quattro motivi, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) erronea valutazione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non riconducibili all'appellato alcuni documenti;
CP
(ii) errore del primo giudice per avere condiviso le conclusioni del CTU;
(iii) errore del primo giudice per non avere motivato il rigetto dell'istanza di richiamo del
CTU;
(iv) erronea valutazione del primo giudice in relazione alle spese del giudizio.
3.Si è costituito che, oltre a resistere anzitutto al gravame di cui ha chiesto il rigetto, CP
ha - a sua volta - proposto appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza sulla scorta di tre motivi che possono così essere riassunti:
(i) errore del primo giudice per avere respinto l'eccezione di incompetenza territoriale;
(ii) erronea valutazione del primo giudice in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte sua;
(iii) errore del primo giudice per aver ritenuto sussistente un debito a proprio carico.
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 19 giugno 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Tanto premesso, la controversia è incentrata sulla richiesta del corrispettivo per la fornitura di materiale per l'edilizia da parte della in favore dell'impresa Parte_2
individuale per la complessiva somma di euro 9.959,38. CP
Allegando l'inadempimento del la Società ottenne dal Tribunale CP Parte_1 di Palermo l'emissione di un decreto ingiuntivo che venne opposto da che disconobbe CP la propria sottoscrizione, apparentemente apposta sulle commissioni di ordine prodotte dalla controparte, e rappresentò che ogni rapporto con la era cessato Parte_1 Parte_1 nel luglio 2015, con il pagamento di tutto quanto dovuto sino all'agosto 2015.
Alla decisione impugnata il primo giudice pervenne ritenendo inesistente il credito ingiunto in ragione dell'interruzione dei rapporti contrattuali da parte del il quale avrebbe peraltro estinto in parte CP il proprio debito mediante l'emissione di assegni, ad esclusione di quanto riportato nella fattura n.50 del 20.01.2015, per la somma – appunto - di euro 1612,28 oggetto della condanna comminata in primo grado.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, ragioni di priorità logica impongono di esaminare prioritariamente il primo motivo di appello incidentale con cui ha CP riproposto in questa sede l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che:
ad onta di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'individuazione del Tribunale di Palermo quale foro eletto risultava soltanto dalla commissione n. 28 del 27.11.2013 la cui (apparentemente propria) sottoscrizione era stata però dichiarata apocrifa;
in tutte le altre commissioni - compresa anche la n. 1044 del 20.12.2014 la cui sottoscrizione era stata accertata come autografa – le parti avevano indicato quale Tribunale eletto quello di Sciacca, peraltro in via non esclusiva;
competente per territorio, in base al foro generale previsto dall'art. 18 c.p.c., avrebbe dovuto essere il Tribunale di Patti (ME), essendo egli residente in quel circondario, precisamente a FI (ME); al più avrebbe potuto essere competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Termini Imerese essendo sorte le obbligazioni dedotte in giudizio per facta concludentia in Contrada Vaccheria del
Comune di Collesano, sede dello stabilimento di controparte.
Il motivo è inammissibile, essendo l'impugnazione incidentale sul punto tardiva.
E' decisivo, infatti, rilevare che l'eccezione in questione è stata decisa, con il rigetto della stessa, dal
Tribunale con provvedimento del 16 giugno 2017, avente forma di ordinanza ma contenuto di sentenza parziale.
Mette, infatti, conto ricordare che “al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza
o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ..” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8174 del 07/04/2006).
Non essendo stata apposta riserva ex art. 340 c.p.c., è evidente che la proposizione del gravame su tale questione è palesemente tardiva per il decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c.., essendo intervenuta oltre due anni e mezzo dopo l'adozione del relativo provvedimento.
7. Con il primo motivo dell'appello principale la lamenta Parte_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto privi di valenza probatoria i D.D.T. nn.1728/2014,2460/2014,2484/2014,75/2015 e 1291/2015 offerti come prova del rapporto di fornitura intercorso tra le parti,
Deduce, quindi, che i D.D.T. furono sottoscritti, personalmente, dal , che, oltre ad CP essere titolare dell'impresa e ancora di , era sempre stato autotrasportatore ed era stato Pt_4 Pt_5
proprio lui a ritirare la merce a lui venduta ed a sottoscrivere i D.D.T..
Tale circostanza – ha proseguito – era stata peraltro confermata dal teste escusso, Tes_1
, rispondendo allo specifico capitolato di prova dedotto.
[...]
Ed era ulteriormente confermata dal fatto che ognuno dei D.D.T. attestava che la consegna era venuta attraverso “trasporto a mezzo destinatario”.
La doglianza non è fondata.
I documenti di trasporto – cui fa riferimento l'appellante - riportano la descrizione dell'ordine, la quantità di beni da trasportare e i termini di inizio trasporto e ritiro merce, contengono inoltre, in calce, uno spazio per la firma del conducente (all'inizio del trasporto ed al ritiro della merce) ed uno per la firma del destinatario.
Essi recano tutti una sottoscrizione illeggibile nella parte relativa al “conducente” e nessuna sottoscrizione nella parte relativa al “destinatario”.
Nella comparsa di costituzione in primo grado l'opposta, oggi appellante, non indicò chi fosse il
“conducente” che avesse sottoscritto i documenti di trasporto e nella memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. continuò a non indicare il nominativo, limitandosi ad affermare che era lo stesso che aveva sottoscritto le tre commissioni di ordine.
Vi è – però - che la sottoscrizione apposta a due delle tre commissioni di ordine è risultata apocrifa e non è – quindi – riconducibile al con la conseguenza che, anche volendo seguire CP
l'argomentazione dell'appellante, non è possibile attribuire al primo la paternità della sottoscrizione in esame.
In ogni caso, non essendo stato sostenuto sin dall'inizio che la sottoscrizione era riconducibile al non gravava certo su quest'ultimo l'onere del tempestivo disconoscimento ex art. 214 c.p.c., CP essendo i documenti liberamente contestabili, come peraltro avvenuto.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della deposizione del teste Tes_1
che, escusso in primo grado, riferì che la sottoscrizione delle commissioni di vendita di
[...] vendita nr. 28, nr. 1044 e nr. 161 era avvenuta da parte del presso un deposito di materiali sito CP a FI (ME); il aveva curato personalmente il ritiro della merce sottoscrivendo personalmente CP le “bolle di consegna”, poi precisando che “durante il rito della merce da parte del in CP
, talvolta di venerdi c'ero, in quanto lavoro fuori, altre volte no”. Parte_6
Alla deposizione in questione non può essere attribuito il valore decisivo propugnato dall'appellante:
i) per la dubbia attendibilità soggettiva del teste che ha dichiarato di essere “ agente di vendita per conto della società opposta dal 2005” e, in tale veste, soggetto che, per conto dell'appellante, aveva curato gli ordini della merce per cui è lite;
ii) per la parziale inattendibilità oggettiva del narrato, essendo due delle tre commissioni di vendita risultate, come detto, apocrife con palese smentita di quanto dallo stesso riferito su tale punto;
iii) per il difetto di analiticità delle circostanze temporali in cui sarebbe avvenuta la consegna della merce per cui è contesa, anche considerando quanto ammesso circa il fatto che non avrebbe assistito a tutte le consegne dei materiali.
8. Con il secondo e con il terzo motivo – che, per ragioni di affinità, possono essere affrontati congiuntamente - l'appellante principale lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui, aderendo alla ricostruzione offerta dal CTU, aveva ritenuto l'estraneità dell'appellato rispetto alle firma apposte sulle commissioni n. 28 del 27/11/2013 e 161 del
03/03/2015.
Evidenzia che tale erroneità sarebbe stata facilmente evincibile dai rilievi già sviluppati nel giudizio di prime cure e, in particolare, al punto in cui il c.t.u. aveva ritenuto che “le firme apposte sulle commissioni fossero espressioni di mani diverse, la presenza di tratti tremolanti fosse dovuta a diversa grafomotricità anziché il risultato di un diverso piano di appoggio”.
Evidenzia, quindi, che i rilievi tecnici alla c.t.u. bastavano, da soli, a giustificare la riforma parziale della sentenza appellata, nel senso – quanto meno – di rendere opportuno un ulteriore approfondimento tecnico-grafologico sulle commissioni nn. 28/2013 e 161/2015 al fine di determinare la riferibilità di esse a . CP
Soggiunge, ancora, che: non erano mai state contestate le fatture n. 1384/2014, di € 3.519,75, e n. 2007/2014, di € 3.515,99, né erano mai state disconosciute le firme apposte sui relativi D.D.T. nn. 1728/2014, 2460/2014 e
2484/2014: non era mai stata contestata la fattura n. 1191/2015 di € 1.830,98, né era mai stata disconosciuta la firma apposta sul relativo D.D.T. n. 1291/2015: rispetto alle predette commissioni (ovvero quelle le cui sottoscrizioni erano state ritenute dal C.T.U. non autografe) erano stati effettuati parziali pagamenti dall'impresa appellata;
il rapporto contrattuale sotteso a quelle stesse commissioni non era mai stato negato né contestato dal
CP l'autografia delle firme apposte nelle predette commissioni era stata confermata dal teste escusso
[...]
; Testimone_1 il valore probatorio rivestito dalle fatture (e relativi D.D.T.) non avrebbe potuto comunque ritenersi inficiato dall'avvenuto disconoscimento generico della firma delle precedenti commissioni;
l'avvenuta conclusione di un contratto non avrebbe potuto essere fatta dipendere dalla presenza di una commissione, giacché la conclusione di un contratto può avvenire anche per fatti concludenti.
Con il terzo motivo, l'appellante principale si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva motivato il mancato accoglimento dell'istanza di richiamo del CTU.
Vanno pure esaminati in questa sede, per contiguità logica, il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale proposti da , con i quali ha criticato la decisione impugnata in relazione all' CP accertato mancato assolvimento del proprio onere probatorio ed al debito ritenuto sussistente a proprio carico.
Il evidenzia che, pur essendo la commissione n. 1044/2014 la sola che presenterebbe delle firme CP autografe secondo la verifica del consulente tecnico d'ufficio, “le sigle X3, X4, X5 e X6 apposte sulla commissione suddetta, risultano essere difformi e prive di un'immagine direttrice univoca e standardizzata, come sottolineato dallo stesso grafologo, rispetto al saggio grafico fornito dal sig.
E' perciò irriconoscibile, con margini di assoluta certezza, l'attribuzione della paternità di tali CP sottoscrizioni al sig. . CP
Prosegue aggiungendo che:
- tali sigle non ricordano neppure intuitivamente quelle repertate in saggio, palesandosi piuttosto come meri segni;
- suggestiva poi, è la conclusione cui è addivenuto il C.T.U. nella parte in cui sostiene che il segno, anche se non conforme alla moltitudine di sottoscrizioni autentiche repertate, potrebbe essere stato “partorito dal medesimo cervello”;
- non è ben chiara la ragione per la quale l'appellato avrebbe apposto una sigla, una tantum, piuttosto che, come era sua consuetudine fare, apporre la firma per esteso così come si evince dal vasto corpus di reperti impiegati ai fini comparativi.
Non essendo stato superato quindi, ogni ragionevole dubbio sulla reale provenienza delle firme apposte in calce alla commissione n. 1044 del 20.12.2014 e non avendo controparte, con altri mezzi di prova, validamente dimostrato il suo credito, nulla dovrebbe egli corrispondere alla
[...]
Parte_1
I motivi – che, per la stretta attinenza, possono essere affrontati congiuntamente - non sono fondati.
Giova premettere, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame principale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il non solo disconobbe espressamente la sottoscrizione CP apposta alle commissioni n. 28 del 27/11/2013, n. 1044 del 20/12/2014, e n. 161 del 3/03/2015 ma negò, più in generale, che vi fosse documentazione da lui comunque sottoscritta “che comproverebbe la pretesa dell'ingiungente” (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo).
Se è vero che il non contestò l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura tra le parti, è CP anche vero che evidenziò pure – con dettagliata prospettazione – che lo stesso era cessato nel luglio del 2015 e che, in esito all'emissione di due note di credito il 23 gennaio 2015 ed il 17 giugno 2015, egli aveva estinto la propria esposizione debitoria con l'emissione di tre assegni del 31 gennaio 2015,
31 marzo 2015 e 10 agosto 2015 (allegati 2- 4 della propria produzione).
Ricordato brevemente che, per patrimonio comunemente condiviso, all'emissione delle fatture non può conseguire, nel giudizio di merito, valore probatorio rispetto alla pretesa fatta valere dall'opposto e che, per quanto già illustrato nel capo che precede, alcun disconoscimento formale andava effettuato per i d.d.t. (recanti una sottoscrizione non riconducibile ad una persona fisica nominata) la prova documentale residua è – appunto – costituita dalle tre “commissioni di ordine” per le quali nel corso del primo grado di giudizio è stata, dunque, espletata la procedura di verificazione con la CTU grafologica avente ad oggetto le commissioni disconosciute, al fine di riscontrarne l'autografia.
L'esito della stessa ha consentito di ritenere che due delle tre firme contestate fossero apocrife e che dunque non fossero effettivamente state apposte da . CP
Dala consulenza tecnico d'ufficio è, infatti, emerso che: “le nove firme in verifica, apposte su tre diversi documenti, apposte da tre persone diverse, e rispettivamente:
a. firme X1 ed X2 apposte sulla commissione del 27.11.2013, n. 28, entrambe apocrife;
firme fittizie di fantasia (generate al momento);
b. sigle X3, X4, X5 ed X6 apposte sulla commissione del 20.12.2014, n. 1044, autografe ed apposte spontaneamente e di getto dal Sig. (tra l'altro risulta essere presente anche il timbro CP della società);
c. firme X7, X8 ed X9, apposte sulla commissione del 3.03.2015, n. 161, apocrife ed ottenute da lenta imitazione pedissequa”.
Questi i relativi esiti, va messo in luce che la consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado non è inficiata dalle incongruenze variamente evidenziate dagli appellanti essendo stata redatta con rigidi criteri di analisi, è stata adeguatamente motivata ed è strutturata da molteplici richiami scientifici.
Alla luce di tali circostanze, non si ravvisano di certo i presupposti perché il Tribunale prima e questa
Corte in seguito avesse dovuto disporre la sollecitata rinnovazione, difettando i gravi motivi che avrebbero dovuto supportarla.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n.
20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni dai consulenti di parte.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ.
n. 17906/2003).
In conclusione, nonostante il disconoscimento, una delle commissioni scrutinate dal CTU, la n.1044/2014, è risultata essere stata firmata e siglata con elevata probabilità dal in data CP
20.12.2014.
A questa, corrisponde la fattura n.50/2015 del 20.01.2015 ed il documento di trasporto n.75/2015.
Al di là di ciò, nulla è stato provato in merito al rapporto tra le parti in tempi successivi alle commissioni allegate dall'appellante, non utile essendo – a fronte di un rapporto contrattuale pluriennale - anche l'indicazione di pagamenti da parte del in relazione alle CP commissioni ritenute non autografe.
L'appellato ha più volte fatto rifermento all'assegno, datato 31 gennaio 2015, a mezzo del quale lo stesso avrebbe corrisposto la somma di euro 3.700,00 alla società appellante, senza però indicare quale debito sarebbe stato, con lo stesso, estinto.
D'altro canto l'appellante ha indicato che:
1) l'assegno di € 3.700,00 (assegno tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno n. 0031454507-06 del
31/01/2015) era stato imputato alle fatture nn. 695/2014 (€ 518,34) e 2639/2014 (€ 2.991,35);
2) l'assegno di € 2.100,00 (assegno tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno n. 0031454510-09 del
31/03/2015) era stato imputato alle fatture nn. 695/2014 (€ 1.203,63) e 866/2014 (€ 896,37);
3) l'assegno di € 2.630,00 (assegno tratto su Banca Popolare dell'Emilia Romagna n. 0197736978-10 del 10/08/2015) era stato imputato alle fatture nn. 866/2014 (€ 2.392,20) e 1384/2014 (€ 237,80). Se ne trae, in definitiva, che:
per un verso, il creditore appellante - come era suo preciso onere a fronte della prova offerta dall'appellato - ha dimostrato l'imputazione dei pagamenti allegati dal a debiti diversi e CP pregressi. per altro verso, essendo attribuibile al la paternità della commissione di ordine n.1044/2014, CP nessuna prova consta del pagamento della corrispondente fattura n.50/2015 il cui importo, di euro
1612,28, è dovuto dal come correttamente ritenuto dal primo giudice. CP
9. Con il quarto motivo, la società odierna appellante lamenta la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice a carico del ritenendo erroneo il calcolo in quanto inferiore ai minimi stabiliti CP dal D.M. 55/2014.
Tale doglianza è, invece, fondata.
Il primo giudice ha infatti liquidato le spese legali del giudizio, a favore dell'opposta, nella complessiva somma di 800,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfetario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014.
In realtà, in base ai parametri di cui alle disposizioni del menzionato D.M. 55/2014,i parametri minimi prevedono difatti, per controversie innanzi al Tribunale, nelle controversie aventi valore da Euro
1101,00 a Euro 5.200,00, per la fase di studio della controversia euro 460,00; per la fase introduttiva del giudizio euro 389,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione euro 840,00 e per la fase decisionale euro 851,00, per un totale di euro 2540,00.
Si impone, quindi, la riforma sul punto dell'impugnata statuizione con liquidazione delle spese legali dovute nella misura indicata.
10.La sostanziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n.2373/20220 resa dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da con atto di citazione notificato il 4 novembre 2020, Parte_1
e, in via incidentale, da , ridetermina le spese legali stabilite dal primo giudice a favore CP della nella complessiva somma di euro 2540,00, oltre accessori Pt_1 Parte_1 come indicati;
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020, promossa
DA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore A. Raciti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], titolare CP C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in FI (ME), Via Gebbia n. 2, (p. Iva ), P.IVA_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Natalia Raineri dall'Avv.
Gianfranco Briguglio;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed in accoglimento del presente appello: nel merito, riformare la sentenza impugnata in quanto erronea per tutte le ragioni sopra evidenziate nei termini indicati nel corpo dei singoli motivi di appello, statuendo quanto qui di seguito riproposto conclusivamente: “I D.D.T. allegati ai nn. 1728/2014, 2460/2014, 2484/2014, 75/2015 e 1291/2015 furono personalmente sottoscritti dal Sig. e non sono mai stati disconosciuti. Essi comprovano la fondatezza CP del credito ingiunto col decreto n. 4680/2016, poi opposto, nella misura integrale di € 9.959,38 (oltre interessi moratori al saldo e rivalutazione monetaria), come risultante dalle fatture sottese, peraltro espressamente accettate (non contestate), registrate e riconosciute dal debitore. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la ditta appellata va condannata al pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 1384/2014 e 2007/2014, relative alla commissione n. 28/2013, e n.
1191/2015, relativa alla commissione n. 161/2015”. “La ditta è debitrice nei confronti CP della della somma complessivamente portata dal decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4680/2016, poi opposto, e dunque della somma di € 9.959,38 (oltre interessi moratori al saldo e rivalutazione monetaria), come risultante dalle fatture sottese, peraltro espressamente accettate (non contestate), registrate e riconosciute dal debitore. Il superiore credito, per la parte eccedente la somma portata dalla fattura n. 50/2015, relativa alla commissione n. 1044/2014, risulta fondato sulle commissioni nn. 28/2013 (e sulle conseguenti fatture nn. 1384/2014 e 2007/2014, espressamente accettate e riconosciute, oltre che munite di relativi D.D.T. debitamente sottoscritti dal Sig. e 161/2015 (e sulla conseguente fattura n. 1191/2015, espressamente CP accettata e riconosciuta, oltre che munita di relativo D.D.T. debitamente sottoscritto dal Sig.
[...]
), sulla non contestazione del rapporto contrattuale esistente tra le parti, sulle dichiarazioni CP testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, sull'espresso riconoscimento del credito complessivo fatto dalla ditta appellata e sulla indubbia esistenza, a prescindere dalle commissioni, del contratto di fornitura di merci concluso per fatti concludenti, ovvero mediante la materiale fornitura della merce a mezzo di vettore-destinatario – con D.D.T. debitamente sottoscritti – e la conseguente emissione delle relative fatture. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la ditta appellata va condannata al pagamento delle somme portate dalle fatture nn.
1384/2014 e 2007/2014, relative alla commissione n. 28/2013, e n. 1191/2015, relativa alla commissione n. 161/2015”. “Irrituale ed illegittimo è stato il rigetto della richiesta di richiamo del
C.T.U. formulata dall'odierna società appellante poiché, peraltro, tale rigetto non è stato in alcun modo motivato in sentenza, rendendola carente. Per l'effetto, si insiste nel chiesto richiamo del C.T.U. al fine di rispondere alle osservazioni ritualmente sollevate nel giudizio di prime cure e qui di nuovo richiamate”. “Illegittima è stata la mancata parametrazione della condanna alle spese legali ai criteri medi come avrebbe dovuto tenuto conto del valore della causa e dei principi di proporzionalità
e di adeguatezza che il Decidente deve seguire ai fini della liquidazione delle spese legali”. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato\ appellante incidentale: “rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. 2373 Parte_1 del 23 Luglio 2020 del Tribunale civile di Palermo, per le motivazioni dettagliatamente indicate ut supra. In via incidentale: riformare parzialmente la sentenza n. 2373 del 23 Luglio 2020 del
Tribunale civile di Palermo, nella parte in cui statuisce che il è debitore nei confronti CP della società della minore somma pari a 1.612,28 euro oltre interessi legali Controparte_2 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché nella parte in cui statuisce che le spese legali sono
a carico del per la somma complessiva di € 800,00 oltre oneri di legge e per l'effetto dichiarare CP che il nulla deve alla società per i motivi meglio CP Parte_1 specificati nell'appello incidentale ut supra. condannare parte appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente appello incidentale non comporta un aumento del valore della controversia rispetto a quello indicato nell'appello principale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2373 del 2020 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte l'opposizione proposta da e revocò il decreto ingiuntivo n. 4680/2020, CP condannando l'opponente a pagare alla la somma, ritenuta in Parte_1 effetti dovuta, di euro 1612,28.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 4 novembre 2020, articolando l'impugnazione in quattro motivi, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) erronea valutazione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non riconducibili all'appellato alcuni documenti;
CP
(ii) errore del primo giudice per avere condiviso le conclusioni del CTU;
(iii) errore del primo giudice per non avere motivato il rigetto dell'istanza di richiamo del
CTU;
(iv) erronea valutazione del primo giudice in relazione alle spese del giudizio.
3.Si è costituito che, oltre a resistere anzitutto al gravame di cui ha chiesto il rigetto, CP
ha - a sua volta - proposto appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza sulla scorta di tre motivi che possono così essere riassunti:
(i) errore del primo giudice per avere respinto l'eccezione di incompetenza territoriale;
(ii) erronea valutazione del primo giudice in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte sua;
(iii) errore del primo giudice per aver ritenuto sussistente un debito a proprio carico.
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 19 giugno 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Tanto premesso, la controversia è incentrata sulla richiesta del corrispettivo per la fornitura di materiale per l'edilizia da parte della in favore dell'impresa Parte_2
individuale per la complessiva somma di euro 9.959,38. CP
Allegando l'inadempimento del la Società ottenne dal Tribunale CP Parte_1 di Palermo l'emissione di un decreto ingiuntivo che venne opposto da che disconobbe CP la propria sottoscrizione, apparentemente apposta sulle commissioni di ordine prodotte dalla controparte, e rappresentò che ogni rapporto con la era cessato Parte_1 Parte_1 nel luglio 2015, con il pagamento di tutto quanto dovuto sino all'agosto 2015.
Alla decisione impugnata il primo giudice pervenne ritenendo inesistente il credito ingiunto in ragione dell'interruzione dei rapporti contrattuali da parte del il quale avrebbe peraltro estinto in parte CP il proprio debito mediante l'emissione di assegni, ad esclusione di quanto riportato nella fattura n.50 del 20.01.2015, per la somma – appunto - di euro 1612,28 oggetto della condanna comminata in primo grado.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, ragioni di priorità logica impongono di esaminare prioritariamente il primo motivo di appello incidentale con cui ha CP riproposto in questa sede l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che:
ad onta di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'individuazione del Tribunale di Palermo quale foro eletto risultava soltanto dalla commissione n. 28 del 27.11.2013 la cui (apparentemente propria) sottoscrizione era stata però dichiarata apocrifa;
in tutte le altre commissioni - compresa anche la n. 1044 del 20.12.2014 la cui sottoscrizione era stata accertata come autografa – le parti avevano indicato quale Tribunale eletto quello di Sciacca, peraltro in via non esclusiva;
competente per territorio, in base al foro generale previsto dall'art. 18 c.p.c., avrebbe dovuto essere il Tribunale di Patti (ME), essendo egli residente in quel circondario, precisamente a FI (ME); al più avrebbe potuto essere competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Termini Imerese essendo sorte le obbligazioni dedotte in giudizio per facta concludentia in Contrada Vaccheria del
Comune di Collesano, sede dello stabilimento di controparte.
Il motivo è inammissibile, essendo l'impugnazione incidentale sul punto tardiva.
E' decisivo, infatti, rilevare che l'eccezione in questione è stata decisa, con il rigetto della stessa, dal
Tribunale con provvedimento del 16 giugno 2017, avente forma di ordinanza ma contenuto di sentenza parziale.
Mette, infatti, conto ricordare che “al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza
o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ..” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8174 del 07/04/2006).
Non essendo stata apposta riserva ex art. 340 c.p.c., è evidente che la proposizione del gravame su tale questione è palesemente tardiva per il decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c.., essendo intervenuta oltre due anni e mezzo dopo l'adozione del relativo provvedimento.
7. Con il primo motivo dell'appello principale la lamenta Parte_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto privi di valenza probatoria i D.D.T. nn.1728/2014,2460/2014,2484/2014,75/2015 e 1291/2015 offerti come prova del rapporto di fornitura intercorso tra le parti,
Deduce, quindi, che i D.D.T. furono sottoscritti, personalmente, dal , che, oltre ad CP essere titolare dell'impresa e ancora di , era sempre stato autotrasportatore ed era stato Pt_4 Pt_5
proprio lui a ritirare la merce a lui venduta ed a sottoscrivere i D.D.T..
Tale circostanza – ha proseguito – era stata peraltro confermata dal teste escusso, Tes_1
, rispondendo allo specifico capitolato di prova dedotto.
[...]
Ed era ulteriormente confermata dal fatto che ognuno dei D.D.T. attestava che la consegna era venuta attraverso “trasporto a mezzo destinatario”.
La doglianza non è fondata.
I documenti di trasporto – cui fa riferimento l'appellante - riportano la descrizione dell'ordine, la quantità di beni da trasportare e i termini di inizio trasporto e ritiro merce, contengono inoltre, in calce, uno spazio per la firma del conducente (all'inizio del trasporto ed al ritiro della merce) ed uno per la firma del destinatario.
Essi recano tutti una sottoscrizione illeggibile nella parte relativa al “conducente” e nessuna sottoscrizione nella parte relativa al “destinatario”.
Nella comparsa di costituzione in primo grado l'opposta, oggi appellante, non indicò chi fosse il
“conducente” che avesse sottoscritto i documenti di trasporto e nella memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. continuò a non indicare il nominativo, limitandosi ad affermare che era lo stesso che aveva sottoscritto le tre commissioni di ordine.
Vi è – però - che la sottoscrizione apposta a due delle tre commissioni di ordine è risultata apocrifa e non è – quindi – riconducibile al con la conseguenza che, anche volendo seguire CP
l'argomentazione dell'appellante, non è possibile attribuire al primo la paternità della sottoscrizione in esame.
In ogni caso, non essendo stato sostenuto sin dall'inizio che la sottoscrizione era riconducibile al non gravava certo su quest'ultimo l'onere del tempestivo disconoscimento ex art. 214 c.p.c., CP essendo i documenti liberamente contestabili, come peraltro avvenuto.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della deposizione del teste Tes_1
che, escusso in primo grado, riferì che la sottoscrizione delle commissioni di vendita di
[...] vendita nr. 28, nr. 1044 e nr. 161 era avvenuta da parte del presso un deposito di materiali sito CP a FI (ME); il aveva curato personalmente il ritiro della merce sottoscrivendo personalmente CP le “bolle di consegna”, poi precisando che “durante il rito della merce da parte del in CP
, talvolta di venerdi c'ero, in quanto lavoro fuori, altre volte no”. Parte_6
Alla deposizione in questione non può essere attribuito il valore decisivo propugnato dall'appellante:
i) per la dubbia attendibilità soggettiva del teste che ha dichiarato di essere “ agente di vendita per conto della società opposta dal 2005” e, in tale veste, soggetto che, per conto dell'appellante, aveva curato gli ordini della merce per cui è lite;
ii) per la parziale inattendibilità oggettiva del narrato, essendo due delle tre commissioni di vendita risultate, come detto, apocrife con palese smentita di quanto dallo stesso riferito su tale punto;
iii) per il difetto di analiticità delle circostanze temporali in cui sarebbe avvenuta la consegna della merce per cui è contesa, anche considerando quanto ammesso circa il fatto che non avrebbe assistito a tutte le consegne dei materiali.
8. Con il secondo e con il terzo motivo – che, per ragioni di affinità, possono essere affrontati congiuntamente - l'appellante principale lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui, aderendo alla ricostruzione offerta dal CTU, aveva ritenuto l'estraneità dell'appellato rispetto alle firma apposte sulle commissioni n. 28 del 27/11/2013 e 161 del
03/03/2015.
Evidenzia che tale erroneità sarebbe stata facilmente evincibile dai rilievi già sviluppati nel giudizio di prime cure e, in particolare, al punto in cui il c.t.u. aveva ritenuto che “le firme apposte sulle commissioni fossero espressioni di mani diverse, la presenza di tratti tremolanti fosse dovuta a diversa grafomotricità anziché il risultato di un diverso piano di appoggio”.
Evidenzia, quindi, che i rilievi tecnici alla c.t.u. bastavano, da soli, a giustificare la riforma parziale della sentenza appellata, nel senso – quanto meno – di rendere opportuno un ulteriore approfondimento tecnico-grafologico sulle commissioni nn. 28/2013 e 161/2015 al fine di determinare la riferibilità di esse a . CP
Soggiunge, ancora, che: non erano mai state contestate le fatture n. 1384/2014, di € 3.519,75, e n. 2007/2014, di € 3.515,99, né erano mai state disconosciute le firme apposte sui relativi D.D.T. nn. 1728/2014, 2460/2014 e
2484/2014: non era mai stata contestata la fattura n. 1191/2015 di € 1.830,98, né era mai stata disconosciuta la firma apposta sul relativo D.D.T. n. 1291/2015: rispetto alle predette commissioni (ovvero quelle le cui sottoscrizioni erano state ritenute dal C.T.U. non autografe) erano stati effettuati parziali pagamenti dall'impresa appellata;
il rapporto contrattuale sotteso a quelle stesse commissioni non era mai stato negato né contestato dal
CP l'autografia delle firme apposte nelle predette commissioni era stata confermata dal teste escusso
[...]
; Testimone_1 il valore probatorio rivestito dalle fatture (e relativi D.D.T.) non avrebbe potuto comunque ritenersi inficiato dall'avvenuto disconoscimento generico della firma delle precedenti commissioni;
l'avvenuta conclusione di un contratto non avrebbe potuto essere fatta dipendere dalla presenza di una commissione, giacché la conclusione di un contratto può avvenire anche per fatti concludenti.
Con il terzo motivo, l'appellante principale si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva motivato il mancato accoglimento dell'istanza di richiamo del CTU.
Vanno pure esaminati in questa sede, per contiguità logica, il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale proposti da , con i quali ha criticato la decisione impugnata in relazione all' CP accertato mancato assolvimento del proprio onere probatorio ed al debito ritenuto sussistente a proprio carico.
Il evidenzia che, pur essendo la commissione n. 1044/2014 la sola che presenterebbe delle firme CP autografe secondo la verifica del consulente tecnico d'ufficio, “le sigle X3, X4, X5 e X6 apposte sulla commissione suddetta, risultano essere difformi e prive di un'immagine direttrice univoca e standardizzata, come sottolineato dallo stesso grafologo, rispetto al saggio grafico fornito dal sig.
E' perciò irriconoscibile, con margini di assoluta certezza, l'attribuzione della paternità di tali CP sottoscrizioni al sig. . CP
Prosegue aggiungendo che:
- tali sigle non ricordano neppure intuitivamente quelle repertate in saggio, palesandosi piuttosto come meri segni;
- suggestiva poi, è la conclusione cui è addivenuto il C.T.U. nella parte in cui sostiene che il segno, anche se non conforme alla moltitudine di sottoscrizioni autentiche repertate, potrebbe essere stato “partorito dal medesimo cervello”;
- non è ben chiara la ragione per la quale l'appellato avrebbe apposto una sigla, una tantum, piuttosto che, come era sua consuetudine fare, apporre la firma per esteso così come si evince dal vasto corpus di reperti impiegati ai fini comparativi.
Non essendo stato superato quindi, ogni ragionevole dubbio sulla reale provenienza delle firme apposte in calce alla commissione n. 1044 del 20.12.2014 e non avendo controparte, con altri mezzi di prova, validamente dimostrato il suo credito, nulla dovrebbe egli corrispondere alla
[...]
Parte_1
I motivi – che, per la stretta attinenza, possono essere affrontati congiuntamente - non sono fondati.
Giova premettere, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame principale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il non solo disconobbe espressamente la sottoscrizione CP apposta alle commissioni n. 28 del 27/11/2013, n. 1044 del 20/12/2014, e n. 161 del 3/03/2015 ma negò, più in generale, che vi fosse documentazione da lui comunque sottoscritta “che comproverebbe la pretesa dell'ingiungente” (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo).
Se è vero che il non contestò l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura tra le parti, è CP anche vero che evidenziò pure – con dettagliata prospettazione – che lo stesso era cessato nel luglio del 2015 e che, in esito all'emissione di due note di credito il 23 gennaio 2015 ed il 17 giugno 2015, egli aveva estinto la propria esposizione debitoria con l'emissione di tre assegni del 31 gennaio 2015,
31 marzo 2015 e 10 agosto 2015 (allegati 2- 4 della propria produzione).
Ricordato brevemente che, per patrimonio comunemente condiviso, all'emissione delle fatture non può conseguire, nel giudizio di merito, valore probatorio rispetto alla pretesa fatta valere dall'opposto e che, per quanto già illustrato nel capo che precede, alcun disconoscimento formale andava effettuato per i d.d.t. (recanti una sottoscrizione non riconducibile ad una persona fisica nominata) la prova documentale residua è – appunto – costituita dalle tre “commissioni di ordine” per le quali nel corso del primo grado di giudizio è stata, dunque, espletata la procedura di verificazione con la CTU grafologica avente ad oggetto le commissioni disconosciute, al fine di riscontrarne l'autografia.
L'esito della stessa ha consentito di ritenere che due delle tre firme contestate fossero apocrife e che dunque non fossero effettivamente state apposte da . CP
Dala consulenza tecnico d'ufficio è, infatti, emerso che: “le nove firme in verifica, apposte su tre diversi documenti, apposte da tre persone diverse, e rispettivamente:
a. firme X1 ed X2 apposte sulla commissione del 27.11.2013, n. 28, entrambe apocrife;
firme fittizie di fantasia (generate al momento);
b. sigle X3, X4, X5 ed X6 apposte sulla commissione del 20.12.2014, n. 1044, autografe ed apposte spontaneamente e di getto dal Sig. (tra l'altro risulta essere presente anche il timbro CP della società);
c. firme X7, X8 ed X9, apposte sulla commissione del 3.03.2015, n. 161, apocrife ed ottenute da lenta imitazione pedissequa”.
Questi i relativi esiti, va messo in luce che la consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado non è inficiata dalle incongruenze variamente evidenziate dagli appellanti essendo stata redatta con rigidi criteri di analisi, è stata adeguatamente motivata ed è strutturata da molteplici richiami scientifici.
Alla luce di tali circostanze, non si ravvisano di certo i presupposti perché il Tribunale prima e questa
Corte in seguito avesse dovuto disporre la sollecitata rinnovazione, difettando i gravi motivi che avrebbero dovuto supportarla.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n.
20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni dai consulenti di parte.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ.
n. 17906/2003).
In conclusione, nonostante il disconoscimento, una delle commissioni scrutinate dal CTU, la n.1044/2014, è risultata essere stata firmata e siglata con elevata probabilità dal in data CP
20.12.2014.
A questa, corrisponde la fattura n.50/2015 del 20.01.2015 ed il documento di trasporto n.75/2015.
Al di là di ciò, nulla è stato provato in merito al rapporto tra le parti in tempi successivi alle commissioni allegate dall'appellante, non utile essendo – a fronte di un rapporto contrattuale pluriennale - anche l'indicazione di pagamenti da parte del in relazione alle CP commissioni ritenute non autografe.
L'appellato ha più volte fatto rifermento all'assegno, datato 31 gennaio 2015, a mezzo del quale lo stesso avrebbe corrisposto la somma di euro 3.700,00 alla società appellante, senza però indicare quale debito sarebbe stato, con lo stesso, estinto.
D'altro canto l'appellante ha indicato che:
1) l'assegno di € 3.700,00 (assegno tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno n. 0031454507-06 del
31/01/2015) era stato imputato alle fatture nn. 695/2014 (€ 518,34) e 2639/2014 (€ 2.991,35);
2) l'assegno di € 2.100,00 (assegno tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno n. 0031454510-09 del
31/03/2015) era stato imputato alle fatture nn. 695/2014 (€ 1.203,63) e 866/2014 (€ 896,37);
3) l'assegno di € 2.630,00 (assegno tratto su Banca Popolare dell'Emilia Romagna n. 0197736978-10 del 10/08/2015) era stato imputato alle fatture nn. 866/2014 (€ 2.392,20) e 1384/2014 (€ 237,80). Se ne trae, in definitiva, che:
per un verso, il creditore appellante - come era suo preciso onere a fronte della prova offerta dall'appellato - ha dimostrato l'imputazione dei pagamenti allegati dal a debiti diversi e CP pregressi. per altro verso, essendo attribuibile al la paternità della commissione di ordine n.1044/2014, CP nessuna prova consta del pagamento della corrispondente fattura n.50/2015 il cui importo, di euro
1612,28, è dovuto dal come correttamente ritenuto dal primo giudice. CP
9. Con il quarto motivo, la società odierna appellante lamenta la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice a carico del ritenendo erroneo il calcolo in quanto inferiore ai minimi stabiliti CP dal D.M. 55/2014.
Tale doglianza è, invece, fondata.
Il primo giudice ha infatti liquidato le spese legali del giudizio, a favore dell'opposta, nella complessiva somma di 800,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfetario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014.
In realtà, in base ai parametri di cui alle disposizioni del menzionato D.M. 55/2014,i parametri minimi prevedono difatti, per controversie innanzi al Tribunale, nelle controversie aventi valore da Euro
1101,00 a Euro 5.200,00, per la fase di studio della controversia euro 460,00; per la fase introduttiva del giudizio euro 389,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione euro 840,00 e per la fase decisionale euro 851,00, per un totale di euro 2540,00.
Si impone, quindi, la riforma sul punto dell'impugnata statuizione con liquidazione delle spese legali dovute nella misura indicata.
10.La sostanziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n.2373/20220 resa dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da con atto di citazione notificato il 4 novembre 2020, Parte_1
e, in via incidentale, da , ridetermina le spese legali stabilite dal primo giudice a favore CP della nella complessiva somma di euro 2540,00, oltre accessori Pt_1 Parte_1 come indicati;
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo